Rigetto
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 3
- 1. Rigenerazione urbana e discrezionalità amministrativaVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 19 novembre 2025
- 2. Rigenerazione urbana e discrezionalità amministrativaVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Rigenerazione urbana e discrezionalità amministrativaVinicio Brigante · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Rigenerazione urbana e discrezionalità amministrativa: la proprietà pubblica in un equilibrio instabile tra onere e scelta (nota a Cons. St., sez. IV, 2 luglio 2025, n. 5719) Sommario: 1. L'ambiguità della nozione di rigenerazione urbana e ambientale. Un invariante necessaria. - 2. Il caso dell'Arena di Milano: la legittimità della scelta di non acquisire la proprietà al patrimonio pubblico. - 3. Il ruolo ordinante della pianificazione urbanistica tra razionalità economica e valori costituzionali. - 3.1 Il peso economico delle scelte pubbliche: sostenibilità finanziaria e regime dei beni nella rigenerazione urbana. - 3.2 Il grande evento come fattore determinante nella qualificazione …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/06/2025, n. 4855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4855 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04855/2025REG.PROV.COLL.
N. 06528/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6528 del 2023, proposto da Sardegna Due s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Valeri, Sergio Gostoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, 11;
contro
Comune di Arzachena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Forgiarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00244/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzachena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
In data 7 marzo 2019 Sardegna Due s.r.l. ha presentato al SUAPE del Comune di Arzachena una DUA per la realizzazione, in loc. Golfo Pevero, di una villa, articolata in seminterrato, piano terra e aree esterne, sul Lotto 18 (ottenuto per fusione dei Lotti 17G e 18G, come da deliberazione del Consiglio Comunale 28 marzo 2018, n. 15) della Lottizzazione “Golf 1” -convenzionata il 25 novembre 1975 e in gran parte già attuata- posta oltre la fascia dei 300 metri dalla linea di battigia marina ma all'interno della Fascia di 2000 metri dal mare e della Fascia costiera delimitate dal vigente Piano Paesaggistico Regionale, nonché in Zona classificata F/3 del vigente Programma di Fabbricazione di Arzachena.
In data 17 giugno 2021 è stata indetta dal SUAPE la conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, nell’ambito della quale sono stati acquisiti il parere favorevole sotto il profilo idrogeologico del Servizio territoriale spettorato ripartimentale, quello favorevole del Corpo forestale e di Vigilanza ambientale di Tempio Pausania, nonché i pareri negativi dell’Ufficio tutela del paesaggio e dell’Ufficio tecnico comunale sotto il profilo paesaggistico ed edilizio.
Alla successiva seduta del 3 dicembre 2021, tenutasi in forma simultanea e modalità sincrona, i suddetti pareri negativi sono stati confermati.
In particolare il Servizio edilizia privata del Comune ha evidenziato che “ L'intervento proposto ricade nella zona F/3 del vigente Programma di Fabbricazione, per la quale valgono le disposizioni previste dagli art.li 12, comma 1 e 15, comma 2, lettera a) delle N.T.A. del vigente P.P.R., approvato con D.P.G.R. n°82/2006. In particolare per le zone F, dei comuni non ancora dotati di P.U.C., come nel caso in specie, nella fascia dei 2000 metri dalla linea di battigia marina anche per i terreni elevati sul mare, devono essere rispettati i parametri di cui all'art. 6 della L.R. n°8/2004 per il quale il dimensionamento delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F non deve essere superiore al cinquanta per cento di quello consentito con l'applicazione dei parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dedotti dal decreto dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983 che detta la Disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna. Pertanto sino all'approvazione del P.U.C. in adeguamento alle disposizioni del vigente P.P.R., nelle zone F turistiche non possono essere rilasciate nuove volumetrie ”.
L’Ufficio comunale per la Tutela del Paesaggio ha evidenziato che “ il progetto non è conforme ai dettami dell’art. 15 delle NTA citate (cioè le NTA del PPR del 2006 – n.d.r.), in quanto non sono rispettati i parametri di cui all’art. 6 della L.R. 8/2004 ”, “ considerato che il Comune di Arzachena ad oggi non ha determinato il dimensionamento delle volumetrie delle zone F a norma dell’art. 6 della L.R. 8/2004” e “che non è dunque possibile accertare se la volumetria di progetto rientri o meno tra quella ammessa ”.
Sulla base di tali presupposti, la conferenza si è conclusivamente espressa in senso negativo, con la conseguente adozione, a parte del Dirigente del SUAPE, del provvedimento unico di diniego 28 dicembre 2021, n. 672.
Con il ricorso di primo grado la Sardegna Due s.r.l. ha contestato l’esito della conferenza di servizi, deducendo:
i) violazione ed errata applicazione dell’art. 37, comma 10, della l.r. 24/2016, dell’art. 14-ter, comma 7, della l.r. 241/1990 e dell’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42/2004
ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15, comma 2, lett. a), delle n.t.a. del piano paesaggistico regionale della sardegna e dell’art. 6 della l.r. sardegna n. 8/2004, nonché dell’art. 10-bis, comma 2, lett. b), della l.r. 22.12.1989, n. 45 e s.m.i. – eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e per errore della motivazione ;
iii) violazione ed errata applicazione dell’art. 15, comma 2, lett. “a”, delle n.t.a. del p.p.r. del 2006 e dell’art. 64 del regolamento edilizio di arzachena. eccesso di potere per travisamento della situazione di fatto e di diritto ed errore sui presupposti;
iv) violazione ed errata applicazione dell’art. 6 della l.r. 25.11.2004 n. 8. ;
v) violazione della deliberazione consiliare n. 15/2018 - eccesso di potere per errore sui presupposti, illogicità e contraddittorietà e difetto di motivazione;
vi) in subordine: violazione dell’art. 37, comma 8, lett. b), della l.r. 20 ottobre 2016 n. 24 – eccesso di potere per difetto di motivazione.
Il T.a.r. con la decisione 5 aprile 2023 n. 244 ha respinto il ricorso.
La società ha proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
Si è costituito nel giudizio di appello il comune di Arzachena, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
All’udienza del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con un primo mezzo di gravame la parte appellante ha dedotto: “ Omissione, carenza ed erroneità della motivazione della Sentenza in 6 relazione al II motivo del ricorso al TAR; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 2 lett. a) della NTA del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, dell’Art. 6 della L.R. n. 8/2004 nonché dell’art. 10 bis della L.R. n. 45 del 22.12.1989 ” .
Con tale motivo, in particolare, la società appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata lamentata la mancata effettuazione, da parte del Comune, del calcolo delle volumetrie ancora disponibili nelle zone F del territorio di Arzachena secondo i parametri stabiliti dall’art. 6 della L.R. Sardegna n. 8/2004, e censurato il fatto che, per effetto dell’interpretazione dal del Comune, si sarebbero rese automaticamente inedificabili, senza alcun indennizzo in favore dei medesimi proprietari, numerose aree inserite in Piani di Lottizzazione già approvati e in gran parte persino attuati, come quello oggetto del giudizio.
Ad avviso della parte appellante, il T.a.r avrebbe contraddittoriamente, da un lato, invocato una disposizione immediatamente applicabile a tutti i Comuni non dotati di PUC, e, dall’altro, ribadito di non poter procedere all’istruttoria del progetto di edificazione proposto dalla appellante, non avendo ancora approvato un “PUC conforme al P.P.R.”, con il recepimento dei calcoli stabiliti dal Decreto n. 2266/U del 20 dicembre 1983 per l’insediamento delle volumetrie nelle zone F.
Assume, inoltre, la parte appellante che la modifica dei parametri, introdotta dalla novella del 2015, ai fini del calcolo della “fruibilità ottimale del litorale” e dei volumi insediabili nelle zone F, non giustificherebbe in alcun modo la conclusione cui è giunta la decisione di primo grado.
Ciò in quanto, a prescindere dai criteri previsti per il calcolo del predetto dimezzamento delle volumetrie nelle Zone F, nel caso in esame l’Amministrazione avrebbe provveduto a rigettare la domanda di P.d.C. della Società, motivandone le ragioni alla luce della mancata adozione di adempimenti posti a suo esclusivo carico, in relazione ai quali sarebbe rimasta colpevolmente inerte, sia a seguito della pubblicazione della L.R. 8/2004 (quindi nell’anno 2004), sia successivamente all’entrata in vigore della suddetta novella del 2015.
Parimenti errata, secondo la società appellante, sarebbe la parte della decisione di primo grado nella quale si è affermato che la parte appellante “a tutto voler concedere avrebbe potuto, al fine di costringere il Comune a pronunciarsi sulle volumetrie disponibili nelle zone F, presentare un ricorso per silenzio inadempimento…”, posto che nel caso in esame
i parametri ex art. 4 Decreto Floris sarebbero di immediata applicazione, anche in assenza del PUC.
Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla società appellante, il Comune di Arzachena non ha violato la disciplina transitoria dettata dall’art. 15 delle N.T.A. al P.P.R. per i Comuni non dotati di P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale), per aver rimandato il calcolo delle volumetrie degli insediamenti turistici ammissibili nelle zone F all’adozione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) né ha fatto ricadere sulla parte appellante le conseguenze di una propria “omissione”.
Ciò in quanto il P.d.F. vigente nel Comune di Arzachena risale ad un’epoca anteriore all’approvazione del “Decreto Floris” del 22 dicembre 1983 n. 2266/U, essendo stato approvato il 17 ottobre 1983 con Decreto RAS n°1761/U, con la conseguenza per cui esso contiene un calcolo delle volumetrie insediabili nelle zone F adeguato alle norme del D.P.G.R. , 1° agosto 1977 n. 9743 – 271- “Decreto Soddu”.
Solo con l’art. 4 del “Decreto Floris” del 22 dicembre 1983 n. 2266/U si è, infatti, previsto che: “ Per le zone F costiere la capacità insediativa massima, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, calcolata sulla fruibilità ottimale del litorale [è] determinata secondo i seguenti parametri:-2 posti-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza superiore a 50 mt; -1,5 posti-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza tra 50 e 30 mt; - 1 posto-bagnante/ml per costa sabbiosa la cui fascia abbia una larghezza inferiore a 30 mt; 0,5 posti bagnante/ml per costa rocciosa. Almeno il 20% della capacità insediativa così ottenuta deve essere riservato ad attrezzature alberghiere, paralberghiere e villaggi turistici a rotazione d’uso ”.
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nell’atto di appello, la modifica dei parametri di cui all’art. 6, della l.r. n. 8/2004, per effetto della modifica introdotta dalla riforma del 2015, nella misura la proposta d’intervento edilizio presentata dalla parte appellante risale al marzo 2019.
Dall’applicazione al caso in esame della disposizione introdotta dalla novella del 2015 consegue, infatti, che la base di calcolo del dimezzamento debba essere individuata alla luce dei “parametri massimi stabiliti per il calcolo della fruibilità ottimale del litorale dal decreto dell’Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 2266/U del 20 dicembre 1983” , quindi con una metodologia che tenga conto del carico massimo ottimale di turisti ospitabili nel territorio di riferimento, sul quale incidono, evidentemente, svariati e complessi fattori ambientali e socioeconomici, onerando, dunque, il Comune di individuare la base di calcolo volumetrica su cui applicare il dimezzamento previsto nelle zone F alla luce di una valutazione “complessa e strategica” da inserire nel nuovo P.U.C. che, nel caso di che trattasi, non è stato ancora approvato.
Da quanto osservato discende, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, che la società appellante avrebbe potuto, al fine di costringere il Comune a determinare la base di calcolo per la individuazione delle volumetrie disponibili nelle zone F, presentare un ricorso per silenzio inadempimento, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, per le ragioni evidenziate, i parametri ex art. 4 Decreto Floris non potevano trovare applicazione al caso in esame.
Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante ha dedotto: “ Omissione, carenza ed erroneità della motivazione della Sentenza in relazione al I motivo del ricorso al TAR; violazione e falsa applicazione dell’art. 34 comma 1 e 39 CPA; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 comma 10 L.R. 24/2016, dell’art. 14 ter comma 7 L. 241/90 e dell’art. 146 comma 5 D.Lgs 42/04 ”.
La società appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta la formazione del silenzio assenso della Soprintendenza nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 14 ter, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui si considera “acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta ovvero, pur partecipandovi.
Ad avviso della parte appellante, l’erroneità della decisione impugnata discenderebbe dalla mancata rilevazione del silenzio assenso maturato in relazione al parere della Soprintendenza, posto che, trattandosi di un parere vincolante, secondo quanto previsto dall’art. 146 comma 5 D.Lgs. 42/2004, il delegato comunale al Paesaggio e la Conferenza di servizi non avrebbero potuto discostarsene e, conseguentemente, avrebbero dovuto esprimersi “a maggioranza” in favore dell’assentibilità dell’intervento.
Sotto un diverso profilo, la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui per respingere il primo motivo di gravame, ha tratto un autonomo e concorrente argomento dalla considerazione per cui neppure un ipotetico rilascio del titolo paesaggistico avrebbe permesso di superare l’ostacolo rappresentato da un regime normativo di natura squisitamente edilizia, come quello relativo alle volumetrie disponibili nelle zone F.
Ad avviso della parte appellante, tale conclusione sarebbe errata per un triplice ordine di motivi: a) in primo luogo poiché, diversamente da quanto sostenuto dal T.a.r., il regime normativo invocato dagli Uffici del Comune non sembra avere “natura squisitamente edilizia”, essendo stata richiamata, a supporto del provvedimento di diniego adottato, esclusivamente una norma del Piano Paesistico Regionale (precisamente l’art. 15, comma 5 lett. a delle NTA); b) in secondo luogo, poiché la tesi del T.a.r, secondo la quale, anche in presenza di un parere paesaggistico favorevole, il provvedimento Unico avrebbe comunque avuto un esito negativo per la richiedente, finisce per svilire la funzione stessa della Conferenza di servizi simultanea ed il modulo organizzativo ad essa sotteso, rendendo di fatto superfluo l’intero iter procedimentale delineato dalle norme soprarichiamate che lo stesso Comune ha inteso seguire ai fini dell’istruttoria del progetto e dell’adozione del provvedimento finale; c) in terzo luogo, poiché le motivazioni “edilizie” del delegato comunale al Paesaggio sarebbero alla luce di quanto indicato nel primo motivo di impugnazione.
Il motivo è infondato.
Come la Sezione ha già avuto modo di affermare, nella fattispecie di cui all’art. 14-bis, legge 241 del 1990, così come modificato con il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 si configura una un’ipotesi di cogestione della funzione (c.d. decisione pluristrutturata).
Nel caso in esame, viene, infatti, in rilievo una decisione pluristrutturata, ossia un’ipotesi di cogestione della funzione con la conseguenza per cui il silenzio dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale, ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di assenso e consente all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento conclusivo.
In altri termini, il silenzio serbato dell’autorità co-decidente concentra la scelta dell’autorità procedente, che è comunque dotata di competenza (sia pure non esclusiva) in materia. In tal modo, si assicura il giusto bilanciamento tra esigenze di semplificazione e celerità dell’azione amministrativa ed esigenze di tutela degli interessi pubblici che possono trovare concreta valorizzazione da parte dell’amministrazione procedente in luogo dell’amministrazione rimasta inerte (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610).
Sotto tale esclusivo profilo, va corretta la motivazione della decisione impugnata, secondo cui nel caso in esame non si sarebbe formato il silenzio assenso della Soprintendenza.
La riforma sul punto della decisione impugnata non implica, tuttavia, l’accoglimento del presente motivo di appello, posto che non risulta superata l’autonoma e concorrente motivazione, relativa all’ostacolo connesso alle volumetrie disponibili nelle zone F, con la quale il giudice di prime cure ha argomentato la infondatezza del primo motivo del ricorso di primo grado.
Nel caso in esame, nell’ambito della conferenza di servizi sincrona 3 dicembre 2021 sono stati, infatti, acquisiti i pareri contrari sia dell’Ufficio Tutela del Paesaggio comunale, (funzioni delegate) U.T.P., sia dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata.
Su tali basi, la conferenza di servizi, in data 28 dicembre 2021, ha assunto la determinazione conclusiva dei lavori con la quale, alla luce dell’esito contrario della conferenza di servizi, non ha autorizzato l’intervento proposto dall’Appellante.
Da ciò discende che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, la formazione del silenzio assenso in relazione al parere della Soprintendenza non avrebbe potuto di per sé superare il parere negativo espresso dall’U.T.P., né esautorare la competenza dell’Amministrazione procedente a valutare l’interesse pubblico affidato alla cura dell’Amministrazione codecidente rimasta inerte.
Alla luce di quanto osservato, appare corretto l’assunto contenuto nella decisione impugnata, secondo cui neppure un ipotetico rilascio del titolo paesaggistico avrebbe permesso di superare l’ostacolo rappresentato da un regime normativo di natura squisitamente edilizia, come quella relativo alle volumetrie disponibili nelle zone F, il quale comportava un’inequivoca incompatibilità legale tra l’intervento proposto e il livello già raggiunto di sfruttamento del territorio interessato, ponendosi a tutela di un interesse generale non meno significativo di quello paesaggistico e tale da condurre a un esito finale, comunque, negativo per la richiedente.
Né convince del contrario la censura relativa all’assunta erroneità dei pareri resi dagli Uffici comunali relativi alla tutela del Paesaggio e all’ Edilizia Privata in quanto diretti da un unico Dirigente, posto che i due Servizi fanno capo a diversi funzionari apicali, che curano l’istruttoria delle relative pratiche, evitando in tal modo ogni possibilità di confusione e/o commistione tra le funzioni di edilizia privata e di tutela del paesaggio.
Infine, neppure può essere condiviso l’assunto della parte appellante secondo cui il regime normativo invocato dagli Uffici comunali per esprimere il diniego alla realizzazione dell’intervento, facendo esclusivo riferimento all’art. 15, comma 5 lett. a) delle N.T.A. del P.P.R, non avrebbe natura meramente edilizia, posto che in senso contrario va evidenziato che la norma richiamata, anche se contenuta nelle N.T.A. al P.P.R., avrebbe chiaramente una valenza urbanistico-edilizia valendo a disciplinare gli interventi edilizi e lo sviluppo urbanistico sul territorio comunale nella fase transitoria dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali ai dettami della fonte superiore costituita dal Piano Paesaggistico Regionale.
Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante ha dedotto: “ Omissione, carenza ed erroneità della motivazione della Sentenza in relazione al III motivo del ricorso al TAR; violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 2 lett. a) NTA del P.P.R. e dell’art. 64 del Regolamento Edilizio del Comune di Arzachena ” .
In particolare, con il presente motivo la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il terzo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato contestato che l’ambito territoriale del Piano di lottizzazione Golf 1 fosse, in realtà, privo delle caratteristiche urbanistiche sostanziali caratterizzanti la zona F, in quanto già interamente urbanizzato, e come tale recante, sostanzialmente, le caratteristiche urbanistiche di una zona “C/3”, rispetto alla quale non si applica il dimezzamento delle volumetrie disposto dall’art. 6, della L.R. n. 8 del 2004 e ss.mm., per le zone “F”.
Ciò in quanto le Zone F/3, in base al Piano di Fabbricazione del Comune di Arzachena, corrisponderebbero alle ex Zone C/3 “oggetto di lottizzazioni approvate”, come attesterebbe il Regolamento Edilizio comunale, e come affermato anche dalla Cassazione penale con la decisione n. 38555/2015 secondo cui “ il Programma di fabbricazione vigente, approvato nel 2003, ha elevato al rango di disciplina urbanistica generale le convenzioni e i piani attuativi compresi nella zona F/3, conseguendone pertanto che il Piano di lottizzazione "Liscia di Vacca centro" deve, per il tribunale, considerarsi tuttora in vigore con conseguente efficacia della Convenzione”, per cui, secondo l’appellante, anche il Piano di lottizzazione oggetto della presente controversia, essendo analogo a quello oggetto della pronuncia, sarebbe da considerarsi “recepito nel “Programma di fabbricazione vigente, approvato nel 2003, [che] ha elevato al rango di disciplina urbanistica generale le convenzioni e i piani attuativi compresi nella zona F/3 ”.
Il motivo non è fondato non trovando corrispondenza nelle risultanze del procedimento dalle quali si ricava pianamente che l’intervento programmato dalla società appellante ricade in zona F/3 del vigente Programma di Fabbricazione del Comune di Arzachena, come espressamente riportato dallo stesso Progettista incaricato dalla Sardegna Due s.r.l., sia nella relazione tecnica sia in quella paesaggistica, poste a corredo del progetto presentato al Comune.
In ogni caso, anche la eventuale (nel caso in esame, peraltro, non dimostrata) presenza nell’area relativo al proposto intervento delle caratteristiche della zona C/3, non inciderebbe sulla relativa classificazione urbanistica, ragione per la quale ogni ulteriore intervento edificatorio nella zona F, anche se compreso in piani di lottizzazione, dovrebbe comunque armonizzarsi, per la parte rimasta inattuata, con il nuovo dimensionamento delle volumetrie assentibili, da quantificarsi secondo gli indicati parametri per il calcolo della fruibilità ottimale dei litorali.
Né può rilevare in senso contrario la invocata decisione della Cassazione penale, posto che, come correttamente affermato dal giudice di primo grado, tale decisione non ha avuto riguardo alla realizzabilità o meno di nuove volumetrie alla luce di una specifica disposizione normativa primaria -quella relativa al dimezzamento delle volumetrie delle zone F- con cui il legislatore ha inteso diminuire l’impatto volumetrico che sarebbe, altrimenti, derivato sulla base di quanto già realizzato in relazione ai previgenti piani di lottizzazione ed eventuali edificazioni successive.
Con un quarto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare il quarto motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L.R. 8/2004, ponendone in risalto il carattere irretroattivo e dunque la sua inapplicabilità alle situazioni pregresse e già definite come quella riguardante il P.d.L. “Golf 1”.
Ad avviso della società appellante, l’espresso richiamo agli “insediamenti turistici ammissibili” in zona F indurrebbe a ritenere che la disposizione richiamata non abbia carattere retroattivo e che pertanto possa trovare applicazione solo in riferimento agli insediamenti successivi all’entrata in vigore della L.R. n. 8/2004.
Essa pertanto, non potrebbe applicarsi al P.d.L. “Golf 1”, atteso che tale Piano, come si evince dagli atti del giudizio di primo grado, risulta convenzionato sin dal 25.11.1975
In tal senso deporrebbe anche l’art. 15 comma 2 lett. a) NTA del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) della Sardegna, approvato nell’anno 2006, che ribadisce la “salvezza” degli interventi previsti nei piani attuativi già approvati, laddove afferma che nei Comuni non dotati di PUC “ nella fascia di 2000 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare, e nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina, anche per i terreni elevati sul mare e per le isole 23 minori possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di pubblicazione della delibera della Giunta regionale n. 33/1 del 10 agosto 2004. ”.
Il motivo non è fondato.
In seno contrario il Collegio osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, nel caso in esame non si registra alcuna applicazione retroattiva dell’art. 6 della L.R. 8/2004, posto la ratio del regime transitorio di cui all’art. 15 delle N.T.A. del P.P.R. per i Comuni della Sardegna non dotati di P.U.C. si rinviene proprio nell’esigenza di preservare il territorio e il paesaggio nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del superiore P.P.R. e ricomprende, coerentemente all’evidenziata ratio , anche gli ambiti territoriali coperti da piani di lottizzazione che, come nel caso della Lottizzazione “Golf1” sono da completare.
Con il quinto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha respinto il quinto motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta la violazione della Delibera del Consiglio comunale di Arzachena n. 15 del 28 marzo 2018 con la quale è stata approvata una variante non sostanziale del P.d.L. “Golf 1” la quale, disponendo la fusione in unico lotto (denominato 18-G unificato) degli originari lotti 17/G e 18/G della Lottizzazione “Golf 1”, avrebbe mantenuto ferma la volumetria complessiva che prima dell’unificazione si sarebbe potuto realizzare nei due lotti.
Ciò sul rilievo che la delibera in esame non sarebbe mai stata messa in dubbio dall’Amministrazione comunale - nemmeno a seguito dell’intervenuto diniego sulla proposta edificatoria della Società - e risulterebbe ancor oggi valida ed efficace, anche alla luce del fatto che tale delibera è stata adottata successivamente alla modifica del 2015 e che, in ogni caso, la stessa Amministrazione, in ragione dell’affidamento ingenerato nella società appellante per effetto dell’approvazione di detta variante (che indicava espressamente le volumetrie realizzabili nel nuovo lotto), non avrebbe potuto ignorarla, limitandosi a rigettare la domanda di P.d.C, senza avere prima eventualmente provveduto all’eventuale rimozione della suddetta Delibera.
Il motivo non è fondato.
Ritiene il Collegio che le conseguenze che la parte appellante ritiene di poter trarre dalla citata delibera n. 15/2018 sono eccessive.
In tale delibera, infatti, il Consiglio Comunale di Arzachena ha espressamente chiarito che: “ la variante urbanistica non incide sugli originari parametri urbanistici, pertanto, resta invariato il comprensorio di lottizzazione e di conseguenza tutte le superfici ed i volumi originariamente convenzionati ”.
Nessun indice ermeneutico è in tale delibera valorizzabile per accreditare la tesi dell’appellante, secondo la quale la delibera stessa derogherebbe alle previsioni dell’art. 15, comma 2 delle N.T.A. al P.P.R. entrato in vigore nel 2006 (ossia, ben 12 anni prima), avuto riguardo, anche, alla circostanza che la deliberazione consiliare mai avrebbe potuto sostituirsi e/o superare, le previsioni contenute nella fonte normativa superiore (N.T.A. al P.P.R.) di cui all’art. 6 della L.R. n. 8/2004, come modificato dall’art. 14, comma 1, della L.R. n. 8/2015.
Con un ultimo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il sesto motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata la violazione d dell’art. 37 comma 8 lett. b) della L.R. n. 24/2016, ponendo in risalto l’illegittimità degli atti impugnati che non avevano in alcun modo preso in considerazione le osservazioni presentate dal legale della Società in sede di Conferenza di Servizi, come comproverebbe il fatto che il provvedimento finale si basa esclusivamente sui pareri espressi dagli Uffici comunali nel corso della prima Conferenza di servizi, entrambi inviati in data 5 ottobre 2021 anteriormente alla memoria partecipativa della Società.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione in atti, in primo luogo, si ricava che il Comune di Arzachena ha preso atto delle osservazioni presentate dall’avv. Corda nella seduta della conferenza di servizi del 3 novembre 2021, dal cui verbale si ricava che “ L’arch. Mario Chiodino Dirigente del Settore n. 2 – Ufficio Tutela del Paesaggio-funzioni delegate del Comune, preso atto delle osservazioni presentate dall’avv. Pietro Corda, conferma integralmente il parere negativo già espresso in data 05.10.2021 a cui si rimanda integralmente per le ragioni poste alla base del parere contrario e che si allega al presene verbale di cui costituisce parte integrante e sostanziale ”.
Tanto premesso, ritiene il Collegio, in sintonia con quanto osservato dal giudice di primo grado, che le osservazioni formulate dal legale rappresentante della società appellante non avrebbero, in ogni caso, potuto modificare una decisione che, incentrandosi sulla non disponibilità del dimensionamento delle volumetrie nelle zone “F” sulla scorta dei parametri massimi per il calcolo della fruibilità ottimale dei litorali, va qualificata atto vincolato.
Né la parte appellante, al di là di generiche affermazioni (cfr. pag. 26 dell’atto di appello),
ha allegato specifici elementi conoscitivi che avrebbero potuto mutare l’esito della decisione assunta.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 6000,00 (seimila), oltre accessori di legge, nei confronti del Comune di Arzachena.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO