Sentenza 7 settembre 2020
Massime • 2
Il giuramento di fedeltà, previsto dall'art. 10 della l. n. 91 del 1992, è requisito integrativo della fattispecie procedimentale attributiva allo straniero dello "status" di cittadino italiano. Ne consegue che la prestazione del giuramento ne costituisce l'atto conclusivo, solo dal quale si produce ex nunc l'efficacia costitutiva del d.p.r. di conferimento della cittadinanza italiana.
Nelle ipotesi di acquisto della cittadinanza previsto dall'art. 9 della l. n. 91 del 1992, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del d.p.r. n. 572 del 1993, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto ad esercitare attività di controllo, vincolata e specifica, circa la perdurante sussistenza, in capo al naturalizzando, del requisito della residenza legale nel territorio italiano fino al momento della prestazione del giuramento di cui all'art.10 della l. n. 91 del 1992. Qualora a quel momento, il requisito sia venuto meno, l'Ufficiale dello Stato civile è tenuto a rifiutare, ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. n. 396 del 2000, di ricevere la prestazione del giuramento del naturalizzando, in quanto adempimento in contrasto con l'ordinamento.
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- 1. Alto Adige, Trento, sentenza 5 settembre 2025, n. 139https://www.eius.it/articoli/
- 2. Alto Adige, Trento, sentenza 5 settembre 2025, n. 139https://www.eius.it/articoli/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/09/2020, n. 18610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18610 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2020 |
Testo completo
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