TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 03/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1261/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3.4.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per l'Avvocatura Stato di Milano, nella Parte_1 persona del dott. Eleonora Finazzi Agrò come da delega prodotta Per l'avv. CIPRIANI ILARIA e l'avv. DE NARDI PATRIZIA, Controparte_1 oggi sostituiti dall'avv. Candore Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive, depositate il
24.3.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024, iscritta al n. r.g. 1261/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato di Milano
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cipriani Ilaria Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. De Nardi Patrizia del Foro di Verona
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.4.2025 le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n. 278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024, per l'importo complessivo di € 11.738,17, oltre interessi e spese di procedura, dovuto a titolo di spese ed oneri condominiali ordinari pro-quota, deliberati dall'assemblea condominiale del 9.5.2023, di cui € 8.277,59 relativi al consuntivo dell'esercizio 2022 ed € 3.460,58 relativi al preventivo dell'esercizio 2023. Nel suo atto l'opponente eccepiva, in via pregiudiziale, a) il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, essendo legittimata l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata,
pagina 2 di 6 il soggetto deputato ex lege alla gestione e amministrazione di tali beni, nonché dotato di personalità giuridica e, correlativamente, di legittimazione processuale attiva e passiva;
b) l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Milano ex art. 25 c.p.c.; in via preliminare, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che non era stata data la prova dell'intero credito, in quanto il Condominio aveva fornito alla detta Agenzia documentazione che aveva consentito al Coadiutore della stessa di esprimere la congruità delle spese limitatamente al complessivo importo di € 7.976,00, di cui € 2.334,04 per l'esercizio 2021, € 2.181,44 per la gestione
2022 ed € 3.460,52 per la gestione 2023, rimanendo priva di documentazione giustificativa il residue di € 3.762,07. L'opponente documentava il pagamento della somma di € 7.976,00.
Si costituiva in giudizio il opposto, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità CP_1 dell'opposizione per errata indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale comparire e, nel merito, affermando la competenza territoriale del Tribunale adito e la legittimazione passiva dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 3.4.2025, nella quale causa veniva trattenuta in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico che il soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali sia il proprietario dell'immobile e, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 2) il diritto di proprietà degli immobili facenti parte del condominio è del Demanio dello Stato, non dell'Agenzia
(A.N.B.S.C.) che lo amministra. Il codice fiscale indicato nella nota di trascrizione del provvedimento ex art. 676, 667 comma 4 cpp, in forza del quale è stata trasferita la proprietà dei detti immobili fa capo ad un Dipartimento (il DAG) organico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo
Tribunale, pertanto, concorda con la giurisprudenza di merito citata dall'opposta secondo la quale dal conferimento ex lege di poteri gestori all' , non discende anche la “soggettività” Controparte_2
passiva di questa, ovvero la sua legittimazione processuale passiva per i debiti dello Stato, il quale resta l'unico soggetto obbligato. A conferma della riconducibilità della proprietà degli immobili al
Patrimonio dello Stato, si rileva, inoltre, che il pagamento in conto sulla maggior somma dovuta (doc.
pagina 3 di 6 8 opponente) effettuato dopo la notifica dell'ingiunzione è stato eseguito dal Fondo Unico Giustizia e non all'Agenzia di gestione.
Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 cpc, svolta dal detto opponente.
Tale competenza del Tribunale adito trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 645 cpc, secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto e la competenza del Tribunale di Varese ad emettere l'ingiunzione sussisteva ex art.23 cpc, in quanto era il Giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Si tratta, in entrambi, i casi di un foro inderogabile, come sancito dalla Corte di legittimità
(Cassazione civile, SS.UU., sentenza 18/09/2006 n° 20076), anche in presenza dei presupposti previsti dall'art. 25 cpc. Si richiama in tema la giurisprudenza di merito (per tutte Tribunale di Roma, ordinanza del 7.6.2019) secondo la quale il foro erariale non è, né esclusivo, né inderogabile, ma concorre con gli altri criteri di sui all'art. 19 e segg. cpc. e l'Ente Pubblico, svolgendo l'eccezione di incompetenza territoriale, non può limitarsi ad invocare il foro erariale, ma ha l'onere di contestare specificatamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.
È pure infondata l'eccezione di nullità dell'opposizione per errata indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale comparire, svolta dall'opposta.
L'art. 164 cpc dispone al comma 1 che la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta,
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta. Dalla lettura dell'atto di opposizione con il quale è stato iscritto a ruolo il presente procedimento, però, non emerge alcuna incertezza sul Foro competente, in quanto, non solo risulta l'intestazione del Tribunale di Varese, ma nell'atto viene espressamente eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese a favore di quella di Milano. Fermo restando l'irregolarità commessa dall'opponente, non sussiste, pertanto, alcuna incertezza sul Tribunale della vocatio in ius e, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del diritto della difesa del opposto che si è regolarmente costituito in giudizio, ampiamente CP_1
argomentando sulle questioni in fatto e diritto.
Inoltre, come precisato dalla corte di legittimità (per tutte (Cass. ordinanza n. 21910/14) con la costituzione in giudizio e lo svolgimento delle difese anche nel merito, si considera sanata nullità eccepita.
Quanto al merito della vertenza, si rileva che le domande svolte dall'opponente sono infondate e devono essere rigettate.
pagina 4 di 6 Deve essere, anzitutto, osservato che la Corte di legittimità (per tutte Cass., VI sez. civ., ordinanza n.
16389 del 21.6.2018) ha sancito che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, la legittimità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.
Per contestare la debenza della somma indicata nei consuntivi di gestione, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto proporre l'impugnazione delle relative delibere approvative.
Quanto ai presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, il Tribunale osserva che il ricorrente aveva prodotto nel giudizio monitorio i verbali approvativi degli esercizi 2022 e 2023 e le relative tabelle di ripartizione e pertanto, dal punto di vista formale nessuna censura può essere sollevata al provvedimento di ingiunzione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 634 c.c. per la sua emissione.
Oltre a ciò, come accennato, parte della somma ingiunta risulta essere già stata corrisposta dall'Erario
e, per quanto attiene alla differenza ancora dovuta, l'opposta, sia pure irritualmente in allegato alle note conclusive, ha prodotto la documentazione richiesta in fase stragiudiziale dalla Agenzia di gestione degli immobili, ritenuta necessaria ai soli fini interni per certificare la debenza della detta somma residua. Nella sostanza, quindi, l'opponente non ha contestato l'ammontare delle somme indicate nel provvedimento opposto, limitandosi a rilevare che parte delle stesse non erano dovute sulla base di meri criteri di certificazione a valenza interna.
Alla luce di quanto precede appare evidente che l'opposizione dovrà essere rigettata e che il decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso, dovrà essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
10.3.2014 n.55, così come modificato dal DM n. 147/2022, sulla base dei valori medi previsti, decurtati del 30% per la ridotta professionale attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024 e lo dichiara esecutivo in via definitiva pagina 5 di 6 CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.087,00, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 3.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 6 di 6
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1261/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 3.4.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per l'Avvocatura Stato di Milano, nella Parte_1 persona del dott. Eleonora Finazzi Agrò come da delega prodotta Per l'avv. CIPRIANI ILARIA e l'avv. DE NARDI PATRIZIA, Controparte_1 oggi sostituiti dall'avv. Candore Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive, depositate il
24.3.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice alle ore 13.10 si ritira in camera di consiglio. Alle ore 14.55 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado di opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024, iscritta al n. r.g. 1261/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avvocatura dello Stato di Milano
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Cipriani Ilaria Controparte_1 P.IVA_2
e dell'avv. De Nardi Patrizia del Foro di Verona
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 3.4.2025 le parti concludevano come da verbale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
[...]
n. 278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024, per l'importo complessivo di € 11.738,17, oltre interessi e spese di procedura, dovuto a titolo di spese ed oneri condominiali ordinari pro-quota, deliberati dall'assemblea condominiale del 9.5.2023, di cui € 8.277,59 relativi al consuntivo dell'esercizio 2022 ed € 3.460,58 relativi al preventivo dell'esercizio 2023. Nel suo atto l'opponente eccepiva, in via pregiudiziale, a) il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione convenuta, essendo legittimata l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata,
pagina 2 di 6 il soggetto deputato ex lege alla gestione e amministrazione di tali beni, nonché dotato di personalità giuridica e, correlativamente, di legittimazione processuale attiva e passiva;
b) l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Milano ex art. 25 c.p.c.; in via preliminare, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, evidenziando che non era stata data la prova dell'intero credito, in quanto il Condominio aveva fornito alla detta Agenzia documentazione che aveva consentito al Coadiutore della stessa di esprimere la congruità delle spese limitatamente al complessivo importo di € 7.976,00, di cui € 2.334,04 per l'esercizio 2021, € 2.181,44 per la gestione
2022 ed € 3.460,52 per la gestione 2023, rimanendo priva di documentazione giustificativa il residue di € 3.762,07. L'opponente documentava il pagamento della somma di € 7.976,00.
Si costituiva in giudizio il opposto, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità CP_1 dell'opposizione per errata indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale comparire e, nel merito, affermando la competenza territoriale del Tribunale adito e la legittimazione passiva dell'opponente e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Alla prima udienza di trattazione il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni ex art. 281sexies cpc all'udienza del 3.4.2025, nella quale causa veniva trattenuta in decisione.
- ° - ° -
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata e deve essere rigettata.
È pacifico che il soggetto obbligato al pagamento degli oneri condominiali sia il proprietario dell'immobile e, come emerge dalla documentazione prodotta dalla stessa opponente (doc. 2) il diritto di proprietà degli immobili facenti parte del condominio è del Demanio dello Stato, non dell'Agenzia
(A.N.B.S.C.) che lo amministra. Il codice fiscale indicato nella nota di trascrizione del provvedimento ex art. 676, 667 comma 4 cpp, in forza del quale è stata trasferita la proprietà dei detti immobili fa capo ad un Dipartimento (il DAG) organico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo
Tribunale, pertanto, concorda con la giurisprudenza di merito citata dall'opposta secondo la quale dal conferimento ex lege di poteri gestori all' , non discende anche la “soggettività” Controparte_2
passiva di questa, ovvero la sua legittimazione processuale passiva per i debiti dello Stato, il quale resta l'unico soggetto obbligato. A conferma della riconducibilità della proprietà degli immobili al
Patrimonio dello Stato, si rileva, inoltre, che il pagamento in conto sulla maggior somma dovuta (doc.
pagina 3 di 6 8 opponente) effettuato dopo la notifica dell'ingiunzione è stato eseguito dal Fondo Unico Giustizia e non all'Agenzia di gestione.
Parimenti infondata è l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 25 cpc, svolta dal detto opponente.
Tale competenza del Tribunale adito trova il suo fondamento nel disposto dell'art. 645 cpc, secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto e la competenza del Tribunale di Varese ad emettere l'ingiunzione sussisteva ex art.23 cpc, in quanto era il Giudice del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
Si tratta, in entrambi, i casi di un foro inderogabile, come sancito dalla Corte di legittimità
(Cassazione civile, SS.UU., sentenza 18/09/2006 n° 20076), anche in presenza dei presupposti previsti dall'art. 25 cpc. Si richiama in tema la giurisprudenza di merito (per tutte Tribunale di Roma, ordinanza del 7.6.2019) secondo la quale il foro erariale non è, né esclusivo, né inderogabile, ma concorre con gli altri criteri di sui all'art. 19 e segg. cpc. e l'Ente Pubblico, svolgendo l'eccezione di incompetenza territoriale, non può limitarsi ad invocare il foro erariale, ma ha l'onere di contestare specificatamente gli altri momenti di collegamento idonei a radicare la competenza del giudice adito.
È pure infondata l'eccezione di nullità dell'opposizione per errata indicazione dell'ufficio giudiziario davanti al quale comparire, svolta dall'opposta.
L'art. 164 cpc dispone al comma 1 che la citazione è nulla se è omessa o risulta assolutamente incerta,
l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta. Dalla lettura dell'atto di opposizione con il quale è stato iscritto a ruolo il presente procedimento, però, non emerge alcuna incertezza sul Foro competente, in quanto, non solo risulta l'intestazione del Tribunale di Varese, ma nell'atto viene espressamente eccepita l'incompetenza territoriale del Tribunale di Varese a favore di quella di Milano. Fermo restando l'irregolarità commessa dall'opponente, non sussiste, pertanto, alcuna incertezza sul Tribunale della vocatio in ius e, pertanto, non vi è stata alcuna violazione del diritto della difesa del opposto che si è regolarmente costituito in giudizio, ampiamente CP_1
argomentando sulle questioni in fatto e diritto.
Inoltre, come precisato dalla corte di legittimità (per tutte (Cass. ordinanza n. 21910/14) con la costituzione in giudizio e lo svolgimento delle difese anche nel merito, si considera sanata nullità eccepita.
Quanto al merito della vertenza, si rileva che le domande svolte dall'opponente sono infondate e devono essere rigettate.
pagina 4 di 6 Deve essere, anzitutto, osservato che la Corte di legittimità (per tutte Cass., VI sez. civ., ordinanza n.
16389 del 21.6.2018) ha sancito che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione degli oneri condominiali il Giudice dell'opposizione è tenuto esclusivamente a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a sostegno del ricorso per ingiunzione di pagamento, ma non può in alcun modo verificare, sia pure in via incidentale, la legittimità o meno della delibera posta a sostegno dell'ingiunzione di pagamento, essendo chiamato esclusivamente a verificare la sua perdurante efficacia.
Per contestare la debenza della somma indicata nei consuntivi di gestione, pertanto, l'opponente avrebbe dovuto proporre l'impugnazione delle relative delibere approvative.
Quanto ai presupposti per l'emissione dell'ingiunzione, il Tribunale osserva che il ricorrente aveva prodotto nel giudizio monitorio i verbali approvativi degli esercizi 2022 e 2023 e le relative tabelle di ripartizione e pertanto, dal punto di vista formale nessuna censura può essere sollevata al provvedimento di ingiunzione, sussistendo i presupposti di cui all'art. 634 c.c. per la sua emissione.
Oltre a ciò, come accennato, parte della somma ingiunta risulta essere già stata corrisposta dall'Erario
e, per quanto attiene alla differenza ancora dovuta, l'opposta, sia pure irritualmente in allegato alle note conclusive, ha prodotto la documentazione richiesta in fase stragiudiziale dalla Agenzia di gestione degli immobili, ritenuta necessaria ai soli fini interni per certificare la debenza della detta somma residua. Nella sostanza, quindi, l'opponente non ha contestato l'ammontare delle somme indicate nel provvedimento opposto, limitandosi a rilevare che parte delle stesse non erano dovute sulla base di meri criteri di certificazione a valenza interna.
Alla luce di quanto precede appare evidente che l'opposizione dovrà essere rigettata e che il decreto ingiuntivo opposto, legittimamente emesso, dovrà essere integralmente confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M.
10.3.2014 n.55, così come modificato dal DM n. 147/2022, sulla base dei valori medi previsti, decurtati del 30% per la ridotta professionale attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
L'opposizione e, per l'effetto,
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 278/24, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Varese il 23.4.2024 e lo dichiara esecutivo in via definitiva pagina 5 di 6 CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.087,00, oltre C.P.A. e all'I.V.A., se dovuta, sulle componenti imponibili come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 3.4.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 6 di 6