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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/04/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
N. 2002/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
12/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo SEGALA del Foro di Verona e dall'Avv. Serena FERMO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti,
presso lo studio dei quali eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , celebrato il 23/05/1981 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 201 - parte II -
serie A - anno 1981), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Dare atto che si impegna a trasferire la proprietà del Parte_2
motociclo var. I vers. I targato CX28542 a Controparte_1 Pt_1
; lo stesso si accollerà il costo del passaggio di proprietà del veicolo
[...]
(emolumenti P.R.A. e diritti di motorizzazione); , già in Parte_1
possesso del mezzo, accetta detto trasferimento, obbligandosi a sottoscrivere ogni necessario documento. Il passaggio di proprietà a favore di Pt_1
dovrà avvenire entro 60 giorni dall'emananda sentenza di
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio. La predetta determinazione,
trovando la propria ragione nella definizione della crisi coniugale, è soggetta all'esenzione di cui all'art. 19 della Legge 74/1987 relativamente al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dell'imposta di bollo.
3) e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, che non vi sono arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli e, con l'adempimento previsto al precedente punto
2), di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per le ragioni di coniugio.
4) Spese e compensi del presente procedimento saranno sostenuti da Parte_2
[...]
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
3 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 14/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4
N. 2002/2025 R.G.V.G.
OGGETTO:
DIVORZIO CONGIUNTO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Verona, Quinta Sezione Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
DOTT. ERNESTO D'AMICO PRESIDENTE – RELATORE
DOTT.SSA ANTONELLA GUERRA GIUDICE
DOTT. MASSIMO VACCARI GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/1970 con ricorso depositato in data
12/02/2025
DA
, nata a [...] il [...], Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Renzo SEGALA del Foro di Verona e dall'Avv. Serena FERMO del Foro di Verona, come da mandato difensivo in atti,
presso lo studio dei quali eleggono domicilio.
- RICORRENTI -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI
1 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e , celebrato il 23/05/1981 e trascritto nel
[...] Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Verona (atto n. 201 - parte II -
serie A - anno 1981), ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
2) Dare atto che si impegna a trasferire la proprietà del Parte_2
motociclo var. I vers. I targato CX28542 a Controparte_1 Pt_1
; lo stesso si accollerà il costo del passaggio di proprietà del veicolo
[...]
(emolumenti P.R.A. e diritti di motorizzazione); , già in Parte_1
possesso del mezzo, accetta detto trasferimento, obbligandosi a sottoscrivere ogni necessario documento. Il passaggio di proprietà a favore di Pt_1
dovrà avvenire entro 60 giorni dall'emananda sentenza di
[...]
cessazione degli effetti civili del matrimonio. La predetta determinazione,
trovando la propria ragione nella definizione della crisi coniugale, è soggetta all'esenzione di cui all'art. 19 della Legge 74/1987 relativamente al pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dell'imposta di bollo.
3) e dichiarano di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti, che non vi sono arretrati a titolo di contributo al mantenimento dei figli e, con l'adempimento previsto al precedente punto
2), di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro per le ragioni di coniugio.
4) Spese e compensi del presente procedimento saranno sostenuti da Parte_2
[...]
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 I coniugi chiedono al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b)
Legge n. 898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
Dagli elementi acquisiti al processo risulta che dal momento della separazione la convivenza non è più ripresa.
I coniugi concordano le condizioni del divorzio come in atti ed insistono per l'accoglimento della domanda.
Intervenuto in causa il Pubblico Ministero, la causa va in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) Legge n.
898/1970, come modificato dai successivi interventi normativi.
I coniugi, in base all'accordo raggiunto, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale. Il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
La comune volontà delle parti può, dunque, venire trasfusa nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così
decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate, alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione;
3 2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
a cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in camera di consiglio in data 14/04/2025
Il Presidente
Ernesto d'Amico
4