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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 720/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4961/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecagnano Faiano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1065072250000918 RSU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 27/10/2025 al Comune di Pontecagnano Faiano
e Gamma Tributi s.r.l., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione del Fermo Amministrativo, notificata in data imprecisata, riferita al presunto mancato pagamento della sottostante Ingiunzione di Pagamento n. 1065072180006595 asseritamente notificata il 18/04/2023, riferita al presunto mancato pagamento, al Comune di Pontecagnano
Faiano, della TARI per l'anno 2016, per il complessivo importo di € 3.347,73
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti presupposti, non essendo mai stata notificata la prodromica Ingiunzione di
Pagamento ivi richiamata;
- Intervenuta decadenza e prescrizione, essendo spirato il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Il Comune di Pontecagnano Faiano, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
05/12/2025, ha fatto preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività del Concessionario.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Gamma Tributi s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 02/02/2026, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ricorso, avendo regolarmente e tempestivamente notificato gli atti presupposti a quello impugnato che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente, non soltanto non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato la relata di notifica, e/o la busta contenente l'atto impugnato ricevuto da
Gamma Tributi s.r.l. e/o il referto di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale, ma non ha neanche indicato la sua data di ricezione nel proprio ricorso introduttivo;
pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la soccombenza delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti costituite.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4961/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pontecagnano Faiano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Gamma Tributi S.r.l. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1065072250000918 RSU 2016 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 465/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso spedito con posta elettronica certificata in data 27/10/2025 al Comune di Pontecagnano Faiano
e Gamma Tributi s.r.l., depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 28/10/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione del Fermo Amministrativo, notificata in data imprecisata, riferita al presunto mancato pagamento della sottostante Ingiunzione di Pagamento n. 1065072180006595 asseritamente notificata il 18/04/2023, riferita al presunto mancato pagamento, al Comune di Pontecagnano
Faiano, della TARI per l'anno 2016, per il complessivo importo di € 3.347,73
Ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Omessa notifica degli atti presupposti, non essendo mai stata notificata la prodromica Ingiunzione di
Pagamento ivi richiamata;
- Intervenuta decadenza e prescrizione, essendo spirato il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi, con distrazione al Procuratore costituito.
Il Comune di Pontecagnano Faiano, costituito nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il
05/12/2025, ha fatto preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione l'attività del Concessionario.
Ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Gamma Tributi s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3 , costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 02/02/2026, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità ricorso, avendo regolarmente e tempestivamente notificato gli atti presupposti a quello impugnato che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria.
Versando in atti la relativa documentazione e ritenendo infondato l'ulteriore motivo, ha insistito per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. In via pregiudiziale va premesso che l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92 fissa, per la proposizione del ricorso al giudice tributario, un termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione d'impugnazione e pertanto, secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del proprio ricorso, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato.
La rilevabilità di ufficio della inammissibilità del ricorso tardivo implica, infatti, che il giudice di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, debba poter rilevare ex actis la tempestività del ricorso, con conseguente onere del ricorrente di allegare al ricorso introduttivo e di provare mediante tempestiva produzione documentale eventuali fatti sospensivi del termine ex l'art. 21, comma 1, D.Lgs. 546/92.
In difetto di tale allegazione e prova, il giudice di merito non potrà che rilevare la tardività del ricorso introduttivo e dichiararne l'inammissibilità (Corte di cassazione sentenza 17 settembre 2019 n. 23060).
Nel caso in esame questo Giudice prende atto che il ricorrente, non soltanto non ha prodotto la prova richiesta, non avendo depositato la relata di notifica, e/o la busta contenente l'atto impugnato ricevuto da
Gamma Tributi s.r.l. e/o il referto di spedizione/consegna dell'Ufficio Postale, ma non ha neanche indicato la sua data di ricezione nel proprio ricorso introduttivo;
pertanto, non è possibile verificare la tempestività del ricorso.
Il detto profilo di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, deve reputarsi assorbente di ogni altra questione di legittimità o di merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue la soccombenza delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 300,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali, tra le Controparti costituite.
Salerno, 06/02/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)