Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00362/2024 REG.RIC.
N. 01261/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bonaccio e Rossana Saraceni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione NA, Provincia di Grosseto, non costituite in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1261 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Bonaccio e Rossana Saraceni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monte Argentario, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Piochi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliati come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pignatiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione NA, Provincia di Grosseto, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 362 del 2024,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Monte Argentario n. -OMISSIS-, avente ad oggetto “Corretta delimitazione delle zone boscate come oggi rappresentate nel vigente regolamento urbanistico approvato con delibera di consiglio comunale n. -OMISSIS-. Rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 21 L.R.T. 65/2014”, ivi compresi gli allegati e i contributi tecnici allegati alla stessa, avuto particolare riguardo al contributo tecnico predisposto dal per. Agr. -OMISSIS-, denominato pratica n. -OMISSIS-, relativo ai terreni siti in -OMISSIS-, distinti in catasto al -OMISSIS-, e, per quanto occorrer possa, del regolamento urbanistico del Comune di Monte Argentario e dei relativi allegati per come modificati ('rettificati') dalla delibera n. -OMISSIS- citata;
- della delibera di Giunta comunale del Comune di Monte Argentario n. -OMISSIS- e della delibera di Giunta comunale del Comune di Monte Argentario n. -OMISSIS-;
- di tutti gli atti e i documenti relativi all'istruttoria tecnica, ivi compresi gli atti del geologo -OMISSIS- e del responsabile del procedimento arch. -OMISSIS-, con particolare riferimento ai terreni sopra citati, nonché i verbali e gli atti relativi ai sopralluoghi di accertamento finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge;
- di ogni ulteriore atto, comunque denominato e comunque riconducibile all'attività e all'istruttoria eseguita per l'approvazione della Deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS- del Comune di Monte Argentario e per la deperimetrazione delle aree boscate, avuto particolare riguardo alle aree e ai terreni siti in Monte Argentario (GR), località -OMISSIS-, -OMISSIS- (n. pratica -OMISSIS-);
- di ogni ulteriore atto agli stessi presupposto, conseguente o conseguenziale, ancorché allo stato non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 21 maggio 2024:
- dell'istruttoria tecnica redatta dal geologo -OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui esprime parere favorevole alla deperimetrazione dell'area di cui alla pratica n. -OMISSIS-, relativo ai terreni siti in -OMISSIS-, distinti in catasto al -OMISSIS-, nonché del relativo parere, del verbale del sopralluogo del -OMISSIS- e dell'approvazione dell'istruttoria tecnica;
- per quanto occorrer possa, della perizia agronomica sullo stato dei luoghi redatta dal perito agrario -OMISSIS- nell'-OMISSIS- e presentata al Comune di Monte Argentario dalla sig.ra -OMISSIS-, ivi compresa tutta la documentazione allegata alla stessa, tra cui anche le visure catastali e gli estratti, e quella presentata in data -OMISSIS- prot. -OMISSIS- per conto della sig.ra -OMISSIS-);
- di ogni ulteriore atto, comunque denominato e comunque riconducibile all'attività e all'istruttoria eseguita per l'approvazione della Deliberazione di Consiglio comunale n. -OMISSIS- del Comune di Monte Argentario e per la deperimetrazione delle aree boscate, avuto particolare riguardo alle aree e ai terreni siti in Monte Argentario (GR), località -OMISSIS-, -OMISSIS- (n. pratica -OMISSIS-);
quanto al ricorso n. 1261 del 2024,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della delibera del Consiglio comunale di Monte Argentario, n. -OMISSIS-, pubblicata nell’Albo Pretorio comunale in data -OMISSIS-, avente a oggetto “Delibera di Consiglio comunale n.-OMISSIS- Parziale Annullamento”, nonché di tutti gli atti e i documenti inerenti alla relativa istruttoria tecnica;
- degli atti ivi richiamati, ivi incluse la nota comunale del -OMISSIS-, allo stato non conosciuta, la nota comunale firmata digitalmente il -OMISSIS- indicata nella Del. C.C. n. -OMISSIS- e la nota regionale del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, allo stato non conosciuta; la “Perizia per la caratterizzazione di soprassuolo – Relazione forestale” pervenuta al Comune di Monte Argentario il -OMISSIS-, allo stato non nota alla ricorrente nella sua interezza;
- della nota comunale firmata digitalmente il -OMISSIS-, avente a oggetto “Ricorso per annullamento deliberazione consiliare n. -OMISSIS-. Approfondimento dell’istruttorio relativo al procedimento di deperimetrazione nota integrativa”, conosciuta tramite deposito telematico agli atti del procedimento pendente innanzi a codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale R.G. n. 362/2024, avvenuto in data 24.06.2024, pendente tra le stesse parti;
- della determinazione comunale di Monte Argentario del Dip. 2 – Area pianificazione territoriale, n. -OMISSIS-, avente a oggetto “Determina a contrarre per affidamento del servizio di assistenza al RUP per la redazione di perizia tecnico–specialistica per la caratterizzazione di soprassuolo vegetato allo scopo di verificare la presenza e consistenza di aree boscate e/o assimilabili a bosco ai sensi della vigente normativa forestale nazionale e regionale nel Comune di Monte Argentario (GR) CIG -OMISSIS-” richiamata nella citata nota comunale sottoscritta digitalmente il -OMISSIS- ;
- della convocazione del Consiglio comunale di Monte Argentario, datata -OMISSIS-, limitatamente al punto 6 “Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS- – Parziale Annullamento”;
- della comunicazione prot. -OMISSIS- con oggetto “istanza di accesso agli atti – nota Comune prot. -OMISSIS- comunicazione di improcedibilità”,
successivamente ricevuta il 24/7/2024;
- di ogni ulteriore atto inerente all’istruttoria della delibera C.C. Comune di Monte Argentario, n. -OMISSIS-;
- nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro provvedimento collegato, presupposto, connesso e conseguenziale anche, allo stato, non conosciuto;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla sig.ra -OMISSIS- il 19.3.2025:
- della lettera del Comune di Monte Argentario del -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Istanza di accesso agli atti – Nota del Comune prot. -OMISSIS-. TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA in ottemperanza all’ordinanza n. 20/2025 del 10/01/2025 del TAR NA (ricorsi 362/2024 e 1261/2024). COMUNICAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ)” (doc. 20);
- nonché di ogni atto connesso, collegato, consequenziale e presupposto, anche non conosciuto;
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monte Argentario, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo e, rispettivamente, della sig.ra -OMISSIS- e del sig. -OMISSIS- in veste di controinteressati;
Visti tutti gli atti delle cause;
Richiamato l’art. 70 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con delibera di Giunta n. -OMISSIS-, il Comune di Monte Argentario ha stabilito di procedere all’aggiornamento e alla revisione della cartografia del quadro conoscitivo del territorio comunale, al fine di assicurare la rispondenza fra stato di fatto e previsioni urbanistiche, con specifico riferimento, per quanto qui interessa, alla individuazione delle aree boscate, così come definite dalla L.R.T. n. 39/2000; a tale scopo, è stato dunque pubblicato un avviso per la presentazione di contributi tecnici finalizzati alla corretta delimitazione delle zone boscate rappresentate nel vigente regolamento urbanistico”, con invito rivolto a tutti coloro che avessero avuto interesse a presentare osservazioni.
La sig.ra -OMISSIS- ha rivolto all’Amministrazione un’istanza volta ad ottenere l’esclusione dalle aree boscate di alcuni terreni di sua proprietà, contraddistinti al catasto terreni al -OMISSIS- e al catasto fabbricati al -OMISSIS- (cfr. doc. 19 di parte ricorrente nel ricorso n. R.G. 1261/2024).
Con delibera del Consiglio n. -OMISSIS-, intitolata "Corretta delimitazione delle zone boscate come oggi rappresentate nel vigente Regolamento Urbanistico approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. -OMISSIS--Rettifica di errori materiali ai sensi dell'art. 21 LRT 6572014 ", il Comune, visti gli esiti dell’istruttoria affidata al proprio tecnico incaricato, il dott. FA, geologo, ha accolto, fra le altre, l’istanza della sig.ra -OMISSIS- e ha provveduto all’aggiornamento della cartografia (cfr. doc. 1 del Comune nel ricorso n. R.G. 1261/2024).
2. Dopo avere fatto istanza di accesso, con ricorso n. R.G. 362/2024 e successivi motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS-, proprietario di un immobile prospiciente i terreni della sig.ra -OMISSIS-, ha impugnato la delibera consiliare sopra citata, per evidenziare, in estrema sintesi, che sull’area interessata dalla revisione, nel corso del tempo, sarebbero stati realizzati interventi di disboscamento abusivi e che la stessa, pertanto, in base alla normativa vigente, si sarebbe dovuta comunque qualificare come bosco.
Nell’ambito di tale giudizio, si sono costituiti, per resistere alle pretese attoree, il Comune di Monte Argentario e la sig.ra -OMISSIS-, in qualità di controinteressata.
Si sono costituiti anche, con memoria di stile, il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo.
3. Nel frattempo, l’Amministrazione ha avviato approfondimenti istruttori in merito a quanto denunciato dal sig. -OMISSIS-, chiedendo ulteriori accertamenti, dapprima, al geologo già incaricato nell’ambito del procedimento di revisione della cartografia (cfr. doc. 49 del Comune nel ricorso n. R.G. 1261/2024) e, in seguito, alla VI Area s.n.c., società dotata di specifiche competenze agronomo-forestali (cfr. doc. 2 del Comune nel ricorso n. R.G. 1261/2024).
Alla luce della relazione prodotta dalla società VI (cfr. doc. 3 del Comune nel ricorso n. R.G. 1261/2024), il Comune, con delibera consiliare n. -OMISSIS-, ha annullato la precedente delibera n. -OMISSIS-, nella parte in cui, in accoglimento dell’istanza presentata dalla sig.ra -OMISSIS-, si era prevista l’esclusione dei terreni di sua proprietà dalle aree boscate (cfr. doc. 4 del Comune nel ricorso n. R.G. 1261/2024).
4. Avverso detto provvedimento è insorta la sig.ra -OMISSIS-, con ricorso iscritto al n. R.G. 1261/2024.
Nell’ambito di tale giudizio, si sono costituiti, per chiedere il rigetto del gravame, il Comune di Monte Argentario e il sig. -OMISSIS-, in qualità di controinteressato.
Si sono costituiti anche il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con memoria di mero stile.
5. Con ordinanza collegiale n. 20 del 10 gennaio 2025, i ricorsi nn. R.G. 362/2024 e 1261/2024 sono stati riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per ragioni di connessione, ed è stata altresì accolta l’istanza di accesso incidentale ex art. 116, comma 2 c.p.a. formulata dalla sig.ra -OMISSIS-, con ordine al Comune di trasmettere alla stessa la documentazione non ancora messa a disposizione attraverso il deposito nel giudizio n. R.G. 362/2024.
6. Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 19 marzo 2025, la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la nota del -OMISSIS- con cui, in ottemperanza all’ordinanza n. 20/2025 del T.A.R. della NA, il Comune ha provveduto alla trasmissione della documentazione mancante richiesta dalla ricorrente.
7. In vista dell’udienza pubblica fissata per la trattazione dei due ricorsi, le parti si sono scambiate memorie conclusionali e di replica, insistendo nelle proprie tesi difensive e per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.
8. All’udienza del 5 giugno 2025, le cause sono state chiamate, discusse e trattenute per la decisione.
DIRITTO
1. Confermata la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per ragioni di ordine logico, si esamina dapprima il ricorso n. R.G. 1261/2024, promosso dalla sig.ra -OMISSIS-.
1.1. Con una prima censura la stessa lamenta che il Comune di Monte Argentario, annullando in autotutela la delibera n. -OMISSIS-, avrebbe deciso di riclassificare i terreni di cui si controverte come aree boscate, sottraendosi ad ogni confronto con la proprietaria e impedendole di difendersi efficacemente, sia nell’ambito del procedimento amministrativo di revisione della precedente determinazione, sia nell’ambito del giudizio n. R.G. 362/2024, nel frattempo promosso dal sig. -OMISSIS-.
L’Amministrazione, infatti, anziché costituirsi e difendersi nel ricorso suddetto, ha preferito riaprire il procedimento amministrativo di deperimetrazione delle aree boscate, senza darne preventiva comunicazione all’interessata, come previsto dall’art. 7 della l. n. 241/1990, e senza consentirle di far valere, già in quella sede, le ragioni a sostegno delle proprie pretese.
D’altra parte, anche l’istanza di accesso formulata dal sig. -OMISSIS- sarebbe stata accolta senza darne preventiva comunicazione alla sig.ra -OMISSIS-, in violazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 184/2006 e del generale principio di correttezza, impedendole così di manifestare la propria eventuale opposizione all’ostensione della documentazione richiesta.
Secondo la ricorrente, inoltre, nel caso di specie sarebbero mancati i presupposti per il legittimo avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies della l. n. 241/1990 e per la disposta integrazione istruttoria, non essendo configurabile, in particolare, la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contestatale dal Comune. Essa afferma, infatti, di aver fornito un’esaustiva descrizione dell’area e che l’Amministrazione, per parte sua, sarebbe stata da sempre al corrente degli interventi realizzati sull’area di sua proprietà.
Quest’ultima, in ogni caso, non sarebbe mai stata interessata da interventi abusivi di disboscamento, come dimostrato dall’assoluzione della ricorrente nell’ambito del processo penale promosso nei suoi confronti per il reato di cui all’art. 181, comma 1 bis del d.lgs. n. 42/2004.
A fronte di un siffatto quadro, la denuncia e la proposizione del ricorso da parte del sig. -OMISSIS- non avrebbero potuto, da sole, giustificare il supplemento istruttorio disposto dal Comune e il ritiro dell’atto già adottato.
1.1.1. La censura è infondata.
Sotto un primo profilo, va evidenziato che la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato all’eventuale annullamento della delibera n. -OMISSIS- - ai sensi dell’art. 21 octies , comma 2 della l. n. 241/1990 - non può determinare, nella fattispecie, l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, posto che, come si chiarirà nel prosieguo, il relativo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.
In ogni caso, dagli atti risulta che la sig.ra -OMISSIS- è venuta a conoscenza del suddetto procedimento, anche e soprattutto a seguito della notifica nei suoi confronti del ricorso promosso dal sig. -OMISSIS-, e si è tuttavia limitata, in quella sede, a contestare in modo affatto generico l’effettuazione di nuove indagini e l’avvio del procedimento di rivalutazione della sua istanza di deperimetrazione, senza fornire elementi utili a dimostrare che, contrariamente a quanto denunciato dal vicino, sull’area di sua proprietà non sarebbe mai esistito un bosco e che non sarebbero mai stati realizzati interventi abusivi di disboscamento (cfr. doc. 10 di parte ricorrente).
Si osserva, infine, che al sig. -OMISSIS- è stato consentito l’accesso agli atti del procedimento di deperimetrazione senza darne avviso alla ricorrente, poiché gli stessi non contenevano dati sensibili ed erano perciò liberamente ostensibili; in ogni caso, una eventuale irregolarità nel procedimento di rilascio della documentazione richiesta non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità dell’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Amministrazione, fondato, come meglio si dirà, su ben solidi elementi.
Sotto un secondo profilo, si osserva che l’Amministrazione, pur nel rispetto dei presupposti previsti dalla legge per l’esercizio del potere di autotutela, conserva la piena facoltà di disporre approfondimenti istruttori e di rideterminarsi, laddove emergano circostanze nuove, non conosciute in precedenza, che possano indurre ad una differente definizione delle questioni di sua competenza.
Ora, dalla denuncia del sig. -OMISSIS- e dal ricorso dallo stesso promosso avverso la delibera che ha previsto la deperimetrazione dell’area di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, sono certamente emersi elementi rilevanti e significativi che giustificavano, e addirittura imponevano, il supplemento istruttorio disposto dal Comune, dapprima con la richiesta di approfondimenti al geologo FA, che ha assistito l’Amministrazione nell’attività di aggiornamento e revisione della cartografia relativa alle aree boscate presenti sul proprio territorio, e in seguito con l’affidamento di uno specifico incarico ad una società esterna, dotata delle necessarie competenze in materia agronomo-forestale. La scelta operata dall’Amministrazione non appare pertanto né arbitraria, né irragionevole.
Sotto un terzo profilo, va ricordato che le nuove verifiche svolte dal Comune e l’annullamento della delibera che ne è conseguita sono avvenuti entro il termine di dodici mesi, come previsto dall’art. 21 nonies cit. per l’annullamento degli atti in via di autotutela (la delibera oggetto di annullamento è datata -OMISSIS-, mentre quella con cui se ne è disposto il parziale annullamento risale al -OMISSIS-).
Sotto un quarto (e dirimente) profilo, la legittimità della condotta del Comune è dimostrata dalle risultanze delle nuove indagini effettuate dalla società VI che - attraverso un sopralluogo e il raffronto della cartografia, delle foto acquisite in loco e delle aerofotogrammetrie degli ultimi 15 anni (2010-2024), disponibili sul portale cartografico regionale della NA - hanno dimostrato come sull’area di interesse fosse in origine presente un bosco e come lo stesso sia stato progressivamente ridotto con interventi di taglio mai autorizzati (cfr. doc. 3 del Comune cit.).
In particolare, al paragrafo 4.1. della perizia, alla quale si fa integrale rinvio, viene svolto un accurato esame delle foto aeree dell’area di interesse a partire dall’anno 2010, quando era presente “una copertura vegetazionale continua inequivocabilmente riconducibile alla definizione di bosco” costituita, nella zona centrale, da “conifere riconducibili a pinete di pino d’AL” e, ai margini, da latifoglie.
La relazione evidenzia poi che nel periodo 2010-2013 si è avuto un primo disboscamento nella parte centrale dell’area e che, nel 2019, il bosco risultava ulteriormente diradato. Nella parte oramai priva di alberi è stata inoltre riscontrata la presenza di vegetazione arbustiva riconducibile a macchia mediterranea in evoluzione.
Nelle conclusioni della perizia si legge infine che “dall’analisi dell’evoluzione del soprassuolo nel periodo 2010-2024 e dal sopralluogo sito-specifico condotto in data -OMISSIS- nell’area oggetto di studio si evidenzia quanto segue.
Nel 2010 l’area risultava chiaramente boscata con presenza di una pineta di pino d’AL d’impianto in continuità con il versante a monte.
Tra il 2010 e il 2013 l’area ha subìto una trasformazione del soprassuolo con taglio della pineta che ha rilasciato gli esemplari arborei (conifere e latifoglie) lungo i confini e asportato buona parte del soprassuolo al suo interno. In assenza di autorizzazione alla trasformazione del bosco, tale taglio non altera la definizione stessa dell’area che, in base alla copertura arbustiva al suolo rilevabile mediante fotointerpretazione dell’OFC 2013, presenta ancora i requisiti di area assimilabile a bosco.
L’area resta assimilabile a bosco fino al 2019 quando dalla lettura dell’OFC si osserva che il soprassuolo ha subìto un ulteriore intervento di taglio che ha ridotto in modo consistente anche la copertura arbustiva. Anche in questo caso, in assenza di autorizzazione alla trasformazione del bosco, l’area si considera bosco in quanto già boscata e in assenza temporanea di soprassuolo arboreo (o di una sua copertura inferiore al venti per cento) a causa d’interventi antropici.
A partire dal 2021 fino al momento del sopralluogo svolto in data -OMISSIS-, infine, l’area risulta assimilabile a bosco in quanto riconducibile a giovane macchia mediterranea in evoluzione esercitante una copertura del suolo superiore al quaranta per cento dell’area”.
D’altra parte, la presenza del bosco e l’effettuazione degli interventi abusivi di disboscamento trovano conferma nella convergenza di ulteriori elementi probatori.
In particolare, il PIT/PPR includeva l’area di interesse tra quelle boscate (cfr. docc. 12, 13 e 25 del Comune).
Dagli atti risulta inoltre che l’unico intervento autorizzato dall’Amministrazione, con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- della Provincia di Grosseto, aveva ad oggetto la rimozione del seccume, il diradamento degli alberi deperienti, schiantati e in condizioni fisiologiche non opportune, e la ripulitura dell’area (cfr. doc. 27 del Comune).
Nel rapporto tecnico allegato e richiamato dall’atto suddetto si precisava anche che “l’area oggetto di richiesta di intervento è caratterizzata da un popolamento coniferato di Pino d’AL (Pinus halepensis) e cipresso comune (cupressus sempervirens) con rilevante presenza di sottobosco arbustivo caratterizzato dalla presenza diffusa di nuclei isolati di AG (Viburnum tinus), EL o AC e RO dandolina; in termini selvicolturali, l’area risulta a fustaia coetaniforme, ancorché con settori di forte disomogeneità sia floristica sia rispetto all’indice di copertura al suolo..La fustaia è caratterizzata da singoli individui di diametro superiore anche ai 30 cm” (cfr. doc. 26 del Comune).
Nella sentenza n. -OMISSIS-, emessa a chiusura del procedimento penale avviato (anche) contro la sig.ra -OMISSIS-, per avere eseguito il taglio del bosco nell’area paesaggisticamente vincolata di cui oggi si controverte, in difformità dall’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione competente, reato previsto dall’art. 181, comma 1 bis, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004, si legge che “la breve istruttoria espletata – (…)- ha fatto emergere la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (punibile, in quanto contravvenzione, indifferentemente a titolo di dolo o di colpa) e la sua ascrivibilità soggettiva agli odierni imputati, nelle rispettive qualità indicate nel capo di imputazione. Il teste di P.G. ha spiegato che l’autorizzazione rilasciata al precedente proprietario del terreno … dalla Provincia di Grosseto (con la citata determina n. -OMISSIS-) “era soltanto per una ripulitura di piante già cadute quindi secche oppure infestate e principalmente dell’accumularsi nel tempo di rifiuti lasciati lì dalle persone” mentre sul posto durante il sopralluogo del -OMISSIS- venne accertato che era in corso il taglio di una zona boschiva… Sempre il Sovr. Occhipinti ha poi precisato che gli alberi abbattuti erano più di cento e che quelli caduti per cause naturali (perché secchi o altro) erano una piccola percentuale rispetto a quelli tagliati…” (cfr. doc. 46 del Comune).
L’assoluzione della sig.ra -OMISSIS- nell’ambito del processo penale è pertanto dipesa dall’intervenuta prescrizione del reato, mentre risulta confermato l’intervento di disboscamento abusivo operato sui terreni di sua proprietà.
In ultimo, la Soprintendenza, nel 2010, ha negato alla ricorrente l’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione, nell’area di cui è causa, di garage privati, evidenziando che “l’intervento da realizzare in prossimità del centro di Porto Ercole su un’area attualmente boscata risulterebbe visibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico” e che “la costruzione della struttura multipiano porterebbe alla realizzazione di un paesaggio completamente “costruito” con conseguente eliminazione di un’area a verde ancora esistente in cui sono presenti, pini, cipressi ed arbusti tipici della macchia mediterranea…” (cfr. docc. 36 e 37 del Comune). Il Comune di Monte Argentario, conseguentemente, con determinazione n. -OMISSIS-, ha rigettato l’istanza di permesso di costruire presentata dalla odierna ricorrente (cfr. doc. 38 del Comune).
Né, del resto, le risultanze istruttorie delle indagini svolte dal Comune possono essere sconfessate dalle esigue allegazioni probatorie della ricorrente.
Difatti, nella relazione tecnica allegata all’istanza di deperimetrazione di aree boscate sottoscritta dal tecnico della sig.ra -OMISSIS- si esclude, apoditticamente, la presenza del bosco e si afferma che nell’area sono presenti sporadiche piante di pino e che la copertura vegetazionale non raggiunge il 20% della superficie, come previsto dall’art. 3, comma 1 della L.R.T. n. 39/2000. Il tecnico precisa anche di avere effettuato un sopralluogo e di avere raffrontato le foto acquisite in tale occasione con quelle aeree reperibili su internet. Alla relazione, tuttavia, sono allegate soltanto due foto dell’area scattate da terra, dalle quali non è possibile desumere il punto di ripresa e lo stato complessivo dei terreni. Inoltre, in assenza delle foto aeree cui il tecnico fa riferimento, manca la prova del fatto che nel corso del tempo i terreni non sono stati oggetto di trasformazione e, segnatamente, di interventi di disboscamento (cfr. doc. 19 di parte ricorrente).
Ancora. Nella perizia di parte prodotta per contestare le risultanze dell’indagine svolta dalla società VI (cfr. doc. 18 di parte ricorrente), il tecnico incaricato dalla sig.ra -OMISSIS- si limita ad affermare che sarebbe stata presa in esame un’area più vasta di quella per cui si era domandata la deperimetrazione e che le foto scattate da terra si riferirebbero a zone marginali dei terreni interessati; si tratta tuttavia di considerazioni irrilevanti poiché, come chiarito in precedenza, la prova della originaria conformazione dei terreni di cui si controverte, certamente inclusi nell’area presa in esame dai periti del Comune, della presenza del bosco e del progressivo disboscamento operato negli anni dalla proprietà si ricava principalmente dal raffronto delle aerofotogrammetrie reperite da VI, che rappresentano in modo estremamente chiaro l’evoluzione dello stato dei luoghi nel periodo 2010-2024.
Nello stesso documento si afferma anche che l’area in questione non sarebbe qualificabile come bosco, in virtù della deroga contenuta nell’art. 142, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004 che, nella versione versione vigente ratione temporis , escludeva il vincolo ex lege di cui al comma 1, lett. g) “Territori coperti da foreste e boschi” nelle aree “delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del [d.m.] 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B”, come quella di cui si controverte. Si tratta, tuttavia, di un rilievo di natura prettamente giuridica che non merita condivisione, posto che un conto è la sussistenza del vincolo ai fini paesaggistici e l’applicabilità della normativa contenuta nel d.lgs. n. 42/2004; un altro è la presenza del bosco e l’applicabilità della disciplina speciale, nazionale e regionale, prevista per la tutela del patrimonio forestale.
Nella perizia prodotta dalla sig.ra -OMISSIS- si fa infine riferimento all’inserimento dell’area in un piano di lottizzazione del 1981, di cui però non vi è alcuna traccia, e alla presenza di un parcheggio, che si trova tuttavia in zona differente da quella qui in esame.
In ultimo, il fatto che il Comune in data -OMISSIS- abbia dato avvio ad un procedimento amministrativo sanzionatorio per l’abusivo disboscamento dell’area (cfr. doc. 15 di parte ricorrente) senza portarlo a conclusione non dimostra l’inesistenza del bosco o del taglio abusivo, come dimostrato dal fatto che l’Amministrazione è comunque intervenuta, in un momento successivo, per ripristinare la legalità violata, nell’esercizio dei poteri di controllo e vigilanza che le sono propri.
Sotto un quinto profilo, infine, non può trascurarsi il fatto che, come dimostrato dalle indagini suppletive svolte sull’area, la rappresentazione dello stato dei luoghi fornita dalla ricorrente con l’istanza di deperimetrazione - nella quale ci si limitava, in modo del tutto sommario, indimostrato e fuorviante, ad affermare l’inesistenza del bosco - non forniva affatto una rappresentazione veritiera dell’area (cfr. doc. 19 di parte ricorrente cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, è dunque evidente che nel caso di specie esistevano ragioni oggettive che giustificavano e imponevano l’avvio del procedimento di annullamento della delibera n. -OMISSIS-, in parte qua , e lo svolgimento delle indagini suppletive sulla reale natura dei terreni della sig.ra -OMISSIS-. Inoltre, la partecipazione della ricorrente al procedimento, che pure vi è stata, non ha apportato elementi utili, tali da indurre l’Amministrazione a confermare l’assenza del bosco nell’area di cui si controverte.
1.2. Con la seconda censura la ricorrente sostiene che nel caso in esame - in violazione dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990 - sarebbe mancata un’adeguata ponderazione degli interessi privati lesi dal provvedimento impugnato e del legittimo affidamento ingenerato nella sig.ra -OMISSIS- dall’iniziale accoglimento dell’istanza di deperimetrazione, così come l’indicazione degli specifici interessi pubblici perseguiti con la rimozione dell’atto.
Il provvedimento sarebbe comunque motivato in modo generico.
1.2.1. Anche questa censura è infondata.
Come si è evidenziato al paragrafo che precede, infatti, le indagini suppletive svolte dalla VI hanno dimostrato che l’area di proprietà della sig.ra -OMISSIS- era occupata da un bosco e che nel corso degli anni questo è stato tagliato senza le debite autorizzazioni.
L’area, inoltre, è sottoposta a vincolo paesaggistico, imposto con d.m. del 21 febbraio 1958, in quanto “il territorio predetto ha notevole interesse pubblico perché nel suo complesso costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, ricco di punti accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale panoramica di cui un tratto della costa maremma” e, come tale, è tutelato ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 42/2004 (cfr. doc. 3 del Comune cit.).
La stessa è sottoposta anche ai vincoli idrogeologico e forestale, come previsto dal d.lgs. n. 42/2004 e dalla L.R.T. n. 39/2000, secondo la quale “tutti i territori coperti da boschi sono sottoposti a vincolo idrogeologico e a vincolo paesaggistico” (art. 37), “la trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge” (art. 41) e “il taglio raso dei boschi d’alto fusto è in ogni caso vietato” (art. 46). L’art. 80, comma 1 del d.P.G.R n. 48/R dell’8 agosto 2003 “Regolamento forestale della NA”, prevede a sua volta che “La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali”.
Infine, il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione NA classifica la zona in oggetto all’interno dell’ambito definito “Argentario” in cui costituiscono elementi di valore “le alte coste rocciose a strapiombo con numerose cale, falesie ed isolotti che denotano un carattere insulare, il promontorio, collegato alla terraferma dai due tomboli della Giannella e della Feniglia, la macchia mediterranea sui versanti orientali con estese aree a gariga su quelli occidentali il tessuto edilizio dei nuclei storici che ben si integra con il sistema portuale, importanti emergenze storico – monumentali che testimoniano la presenza di un antico sistema di difesa costiera e ville marittime del I e II sec. a.C., la strada di scorreria di collegamento tra le torri costiere e la viabilità interna a carattere tortuoso, entrambe di rilevante valore panoramico, il valore panoramico di numerosi punti di belvedere dai quali si può apprezzare contemporaneamente la visuale verso la costa maremmana, verso la laguna e i tomboli e verso il mare, le pregevoli visuali panoramiche si aprono dal mare verso il Monte Argentario” (cfr. doc. 3 del Comune cit.).
Ebbene, in un simile contesto, l’intervento di disboscamento operato sull’area di cui si controverte costituisce una palese lesione degli interessi pubblici primari protetti dalle disposizioni citate e riqualificare l’area come non boscata avrebbe comportato il definitivo sacrificio e la perdita dei valori paesaggistici e ambientali tutelati, legittimando altresì il comportamento illecito tenuto dai proprietari del bene.
Sono dunque chiare le ragioni di interesse pubblico che hanno giustificato l’annullamento in autotutela della più volte citata delibera n. -OMISSIS-, nella parte in cui escludeva dalle aree boscate il terreno della sig.ra -OMISSIS-. Ragioni che emergono in modo puntuale dalla lettura della delibera impugnata (cfr. doc. 4 del Comune cit.) e degli atti ad essa connessi che, per consolidata giurisprudenza, contribuiscono alla ricostruzione della motivazione dei provvedimenti amministrativi (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 23 settembre 2024, n. 7724, id., sez. II, 7 gennaio 2025, n. 40; id., sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265).
Nessun legittimo affidamento, infine, può configurarsi in capo alla ricorrente in ordine alla nuova classificazione dell’area di sua proprietà, posto che la stessa, come precisato al paragrafo che precede, è stata ottenuta fornendo all’Amministrazione una rappresentazione non veritiera dei luoghi.
1.3. Con la terza censura la ricorrente evidenzia che l’Amministrazione, dopo avere chiesto un approfondimento istruttorio al geologo FA, già incaricato dell’esame delle istanze di variazione presentate dai privati nell’ambito del procedimento di aggiornamento della cartografia relativa alle aree boscate presenti sul territorio comunale, ha affidato ulteriori indagini alla società esterna VI, senza tener conto di quanto appurato dal primo tecnico e senza spiegare le ragioni di tale scelta. Il supplemento di istruttoria, invero, sarebbe stato determinato esclusivamente da una acritica adesione alle argomentazioni formulate dal sig. -OMISSIS- nel ricorso da esso proposto, destituite di qualsiasi fondamento.
Laddove poi si fosse rilevata l’inadeguatezza del tecnico originariamente incaricato e la necessità di un supplemento di istruttoria per la pratica relativa alla sig.ra -OMISSIS-, ciò avrebbe dovuto comportare la caducazione di tutta l’attività preparatoria compiuta dallo stesso e posta a fondamento della delibera n. -OMISSIS-.
La ricorrente contesta anche le modalità di espletamento dell’attività istruttoria supplementare, sotto innumerevoli profili.
In primo luogo, la perizia sarebbe stata sottoscritta dai dottori in agronomia Elena Lanzi e Andrea Vatteroni, anziché dalla VI Area s.n.c., affidataria dell’incarico.
In secondo luogo, i tecnici incaricati dell’approfondimento istruttorio affermano di avere eseguito un sopralluogo presso la proprietà della ricorrente in data -OMISSIS-: dello stesso, tuttavia, non vi sarebbe prova, non essendo stato allegato il relativo verbale; gli esiti dello stesso, in ogni caso, sarebbe inutilizzabili, poiché la proprietaria non avrebbe mai autorizzato l’accesso ai propri terreni.
In terzo luogo, le attività istruttorie (e in particolare il sopralluogo) sarebbero state svolte prima della formalizzazione dell’incarico alla VI, effettuata con determinazione n. -OMISSIS-, senza la preventiva verifica del possesso dei requisiti generali e speciali della società affidataria.
In quarto luogo, le conclusioni cui sono giunti i periti incaricati dal Comune sarebbero frutto di un’istruttoria carente, errate ed illogiche, giacché l’area di cui si controverte non sarebbe mai stata coperta da un bosco e su di essa sarebbero stati realizzati solo interventi autorizzati, o comunque conosciuti dalle Amministrazioni competenti.
Infine, la ricorrente sostiene che, anche a volere ammettere che sulle aree di cui si controverte siano stati effettuati interventi di disboscamento, ciò non consentirebbe comunque di ritenere esistente un bosco.
Da un lato, infatti, l’art. 2 del d.lgs. n. 227/2001 e l’art. 3, comma 3 della L.R.T. n. 39/2000, nel dettare la definizione di bosco e delle aree ad esso assimilabili, menzionano soltanto i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento e le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea a causa di incendi, senza fare alcun riferimento ai terreni disboscati per mano dell’uomo.
Dall’altro, l’art. 142, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004, nella versione ratione temporis vigente, avrebbe escluso la configurabilità del vincolo relativo ai “Territori coperti da foreste e boschi” nell’area interessata, in quanto classificata come zona B-2 dal regolamento urbanistico comunale del tempo.
1.3.1. Le censure sopra sintetizzate sono prive di pregio.
Per quanto riguarda le ragioni che hanno indotto il Comune a disporre gli approfondimenti istruttori sulle reali caratteristiche dell’area di proprietà della sig.ra -OMISSIS-, si è già detto che gli stessi erano giustificati dagli elementi emersi dalla denuncia e dal ricorso del sig. -OMISSIS- e dalla necessità di verificare se la rappresentazione dei luoghi fornita dalla ricorrente fosse attendibile e veritiera. Verifica che, come sopra evidenziato, ha avuto un innegabile esito negativo, essendosi dimostrata la presenza di un bosco e la sua rimozione in assenza dei necessari titoli abilitativi.
Si è anche detto, più in generale, che all’Amministrazione va riconosciuto il potere di rivalutare ed eventualmente modificare le determinazioni assunte alla luce di circostanze nuove o non conosciute, nel rispetto dei limiti imposti dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, come avvenuto nel caso di specie.
Nel solco di quanto appena ricordato, il Comune ha ritenuto di chiedere un primo approfondimento al geologo FA, per poi affidare un’ulteriore indagine ad una società esterna dotata delle necessarie competenze tecniche: tale duplice scelta non appare contraddittoria o irragionevole, ma costituisce espressione della discrezionalità spettante all’Amministrazione nella scelta dei mezzi istruttori ritenuti più idonei per il compimento delle attività di sua competenza. D’altra parte, la risposta del geologo FA è assolutamente laconica e non poteva perciò fornire una risposta utile alla richiesta di approfondimenti istruttori formulata dal Comune, che ha coerentemente ritenuto di doversi avvalere del supporto di altri esperti (cfr. docc. 49 e 50 del Comune cit.). Delle ragioni sottese all’affidamento del nuovo incarico alla VI si dà comunque conto in modo esaustivo nella determina n. -OMISSIS- (cfr. doc. 2 del Comune).
Il fatto, poi, che l’attività istruttoria svolta dal geologo FA non sia stata ritenuta adeguata in riferimento all’istanza della sig.ra -OMISSIS- non significa che la stessa non possa ritenersi invece sufficiente ed attendibile per le altre richieste di deperimetrazione presentate al Comune in fase di revisione della cartografia, rispetto alle quali, peraltro, non risulta siano mai emerse segnalazioni o contestazioni particolari.
Inoltre, a fronte delle indagini dettagliate effettuate dal Comune, si rammenta che la ricorrente, in sede procedimentale, si è limitata a sollevare contestazioni generiche (cfr. doc. 10 di parte ricorrente cit.), senza fornire elementi di rilievo atti a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese; rispetto ad esse non era dunque necessaria, né evidentemente possibile, una puntuale confutazione da parte dell’Amministrazione che, come detto, ha ben spiegato le ragioni della propria decisione nella delibera n. -OMISSIS-, corredata anche da un’ampia documentazione probatoria.
Per quanto riguarda le criticità evidenziate dalla ricorrente in ordine alle modalità di conferimento dell’incarico alla società VI, occorre preliminarmente evidenziare che le stesse, ove fossero dimostrate, sarebbero comunque irrilevanti, ai fini che qui interessano, poiché esse non sono tali da scalfire l’attendibilità dei risultati cui sono pervenuti i tecnici incaricati dal Comune sulla presenza del bosco e sul disboscamento abusivo eseguito sull’area e da consentire il superamento degli ulteriori elementi indiziari evidenziati nella parte che precede.
E’ in particolare ininfluente il fatto che la procedura di affidamento dell’incarico alla VI sia stata avviata sulla piattaforma START della Regione NA alla fine di maggio del 2024 e si sia conclusa, previa verifica della regolarità contributiva della società, solo il giorno successivo all’effettuazione del sopralluogo, con l’adozione della determinazione dirigenziale sopra citata (cfr. docc. da 53 a 57 del Comune). In linea di principio, infatti, è consentita l’esecuzione anticipata delle attività oggetto di incarico, a condizione che quest’ultimo venga poi regolarmente perfezionato, come avvenuto nel caso di specie.
In ogni caso, la perizia commissionata dal Comune è stata regolarmente sottoscritta dai dottori in agronomia Lanzi e Vatteroni, soci della VI, come risulta dalla stessa relazione e dalla proposta tecnica e economica presentata dalla società (cfr. doc. 3 del Comune cit. e doc. 5 del controinteressato). Dal materiale fotografico inserito nella relazione, inoltre, emerge che il sopralluogo è stato effettuato senza avere diretto accesso ai terreni della ricorrente, visibili anche dalle aree adiacenti; in ogni caso, le immagini più rilevanti - quelle che dimostrano la presenza del bosco e il suo taglio progressivo nel periodo tra il 2010 e il 2024 - sono quelle aeree reperite sul portale cartografico regionale.
Per quanto attiene, infine, alla riconducibilità dell’area sottoposta a disboscamento abusivo alla definizione di bosco si osserva quanto segue.
L’art. 2, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001, applicabile ratione temporis al caso di specie, ove si voglia tener conto dell’epoca in cui, in base alle indagini svolte dai periti del Comune, è stato effettuato il primo intervento di disboscamento (periodo 2010-2013), prevedeva che dovessero essere assimilate a bosco, tra le altre, “le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi”.
L’art. 4, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018, che ha abrogato e sostituito la disciplina di cui al citato d.lgs. n. 227/2001, e applicabile al caso di specie ove si voglia tener conto dell’epoca in cui, al più tardi, è stato effettuato il secondo intervento (2019), stabilisce che sono assimilati al bosco “le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
Infine, l’art. 3, comma 3 della legge regionale NA, n. 39/2000 stabilisce che “Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio”.
Dall’esame delle norme appena citate si ricava che deve essere classificato come bosco anche il terreno sul quale la vegetazione sia assente a causa, tra l’altro, di “utilizzazioni forestali”, “interventi antropici”, “trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni” e “interventi selvicolturali o d'utilizzazione”; a prescindere dalla specifica terminologia utilizzata, il legislatore, nazionale e regionale, ha infatti inteso riconoscere la natura di bosco, e imporre perciò l’applicazione della speciale normativa di tutela prevista dall’ordinamento, per tutte le aree che vengano private della vegetazione boschiva per intervento dell’uomo, sia che questo risulti funzionale al loro corretto sfruttamento e alla loro conservazione, sia che lo stesso avvenga in assenza degli stringenti presupposti e dei titoli abilitativi previsti dalla legge di settore che, si ricorda, ha come scopo la valorizzazione della selvicoltura, la salvaguardia ambientale del territorio, la conservazione, l'incremento e la razionale gestione del patrimonio forestale nazionale (cfr. art. 1 del d.lgs. n. 227/2001).
Tenuto conto di quanto precede, l’area della ricorrente - che come visto ha subìto importanti interventi di disboscamento non autorizzati - rientra certamente nella nozione di bosco dettata dalle disposizioni di cui sopra.
D’altra parte, ammettere che in caso di disboscamento abusivo l’area possa perdere la natura e la qualificazione di bosco significherebbe vanificare la normativa di protezione dettata dalla legge, legittimare un intervento contra legem e consentire il consolidamento degli effetti pregiudizievoli da esso prodotti, con la definitiva ed irreparabile lesione dei preminenti interessi pubblici protetti.
In ultimo, è inconferente, come già anticipato nei paragrafi precedenti, il richiamo all’art. 142, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004 che, nella versione ratione temporis vigente, avrebbe escluso la configurabilità del vincolo relativo ai “Territori coperti da foreste e boschi” nell’area della sig.ra -OMISSIS-, in quanto classificata come zona B-2 dal regolamento urbanistico comunale del tempo. Difatti, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, la norma esclude, al massimo, la sussistenza del vincolo paesaggistico, senza tuttavia incidere sulla riconducibilità dei terreni di cui si controverte alla nozione di bosco, in ragione delle loro peculiari caratteristiche, bene evidenziate nella perizia fatta redigere dal Comune.
1.4. Con la quarta e ultima censura del ricorso principale, la ricorrente lamenta l’illegittimità del diniego di accesso oppostole dal Comune ai sensi dell’art. 3, comma 2 della l. n. 241/1990, sul presupposto che l’istanza avesse ad oggetto atti normativi e a contenuto generale, e la disparità di trattamento posta in essere nei suoi riguardi, rispetto all’Avv. -OMISSIS-, al quale è stato dato pieno ed incondizionato accesso agli atti del procedimento di cui oggi si controverte.
La presente censura, come eccepito dal Comune, è improcedibile, atteso che, in esecuzione dell’ordinanza collegiale n. 20/2025 e attraverso il deposito di ulteriore documentazione agli atti del giudizio, è stata fornita alla ricorrente la documentazione richiesta, non ancora ostesa.
1.5. In conclusione, il ricorso introduttivo va in parte rigettato e in parte dichiarato improcedibile.
2. E’ ora possibile passare all’esame dei motivi aggiunti proposti dalla sig.ra -OMISSIS- in seno al giudizio n. R.G. 1261/2024, con i quali è stata impugnata la nota del Comune di Monte Argentario del -OMISSIS-, che ha dato esecuzione alla sopra citata ordinanza collegiale n. 20/2025, contenente l’ordine al Comune di trasmettere alla ricorrente la documentazione richiesta che non fosse già stata depositata nel giudizio n. R.G. 362/2024, promosso dal sig. -OMISSIS-.
2.1. Con la prima censura la ricorrente lamenta che il Comune, con la nota del -OMISSIS-, non si sarebbe limitato ad eseguire quanto disposto dal Tribunale in ordine all’ostensione dei documenti richiesti, ma avrebbe svolto ulteriori ed illegittime considerazioni sull’effettiva portata del diritto di accesso ad essa spettante, fornendo, in sostanza, una sorta di interpretazione autentica, e illegittima, del provvedimento giudiziale suddetto.
La stessa deduce, inoltre, la mancata integrale ottemperanza all’ordinanza collegiale di cui sopra, poiché, a suo dire, il Comune avrebbe omesso di trasmetterle parte della documentazione richiesta e, in particolare, le valutazioni del responsabile del procedimento sull’esito dell’approfondimento compiuto dal dott. FA (favorevole alla deperimetrazione dell’area di proprietà della Sig.ra -OMISSIS-), le motivazioni del medesimo responsabile che hanno indotto ad affidare un nuovo incarico alla VI e la documentazione attestante l’insussistenza, in capo al soggetto incaricato, delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di idoneità previsti dal d.lgs. n. 36/2023. Se poi i documenti suddetti fossero inesistenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto dichiararlo espressamente.
A prescindere da ogni approfondimento in ordine all’ammissibilità della censura in esame, eccepita sotto più profili dalle parti resistenti, la stessa, nella misura in cui mia a contestare la mancata ostensione di parte della documentazione richiesta, deve ritenersi improcedibile; il Comune, infatti, con la nota del -OMISSIS-, ha trasmesso alla ricorrente la nota prot. n. -OMISSIS-, con cui il Comune ha richiesto al dott. FA “di procedere ad un approfondimento d’istruttoria urgente riferito all’area in oggetto volto ad accertare se l’attuale stato dei luoghi (che ha portato a ritenere non più sussistente il vincolo di area boscata), sia stato preceduto da una abusiva rimozione” (cfr. doc. 49 del Comune cit.) e la risposta del tecnico (cfr. doc. 50 del Comune cit.). Inoltre, in data 24 aprile 2024, il Comune di Monte Argentario ha depositato la documentazione attinente al conferimento dell’incarico alla VI (cfr. docc. 53-57 del Comune).
E’ peraltro la stessa ricorrente, nelle proprie memorie di replica, alla luce di quanto dichiarato dal Comune, in sede procedimentale e con la nota del -OMISSIS-, a prendere esplicitamente atto del fatto che non vi sono ulteriori atti da acquisire, rilevanti ai fini del decidere; essa, in particolare, dichiara espressamente che “… con il ricorso per motivi aggiunti del 17 marzo 2025 il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, si è proceduto ad impugnare la predetta nota comunale (del -OMISSIS-, pec prot. -OMISSIS-, doc. 20, fascicolo -OMISSIS-, R.G. 1261/2024) per la sua autonoma lesività e, in particolare, perché introduttiva di un’inammissibile interpretazione autentica dell’Ordinanza n. 20/2025 del 10 gennaio 2025 di codesto Ecc. mo Tribunale Amministrativo Regionale”, dimostrando così di non avere interesse all’ostensione di ulteriori documenti (cfr. paragrafo 4.1.1., pag. 3 di detta memoria).
2.2. Con la seconda censura, la ricorrente, nel prendere spunto dalle argomentazioni contenute nella nota del -OMISSIS-, reitera quanto già evidenziato con il terzo motivo del ricorso introduttivo, evidenziando, ancora una volta, l’illegittimità dell’incarico conferito a VI che, oltre a quanto già dedotto, sarebbe altresì nullo per mancanza della forma scritta imposta dall’art. 18 del d.lgs. n. 36/2023.
La censura è infondata per le ragioni che si sono evidenziate nel paragrafo relativo al terzo motivo del ricorso introduttivo, cui si fa rinvio.
Per completezza si precisa che l’incarico conferito alla VI non è in realtà privo di forma scritta, poiché, all’esito della procedura telematica di affidamento effettuata sulla piattaforma START della Regione NA, è stata adottata la determinazione n. -OMISSIS-, sottoscritta digitalmente anche dal dott. Vatteroni e dalla dott.ssa Lanzi (cfr. docc. 53-57 del Comune cit.), a valere quale contratto d’opera professionale. Tutto ciò nel rispetto di quanto previsto - per gli affidamenti sotto soglia mediante procedura negoziata o affidamento diretto (come quello di cui si discute) - dall’art. 18, comma 1, secondo periodo del d.lgs. n. 36/2023, in base al quale il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2.3. Con la terza censura, fondandosi ancora una volta sul contenuto della nota del -OMISSIS-, come se la stessa contenesse una inammissibile integrazione postuma della motivazione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, la ricorrente riprende quanto dedotto con il primo motivo del ricorso introduttivo e ribadisce l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela previsti dall’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, dal momento che non vi sarebbero state ragioni per ritenere insufficiente o inattendibile l’approfondimento istruttorio svolto dal dott. FA e per aggirarne gli esiti, conferendo un nuovo e differente incarico ad altri tecnici.
Anche questa censura è priva di pregio, giacché, come chiarito nella parte che precede, cui si rinvia, nel caso di specie sussistevano tutti i presupposti di legge per l’effettuazione di approfondimenti e per l’annullamento d’ufficio della delibera n. -OMISSIS-. E’ peraltro irrilevante il fatto che nella determina n. -OMISSIS-, di conferimento dell’incarico ad VI, non si siano indicate in modo esplicito le ragioni per le quali l’approfondimento istruttorio commissionato al dott. FA non poteva ritenersi sufficiente; ragioni che, in ogni caso, sono agevolmente evincibili lettura della determina nel suo complesso e dalla succinta risposta fornita dal dott. FA in risposta alle richieste di approfondimento formulate dal Comune.
2.4. In conclusione, il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla sig.ra -OMISSIS- va in parte dichiarato improcedibile e in parte respinto.
2.5. Le spese del ricorso n. R.G. 1261/2024 e dei connessi motivi aggiunti vanno poste a carico della ricorrente, in ragione della sua soccombenza, e liquidate, nella misura di cui al dispositivo, a favore del Comune di Monte Argentario e del sig. -OMISSIS-.
Le stesse, invece, possono essere compensate nei riguardi del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo che si sono costituiti con memoria formale.
3. In ultimo, si passa ad esaminare il ricorso n. R.G. 362/2024 con i connessi motivi aggiunti, proposti dal sig. -OMISSIS- avverso la più volte citata delibera n. -OMISSIS-, nella parte in cui il Comune di Monte Argentario aveva inizialmente escluso i terreni della ricorrente dalle aree boscate.
Poiché il suddetto provvedimento è stato annullato in via di autotutela dall’Amministrazione con la delibera n. -OMISSIS- - confermata attraverso il rigetto dei gravami proposti dalla sig.ra -OMISSIS- - il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente.
3.1. Le spese del giudizio n. R.G. 362/2024 e dei connessi motivi aggiunti vanno poste a carico del Comune di Monte Argentario e della sig.ra -OMISSIS- in ragione dell’illegittimità dell’impugnata delibera n. -OMISSIS-.
Le stesse, invece, possono essere compensate nei riguardi del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo che, anche in questa sede, si sono costituiti con memoria formale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti nn. R.G. 362/2024 e 1261/2024 e sui rispettivi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) in parte dichiara improcedibili e in parte respinge il ricorso n. R.G. 1261/2024 e i connessi motivi aggiunti, per le ragioni e nei termini precisati in motivazione;
b) condanna la ricorrente, sig.ra -OMISSIS-, alla refusione delle spese di lite a favore del Comune di Monte Argentario e del controinteressato sig. -OMISSIS-, liquidandole in € 3.000,00 oltre oneri accessori come per legge a favore di ciascuna delle ridette parti; compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
c) dichiara improcedibili il ricorso n. R.G. 362/2024 e i connessi motivi aggiunti, per le ragioni e nei termini precisati in motivazione;
d) condanna il Comune di Monte Argentario e la controinteressata sig.ra -OMISSIS- alla refusione delle spese di lite a favore del ricorrente, sig. -OMISSIS-, liquidandole in € 3.000,00 oltre oneri accessori di legge e rimborso del 50% del contributo unificato versato a carico di ciascuna delle ridette parti; compensa le spese nei confronti del Ministero della Cultura e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche nominate in sentenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia De Felice | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.