Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4230 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe A. Marasco, come da mandato in atti;
e
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Monica Parte_2 C.F._2
Villanova, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio.
Per l'udienza del 10/02/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento in data 12/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Galatone (LE) il 25/06/2015;
- che dalla loro unione è nato il figlio il 14/11/2015; Per_1
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del
Tribunale di Lecce del 21/10/2021;
1
Per l'udienza citata, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno precisato che l'assegno unico e universale è percepito interamente dalla sig.ra . Pt_1
Tanto premesso, hanno chiesto che venga dichiarato lo scioglimento del matrimonio da loro contratto alle condizioni tra loro concordate ed espresse nei seguenti termini:
1) le parti vivranno separate, regolando, senza reciproche interferenze, il corso della loro vita;
2) le parti rinunciano reciprocamente a ogni forma di mantenimento, poiché entrambe economicamente autosufficienti;
3) le parti concordano che il figlio minore sia affidato congiuntamente a Per_1 entrambi i genitori, ma che continui a vivere con la madre, di cui avrà la residenza, con facoltà del coniuge non affidatario di tenerlo con sé il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola e fino alle ore 19:30; dalle ore 12:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica, con cadenza quindicinale;
durante le vacanze natalizie dal 23 al 26/12 e dal 30/12 all'1/01, nonché nel giorno dell'Epifania, ad anni alterni, cominciando con la madre, per il corrente anno;
durante le festività pasquali dalla Vigilia di Pasqua al Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni;
per le altre festività, secondo il criterio dell'alternanza; il giorno del compleanno o comunque ogni festa del minore in luogo neutro concordato dai genitori;
durante le vacanze estive, 15 giorni consecutivi con il genitore non collocatario, da stabilire entro il 31 maggio di ogni anno;
4) il padre parteciperà attivamente alla vita sociale del figlio minore, sempre nel rispetto delle esigenze familiari e personali dell'altro genitore. Entrambi i genitori saranno responsabili delle esigenze di salute del minore e, quindi, provvederanno insieme alla soluzione degli eventuali problemi e necessità che dovessero sorgere;
5) in ordine al contributo economico, il IG. erserà, a titolo di contribuzione Pt_2 per il mantenimento del minore, la somma di euro 200,00 entro il 5 di ogni mese;
ciascun genitore parteciperà, nella misura del 50% alle spese straordinarie, che dovessero presentarsi, con rinvio al Protocollo d'Intesa in vigore presso il Tribunale di Lecce;
6) le parti dichiarano che l'Assegno Unico Universale sarà interamente percepito dalla
IG.ra ; Parte_1
7) le parti dispongono in ordine al reciproco consenso per il rilascio del passaporto e/o di carta d'identità valida per l'espatrio.
2 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso è stata omologata la separazione fra i coniugi e sono decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata. Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Parte_2
Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galatone (LE) il 25/06/2015 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 Parte_2
Comune al n. 3, Parte I, anno 2015, alle condizioni tra loro concordate e riportate in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/03/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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