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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 07.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3745 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 rappresentata e difesa come da procura in atti dagli avv.ti Gian Paolo D'Aiello e Vincenzo
SS opponente
E
CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesca Graniti e Veronica Pantalei giusta mandato in atti opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.06.2021 la società indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 280/2021 – con cui alla stessa è stato ingiunto, su ricorso ex art. 633 c.p.c. di , il pagamento della somma di € CP_1
14.352,71 maturata a titolo di differenze retributive – chiedendone la revoca. Ha eccepito,
a tal fine, l'insussistenza del credito rivendicato in sede monitoria e comunque l'erroneità della somma ingiunta, sia perché calcolata al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali, sia in considerazione degli avvenuti parziali pagamenti non interamente scomputati dagli importi retributivi spettanti alla lavoratrice. L'opposta, dal canto suo, ha chiesto l'integrale conferma del decreto ingiuntivo, contestando con varie argomentazioni le difese di controparte. Ha inoltre spiegato
“domanda riconvenzionale” volta ad ottenere la condanna della società al pagamento degli ulteriori importi retributivi maturati ma non ricompresi nella somma ingiunta, in quanto – come evidenziato dalla stessa parte opponente – “il giudice ha emesso decreto ingiuntivo per il solo importo di € 14.352,71, osservando che su alcune voci della richiesta
(13a e 14a anni 2019 e 2020; marzo, giugno, luglio, ottobre 2020) non esisteva prova documentale”.
Ciò posto, le ragioni addotte dalla società opponente per contestare la pretesa creditoria della on sono fondate. CP_1
Va in primo luogo evidenziato che la fase dell'opposizione al decreto ingiuntivo costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Il giudice, quindi, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione, valutando l'an ed il quantum della pretesa creditoria. Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale;
infatti,
l'opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale.
Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla, ragion per cui è convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di distribuzione dell'onere della prova.
In altri termini, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme proprie del procedimento ordinario, nel quale – secondo i principi generali in tema di onere della prova – incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. A tal proposito, per giurisprudenza consolidata della Corte di
Cassazione, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione, ovvero la sussistenza di eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi dei diritti dedotti in giudizio;
pertanto, grava sul debitore opponente, convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare di aver esattamente adempiuto (ex multis, cfr. Cass. n.
1741/2010).
Nel caso di specie, parte resistente non nega la dovutezza del credito rivendicato in sede monitoria, ma ne contesta sostanzialmente l'ammontare, richiamando a giustificazione delle incongruenze contabili che emergono dalla documentazione in atti il “clima di confidenza e di cordialità” e l'“assenza di formalismi” che avrebbero caratterizzato il rapporto lavorativo intercorso tra le parti, in virtù dei quali, a detta dell'opponente, “di fronte alla necessità della di far fronte a situazioni debitorie impellenti (…) fu CP_1 stabilito che sarebbe stata pagata con versamenti periodici in contanti o con bonifici, salvo conguaglio a saldo, qualora residuasse un suo credito”.
A sostegno di tale affermazione, quindi, la difesa della società ha allegato e (in parte) documentato una serie di acconti, alcuni dei quali tracciati (v. estratti conto bancari), altri asseritamente versati in contanti;
ha inoltre precisato che, dal 01.03.2020 al 15.05.2020, CP_ la ricorrente risultava aver percepito direttamente dall' il trattamento di “cassa integrazione guadagni”; che l'opponente si sarebbe accollata (avendo fatto da garante) il debito di € 4.500,00 che l'opposta avrebbe contratto per l'acquisto di un'automobile, senza poi provvedere al relativo pagamento;
ed ancora, che la aveva conseguito CP_1 un prestito da Santander Consumer Bank, con cessione del quinto del suo stipendio, ragion per cui l'opponente sarebbe tenuta al pagamento dell'importo residuo di €
2.624,01 in adempimento del contratto di cessione del credito.
Ebbene, contrariamente a quanto eccepito dalla parte opponete, reputa questo giudice che la quantificazione dell'importo spettante alla lavoratrice debba ritenersi corretta sotto molteplici profili.
Innanzitutto, tale quantificazione è stata operata dalla difesa attorea sulla base delle indicazioni riportate nelle buste paga mensilmente consegnate alla dipendente, ossia facendo esclusivo riferimento ai dati contabili ricavati da un documento che proviene ed è stato formato dallo stesso datore di lavoro.
In secondo luogo, tutti gli acconti documentati dall'opponente risultano essere già stati scomputati dall'importo complessivo rivendicato con l'azione monitoria, ad eccezione di quelli afferenti alle mensilità che (in mancanza delle relative buste paga) non sono state affatto riconosciute dal giudice della precedente fase, oltre ad un totale di sei versamenti da € 72,00 ciascuno, dei quali appresso si dirà.
Inoltre, è ormai acquisito che i crediti del lavoratore vanno liquidati in sede giudiziale al lordo e non già al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, essendo il datore di lavoro legittimato ad operare siffatte ritenute, nella veste di sostituto, solo nel caso in cui abbia tempestivamente adempiuto alla propria obbligazione retributiva1.
Più specificamente, l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo, sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Infatti, quanto a queste ultime, al dotare di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ex art. 19 L. n.
218/1952); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione delle stesse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, bensì a quello tributario tra contribuente ed RI (ex multis cfr. Cass. n. 19790/2011).
Per il resto, la difesa della società ha allegato l'esistenza di una “prassi consolidata” in azienda di effettuare pagamenti in contanti a titolo di anticipo sugli stipendi.
Deve però rilevarsi che l'eccezione non risulta supportata da alcuna prova, giacché, per suffragare tale assunto, l'odierna opponente si è limitata (mediante la formulazione di capitoli inammissibilmente generici) a chiedere di essere ammessa a fornire prova testimoniale della dedotta “prassi”, come pure dell'accollo dei debiti della dipendente e dell'avvenuta percezione, da parte sua, del trattamento di CIG.
Infine, a dispetto della firma per quietanza apposta dalla lavoratrice su quasi tutti i prospetti paga, proprio i documenti depositati in giudizio da entrambe le parti dimostrano la non corrispondenza tra quanto in essi riportato e la retribuzione effettivamente ricevuta
(cfr. sul punto Cass. n. 27749/2020).
Tanto chiarito, va però al contempo rilevato quanto segue. Vero è che nessuno dei
contro
-crediti suelencati può essere opposto in compensazione al credito retributivo riconosciuto in sede monitoria;
ma è altrettanto vero che la difesa attorea non ha compiutamente allegato, né tantomeno provato, l'esistenza e (soprattutto)
l'ammontare del maggior credito rivendicato in questa sede.
Occorre, infatti, a questo punto, passare ad esaminare quella che, erroneamente, la
“convenuta” definisce “domanda riconvenzionale”, proposta per ottenere il pagamento
(oltre alla somma oggetto di ingiunzione) degli ulteriori importi dovuti a titolo di “13a e 14a anni 2019 e 2020; marzo, giugno, luglio, ottobre 2020”.
Orbene, “nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte (Cass. n. 2529 del
2006; Cass. n. 23294 del 2006), mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564 del 2018) …”; tuttavia, nella fattispecie in esame, non v'è dubbio (e, anzi, risulta pacifico tra le parti) che le ulteriori somme rivendicate in giudizio dalla erano già oggetto della domanda proposta in sede monitoria e che, CP_1 pertanto, la domanda di pagamento delle retribuzioni afferenti al periodo residuo di lavoro non costituisce domanda nuova, ma solo precisazione della domanda già formulata in quella sede, sulla scorta di documentazione probante che, all'epoca, non era in possesso della lavoratrice (“su alcune voci della richiesta (13a e 14a anni 2019 e 2020; marzo, giugno, luglio, ottobre 2020) non esisteva prova documentale”).
Cionondimeno, anche a fronte del sopravvenuto supporto documentale, la domanda non
è provata e non può essere accolta.
Invero, all'esito della costituzione in giudizio, parte opposta, nel prendere posizione in merito alle avverse deduzioni, ha innanzitutto ammesso di aver percepito ulteriori pagamenti non scomputati in sede monitoria – “considerando i pagamenti effettuati dalla società opponente come dalla stessa dedotti e rivendicati nell'opposizione proposta, la lavoratrice sarebbe ancora creditrice della somma lorda pari ad € 1.192,74
(corrispondente alla differenza tra € 3.284,74 non conteggiato nel ricorso per decreto ingiuntivo ed € 2.092,00 quale somma corrispondente a pagamenti ulteriori effettuati dalla società)” (v. pag. 6 memoria difensiva) – ha poi aggiunto che in virtù del CUD 2021 risulterebbe creditrice di una differenza sul TFR pari ad € 240,94, allegando altresì di aver provveduto a restituire ogni mese la somma di € 72,00 inserita tra gli acconti versati CP_ dal datore di lavoro, come pure di aver effettivamente ricevuto dall la somma di € Con 1.748,00 a titolo di , ma di aver poi versato l'intero importo “nelle mani della sigra
e del sig. ”. Parte_2 CP_4
Ha quindi concluso – senza ulteriormente spiegare il calcolo effettuato – chiedendo di
“accertare e dichiarare il credito ulteriore della lavoratrice nei confronti della società opponente pari alla somma di € 1.793,68” (che evidentemente non corrisponde alla sommatoria degli importi di cui si è detta ancora creditrice).
Giova inoltre evidenziare che, all'esito dell'udienza del 10.09.2024, questo giudice invitava le parti a mettere a confronto i documenti in possesso di entrambe, al fine di individuare con esattezza l'ammontare delle somme eventualmente ancora dovute (v. verbale).
Pertanto, in ossequio alla richiesta del Tribunale, nelle note depositate il 4.11.2024
l'opposta ha nuovamente modificato i propri conteggi, pervenendo alla seguente conclusione: “Volendo escludere dal suddetto credito esclusivamente i pagamenti documentabili dedotti ex adverso pari alla somma complessiva di € 8.156,01 di cui quanto ad € 2.252,00 per bonifici effettuati, € 3.280,00 per le mensilità di aprile e maggio
2020, € 2.624,01 a titolo di cessione del quinto, la sigra resta comunque CP_1 creditrice della società opponente della somma pari ad € 15.843,29”; la cioè, CP_1 vanterebbe un ulteriore credito di € 1.490,00 circa (oltre alla somma portata dal decreto ingiuntivo).
Ebbene, a questo punto non v'è chi non veda come, al netto di tutte le parziali ammissioni e del confronto tra le allegazioni e i conteggi effettuati da entrambe le parti, alcun ulteriore credito possa essere riconosciuto alla ricorrente in monitorio, risultando – all'esito del giudizio e del più volte auspicato tentativo di mettere a confronto le poste di credito/debito documentabili e/o pacifiche – una totale carenza di puntuali e chiare allegazioni sull'an e sul quantum delle ulteriori voci retributive asseritamente spettanti alla lavoratrice.
Per altro verso, poi, appare altresì opportuno stigmatizzare, anche rispetto alle richieste di prova articolate dalla difesa di parte opposta, non solo la genericità ma soprattutto la superfluità dei capitoli afferenti alla presunta restituzione di una parte delle somme che la avrebbe incassato nel corso del rapporto: infatti, se, da un lato, proprio il “clima” CP_1
e le “prassi” richiamate dal datore di lavoro opponente rendono verosimili le rispettive allegazioni sui prospettati “passaggi” di denaro contante dal datore alla dipendente e viceversa;
dall'altro, la prova testimoniale, seppur ammessa, non avrebbe giammai consentito di appurare con il sufficiente grado di certezza – stanti le già rilevate incongruenze fattuali e i plurimi ripensamenti in punto di quantificazione degli importi – la sussistenza e l'esatto ammontare di eventuali crediti residui.
Tutte le argomentazioni esposte conducono quindi al rigetto dell'opposizione e alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese si compensano in ragione della reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.
a) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 280/2021.
b) Compensa le spese.
S.M.C.V., 11.12.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. ex multis Cass. Sez. L. n. 3525 del 13/2/2013; Cass. Sez. 3 n. 19790 del 28/09/2011:
“L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore”. Vds. anche Cass. Sez. L. n. 8842 del 01/07/2000: “L'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza”.