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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 340/2019 R.G., di appello avverso la sentenza n. 73/2019, pronunciata dal Tribunale di Larino il 5.3.2019 nella controversia n. 1082/2014
R.G., avente ad oggetto pagamento;
TRA
( ), nella qualità di tutrice di Parte_1 C.F._1 [...]
, Per_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce all'atto di appello, dagli Avv.ti
Stefania Pezzullo e Nicola Molino, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
, Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
pag. 1 di 9 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
A) riformare la sentenza ex art. 281 sexies n. 73/2019 resa dal Tribunale di Larino il 05.03.2019, depositata in pari data, per tutti i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto:
B) dichiarare la sig.ra debitrice della somma di € 6.045,00 Controparte_1 nei confronti del Sig. , in persona della Sig.ra Persona_1 Parte_1
, quale tutrice legale, di cui € 3.825,00 indebitamente percepiti personalmente
[...] dalla stessa ed € 2.220,00 quale quota ( pari ad 1/3 asse ereditario) della CP_1 somma di € 6.660,00 indebitamente incassati dal coniuge, , Controparte_2 in qualità di tutore, o in quella diversa somma maggiore o minore che la Corte ritenga accertata in corso di causa;
C) condannare la sig.ra al pagamento della somma di € Controparte_1
6.045,00, o di quella diversa somma maggiore o minore che la Corte ritenga accertata in corso di causa, a favore del sig. , in persona della Persona_1
Sig.ra quale tutrice legale;
Parte_1
D) con vittoria delle spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Larino, con sentenza n. 73 del 5.3.2019, ha rigettato la domanda, proposta da , in qualità di tutrice del padre interdetto Parte_1
, nei confronti di , diretta a ottenere il Persona_1 Controparte_1 pagamento della somma di € 6.045,00, a titolo di restituzione di somme di spettanza dell'interdetto indebitamente incassate da lei e dal marito _2
.
[...]
Secondo la prospettazione dell'appellante, la si è arbitrariamente CP_1 appropriata della somma di € 3.825,00, nel periodo successivo alla morte del marito (19.12.2011), precedente tutore del fratello Controparte_2 [...]
, fino alla nomina della nuova tutrice (5.7.2012), ed è tenuta altresì a Per_1 restituire la somma di € 2.220,00, corrispondente alla sua quota ereditaria di 1/3 dell'importo di € 6.660,00, di cui il marito si è appropriato nello svolgimento pag. 2 di 9 dell'ufficio di tutore.
Il tribunale ha ritenuto non provate le deduzioni dell'appellante sulla base della documentazione prodotta e della prova testimoniale espletata, non attribuendo rilievo neppure alla mancata comparizione della Tartaglia all'udienza fissata per l'interrogatorio formale alla stessa deferito.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello , Parte_1 con atto di citazione spedito per la notifica il 7.10.2019, chiedendone la riforma, con accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Dichiarata la contumacia dell'appellata , all'esito dell'udienza Controparte_1 del 29.3.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello si fonda su tre motivi, con i quali si lamenta: 1) l'errore di valutazione della documentazione in atti ai fini della prova dell'appropriazione di somme di spettanza dell'interdetto ; 2) l'errata ricostruzione dei fatti e il Persona_1 vizio di motivazione in relazione alla valutazione della mancata comparizione pag. 3 di 9 dell'appellata all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale;
3) l'omesso esame di un fatto decisivo con riferimento a una delle voci della domanda di pagamento (somma di € 1.060,00, versata da a Parte_2 _2
a titolo di deposito cauzionale).
[...]
3. Con il primo motivo è censurata la decisione del primo giudice con cui è stata ritenuta non provata la circostanza del mancato versamento sul conto dell'interdetto delle somme corrisposte da a titolo di canoni di Parte_2
locazione relativi a un immobile di proprietà dell'interdetto e del prelievo della somma di € 2.600,00 a titolo di prestito personale da parte di _2
.
[...]
In particolare il tribunale ha ritenuto che: per gli assegni di € 750,00 del 17.1.2012, di € 750,00 del 12.3.2012 e di € 1.125,00 del 31.5.2012 non fosse possibile stabilire il loro mancato versamento in mancanza di produzione dell'estratto conto relativo all'anno 2012; per l'assegno di € 1.125,00 dell'11.1.2011 l'estratto conto prodotto, in quanto non leggibile, non costituisse riscontro idoneo;
per l'assegno di
€ 1.125,00 del 4.7.2011 il mancato versamento sul conto corrente dell'interdetto non fosse dimostrato;
non vi fosse alcuna prova del dedotto prestito personale di €
2.600,00.
La censura è fondata in parte, dovendo distinguersi la posizione di CP_1
in proprio da quella di erede di , tutore del fratello
[...] Controparte_2
fino al 19.12.2011. Per_1
3.1. Quanto alla posizione di , l'ufficio di tutore svolto Controparte_2 comporta la necessità di valutare nella sua interezza la gestione a lui riferibile del patrimonio dell'interdetto, fine che viene realizzato attraverso la presentazione al giudice tutelare dei rendiconti periodici previsti per legge.
Proprio in relazione a tale necessità, non può costituire prova dell'appropriazione da parte del tutore di entrate patrimoniali di pertinenza dell'interdetto il riscontro del loro mancato versamento sul conto corrente intestato all'interdetto, rilevando a tale scopo soltanto la circostanza che tali entrate non siano riportate nei rendiconti, venendo in tal modo occultate.
Se, invece, tutte le entrate patrimoniali sono correttamente riportate nei rendiconti e se il saldo di gestione alla morte del precedete tutore corrisponde a quello pag. 4 di 9 iniziale del nuovo tutore, la correttezza della gestione non può essere posta in dubbio, potendosi al limite realizzare una mera irregolarità di gestione, per non essere state alcune entrate tempestivamente versate sul conto intestato all'ìnterdetto.
La circostanza che tutte le entrate patrimoniali siano riportate nei rendiconti periodici presentati dal tutore non è stata mai messa in Controparte_2 dubbio dall'appellante, che, nella sua qualità di nuova tutrice (oltre che figlia) dell'interdetto, è certamente nella condizione di accedere a tutti i rendiconti presentati dal precedente tutore, di cui non ha neppure dedotto la mancata approvazione da parte del giudice tutelare.
Neppure è stata mai dedotta la mancata corrispondenza tra il saldo finale della vecchia gestione, ove attivo, e la disponibilità di danaro rilevata dalla nuova tutrice all'inizio della sua gestione.
Ne consegue l'impossibilità di ritenere provata l'appropriazione di somme da parte di , il quale ha assolto all'obbligo legale di rendere il conto Controparte_2 dell'attività svolta con la presentazione dei rendiconti periodici al giudice tutelare: la prova della mancanza di questi, della loro eventuale incompletezza o falsità incombeva sull'appellante, che lamenta l'infedele gestione da parte del precedente tutore, prova nel caso in esame non fornita, non potendo certamente supplire a tale mancanza il riscontro del mancato versamento sul conto corrente dell'interdetto di singole entrate patrimoniali.
In conclusione, se tutte le somme di cui l'appellante lamenta l'indebito incasso da parte di , in qualità di tutore di , per un Controparte_2 Persona_1 ammontare di € 6.660,00, sono state riportate nell'attivo dei rendiconti presentati al giudice tutelare relativi ai periodi a cui le entrate si riferiscono – come si deve ritenere in mancanza di deduzione contraria da parte dell'appellante – non può ritenersi sussistente l'appropriazione di tali somme da parte dello stesso: ciò vale sia per le somme che sarebbero state versate dal conduttore (€ Parte_2
3.000,00 nel 2011) per la locazione dell'immobile di Campomarino, Via Matteotti n.
12, sia per l'importo che per la stessa locazione sarebbe stata versata a titolo di cauzione (€ 1.060,00 il 2.11.2007), sia per la somma versata quale canone di affitto di fondi rustici (€ 2.600,00), di cui il precedente tutore si sarebbe appropriato pag. 5 di 9 a titolo di prestito personale.
3.2. Diverso discorso deve essere fatto per le somme di cui, a detta dell'appellante, si sarebbe appropriata dopo la morte del marito Controparte_1 _2
(19.12.2011) e prima della nomina della nuova tutrice (5.7.2012).
[...]
Si tratta, in questo caso, non già di entrate di una gestione patrimoniale propria dell'ufficio di tutore, per le quali sarebbe stata necessaria e sufficiente l'annotazione nell'attivo dei rendiconti periodici presentati al giudice tutelare, ma di competenze che la non aveva titolo alcuno a riscuotere e che, pertanto, CP_1 in mancanza di prova del versamento sul conto intestato all'interdetto, è tenuta a restituire.
Ciò premesso, devono ritenersi provati, sulla base della documentazione prodotta,
l'incasso, da parte di , dei tre assegni del 17.1.2012, Controparte_1
12.3.2012 e 31.5.2012, riferiti al pagamento di canoni di locazione relativi all'appartamento di Campomarino, Via Matteotti n. 12 da parte del conduttore e il loro mancato versamento sul conto intestato all'interdetto Parte_2
. Persona_1
L'incasso dei suddetti tre assegni, non è in discussione, in quanto implicitamente ammesso dal tribunale, e comunque dimostrato dalla documentazione prodotta
(all. F, G e H alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.): la sottoscrizione
[...]
" risulta apposta come girata per l'incasso dei predetti assegni, che CP_1 sono esplicitamente collegati alla locazione in questione in base alle ricevute emesse nelle stesse date di emissione degli assegni, con destinatario
[...]
e indicazione delle mensilità del canone a cui i versamenti sono riferiti. Pt_2
L'elemento che ha portato il tribunale a ritenere non provato il mancato versamento degli assegni suddetti sul conto intestato all'interdetto, proprietario dell'appartamento dato in locazione, vale a dire la mancanza di estratti conto relativi all'anno 2012, è smentito dalla documentazione in atti.
La lista dei movimenti contabili sul conto della Banca Tercas intestata a
[...]
(doc. M allegato alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.) riguarda non Per_1 solo l'anno 2011, ma anche l'anno successivo fino al 23.7.2012, quindi copre l'intero periodo di tempo intercorrente tra la fine della vecchia gestione e l'inizio della nuova.
pag. 6 di 9 Gli unici due movimenti registrati in tale periodo, al netto delle spese di tenuta conto (bolli, interessi e commissioni), sono l'accredito della pensione in data
2.1.2012 per € 1.215,00 e la disposizione di pagamento delle rette della casa di riposo per il periodo gennaio – luglio 2012, per € 7.070,00; nessun versamento risulta invece per importi corrispondenti a quelli dei tre assegni di cui si discute (€
750,00 del 17.1.2012, € 750,00 del 12.3.2012 ed € 1.125,00 del 31.5.2012).
Tanto è sufficiente a far ritenere dimostrato che all'incasso degli assegni di cui si discute da parte della non abbia fatto seguito il versamento dei relativi CP_1 importi sul conto intestato all'interdetto, con conseguente obbligo di restituzione da parte dell'appellata.
Né può ipotizzarsi che le somme indicate siano state impiegate dalla per CP_1 esigenze di cura e assistenza dell'interdetto o per far fronte a debiti di questo;
anche a ritenere che l'appellata abbia gestito di fatto il patrimonio di
[...]
nel periodo di tempo precedente la nomina della nuova tutrice, Per_1 costituiva suo onere dedurre e dimostrare le specifiche circostanze di fatto relative all'impiego nell'interesse dell'interdetto delle somme incassate.
4. Le considerazioni che precedono in merito alla idoneità della documentazione prodotta a provare l'obbligo di restituzione in capo all'appellata, portano a ritenere fondato, nei termini di seguito esposti, anche il secondo motivo, con cui si censura la decisione del tribunale di escludere il rilievo, in mancanza di altri elementi di prova, della mancata comparizione dell'appellata a rendere l'interrogatorio formale alla stessa deferito.
Se è vero che il giudice, in caso di mancata risposta all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio "valutato ogni altro elemento di prova", la presenza della prova documentale, non adeguatamente valutata dal primo giudice, dell'omesso versamento sul conto dell'interdetto dell'importo portato dai tre assegni emessi da nel 2012 a titolo di pagamento del canone di locazione, conferisce Parte_2 alla mancata comparizione della all'interrogatorio formale il significato di CP_1 elemento indiziario di conferma del materiale probatorio ritualmente acquisito con riferimento all'incasso dei canoni di locazione per un complessivo ammontare di €
2.625,00.
pag. 7 di 9 Non lo stesso può dirsi per l'ulteriore importo di € 1.200,00, che, secondo la prospettazione dell'appellata, la avrebbe incassato da CP_1 CP_3
, a titolo di canoni da gennaio ad agosto 2012 (€ 150,00 mensili) per la
[...] locazione di altro immobile di proprietà dell'interdetto.
Al riguardo difettano elementi di prova, mancando le quietanze di pagamento o la prova documentale di pagamenti tracciabili a tale titolo e non essendo stata ammessa la prova testimoniale per mezzo del conduttore, conseguendone l'impossibilità di poter considerare come ammessa la circostanza del pagamento.
L'art. 232 c.p.c., infatti, non ricollega alla mancata risposta all'interrogatorio l'effetto della confessione, ma consente al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti, previa valutazione di ogni altro elemento di prova (Cass., n. 41643/2021; Cass., n.
9436/2018), con la conseguenza che la mancanza di altri elementi, anche di natura indiziaria, relativi al pagamento da parte del impedisce l'operatività della CP_3 disposizione.
5. Il terzo motivo, con cui si censura l'omessa decisione del tribunale su una specifica entrata (cauzione della locazione versata da per € Parte_2
1.060,00) che sarebbe stata incassata da , è assorbito in Controparte_2 relazione alla decisione del primo motivo, con cui si è rilevata l'impossibilità di censurare l'operato del precedente tutore senza prendere posizione sulla complessiva gestione attestata dai rendiconti periodici dallo stesso presentati.
6. In parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di pagamento proposta dall'appellante deve essere accolta per quanto di ragione, con condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 2.625,00, sulla quale non devono essere riconosciuti gli interessi legali, in difetto di specifica domanda.
8. L'accoglimento per quanto di ragione dell'appello comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che, in base a una valutazione globale dell'esito della lite, devono essere poste a carico di parte appellata, parzialmente soccombente, con la previsione della compensazione nella misura di 1/2, in relazione all'accertamento di infondatezza di una parte rilevante della pretesa e con liquidazione nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione corrispondente delle tariffe di cui al d. m.
n. 55/2014 nella versione vigente al momento della conclusione dell'attività
pag. 8 di 9 difensiva in primo e in secondo grado, esclusa, per il grado di appello, la fase istruttoria.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 73/2019 pronunciata dal Tribunale di Larino in data 5.3.2019, proposto da Parte_1
, nella qualità di tutrice di , con citazione spedita per
[...] Persona_1
la notifica il 7.10.2019, nei confronti di , nella contumacia di Controparte_1 quest'ultima, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di € 2.625,00;
2) condanna l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante, di metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per tale quota, per il primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 1.215,00 per compensi e per il presente grado, in € 382,50 per esborsi ed € 812,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
con distrazione in favore degli Avv.ti Nicola Molino e Stefania Pezzullo, dichiaratisi antistatari;
dichiara compensata tra le parti la restante metà.
Così deciso nella camera di consiglio della corte in data 5.12.2024
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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