Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n° 892/2018
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 892/2018
TRA
(C.F. ) – Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Cristina Manfredi Gigliotti
attore
E
(C.F. ) – Avv. Controparte_1 P.IVA_1
Francesco Cacciola
convenuto
Conclusioni di parte attrice:
1) Dire ed affermare che l'odierno attore, , ha posseduto Parte_1 il posto macchina come sopra decsritto, nel parcheggio condominiale del
, per oltre dieci anni a far tempo dal Controparte_1
16 agosto 2007;
2) Per l'effetto dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1159, c. I°, C.C., che egli ha acquistato lo jus proprietatis su detto cespite, a titolo originario, per intervenuta usucapione, con sentenza costituente titolo di proprietà e titolo da potere usare per le dovute trascrizioni al fine di darne contezza ai terzi
Conclusioni di parte convenuta:
1
2) Conseguentemente, condannare il signor al pagamento Parte_1 delle spese e dei compensi del giudizio, come da relativa nota.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto Parte_1 in giudizio il , sito in Capo D'Orlando (ME), Controparte_1 esponendo di aver acquistato, in data 02/08/2007, l'appartamento in esso ubicato catastalmente identificato al foglio 20, part. 197, sub 6, piano 2, compresa la porzione pro quota indivisa del terrazzo di copertura dell'immobile condominiale, nonché con diritto al parcheggio nell'apposita zona adibita a parcheggio condominiale.
L'attore ha altresì dedotto di aver pacificamente posseduto, fin dal momento dell'acquisto, anche l'area di parcheggio intra moenia, situata a nord-ovest dell'area condominiale e individuata nella planimetria allegata all'atto di citazione con il n. 3 cerchiato in rosso;
chiedeva quindi accertarsene l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione.
Il si costituiva contestando il possesso Controparte_1 continuato, esclusivo, pacifico ed uti dominus dell'attore sull'area condominiale di cui all'atto introduttivo, e chiedendo quindi ha chiesto il rigetto delle domande avversarie.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è infondata
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante usucapione richiede il possesso continuato per venti anni, salvo un diverso periodo stabilito da altre norme in casi particolari.
A sua volta, il possesso viene definito dall'art. 1140 c.c. come “il potere di fatto su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, e necessita perciò di due requisiti: quello oggettivo del corpus e quello soggettivo dell'animus possidendi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non
2 avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (Cass.
7757/2011); inoltre, “il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (Cass. 25922/2005).
Proprio in virtù del profilo dell'esteriorità del potere sulla cosa, che deve apparire oltre che essere tale, “è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cass. 19196/2005).
Tanto premesso, l'attore non ha provato il possesso ad usucapionem sull'area destinata a posto auto, come individuata nella planimetria allegata all'atto introduttivo.
Precisamente, non ha provato che l'utilizzo di tale area fosse caratterizzata dalla piena ed esclusiva signoria sulla cosa, non esprimendo un'attività tesa a escludere gli altri condomini, comproprietari pro quota, dal godimento del bene (ius excludendi alios), che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà.
La problematica dell'usucapibilità di un bene da parte del comproprietario si ripropone frequentemente in giurisprudenza, atteggiandosi in modo analogo sia che si tratti di beni ereditari (essendo in tal caso espressamente prevista dall'art. 714 c.c.), sia nel caso di comunione ordinaria.
In linea di principio, si ammette che “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una
3 inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass.
7221/2009).
In tale ipotesi, non si richiede alcun atto di interversione: il mutamento del titolo richiesto per il comunista dall'art. 1102 comma 2 c.c., difatti, si atteggia in modo diverso dall'interversione ad opera del detentore (art. 1141 c. 2° c.c.) o del titolare di un diritto reale su cosa altrui (art. 1164 c.c.), dal momento che, essendo il comunista già comproprietario, egli possiede ab origine a tale titolo, non potendosi dubitare dell'esistenza di un animus possidendi corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
La questione si pone perciò sotto il diverso profilo dell'estensione del possesso, che deve essere esercitato in qualità di proprietario esclusivo (“uti dominus”), e non più come semplice comproprietario (“uti condominus”): “il coerede che dopo la morte del "de cuius" sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare una inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus". Non è, al riguardo, univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene ereditario e che i coeredi si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione "iuris tantum" che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri” (Cass. 10734/2018); “Il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune” (Cass.
9359/2021); “In tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento
4 altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune” (Cass. 24781/2017).
Particolarmente significativa – sia sotto il profilo dell'uniformità di disciplina fra beni ereditari e beni in comunione ordinaria, sia sotto quello dell'elemento soggettivo richiesto – Cass. 16841/2005, la quale, dopo aver chiarito che “Il coerede o il partecipante alla comunione può usucapire l'altrui quota indivisa della cosa comune, dimostrando l'intenzione di possedere non a titolo di compossesso ma di possesso esclusivo ("uti dominus") e senza opposizione per il tempo al riguardo prescritto dalla legge, senza la necessità di compiere atti di "interversio possessionis" alla stregua dell'art. 1164 cod. civ., potendo, invece, il mutamento del titolo consistere in atti integranti un comportamento durevole, tali da evidenziare un possesso esclusivo ed
"animo domini" della cosa, incompatibili con il permanere del compossesso altrui”, precisa che “non sono al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti al singolo compartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri” (Cass. 16841/2005).
Tale ultimo principio corrisponde a quello generale secondo cui il possesso deve essere “accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria” e che vi “corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore”
(Cass. 19196/2005).
Ciò in quanto la particolare situazione soggettiva che si determina in caso di comunione non può che rendere particolarmente rigorosa la valutazione del preteso possesso da parte di uno o più comunisti in termini di esclusività, tenuto conto che la ratio stessa dell'usucapione è quella di preferire, con l'acquisto della proprietà a titolo originario, la persona che possiede il bene nel disinteresse del proprietario formale, e non invece quella di far perdere la proprietà del bene al comproprietario che ne consenta l'uso, anche esclusivo, ad altro o altri comproprietari. La Suprema Corte ha, invero, affermato che “Come ripetutamente affermato da questa Corte, il condomino che deduce di avere usucapito la cosa comune deve provare di averla sottratta all'uso comune per il periodo utile all'usucapione, e cioè deve dimostrare una condotta diretta a rivelare in modo inequivoco che si è verificato un mutamento di fatto nel titolo del possesso, costituita da atti univocamente rivolti contro i compossessori, e tale da rendere riconoscibile a costoro l'intenzione di non possedere più come semplice compossessore, non bastando al riguardo la prova del mero non uso da parte degli altri condomini, stante l'imprescrittibilità del diritto in comproprietà” (Cass. 9380/2020).
5 Orbene, non è controverso che l'area esterna condominiale sia stata in parte destinata a parcheggio auto, come parte comune a tutti i condomini.
Come si evince dal verbale di assemblea straordinaria 05/04/2013, il , CP_1 richiamando una precedente delibera del 25/10/2008 (impugnata e dichiarata valida dal
Giudice di Pace di Naso), ha deliberato la turnazione a scopo parcheggio nell'area condominiale, poiché l'area destinata allo scopo non consentiva l'utilizzo contemporaneo a più di quattro auto.
Le dichiarazioni rese dai testi escussi non suffragano la prospettazione attorea.
Le dichiarazioni rese dalla teste risultano generiche, senza chiari Testimone_1 riferimenti temporali prive di validi elementi ai fini dello ius excludendi alios.
In particolare, ha riferito di aver visto la macchina dell'attore nel posto auto lato
Messina quando andava a trovare la madre di quest'ultimo, “non certo tutti i giorni”; ha altresì riferito che “Il sig. abitava con la madre, mentre il posteggio che lo stesso Pt_1 aveva era dove si trova la casa che ha comparato, vicino a quello della madre, Pt_1 affacciandomi dal balcone dell'appartamento della made dell'attore si poteva vedere il posto auto nel quale l'attore posteggiava la macchina. La sig.ra ha abitato Pt_1
l'immobile nel quale io andavo a trovarla da più di vent'anni, il figlio ha acquistato la casa mentre ancora la madre abitava lì vicino, ma non ricordo per quanto tempo dopo la mia amica ha continuato ad abitare quella casa, poiché si è trasferita a Trazzera
Marina, non ricordo quanti anni fa”.
Di contro, pur dovendosi accoglier l'eccezione di incapacità a rendere testimonianza del condomino atteso che “Il condominio è un ente di Testimone_2 gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti” (cfr. ex multis
Cass. 26557/2017), sicché il condomino è parte del giudizio, la teste Testimone_3
- a conoscenza dei luoghi di causa perché ha abitato nel 1975 e nel 1976
[...] nell'appartamento che oggi è dell'attore e “perché nello stesso condominio abitava mia suocera da sempre e ciò fino al febbraio 2011 e nello stesso immobile è subentrato mio figlio” – ha affermato che “né , né i suoi danti causa possedevano uno specifico Pt_1 posto auto, poiché ci sono solo quattro parcheggi e si posteggia a turno tra i condomini, che sono cinque. La turnazione è stata istituita nel 2008, ciò so perché anche io parcheggiavo talvolta nei predetti parcheggi … l'attore parcheggiava quando era il suo turno e capitava che a volte lo stesso parcheggiasse al centro del cortile impedendo agli altri mezzi di transitare”.
La teste , inquilina ma non condomina, ha riferito che Testimone_4
“abito nel condominio da circa 13 anni e l'attore ha sempre rispettato la turnazione
6 prevista affissa nel pilastro del cancello del parcheggio ed affianco al portane principale oltre ad essere notificata dall'amministrazione a tutti i condomini. E' solo capitato in un'occasione che l'attore abbia messo la macchina quando non era il suo turno e l'amministratore gli ha intimato di non parcheggiare furi dai turni perché gli altri condomini non potevano più uscire con le loro macchine … Dopo l'episodio di cui ho riferito, l'attore non ha più parcheggiato quando non era il suo turno … nel posto auto in cui parcheggiava l'attore, parcheggiavamo tutti, perché ci sono 4 posto auto e i condomini siamo in 6, anche io posteggio per la turnazione nel posto che l'attore assume avere posseduto. Prima della turnazione che dei condomini arrivava prima e trovava libero parcheggia nell'area condominiale, mentre gli altri parcheggiavano fuori. La turnazione è stata istituita nel 2008 e io ero già una condomina”.
Alla luce dell'attività istruttoria espletata, quindi, si può ritenere che l'attore non abbia fornito prova della manifestazione del dominio esclusivo sulla res attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui;
l'estensione del possesso non è perciò qualificabile uti dominus, bensì uti condominus.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico dell'attore, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in
€ 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 2.550,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 892/2018 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta la domanda di parte attrice
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di giudizio in favore del convenuto, che liquida in complessivi € 2.550,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 24/06/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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