Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/03/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
_____________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Caltanissetta, promossa
DA
nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Caltanissetta alla Via Malta, 10 , presso lo studio dall'Avv. Vincenzo Vitello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Presidente, come tale suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro Il Grande n. 21, elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell' , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli CP_1
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce, in virtù di procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
1
Con ricorso depositato il 10/01/2023, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 592 2022 00009165 37
000, notificato dall il 16/12/2022, per il recupero dei CP_2 contributi IVS dovuti alla Gestione sui redditi eccedenti il Parte_2 minimale prodotti nell'anno 2014, deducendo l'illegittimità dell'atto opposto in quanto l'Istituto aveva iscritto a ruolo la pretesa contributiva nonostante la pendenza del gravame instaurato contro l'accertamento fiscale che ne costituiva il presupposto, in violazione della disciplina di cui all'art. 24, c. 3 e 4 D.Lgs. 46/1999; in subordine, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D.Lgs.
46/1999, poiché, a fronte di un accertamento fiscale perfezionatosi nell'anno 2019, l'iscrizione a ruolo dei contributi era stata effettuata soltanto nel novembre 2022, mentre sarebbe dovuta avvenire non oltre il 31/12/2021; nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria, in quanto poneva a proprio fondamento verifiche fiscali di carattere meramente induttivo svolte dall'Agenziale delle Entrate che erano errate in quanto omettevano di considerare adeguatamente, nel calcolare i redditi percepiti nell'anno di riferimento, i costi sottesi all'attività artigianale espletata dall'opponente.
L si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_2
Con sentenza n. 237/2024, pubblicata in data 09.05.2024, l'adito
Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso e condannava l'opponente a rifondere all le spese di CP_2 lite.
Il primo decidente, in particolare, riteneva inammissibili, in quanto proposte oltre il termine di venti giorni ex art. 617 cpc, le eccezioni preliminari di decadenza ex art. 25, D.Lgs. 46/99 e di violazione dell'art. 24, co. 3, stesso Dlgs.
Quanto al merito, il Tribunale rilevava che la fondatezza della pretesa contributiva dell' emergeva chiaramente dalla stessa CP_2 sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta che aveva definito in primo grado il relativo contenzioso tributario, nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il maggior reddito 2014 posto a fondamento della corrispondente pretesa recuperatoria azionata dall'ente previdenziale. 2 Avverso detta sentenza propone appello , per i motivi Parte_1 che saranno appresso esaminati.
L si è costituito, resistendo al gravame, chiedendone il rigetto. CP_2
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Con il primo motivo, denuncia violazione dell'art. Parte_1
132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. a causa della nullità della sentenza gravata per carenza di motivazione e/o motivazione apparente, lamentando, in buona sostanza, che il tribunale si sarebbe limitato a richiamare quanto evidenziato dal Giudice tributario, senza fornire “alcun percorso logico- giuridico della decisione assunta”, evidenziando in particolare che “Il primo
Giudicante non ha illustrato in alcun modo il percorso logico giuridico che ha portato alla formazione del proprio convincimento ma si è limitato esclusivamente a richiamare “quanto motivato e deciso dal
Giudice tributario”. In tal modo la sentenza è assolutamente priva del requisito dell'autosufficienza. In particolare il primo decidente non ha esaminato compiutamente nel merito i motivi di cui al ricorso.”.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta poi l'erroneità della statuizione di condanna alle spese di lite, nonostante il Pt_1 avesse rilasciato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
I motivi proposti non sono suscettibili di accoglimento.
Premesso che non hanno costituito oggetto di impugnazione, e sono dunque coperte dall'intangibilità del giudicato, le statuizioni della sentenza appellata con le quali è stata dichiarata l'inammissibilità delle eccezioni preliminari di decadenza ex art. 25, D.Lgs. 46/99 e di violazione dell'art. 24, co. 3, stesso D.lgs. sollevate dall'opponente con il ricorso introduttivo di causa, non appare innanzitutto fondato il rilievo secondo cui la decisione gravata sarebbe assistita da una motivazione meramente apparente.
Osserva al riguardo la Corte che, come correttamente rilevato anche dall' appellato, secondo il costante indirizzo espresso dalla CP_1
Suprema Corte (cfr. Cass. 23071/23) nel processo civile deve ritenersi affetta da nullità la sentenza la cui motivazione sia redatta per relationem ad un provvedimento giudiziario reso in un altro processo che si limiti alla mera indicazione dell'esistenza del provvedimento 3 richiamato, senza esporne il contenuto e senza compiere alcun apprezzamento delle argomentazioni assunte nell'altro giudizio e della loro pertinenza e decisività rispetto ai temi dibattuti dalle parti, così rendendo impossibile l'individuazione delle ragioni poste a fondamento della decisione, essendo altrimenti la stessa perfettamente valida quando sia dotata del requisito della autosufficienza, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico-giuridica.
Nella specie, il tribunale non si è affatto limitato alla mera indicazione del provvedimento richiamato, ma ha riprodotto i contenuti della sentenza tributaria di primo grado rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della causa odierna, così da consentire, appunto, la verifica della sua compatibilità logico- giuridica.
Il primo decidente, in particolare, ha richiamato la sentenza del giudice tributario per chiarire che il maggior reddito accertato in capo al nel 2014 era correlato alla discrasia esistente tra Pt_1
l'ammontare delle operazioni attive dichiarate dal ricorrente nel quadro VE, pari ad € 13.069,00, e quello degli acquisti comunicati dai suoi clienti, pari ad € 43.021,00, con operazioni attive non dichiarate ai fini IVA per € 29.952,00, nonchè per fare rilevare che Il giudice tributario di prime cure aveva accolto il ricorso unicamente per quanto riguardava l'eccepita illegittimità dell'IRAP.
Tuttavia, il tribunale nisseno, con percorso argomentativo del tutto autonomo e legato alle specificità del caso in trattazione, ha altresì chiarito che la problematica relativa all'IRAP era da ritenere ininfluente ai fini di causa poiché il maggior reddito sul quale era stata calcolata la contribuzione eccedente il minimale derivava CP_2 dal riscontro di un sottodimensionamento dei volumi delle operazioni attive dichiarate dal ricorrente rispetto all'entità degli acquisti dichiarati dai suoi clienti.
Per questa ragione, l'unica questione che appariva rilevante atteneva alla corretta valutazione delle componenti negative di reddito da parte Contr dell' e, in relazione a quest'ultimo aspetto, riteneva il tribunale 4 di condividere l'iter argomentativo della citata pronuncia tributaria, che richiamava per esteso, facendolo proprio, evidenziando come nella specie, essendosi trattato di un accertamento analitico o analitico presuntivo (e non “induttivo puro”), era il contribuente ad avere l'onere di provare l'esistenza di costi deducibili, afferenti i maggiori ricavi o compensi, mentre nella fattispecie in esame il ricorrente non aveva prodotto, né in fase di instaurazione del contraddittorio, nè in fase di giudizio, alcuna documentazione comprovante le maggiori spese delle quali potesse chiedere il riconoscimento.
Ciò posto, il tribunale rilevava che anche nel presente contenzioso non vi era stata alcuna concreta deduzione ed offerta di prova circa l'esistenza di ulteriori e maggiori costi a base della produzione del maggior reddito, per cui doveva ritenersi corretto l'operato dell'amministrazione finanziaria nella determinazione del maggior redito in questione.
Corretto o meno che sia in ragionamento seguito dal Tribunale, lo stesso è dunque assolutamente chiaro e ben identificabile nel contesto del provvedimento impugnato, consentendo esso al soccombente la piena possibilità di offrire le sue controdeduzioni critiche e di difendersi con piena cognizione di causa.
Non sussiste, dunque, la lamentata nullità della sentenza gravata per difetto di motivazione.
Quanto alle spese, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, trattandosi di controversia riguardante obblighi contributivi, e non prestazioni previdenziali, non opera il regime di esenzione dalle spese invocato dall'appellante, per cui anche la relativa statuizione di condanna, fondata sul principio della soccombenza, appare esente da critiche.
A tale luce, la sentenza appellata deve essere integralmente confermata
Le spese di lite afferenti al presente grado, liquidate come in dispositivo, seguono parimenti la soccombenza.
P. Q. M.
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
5 - conferma la sentenza del Tribunale di Caltanissetta in funzione di giudice del lavoro n. 237/2024, pubblicata in data 09.05.2024;
- condanna a rifondere a controparte le spese di lite Parte_1 afferenti al presente grado, liquidate in complessivi euro 1.458,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 26.02.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
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