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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/02/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 742/2022
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 742 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio
Fragasso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma (Via Emilia n. 81)
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.09.1961 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ragone, in virtù di procura allegata telematicamente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ceri-gnola
(Vico Salento n. 2/c); con sede legale in Mogliano Veneto (TV), in persona dei suoi Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Tricase (Via Cadorna n. 11)
APPELLATI pagina 1 di 11 All'udienza collegiale tenutasi l'8.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.06.2016 esponeva: Parte_1
- che a decorrere dall'anno 2004 aveva svolto servizio di fermo di leva triennale nell'Esercito
Italiano col grado di caporale, periodo durante il quale aveva maturato l'intenzione di entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri;
- che nel giugno 2007 era stato sottoposto ad accertamento sanitario presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, all'esito del quale era stato giudicato "non idoneo", escluso dal concorso e collocato in congedo assoluto con la diagnosi di "Gammopatia
Monoclonale";
- che per tale motivo si era rivolto all'avv. dandogli mandato per impugnare Controparte_1
dinanzi al TAR LAZIO il provvedimento di esclusione al concorso e di collocamento in congedo assoluto e versandogli, allo scopo, un acconto di € 3.000,00 in contanti;
- che l'avv. aveva notificato il ricorso al il 20.09.2007 senza però CP_1 Parte_2
mai depositarlo innanzi al;
CP_3
- che ciò comportava la configurabilità di una specifica colpa professionale del legale incaricato, poiché a causa del mancato tempestivo deposito del ricorso erano divenuti definitivi il giudizio di
"non idoneità" e la collocazione in congedo assoluto, con i conseguenti danni patrimoniali per mancate retribuzioni percipiende fino all'età pensionistica per complessivi € 876.657,27 e susseguente contrazione del trattamento pensionistico per € 44.420,21, oltre ai danni da perdita di chances.
Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l'avv. CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) preliminarmente e nel merito, dichiarare la responsabilità contrattuale nella quale è incorso
l'avv. per evidente mancato espletamento dell'incarico professionale assunto, Controparte_1
aggravato dalla colpa e/o dal dolo che emergerà dall'istruttoria e per questo risolto il vincolo contrattuale intercorrente tra le parti in causa, ex art. 1453 c.c., per inadempimento contrattuale addebitabile in via esclusiva all'avv. Controparte_1
b) per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione di euro 3.000,00 percepiti a titolo di acconto;
pagina 2 di 11 c) al risarcimento per responsabilità professionale su un'attività professionale mai avviata né svolta dall'avv. Controparte_1
d) condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Controparte_1 [...]
patrimoniali e non, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di Parte_1
“chance”, nella misura di € 921.077,48 o quella diversa, che potrà essere minore o maggiore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e) il diritto del sig. al risarcimento dei danni prodotti, patrimoniali e non, Parte_1 subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. che emergeranno e che Controparte_1
saranno quantificati a seguito dell'istruttoria; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi maturati come per legge;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a., e distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
L'avv. costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, della Controparte_1
quale chiedeva il rigetto, previa chiamata in causa del terzo, per Controparte_4 essere manlevato del risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all'attore.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva La contestando le richieste Controparte_5 attoree ed eccependo l'inaccoglibilità della domanda di garanzia, poiché l'avv. aveva CP_1
sottoscritto la polizza solo successivamente al sinistro e sottacendolo in mala fede (artt. 7/1° e 2° comma delle C.G.A., nonché ex art. 13 sempre delle C.G.A. che richiama la disciplina di cui all'art. 1892 c.c.).
All'esito dell'istruttoria (con assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto ed espleta- mento di una consulenza tecnica d'ufficio) l'adito Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 1331/2022 emessa in data 25/27.04.2022 così decideva:
- “rigetta la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria proposte dall'attore;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia assicurativa proposta dall'avv.
CP_1
- accertato il grave inadempimento imputabile al professionista, dispone la risoluzione del contratto di patrocinio intercorso tra l'attore e l'avv. CP_1
- compensa le spese nel rapporto processuale tra l'attore e l'avv. CP_1
- condanna l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice”.
pagina 3 di 11 A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale non poteva essere accolta essendo stato accertato (anche a mezzo della disposta c.t.u.) che l'inadempimento ascritto all'avv. (omessa tempestiva instaurazione di un giudizio amministrativo), non era da CP_1
porsi in nesso di causalità con i paventati danni (“non risulta provata la relazione causale probabilistica tra il comportamento negligente del professionista ed il danno lamentato dall'at- tore”); ciò in quanto, anche il convenuto avesse proceduto all'instaurazione del relativo giudizio, quest'ultimo avrebbe avuto esito quasi certamente sfavorevole;
- che la domanda subordinata di garanzia assicurativa avanzata dal restava assorbita;
CP_1
- che andava accolta la domanda di risoluzione del contratto di patrocinio, stante l'accertato grave inadempimento del professionista, anche se privo di efficienza causale rispetto al danno lamentato;
- che, infine, andava rigettata la domanda di restituzione della somma di € 3.000,00 asseritamente versata dal a titolo di acconto, in mancanza della necessaria prova documentale del Parte_1
pagamento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione noti- Parte_1
ficato via pec in data 23.05.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- condannare l'avvocato alla restituzione di euro 3.000,00 percepiti a titolo di acconto CP_1
da parte del Sig. per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo al Parte_1
T.A.R. del non depositato;
CP_3
- dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento per responsabilità professionale per i fatti in premessa e per l'effetto condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dal sig. patrimoniali e non, se del caso e dunque in via subordinata Parte_1 anche per perdita di “chances”, nella misura di € 921.077,48 o quella diversa, che potrà essere minore o maggiore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- dichiarare il diritto del sig. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Parte_1 subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. il tutto con rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi maturati come per legge;
- si chiede la rinnovazione medica della CTU per i motivi sopra menzionati, per accertare l'ido- neità dell'appellante sia in relazione il contesto normativo di riferimento (D.P.R. n. 332/1997) sia in relazione ai precedenti pronunciamenti degli Organi Sanitari del Ministero della Difesa;
pagina 4 di 11 - in subordine, si chiede riformarsi la sentenza nella parte in cui addebita all'attore, odierno appellante, anziché al convenuto Avv. odierno appellato, le spese di lite in Controparte_1 favore della compagnia assicuratrice liquidate in € 16.500,00 per onorari, Controparte_2
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'avv. e la costituitisi con distinte CP_1 Controparte_2 comparse, hanno resistito all'appello chiedendone il rigetto siccome infondato. In via subordi- nata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e delle relative domande, l'avv. ha insisti- CP_1
to nella domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_2
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto, attinente al pagamento dell'acconto di € 3.000,00 all'avv. per l'affidamento dell'incarico CP_1
professionale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, avverso il provvedimento di esclusione dall'immissione in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri.
Ed invero, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del deposito documentale della comunicazio- ne dell'avv. datata 28.11.2014 tramite pec, nella quale lo stesso proponeva una transa- CP_1
zione, quindi ammettendo il proprio errore professionale, proponendo “la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dal sig. nel 2007 (all.n.8) e la proposizione senza alcun Parte_1
costo davanti alla Corte dei Conti, sede Regionale Puglia, di ricorso per causa di servizio …”.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte la comunicazione a firma dell'Avv. datata 28 novem- Controparte_1 bre 2014, con dicitura “riservata personale”, lungi dall'avere una finalità ricognitiva di errore professionale e di riconoscimento di somme percepite, era destinata al solo tentativo di conciliare la lite, e, di conseguenza, ad evitare l'instaurarsi di un lungo e dispendioso giudizio.
D'altro canto, nella citata comunicazione l'appellato Avv. parla di “restitu- Controparte_1
zione di quanto eventualmente corrisposto nel 2007” (cioè 7 anni prima della missiva), senza far alcun riferimento agli specifici importi pretesi dal . Parte_1
Difetta, pertanto, in ogni caso la prova rigorosa del quantum richiesto.
Con il secondo motivo il si duole della erronea valutazione circa la sussistenza del Parte_1 nesso causale tra l'omissione dell'avv. ed il danno subito da esso appellante anche solo in CP_1
termini di perdita di chances.
Ciò in quanto il giudice di prime cure, nel recepire acriticamente la perizia del c.t.u., avrebbe omesso totalmente di valutare la documentazione depositata da esso appellante in primo grado,
pagina 5 di 11 dalla quale può desumersi un'alta probabilità di accoglimento del ricorso al TAR Lazio mai depositato dall'avv. a) precedenti certificazioni mediche, allegate agli atti, relative a due CP_1
casi identici a quello per cui è causa, nei quali il Policlinico Militare di Roma CELIO ha certificato che i pazienti affetti da Gammopatia monoclonale sono idonei al servizio militare incondizionato;
b) la perizia di parte svolta dal prof. Universitario di Bari, ordinario di ematologia, , secondo cui “il sig. può svolgere qualsiasi Persona_1 Parte_1 attività lavorativa”.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione dell'impugnata decisione, manca agli atti la prova che l'eventuale comportamento “alternativo lecito” dell'Avv. (cioè il Controparte_1
deposito del ricorso al TAR del Lazio) avrebbe comportato il riconoscimento delle ragioni del
, sempre sulla scorta di criteri probabilistici. Parte_1
Invero gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. a firma del dott. suppor- Persona_2 tati da puntuali richiami alla letteratura scientifica di settore, hanno confermato che l'attore- appellante non avesse alcuna “chance” di ottenere la riforma del provve- Parte_1
dimento amministrativo.
Tale elaborato ha, in sintesi, evidenziato:
- che risulta affetto da “gammopatia monoclonale di significato indeter- Parte_1 minato (MGUS)” diagnosticatagli nel maggio 2006;
- che questione oggetto di causa era, ed è, quella di verificare se detta patologia rientri o meno tra le cause di inidoneità elencate nella “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfe- zioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa del 5 dicembre 2005 (in G.U.R.I. 27 dicembre 2005, s.o. n. 300);
- che rileva, in particolare e nella specie, quanto stabilito dall'art. 4 di detta Direttiva ove si include , tra le cause di non idoneità al servizio militare: “a. Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici. Rientrano in questo comma: - le malattie ematologiche primitive… b.
Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”;
- che a giudizio del c.t.u. designato in primo grado la patologia di causa è, esattamente, una malattia da annoverare tra quelle contemplate da detta disposizione e, segnatamente, una malattia ematologica primitiva, art. 4 lettera a;
- che a tale approdo il c.t.u. è pervenuto tenendo conto dell'inquadramento di tale entità nosologica da parte della nomenclatura delle malattie adottata a livello internazionale.
pagina 6 di 11 Risulta pure che il c.t.u. ha correttamente e compiutamente confutato le osservazioni del c.t. di parte attrice prof. ribadendo le proprie conclusioni sulla scorta dei quesiti posti dal Persona_3
Tribunale: “Tanto è stato fatto nella valutazione del caso di specie, con la ribadita conclusione che la da cui è affetto il periziando va considerata una malattia ematologica primitiva e CP_6 non è diversamente definibile dal punto di vista nosologico, seppur clinicamente “non conclamata”” (vedasi ctu pag.
9 - risposta alle osservazioni)
Aggiungasi che le conclusioni del c.t.u. dott. ricalcano quanto già valutato Persona_2
dal altri autorevoli professionisti:
- in primo luogo dai medici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri, che ne hanno attestato l'inidoneità al servizio;
- inoltre, dal medico di parte convenuta dott. (v. relazione in data 25.05.2017), Persona_4 secondo cui: “In definitiva, alla luce di quanto detto sulla natura della “Gammopatia monoclonale”, sulla sua possibile evoluzione verso una patologia neopla-stica conclamata, nonché sui fattori di rischio che possono favorire tale evoluzione, tra cui, nella fattispecie vanno rilevati i disagi fisici, lo stress emozionale, la esposizione a numerose sostanze chimiche e fisiche, il giudizio di “non idoneità permanente al servizio militare” espresso nei confronti del
risulta del tutto congruo con il quadro clinico diagnosticato e coerente con una Parte_1 fondata criteriologia medico-legale di giudizio” (vedasi pag. 5 perizia a firma del Dott. Per_5
- allegata)
[...]
- da un ulteriore professionista e specialista di parte Dott. : “Per tutto quanto sopra Persona_6
esposto, pur volendo considerare al minimo della valutazione la Gammopatia monoclonale e quindi definirla come è universalmente accettato dal mondo scientifico che una grande CP_6
maggioranza di casi di fino a quasi il 40% in 25 anni, si trasforma in un Mieloma Mul- CP_6
tiplo, in Amiloidosi, in M. di Waldestrom o in un Linfoma/leucemia linfatica. Pertanto è a tutti gli effetti una condizione preneoplastica. - il sig. all'atto della visita di idoneità aveva 26 Parte_1
anni; - è stato riconosciuto affetto da Gammopatia monoclonale, verosimilmente - CP_6
l'idoneità è stata negata per la presenza di questa malattia primitiva del sangue, in quanto vi è già un clone plasma cellulare che “secerne” abnormemente anticorpi in maniera sregolata, con elevata possibilità di trasformazione nel tempo in conclamata neoplasia ematologica;
Si conclude che, a parere dello scrivente, il giudizio della commissione di Milano di NON Idoneità era adeguato alla patologia e al contesto, ovvero età del soggetto e tipologia di mansione da svolgere: servizio militare. Inoltre, proprio per tutte le ragioni esaminate, si suppone che ogni ricorso avverso la decisione della commissione sarebbe stato inutile, in quanto il quadro
pagina 7 di 11 risultava molto chiaro, anche agli occhi dei “non addetti ai lavori” (vedasi pag. 3 e 4 perizia a firma del dott. ). Persona_6
Rileva infine la Corte che la circostanza che il c.t.u. affermi che la patologia di causa “può rientrare” nelle cause di inidoneità al servizio non concreta evidentemente alcun indice di riconoscimento di pretese “chance” di arruolamento (come sostenuto in appello), a fronte, oltre- tutto, delle perentoria e ribadita conclusione secondo cui: “la MGUS da cui è affetto il periziando va considerata una malattia ematologica primitiva e non è diversamente definibile dal punto di vista nosologico, seppur clinicamente “non conclamata”, evolutivamente stabile e attualmente non abbisognevole di alcun trattamento” (v. pag. 9 c.t.u.).
Non vi sono pertanto i presupposti per un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio invocata dall'appellante, posto che alcuna pretesa “mancata risposta” ai quesiti demandati dal Giudice è ravvisabile nell'elaborato di primo grado (ivi inclusa la considerazione all'età del periziando).
In conclusione, anche nell'ipotesi di conclamato errore e/o omissione integrante la responsa- bilità dell'avvocato, difetta, nella fattispecie per cui è causa, la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe con ragionevole probabilità verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22882).
Con il terzo motivo, in subordine, l'appellante si duole del fatto che nella sentenza impugnata difetti qualsiasi statuizione in ordine all'eccezione sollevata da circa la Controparte_2
mancata copertura assicurativa per il sinistro azionato dal , essendo stato il contratto Parte_1
assicurativo attivato (sottacendo la mancanza professionale) solo successivamente alla ricezione delle messe in mora dell'odierno appellante e non operando comunque la retroattività sino al momento del sinistro.
Tale omissione avrebbe determinato una ingiusta condanna di esso attore al paga-mento delle spese di lite in favore della terza chiamata, spese che viceversa avrebbero dovuto essere poste a carico del chiamante trattandosi di chiamata manifestamente infondata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha omesso del tutto l'analisi della domanda di garanzia, ritenendola asssorbita nel rigetto della domanda principale;
detta domanda avrebbe dovuto invece essere delibata quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese nei confronti del terzo chiamato, spese che - in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza - avrebbero dovuto gravare non sull'attore pagina 8 di 11 secondo il principio di causalità ma sul convenuto chiamante in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato1.
E nel caso di specie la domanda di manleva era manifestamente infondata per carenza di copertura assicurativa sotto vari profili:
a) innanzitutto la polizza stipulata il 22.10.2014 non era operativa poiché pacificamente la condotta dannosa ascritta all'avv. risale all'anno 2007, di gran lunga anteriore al periodo CP_1
di retroattività stabilito in polizza (anni tre, per fatti non antecedenti la data del 22.10.2011)2;
b) in base all'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in relazione ai fatti colposi pregressi (ovvero commessi nei 3 anni antecedenti la data di efficacia temporale riportata in frontespizio, secondo condizione già di per sé insussistente nella specie), la polizza avrebbe, quanto meno, richiesto che la prima richiesta risarcitoria fosse pervenuta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza della garanzia, fissata al 22.10.20143. Viceversa risulta per tabulas che la prima richiesta risarcitoria formalizzata dall'appellante nei confronti dell'avv. Controparte_1
è stata indirizzata via pec il 29.10.2014, appena 7 giorni dopo la stipula della polizza (v. all. d. del fascicolo attoreo, giudizio di primo grado, nuovamente prodotta dall'appellante quale suo all. n. 5 fasc. giudizio di appello);
c) l'assicurato ha consapevolmente omesso una informazione espressamente richiesta dalla
Compagnia in sede di stipula, anzi ha scientemente dichiarato per iscritto circostanze contrarie al vero (v. art. 7, co. 3, CGA: “l' , dichiara e la società ne prende atto, di non essere a Parte_3
conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, richieste di risarcimento conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza”). 3 L'art. 7, comma 1, delle Condizioni Generali di assicurazione “la garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi anteriormente a tale data”. pagina 9 di 11 Ne discende l'inoperatività della polizza nella fattispecie e, comunque, la decadenza dell'assi- curato all'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 1892 (richiamato altresì dall'art. 13 delle CGA), venendo qui in rilievo informazione certamente rilevante (fatti pregressi potenzial- mente generatori di responsabilità civile), influente sulla valutazione del rischio assicurato, che se conosciuta avrebbe portato la Compagnia a stipulare il contratto a condizioni diverse oppure a non stipularlo affatto ed avendo la Suprema Corte già riconosciuto che l'essenzialità della dichiarazione reticente, il requisito della colpa grave ed il nesso eziologico ben possono ricavarsi dal mero fatto che l'assicurando abbia omesso di fornire, come nella specie, giusto quelle infor- mazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 15 settembre 2021, n. 24907; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n.8895; Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2015, n. 16284; v. altresì in tema Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2020, n. 119054; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2022, n. 23961).
In virtù di tali considerazioni le spese del giudizio di primo grado non possono essere adde- bitate all'attore , poiché l'autore della chiamata (avv. aveva piena respon- Parte_1 CP_1 sabilità e contezza dell'inesistente rapporto contrattuale con la con la conse- Controparte_2
guente manifesta infondatezza della domanda di manleva.
L'accoglimento di tale motivo comporta, in parziale riforma della sentenza impugnata, la con- danna del convenuto avv. odierno appellato, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata in quella sentenza (€
[...]
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali).
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione, nella misura di due terzi, delle spese di questo grado tra l'appellante e l'avv. spese che per il restante terzo (1/3), rispetto alla CP_1 liquidazione dell'intero di cui al dispositivo, vanno poste a carico dell'appellato avv. che CP_1
ha infondatamente resistito anche al terzo motivo di gravame, in favore dei procuratori anticipa- tari del , avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio Fragasso. Parte_1
Vanno compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e la Controparte_2
nei cui confronti il non ha proposto alcuna domanda. Parte_1
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza nel rapporto di garanzia, sicchè
l'avv. va condannato a rimborsare alla anche la spese del presente CP_1 Controparte_2 grado d'appello, liquidate come in dispositivo. 4 Nella motivazione di Cass. civ., 19 giugno 2020, n. 11905 si legge tra l'altro che “… in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'Assicuratore, questi ha la possibilità di …. rifiutare il pagamento dell'indennizzo, se la reticenza venga scoperta, come nella specie, dopo il sinistro” pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 23.05.2022, da avverso la Parte_1
sentenza n. 1331/2022 emessa in data 25/27.04.2022 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e l'avv. nonché la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_2
1°) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con- danna il convenuto avv. odierno appellato, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2 le spese del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata in quella sentenza (€
[...]
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali);
2°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3°) condanna l'appellato avv. a rimborsare ai procuratori anticipatari del Controparte_1 [...]
, avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio Fragasso, un terzo (1/3) delle spese Pt_4 del presente grado d'appello, liquidate nell'intero in complessivi € 13.078,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensate tra dette parti i restanti due terzi (2/3) delle spese;
4°) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e la
Controparte_2
5°) condanna l'appellato avv. a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 5 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 7023 “il rimborso delle spese di lite del chiamato rimangono a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (come nel nostro caso), concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (conf. Cass. civ. sez. VI, 1 luglio 2021 n. 18710; Cass. civ. sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31889; Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2019, n. 23948).
2 L'art. 7, comma1, delle Condizioni Generali di assicurazione (Inizio e termine della garanzia) stabilisce che:
“l'assicurazione di Responsabilità civile di cui all'art. 1. ... vale per le richieste di risarcimento presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione”.
3 L'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di assicurazione stabilisce che “la garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi anteriormente a tale data”.
REPUBBLICA ITALIANA SENT. N°
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°
La Corte di Appello di Bari Rep. N°
Seconda Sezione Civile
composta dai seguenti Magistrati:
l) dott. Filippo LABELLARTE Presidente
2) " Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.
3) " Alberto BINETTI Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Responsabilità professionale”, iscritta nel
Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 742 dell'anno 2022
T R A
(C.F. ), nato il [...] a [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio
Fragasso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma (Via Emilia n. 81)
E
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 CodiceFiscale_2
17.09.1961 ed ivi residente, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Ragone, in virtù di procura allegata telematicamente, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ceri-gnola
(Vico Salento n. 2/c); con sede legale in Mogliano Veneto (TV), in persona dei suoi Controparte_2
legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Carbone, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Tricase (Via Cadorna n. 11)
APPELLATI pagina 1 di 11 All'udienza collegiale tenutasi l'8.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 15.06.2016 esponeva: Parte_1
- che a decorrere dall'anno 2004 aveva svolto servizio di fermo di leva triennale nell'Esercito
Italiano col grado di caporale, periodo durante il quale aveva maturato l'intenzione di entrare a far parte dell'Arma dei Carabinieri;
- che nel giugno 2007 era stato sottoposto ad accertamento sanitario presso il Centro Nazionale di
Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, all'esito del quale era stato giudicato "non idoneo", escluso dal concorso e collocato in congedo assoluto con la diagnosi di "Gammopatia
Monoclonale";
- che per tale motivo si era rivolto all'avv. dandogli mandato per impugnare Controparte_1
dinanzi al TAR LAZIO il provvedimento di esclusione al concorso e di collocamento in congedo assoluto e versandogli, allo scopo, un acconto di € 3.000,00 in contanti;
- che l'avv. aveva notificato il ricorso al il 20.09.2007 senza però CP_1 Parte_2
mai depositarlo innanzi al;
CP_3
- che ciò comportava la configurabilità di una specifica colpa professionale del legale incaricato, poiché a causa del mancato tempestivo deposito del ricorso erano divenuti definitivi il giudizio di
"non idoneità" e la collocazione in congedo assoluto, con i conseguenti danni patrimoniali per mancate retribuzioni percipiende fino all'età pensionistica per complessivi € 876.657,27 e susseguente contrazione del trattamento pensionistico per € 44.420,21, oltre ai danni da perdita di chances.
Tanto premesso l'attore conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia l'avv. CP_1
per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“a) preliminarmente e nel merito, dichiarare la responsabilità contrattuale nella quale è incorso
l'avv. per evidente mancato espletamento dell'incarico professionale assunto, Controparte_1
aggravato dalla colpa e/o dal dolo che emergerà dall'istruttoria e per questo risolto il vincolo contrattuale intercorrente tra le parti in causa, ex art. 1453 c.c., per inadempimento contrattuale addebitabile in via esclusiva all'avv. Controparte_1
b) per l'effetto, condannare il convenuto alla restituzione di euro 3.000,00 percepiti a titolo di acconto;
pagina 2 di 11 c) al risarcimento per responsabilità professionale su un'attività professionale mai avviata né svolta dall'avv. Controparte_1
d) condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. Controparte_1 [...]
patrimoniali e non, se del caso e dunque in via subordinata anche per perdita di Parte_1
“chance”, nella misura di € 921.077,48 o quella diversa, che potrà essere minore o maggiore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
e) il diritto del sig. al risarcimento dei danni prodotti, patrimoniali e non, Parte_1 subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. che emergeranno e che Controparte_1
saranno quantificati a seguito dell'istruttoria; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi maturati come per legge;
f) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a., e distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
L'avv. costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda, della Controparte_1
quale chiedeva il rigetto, previa chiamata in causa del terzo, per Controparte_4 essere manlevato del risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all'attore.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva La contestando le richieste Controparte_5 attoree ed eccependo l'inaccoglibilità della domanda di garanzia, poiché l'avv. aveva CP_1
sottoscritto la polizza solo successivamente al sinistro e sottacendolo in mala fede (artt. 7/1° e 2° comma delle C.G.A., nonché ex art. 13 sempre delle C.G.A. che richiama la disciplina di cui all'art. 1892 c.c.).
All'esito dell'istruttoria (con assunzione dell'interrogatorio formale del convenuto ed espleta- mento di una consulenza tecnica d'ufficio) l'adito Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, con sentenza n. 1331/2022 emessa in data 25/27.04.2022 così decideva:
- “rigetta la domanda restitutoria e la domanda risarcitoria proposte dall'attore;
- dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di garanzia assicurativa proposta dall'avv.
CP_1
- accertato il grave inadempimento imputabile al professionista, dispone la risoluzione del contratto di patrocinio intercorso tra l'attore e l'avv. CP_1
- compensa le spese nel rapporto processuale tra l'attore e l'avv. CP_1
- condanna l'attore a rimborsare alla le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_2
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali;
- pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico di parte attrice”.
pagina 3 di 11 A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- che la domanda di risarcimento del danno per responsabilità professionale non poteva essere accolta essendo stato accertato (anche a mezzo della disposta c.t.u.) che l'inadempimento ascritto all'avv. (omessa tempestiva instaurazione di un giudizio amministrativo), non era da CP_1
porsi in nesso di causalità con i paventati danni (“non risulta provata la relazione causale probabilistica tra il comportamento negligente del professionista ed il danno lamentato dall'at- tore”); ciò in quanto, anche il convenuto avesse proceduto all'instaurazione del relativo giudizio, quest'ultimo avrebbe avuto esito quasi certamente sfavorevole;
- che la domanda subordinata di garanzia assicurativa avanzata dal restava assorbita;
CP_1
- che andava accolta la domanda di risoluzione del contratto di patrocinio, stante l'accertato grave inadempimento del professionista, anche se privo di efficienza causale rispetto al danno lamentato;
- che, infine, andava rigettata la domanda di restituzione della somma di € 3.000,00 asseritamente versata dal a titolo di acconto, in mancanza della necessaria prova documentale del Parte_1
pagamento.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con atto di citazione noti- Parte_1
ficato via pec in data 23.05.2022, chiedendo - per i motivi di seguito indicati - l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- condannare l'avvocato alla restituzione di euro 3.000,00 percepiti a titolo di acconto CP_1
da parte del Sig. per la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo al Parte_1
T.A.R. del non depositato;
CP_3
- dichiarare il diritto dell'appellante al risarcimento per responsabilità professionale per i fatti in premessa e per l'effetto condannare l'avv. al risarcimento di tutti i danni Controparte_1
subiti dal sig. patrimoniali e non, se del caso e dunque in via subordinata Parte_1 anche per perdita di “chances”, nella misura di € 921.077,48 o quella diversa, che potrà essere minore o maggiore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito;
- dichiarare il diritto del sig. al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, Parte_1 subiti in conseguenza dell'inadempimento dell'avv. il tutto con rivalutazione Controparte_1
monetaria ed interessi maturati come per legge;
- si chiede la rinnovazione medica della CTU per i motivi sopra menzionati, per accertare l'ido- neità dell'appellante sia in relazione il contesto normativo di riferimento (D.P.R. n. 332/1997) sia in relazione ai precedenti pronunciamenti degli Organi Sanitari del Ministero della Difesa;
pagina 4 di 11 - in subordine, si chiede riformarsi la sentenza nella parte in cui addebita all'attore, odierno appellante, anziché al convenuto Avv. odierno appellato, le spese di lite in Controparte_1 favore della compagnia assicuratrice liquidate in € 16.500,00 per onorari, Controparte_2
oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali i.v.a. e c.p.a. del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari”.
Ricostituitosi il contraddittorio l'avv. e la costituitisi con distinte CP_1 Controparte_2 comparse, hanno resistito all'appello chiedendone il rigetto siccome infondato. In via subordi- nata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello e delle relative domande, l'avv. ha insisti- CP_1
to nella domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_2
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto, attinente al pagamento dell'acconto di € 3.000,00 all'avv. per l'affidamento dell'incarico CP_1
professionale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, avverso il provvedimento di esclusione dall'immissione in servizio permanente nell'Arma dei Carabinieri.
Ed invero, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del deposito documentale della comunicazio- ne dell'avv. datata 28.11.2014 tramite pec, nella quale lo stesso proponeva una transa- CP_1
zione, quindi ammettendo il proprio errore professionale, proponendo “la restituzione di quanto eventualmente corrisposto dal sig. nel 2007 (all.n.8) e la proposizione senza alcun Parte_1
costo davanti alla Corte dei Conti, sede Regionale Puglia, di ricorso per causa di servizio …”.
Il motivo è infondato.
Ad avviso della Corte la comunicazione a firma dell'Avv. datata 28 novem- Controparte_1 bre 2014, con dicitura “riservata personale”, lungi dall'avere una finalità ricognitiva di errore professionale e di riconoscimento di somme percepite, era destinata al solo tentativo di conciliare la lite, e, di conseguenza, ad evitare l'instaurarsi di un lungo e dispendioso giudizio.
D'altro canto, nella citata comunicazione l'appellato Avv. parla di “restitu- Controparte_1
zione di quanto eventualmente corrisposto nel 2007” (cioè 7 anni prima della missiva), senza far alcun riferimento agli specifici importi pretesi dal . Parte_1
Difetta, pertanto, in ogni caso la prova rigorosa del quantum richiesto.
Con il secondo motivo il si duole della erronea valutazione circa la sussistenza del Parte_1 nesso causale tra l'omissione dell'avv. ed il danno subito da esso appellante anche solo in CP_1
termini di perdita di chances.
Ciò in quanto il giudice di prime cure, nel recepire acriticamente la perizia del c.t.u., avrebbe omesso totalmente di valutare la documentazione depositata da esso appellante in primo grado,
pagina 5 di 11 dalla quale può desumersi un'alta probabilità di accoglimento del ricorso al TAR Lazio mai depositato dall'avv. a) precedenti certificazioni mediche, allegate agli atti, relative a due CP_1
casi identici a quello per cui è causa, nei quali il Policlinico Militare di Roma CELIO ha certificato che i pazienti affetti da Gammopatia monoclonale sono idonei al servizio militare incondizionato;
b) la perizia di parte svolta dal prof. Universitario di Bari, ordinario di ematologia, , secondo cui “il sig. può svolgere qualsiasi Persona_1 Parte_1 attività lavorativa”.
Anche tale doglianza è destituita di fondamento.
Come correttamente evidenziato nella motivazione dell'impugnata decisione, manca agli atti la prova che l'eventuale comportamento “alternativo lecito” dell'Avv. (cioè il Controparte_1
deposito del ricorso al TAR del Lazio) avrebbe comportato il riconoscimento delle ragioni del
, sempre sulla scorta di criteri probabilistici. Parte_1
Invero gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio. a firma del dott. suppor- Persona_2 tati da puntuali richiami alla letteratura scientifica di settore, hanno confermato che l'attore- appellante non avesse alcuna “chance” di ottenere la riforma del provve- Parte_1
dimento amministrativo.
Tale elaborato ha, in sintesi, evidenziato:
- che risulta affetto da “gammopatia monoclonale di significato indeter- Parte_1 minato (MGUS)” diagnosticatagli nel maggio 2006;
- che questione oggetto di causa era, ed è, quella di verificare se detta patologia rientri o meno tra le cause di inidoneità elencate nella “Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfe- zioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare” approvata con Decreto del Ministero della Difesa del 5 dicembre 2005 (in G.U.R.I. 27 dicembre 2005, s.o. n. 300);
- che rileva, in particolare e nella specie, quanto stabilito dall'art. 4 di detta Direttiva ove si include , tra le cause di non idoneità al servizio militare: “a. Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici. Rientrano in questo comma: - le malattie ematologiche primitive… b.
Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici trascorso, ove occorra, il periodo di inabilità temporanea”;
- che a giudizio del c.t.u. designato in primo grado la patologia di causa è, esattamente, una malattia da annoverare tra quelle contemplate da detta disposizione e, segnatamente, una malattia ematologica primitiva, art. 4 lettera a;
- che a tale approdo il c.t.u. è pervenuto tenendo conto dell'inquadramento di tale entità nosologica da parte della nomenclatura delle malattie adottata a livello internazionale.
pagina 6 di 11 Risulta pure che il c.t.u. ha correttamente e compiutamente confutato le osservazioni del c.t. di parte attrice prof. ribadendo le proprie conclusioni sulla scorta dei quesiti posti dal Persona_3
Tribunale: “Tanto è stato fatto nella valutazione del caso di specie, con la ribadita conclusione che la da cui è affetto il periziando va considerata una malattia ematologica primitiva e CP_6 non è diversamente definibile dal punto di vista nosologico, seppur clinicamente “non conclamata”” (vedasi ctu pag.
9 - risposta alle osservazioni)
Aggiungasi che le conclusioni del c.t.u. dott. ricalcano quanto già valutato Persona_2
dal altri autorevoli professionisti:
- in primo luogo dai medici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei
Carabinieri, che ne hanno attestato l'inidoneità al servizio;
- inoltre, dal medico di parte convenuta dott. (v. relazione in data 25.05.2017), Persona_4 secondo cui: “In definitiva, alla luce di quanto detto sulla natura della “Gammopatia monoclonale”, sulla sua possibile evoluzione verso una patologia neopla-stica conclamata, nonché sui fattori di rischio che possono favorire tale evoluzione, tra cui, nella fattispecie vanno rilevati i disagi fisici, lo stress emozionale, la esposizione a numerose sostanze chimiche e fisiche, il giudizio di “non idoneità permanente al servizio militare” espresso nei confronti del
risulta del tutto congruo con il quadro clinico diagnosticato e coerente con una Parte_1 fondata criteriologia medico-legale di giudizio” (vedasi pag. 5 perizia a firma del Dott. Per_5
- allegata)
[...]
- da un ulteriore professionista e specialista di parte Dott. : “Per tutto quanto sopra Persona_6
esposto, pur volendo considerare al minimo della valutazione la Gammopatia monoclonale e quindi definirla come è universalmente accettato dal mondo scientifico che una grande CP_6
maggioranza di casi di fino a quasi il 40% in 25 anni, si trasforma in un Mieloma Mul- CP_6
tiplo, in Amiloidosi, in M. di Waldestrom o in un Linfoma/leucemia linfatica. Pertanto è a tutti gli effetti una condizione preneoplastica. - il sig. all'atto della visita di idoneità aveva 26 Parte_1
anni; - è stato riconosciuto affetto da Gammopatia monoclonale, verosimilmente - CP_6
l'idoneità è stata negata per la presenza di questa malattia primitiva del sangue, in quanto vi è già un clone plasma cellulare che “secerne” abnormemente anticorpi in maniera sregolata, con elevata possibilità di trasformazione nel tempo in conclamata neoplasia ematologica;
Si conclude che, a parere dello scrivente, il giudizio della commissione di Milano di NON Idoneità era adeguato alla patologia e al contesto, ovvero età del soggetto e tipologia di mansione da svolgere: servizio militare. Inoltre, proprio per tutte le ragioni esaminate, si suppone che ogni ricorso avverso la decisione della commissione sarebbe stato inutile, in quanto il quadro
pagina 7 di 11 risultava molto chiaro, anche agli occhi dei “non addetti ai lavori” (vedasi pag. 3 e 4 perizia a firma del dott. ). Persona_6
Rileva infine la Corte che la circostanza che il c.t.u. affermi che la patologia di causa “può rientrare” nelle cause di inidoneità al servizio non concreta evidentemente alcun indice di riconoscimento di pretese “chance” di arruolamento (come sostenuto in appello), a fronte, oltre- tutto, delle perentoria e ribadita conclusione secondo cui: “la MGUS da cui è affetto il periziando va considerata una malattia ematologica primitiva e non è diversamente definibile dal punto di vista nosologico, seppur clinicamente “non conclamata”, evolutivamente stabile e attualmente non abbisognevole di alcun trattamento” (v. pag. 9 c.t.u.).
Non vi sono pertanto i presupposti per un rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio invocata dall'appellante, posto che alcuna pretesa “mancata risposta” ai quesiti demandati dal Giudice è ravvisabile nell'elaborato di primo grado (ivi inclusa la considerazione all'età del periziando).
In conclusione, anche nell'ipotesi di conclamato errore e/o omissione integrante la responsa- bilità dell'avvocato, difetta, nella fattispecie per cui è causa, la prova che, in assenza di quella condotta (asseritamente colpevole), si sarebbe con ragionevole probabilità verificato un esito diverso e più favorevole della lite (cfr. Cass. civ., 10 novembre 2016, n. 22882).
Con il terzo motivo, in subordine, l'appellante si duole del fatto che nella sentenza impugnata difetti qualsiasi statuizione in ordine all'eccezione sollevata da circa la Controparte_2
mancata copertura assicurativa per il sinistro azionato dal , essendo stato il contratto Parte_1
assicurativo attivato (sottacendo la mancanza professionale) solo successivamente alla ricezione delle messe in mora dell'odierno appellante e non operando comunque la retroattività sino al momento del sinistro.
Tale omissione avrebbe determinato una ingiusta condanna di esso attore al paga-mento delle spese di lite in favore della terza chiamata, spese che viceversa avrebbero dovuto essere poste a carico del chiamante trattandosi di chiamata manifestamente infondata.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale ha omesso del tutto l'analisi della domanda di garanzia, ritenendola asssorbita nel rigetto della domanda principale;
detta domanda avrebbe dovuto invece essere delibata quanto meno ai fini della regolamentazione delle spese nei confronti del terzo chiamato, spese che - in caso di inammissibilità o manifesta infondatezza - avrebbero dovuto gravare non sull'attore pagina 8 di 11 secondo il principio di causalità ma sul convenuto chiamante in base ad orientamento giurisprudenziale consolidato1.
E nel caso di specie la domanda di manleva era manifestamente infondata per carenza di copertura assicurativa sotto vari profili:
a) innanzitutto la polizza stipulata il 22.10.2014 non era operativa poiché pacificamente la condotta dannosa ascritta all'avv. risale all'anno 2007, di gran lunga anteriore al periodo CP_1
di retroattività stabilito in polizza (anni tre, per fatti non antecedenti la data del 22.10.2011)2;
b) in base all'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di Assicurazione, in relazione ai fatti colposi pregressi (ovvero commessi nei 3 anni antecedenti la data di efficacia temporale riportata in frontespizio, secondo condizione già di per sé insussistente nella specie), la polizza avrebbe, quanto meno, richiesto che la prima richiesta risarcitoria fosse pervenuta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza della garanzia, fissata al 22.10.20143. Viceversa risulta per tabulas che la prima richiesta risarcitoria formalizzata dall'appellante nei confronti dell'avv. Controparte_1
è stata indirizzata via pec il 29.10.2014, appena 7 giorni dopo la stipula della polizza (v. all. d. del fascicolo attoreo, giudizio di primo grado, nuovamente prodotta dall'appellante quale suo all. n. 5 fasc. giudizio di appello);
c) l'assicurato ha consapevolmente omesso una informazione espressamente richiesta dalla
Compagnia in sede di stipula, anzi ha scientemente dichiarato per iscritto circostanze contrarie al vero (v. art. 7, co. 3, CGA: “l' , dichiara e la società ne prende atto, di non essere a Parte_3
conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, richieste di risarcimento conseguenti a fatti già verificatisi prima della data di decorrenza della polizza”). 3 L'art. 7, comma 1, delle Condizioni Generali di assicurazione “la garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi anteriormente a tale data”. pagina 9 di 11 Ne discende l'inoperatività della polizza nella fattispecie e, comunque, la decadenza dell'assi- curato all'indennizzo assicurativo per violazione dell'art. 1892 (richiamato altresì dall'art. 13 delle CGA), venendo qui in rilievo informazione certamente rilevante (fatti pregressi potenzial- mente generatori di responsabilità civile), influente sulla valutazione del rischio assicurato, che se conosciuta avrebbe portato la Compagnia a stipulare il contratto a condizioni diverse oppure a non stipularlo affatto ed avendo la Suprema Corte già riconosciuto che l'essenzialità della dichiarazione reticente, il requisito della colpa grave ed il nesso eziologico ben possono ricavarsi dal mero fatto che l'assicurando abbia omesso di fornire, come nella specie, giusto quelle infor- mazioni espressamente richieste dalla società assicuratrice (v. sul punto Cass. civ. sez. III, 15 settembre 2021, n. 24907; Cass. civ., sez. III, 13 maggio 2020, n.8895; Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2015, n. 16284; v. altresì in tema Cass. civ., sez. III, 19 giugno 2020, n. 119054; Cass. civ., sez. III, 2 agosto 2022, n. 23961).
In virtù di tali considerazioni le spese del giudizio di primo grado non possono essere adde- bitate all'attore , poiché l'autore della chiamata (avv. aveva piena respon- Parte_1 CP_1 sabilità e contezza dell'inesistente rapporto contrattuale con la con la conse- Controparte_2
guente manifesta infondatezza della domanda di manleva.
L'accoglimento di tale motivo comporta, in parziale riforma della sentenza impugnata, la con- danna del convenuto avv. odierno appellato, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2
le spese del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata in quella sentenza (€
[...]
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali).
L'esito del giudizio giustifica una parziale compensazione, nella misura di due terzi, delle spese di questo grado tra l'appellante e l'avv. spese che per il restante terzo (1/3), rispetto alla CP_1 liquidazione dell'intero di cui al dispositivo, vanno poste a carico dell'appellato avv. che CP_1
ha infondatamente resistito anche al terzo motivo di gravame, in favore dei procuratori anticipa- tari del , avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio Fragasso. Parte_1
Vanno compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e la Controparte_2
nei cui confronti il non ha proposto alcuna domanda. Parte_1
Il regolamento delle spese processuali segue la soccombenza nel rapporto di garanzia, sicchè
l'avv. va condannato a rimborsare alla anche la spese del presente CP_1 Controparte_2 grado d'appello, liquidate come in dispositivo. 4 Nella motivazione di Cass. civ., 19 giugno 2020, n. 11905 si legge tra l'altro che “… in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato che siano rilevanti ai fini della manifestazione del consenso al contratto da parte dell'Assicuratore, questi ha la possibilità di …. rifiutare il pagamento dell'indennizzo, se la reticenza venga scoperta, come nella specie, dopo il sinistro” pagina 10 di 11
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 23.05.2022, da avverso la Parte_1
sentenza n. 1331/2022 emessa in data 25/27.04.2022 dal Tribunale di Foggia, Seconda Sezione
Civile, in composizione monocratica, tra l'appellante e l'avv. nonché la Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede: Controparte_2
1°) accoglie il terzo motivo di appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione, con- danna il convenuto avv. odierno appellato, a rimborsare alla Controparte_1 Controparte_2 le spese del giudizio di primo grado, nella misura già liquidata in quella sentenza (€
[...]
16.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali);
2°) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3°) condanna l'appellato avv. a rimborsare ai procuratori anticipatari del Controparte_1 [...]
, avv.ti Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Giulio Fragasso, un terzo (1/3) delle spese Pt_4 del presente grado d'appello, liquidate nell'intero in complessivi € 13.078,00 per compenso professionale, oltre al contributo unificato, al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge, dichiarando compensate tra dette parti i restanti due terzi (2/3) delle spese;
4°) dichiara integralmente compensate le spese nel rapporto processuale tra l'appellante e la
Controparte_2
5°) condanna l'appellato avv. a rimborsare alla le spese del Controparte_1 Controparte_2
presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 13.078,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.
Così decisa il 5 febbraio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dr. Luciano Guaglione) (dr. Filippo Labellarte)
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Secondo Cass. civ., 3 marzo 2022 n. 7023 “il rimborso delle spese di lite del chiamato rimangono a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria (come nel nostro caso), concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa” (conf. Cass. civ. sez. VI, 1 luglio 2021 n. 18710; Cass. civ. sez. III, 6 dicembre 2019, n. 31889; Cass. civ., sez. II, 25 settembre 2019, n. 23948).
2 L'art. 7, comma1, delle Condizioni Generali di assicurazione (Inizio e termine della garanzia) stabilisce che:
“l'assicurazione di Responsabilità civile di cui all'art. 1. ... vale per le richieste di risarcimento presentate dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti ad eventi verificatisi non oltre tre anni prima dalla data di effetto dell'assicurazione”.
3 L'art. 7, comma 2, delle Condizioni Generali di assicurazione stabilisce che “la garanzia opera purché le richieste siano presentate per la prima volta all'assicurato almeno 6 mesi dopo la decorrenza dell'assicurazione qualora relative ad eventi verificatisi anteriormente a tale data”.