TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 03/06/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa
Maria Rita Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 41/2018 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Terme Vigliatore (Me), via
Nazionale n. 317, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cicero, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
RT
, (P.I. ) in persona del rappresentante legale pro tempore, domiciliato per la carica in
[...] P.IVA_1
Via Bernado Quaranta n. 45, 20139 Milano;
- Convenuta contumace-
, residente in [...], 98057 Milazzo (Me); CP_2
- Convenuta contumace-
(P.I. con sede legale in Milano, Via Giovanni Lorenzini n. 4, Controparte_3 P.IVA_2 quale società cessionaria della in RT virtù di contratto di cessione di ramo di azienda del 30.04.2019 per atto Notaio Dott. Persona_1 di Milano Rep. 67598, Raccolta n. 19157, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Messina - Largo Seggiola, 135 presso lo studio dell'Avv. Felice
Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
-
(P.I. con sede Controparte_4 P.IVA_3 in Milano, Viale Isonzo N. 25, quale società incorporante la in virtù di Atto di Controparte_3
Fusione Transfrontaliera per atto Notaio Dott. di Milano del 03.11.2022 Rep. N. 56439, Persona_2
Racc. n. 26278, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente atto in Messina - Largo Seggiola, 135 presso lo studio dell'Avv. Felice Martino, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
avente per OGGETTO: Lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione del 23.11.2017, il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Barcellona P.G., la - società assicurativa RT del veicolo coinvolto nel sinistro - nonché in qualità di proprietario del suddetto veicolo, CP_5 premettendo di essere stato coinvolto in un sinistro in data 17.01.2013, sull'Autostrada A/20 PA/ME, in località Milazzo, (Me), mentre viaggiava quale trasportato sul sedile anteriore dell'autovettura Chevrolet
Tg.EF070TK, assicurata di proprietà di e condotta da la quale, all'interno CP_1 CP_6 Parte_2 di una galleria, perdeva il controllo della suddetta autovettura andando a collidere contro il muro.
Nell'impatto il ricorrente riportava lesioni personali.
A seguito dell'occorso, l'attore veniva trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale
“Fogliani” di Milazzo, ove veniva ricoverato con la seguente diagnosi: "Frattura diafisi distale tibia dx che si irradia fino al malleolo tibiale omolaterale, ove appare pluriframmentata e frattura porzione posterosuperiore scafoide omolaterale in esiti di pregressi interventi chirurgici - frattura metafisi distale ulna sn - cervicodorsalgia da contraccolpo - contusione emitorace sn", con definizione di prognosi pari a giorni 30.
In virtù di tale diagnosi, il deducente subiva nel mese di dicembre 2015 un intervento chirurgico ma, nonostante ciò, residuavano postumi invalidanti a carattere permanente che – secondo parte attrice – aggravavano la menomazione fisica precedente (IP del 27%). Tali lesioni comportavano, dunque, all'attore un lungo periodo di malattia, protrattasi per oltre un anno fino alla dichiarata guarigione clinica con postumi, accertata in data 25.07.2013. Periodo durante, ed oltre il quale, l'attore effettuava molteplici controlli clinici e strumentali.
La - compagnia assicuratrice dell'autovettura Chevrolet Tg.EF070TK al tempo del sinistro - CP_1 ritenuta la responsabilità dei convenuti tacitamente riconosciuta, corrispondeva all'attore la somma di €.
12.000,00 a titolo di risarcimento. Somma incassata dal sig. a titolo di acconto. Parte_1
La stessa compagnia assicurativa non aderiva all'invito a stipulare convenzione di Negoziazione Assistita, giusta PEC del 24.03.2015, e pertanto, tutto ciò premesso, l'odierno attore adiva codesto Ill.mo Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) Ritenere e dichiarare il diritto dell'esponente al risarcimento di tutti i danni subiti nell'incidente per cui è causa, verificatosi in Milazzo il 17.01.2013; 2)
Conseguentemente, condannare in solido i convenuti al pagamento, in favore dell'attore, delle somme che risulteranno dovute
e quantificabili secondo le conclusioni della espletanda CTU, come appresso richiesta;
o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con le spese sostenute (€ 14.921,69), gli interessi e le rivalutazioni di legge dal 17.01.2013 all'effettivo soddisfo, detratto
l'acconto già versato di € 12.000,00; [...]5) Condannare controparte alle spese ed ai compensi del presente giudizio.”
Iscritto il procedimento al n. 41/2018 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, il GI all'udienza del 14.01.2014 preso atto della contumacia dei convenuti, concedeva alla parte costituita i termini per il deposito di Memorie ex art. 183 c.p.c., depositate nei termini.
Esaminate le richieste istruttorie formulate da parte attrice, il GI con ordinanza del 1.07.2019 ammetteva le prove orali richieste, fissando l'udienza al 27.02.2020 per l'assunzione dei mezzi di prova.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., in data 14.11.2019, si costituiva la Controparte_3 quale cessionaria del ramo d'azienda relativa ai sinistri stradali della RT
, contestando in toto la domanda dell'attore e chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] conclusioni: “1)-Ritenere e dare atto che la (oggi ) ha già corrisposto a parte CP_1 Controparte_3 ricorrente nel dicembre del 2013 la somma di € 12.000,00 a titolo di integrale risarcimento del danno da lesione;
2)-
Ritenere e dichiarare che la quale società cessionaria della Controparte_3 RT in virtù di contratto di cessione di ramo di azienda del 30.04.2019, nulla deve
[...]
più corrispondere all'attore a titolo di risarcimento del danno a seguito del sinistro del 17.01.2013 per Parte_1
i fatti e motivi dedotti in narrativa del presente atto, trattandosi nella fattispecie di lesioni pregresse e relative ai postumi residuati da altro sinistro;
3)-Rigettare, per l'effetto, con ogni e qualsiasi statuizione la domanda risarcitoria dell'attore in dipendenza di quanto superiormente dedotto;
4)-Nella denegata ipotesi in cui fosse accolta l'avversa richiesta di ulteriore risarcimento, limitare l'eventuale integrazione del risarcimento a quanto equo e dimostrato, tenendo in debito conto le gravi patologie preesistenti da cui era affetto l'attore. [...]6) -Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Rimaneva contumace la convenuta CP_6
Preso atto della rinuncia di parte attrice alle ammesse prove testimoniali per mancata contestazione dell'an da parte della convenuta intervenuta all'udienza del 27.02.2020, il GI con ordinanza del 30.03.2020 ammetteva C.T.U. medico legale, nominando all'uopo il dott. . Persona_3
Revocato l'incarico al C.T.U., dopo un serie di rinvii e rinunce da parte dei nominati C.T.U., il GI - con ordinanza del 16.01.2023 - nominava all'uopo il dott. il quale prestava giuramento. Persona_4
All'udienza del 24.10.2023 con Comparsa di costituzione di nuova società assicurativa ex art. 111 c.p.c., si costituiva la quale società Controparte_4 incorporante la , riportandosi a tutte le domande, deduzioni, eccezioni e Controparte_3 conclusioni formulate dalla già Controparte_3 RT
nella comparsa di intervento e di costituzione.
[...]
Il nominato C.T.U., in data 5.02.2024, depositava la relazione peritale e, successivamente la causa veniva assunta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
******
Preliminarmente, si rigetta l'istanza di rinnovazione della c.t.u. come richiesta da parte attrice.
Come da orientamento della Suprema Corte, ormai consolidato: “In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova C.T.U., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. civ. n. 22799/2017).
Comunque, questo giudice ritiene che la consulenza tecnica espletata risulti approfondita, coerente e pienamente esaustiva rispetto ai quesiti sottoposti, cui il CTU è giunto tramite l'utilizzo di criteri scientifici aggiornati, metodo di indagine peritale adeguato.
Non sussistono, pertanto, i presupposti per disporre il rinnovo della c.t.u., neppure alla luce delle specifiche deduzioni difensive della parte intervenuta.
Nel merito, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono ammissibili e vanno accolte seppur nei limiti di seguito evidenziati.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del proprietario del veicolo assicurato – sig. – CP_6 non costituitosi nonostante sia stata regolarmente citato. In ordine all'an debeantur, il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore, non è contestato dalle parti e risulta provato dalla documentazione in atti.
Circa l'effettivo verificarsi del sinistro, pertanto, non vi è ragione per non considerare veritiero l'evento infortunistico nei termini rappresentati da parte attrice
Ciò che è in contestazione tra le parti, fa riferimento al quantum debeatur. I danni andranno conseguentemente liquidati nella misura in cui essi siano stati dall'attore documentati e provati in corso di causa.
Circa i profili afferenti al quantum debeantur, occorre in primo luogo trattare del risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dall'attore.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. - nominato Parte_1 Persona_4 nell'ambito del presente giudizio.
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato: “- Esiti di frattura all'estremità distale della gamba destra complicata e necessitante trattamento di panartrodesi, con sfumati esiti cicatriziali, in soggetto con esiti di pregressa frattura complessa alla gamba destra e coesistente danno vascolare e processo osteomielitico cronico. - Esiti anatomo-disfunzionali di lievissima entità da pregressa frattura composta dell'ulna di sinistra in soggetto destrimane”, definitivamente quantificando l'entità dei danni fisici subiti dall'attore, in complessivi gg. 120, di cui: “Giorni 20 di invalidità temporanea assoluta. - Giorni 40 di invalidità temporanea parziale al 75% -
Giorni 60 di invalidità temporanea parziale al 50%”, oltre spese mediche documentate giudicate congrue pari ad Euro 14.921,69.
All'esito degli accertamenti il nominato CTU medico legale - dott. - motivava l'esclusione Persona_4 causale criteriologia tra la riacutizzazione del focolaio osteomielitico e l'amputazione dell'arto (cfr. pag.
38 e seguenti “Relazione di consulenza medico-legale”), e pertanto, tenendo conto delle Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico – SIMLA – 2016, valutava a causa delle menomazioni concorrenti alla caviglia destra “un danno permanente complessivo pari e non superiore al 34%
(trentaquattro per cento), da valutare come danno differenziale del 4%-6%-7%, rispetto alla valutazione del 27-28- 30%
e secondo capitalizzazione tabellare di ciascuno dei singoli punteggi nella fascia compresa tra il 27-30% e il 34%”, mentre riferiva in relazione agli esiti del polso sinistro “un danno biologico permanente, pari a non superiore al 2% (due percento), che dovrà essere oggetto di risarcimento per capitalizzazione di ciascun punto nella fascia iniziale della tabella di riferimento”. Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito dal sig.
. Parte_1
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse. La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059
c.c.. Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di
Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Secondo l'ormai consolidato orientamento ermeneutico di legittimità, “allorché un paziente, già affetto da una situazione di compromissione dell'integrità fisica, sia sottoposto ad un intervento che, per la sua inesatta esecuzione, determini un esito di compromissione ulteriore rispetto alla percentuale che sarebbe comunque residuata anche in caso di ottimale esecuzione dell'intervento stesso, ai fini della liquidazione del danno con il sistema tabellare, deve assumersi come percentuale di invalidità quella effettivamente risultante, alla quale va sottratto quanto monetariamente indicato in tabella per la percentuale di invalidità comunque ineliminabile, e perciò non riconducibile alla responsabilità del sanitario” (Cass. civ.
n. 21261/2024).
Ne deriva che l'individuazione del danno differenziale non può avvenire mediante semplice sottrazione aritmetica delle percentuali di invalidità, ma tramite la differenza tra i valori monetari corrispondenti.
Orbene, applicando i principi richiamati al danno come accertato dal CTU si perviene alla seguente quantificazione: € 104.169,00 per invalidità permanente, € 21.562,00 a titolo di danno biologico temporaneo e € 79.127,00 per danno morale.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Il decidente ritiene doversi riconoscere, inoltre, l'esborso per spese mediche per complessivi €. 14.921,69, tale essendo la richiesta attorea ritenuta congrua dal CTU sulla scorta delle ricevute versate in atti. Riguardo il risarcimento del danno c.d. patrimoniale relativo alla perdita della capacità lavorativa o perdita di chances è necessario precisare che tra la lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione alla salute non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito;
i richiedenti hanno sempre l'onere di provare, anche mediante presunzione che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass.
10.07.08 n. 18866) “Mentre l'invalidità permanente concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulle capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo o nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questa è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica” Cass. 29.01.10 n. 2062.
Applicando i suesposti principi al caso di specie, nonché considerata la professione di Osteopata esercitata dall'attore in passato giuste dichiarazioni rese dal sig. durante gli accertamenti Parte_1 medico-legali, nell'ambito della relazione di consulenza medico-legale d'ufficio trova conferma il pregiudizio prospettato dall'odierno attore nell'esercizio della propria attività lavorativa, dichiarando il
CTU quanto di seguito trascritto: “La perdita di un arto, ovvero la panartrodesi di una caviglia, determinante una totale impossibilità del movimento del distretto articolare, determina delle ripercussioni sull'asse psichico di qualsiasi soggetto, che potrebbe causare sia una condizione di patologia psichica che sofferenza psicologica subiettiva. [...] Analoghe considerazioni sono da porre in merito alla capacità lavorativa generica e specifica del soggetto, che risulta gravemente limitata dalla perdita di un arto e moderatamente limitata da una panartrodesi.”. Alla luce delle risultanze, ritiene questo
Giudice di riconoscere in via equitativa, un danno patrimoniale pari ad Euro 50.000,00.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
4. Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte intervenuta, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese della CTU sono poste in via definitiva a carico di parte intervenuta, con obbligo di rimborso in favore di parte attrice se ed in quanto anticipataria dell'intero o in minor misura.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, disattesa ogni contraria e ulteriore istanza, pronunciando nel giudizio n. 41/2018, così provvede:
- Accoglie, nei limiti di cui in parte motiva, la domanda attorea e per l'effetto, detratto l'importo già versato da , condanna i convenuti RT CP_3 al pagamento in favore del sig. della somma di € 257.779,69 a titolo
[...] Parte_1 di risarcimento per danno biologico, spese mediche, danno morale, danno patrimoniale, considerata la sottrazione della somma di 12.000,00 già versata, tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come meglio specificato in parte motiva, decorrenti dalla domanda introduttiva del giudizio;
- Condanna l pagamento in favore del sig. delle Controparte_3 Parte_1 spese del giudizio, che secondo i parametri prossimi ai medi di cui al DM 147/2022, per come spiegato in parte motiva, vengono liquidate in € 14.103,00 oltre € 545,00 per spese vive, spese generali al 15%, iva e c.p.a., se dovute, come per legge;
- Pone in via definitiva le spese di CTU a carico d on obbligo di rimborso in Controparte_3 favore della parte anticipataria.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto, lì 3.06.2025.
Il Giudice Onorario
dott.ssa Maria Rita Cuzzola