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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 10/10/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 113/2025 R.G., avente ad oggetto: Occupazione sine titulo,
Tra
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
- Appellante -
Contro
con sede a Catania, in Controparte_1 via Gesuiti, n. 74 (c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro - tempore, non costituitasi in giudizio.
- Appellata contumace -
______________________
In esito all'udienza (cartolare) di discussione del 16 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3378/2024, pubblicata in data 2 luglio 2024 (resa nel procedimento n. 170/2020 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'odierna appellata al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito, pari a € Parte_2
424.807,96, nonché la dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia e infondatezza delle pretese economiche avanzate dall'odierna appellante per l'intervenuta prescrizione delle stesse per il periodo 2004 – 2014) così statuiva:
a) dichiarava l'infondatezza delle richieste di indennità dell' Parte_1 di cui alle note del 30 luglio 2019 e del 14 ottobre 2019;
b) dichiarava la risoluzione del contratto stipulato inter – partes in data 30 dicembre 2003 per inadempimento di Parte_2
c) rigettava le altre domande proposte in via riconvenzionale dall Parte_1
;
[...]
d) compensava le spese di lite del giudizio tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2025, l' proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando sei motivi di gravame.
Parte appellata rimaneva contumace.
All'udienza (cartolare) di discussione del 16 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, Parte_2 la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, si rileva l'intervenuto giudicato interno sulla definizione della domanda di risoluzione del contratto di locazione, attesa la mancata impugnazione, da parte dell'appellata contumace, del capo della sentenza di primo grado che ha statuito su di essa.
Passando all'esame del merito della causa, con i primi quattro motivi di appello, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente,
l'odierna appellante deduce: a) l'erroneità della ritenuta infondatezza delle richieste di indennità dell' di cui alle note del 30 luglio 2019 e 14 ottobre Parte_1
2019;
b) l'erroneità nella quantificazione, da parte del primo giudice, di tali indennità, che ne ha determinato assoggettamento a una disciplina diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata dal decidente, nonché il mancato riconoscimento della legittimità delle pretese di essa
Amministrazione;
c) l'erroneità delle statuizioni del Tribunale relativamente alla proposta domanda riconvenzionale, atteso il carattere autonomo della stessa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno rispetto alla domanda attrice di accertamento negativo del credito;
d) l'erronea esclusione del diritto di essa appellante al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, sul presupposto che il danno non sarebbe stato provato in concreto.
I predetti motivi di appello sono infondati.
Invero, in tema di risarcimento del danno da occupazione di un immobile sine titulo,
è intervenuta la giurisprudenza della corte di legittimità, affermando che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dell'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. sez. III Ord. n. 14268 del 25 maggio 2021). Peraltro, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo (iuris tantum) e, quindi, ammette la prova contraria (Cass., sent. n. 39 del 7 gennaio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante non ha adeguatamente assolto il proprio onere di allegazione e di prova del danno da mancato guadagno.
Più precisamente, l'appellante non ha dato prova dello specifico pregiudizio costituito dal fatto che, in mancanza dell'occupazione, la stessa avrebbe Pt_1 concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al pattuito
(tra le parti) canone locativo.
Non può, inoltre, attribuirsi alcuna rilevanza, ai fini dell'eventuale configurabilità dell'obbligazione risarcitoria a carico della società appellata, all'affidamento che l' aveva, legittimamente o meno, riposto sulla tendenziale stabilità del Pt_1 rapporto locatizio instaurato con la stessa società; circostanza, questa, che, semmai, avvalora l'assenza delle asserite e ulteriori opportunità che sarebbero state frustrate dall'occupazione illegittima.
Non coglie, poi, nel segno la ricostruzione operata dall' in merito alla Pt_1 quantificazione del danno risarcibile.
La stessa è imperniata sulla perdita pecuniaria dovuta all'applicazione dei canoni agevolati rispetto al canone di mercato - tipicamente riservati, i primi, ai contratti di concessione di beni di proprietà pubblica a soggetti che ne facciano un uso sociale -, giacché, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio, anche solo disponibile, dello
Stato, non è possibile pensare a un uso speculativo degli stessi, proprio dei patrimoni privati, talché non possono ritenersi condivisibili né i presupposti, né il metodo sottesi al calcolo del risarcimento del danno, così come formulato dall appellante. Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, stante la carenza di prova del quantum della pretesa risarcitoria, la relativa domanda deve essere disattesa.
Con il quinto motivo di gravame, parte appellante, in via subordinata, deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per le medesime ragioni poste a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria. Anche tale motivo di appello è infondato.
E invero, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è un rimedio restitutorio che mira a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento (e del correlativo impoverimento) che non siano sorretti da una
“giusta causa”.
Si tratta di un rimedio di carattere generale, ma sussidiario, espressione di una norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge (Cass., sent. n. 843 del 17 gennaio 2020).
Pertanto, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile, ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero, ancora, su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o “per carenza di prova del pregiudizio subito” (come nel caso di specie) o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., ord.
n. 1284 del 20 gennaio 2025).
Nel caso di specie, dunque, anche la domanda di ingiustificato arricchimento segue le sorti della domanda principale, poiché, a causa del rigetto di quest'ultima per carenza di prova del quantum del credito risarcitorio azionato, la stessa domanda di indebito arricchimento difetta del carattere di residualità e sussidiarietà che possa determinarne l'utile esperibilità in giudizio.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della disposta compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
E invero, tale compensazione trova idonea ragione giustificativa nella reciproca soccombenza delle parti in ordine alle loro contrapposte domande.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato. Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di appello, attesa la contumacia dell'appellata società.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza n. 3378/2024 del 2 luglio 2024 del Tribunale di Catania
[...]
(resa nel procedimento n. 170/2020 R.G.), che conferma;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di appello.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente Rel. Est.
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 113/2025 R.G., avente ad oggetto: Occupazione sine titulo,
Tra
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania.
- Appellante -
Contro
con sede a Catania, in Controparte_1 via Gesuiti, n. 74 (c.f. e P.IVA , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro - tempore, non costituitasi in giudizio.
- Appellata contumace -
______________________
In esito all'udienza (cartolare) di discussione del 16 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
__________________________
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 3378/2024, pubblicata in data 2 luglio 2024 (resa nel procedimento n. 170/2020 R.G.), il Tribunale di Catania (adito dall'odierna appellata al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito, pari a € Parte_2
424.807,96, nonché la dichiarazione di nullità, illegittimità, inefficacia e infondatezza delle pretese economiche avanzate dall'odierna appellante per l'intervenuta prescrizione delle stesse per il periodo 2004 – 2014) così statuiva:
a) dichiarava l'infondatezza delle richieste di indennità dell' Parte_1 di cui alle note del 30 luglio 2019 e del 14 ottobre 2019;
b) dichiarava la risoluzione del contratto stipulato inter – partes in data 30 dicembre 2003 per inadempimento di Parte_2
c) rigettava le altre domande proposte in via riconvenzionale dall Parte_1
;
[...]
d) compensava le spese di lite del giudizio tra le parti.
Con atto di citazione notificato il 23 gennaio 2025, l' proponeva Parte_1 appello avverso la menzionata sentenza, formulando sei motivi di gravame.
Parte appellata rimaneva contumace.
All'udienza (cartolare) di discussione del 16 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della convenuta, Parte_2 la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Sempre in via preliminare, si rileva l'intervenuto giudicato interno sulla definizione della domanda di risoluzione del contratto di locazione, attesa la mancata impugnazione, da parte dell'appellata contumace, del capo della sentenza di primo grado che ha statuito su di essa.
Passando all'esame del merito della causa, con i primi quattro motivi di appello, che per la loro connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente,
l'odierna appellante deduce: a) l'erroneità della ritenuta infondatezza delle richieste di indennità dell' di cui alle note del 30 luglio 2019 e 14 ottobre Parte_1
2019;
b) l'erroneità nella quantificazione, da parte del primo giudice, di tali indennità, che ne ha determinato assoggettamento a una disciplina diversa da quella che avrebbe dovuto essere applicata dal decidente, nonché il mancato riconoscimento della legittimità delle pretese di essa
Amministrazione;
c) l'erroneità delle statuizioni del Tribunale relativamente alla proposta domanda riconvenzionale, atteso il carattere autonomo della stessa domanda riconvenzionale di risarcimento del danno rispetto alla domanda attrice di accertamento negativo del credito;
d) l'erronea esclusione del diritto di essa appellante al risarcimento del danno da occupazione sine titulo, sul presupposto che il danno non sarebbe stato provato in concreto.
I predetti motivi di appello sono infondati.
Invero, in tema di risarcimento del danno da occupazione di un immobile sine titulo,
è intervenuta la giurisprudenza della corte di legittimità, affermando che “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C.
(sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno – conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost.; ne consegue che il danno da occupazione “sine titulo”, in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dell'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto” (Cass. sez. III Ord. n. 14268 del 25 maggio 2021). Peraltro, il danno subito dal proprietario è oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo (iuris tantum) e, quindi, ammette la prova contraria (Cass., sent. n. 39 del 7 gennaio 2021).
Nel caso di specie, tuttavia, parte appellante non ha adeguatamente assolto il proprio onere di allegazione e di prova del danno da mancato guadagno.
Più precisamente, l'appellante non ha dato prova dello specifico pregiudizio costituito dal fatto che, in mancanza dell'occupazione, la stessa avrebbe Pt_1 concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al pattuito
(tra le parti) canone locativo.
Non può, inoltre, attribuirsi alcuna rilevanza, ai fini dell'eventuale configurabilità dell'obbligazione risarcitoria a carico della società appellata, all'affidamento che l' aveva, legittimamente o meno, riposto sulla tendenziale stabilità del Pt_1 rapporto locatizio instaurato con la stessa società; circostanza, questa, che, semmai, avvalora l'assenza delle asserite e ulteriori opportunità che sarebbero state frustrate dall'occupazione illegittima.
Non coglie, poi, nel segno la ricostruzione operata dall' in merito alla Pt_1 quantificazione del danno risarcibile.
La stessa è imperniata sulla perdita pecuniaria dovuta all'applicazione dei canoni agevolati rispetto al canone di mercato - tipicamente riservati, i primi, ai contratti di concessione di beni di proprietà pubblica a soggetti che ne facciano un uso sociale -, giacché, trattandosi di beni appartenenti al patrimonio, anche solo disponibile, dello
Stato, non è possibile pensare a un uso speculativo degli stessi, proprio dei patrimoni privati, talché non possono ritenersi condivisibili né i presupposti, né il metodo sottesi al calcolo del risarcimento del danno, così come formulato dall appellante. Pt_1
Alla luce di quanto sopra, dunque, stante la carenza di prova del quantum della pretesa risarcitoria, la relativa domanda deve essere disattesa.
Con il quinto motivo di gravame, parte appellante, in via subordinata, deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui la stessa ha rigettato la domanda di ingiustificato arricchimento per le medesime ragioni poste a sostegno del rigetto della domanda risarcitoria. Anche tale motivo di appello è infondato.
E invero, l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. è un rimedio restitutorio che mira a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti dell'arricchimento (e del correlativo impoverimento) che non siano sorretti da una
“giusta causa”.
Si tratta di un rimedio di carattere generale, ma sussidiario, espressione di una norma di chiusura dell'ordinamento, attivabile in tutti quei casi in cui l'arricchimento di un soggetto in danno di altro soggetto non sia "corretto" da specifiche disposizioni di legge (Cass., sent. n. 843 del 17 gennaio 2020).
Pertanto, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente, ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile, ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge, ovvero, ancora, su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o “per carenza di prova del pregiudizio subito” (come nel caso di specie) o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (Cass., ord.
n. 1284 del 20 gennaio 2025).
Nel caso di specie, dunque, anche la domanda di ingiustificato arricchimento segue le sorti della domanda principale, poiché, a causa del rigetto di quest'ultima per carenza di prova del quantum del credito risarcitorio azionato, la stessa domanda di indebito arricchimento difetta del carattere di residualità e sussidiarietà che possa determinarne l'utile esperibilità in giudizio.
Con il sesto e ultimo motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della disposta compensazione tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
Il motivo è infondato.
E invero, tale compensazione trova idonea ragione giustificativa nella reciproca soccombenza delle parti in ordine alle loro contrapposte domande.
In definitiva, il proposto appello va quindi rigettato. Va dichiarato non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di appello, attesa la contumacia dell'appellata società.
Per questi motivi
La Corte,
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 113/2025 R.G.,
rigetta l'appello proposto dall Parte_1
avverso la sentenza n. 3378/2024 del 2 luglio 2024 del Tribunale di Catania
[...]
(resa nel procedimento n. 170/2020 R.G.), che conferma;
dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali del presente giudizio di appello.
Così deciso in Catania il 7 ottobre 2025, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'Appello.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni Dipietro