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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 22/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 166/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 166/2021 R.G. vertente:
TRA
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Tripi (ME) Via F. Todaro n. 63, P. Iva , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Tortora (C.F. presso il cui studio professionale sito in C.F._1
Barcellona P.G. (ME) via G. Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato.
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] sede legale in Roma (RM) Via Valle Melaina n. 61 B/5, rappresentata e difesa dall'avv. Nello Cassata (C.F. ) presso il cui studio professionale sito in Barcellona C.F._2
P.G. (ME) Via Roma n. 167, è elettivamente domiciliata.
E
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
2, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona (C.F. C.F._3
) presso il cui studio professionale sito in Barcellona P.G. (ME) C.F._4
P.zza Paolo Borsellino n. 10, è elettivamente domiciliato.
1 -Appellati-
NONCHE'
AVV. n.q. coadiutore dell Controparte_2 [...]
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._5 nell'amministrazione dell'impresa (C.F. ) - su conforme Controparte_1 P.IVA_2 autorizzazione rilasciata dalla citata - quale impresa mandante dell' CP_4 [...]
”, rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso dall'avv. Nello Cassata (C.F. ) presso il cui studio professionale C.F._2 sito in Barcellona P.G. (ME) Via Roma n. 167, è elettivamente domiciliato.
-Interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 704/2000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“1) Ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare, riformare e/o comunque privare di efficacia giuridica con qualsiasi idonea statuizione, per le motivazioni esposte in premessa o per qualsiasi altro idoneo motivo, la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., portante il N. 256/2020 depositata in cancelleria il 20.02.2020 e per l'effetto, accogliere tutte le domande avanzate in primo grado da parte attrice, odierna appellante. 2) Ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dell' Controparte_5 CP_1
delle obbligazioni scaturenti a carico della stessa dal contratto d'appalto intercorso con il Comune
[...] di in data 07.11.1995, dando atto che il manto stradale dell'opera pubblica di cui al citato contratto Pt_1
è seriamente danneggiato.
3) Ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Ing. nella qualità di Direttore dei Lavori, Per_1 delle obbligazioni nascenti dal rapporto professionale intercorrente con l'attore, per non avere lo stesso controllato la regolare esecuzione dell'opera da parte della Ditta.
4) Ritenere e dichiarare che alcuna decadenza è maturata per il Comune di relativamente alle azioni Pt_1 invocate, per tutti i motivi dedotti nella superiore narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni sollevate da controparte.
5) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a ripristinare il CP_5 manto stradale ed a rendere l'opera a regola d'arte, secondo le modalità ed i costi individuati nelle consulenze d'ufficio.
6) Condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro- tempore e l'Ing. quale CP_5 Per_1
Direttore dei Lavori, in solido o secondo le rispettive responsabilità emerse in corso di causa, al risarcimento dei danni in favore del nella misura determinata dalle C.T.U. espletate e/o nella misura Parte_1 che l'Ill.ma Corte adita riterrà opportuna determinare anche in via equitativa. 7) Emettere ogni altro provvedimento eventuale e conseguenziale.
2 8) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1 CP_1
:
[...]
“1) Rigettare le domande di cui all'atto di citazione in appello, poiché destituite di fondamento in fatto e di attendibilità in diritto, per tutti i motivi in premessa esposti e confermare, con ogni statuizione, la validità, efficacia, legittimità della sentenza n. 256/20 del 21/01/2020 del Tribunale di Barcellona PG (Me), in quanto corretta, logica e ben motivata;
2) Di guisa, dichiarare improponibili e/o inammissibili o, comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare perché illegittime e/o infondate, ancorché prescritte, le domande proposte nell'atto di appello dal Parte_1
in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempre, nei confronti dell'
[...] [...]
; Controparte_1
3) Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per i danni subiti dell'opera è da addebitare all' CP_5 avendo l'Impresa utilizzato la massima diligenza nella sua realizzazione, denunziando tempestivamente e reiteratamente all'Ente committente i vizi imputabili ad errori di progettazione ed alla direzione dei lavori, e manifestando, in tal modo, formalmente il proprio dissenso;
4) Condannare l'Ente appellante, in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, anche in via equitativa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, al risarcimento di tutti i danni subiti conseguenti a tale ingiusta causa;
5) Condannare il in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, alle spese e compensi Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, in base dei parametri medi del D.M. 147/2022, comprese quelle di CTU.”
Per l'appellato : “Si chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi da Parte_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2000 l'originario istante in persona del Parte_1
Sindaco p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., l
[...]
e l'ing. Controparte_6 Pt_2
chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal
[...] contratto d'appalto intercorso in data 07.11.1995 tra l' ed il ed avente CP_5 Parte_1 ad oggetto la costruzione del Piano Insediamenti Produttivi nel territorio di Pt_1
In particolare, l'Ente attore, proprietario dell'opera e committente dei lavori, contestava all' la non perfetta esecuzione delle opere ed invocando la garanzia che CP_1
l'appaltatore è tenuto a prestate per le difformità ed i vizi dell'opera ex art.1667 c.c., chiedeva la condanna di quest'ultima e dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori, al Per_1 risarcimento dei subiti danni ed al ripristino del manto stradale, rendendo l'opera a regola d'arte.
Con comparsa di risposta depositata in data 03.02.2001 si costituiva in giudizio il Pt_2
a mezzo del suo procuratore, il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di
[...]
3 giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte nei suoi confronti e, nel merito, instava per il rigetto di tutte le doglianze formulate dall'attore; contestualmente chiedeva che venisse autorizzata la chiamata in causa e/o in garanzia dell' CP_5 [...]
e ” in quanto esclusiva responsabile degli eventuali vizi Controparte_1 Controparte_1 ritenuti sussistenti ai sensi dell'art. 36 ultimo comma del C.S.A..
Autorizzata e regolarmente perfezionatasi la chiamata in causa del terzo, si costituiva l' e ”, in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'art. 15 del contratto di appalto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore non avendo, quest'ultimo, denunciato le presunte difformità dell'opera realizzata entro sessanta giorni dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna della stessa. Nel merito chiedeva dichiararsi che nessuna responsabilità per i danni subiti dall'opera è imputabile all' con conseguente CP_5 rigetto di tutte le domande articolate da parte attrice e con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre che al pagamento di tutte le spese ed i compensi di lite.
Depositate le memorie difensive ex art. 184 c.p.c. ed ammessa una prima CTU con l'Ing.
- depositata in data 24.01.2005 -, in virtù dei rilievi formulati dalle parti, il Persona_2
G.I. con provvedimento del 06.09.2007 disponeva il rinnovo della consulenza tecnica nominando a tal uopo il geologo Dott. il quale, previo giuramento di rito, Controparte_7 procedeva all'espletamento della propria consulenza tecnica con il mandato di cui agli atti.
Depositata la seconda CTU in data 03.04.2008, il G.I. non riteneva di dover ammettere le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.02.2011.
Dopo vari differimenti, in data 09.04.2013, il giudizio veniva assunto in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle note conclusive.
Con successiva ordinanza datata 14.07.2013, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, disponendo il richiamo del C.T.U. Geologo Dott. affinché, a chiarimento di quanto Controparte_7 già dedotto nell'elaborato peritale già depositato, potesse “individuare, anche in termini forfettari, le percentuali di incidenza dei singoli fattori causanti le problematiche oggetto di causa”, e rinviava all'udienza del 26.02.2014 per il prosieguo.
Depositata in data 20.06.2014 la nuova relazione di consulenza tecnica con i chiarimenti richiesti, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione in data 28.02.2018 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con l'impugnata sentenza n. 256/2020 emessa in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 il Tribunale di Barcellona P.G. così statuiva:
4 “1) Rigetta tutte le domande formulate dall' Controparte_1
e , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, Sig. quale terzo chiamato in causa Parte_3 [...]
, in merito al risarcimento del danno;
Controparte_8
2) Rigetta l'eccezione di essere stato chiamato da un procuratore sfornito di procura, sollevata dal convenuto, terzo chiamato in causa, nei confronti degli odierni attori Controparte_9
e quali eredi del Sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Per_3
3) Nulla sulle spese di lite.”
Stando al contenuto della parte motiva del succitato provvedimento, l'adito tribunale rigettava la domanda articolata dal nei confronti dell'ATI appaltatrice in quanto Pt_1 sfornita di adeguato supporto probatorio, non pronunciandosi sulla domanda svolta nei confronti del direttore dei lavori, e rigettando la conversa domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
§
Avverso la succitata pronuncia l'odierno appellante rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 26.02.2021, deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 156, comma 2 c.p.c.; lamentava, dunque, l'inesistenza della motivazione per mancato raggiungimento dello scopo del provvedimento impugnato nonché la contraddittorietà della motivazione e la non corrispondenza con quanto statuito nel dispositivo. Instava quindi per la riforma della gravata sentenza con condanna dell' ” a CP_5 Controparte_1 Controparte_1 ripristinare il manto stradale ed a rendere l'opera a regola d'arte, secondo le modalità ed i costi individuati nelle consulenze tecniche d'ufficio assunte in prime cure, nonché al risarcimento del danno, in solido col secondo le rispettive responsabilità emerse in Per_1 corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 12.05.2021 si costituiva in giudizio l'appellato Pt_2
riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario in ordine alle domande proposte dal ei suoi confronti;
nel merito Parte_1 deduceva, qualora fossero stati acclarati difetti dell'opera, la responsabilità in via esclusiva dell' secondo quanto contrattualmente stabilito ai sensi dell'art. 36 del CSA. Insisteva, CP_5 quindi, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con successiva comparsa del 21.06.2021 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
eccependo, Controparte_1 Controparte_1 anzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c.; nel merito deduceva l'assoluta infondatezza delle doglianze esposte dall'appellante e reiterava
5 l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate dalla controparte nei propri confronti con condanna al risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In data 24.06.2021 si costituiva l'Avv. n.q. coadiutore dell' Controparte_2 [...]
, nell'amministrazione Controparte_3 dell'impresa (C.F. ) - su conforme autorizzazione rilasciata Controparte_1 P.IVA_2 dalla citata - quale impresa mandante dell' CP_4 [...]
” ribadendo le argomentazioni e difese Controparte_1 precedentemente articolate dall' nella propria memoria difensiva. CP_5
All'udienza del 07.10.2022, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposa dal Presidente Dott.ssa Lazzara, transitava, prima sul ruolo del dott. e successivamente del Dott. CP_10 Persona_4
, salvo poi essere rimesso sul ruolo dell'odierno relatore.
[...]
Alla successiva udienza del 16.12.2024, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo, onnicomprensivo, motivo, l'Ente appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, sotto vari profili, primo fra tutti per essere affetta da nullità insanabile derivante dall'evidente contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo della stessa laddove il giudicante avrebbe confuso due giudizi distinti e separati, affrontando in parte motiva temi quale il danno biologico ed esistenziale, mai trattati dalle parti e non rientranti certamente nell'oggetto della presente lite. Tale circostanza, asserisce il si evincerebbe anche Pt_1 dalla lettura del dispositivo della sentenza, la quale al punto 2) nomina il Comune di
[...] ed altri soggetti persone fisiche mai state parti in causa nel presente Controparte_8 procedimento.
§ 1.1. Sotto altro profilo l'odierno appellante contesta l'eccezione di Parte_1 decadenza dall'azione di garanzia per i vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. sollevata da parte appellata.
Deduce, in particolare che l'Ente, con nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente, constatava per la prima volta danneggiamenti del cassonetto stradale (che, tuttavia, potevano
6 essere dovuti a qualsivoglia ragione), e solo successivamente con comunicazione dello stesso Capo Settore datata 16.03.2000, accertava l'ulteriore danneggiamento del manto stradale in diversi punti;
proprio in tale circostanza, a fronte del danneggiamento del manto stradale in Contr molteplici punti, oggetto di lavori dell' venivano in rilievo i vizi occulti delle opere realizzate e, dunque, l'amministrazione decideva di effettuare indagini tecniche al fine di comprendere la ragione di tali danni.
Una volta constatato, a seguito di indagini tecniche, che tali danni erano dipesi dalla scorretta esecuzione delle opere appaltate, in data 03.06.2000 l'appellante provvedeva a denunziare formalmente i vizi delle opere all'impresa appaltatrice. Pertanto, sostiene il Comune di Pt_1 che il termine di un anno previsto dalla legge per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. c.c. sarebbe stato ampiamente rispettato, non essendo incorso in alcuna decadenza.
§ 1.2 Parimenti, sottolinea l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione sollevata dall'appellata, secondo la quale l'azione de qua sarebbe stata introitata dopo la decorrenza del termine biennale decorrente dalla consegna dell'opera. Anche a tal riguardo la parte richiama l'art. 1669 c.c. che per i gravi difetti e/o pericolo di rovina dei beni immobili destinati per loro natura a lunga durata sancisce una prescrizione decennale della responsabilità dell'appaltatore. Ad ogni modo, afferma il che anche a voler Parte_1 considerare applicabile al caso di specie il termine biennale ex art. 1667 comma 3 c.c., nemmeno in tale ipotesi potrebbe ritenersi maturata alcuna decadenza per l'Ente poiché sebbene ultimata in data 12.02.1998, l'opera può ritenersi consegnata solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo redatto in data 15.04.1999.
§ 1.3 Proseguendo, l'appellante contesta l'assunto secondo il quale parte appellante avrebbe limitato la propria domanda alle previsioni dell'art. 1667 c.c. - che prevede la garanzia che l'appaltatore è tenuto a prestare per le difformità e vizi dell'opera - senza mai richiamare il titolo e la disciplina della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., ed afferma che quest'ultima disposizione era stata espressamente richiamata già nel proprio atto di citazione di primo grado. A prescindere, la suddetta parte rileva che spetti al Giudice qualificare giuridicamente l'azione da questi intrapresa che, nel caso di specie, dovrà farsi rientrare necessariamente nella previsione di cui al sopra citato art. 1669 c.c..
§ 1.4 Nel merito sostiene l' che l'impugnata sentenza deve Parte_7 essere riformata nella parte in cui il giudicante di prime cure ha pronunciato il rigetto della domanda attorea ritenendola sfornita di prova.
Deduce, in tema, che il decidente avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione del percorso logico giuridico seguito prima di adottare una simile decisione;
al contrario ha ritenuto semplicemente di rigettare, in maniera oltremodo generica, le doglianze attoree senza fare alcun accenno al materiale probatorio depositato in atti e nemmeno alla complessa attività peritale espletata nel corso del giudizio.
7 Sostiene, quindi, il che le diverse relazioni tecniche espletate avrebbero Parte_1 evidenziato la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata, ed in particolare laddove l'ing. , a pag. 14 della sua relazione ha accertato che “…l'opera, nel suo insieme, Per_5 non era idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti…” ed ancora, che “…l'intera sovrastruttura non è stata idonea a garantire la stabilità del sistema stradale…”.
In egual modo, afferma l'Ente, anche il geologo dott. avrebbe individuato netti Persona_6 profili di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice, la quale avrebbe dovuto appurare preventivamente la natura argillosa del terreno su cui andava ad eseguire le opere e di conseguenza predisporre materiali adatti poiché, secondo l'appellante, l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientrerebbe tra gli obblighi dell'appaltatore, in solido con il progettista.
Allo stesso modo sussisterebbe la responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori anche relativamente ai danni provocati dalle acque di imbibizione, delle quali - sostiene il - i convenuti erano a conoscenza e ciò nonostante, pur consapevoli dei danni che Pt_1 al manto stradale il flusso delle acque avrebbe senz'altro provocato, hanno proseguito nella realizzazione delle opere.
Sostiene l'amministrazione comunale che di tali errori l'ATI si sarebbe dovuta tempestivamente accorgere usando la normale diligenza, denunciandoli tempestivamente e chiedendo alla S.A., alla D.L. ed il R.U.P. la possibilità di redigere varianti in corso d'opera al fine di rendere il progetto confacente alle caratteristiche dei luoghi.
§ 1.5. Per le medesime considerazioni, afferma l'appellante, sussisterebbe la responsabilità del direttore dei lavori ing. in quanto incaricato della supervisione delle modalità di Per_1 esecuzione dell'opera e dell'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte; dunque, risponderebbe a titolo di culpa in vigilando per i vizi che derivano dalle carenze progettuali ad egli imputabili.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione Parte_1 degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte dispositiva della pronuncia di prime cure laddove nulla ha disposto sulle spese processuali, ritenendole compensate tra le parti e ne chiede la riforma, stante la presunta fondatezza delle domande articolate (come reiterate in appello), con condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio ed al presente.
§
Di converso, l'appellato in via principale ripropone l'eccezione di difetto Parte_2 di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alle domande proposte dal nei suoi confronti, e sulla quale il tribunale di primo grado Parte_1
8 non si è pronunciato;
in via gradata e nel merito, deduce l'infondatezza delle doglianze di parte appellante.
Sottolinea la parte che, per quanto riguarda l'imbibizione di acque del cassonetto stradale quale causa del dissesto, essa sia riconducibile all'ostruzione dei pozzetti e delle caditoie, quindi a circostanze estranee all'attività di direzione lavori, così come accertato dal nominato CTU dott. CP_7
Per quanto concerne, invece, le ulteriori concause individuate dallo stesso consulente tecnico, e cioè la natura argillosa del terreno, le caratteristiche del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale e lo spessore dello stesso non adeguato alla natura del terreno di sottofondo nell'ipotesi di traffico medio-pesante, il evidenzia che dette Per_1 cause attengono esclusivamente alla fase preliminare delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione, ed alla stessa fase di progettazione, fasi che sono del tutto estranee all'attività di Direzione dei Lavori per la quale egli è stato tratto in giudizio.
Ad abundantiam osserva che i materiali utilizzati per il cassonetto stradale, ove lo stesso ha subito dei cedimenti, avevano uno spessore addirittura maggiore di quello previsto in progetto, come accertato dall'incaricato CTU;
pertanto, nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile al Direttore dei Lavori per i danni per i quali lo stesso è stato evocato in giudizio dal Comune di Pt_1
In via ulteriormente gradata, qualora questa Corte dovesse ritenere una qualche responsabilità dell'appellato Direttore dei Lavori, chiede applicarsi la previsione normativa di cui all'art 1227 comma 1 e comma 2 c.c., sussistendo un concorso del fatto colposo del nella causazione del danno. Infine, ripropone la domanda di garanzia formulata in Pt_1 primo grado asserendo che, qualora fossero acclarati difetti dell'opera, l'ATI
[...]
e dovrebbe essere condannata in via esclusiva in Controparte_1 Controparte_1 applicazione dell'art. 36 del CSA.
§
L'appellata Controparte_1
, dal canto suo, afferma che nessuna responsabilità nella verificazione dei
[...] fatti di causa è emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio, che rappresenta l'unica attività istruttoria espletata in primo grado. Precisa ad ogni modo la parte che, tanto la natura argillosa del terreno, quanto lo spessore del cassonetto della strada e le caratteristiche del materiale, attengono esclusivamente alla fase progettuale elaborata dal di nella Pt_1 Pt_1 qualità di stazione appaltante, e nulla hanno a che vedere con l'esecuzione dell'opera posta in essere dall' quale impresa esecutrice. CP_5
Specifica, ancora, l'appellata che lo stesso art. 13 del Capitolato Generale CP_1
d'Appalto approvato con D.P.R. del 16.07.1962 n. 1063, statuiva che l' “non può per CP_5
9 nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non in caso di palese necessità”, pertanto essa non avrebbe potuto utilizzare materiali diversi da quelli previsti nel progetto, in quanto ciò avrebbe portato addizioni ai lavori previsti contrattualmente.
Aggiunge, inoltre, di aver più volte manifestato i legittimi dubbi e contrarietà al progetto, dapprima nel verbale del 05.12.1997 della quarta visita della Commissione Collaudatrice, poi con racc. n. 1005 del 07.01.1998 ove provvedeva a denunziare la sussistenza di vizi progettuali, ed ancora con le comunicazioni del 25.01.1999, del 03.02.1999 e del 21.04.1999, nelle quali manifestava espressamente il proprio dissenso alla progettazione dell'opera, stante la sussistenza di gravi pericoli derivanti dalla mancanza di un impianto terminale per lo scarico delle acque meteoriche.
In merito alla dedotta “Contraddittorietà della motivazione e non corrispondenza con il dispositivo”, l' afferma che l'accoglimento, in via preliminare, delle Controparte_1 difese formulate da essa quale convenuta, ha assorbito l'esame di tutti gli altri assunti attorei, per i quali, ovviamente, non era assolutamente necessaria una esplicita pronuncia.
Ribadisce, infine le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto del a Parte_1 far valere le proprie pretese, precisando che anche a voler applicare le previsioni normative di cui all'art. 1669 c.c., il diritto all'azione dell'Ente risulterebbe comunque ampiamente prescritto poiché, nonostante abbia avuto idonea conoscenza dei danni e la piena comprensione del fenomeno lesivo sin dal gennaio del 1999, ha provveduto, però, a denunziare i danni all'opera decorso oltre un anno dalla sua scoperta.
Insiste, dunque nel rigetto delle domande proposte dal poiché illegittime Parte_1
e/o infondate, ove non prescritte, con conseguente condanna dell'Ente appellante al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§
§ 3. Prendendo le mosse dalla prima doglianza, con la quale il lamenta la Parte_1 nullità insanabile della sentenza di primo grado per evidente contrasto tra la parte motiva e dispositivo della stessa occorre osservare come sotto tale profilo l'appello risulta infondato.
Invero, le ipotesi di nullità insanabile della sentenza in tema di forma sono disciplinate in maniera tassativa dal codice di rito, ad esempio, nei casi di mancanza della sottoscrizione in originale del provvedimento, oppure di mancata lettura obbligatoria del dispositivo – soprattutto in quei procedimenti che applicano il rito lavoro – e non consentono alcuna forma di sanatoria, nemmeno mediante conversione del vizio in motivo d'impugnazione.
Questi difetti formali sono considerati tali perché intaccano in modo essenziale la certezza del provvedimento e la legittimità del giudice o del collegio giudicante e rappresentano quelle
10 carenze tali da inficiare la stessa esistenza giuridica della sentenza, rendendo impossibile un'effettiva sanatoria tramite impugnazione.
Al contrario, l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi – se non un vizio di logicità della motivazione- un mero errore materiale, correggibile con la procedura ex art. 287 c.p.c..
Al riguardo, giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se e in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale”. (Cass. Civ. 30.08.2004, n. 17932; Cass. Civ. 09.05.2007, n. 10637).
In tema, basti rammentare che, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (vedasi Cass. Civ. 17.07.2015, n. 15088; Cass. Civ. 18.04.2007, n. 9244; Cass. Civ. 11.07.2007, n. 15585).
Nel caso di specie, la motivazione dell'impugnata sentenza, quantunque sotto molti aspetti lacunosa ed incompleta, tuttavia consente di cogliere nel suo insieme, senza alcuna incertezza, la ratio della statuizione finale di rigetto delle domande articolate dall'attore, in quanto ritenute sfornite di adeguato supporto probatorio, con conseguente esclusione, della responsabilità dei convenuti.
In particolare, è sufficiente il richiamo alla pag. 5 del gravato provvedimento laddove, dopo aver rievocato i principi in tema di onere probatorio anche in ordine alla domanda di risarcimento danni, il decidente ha così statuito: “Alla luce delle su riferite considerazioni, è dunque di tutta evidenza che la causazione del danneggiamento de quo non può, sotto alcun profilo, essere ascritta all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, sig.
[...] Parte_3
convenuto. La domanda attorea, rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, deve pertanto
[...] essere respinta”.
Ciò posto, il contrasto del dispositivo (nel quale viene fatto riferimento al rigetto delle domande formulate dall' e ” – in realtà CP_5 Controparte_1 Controparte_1 parte convenuta – anziché indicare quelle rinvenienti dal rispetto alla Parte_1 motivazione, non può che ascriversi ad un mero lapsus, poiché la volontà del giudicante è
11 inequivocabilmente deducibile dalla motivazione, nel senso di dover ritenere rigettare tutte le domande attoree spiegate dal in mancanza peraltro di domande Parte_1 riconvenzionali spiegate dai convenuti che avrebbero potuto, in ipotesi, far sorgere dubbi sulla reale portata del dispositivo medesimo.
Allo stesso modo l'inserimento nel punto 2) del dispositivo di parti estranee al presente giudizio ( e Controparte_9 Controparte_11 Parte_5 Pt_6
non può che all'evidenza essere stato frutto di mero errore materiale a causa di una
[...] disattenzione del giudicante in sede di stesura e collazione del provvedimento, rimediabile tramite il procedimento di correzione di errore materiale.
Si aggiunga, inoltre, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 25710 del 26.09.2024).
Ed è ciò che nella vicenda in esame si è verificato avuto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di decadenza e prescrizione, non oggetto di specifica trattazione da parte del giudicante e che, pur tuttavia, in quanto costituenti necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia nel merito e specificatamente di infondatezza delle domande attoree, devono ritenersi che siano state implicitamente rigettate.
Alla luce delle superiori ragioni, non è quindi ravvisabile l'eccepita nullità insanabile della gravata sentenza di prime cure, necessitando, nell'opportuna presente sede, esclusivamente della correzione dell'errore materiale del dispositivo, conformemente a quanto stabilito nella motivazione.
§ 4. Prima di passare al merito delle censure mosse dall'appellante alla gravata sentenza, occorre ancora precisare che in tema di impugnazioni, ove l'eccezione di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale ex art. 343 c.p.c. (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. N. 9844/2022; Cass. SU n. 7940 del 2019).
Peraltro, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo (nel caso specifico, attraverso l'appello incidentale), non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio
12 il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758 - 01)
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal convenuto deve ritenersi implicitamente rigettata dal Tribunale, Parte_2 che è entrato nel merito delle domande attoree, ritenendole infondate per difetto di prova.
Ne deriva che su tale questione, in mancanza di proposizione di appello incidentale ad opera della parte soccombente, si è formato il giudicato interno, non essendo neanche possibile, a fronte di una implicita pronuncia di rigetto, il rilievo officioso a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cfr. cit. Cass. sez. 2, ordinanza n. 9844/22; Cass. S.U. n. 11799 del 2017).
Inoltre, pur a voler qualificare l'atto di costituzione di quale tempestivo Parte_2 appello incidentale sul punto (Cfr. Cass. sez. 3, Ord. 24456 del 3.11.2020 sulla legittimità della riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.), ai sensi dell'art. 343 c.p.c., vale il principio coniato dalla giurisprudenza di legittimità legato alla ragionevole durata del processo, di rilevanza costituzionale, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, in virtù del quale “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6138 del 14/03/2018 (Rv. 648420 - 01).
Ebbene, nel caso in esame, come si vedrà, l'appello principale non appare suscettibile di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni altra questione qui riproposta dagli appellati.
In ogni caso, per completezza va rilevato che comunque la relativa eccezione risultava e risulta infondata, in quanto, in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10231 del 2017, nella specie, non sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Va ricordato al riguardo - come già precisato dalle Sezioni Unite con la citata ordinanza n. 10231 del 2017 e con quella n. 16240 del 2014 – che nel caso di nomina effettuata dalla stazione appaltante, il direttore dei lavori può ritenersi temporaneamente inserito nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, quale organo tecnico e straordinario di esso, quando eserciti nei confronti dell'appaltatore i poteri autoritativi inerenti alle sue funzioni, prendendo la veste di "agente dell'amministrazione".
13 Ove si assuma che il danno derivi dall'esercizio dell'incarico e di tali poteri, la cognizione della correlativa azione di responsabilità intentata per conto dell'amministrazione pubblica spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del suddetto temporaneo rapporto di servizio con l'ente pubblico, richiesto dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13, e L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4; e ciò - data l'impossibilità di scindere le giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario -anche quando il direttore abbia cumulato anche l'incarico di progettista (incarico che, da solo, integrerebbe un rapporto esclusivamente privatistico).
Nel caso, invece, di nomina effettuata dal contraente generale (al quale la normativa riserva espressamente la funzione, nell'ambito della globale realizzazione dell'opera, anche della direzione dei lavori), il direttore dei lavori non "esplica alcun potere autoritativo nei confronti del medesimo contraente generale" per il quale opera (Cass. Civ, Sez. Un., n. 16240 del 2014, citata) e non può (a differenza dell'altra ipotesi) ritenersi temporaneamente e funzionalmente inserito nell'apparato organizzativo dell'ente pubblico appaltante (soggetto aggiudicatore). Ove si assuma che il danno derivi dall'esercizio dell'incarico di direttore, la cognizione della correlativa azione di responsabilità intentata per conto dell'amministrazione pubblica spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione dell'inesistenza di un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, con l'ente pubblico e dell'esistenza di un rapporto privatistico di prestazione d'opera intellettuale tra il contraente generale ed il direttore.
Applicando tali principi al caso di specie, stante la nomina del Direttore dei Lavori effettuata dal Comune di con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 03.03.1988, dovrebbe Pt_1 ritenersi che egli sia stato “temporaneamente inserito nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, quale organo tecnico e straordinario di esso”, allorquando abbia esercitato nei confronti dell'appaltatore i poteri autoritativi inerenti alle sue funzioni, e dunque che per le domande di danno erariale spiegate nei suoi confronti sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
Occorre però rammentare, come sottolineato in svariata occasione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che “non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio”. (v. Cass. Civ. Sez. Un., 04.06.2021, n. 15570; Cass. Civ. Sez. Un., 10.09.2019, n. 10019; Cass. Civ. Sez. Un. 19.02.2019, n. 4883).
In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione - per gli stessi fatti - di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito (vedasi Cass., Sez. Un., n. 15570 già citata), dovendo escludersi - stante il divieto del “ne bis in idem” - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 14.01.2020, n. 415).
14 Orbene, nel caso in esame non risulta essere stata promossa azione di responsabilità amministrativa da parte del né di responsabilità erariale dal Procuratore Parte_1 della Corte dei Conti;
deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione in materia del giudice ordinario, con conseguente validità delle domande spiegate dall'odierno appellante anche nei confronti dell'appellato n.q. di Direttore dei Lavori. Parte_1 Per_1
§ 5. Entrando nel fulcro del proposto appello, si ritiene necessario onde ovviare alla lacunosa esposizione del Giudice di prime cure, in primis attribuire la corretta qualificazione giuridica alle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante e ciò anche al fine di valutare, con cognizione di causa e sotto nuova luce, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'esercizio dell'azione di garanzia formulate in primo grado, e riproposte nel presente giudizio dall'appellata CP_12
, premesso in via generale che la corretta interpretazione e qualificazione giuridica
[...] delle domande proposte spetta in via esclusiva al giudice, il quale rimane vincolato soltanto dai fatti posti a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita da chi agisce (vedasi tra le altre, Cass. Civ. n. 16809/2008, Cass. Civ. n. 15925/2007, Cass. Civ. n. 27466/2007, Cass. Civ. n. 6712/2001), in materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella contrattuale posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. (Cfr. Cass. Civ. 04.09.2019, n. 22093)
Al giudice di merito spetta, altresì, stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, a riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, mentre è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. - e non quella di cui all'art. 1669 c.c.- ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e uso cui sia destinato. (in tal senso Cass. Civ. n. 13268 del 16.07.2004)
In sintesi, mentre l'art. 1667 c.c. si riferisce a opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica, l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave su talune caratteristiche essenziali dell'opera quali la solidità, l'efficienza e la durata della stessa.
15 In altri termini, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. (ossia idonei a generare la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa) non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. Civ. n. 14650/2013; Cass. Civ. n. 84/2013; Cass. Civ. n. 2238/2012; Cass. Civ. n. 3752/2007): deve dunque trattarsi di alterazioni che, pur non influenti sulla stabilità della costruzione, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
In estrema sintesi, è "grave", ai sensi dell'art. 1669 c.c., il vizio idoneo a intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera. Ne deriva che la qualifica di "gravi difetti" ai sensi di cui all'art. 1669 c.c., non può di conseguenza prescindere dal riscontro della diffusività o estensione del vizio stesso, che, in aggiunta, deve comunque essere tale da menomare la durata nel tempo dell'elemento in questione.
Il criterio guida, in ogni caso, è quello, già ricordato, “che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (Cass. Civ. Sez. U, 27.03.2017, n. 7756; Cass. Civ. Sez. 2, 09.09.2013, n. 20644; Cass. Civ. Sez. 2, 03.01.2013, n. 84; Cass. Civ. Sez. 2, 04.10.2011, n. 20307; Cass. Civ. Sez. 2, 15.09.2009, n. 19868).
Analizzando tanto le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, quanto quelle formulate nel presente grado di appello, preme evidenziare come il faccia Parte_1 espresso riferimento sia alle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., allorquando chiede che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, sia all'art. 1669 c.c. laddove insiste nella condanna delle convenute, in solido o secondo le rispettive responsabilità emerse in corso di causa, al risarcimento dei danni subiti.
Sembrerebbe, quindi, in un certo senso, che la parte abbia tentato di intraprendere entrambe le strade da essa percorribili per ottenere una pronuncia a sé favorevole.
Partendo da questi presupposti giova, però, sottolineare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudicante non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti oltre quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
16 Ciò posto, questo Collegio, sulla scorta delle risultanze istruttorie e ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, ritiene che la fattispecie concreta in esame sia sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. stante la natura del bene, oggettivamente destinato per sua natura a lunga durata, nonché la sussistenza di gravi difetti idonei ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera.
Appare corretto, pertanto, alla luce delle opere eseguite dall'appaltatore e dei vizi lamentati dal committente, l'inquadramento delle domande attoree nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c..
Difatti, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore ad eliminare in vizi dell'opera, deve essere interpretata da questo giudicante quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento sono stato dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione.
A ciò si aggiunga che lo stesso nel proprio atto di appello precisi Parte_1 espressamente che l'azione invocata da parte attrice, odierna appellante, rientri nella previsione normativa di cui all'art. 1669 c.c..
§ 6. Posto quanto sopra, l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione formulata dall'appellata deve ritenersi infondata. CP_5
Invero, per ciò che attiene all'ipotesi della rovina dei beni immobili destinati a lunga durata, la suddetta disposizione normativa prevede che l'appaltatore debba garantire il committente dalla rovina e dai difetti del bene e che quest'ultimo debba farne denuncia entro un anno dalla scoperta, fermo restando che l'azione si prescrive in un anno dalla denuncia.
Dunque, l'art. 1669 c.c. prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Infatti, il primo comma pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia.
Questo Collegio è, quindi, oggi chiamato a stabilire quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, a cui ancorare la relativa denunzia, che a sua volta, costituisce il dies a quo del termine annuale di decadenza e di quello successivo di prescrizione.
In materia giova premettere che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti
17 tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. tra le varie, Cass. Civ. n. 3674 07.02.2019; Cass. Civ. Sez. 2, n. 4364/2015; Cass. Civ. Sez. 2, n. 1463 del 23.01.2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 2460 del 01.02.2008; Cass. Civ. Sez. 3, n. 567 del 13.01.2005).
Tale scoperta dei vizi si intende, quindi, verificata solo nel momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese. (in tal senso ex multis Cass. Civ. sez. 3, 27.01.2025, n. 1909; Cass. Civ. sez. 2, 18.05.2023, n. 13707)
Venendo al caso di specie, stante i fatti, l'opera in questione, sebbene ultimata in data 12.02.1998 è stata ufficialmente collaudata il 16.12.1998 e consegnata solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo avvenuta con la Determina n. 21 del dirigente del settore tecnico in data 15.04.1999.
Stando ai fatti dedotti dalle parti in causa ed a quanto accertato dal CTU, il Comune di Pt_1 con nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente, constatava per la prima volta danneggiamenti in diversi punti del fondo stradale di via Garibaldi e solo successivamente con comunicazione dello stesso Capo Settore datata 16.03.2000, accertava l'ulteriore avvallamento del tratto stradale.
Proprio in tali circostanze, a fronte del danneggiamento del cassonetto stradale oggetto di lavori dell' in molteplici punti, venivano in rilievo i presunti vizi occulti delle opere CP_5 realizzate e dunque, l'Ente decideva di effettuare indagini tecniche al fine di comprendere la ragione di tali danni.
Una volta constatato, a seguito di tali indagini, che i danni fossero dipesi dalla scorretta esecuzione delle opere appaltate (circostanze che, per tabulas, è da riferire al periodo intermedio), in data 03.06.2000 l'Ente provvedeva a denunziare formalmente i vizi delle opere all'impresa appaltatrice.
Infine, l'odierno appellante instaurava il presente giudizio con atto di citazione del 29.11.2000 notificato alle convenute in data 30.11.2000.
Ebbene, deve rettamente ritenersi che la conoscenza dei vizi, come fatto riferibile all'attività svolta dalla convenuta sia conseguita solo allo svolgimento delle indagini tecniche CP_5 commissionate dall'originario attore, grazie alle quali è stato possibile imputare i vizi e le difformità alla errata esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice.
Ciò in ossequio al principio di matrice giurisprudenziale ut supra richiamato.
18 Ad ogni modo, non avendo agli atti alcuna documentazione recante una data di svolgimento di tali analisi tecniche utile al fine di individuare con precisione il momento conoscitivo di scoperta dei vizi occulti, giova ricollegarsi alla data anteriormente più prossima da indicare quale dies a quo della scoperta.
E nel caso di specie risulta indifferente identificare tale momento con l'invio della nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente che prendeva atto, per la prima volta, di tali danneggiamenti imputandoli presumibilmente al mancato svolgimento dei lavori a regola d'arte, o della successiva comunicazione dello stesso datata 16.03.2000 ed indirizzata all' Comunale ed ai VV.UU. nella quale segnalava le condizioni di Parte_7 intransitabilità della via Garibaldi.
Difatti, anche facendo decorrere il termine decadenziale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. dal 26.02.2000, si può facilmente apprezzare che l'originario attore, ha Parte_1 provveduto a denunziare i vizi entro termine di un anno e più precisamente con la nota prot. n. 2357 del 03.06.2000. Parimenti entro il termine prescrizionale di un anno decorrente dalla denunzia delle difformità dell'opera la parte ha promosso il presente giudizio, sempre in pieno rispetto dei termini di cui all'art. 1669 commi 1 e 2 c.c..
Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto dell'eccezioni preliminari articolate dalla convenuta, oggi appellata, Controparte_1
e . Controparte_1
§ 7. Operate queste puntualizzazioni si può passare all'esame dei motivi d'appello sub. § 1.4 e § 1.5 con i quali l'appellante p.a. chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accertata la responsabilità dell'appaltatore, in solido col direttore dei lavori, per i gravi vizi dell'opera da essi realizzata con condanna di entrambi - quale domanda di risarcimento in forma specifica - al ripristino del manto stradale secondo le modalità individuate dal CTU di primo grado, in modo tale da rendere l'opera a regola d'arte, ed al risarcimento dei conseguenti danni subiti dal quale committente, da liquidarsi secondo i Parte_1 calcoli operati dal nominato consulente, o comunque in via equitativa.
Ebbene, anche tali doglianze si appalesano infondate.
Invero, per quanto l'iter logico seguito dal giudicante di prime cure – il quale ha ritenuto sfornita di prova la domanda di accertamento proposta dall'Ente – risulti privo di idonea e sufficiente motivazione, tuttavia non appaiono condivisibili le critiche sull'esito finale consacrato nella pronuncia impugnata.
Ed infatti, al fine di accertare l'eventuale responsabilità dell' Controparte_13 nella causazione del danno occorso alla strada denominata via Garibaldi, nel corso
[...] del giudizio di primo grado, dopo le osservazioni mosse alla prima relazione tecnica, redatta dall'Ing. veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento peritale con nuova nomina Per_2
19 del geologo dott. il quale ha indagato con precisione le cause del cedimento del CP_7 manto stradale ed i presunti profili di responsabilità in capo all'associazione appaltatrice.
Ebbene, intanto, quest'ultimo, nel corso dell'indagine peritale, ha avuto modo di accertare l'effettivo danneggiamento della sede stradale (Via Garibaldi) affermando che lo stesso, nella sua interezza, è tale da rendere l'arteria non fruibile e non idonea all'uso per cui è stata realizzata (cfr. pag. 42 della prima relazione).
In particolare, secondo le sue conclusioni, il dissesto si è manifestato in più punti e con entità diversa, in tempi differenti, lungo buona parte del nastro stradale costituente la via Garibaldi e consiste, in alcune zone, nella deformazione irreversibile del cassonetto stradale, in altre, in una disconnessione del manto bituminoso.
Circa le cause determinanti i dissesti, esse, a giudizio del CTU, sono da ricercarsi “in una serie di concause facilmente attribuibili alla:
- natura argillosa dei terreni di sottofondo naturale meritevoli di “correzioni” e/o idonea sostituzione (i danneggiamenti di maggiore entità si sono manifestati ove essi costituiscono il sedimento sottostante la soprastruttura stradale);
- spessore del cassonetto non adeguato alla natura dei terreni di sottofondo, nell'ipotesi di traffico medio – pesante;
- caratteristiche non adeguate del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale (materiale mal miscelato ed eterogeneo con tenore di fra-zioni fini ben oltre la misura consentita dal capitolato speciale d'appalto e presenza di elementi litoidi di notevoli dimensioni;
grado di permeabilità del sedimento con cui è stato realizzato il cassonetto non uniforme né confacente all'uopo). Non meno importante è stato il ruolo delle acque di imbibizione nella produzione del danno. La presenza di acqua certamente peggiora oltremodo le caratteristiche tecniche dei terreni argillosi e, nel caso di specie, ha indubbiamente reso notevolmente vistose le deformazioni, facendo assumere le stesse maggiori proporzioni.
[…]
In sintesi, secondo il qualificato parere del consulente tecnico, reso dopo attento esame degli atti, degli elaborati progettuali e verificata, attraverso sopralluogo, la concreta situazione dei luoghi, non poteva escludersi, quindi, “che le acque abbiano contribuito alla produzione del danno, insieme agli altri fattori di cui detto sopra, dopo una serie di opportune valutazioni lo scrivente è giunto alla conclusione che non sia possibile determinare con certezza l'origine dei flussi idrici nel cassonetto stradale”.
Tali valutazioni sono state ribadite nella consulenza tecnica integrativa, disposta su incarico del giudicante.
Invero, preso atto della rilevata impossibilità di determinare l'origine di tali flussi idrici che hanno ingentemente contribuito alla rovina del manto e del cassonetto stradale, veniva disposto il richiamo dell'incaricato CTU, disposto con ordinanza del 26.02.2014, al fine di
“individuare, anche in termini forfettari, le percentuali di incidenza dei singoli fattori causanti le problematiche oggetto di causa”.
20 In esito a tale supplemento di incarico, il perito, ha ulteriormente chiarito che:
“Comunque, i fattori di un qualsivoglia dissesto sono riconducibili a due diverse tipologie: quelli tipo strutturale, e altri che mostrano caratteri di occasionalità. I fattori occasionali hanno un ruolo determinante nell'innesco del dissesto stesso e sono caratterizzati, al contrario di fattori strutturali (che possono quindi essere considerati stazionari), da una certa variabilità nel tempo. Nel caso che ci occupa, la natura geologico-tecnica dei terreni del sottofondo stradale nonché la natura e la tipologia dei materiali utilizzati per la realizzazione del cassonetto stradale e lo spessore di quest'ultimo possono rientrare, parere dello scrivente tra i fattori strutturali che svolgono un ruolo passivo di predisposizione all'instabilità. Ben diverso il ruolo svolto dalle acque di imbibizione: esse sono in grado di condizionare il comportamento meccanico delle argille e scatenare quei processi che comportano lo scadimento della resistenza meccanica e la deformabilità dell'opera stradale e dei suoi terreni di fondazione. Infatti, è notorio che nei sedimenti argillosi il contenuto in acqua altera totalmente la loro consistenza e, nelle argille al crescere del loro contenuto in acqua cresce anche la loro capacità di plasticizzazione e, quindi, di deformazione. Il fattore acqua è, in definitiva, una causa del dissesto di tipo determinante. Relativamente al carattere “occasionale” attribuito dallo scrivente alle acque di imbibizione occorre precisare che, nonostante il sottoscritto non ritenga possibile definire con assoluta certezza il percorso dei flussi idrici ipodermici e quale sia il loro luogo di provenienza, in merito alla loro “natura”, indubbiamente questa non è di falda e non può che essere correlata agli eventi pluviometrici. In conclusione, la rovina della strada è la conseguenza della sfavorevole combinazione di tutte le cause citate e, in particolare, il ruolo scatenante assegnato all'eccessiva imbibizione tanto dei terreni di fondazione quanto dei materiali formanti la sovrastruttura stradale. Per quanto attiene la determinazione del peso di ogni fattore nella produzione del dissesto il sottoscritto assegna, quindi, presuntivamente un quid di responsabilità in più alle cause determinanti e, in ragione di quanto appresso […] attribuisce, quale misura forfettaria, alle acque di imbibizione un peso del 60%. Pertanto, il restante 40% deve essere suddiviso parimenti tra tutti i fattori strutturali che, più precisamente, sono: - la natura argillosa dei terreni di sottofondo naturale;
- lo spessore del cassonetto in relazione alla natura dei terreni di sottofondo e nell'ipotesi di traffico medio-pesante; - le caratteristiche del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale”.
Tali precisazioni, si muovono, però su una piattaforma conoscitiva che non ha consentito al tecnico di esprimersi in termini di certezza o almeno di elevata probabilità, avendo egli così esordito nell'esposizione delle rassegnate conclusioni, così come sopra riportate testualmente: “l'individuazione e misura del contributo di ogni singola causa alla produzione del dissesto della strada costituente oggi la Via Garibaldi, non è tecnicamente esprimibile se non in modo aleatorio, essendo gli effetti del danno stesso la risultante non solo dell'azione dei singoli fattori ma anche del la loro interazione” (Cfr. pag. 8 della consulenza tecnica integrativa del dott. del CP_7
19.06.2014, depositata il 20.06.2014).
21 A ciò si aggiunga che, peraltro, come evidenziato nella relazione tecnica suppletiva depositata in data 20.06.2014, l'incaricato consulente tecnico ha individuato quale innesco del dissesto, nonché quale fattore determinante, la copiosa presenza di acque di imbibizione nei materiali che formano l'insieme “struttura stradale-terreni di fondazione”, chiarendo, inoltre, che:
“seppur non sia possibile definire con assoluta certezza il percorso dei flussi idrici ipodermici e quale sia il loro luogo di provenienza, in merito alla loro “natura”, indubbiamente questa non è di falda e non può che essere correlata agli eventi pluviometrici”.
Quanto sopra esposto non consente, contrariamente all'assunto dell'appellante, di attribuire con tranquillante certezza all' e al Direttore dei Lavori la corresponsabilità nella CP_5 verificazione dei fatti di causa.
Invero, anche a prescindere dai limiti probabilistici delle superiori conclusioni, la maggiore incidenza della presenza di acque di imbibizione, tanto nei terreni di fondazione quanto nei materiali formanti la sovrastruttura stradale, rispetto ai fattori strutturali riscontrati dallo stesso consulente non permette di poter ritenere sussistente una responsabilità per i vizi verificatisi in capo alla ditta appaltatrice, tantomeno in capo alla figura del Direttore dei Lavori.
Del resto, come rilevato dall'A.T.I. nei propri scritti difensivi, ed accertato successivamente in sede di perizia, essa, ed anche la D.L., hanno più volte manifestato dubbi e contrarietà rispetto al progetto da realizzarsi.
In particolare, sin dal 10.03.1997 la Direzione Lavori aveva chiesto di essere autorizzata ad effettuare lo scarico finale delle acque piovane in altro sito rispetto a quello indicato nell'originario progetto, il quale era risultato inutilizzabile.
Su tale richiesta il in persona del Sindaco p.t, escludeva la necessarietà di ulteriori Pt_1 lavori inerenti al recapito finale del collettamento delle acque meteoriche, demandandoli ad altro intervento, in quel momento ancora in fase di progettazione.
Nel successivo verbale del 05.12.1997 relativo alla quarta visita della Commissione Collaudatrice, l'impresa appellata aveva nuovamente espresso il proprio dissenso rispetto al progetto dell'Ente appaltante, ed infatti, in tale verbale, l rimarcava che “le opere di CP_5 raccolta delle acque meteoriche sono state eseguite secondo progetto, ad eccezione dello scarico, in quanto è stata preclusa la possibilità contemplata in progetto di scaricare dove previsto, e pertanto si considera esonerata da ogni responsabilità per danni che il ristagno delle acque meteoriche potrebbe causare alle opere”.
Dopo la conclusione dei lavori, rimasti fermi per circa sei mesi in attesa della superiore determinazione da parte del committente, con nota del 08.04.1998 l'Ispettorato Tecnico Regionale prendeva atto della mancata realizzazione dei lavori per l'allontanamento delle acque meteoriche al recapito finale ed esprimeva il proprio dissenso rispetto alla decisione espressa dall'Amministrazione Comunale.
22 Ed ancora, successivamente alla consegna dei lavori ed al relativo collaudo, con le comunicazioni del 25.01.1999, del 03.02.1999 e del 21.04.1999, l' Controparte_13 manifestava espressamente il proprio dissenso alla progettazione dell'opera, stante
[...] la sussistenza di gravi pericoli derivanti dalla mancanza di un impianto terminale per lo scarico delle acque meteoriche.
Stanti i fatti come sopra accertati e riportati, è dunque di tutta evidenza che la causazione del danneggiamento non può, sotto alcun profilo, essere ascritta all'appaltatrice
[...]
” né, tantomeno, Controparte_1 Controparte_1 all'appellato Direttore dei Lavori.
Ne discende l'integrale rigetto del relativo motivo d'appello, cui consegue anche il rigetto del secondo motivo di appello, afferente alle spese del giudizio non potendosi sul punto sovvertire la decisione di primo grado che peraltro, nonostante la soccombenza del Pt_1 le ha integralmente compensate (senza che tale statuizione sia stata censurata dalla controparte con appello incidentale).
Va, pertanto, confermata la statuizione finale dell'impugnata sentenza.
§ 8. Va rigettata, altresì, la domanda di condanna dell'appellante al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellata
Controparte_13
Giova al caso rammentare che: “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. Civ., sez. 3, 12.07.2023, n. 19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che l'appellante abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito.
Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata, anche in ragione della insufficienza motiva della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
§ 9. Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante
[...] alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle appellate, le quali, avuto riguardo Pt_1 allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), vanno liquidate secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore
23 dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nei confronti di e della medesima somma, con l'aumento del Parte_2
10%, per la difesa della seconda parte avente medesima posizione processuale, e così per complessivi €. 9.315,90, in favore dell'appellata Controparte_14
e dell'Avv. n.q. coadiutore dell
[...] Controparte_2 Controparte_3
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in quanto difesi dallo stesso procuratore, Avv. Nello Cassata.
Il Comune, rispetto allo Stato, non rientra tra le amministrazioni pubbliche cui estendere la prenotazione a debito del contributo unificato nel processo civile e amministrativo e, conseguentemente, è tenuto al pagamento del contributo unificato (Cfr. Cassazione Civile, sez. V, sent. 29 ottobre 2020, n. 23879).
Ne consegue che ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal in persona del sindaco pro tempore, avverso Parte_1 la sentenza n. sentenza n. 256/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 704/2000, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello promosso dal Parte_1
2. Condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e ”, e dell'Avv. Controparte_5 Controparte_1
n.q. coadiutore dell' Controparte_2 [...]
, liquidati nella complessiva misura di € €. Controparte_3
9.315,90 (determinati come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , liquidate in complessivi € 8.469,00 (determinati Parte_2 come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012, manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
-Prima Sezione Civile-
La Corte di Appello di Messina, I sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Massimo GULLINO Presidente Dott. Augusto SABATINI Consigliere Dott. Maria Giuseppa SCOLARO Consigliere relatore
Ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 166/2021 R.G. vertente:
TRA
in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 sede in Tripi (ME) Via F. Todaro n. 63, P. Iva , rappresentato e difeso dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Tortora (C.F. presso il cui studio professionale sito in C.F._1
Barcellona P.G. (ME) via G. Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato.
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] sede legale in Roma (RM) Via Valle Melaina n. 61 B/5, rappresentata e difesa dall'avv. Nello Cassata (C.F. ) presso il cui studio professionale sito in Barcellona C.F._2
P.G. (ME) Via Roma n. 167, è elettivamente domiciliata.
E
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
2, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Benedetto Calpona (C.F. C.F._3
) presso il cui studio professionale sito in Barcellona P.G. (ME) C.F._4
P.zza Paolo Borsellino n. 10, è elettivamente domiciliato.
1 -Appellati-
NONCHE'
AVV. n.q. coadiutore dell Controparte_2 [...]
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._5 nell'amministrazione dell'impresa (C.F. ) - su conforme Controparte_1 P.IVA_2 autorizzazione rilasciata dalla citata - quale impresa mandante dell' CP_4 [...]
”, rappresentato e Controparte_1 Controparte_1 difeso dall'avv. Nello Cassata (C.F. ) presso il cui studio professionale C.F._2 sito in Barcellona P.G. (ME) Via Roma n. 167, è elettivamente domiciliato.
-Interveniente-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 256/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 nel relativo fascicolo telematico, a definizione del procedimento iscritto al n. R.G. 704/2000.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante Parte_1
“1) Ammettere nel rito ed accogliere nel merito l'appello formulato con la presente citazione e, per l'effetto, dichiarare nulla, annullare, riformare e/o comunque privare di efficacia giuridica con qualsiasi idonea statuizione, per le motivazioni esposte in premessa o per qualsiasi altro idoneo motivo, la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., portante il N. 256/2020 depositata in cancelleria il 20.02.2020 e per l'effetto, accogliere tutte le domande avanzate in primo grado da parte attrice, odierna appellante. 2) Ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dell' Controparte_5 CP_1
delle obbligazioni scaturenti a carico della stessa dal contratto d'appalto intercorso con il Comune
[...] di in data 07.11.1995, dando atto che il manto stradale dell'opera pubblica di cui al citato contratto Pt_1
è seriamente danneggiato.
3) Ritenere e dichiarare l'inadempimento da parte dell'Ing. nella qualità di Direttore dei Lavori, Per_1 delle obbligazioni nascenti dal rapporto professionale intercorrente con l'attore, per non avere lo stesso controllato la regolare esecuzione dell'opera da parte della Ditta.
4) Ritenere e dichiarare che alcuna decadenza è maturata per il Comune di relativamente alle azioni Pt_1 invocate, per tutti i motivi dedotti nella superiore narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le eccezioni sollevate da controparte.
5) Conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, a ripristinare il CP_5 manto stradale ed a rendere l'opera a regola d'arte, secondo le modalità ed i costi individuati nelle consulenze d'ufficio.
6) Condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante pro- tempore e l'Ing. quale CP_5 Per_1
Direttore dei Lavori, in solido o secondo le rispettive responsabilità emerse in corso di causa, al risarcimento dei danni in favore del nella misura determinata dalle C.T.U. espletate e/o nella misura Parte_1 che l'Ill.ma Corte adita riterrà opportuna determinare anche in via equitativa. 7) Emettere ogni altro provvedimento eventuale e conseguenziale.
2 8) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Per l'appellata Controparte_1 CP_1
:
[...]
“1) Rigettare le domande di cui all'atto di citazione in appello, poiché destituite di fondamento in fatto e di attendibilità in diritto, per tutti i motivi in premessa esposti e confermare, con ogni statuizione, la validità, efficacia, legittimità della sentenza n. 256/20 del 21/01/2020 del Tribunale di Barcellona PG (Me), in quanto corretta, logica e ben motivata;
2) Di guisa, dichiarare improponibili e/o inammissibili o, comunque, con qualsivoglia statuizione, rigettare perché illegittime e/o infondate, ancorché prescritte, le domande proposte nell'atto di appello dal Parte_1
in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempre, nei confronti dell'
[...] [...]
; Controparte_1
3) Ritenere e dichiarare che nessuna responsabilità per i danni subiti dell'opera è da addebitare all' CP_5 avendo l'Impresa utilizzato la massima diligenza nella sua realizzazione, denunziando tempestivamente e reiteratamente all'Ente committente i vizi imputabili ad errori di progettazione ed alla direzione dei lavori, e manifestando, in tal modo, formalmente il proprio dissenso;
4) Condannare l'Ente appellante, in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, anche in via equitativa, per responsabilità aggravata, ex art. 96 cpc, al risarcimento di tutti i danni subiti conseguenti a tale ingiusta causa;
5) Condannare il in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, alle spese e compensi Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio, in base dei parametri medi del D.M. 147/2022, comprese quelle di CTU.”
Per l'appellato : “Si chiede il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi da Parte_2 distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29.11.2000 l'originario istante in persona del Parte_1
Sindaco p.t., conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., l
[...]
e l'ing. Controparte_6 Pt_2
chiedendo il riconoscimento dell'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal
[...] contratto d'appalto intercorso in data 07.11.1995 tra l' ed il ed avente CP_5 Parte_1 ad oggetto la costruzione del Piano Insediamenti Produttivi nel territorio di Pt_1
In particolare, l'Ente attore, proprietario dell'opera e committente dei lavori, contestava all' la non perfetta esecuzione delle opere ed invocando la garanzia che CP_1
l'appaltatore è tenuto a prestate per le difformità ed i vizi dell'opera ex art.1667 c.c., chiedeva la condanna di quest'ultima e dell'ing. nella qualità di direttore dei lavori, al Per_1 risarcimento dei subiti danni ed al ripristino del manto stradale, rendendo l'opera a regola d'arte.
Con comparsa di risposta depositata in data 03.02.2001 si costituiva in giudizio il Pt_2
a mezzo del suo procuratore, il quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di
[...]
3 giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte nei suoi confronti e, nel merito, instava per il rigetto di tutte le doglianze formulate dall'attore; contestualmente chiedeva che venisse autorizzata la chiamata in causa e/o in garanzia dell' CP_5 [...]
e ” in quanto esclusiva responsabile degli eventuali vizi Controparte_1 Controparte_1 ritenuti sussistenti ai sensi dell'art. 36 ultimo comma del C.S.A..
Autorizzata e regolarmente perfezionatasi la chiamata in causa del terzo, si costituiva l' e ”, in Controparte_6 Controparte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità della notifica avvenuta in violazione dell'art. 15 del contratto di appalto, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto azionato dall'attore non avendo, quest'ultimo, denunciato le presunte difformità dell'opera realizzata entro sessanta giorni dalla scoperta e comunque entro due anni dalla consegna della stessa. Nel merito chiedeva dichiararsi che nessuna responsabilità per i danni subiti dall'opera è imputabile all' con conseguente CP_5 rigetto di tutte le domande articolate da parte attrice e con condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, oltre che al pagamento di tutte le spese ed i compensi di lite.
Depositate le memorie difensive ex art. 184 c.p.c. ed ammessa una prima CTU con l'Ing.
- depositata in data 24.01.2005 -, in virtù dei rilievi formulati dalle parti, il Persona_2
G.I. con provvedimento del 06.09.2007 disponeva il rinnovo della consulenza tecnica nominando a tal uopo il geologo Dott. il quale, previo giuramento di rito, Controparte_7 procedeva all'espletamento della propria consulenza tecnica con il mandato di cui agli atti.
Depositata la seconda CTU in data 03.04.2008, il G.I. non riteneva di dover ammettere le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalle parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.02.2011.
Dopo vari differimenti, in data 09.04.2013, il giudizio veniva assunto in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito delle note conclusive.
Con successiva ordinanza datata 14.07.2013, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, disponendo il richiamo del C.T.U. Geologo Dott. affinché, a chiarimento di quanto Controparte_7 già dedotto nell'elaborato peritale già depositato, potesse “individuare, anche in termini forfettari, le percentuali di incidenza dei singoli fattori causanti le problematiche oggetto di causa”, e rinviava all'udienza del 26.02.2014 per il prosieguo.
Depositata in data 20.06.2014 la nuova relazione di consulenza tecnica con i chiarimenti richiesti, la causa, dopo vari rinvii per la precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione in data 28.02.2018 previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Con l'impugnata sentenza n. 256/2020 emessa in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 il Tribunale di Barcellona P.G. così statuiva:
4 “1) Rigetta tutte le domande formulate dall' Controparte_1
e , in persona del legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro-tempore, Sig. quale terzo chiamato in causa Parte_3 [...]
, in merito al risarcimento del danno;
Controparte_8
2) Rigetta l'eccezione di essere stato chiamato da un procuratore sfornito di procura, sollevata dal convenuto, terzo chiamato in causa, nei confronti degli odierni attori Controparte_9
e quali eredi del Sig. Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
Per_3
3) Nulla sulle spese di lite.”
Stando al contenuto della parte motiva del succitato provvedimento, l'adito tribunale rigettava la domanda articolata dal nei confronti dell'ATI appaltatrice in quanto Pt_1 sfornita di adeguato supporto probatorio, non pronunciandosi sulla domanda svolta nei confronti del direttore dei lavori, e rigettando la conversa domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
§
Avverso la succitata pronuncia l'odierno appellante rimasto integralmente Parte_1 soccombente all'esito del giudizio di prime cure, interponeva gravame con atto di appello notificato a mezzo pec in data 26.02.2021, deducendo la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c.p.c., per violazione degli artt. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 156, comma 2 c.p.c.; lamentava, dunque, l'inesistenza della motivazione per mancato raggiungimento dello scopo del provvedimento impugnato nonché la contraddittorietà della motivazione e la non corrispondenza con quanto statuito nel dispositivo. Instava quindi per la riforma della gravata sentenza con condanna dell' ” a CP_5 Controparte_1 Controparte_1 ripristinare il manto stradale ed a rendere l'opera a regola d'arte, secondo le modalità ed i costi individuati nelle consulenze tecniche d'ufficio assunte in prime cure, nonché al risarcimento del danno, in solido col secondo le rispettive responsabilità emerse in Per_1 corso di causa. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta depositata il 12.05.2021 si costituiva in giudizio l'appellato Pt_2
riproponendo, in via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice
[...] ordinario in ordine alle domande proposte dal ei suoi confronti;
nel merito Parte_1 deduceva, qualora fossero stati acclarati difetti dell'opera, la responsabilità in via esclusiva dell' secondo quanto contrattualmente stabilito ai sensi dell'art. 36 del CSA. Insisteva, CP_5 quindi, per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con successiva comparsa del 21.06.2021 si costituiva in giudizio l'appellata
[...]
eccependo, Controparte_1 Controparte_1 anzitutto, l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 348 bis e ss. c.p.c.; nel merito deduceva l'assoluta infondatezza delle doglianze esposte dall'appellante e reiterava
5 l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione dell'azione. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande formulate dalla controparte nei propri confronti con condanna al risarcimento del danno subito a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché alla rifusione delle spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
In data 24.06.2021 si costituiva l'Avv. n.q. coadiutore dell' Controparte_2 [...]
, nell'amministrazione Controparte_3 dell'impresa (C.F. ) - su conforme autorizzazione rilasciata Controparte_1 P.IVA_2 dalla citata - quale impresa mandante dell' CP_4 [...]
” ribadendo le argomentazioni e difese Controparte_1 precedentemente articolate dall' nella propria memoria difensiva. CP_5
All'udienza del 07.10.2022, la Corte rilevata l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all' art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Il fascicolo in oggetto, previa surroga disposa dal Presidente Dott.ssa Lazzara, transitava, prima sul ruolo del dott. e successivamente del Dott. CP_10 Persona_4
, salvo poi essere rimesso sul ruolo dell'odierno relatore.
[...]
Alla successiva udienza del 16.12.2024, svoltasi secondo le modalità previste per la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), mediante scambio e deposito telematico di note, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con il primo, onnicomprensivo, motivo, l'Ente appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata, sotto vari profili, primo fra tutti per essere affetta da nullità insanabile derivante dall'evidente contrasto tra la parte motiva ed il dispositivo della stessa laddove il giudicante avrebbe confuso due giudizi distinti e separati, affrontando in parte motiva temi quale il danno biologico ed esistenziale, mai trattati dalle parti e non rientranti certamente nell'oggetto della presente lite. Tale circostanza, asserisce il si evincerebbe anche Pt_1 dalla lettura del dispositivo della sentenza, la quale al punto 2) nomina il Comune di
[...] ed altri soggetti persone fisiche mai state parti in causa nel presente Controparte_8 procedimento.
§ 1.1. Sotto altro profilo l'odierno appellante contesta l'eccezione di Parte_1 decadenza dall'azione di garanzia per i vizi e difformità delle opere di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. sollevata da parte appellata.
Deduce, in particolare che l'Ente, con nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente, constatava per la prima volta danneggiamenti del cassonetto stradale (che, tuttavia, potevano
6 essere dovuti a qualsivoglia ragione), e solo successivamente con comunicazione dello stesso Capo Settore datata 16.03.2000, accertava l'ulteriore danneggiamento del manto stradale in diversi punti;
proprio in tale circostanza, a fronte del danneggiamento del manto stradale in Contr molteplici punti, oggetto di lavori dell' venivano in rilievo i vizi occulti delle opere realizzate e, dunque, l'amministrazione decideva di effettuare indagini tecniche al fine di comprendere la ragione di tali danni.
Una volta constatato, a seguito di indagini tecniche, che tali danni erano dipesi dalla scorretta esecuzione delle opere appaltate, in data 03.06.2000 l'appellante provvedeva a denunziare formalmente i vizi delle opere all'impresa appaltatrice. Pertanto, sostiene il Comune di Pt_1 che il termine di un anno previsto dalla legge per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. c.c. sarebbe stato ampiamente rispettato, non essendo incorso in alcuna decadenza.
§ 1.2 Parimenti, sottolinea l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione dell'azione sollevata dall'appellata, secondo la quale l'azione de qua sarebbe stata introitata dopo la decorrenza del termine biennale decorrente dalla consegna dell'opera. Anche a tal riguardo la parte richiama l'art. 1669 c.c. che per i gravi difetti e/o pericolo di rovina dei beni immobili destinati per loro natura a lunga durata sancisce una prescrizione decennale della responsabilità dell'appaltatore. Ad ogni modo, afferma il che anche a voler Parte_1 considerare applicabile al caso di specie il termine biennale ex art. 1667 comma 3 c.c., nemmeno in tale ipotesi potrebbe ritenersi maturata alcuna decadenza per l'Ente poiché sebbene ultimata in data 12.02.1998, l'opera può ritenersi consegnata solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo redatto in data 15.04.1999.
§ 1.3 Proseguendo, l'appellante contesta l'assunto secondo il quale parte appellante avrebbe limitato la propria domanda alle previsioni dell'art. 1667 c.c. - che prevede la garanzia che l'appaltatore è tenuto a prestare per le difformità e vizi dell'opera - senza mai richiamare il titolo e la disciplina della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c., ed afferma che quest'ultima disposizione era stata espressamente richiamata già nel proprio atto di citazione di primo grado. A prescindere, la suddetta parte rileva che spetti al Giudice qualificare giuridicamente l'azione da questi intrapresa che, nel caso di specie, dovrà farsi rientrare necessariamente nella previsione di cui al sopra citato art. 1669 c.c..
§ 1.4 Nel merito sostiene l' che l'impugnata sentenza deve Parte_7 essere riformata nella parte in cui il giudicante di prime cure ha pronunciato il rigetto della domanda attorea ritenendola sfornita di prova.
Deduce, in tema, che il decidente avrebbe dovuto fornire un'adeguata motivazione del percorso logico giuridico seguito prima di adottare una simile decisione;
al contrario ha ritenuto semplicemente di rigettare, in maniera oltremodo generica, le doglianze attoree senza fare alcun accenno al materiale probatorio depositato in atti e nemmeno alla complessa attività peritale espletata nel corso del giudizio.
7 Sostiene, quindi, il che le diverse relazioni tecniche espletate avrebbero Parte_1 evidenziato la mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera commissionata, ed in particolare laddove l'ing. , a pag. 14 della sua relazione ha accertato che “…l'opera, nel suo insieme, Per_5 non era idonea a sopportare il transito di mezzi pesanti…” ed ancora, che “…l'intera sovrastruttura non è stata idonea a garantire la stabilità del sistema stradale…”.
In egual modo, afferma l'Ente, anche il geologo dott. avrebbe individuato netti Persona_6 profili di responsabilità in capo alla ditta appaltatrice, la quale avrebbe dovuto appurare preventivamente la natura argillosa del terreno su cui andava ad eseguire le opere e di conseguenza predisporre materiali adatti poiché, secondo l'appellante, l'indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientrerebbe tra gli obblighi dell'appaltatore, in solido con il progettista.
Allo stesso modo sussisterebbe la responsabilità della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori anche relativamente ai danni provocati dalle acque di imbibizione, delle quali - sostiene il - i convenuti erano a conoscenza e ciò nonostante, pur consapevoli dei danni che Pt_1 al manto stradale il flusso delle acque avrebbe senz'altro provocato, hanno proseguito nella realizzazione delle opere.
Sostiene l'amministrazione comunale che di tali errori l'ATI si sarebbe dovuta tempestivamente accorgere usando la normale diligenza, denunciandoli tempestivamente e chiedendo alla S.A., alla D.L. ed il R.U.P. la possibilità di redigere varianti in corso d'opera al fine di rendere il progetto confacente alle caratteristiche dei luoghi.
§ 1.5. Per le medesime considerazioni, afferma l'appellante, sussisterebbe la responsabilità del direttore dei lavori ing. in quanto incaricato della supervisione delle modalità di Per_1 esecuzione dell'opera e dell'adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell'opera a regola d'arte; dunque, risponderebbe a titolo di culpa in vigilando per i vizi che derivano dalle carenze progettuali ad egli imputabili.
§ 2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la violazione Parte_1 degli artt. 91 e 92 c.p.c. nella parte dispositiva della pronuncia di prime cure laddove nulla ha disposto sulle spese processuali, ritenendole compensate tra le parti e ne chiede la riforma, stante la presunta fondatezza delle domande articolate (come reiterate in appello), con condanna dei convenuti, odierni appellati, alla rifusione delle spese relative al primo grado di giudizio ed al presente.
§
Di converso, l'appellato in via principale ripropone l'eccezione di difetto Parte_2 di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti in ordine alle domande proposte dal nei suoi confronti, e sulla quale il tribunale di primo grado Parte_1
8 non si è pronunciato;
in via gradata e nel merito, deduce l'infondatezza delle doglianze di parte appellante.
Sottolinea la parte che, per quanto riguarda l'imbibizione di acque del cassonetto stradale quale causa del dissesto, essa sia riconducibile all'ostruzione dei pozzetti e delle caditoie, quindi a circostanze estranee all'attività di direzione lavori, così come accertato dal nominato CTU dott. CP_7
Per quanto concerne, invece, le ulteriori concause individuate dallo stesso consulente tecnico, e cioè la natura argillosa del terreno, le caratteristiche del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale e lo spessore dello stesso non adeguato alla natura del terreno di sottofondo nell'ipotesi di traffico medio-pesante, il evidenzia che dette Per_1 cause attengono esclusivamente alla fase preliminare delle indagini geologiche propedeutiche alla progettazione, ed alla stessa fase di progettazione, fasi che sono del tutto estranee all'attività di Direzione dei Lavori per la quale egli è stato tratto in giudizio.
Ad abundantiam osserva che i materiali utilizzati per il cassonetto stradale, ove lo stesso ha subito dei cedimenti, avevano uno spessore addirittura maggiore di quello previsto in progetto, come accertato dall'incaricato CTU;
pertanto, nessuna responsabilità sarebbe ascrivibile al Direttore dei Lavori per i danni per i quali lo stesso è stato evocato in giudizio dal Comune di Pt_1
In via ulteriormente gradata, qualora questa Corte dovesse ritenere una qualche responsabilità dell'appellato Direttore dei Lavori, chiede applicarsi la previsione normativa di cui all'art 1227 comma 1 e comma 2 c.c., sussistendo un concorso del fatto colposo del nella causazione del danno. Infine, ripropone la domanda di garanzia formulata in Pt_1 primo grado asserendo che, qualora fossero acclarati difetti dell'opera, l'ATI
[...]
e dovrebbe essere condannata in via esclusiva in Controparte_1 Controparte_1 applicazione dell'art. 36 del CSA.
§
L'appellata Controparte_1
, dal canto suo, afferma che nessuna responsabilità nella verificazione dei
[...] fatti di causa è emersa dalla consulenza tecnica d'ufficio, che rappresenta l'unica attività istruttoria espletata in primo grado. Precisa ad ogni modo la parte che, tanto la natura argillosa del terreno, quanto lo spessore del cassonetto della strada e le caratteristiche del materiale, attengono esclusivamente alla fase progettuale elaborata dal di nella Pt_1 Pt_1 qualità di stazione appaltante, e nulla hanno a che vedere con l'esecuzione dell'opera posta in essere dall' quale impresa esecutrice. CP_5
Specifica, ancora, l'appellata che lo stesso art. 13 del Capitolato Generale CP_1
d'Appalto approvato con D.P.R. del 16.07.1962 n. 1063, statuiva che l' “non può per CP_5
9 nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non in caso di palese necessità”, pertanto essa non avrebbe potuto utilizzare materiali diversi da quelli previsti nel progetto, in quanto ciò avrebbe portato addizioni ai lavori previsti contrattualmente.
Aggiunge, inoltre, di aver più volte manifestato i legittimi dubbi e contrarietà al progetto, dapprima nel verbale del 05.12.1997 della quarta visita della Commissione Collaudatrice, poi con racc. n. 1005 del 07.01.1998 ove provvedeva a denunziare la sussistenza di vizi progettuali, ed ancora con le comunicazioni del 25.01.1999, del 03.02.1999 e del 21.04.1999, nelle quali manifestava espressamente il proprio dissenso alla progettazione dell'opera, stante la sussistenza di gravi pericoli derivanti dalla mancanza di un impianto terminale per lo scarico delle acque meteoriche.
In merito alla dedotta “Contraddittorietà della motivazione e non corrispondenza con il dispositivo”, l' afferma che l'accoglimento, in via preliminare, delle Controparte_1 difese formulate da essa quale convenuta, ha assorbito l'esame di tutti gli altri assunti attorei, per i quali, ovviamente, non era assolutamente necessaria una esplicita pronuncia.
Ribadisce, infine le eccezioni di decadenza e prescrizione del diritto del a Parte_1 far valere le proprie pretese, precisando che anche a voler applicare le previsioni normative di cui all'art. 1669 c.c., il diritto all'azione dell'Ente risulterebbe comunque ampiamente prescritto poiché, nonostante abbia avuto idonea conoscenza dei danni e la piena comprensione del fenomeno lesivo sin dal gennaio del 1999, ha provveduto, però, a denunziare i danni all'opera decorso oltre un anno dalla sua scoperta.
Insiste, dunque nel rigetto delle domande proposte dal poiché illegittime Parte_1
e/o infondate, ove non prescritte, con conseguente condanna dell'Ente appellante al risarcimento del danno a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre che alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
§§§
§ 3. Prendendo le mosse dalla prima doglianza, con la quale il lamenta la Parte_1 nullità insanabile della sentenza di primo grado per evidente contrasto tra la parte motiva e dispositivo della stessa occorre osservare come sotto tale profilo l'appello risulta infondato.
Invero, le ipotesi di nullità insanabile della sentenza in tema di forma sono disciplinate in maniera tassativa dal codice di rito, ad esempio, nei casi di mancanza della sottoscrizione in originale del provvedimento, oppure di mancata lettura obbligatoria del dispositivo – soprattutto in quei procedimenti che applicano il rito lavoro – e non consentono alcuna forma di sanatoria, nemmeno mediante conversione del vizio in motivo d'impugnazione.
Questi difetti formali sono considerati tali perché intaccano in modo essenziale la certezza del provvedimento e la legittimità del giudice o del collegio giudicante e rappresentano quelle
10 carenze tali da inficiare la stessa esistenza giuridica della sentenza, rendendo impossibile un'effettiva sanatoria tramite impugnazione.
Al contrario, l'eventuale contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, ricorrendo nelle altre ipotesi – se non un vizio di logicità della motivazione- un mero errore materiale, correggibile con la procedura ex art. 287 c.p.c..
Al riguardo, giova richiamare l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità, secondo cui “il contrasto tra motivazione e dispositivo che dà luogo alla nullità della sentenza si deve ritenere configurabile solo se e in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui il detto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice errore materiale”. (Cass. Civ. 30.08.2004, n. 17932; Cass. Civ. 09.05.2007, n. 10637).
In tema, basti rammentare che, in ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte, la portata precettiva della sentenza deve essere individuata tenendo conto non soltanto del dispositivo ma anche della motivazione, cosicché, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, deve ritenersi prevalente la statuizione contenuta in una di tali parti del provvedimento, da interpretare in base all'unica statuizione che, in realtà, esso contiene (vedasi Cass. Civ. 17.07.2015, n. 15088; Cass. Civ. 18.04.2007, n. 9244; Cass. Civ. 11.07.2007, n. 15585).
Nel caso di specie, la motivazione dell'impugnata sentenza, quantunque sotto molti aspetti lacunosa ed incompleta, tuttavia consente di cogliere nel suo insieme, senza alcuna incertezza, la ratio della statuizione finale di rigetto delle domande articolate dall'attore, in quanto ritenute sfornite di adeguato supporto probatorio, con conseguente esclusione, della responsabilità dei convenuti.
In particolare, è sufficiente il richiamo alla pag. 5 del gravato provvedimento laddove, dopo aver rievocato i principi in tema di onere probatorio anche in ordine alla domanda di risarcimento danni, il decidente ha così statuito: “Alla luce delle su riferite considerazioni, è dunque di tutta evidenza che la causazione del danneggiamento de quo non può, sotto alcun profilo, essere ascritta all' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro – tempore, sig.
[...] Parte_3
convenuto. La domanda attorea, rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio, deve pertanto
[...] essere respinta”.
Ciò posto, il contrasto del dispositivo (nel quale viene fatto riferimento al rigetto delle domande formulate dall' e ” – in realtà CP_5 Controparte_1 Controparte_1 parte convenuta – anziché indicare quelle rinvenienti dal rispetto alla Parte_1 motivazione, non può che ascriversi ad un mero lapsus, poiché la volontà del giudicante è
11 inequivocabilmente deducibile dalla motivazione, nel senso di dover ritenere rigettare tutte le domande attoree spiegate dal in mancanza peraltro di domande Parte_1 riconvenzionali spiegate dai convenuti che avrebbero potuto, in ipotesi, far sorgere dubbi sulla reale portata del dispositivo medesimo.
Allo stesso modo l'inserimento nel punto 2) del dispositivo di parti estranee al presente giudizio ( e Controparte_9 Controparte_11 Parte_5 Pt_6
non può che all'evidenza essere stato frutto di mero errore materiale a causa di una
[...] disattenzione del giudicante in sede di stesura e collazione del provvedimento, rimediabile tramite il procedimento di correzione di errore materiale.
Si aggiunga, inoltre, che non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cfr. Cass. civ. sez. 2, ordinanza n. 25710 del 26.09.2024).
Ed è ciò che nella vicenda in esame si è verificato avuto riguardo alle eccezioni di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di decadenza e prescrizione, non oggetto di specifica trattazione da parte del giudicante e che, pur tuttavia, in quanto costituenti necessario antecedente logico-giuridico della pronuncia nel merito e specificatamente di infondatezza delle domande attoree, devono ritenersi che siano state implicitamente rigettate.
Alla luce delle superiori ragioni, non è quindi ravvisabile l'eccepita nullità insanabile della gravata sentenza di prime cure, necessitando, nell'opportuna presente sede, esclusivamente della correzione dell'errore materiale del dispositivo, conformemente a quanto stabilito nella motivazione.
§ 4. Prima di passare al merito delle censure mosse dall'appellante alla gravata sentenza, occorre ancora precisare che in tema di impugnazioni, ove l'eccezione di giurisdizione sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale ex art. 343 c.p.c. (Cfr. Cass. civ. sez. 2, Ord. N. 9844/2022; Cass. SU n. 7940 del 2019).
Peraltro, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo (nel caso specifico, attraverso l'appello incidentale), non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoria rilevare d'ufficio
12 il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 27094 del 18/10/2024 (Rv. 672758 - 01)
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal convenuto deve ritenersi implicitamente rigettata dal Tribunale, Parte_2 che è entrato nel merito delle domande attoree, ritenendole infondate per difetto di prova.
Ne deriva che su tale questione, in mancanza di proposizione di appello incidentale ad opera della parte soccombente, si è formato il giudicato interno, non essendo neanche possibile, a fronte di una implicita pronuncia di rigetto, il rilievo officioso a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c. (Cfr. cit. Cass. sez. 2, ordinanza n. 9844/22; Cass. S.U. n. 11799 del 2017).
Inoltre, pur a voler qualificare l'atto di costituzione di quale tempestivo Parte_2 appello incidentale sul punto (Cfr. Cass. sez. 3, Ord. 24456 del 3.11.2020 sulla legittimità della riqualificazione in applicazione del principio della idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c.), ai sensi dell'art. 343 c.p.c., vale il principio coniato dalla giurisprudenza di legittimità legato alla ragionevole durata del processo, di rilevanza costituzionale, il cui fine primario è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, in virtù del quale “il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale” (Cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 6138 del 14/03/2018 (Rv. 648420 - 01).
Ebbene, nel caso in esame, come si vedrà, l'appello principale non appare suscettibile di accoglimento, con conseguente assorbimento di ogni altra questione qui riproposta dagli appellati.
In ogni caso, per completezza va rilevato che comunque la relativa eccezione risultava e risulta infondata, in quanto, in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di cassazione con l'ordinanza n. 10231 del 2017, nella specie, non sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
Va ricordato al riguardo - come già precisato dalle Sezioni Unite con la citata ordinanza n. 10231 del 2017 e con quella n. 16240 del 2014 – che nel caso di nomina effettuata dalla stazione appaltante, il direttore dei lavori può ritenersi temporaneamente inserito nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, quale organo tecnico e straordinario di esso, quando eserciti nei confronti dell'appaltatore i poteri autoritativi inerenti alle sue funzioni, prendendo la veste di "agente dell'amministrazione".
13 Ove si assuma che il danno derivi dall'esercizio dell'incarico e di tali poteri, la cognizione della correlativa azione di responsabilità intentata per conto dell'amministrazione pubblica spetta alla giurisdizione della Corte dei conti, in ragione del suddetto temporaneo rapporto di servizio con l'ente pubblico, richiesto dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13, e L. n. 20 del 1994, art. 1, comma 4; e ciò - data l'impossibilità di scindere le giurisdizioni in presenza di un rapporto unitario -anche quando il direttore abbia cumulato anche l'incarico di progettista (incarico che, da solo, integrerebbe un rapporto esclusivamente privatistico).
Nel caso, invece, di nomina effettuata dal contraente generale (al quale la normativa riserva espressamente la funzione, nell'ambito della globale realizzazione dell'opera, anche della direzione dei lavori), il direttore dei lavori non "esplica alcun potere autoritativo nei confronti del medesimo contraente generale" per il quale opera (Cass. Civ, Sez. Un., n. 16240 del 2014, citata) e non può (a differenza dell'altra ipotesi) ritenersi temporaneamente e funzionalmente inserito nell'apparato organizzativo dell'ente pubblico appaltante (soggetto aggiudicatore). Ove si assuma che il danno derivi dall'esercizio dell'incarico di direttore, la cognizione della correlativa azione di responsabilità intentata per conto dell'amministrazione pubblica spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in ragione dell'inesistenza di un rapporto di servizio, ancorché temporaneo, con l'ente pubblico e dell'esistenza di un rapporto privatistico di prestazione d'opera intellettuale tra il contraente generale ed il direttore.
Applicando tali principi al caso di specie, stante la nomina del Direttore dei Lavori effettuata dal Comune di con deliberazione di Giunta Municipale n. 90 del 03.03.1988, dovrebbe Pt_1 ritenersi che egli sia stato “temporaneamente inserito nell'apparato dell'ente pubblico appaltante, quale organo tecnico e straordinario di esso”, allorquando abbia esercitato nei confronti dell'appaltatore i poteri autoritativi inerenti alle sue funzioni, e dunque che per le domande di danno erariale spiegate nei suoi confronti sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
Occorre però rammentare, come sottolineato in svariata occasione dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che “non vi è ostacolo al concorso fra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, dovendo ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio”. (v. Cass. Civ. Sez. Un., 04.06.2021, n. 15570; Cass. Civ. Sez. Un., 10.09.2019, n. 10019; Cass. Civ. Sez. Un. 19.02.2019, n. 4883).
In altri termini, nel caso in cui oltre al danno erariale sia prospettabile anche un danno civilistico, deve ritenersi ammissibile la proposizione - per gli stessi fatti - di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito (vedasi Cass., Sez. Un., n. 15570 già citata), dovendo escludersi - stante il divieto del “ne bis in idem” - una duplicità di azioni attivate contestualmente che, seppure con la specificità propria di ciascuna di esse, siano volte a conseguire, avanti al giudice munito di giurisdizione, lo stesso identico petitum in danno del medesimo soggetto obbligato in base ad un'unica fonte legale (Cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 14.01.2020, n. 415).
14 Orbene, nel caso in esame non risulta essere stata promossa azione di responsabilità amministrativa da parte del né di responsabilità erariale dal Procuratore Parte_1 della Corte dei Conti;
deve, pertanto, ritenersi sussistente la giurisdizione in materia del giudice ordinario, con conseguente validità delle domande spiegate dall'odierno appellante anche nei confronti dell'appellato n.q. di Direttore dei Lavori. Parte_1 Per_1
§ 5. Entrando nel fulcro del proposto appello, si ritiene necessario onde ovviare alla lacunosa esposizione del Giudice di prime cure, in primis attribuire la corretta qualificazione giuridica alle domande formulate in primo grado dall'odierno appellante e ciò anche al fine di valutare, con cognizione di causa e sotto nuova luce, le eccezioni di decadenza e prescrizione dell'esercizio dell'azione di garanzia formulate in primo grado, e riproposte nel presente giudizio dall'appellata CP_12
, premesso in via generale che la corretta interpretazione e qualificazione giuridica
[...] delle domande proposte spetta in via esclusiva al giudice, il quale rimane vincolato soltanto dai fatti posti a fondamento della pretesa ed alle conseguenti richieste, quale che ne sia la definizione fornita da chi agisce (vedasi tra le altre, Cass. Civ. n. 16809/2008, Cass. Civ. n. 15925/2007, Cass. Civ. n. 27466/2007, Cass. Civ. n. 6712/2001), in materia di appalto avente a oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell'art. 1669 c.c., che comporta la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, ovvero in quella contrattuale posta dagli artt. 1667 e 1668 c.c. in tema di garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l'accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. (Cfr. Cass. Civ. 04.09.2019, n. 22093)
Al giudice di merito spetta, altresì, stabilire - con accertamento sottratto al sindacato di legittimità, ove adeguatamente motivato - se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli, a riguardo, accertare se essi, pur afferendo ad elementi secondari e accessori, siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, mentre è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 c.c. - e non quella di cui all'art. 1669 c.c.- ogni qualvolta i lamentati (e accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità e uso cui sia destinato. (in tal senso Cass. Civ. n. 13268 del 16.07.2004)
In sintesi, mentre l'art. 1667 c.c. si riferisce a opere ultimate che non corrispondono alle caratteristiche del progetto o che sono realizzate senza l'osservanza delle regole della tecnica, l'art. 1669 c.c. disciplina le conseguenze dannose dei vizi costruttivi che incidono in maniera grave su talune caratteristiche essenziali dell'opera quali la solidità, l'efficienza e la durata della stessa.
15 In altri termini, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. (ossia idonei a generare la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa) non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile (Cass. Civ. n. 14650/2013; Cass. Civ. n. 84/2013; Cass. Civ. n. 2238/2012; Cass. Civ. n. 3752/2007): deve dunque trattarsi di alterazioni che, pur non influenti sulla stabilità della costruzione, riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
In estrema sintesi, è "grave", ai sensi dell'art. 1669 c.c., il vizio idoneo a intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera. Ne deriva che la qualifica di "gravi difetti" ai sensi di cui all'art. 1669 c.c., non può di conseguenza prescindere dal riscontro della diffusività o estensione del vizio stesso, che, in aggiunta, deve comunque essere tale da menomare la durata nel tempo dell'elemento in questione.
Il criterio guida, in ogni caso, è quello, già ricordato, “che porta a ravvisare i gravi difetti di costruzione, i quali danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. in presenza di qualsiasi alterazione che incida sulla funzionalità globale dell'immobile, o che ne menomi in modo considerevole il godimento, o ne pregiudichi la normale utilizzazione, in relazione alla sua destinazione economica e pratica” (Cass. Civ. Sez. U, 27.03.2017, n. 7756; Cass. Civ. Sez. 2, 09.09.2013, n. 20644; Cass. Civ. Sez. 2, 03.01.2013, n. 84; Cass. Civ. Sez. 2, 04.10.2011, n. 20307; Cass. Civ. Sez. 2, 15.09.2009, n. 19868).
Analizzando tanto le conclusioni rassegnate nel giudizio di prime cure, quanto quelle formulate nel presente grado di appello, preme evidenziare come il faccia Parte_1 espresso riferimento sia alle disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c., allorquando chiede che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, sia all'art. 1669 c.c. laddove insiste nella condanna delle convenute, in solido o secondo le rispettive responsabilità emerse in corso di causa, al risarcimento dei danni subiti.
Sembrerebbe, quindi, in un certo senso, che la parte abbia tentato di intraprendere entrambe le strade da essa percorribili per ottenere una pronuncia a sé favorevole.
Partendo da questi presupposti giova, però, sottolineare che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudicante non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto piuttosto del contenuto sostanziale della pretesa desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni nel corso del giudizio nonché del provvedimento chiesto in concreto, senza altri limiti oltre quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta.
16 Ciò posto, questo Collegio, sulla scorta delle risultanze istruttorie e ad integrazione della motivazione della sentenza di primo grado, ritiene che la fattispecie concreta in esame sia sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. stante la natura del bene, oggettivamente destinato per sua natura a lunga durata, nonché la sussistenza di gravi difetti idonei ad intaccare in modo significativo sia la funzionalità che la normale utilizzazione dell'opera.
Appare corretto, pertanto, alla luce delle opere eseguite dall'appaltatore e dei vizi lamentati dal committente, l'inquadramento delle domande attoree nell'ambito della responsabilità di cui all'art. 1669 c.c..
Difatti, la domanda con la quale venga chiesta la condanna dell'appaltatore ad eliminare in vizi dell'opera, deve essere interpretata da questo giudicante quale domanda di risarcimento in forma specifica del danno da responsabilità extracontrattuale ex art. 1669 c.c. anziché quale richiesta di adempimento contrattuale ex art. 1667 c.c., allorché a suo fondamento sono stato dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa, influendo sulla sua durata e compromettendone la conservazione.
A ciò si aggiunga che lo stesso nel proprio atto di appello precisi Parte_1 espressamente che l'azione invocata da parte attrice, odierna appellante, rientri nella previsione normativa di cui all'art. 1669 c.c..
§ 6. Posto quanto sopra, l'eccezione di intervenuta decadenza e prescrizione formulata dall'appellata deve ritenersi infondata. CP_5
Invero, per ciò che attiene all'ipotesi della rovina dei beni immobili destinati a lunga durata, la suddetta disposizione normativa prevede che l'appaltatore debba garantire il committente dalla rovina e dai difetti del bene e che quest'ultimo debba farne denuncia entro un anno dalla scoperta, fermo restando che l'azione si prescrive in un anno dalla denuncia.
Dunque, l'art. 1669 c.c. prevede una responsabilità decennale dell'appaltatore, ancorando però la relativa azione del committente a precisi termini di decadenza e prescrizione. Infatti, il primo comma pone un termine di decadenza, laddove prevede che la denunzia deve esser fatta entro un anno dalla scoperta dei vizi. Il secondo comma, a sua volta, pone un termine di prescrizione del diritto, che va azionato entro un anno dalla denunzia.
Questo Collegio è, quindi, oggi chiamato a stabilire quando deve intendersi verificata la scoperta dei vizi, a cui ancorare la relativa denunzia, che a sua volta, costituisce il dies a quo del termine annuale di decadenza e di quello successivo di prescrizione.
In materia giova premettere che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti
17 tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non essendo al riguardo sufficienti manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti (v. tra le varie, Cass. Civ. n. 3674 07.02.2019; Cass. Civ. Sez. 2, n. 4364/2015; Cass. Civ. Sez. 2, n. 1463 del 23.01.2008; Cass. Civ. Sez. 1, n. 2460 del 01.02.2008; Cass. Civ. Sez. 3, n. 567 del 13.01.2005).
Tale scoperta dei vizi si intende, quindi, verificata solo nel momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, salvo che si tratti di manifestazioni indubbie come cadute o rovine estese. (in tal senso ex multis Cass. Civ. sez. 3, 27.01.2025, n. 1909; Cass. Civ. sez. 2, 18.05.2023, n. 13707)
Venendo al caso di specie, stante i fatti, l'opera in questione, sebbene ultimata in data 12.02.1998 è stata ufficialmente collaudata il 16.12.1998 e consegnata solo a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo avvenuta con la Determina n. 21 del dirigente del settore tecnico in data 15.04.1999.
Stando ai fatti dedotti dalle parti in causa ed a quanto accertato dal CTU, il Comune di Pt_1 con nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente, constatava per la prima volta danneggiamenti in diversi punti del fondo stradale di via Garibaldi e solo successivamente con comunicazione dello stesso Capo Settore datata 16.03.2000, accertava l'ulteriore avvallamento del tratto stradale.
Proprio in tali circostanze, a fronte del danneggiamento del cassonetto stradale oggetto di lavori dell' in molteplici punti, venivano in rilievo i presunti vizi occulti delle opere CP_5 realizzate e dunque, l'Ente decideva di effettuare indagini tecniche al fine di comprendere la ragione di tali danni.
Una volta constatato, a seguito di tali indagini, che i danni fossero dipesi dalla scorretta esecuzione delle opere appaltate (circostanze che, per tabulas, è da riferire al periodo intermedio), in data 03.06.2000 l'Ente provvedeva a denunziare formalmente i vizi delle opere all'impresa appaltatrice.
Infine, l'odierno appellante instaurava il presente giudizio con atto di citazione del 29.11.2000 notificato alle convenute in data 30.11.2000.
Ebbene, deve rettamente ritenersi che la conoscenza dei vizi, come fatto riferibile all'attività svolta dalla convenuta sia conseguita solo allo svolgimento delle indagini tecniche CP_5 commissionate dall'originario attore, grazie alle quali è stato possibile imputare i vizi e le difformità alla errata esecuzione dell'opera da parte dell'impresa appaltatrice.
Ciò in ossequio al principio di matrice giurisprudenziale ut supra richiamato.
18 Ad ogni modo, non avendo agli atti alcuna documentazione recante una data di svolgimento di tali analisi tecniche utile al fine di individuare con precisione il momento conoscitivo di scoperta dei vizi occulti, giova ricollegarsi alla data anteriormente più prossima da indicare quale dies a quo della scoperta.
E nel caso di specie risulta indifferente identificare tale momento con l'invio della nota del 26.02.2000 del Capo Settore ed Ambiente che prendeva atto, per la prima volta, di tali danneggiamenti imputandoli presumibilmente al mancato svolgimento dei lavori a regola d'arte, o della successiva comunicazione dello stesso datata 16.03.2000 ed indirizzata all' Comunale ed ai VV.UU. nella quale segnalava le condizioni di Parte_7 intransitabilità della via Garibaldi.
Difatti, anche facendo decorrere il termine decadenziale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. dal 26.02.2000, si può facilmente apprezzare che l'originario attore, ha Parte_1 provveduto a denunziare i vizi entro termine di un anno e più precisamente con la nota prot. n. 2357 del 03.06.2000. Parimenti entro il termine prescrizionale di un anno decorrente dalla denunzia delle difformità dell'opera la parte ha promosso il presente giudizio, sempre in pieno rispetto dei termini di cui all'art. 1669 commi 1 e 2 c.c..
Dalle superiori argomentazioni discende il rigetto dell'eccezioni preliminari articolate dalla convenuta, oggi appellata, Controparte_1
e . Controparte_1
§ 7. Operate queste puntualizzazioni si può passare all'esame dei motivi d'appello sub. § 1.4 e § 1.5 con i quali l'appellante p.a. chiede che, in riforma dell'impugnata sentenza, venga accertata la responsabilità dell'appaltatore, in solido col direttore dei lavori, per i gravi vizi dell'opera da essi realizzata con condanna di entrambi - quale domanda di risarcimento in forma specifica - al ripristino del manto stradale secondo le modalità individuate dal CTU di primo grado, in modo tale da rendere l'opera a regola d'arte, ed al risarcimento dei conseguenti danni subiti dal quale committente, da liquidarsi secondo i Parte_1 calcoli operati dal nominato consulente, o comunque in via equitativa.
Ebbene, anche tali doglianze si appalesano infondate.
Invero, per quanto l'iter logico seguito dal giudicante di prime cure – il quale ha ritenuto sfornita di prova la domanda di accertamento proposta dall'Ente – risulti privo di idonea e sufficiente motivazione, tuttavia non appaiono condivisibili le critiche sull'esito finale consacrato nella pronuncia impugnata.
Ed infatti, al fine di accertare l'eventuale responsabilità dell' Controparte_13 nella causazione del danno occorso alla strada denominata via Garibaldi, nel corso
[...] del giudizio di primo grado, dopo le osservazioni mosse alla prima relazione tecnica, redatta dall'Ing. veniva disposta la rinnovazione dell'accertamento peritale con nuova nomina Per_2
19 del geologo dott. il quale ha indagato con precisione le cause del cedimento del CP_7 manto stradale ed i presunti profili di responsabilità in capo all'associazione appaltatrice.
Ebbene, intanto, quest'ultimo, nel corso dell'indagine peritale, ha avuto modo di accertare l'effettivo danneggiamento della sede stradale (Via Garibaldi) affermando che lo stesso, nella sua interezza, è tale da rendere l'arteria non fruibile e non idonea all'uso per cui è stata realizzata (cfr. pag. 42 della prima relazione).
In particolare, secondo le sue conclusioni, il dissesto si è manifestato in più punti e con entità diversa, in tempi differenti, lungo buona parte del nastro stradale costituente la via Garibaldi e consiste, in alcune zone, nella deformazione irreversibile del cassonetto stradale, in altre, in una disconnessione del manto bituminoso.
Circa le cause determinanti i dissesti, esse, a giudizio del CTU, sono da ricercarsi “in una serie di concause facilmente attribuibili alla:
- natura argillosa dei terreni di sottofondo naturale meritevoli di “correzioni” e/o idonea sostituzione (i danneggiamenti di maggiore entità si sono manifestati ove essi costituiscono il sedimento sottostante la soprastruttura stradale);
- spessore del cassonetto non adeguato alla natura dei terreni di sottofondo, nell'ipotesi di traffico medio – pesante;
- caratteristiche non adeguate del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale (materiale mal miscelato ed eterogeneo con tenore di fra-zioni fini ben oltre la misura consentita dal capitolato speciale d'appalto e presenza di elementi litoidi di notevoli dimensioni;
grado di permeabilità del sedimento con cui è stato realizzato il cassonetto non uniforme né confacente all'uopo). Non meno importante è stato il ruolo delle acque di imbibizione nella produzione del danno. La presenza di acqua certamente peggiora oltremodo le caratteristiche tecniche dei terreni argillosi e, nel caso di specie, ha indubbiamente reso notevolmente vistose le deformazioni, facendo assumere le stesse maggiori proporzioni.
[…]
In sintesi, secondo il qualificato parere del consulente tecnico, reso dopo attento esame degli atti, degli elaborati progettuali e verificata, attraverso sopralluogo, la concreta situazione dei luoghi, non poteva escludersi, quindi, “che le acque abbiano contribuito alla produzione del danno, insieme agli altri fattori di cui detto sopra, dopo una serie di opportune valutazioni lo scrivente è giunto alla conclusione che non sia possibile determinare con certezza l'origine dei flussi idrici nel cassonetto stradale”.
Tali valutazioni sono state ribadite nella consulenza tecnica integrativa, disposta su incarico del giudicante.
Invero, preso atto della rilevata impossibilità di determinare l'origine di tali flussi idrici che hanno ingentemente contribuito alla rovina del manto e del cassonetto stradale, veniva disposto il richiamo dell'incaricato CTU, disposto con ordinanza del 26.02.2014, al fine di
“individuare, anche in termini forfettari, le percentuali di incidenza dei singoli fattori causanti le problematiche oggetto di causa”.
20 In esito a tale supplemento di incarico, il perito, ha ulteriormente chiarito che:
“Comunque, i fattori di un qualsivoglia dissesto sono riconducibili a due diverse tipologie: quelli tipo strutturale, e altri che mostrano caratteri di occasionalità. I fattori occasionali hanno un ruolo determinante nell'innesco del dissesto stesso e sono caratterizzati, al contrario di fattori strutturali (che possono quindi essere considerati stazionari), da una certa variabilità nel tempo. Nel caso che ci occupa, la natura geologico-tecnica dei terreni del sottofondo stradale nonché la natura e la tipologia dei materiali utilizzati per la realizzazione del cassonetto stradale e lo spessore di quest'ultimo possono rientrare, parere dello scrivente tra i fattori strutturali che svolgono un ruolo passivo di predisposizione all'instabilità. Ben diverso il ruolo svolto dalle acque di imbibizione: esse sono in grado di condizionare il comportamento meccanico delle argille e scatenare quei processi che comportano lo scadimento della resistenza meccanica e la deformabilità dell'opera stradale e dei suoi terreni di fondazione. Infatti, è notorio che nei sedimenti argillosi il contenuto in acqua altera totalmente la loro consistenza e, nelle argille al crescere del loro contenuto in acqua cresce anche la loro capacità di plasticizzazione e, quindi, di deformazione. Il fattore acqua è, in definitiva, una causa del dissesto di tipo determinante. Relativamente al carattere “occasionale” attribuito dallo scrivente alle acque di imbibizione occorre precisare che, nonostante il sottoscritto non ritenga possibile definire con assoluta certezza il percorso dei flussi idrici ipodermici e quale sia il loro luogo di provenienza, in merito alla loro “natura”, indubbiamente questa non è di falda e non può che essere correlata agli eventi pluviometrici. In conclusione, la rovina della strada è la conseguenza della sfavorevole combinazione di tutte le cause citate e, in particolare, il ruolo scatenante assegnato all'eccessiva imbibizione tanto dei terreni di fondazione quanto dei materiali formanti la sovrastruttura stradale. Per quanto attiene la determinazione del peso di ogni fattore nella produzione del dissesto il sottoscritto assegna, quindi, presuntivamente un quid di responsabilità in più alle cause determinanti e, in ragione di quanto appresso […] attribuisce, quale misura forfettaria, alle acque di imbibizione un peso del 60%. Pertanto, il restante 40% deve essere suddiviso parimenti tra tutti i fattori strutturali che, più precisamente, sono: - la natura argillosa dei terreni di sottofondo naturale;
- lo spessore del cassonetto in relazione alla natura dei terreni di sottofondo e nell'ipotesi di traffico medio-pesante; - le caratteristiche del materiale costituente la struttura portante del cassonetto stradale”.
Tali precisazioni, si muovono, però su una piattaforma conoscitiva che non ha consentito al tecnico di esprimersi in termini di certezza o almeno di elevata probabilità, avendo egli così esordito nell'esposizione delle rassegnate conclusioni, così come sopra riportate testualmente: “l'individuazione e misura del contributo di ogni singola causa alla produzione del dissesto della strada costituente oggi la Via Garibaldi, non è tecnicamente esprimibile se non in modo aleatorio, essendo gli effetti del danno stesso la risultante non solo dell'azione dei singoli fattori ma anche del la loro interazione” (Cfr. pag. 8 della consulenza tecnica integrativa del dott. del CP_7
19.06.2014, depositata il 20.06.2014).
21 A ciò si aggiunga che, peraltro, come evidenziato nella relazione tecnica suppletiva depositata in data 20.06.2014, l'incaricato consulente tecnico ha individuato quale innesco del dissesto, nonché quale fattore determinante, la copiosa presenza di acque di imbibizione nei materiali che formano l'insieme “struttura stradale-terreni di fondazione”, chiarendo, inoltre, che:
“seppur non sia possibile definire con assoluta certezza il percorso dei flussi idrici ipodermici e quale sia il loro luogo di provenienza, in merito alla loro “natura”, indubbiamente questa non è di falda e non può che essere correlata agli eventi pluviometrici”.
Quanto sopra esposto non consente, contrariamente all'assunto dell'appellante, di attribuire con tranquillante certezza all' e al Direttore dei Lavori la corresponsabilità nella CP_5 verificazione dei fatti di causa.
Invero, anche a prescindere dai limiti probabilistici delle superiori conclusioni, la maggiore incidenza della presenza di acque di imbibizione, tanto nei terreni di fondazione quanto nei materiali formanti la sovrastruttura stradale, rispetto ai fattori strutturali riscontrati dallo stesso consulente non permette di poter ritenere sussistente una responsabilità per i vizi verificatisi in capo alla ditta appaltatrice, tantomeno in capo alla figura del Direttore dei Lavori.
Del resto, come rilevato dall'A.T.I. nei propri scritti difensivi, ed accertato successivamente in sede di perizia, essa, ed anche la D.L., hanno più volte manifestato dubbi e contrarietà rispetto al progetto da realizzarsi.
In particolare, sin dal 10.03.1997 la Direzione Lavori aveva chiesto di essere autorizzata ad effettuare lo scarico finale delle acque piovane in altro sito rispetto a quello indicato nell'originario progetto, il quale era risultato inutilizzabile.
Su tale richiesta il in persona del Sindaco p.t, escludeva la necessarietà di ulteriori Pt_1 lavori inerenti al recapito finale del collettamento delle acque meteoriche, demandandoli ad altro intervento, in quel momento ancora in fase di progettazione.
Nel successivo verbale del 05.12.1997 relativo alla quarta visita della Commissione Collaudatrice, l'impresa appellata aveva nuovamente espresso il proprio dissenso rispetto al progetto dell'Ente appaltante, ed infatti, in tale verbale, l rimarcava che “le opere di CP_5 raccolta delle acque meteoriche sono state eseguite secondo progetto, ad eccezione dello scarico, in quanto è stata preclusa la possibilità contemplata in progetto di scaricare dove previsto, e pertanto si considera esonerata da ogni responsabilità per danni che il ristagno delle acque meteoriche potrebbe causare alle opere”.
Dopo la conclusione dei lavori, rimasti fermi per circa sei mesi in attesa della superiore determinazione da parte del committente, con nota del 08.04.1998 l'Ispettorato Tecnico Regionale prendeva atto della mancata realizzazione dei lavori per l'allontanamento delle acque meteoriche al recapito finale ed esprimeva il proprio dissenso rispetto alla decisione espressa dall'Amministrazione Comunale.
22 Ed ancora, successivamente alla consegna dei lavori ed al relativo collaudo, con le comunicazioni del 25.01.1999, del 03.02.1999 e del 21.04.1999, l' Controparte_13 manifestava espressamente il proprio dissenso alla progettazione dell'opera, stante
[...] la sussistenza di gravi pericoli derivanti dalla mancanza di un impianto terminale per lo scarico delle acque meteoriche.
Stanti i fatti come sopra accertati e riportati, è dunque di tutta evidenza che la causazione del danneggiamento non può, sotto alcun profilo, essere ascritta all'appaltatrice
[...]
” né, tantomeno, Controparte_1 Controparte_1 all'appellato Direttore dei Lavori.
Ne discende l'integrale rigetto del relativo motivo d'appello, cui consegue anche il rigetto del secondo motivo di appello, afferente alle spese del giudizio non potendosi sul punto sovvertire la decisione di primo grado che peraltro, nonostante la soccombenza del Pt_1 le ha integralmente compensate (senza che tale statuizione sia stata censurata dalla controparte con appello incidentale).
Va, pertanto, confermata la statuizione finale dell'impugnata sentenza.
§ 8. Va rigettata, altresì, la domanda di condanna dell'appellante al Parte_1 risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., proposta dall'appellata
Controparte_13
Giova al caso rammentare che: “la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.” (Cass. Civ., sez. 3, 12.07.2023, n. 19948).
Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che l'appellante abbia agito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito.
Difatti, l'iniziativa giudiziaria, seppure infondata, non si è caratterizzata, anche in ragione della insufficienza motiva della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, né è emersa alcuna consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione.
§ 9. Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell'appellante
[...] alla rifusione delle spese del giudizio in favore delle appellate, le quali, avuto riguardo Pt_1 allo scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile- complessità bassa), vanno liquidate secondo parametri medi, attesa la natura e l'entità delle questioni trattate - ai sensi del D.M. n. 55/14, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore
23 dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22, invero, “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Occorre precisare che va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022); con riconoscimento, per la marginalità del suo rilievo, del valore minimo di tariffa per il presente grado di giudizio.
Ne deriva che tali spese vanno liquidate in complessivi € 8.469,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio;
€ 1.418,00 per la fase introduttiva;
€ 1.523,00 per la fase istruttoria/trattazione;
€ 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge nei confronti di e della medesima somma, con l'aumento del Parte_2
10%, per la difesa della seconda parte avente medesima posizione processuale, e così per complessivi €. 9.315,90, in favore dell'appellata Controparte_14
e dell'Avv. n.q. coadiutore dell
[...] Controparte_2 Controparte_3
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, in quanto difesi dallo stesso procuratore, Avv. Nello Cassata.
Il Comune, rispetto allo Stato, non rientra tra le amministrazioni pubbliche cui estendere la prenotazione a debito del contributo unificato nel processo civile e amministrativo e, conseguentemente, è tenuto al pagamento del contributo unificato (Cfr. Cassazione Civile, sez. V, sent. 29 ottobre 2020, n. 23879).
Ne consegue che ai termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “(…) quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale
o incidentale, a norma del comma 1 bis (…)”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “(…) l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso (…)” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
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P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso dal in persona del sindaco pro tempore, avverso Parte_1 la sentenza n. sentenza n. 256/2020 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 21.01.2020, depositata in cancelleria in data 20.02.2020 e pubblicata il 27.02.2020 nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 704/2000, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello promosso dal Parte_1
2. Condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata e ”, e dell'Avv. Controparte_5 Controparte_1
n.q. coadiutore dell' Controparte_2 [...]
, liquidati nella complessiva misura di € €. Controparte_3
9.315,90 (determinati come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. Condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellato , liquidate in complessivi € 8.469,00 (determinati Parte_2 come in parte motiva), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico della parte appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello, giusto quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012, manda la Cancelleria per gli adempimenti concernenti la riscossione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 13.06.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
D.ssa Maria Giuseppa Scolaro Dott. Gullino Massimo
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