Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 21/05/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5674 ruolo gen. dell'anno 2024 e ATPO ruolo gen.n. 43 dell'anno
2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall' avv. Carlo Gargano , presso cui è elettivamente domiciliata ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rapp.to e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Gianfranco Pepe presso il quale elettivamente domicilia convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.01.2023 la ricorrente in epigrafe ha proposto, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento nonché i benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3, avendo presentato domanda amministrativa in data 31.03.2022 senza esito positivo.
Il c.t.u. nominato ha concluso la sua relazione, ritenendo che parte ricorrente non versa nelle condizioni sanitarie che le prestazioni assistenziali oggetto di domanda richiedono.
prestazione richiesta dalla data della domanda, o da altra accertata in corso di giudizio.
L' si è costituito deducendo la inammissibilità della domanda, nel merito ha CP_1
contestato la sussistenza del requisito sanitario concludendo per il rigetto con vittoria delle spese.
*****
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
Le doglianze della ricorrente sono state incentrate sull'assunto che il c.t.u. nominato nel corso del procedimento per ATPO non avrebbe compiutamente analizzato il quadro patologico da cui la stessa risulta affetta, deducendo un intervenuto aggravamento delle condizioni cliniche.
Disposta l'integrazione della CTU alla luce delle argomentazioni difensive della parte e della documentazione medica sopravvenuta, il consulente è pervenuto alla medesima diagnosi già espressa nella precedente valutazione, precisando che non è stato riscontrato un aggravamento del quadro clinico a carico della ricorrente, confermando quindi che non sussistono i requisiti clinici e medico legali per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, in quanto la stessa è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore né sussistono i presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co.3.
Il CTU in particolare ha osservato, all'esito dell'esame della documentazione medica sopravvenuta che “Tali accertamenti ineriscono le patologie già accertate e diagnosticate in perizia. Riguardo alla patologia cardiovascolare, l'accertamento del 13.9.24 attesta che la paziente è asintomatica per dispnea e precordialgie;
l'ecocardiogramma misura normali dimensioni cavitarie e spessori parietali e una frazione di eiezione del ventricolo sinistro addirittura del 65%, eccellente.
Il diabete è in compenso glicometabolico con ipoglicemizzanti orali (visita diabetologica del
4.1.24) e l'ecocolordoppler dei tronchi sovraortici non riscontra stenosi aterosclerotiche emodinamicamente significative. Vengono riferiti complessivi 4 episodi critici nel corso di circa 6 mesi ma il neurologo del
Centro Epilessie dell'Università Vanvitelli annota che la paziente non ha assunto la terapia prescritta (lamotrigina).”
Con particolare riferimento poi alla capacità deambulatoria “…viene confermato che essa
è autonoma con ausilio. Al momento della visita medica legale la perizianda aveva un bastone canadese mentre alla visita geriatrica del 4.6.24 si appoggiava a un deambulatore;
entrambi non risultano prescritti.”
Il consulente ha invero confermato la sussistenza, nel caso di specie, di una mera difficoltà nella deambulazione, ma non l'impossibilità alla deambulazione autonoma.
Con riferimento poi alle capacità cognitive, dalla documentazione successiva esaminata dal consulente le stesse “vengono definite ancora discrete e con buon orientamento spazio temporale, né risultano prescritti farmaci specifici per cercare di arrestare
l'eventuale declino mnesico e cognitivo come inibitori dell'acetilcolinesterasi (donezepil, galantamina, rivastigmina) e/o antagonisti del recettore per il glutammato (memantina) .”
In definitiva, la valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico atteso che, avuto riguardo ai benefici richiesti, la diagnosi viene attuata soprattutto con riferimento alle conseguenze funzionali delle patologie riscontrate, alla luce della documentazione medica agli atti, dell'esame obiettivo espletato dal CTU e della documentazione depositata nel presente giudizio di opposizione, all'esito del quale non è stato riscontrato un peggioramento del quadro patologico.
Le conclusioni del ctu, cui non risultano osservazioni, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi e fatte proprie dal sottoscritto
Giudicante.
Dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giustizia, vista la dichiarazione ex art 152 disp att. cpc allegata agli atti. Le spese di CTU si liquidano come da separato decreto.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso e dichiara che le patologie da cui è affetta la ricorrente non determinano le condizioni per l'indennità di accompagnamento nonché per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/92 art 3 co. 3;
b) dichiara la ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di giudizio;
c) liquida le spese di CTU con separato decreto;
Napoli 21.05.2025 Il giudice del lavoro
( dott. A. Bonfiglio)