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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/08/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Daniela Coinu CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERE in esito all'udienza del 21 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 48 R.G. dell'anno 2023, proposta da
nato ad [...] il giorno 17/07/1977, residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Giuliana Murino, Teodoro Venceslao
Rodin e Fabrizio Rodin, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per procura speciale a margine del ricorso introduttivo
APPELLANTE
CONTRO
- in persona del Controparte_1 CP_2 regionale della Sardegna in carica, rapp.to e difeso in forza di procura generale 5.4.2016, rep. 12428, rog. dagli avv. Roberto Di Tucci e Paolo Spiga, presso i quali è elettivamente dom.to in Cagliari – via Per_1
Sonnino 96
APPELLATO
Conclusioni:
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte “in parziale riforma della sentenza impugnata 1)- condannare
l' appellato al pagamento delle spese del primo grado del giudizio nella misura di €.5.391,00, oltre spese generali CP_1 ed accessori di legge o in quella maggiore dopo l'aumento che riterrà di giustizia;
2)- regolare le spese di questo grado del giudizio secondo giustizia, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari;
3)- nella denegata ipotesi di soccombenza, esonerare l'appellante dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio, in quanto il reddito complessivo del proprio nucleo familiare nell'anno precedente l'instaurazione del giudizio, determinato secondo le modalità indicate nell'76 D.P.R. 30.05.2002 n° 115, risulta non superiore al limite fissato per la concessione del beneficio. Si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi.”. CP_ Nell'interesse dell' appellato: Voglia la Corte “respingere l'appello perché infondato, con spese secondo giustizia” Motivi in fatto e in diritto della decisione CP_
con ricorso depositato in data 23.02.2021, ha convenuto in giudizio l' per Parte_1 rappresentare di aver lavorato dal 1.04.1998 con mansioni di meccanico, dapprima alle dipendenze della ditta poi, dal 1.08.2015 a tutt'oggi, come titolare di un'officina meccanica senza dipendenti Parte_2
e di avere contratto, a causa dell'attività lavorativa svolta, una “sindrome lombosciatalgica con deficit funzionale CP_ ed ernia discale L4-L5”, per il riconoscimento della quale aveva presentato domanda amministrativa all in data 15.01.2019, con il fine di ottenere il relativo indennizzo di legge, senza esito alcuno peraltro, poiché
l'istituto aveva rigettato sia la domanda amministrativa sia la successiva opposizione, rilevando che la documentazione acquisita era insufficiente per esprimere un giudizio medico legale.
Si era trovato, perciò, costretto a rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia e il conseguente indennizzo di legge per il danno biologico sofferto, da conglobarsi peraltro con un preesistente danno del 3%, già riconosciuto per infortunio. CP_ L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda e rilevare che la patologia, di origine comune, non era tabellata e che ciò avrebbe imposto una rigorosa dimostrazione da parte del ricorrente di mansioni quali-quantitativamente idonee, per durata ed intensità, all'insorgere del nesso causale fra esse e la tecnopatia, cosa che non era minimamente avvenuta.
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Il Tribunale, istruita la causa con prova documentale e testimoniale e con consulenza tecnica d'ufficio, condividendo le risultanze degli accertamenti medici disposti, riassunti in un articolato elaborato peritale, con sentenza n. 1001 pubblicata il 16.11.2022, ha accolto la domanda, riconoscendo la natura professionale della patologia denunciata dal ricorrente, cui era conseguito un danno biologico del 7% ed un danno complessivo conglobato (con il danno da infortunio preesistente, del 3%), pari al 9%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa e dichiarando il diritto di di percepire da tale data, nella misura Pt_1 CP_ e con decorrenza di legge, il previsto indirizzo in capitale, con conseguente condanna dell al pagamento del predetto indennizzo in capitale, nonché al rimborso delle spese del giudizio, liquidate in complessivi
2.697,50 €, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed accessori di legge.
Il primo giudice, più precisamente, dopo avere riconosciuto che l'esposizione dell'assicurato al rischio lavorativo dedotto era stata comprovata in causa mediante la prova testimoniale svolta nell'udienza del
06.10.2021, ha condiviso le risultanze dell'elaborato peritale, nel quale il consulente tecnico d'ufficio nominato aveva ritenuto la malattia la colonna lombare riportata dal ricorrente di origine professionale e aveva accertato un danno biologico quantificabile in misura del 7% sul rilievo che la patologia potesse essere stata favorita, anche se in maniera non esclusiva, dall'attività lavorativa di operaio meccanico svolta negli anni e facendo utilizzo del codice tabellare 213, benché contestato dal consulente di parte attrice, a fronte dei disturbi rilevati sul ricorrente, sottolineando l'assenza di disturbi trofico-sensitivi, che costituiscono la condizione più invalidante della patologia discale quando è presente una compressione radicolare persistente, mentre nel caso di la riduzione della capacità di flessione del tronco sugli arti era Pt_1 condizionata dalla sua costituzione fisica, in assenza di altri segni patologici.
Quanto alle spese di lite il Tribunale le aveva quantificate facendo riferimento alla tabella per le cause in materia previdenziale prevista dal DM 55 del 2014, come modificato dal DM 147 del 2022, allo scaglione di valore compreso tra 5.200,0 1,20 € e 26.000 €, così individuato in ragione dell'importo dell'indennizzo riconosciuto al 7%, pari a 7.971 € fino a 45 anni di età, come previsto nella tabella degli importi CP_ dell'indennizzo allegata dall . CP_1 CP_ Contro la sentenza ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1
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ha censurato la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata formulando Parte_1 due distinti motivi di censura:
1) violazione e falsa applicazione dell'art. 4 n. 5 D.M. 55/2014.
Il Tribunale, ha dedotto l'appellante, posto che il compenso è liquidato per fasi, in violazione di quanto previsto dall'art. 4 n. 5 D.M. 55/2014, aveva liquidato le spese di lite in misura omnicomprensiva, unitaria, senza indicare i relativi compensi per ciascuna delle fasi del giudizio e senza neppure tenere conto della nota spese depositata all'udienza del 15.11.2022, “della quale non viene neanche fatta menzione in sentenza, benché nella stessa fossero state elencate nel dettaglio tutte le attività svolte, divise per fasi, ed il relativo compenso”, in contrasto con i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la liquidazione delle spese processuali non può essere compiuta in modo globale, “dovendo invece essere eseguita in modo tale da mettere la parte interessata in grado di controllare se il giudice abbia rispettato i limiti delle relative tabelle e così darle la possibilità di denunciare le specifiche violazioni della legge o delle tariffe”.
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
Benché nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente il 07.11.2022, parte ricorrente avesse domandato l'applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014, che dovrebbero costituire la norma per questo tipo di controversia, considerata “la natura medico legale della materia, l'istruttoria non marginale resa necessaria dal tipo di controversia, con necessità di escussione testi ed ausilio di un consulente tecnico”, ha proseguito l'appellante, il Tribunale nulla aveva detto sull'argomento neppure per rigettare la richiesta, prendendo posizione su quanto dedotto da parte attrice circa la complessità della materia e della fase istruttoria, che giustificava ampiamente l'applicazione dei valori medi previsti dal D.M. 55/2014.
Da ciò la necessaria riforma della statuizione sulle spese, da ricalcolarsi, tenendo conto del valore della causa calcolato secondo il criterio dettato dall'art.13 c.p.c. (€5.200,01 - €26.000,00), in misura pari a €.5.391,00 oltre
15% per spese generali ed accessori di legge, di cui € 929,00 per la fase di studio della controversia;
€ 777,00 per la fase introduttiva del giudizio;
€ 1.664,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
€ 2.021,00 per la fase decisionale.
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L'appello è infondato.
Non risponde, innanzitutto, al vero la circostanza, fatta oggetto del primo motivo di appello, che il Tribunale abbia liquidato le spese in misura onnicomprensiva, senza tenere conto dei compensi relativi a ciascuna fase del giudizio e senza tenere conto della parcella depositata dall'appellante nel giudizio di primo grado con le note di trattazione scritta, precludendo così alla parte il controllo del rispetto da parte del giudice dei limiti delle tabelle e la possibilità di denunciare specifiche violazioni della legge o delle tariffe.
Va infatti osservato che il primo giudice, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, nel procedere alla liquidazione delle spese, ha chiaramente indicato i criteri utilizzati, e cioè la tabella (materia previdenziale) e lo scaglione di valore (fino a €. 26.000,00) applicati, le spese generali nella misura del 15% e gli accessori di legge, rendendo evidente l'utilizzo dei valori minimi previsti per ciascuna delle quattro fasi della tabella e rendendo così facilmente determinabile il compenso liquidato per ciascuna fase (€. 929,00: 2 =
€. 464,5 per la fase di studio;
€. 777,00: 2 = €. 388,5 per la fase introduttiva;
€. 1664,00:2 = €. 832,00 per la fase di trattazione e/o istruttoria;
€ 1.010,5 per la fase decisionale, per un totale di €. 2.695,5, arrotondati in sentenza di due unità, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA), liquidando le spese peraltro in conformità con i parametri utilizzati dalla parte nella parcella redatta, dalla quale si è discostato solo, ed in maniera evidente, per aver liquidato i valori non medi, ma minimi e per avere escluso gli aumenti nella medesima indicati di cui al comma 1 bis e di cui al comma 8 dell'art. 4 del DM 55 del 2014, con le successive modifiche ovvero gli aumenti per i collegamenti ipertestuali, inesistenti nel ricorso e per la manifesta fondatezza delle difese della parte vittoriosa, qui peraltro non fatti oggetto di censura.
La differenza, quindi, è consistita nell'avvenuta liquidazione di tutte le quattro fasi del giudizio con riferimento ai parametri minimi.
La liquidazione operata dal primo giudice non risulta, perciò, sotto tale profilo censurabile, essendo evidentemente ricavabile dai parametri indicati in sentenza la volontà del primo giudice di liquidare per fasi il compenso, riferendosi a quanto indicato anche nella parcella, ma sulla scorta dei valori minimi e che tale fosse la volontà del giudice lo si ricava anche dal tenore delle difese dell'appellante, laddove viene prospettata la questione dell'entità dei compensi con riferimento proprio alla rivendicazione in causa di valori non minimi ma medi per tutte le fasi effettivamente svoltesi.
Alla stregua delle argomentazioni svolte, risulta, quindi, irrilevante la circostanza che il primo giudice non abbia distinto la liquidazione relativa alle singole fasi, considerato che, come sopra osservato, il complesso delle spese liquidate risulta comunque conforme alle tariffe professionali.
La sentenza è inoltre conforme all'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la nota spese non è vincolante per il giudice che, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, come previsto dall'art. 91 comma 1 c.p.c., può tuttavia escludere la ripetizione di quelle ritenute eccessive o superflue (art. 92, comma primo, c.p.c.), con la conseguenza che il primo motivo di appello in tal senso formulato deve essere rigettato (Cass. n. 1972/2014).
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Non può neppure ritenersi fondato il secondo motivo di appello che attiene alla liquidazione delle spese sulla scorta di parametri medi per ciascuna fase, e non minimi, quelli cioè utilizzati evidentemente dal
Tribunale, che sarebbero più appropriati secondo l'appellante in ragione della natura medico legale della materia trattata, nonché dell'istruttoria non marginale resa necessaria dal tipo di controversia, condotta attraverso l'escussione di testimoni e l'ausilio di un consulente tecnico.
Infatti, anche in conformità ai principi elaborati dalla Suprema Corte, “in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo”
(così, tra le altre conformi, Cass. 89/2021, nonché Cass. 19989/2021).
E sempre la Suprema Corte ha precisato che, in tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del D.M.
55 del 2014, “l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo ed il massimo, non è neppure soggetto al sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella” (Cass. n. 19989/2021 citata).
Nella fattispecie, d'altronde, nella quale il ricorrente, con l'atto introduttivo del giudizio, aveva sottoposto alla controparte e al giudice questioni di fatto e di diritto connotate da non particolare complessità e nella quale il procedimento si era svolto senza che nelle udienze di trattazione fosse stato necessario lo svolgimento di particolari deduzioni d'udienza, senza che la parte ricorrente avesse formulato pertinenti osservazioni sulla bozza della CTU, avendo mosso un unico rilevo sul codice tabellare utilizzato dall'ausiliario del giudice, facilmente disatteso, come si evince dalle convincenti risposte offerte dal consulente cui, peraltro, avevano prestato condivisione i difensori dell'appellante (così nelle note di trattazione scritta datate 07.11.2022 depositate dai difensori di in vista della decisione, nelle quali è Pt_1 testualmente riportato “dichiarano di condividere le conclusioni rassegnate dal CTU e concludono in conformità”), senza che fosse stata necessaria una discussione finale della causa, se non, quanto alla parte ricorrente, in ordine alle spese del giudizio, in cui la prova orale (escussione di due testi di parte ricorrente) era stata espletata nell'unica udienza del 6.10.2021 ed in cui tre delle cinque udienze totali si erano svolte nelle forme della trattazione scritta, la liquidazione effettuata dal Tribunale risulta del tutto congrua.
In conclusione, sulla scorta di tali motivazioni, anche sotto tale profilo, l'appello proposto da Parte_1 deve essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
[...]
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte appellante comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando CP_ rigetta l'appello proposto da nei confronti dell' avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Cagliari, Sezione Lavoro, in data 16.11.2022, n. 1001, che conferma integralmente;
nulla dispone sulle spese.
Cagliari, 6 agosto 2025
La Presidente del Collegio
Dott.ssa Maria Luisa Scarpa