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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 334/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Burza n. 41, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Raimondo Garcea, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gagliardi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(C.F. e (C.F. P_ C.F._4 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via A. De Gasperi, presso C.F._5 lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per , e : ““Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte d'Appello, contrariis reiectis, e previo recepimento – ove ritenuto necessario – di ogni istanza formulata in primo grado e da intendersi qui riportata e trascritta, accogliere l'appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nei termini di cui al presente atto, condannando gli odierni appellati, soccombenti virtuali, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado,
1 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Condannarli, oltresì, al pagamento delle spese e competenze anche di secondo grado, pure distraende in favore del sottoscritto difensore. In entrambi i casi con gli accessori di Legge, I.V.A. e C.A.P.”.
Per e : “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro adita P_ Controparte_2 rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo una soccombenza virtuale a vantaggio di parte appellante che risulta violata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
condannare parte convenuta alle spese e competenze di lite, distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.08.2019, e i figli ( Parte_1 Parte_2
e ) hanno convenuto in giudizio e il coniuge
[...] Parte_3 P_ [...]
davanti al Tribunale di Cosenza, per ivi sentir dichiarare in loro favore CP_2
l'inefficacia di cui all'art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1) atto di donazione per Notar del 25 febbraio 2015, repertorio n. 43632 - raccolta Persona_1
n. 22873, registrato a Cosenza il 19.3.2015 al numero2782 serie 1 T, ivi trascritto il 21.5.2015 ai numeri 6382 registro generale e 5325 registro speciale, con il quale ha donato in P_ favore del marito, che ha accettato, la sua quota pari al 50% dell'immobile ubicato in Casole
Bruzio alla via Giangurgolo (villetta residenziale) in catasto al foglio di mappa n. 3 p.lle 841 sub
2 cat. A7 classe 2 di vani 9,5 e p.lle 841 sub 3 e 840 sub 2 (corti esterne) che era stato acquistato in data 28.12.2011;
2) atto di donazione per Notar del 15.04.2015, repertorio n. 43968-raccolta n. Persona_1
23081, registrato a Cosenza il dì 8 maggio 2015 al n. 4489, serie 1 T, ivi trascritto ai nn. 10128 registro generale e 8314 registro speciale, con cui ha donato al marito quanto alla P_ stessa proveniente dalla successione della madre e cioè l'appartamento e i diritti alla stessa spettante sul fabbricato ubicato in Casole Bruzio alla via Corso Umberto I° n. 35, in catasto al foglio 3 p.lle 372 sub 5 ubicato al piano 2° Cat. A3 classe 2 di vani 5 e sub 69 lastrico solare.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ in data 27.09.2001, è morta , la quale con testamento pubblico del Persona_2
23.10.2009 ha disposto dei propri beni in favore delle figlie, e , P_ Parte_1
e dei nipoti ( e ); Parte_2 Parte_3
➢ nonostante le disposizioni testamentarie, ha, però, continuato a detenere gli P_
immobili attribuiti alla sorella e ai nipoti;
2 ➢ per siffatta ragione hanno adito il Tribunale di Cosenza, incardinando il procedimento n.
3076/2002 R.G.A.C., al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento occupato da P_
, situato in Corso Umberto I di Casole Bruzio (Cs), e del terreno annesso
[...] all'abitazione, nonché per ottenere il rimborso delle spese anticipate in sede di successione e il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile;
➢ nel suddetto procedimento, si è costituita in giudizio la sorella per eccepire la P_ nullità o l'annullabilità del testamento pubblico del 23.10.2000, per chiedere che la successione venisse dichiarata aperta sulla base di precedenti disposizioni testamentarie e per avanzare domanda riconvenzionale di usucapione sulla parte del terreno attribuito ai nipoti e alla sorella;
➢ con sentenza non definitiva n. 1221 del 13.07.2011, depositata in data 22.07.2011, il
Tribunale di Cosenza ha condannato al rilascio degli immobili oggetto di P_
causa e al risarcimento del danno per il mancato godimento degli stessi rimettendo la relativa determinazione del quantum risarcitorio al prosieguo istruttorio;
➢ con la medesima pronuncia sono state rigettate tutte le altre domande ex adverso formulate;
➢ con separata ordinanza il Tribunale di Cosenza ha rimesso la causa sul ruolo per disporre una CTU finalizzata, da un lato, alla liquidazione del danno per mancato godimento degli immobili e, da altro lato, per procedere alla determinazione di altre parti comuni sul fabbricato sul quale sono insorte le varie controversi familiari;
➢ a seguito del suddetto supplemento istruttorio, con sentenza definitiva n. 410/2019 del
27.02.2019, il Tribunale di Cosenza ha attribuito agli attori i beni immobili spettanti a ciascuno di loro e ha condannato al pagamento in favore della sorella P_
della somma di euro 33.096,71, a titolo di indennità per illegittima occupazione, Pt_1 oltre quanto dovuto a titolo di adeguamento ISTAT dall'agosto 2012 sino all'effettivo rilascio, nonché alle spese di lite determinate in euro 103,30 ed euro 7.254,00 per competenze processuali, oltre spese generali iva e c.p.a.;
➢ successivamente, con atto di appello del 20.07.2012 ha impugnato la sentenza P_
non definitiva n. 1221/2011 e con atto di appello del 21.03.2019 ha impugnato la sentenza definitiva n. 410/2019, tutti proposti dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.
Premesso quanto sopra, gli attori hanno rappresentato altresì che:
3 ➢ dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva n. 1221/2011, con atto pubblico del
25.02.2015 ha provveduto a stipulare con il marito P_ Controparte_2
una convenzione matrimoniale finalizzata a modific
➢ are il regime della comunione legale in quello di separazione;
➢ in pari data, ha provveduto a donare al marito la quota parte del 50% di sua P_
proprietà dell'immobile ubicato in Casole Bruzio alla via Giangurgolo (villetta residenziale) individuata in catasto al foglio di mappa n. 3 p.lle 841 sub 2 cat. A7 classe 2 di vani 9,5 e p.lle 841 sub 3 e 840 sub 2 (corti esterne), che è stato acquistato in data
28.12.2011;
➢ inoltre, in data 15.04.2015, ha provveduto a donare al marito quanto ricevuto in seguito alla successione della madre e nello specifico l'appartamento e i diritti alla stessa spettante sul fabbricato ubicato in Casole Bruzio alla via Corso Umberto I° n. 35, in catasto al foglio
3 p.lle 372 sub 5 ubicato al piano 2° Cat. A3 classe 2 di vani 5 e sub 69 lastrico solare.
Considerato che in forza della sentenza definitiva n. 410/2019, gli attori vantavano un credito per la complessiva somma di euro 44.760,00, nelle more del giudizio di appello, hanno ritenuto sussistente nella vicenda in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. per ottenere in loro favore una declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli, frutto a loro dire di un chiaro disegno fraudolento.
Incardinato il procedimento n. 3478/2019 R.G.A.C., si sono costituiti in giudizio e P_ per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e Controparte_2
in diritto. In via preliminare hanno invocato la sospensiva ex artt. 337, comma 2 e 295 c.p.c. Con provvedimento del 29.01.2020, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la suddetta istanza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Nel corso del giudizio, con la memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c., i convenuti hanno documentato la pronuncia di accoglimento parziale della Corte di Appello di Catanzaro e avente a oggetto la riforma della sentenza non definitiva n. 1221/2011.
In particolare, con la sentenza n. 155/2020 pubblicata il 6.02.2020, passata in giudicato nelle more del giudizio sulla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., il Collegio ha:
- accolto la domanda in relazione alla riforma sul capo della condanna generica al risarcimento del danno che la sentenza definitiva di primo grado aveva poi determinato in euro 33.096,71,
- condannato alla restituzione della somma di euro 853,24 in favore della sorella Parte_1
, a titolo di rimborso della quota parte delle imposte di successione;
P_
4 - compensato per un terzo le spese del giudizio di appello tra le parti - liquidate nell'intero, in euro
€ 7.810,00, oltre accessori, come per legge - e condannato al rimborso dei restanti P_
due terzi nei confronti di parte appellata;
- posto definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata P_
nel giudizio di appello, liquidate come da separato decreto.
Pertanto, alla luce della suddetta pronuncia e considerato che residuavano a titolo di credito solo le spese legali, i convenuti hanno eccepito l'esiguità dell'aspettativa di credito ex adverso vantata e hanno dedotto la propria solidità patrimoniale in ragione dello stipendio di insegnante di
. Parte_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2021 svolta in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1687/2021, pubblicata in data 27.07.2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda formulata dagli attori e ha compensato integralmente le spese di lite. In estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento della insussistenza del credito a tutela del quale gli attori avevano originariamente agito ha determinato il venire meno del loro interesse alla dichiarazione di una pronuncia di inefficacia, posto che rispetto al residuo credito per le sole spese di lite l'atto dispositivo non comportava alcun pregiudizio per i creditori che trovavano adeguate garanzie al soddisfacimento del loro credito nella situazione reddituale dei convenuti. In ragione della sopravvenienza della caducazione della ragione di credito ha compensato le spese di lite.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.02.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 13.06.2022 si sono costituiti in giudizio e P_ [...]
per resistere al gravame e chiederne il rigetto. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.01.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
10.01.2025 depositato il 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e solo gli appellati hanno depositato la memoria di replica.
5 2.2. Con un unico motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità del mancato accoglimento della richiesta di condanna a carico dei convenuti alla refusione delle spese.
Erroneità della compensazione delle spese di lite. Violazione di norme: artt. 91 e s.s. c.p.c.”.
Più in particolare, lamentano gli odierni appellanti che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando dopo aver riconosciuto in sentenza che al momento della domanda di revocatoria sussistevano tutti i suoi presupposti, ha poi concluso nel senso del rigetto della domanda con conseguente pronuncia di compensazione delle spese di lite, solo perché nelle more del giudizio è intervenuta la riduzione del credito in relazione al quale si è proceduto con l'actio pauliana.
Contrariamente a quanto pronunciato dal Tribunale, l'intervenuta riduzione del credito in corso di causa non è, a loro dire, una ipotesi in grado di caducare il principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e ss c.p.c.
Nella prospettazione degli appellanti, il rigetto della domanda non è stata una conseguenza della sua infondatezza perché in realtà il giudice di prime cure ha ben spiegato come al momento della proposizione della domanda questa era fondata.
Pertanto, egli avrebbe dovuto pronunciarsi sulla soccombenza virtuale anche in considerazione della circostanza per cui gli appellanti hanno comunque sostenuto delle spese e degli esborsi per iscrivere la causa a ruolo e per far fronte a tutti gli altri adempimenti processuali.
Gli appellanti hanno altresì precisato che non può essere valorizzato il dato lessicale del rigetto della domanda contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata poiché in realtà dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento della inesistenza della ragione di credito rendesse non più necessario la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione.
A integrazione di quanto testé dedotto, con le note di trattazione scritta depositate in data
22.02.2024, gli appellanti hanno rappresentato che a conferma della loro tesi sulla originaria fondatezza della domanda formulata in primo grado è intervenuta, nelle more del presente giudizio, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1147/2022 pubblicata il 17.10.2022.
Siffatta pronuncia riguarda l'impugnativa della sentenza definitiva n. 410/2019 del Tribunale di
Cosenza e il Collegio ha così provveduto: 1) ha rigettato l'appello e, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata;
2) ha condannato al pagamento, in favore di , P_ Parte_1
e , delle spese del giudizio di appello, liquidate Parte_3 Parte_2
in euro 7.000,00, oltre accessori, come per legge.
Per effetto delle varie pronunce il credito complessivo degli appellanti ammonta ad € 33.413,93 il che dimostra che le ragioni creditorie degli odierni appellanti non si sono affatto ridotte
6 significativamente e alla luce di ciò si deve ritenere come errata la pronuncia circa la compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio sull'azione revocatoria.
Inoltre, gli appellanti hanno avuto modo di precisare e documentare altresì con la comparsa conclusionale depositata in data 3.03.2025 che la fondatezza della loro domanda circa una declaratoria di inefficacia non è comunque venuta meno considerato che, in virtù della ultima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, hanno dovuto necessariamente agire esecutivamente notificando l'atto di pignoramento presso terzi all' (dal quale , insegnante in CP_3 P_
quiescenza, percepisce la propria pensione) ma tale istituto ha trasmesso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dalla quale risulta che ha chiesto e ottenuto la “cessione del quinto” con P_ conseguente trattenuta mensile di € 300,00 sino al 30.09.2033. Di conseguenza, l' ha potuto CP_3 disporre, nei limiti di legge, un accantonamento mensile di appena € 161,86. Inoltre, non pervenendo dichiarazioni positive da parte degli altri terzi pignorati, la soddisfazione del credito è risultata, dunque, più difficoltosa.
2.4. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si deve precisare che gli appellanti hanno proposto gravame solo in relazione al capo della sentenza in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite e non in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. espressamente affermando che pur ritenendo erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse venuta meno l'originaria ragione di credito non intendevano proporre impugnazione sul punto “ Ne deriva che – a nostro sommesso avviso – il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e non ritenerla superata siccome ha fatto. Ma non intendiamo, comunque, impugnare la sentenza su tale aspetto. Quel che vogliamo qui impugnare, invero, è la decisone di compensare integralmente le spese di lite: compensazione che viola il disposto degli artt. 91 e ss. c.p.c. che regge il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza (nella fattispecie, virtuale).”
Ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza delle ragioni per dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione e la consequenziale irrilevanza di tutte le allegazioni compiute dagli appellanti con le note di trattazione e poi con la comparsa conclusionale in ordine alla esistenza - all'esito della complessa vicenda giudiziaria in seno alla quale era sorto il diritto fatto valere con la revocatoria – di ragioni di credito per niente inferiori a quelle originariamente dedotte.
L'unico aspetto che qui può e deve essere valutato è la correttezza della pronuncia sulle spese di lite, unica oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
7 Per compiere detta valutazione occorre allora verificare la natura della pronuncia impugnata e le posizioni di soccombenza rispetto alla stessa.
Ebbene la sentenza impugnata è indubbiamente una sentenza di rigetto della domanda e tanto non solo perché questo è il dato lessicale che si rinviene nel dispositivo, ma perché questa è la natura giuridica di una simile pronuncia secondo il consolidato orientamento della Cassazione
“la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare
l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto” (Cass.
12975 del 2020 ribadita in termini dalla Cass civ., sez. III, ord. n. 31950 del 16 novembre 2023).
A fronte di una pronuncia di rigetto nel merito, sia pure per carenza sopravvenuta dei presupposti per l'accoglimento, la compensazione delle spese di lite è il provvedimento più favorevole al quale l'attore soccombente possa aspirare, non venendo qui in rilievo la tematica della soccombenza virtuale ma, se mai, le ragioni della soccombenza effettiva che correttamente sono state valutate dal Tribunale per escludere la condanna del soccombente alle spese di lite, che sarebbe invece discesa dalla applicazione dei principi generali di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c.
Tanto vale a determinare l'infondatezza dell'appello.
2.4. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo delle spese di lite reclamato che sarebbe ammontato secondo i medesimi parametri ad € 7616.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
8 confronti di e avverso la sentenza n. 1687/2021 del P_ Controparte_2
Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 27.07.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido fra loro, al del pagamento in favore di e P_ [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali in misura 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA CARMELA RUBERTO PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO CONSIGLIERE REL.
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 334/2022 R.G.A.C., assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'8.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F.
[...] CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via Burza n. 41, presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Raimondo Garcea, rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gagliardi giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTI
E
(C.F. e (C.F. P_ C.F._4 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Catanzaro, alla Via A. De Gasperi, presso C.F._5 lo studio dell'Avv. Pietro Mancuso, rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziano Giuseppe Gigli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
CONCLUSIONI:
Per , e : ““Voglia l'Ecc.ma Parte_1 Parte_2 Parte_3
Corte d'Appello, contrariis reiectis, e previo recepimento – ove ritenuto necessario – di ogni istanza formulata in primo grado e da intendersi qui riportata e trascritta, accogliere l'appello e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza nei termini di cui al presente atto, condannando gli odierni appellati, soccombenti virtuali, alla rifusione delle spese e competenze del primo grado,
1 da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario. Condannarli, oltresì, al pagamento delle spese e competenze anche di secondo grado, pure distraende in favore del sottoscritto difensore. In entrambi i casi con gli accessori di Legge, I.V.A. e C.A.P.”.
Per e : “Voglia la Corte di Appello di Catanzaro adita P_ Controparte_2 rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, non sussistendo una soccombenza virtuale a vantaggio di parte appellante che risulta violata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
condannare parte convenuta alle spese e competenze di lite, distratte in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
§1) La vicenda controversa e la sentenza di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.08.2019, e i figli ( Parte_1 Parte_2
e ) hanno convenuto in giudizio e il coniuge
[...] Parte_3 P_ [...]
davanti al Tribunale di Cosenza, per ivi sentir dichiarare in loro favore CP_2
l'inefficacia di cui all'art. 2901 c.c. dei seguenti atti:
1) atto di donazione per Notar del 25 febbraio 2015, repertorio n. 43632 - raccolta Persona_1
n. 22873, registrato a Cosenza il 19.3.2015 al numero2782 serie 1 T, ivi trascritto il 21.5.2015 ai numeri 6382 registro generale e 5325 registro speciale, con il quale ha donato in P_ favore del marito, che ha accettato, la sua quota pari al 50% dell'immobile ubicato in Casole
Bruzio alla via Giangurgolo (villetta residenziale) in catasto al foglio di mappa n. 3 p.lle 841 sub
2 cat. A7 classe 2 di vani 9,5 e p.lle 841 sub 3 e 840 sub 2 (corti esterne) che era stato acquistato in data 28.12.2011;
2) atto di donazione per Notar del 15.04.2015, repertorio n. 43968-raccolta n. Persona_1
23081, registrato a Cosenza il dì 8 maggio 2015 al n. 4489, serie 1 T, ivi trascritto ai nn. 10128 registro generale e 8314 registro speciale, con cui ha donato al marito quanto alla P_ stessa proveniente dalla successione della madre e cioè l'appartamento e i diritti alla stessa spettante sul fabbricato ubicato in Casole Bruzio alla via Corso Umberto I° n. 35, in catasto al foglio 3 p.lle 372 sub 5 ubicato al piano 2° Cat. A3 classe 2 di vani 5 e sub 69 lastrico solare.
A fondamento della domanda, gli attori hanno assunto che:
➢ in data 27.09.2001, è morta , la quale con testamento pubblico del Persona_2
23.10.2009 ha disposto dei propri beni in favore delle figlie, e , P_ Parte_1
e dei nipoti ( e ); Parte_2 Parte_3
➢ nonostante le disposizioni testamentarie, ha, però, continuato a detenere gli P_
immobili attribuiti alla sorella e ai nipoti;
2 ➢ per siffatta ragione hanno adito il Tribunale di Cosenza, incardinando il procedimento n.
3076/2002 R.G.A.C., al fine di ottenere il rilascio dell'appartamento occupato da P_
, situato in Corso Umberto I di Casole Bruzio (Cs), e del terreno annesso
[...] all'abitazione, nonché per ottenere il rimborso delle spese anticipate in sede di successione e il risarcimento del danno per mancato godimento dell'immobile;
➢ nel suddetto procedimento, si è costituita in giudizio la sorella per eccepire la P_ nullità o l'annullabilità del testamento pubblico del 23.10.2000, per chiedere che la successione venisse dichiarata aperta sulla base di precedenti disposizioni testamentarie e per avanzare domanda riconvenzionale di usucapione sulla parte del terreno attribuito ai nipoti e alla sorella;
➢ con sentenza non definitiva n. 1221 del 13.07.2011, depositata in data 22.07.2011, il
Tribunale di Cosenza ha condannato al rilascio degli immobili oggetto di P_
causa e al risarcimento del danno per il mancato godimento degli stessi rimettendo la relativa determinazione del quantum risarcitorio al prosieguo istruttorio;
➢ con la medesima pronuncia sono state rigettate tutte le altre domande ex adverso formulate;
➢ con separata ordinanza il Tribunale di Cosenza ha rimesso la causa sul ruolo per disporre una CTU finalizzata, da un lato, alla liquidazione del danno per mancato godimento degli immobili e, da altro lato, per procedere alla determinazione di altre parti comuni sul fabbricato sul quale sono insorte le varie controversi familiari;
➢ a seguito del suddetto supplemento istruttorio, con sentenza definitiva n. 410/2019 del
27.02.2019, il Tribunale di Cosenza ha attribuito agli attori i beni immobili spettanti a ciascuno di loro e ha condannato al pagamento in favore della sorella P_
della somma di euro 33.096,71, a titolo di indennità per illegittima occupazione, Pt_1 oltre quanto dovuto a titolo di adeguamento ISTAT dall'agosto 2012 sino all'effettivo rilascio, nonché alle spese di lite determinate in euro 103,30 ed euro 7.254,00 per competenze processuali, oltre spese generali iva e c.p.a.;
➢ successivamente, con atto di appello del 20.07.2012 ha impugnato la sentenza P_
non definitiva n. 1221/2011 e con atto di appello del 21.03.2019 ha impugnato la sentenza definitiva n. 410/2019, tutti proposti dinanzi alla Corte di Appello di Catanzaro.
Premesso quanto sopra, gli attori hanno rappresentato altresì che:
3 ➢ dopo la pubblicazione della sentenza non definitiva n. 1221/2011, con atto pubblico del
25.02.2015 ha provveduto a stipulare con il marito P_ Controparte_2
una convenzione matrimoniale finalizzata a modific
➢ are il regime della comunione legale in quello di separazione;
➢ in pari data, ha provveduto a donare al marito la quota parte del 50% di sua P_
proprietà dell'immobile ubicato in Casole Bruzio alla via Giangurgolo (villetta residenziale) individuata in catasto al foglio di mappa n. 3 p.lle 841 sub 2 cat. A7 classe 2 di vani 9,5 e p.lle 841 sub 3 e 840 sub 2 (corti esterne), che è stato acquistato in data
28.12.2011;
➢ inoltre, in data 15.04.2015, ha provveduto a donare al marito quanto ricevuto in seguito alla successione della madre e nello specifico l'appartamento e i diritti alla stessa spettante sul fabbricato ubicato in Casole Bruzio alla via Corso Umberto I° n. 35, in catasto al foglio
3 p.lle 372 sub 5 ubicato al piano 2° Cat. A3 classe 2 di vani 5 e sub 69 lastrico solare.
Considerato che in forza della sentenza definitiva n. 410/2019, gli attori vantavano un credito per la complessiva somma di euro 44.760,00, nelle more del giudizio di appello, hanno ritenuto sussistente nella vicenda in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901
c.c. per ottenere in loro favore una declaratoria di inefficacia degli atti dispositivi pregiudizievoli, frutto a loro dire di un chiaro disegno fraudolento.
Incardinato il procedimento n. 3478/2019 R.G.A.C., si sono costituiti in giudizio e P_ per resistere all'azione e chiederne il rigetto perché infondata in fatto e Controparte_2
in diritto. In via preliminare hanno invocato la sospensiva ex artt. 337, comma 2 e 295 c.p.c. Con provvedimento del 29.01.2020, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la suddetta istanza.
Concessi i termini di cui all'art. 183 co. VI c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
Nel corso del giudizio, con la memoria n. 2 ex art. 183 co. VI c.p.c., i convenuti hanno documentato la pronuncia di accoglimento parziale della Corte di Appello di Catanzaro e avente a oggetto la riforma della sentenza non definitiva n. 1221/2011.
In particolare, con la sentenza n. 155/2020 pubblicata il 6.02.2020, passata in giudicato nelle more del giudizio sulla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., il Collegio ha:
- accolto la domanda in relazione alla riforma sul capo della condanna generica al risarcimento del danno che la sentenza definitiva di primo grado aveva poi determinato in euro 33.096,71,
- condannato alla restituzione della somma di euro 853,24 in favore della sorella Parte_1
, a titolo di rimborso della quota parte delle imposte di successione;
P_
4 - compensato per un terzo le spese del giudizio di appello tra le parti - liquidate nell'intero, in euro
€ 7.810,00, oltre accessori, come per legge - e condannato al rimborso dei restanti P_
due terzi nei confronti di parte appellata;
- posto definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata P_
nel giudizio di appello, liquidate come da separato decreto.
Pertanto, alla luce della suddetta pronuncia e considerato che residuavano a titolo di credito solo le spese legali, i convenuti hanno eccepito l'esiguità dell'aspettativa di credito ex adverso vantata e hanno dedotto la propria solidità patrimoniale in ragione dello stipendio di insegnante di
. Parte_1
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.04.2021 svolta in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1687/2021, pubblicata in data 27.07.2021, il Tribunale di Cosenza ha rigettato la domanda formulata dagli attori e ha compensato integralmente le spese di lite. In estrema sintesi il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento della insussistenza del credito a tutela del quale gli attori avevano originariamente agito ha determinato il venire meno del loro interesse alla dichiarazione di una pronuncia di inefficacia, posto che rispetto al residuo credito per le sole spese di lite l'atto dispositivo non comportava alcun pregiudizio per i creditori che trovavano adeguate garanzie al soddisfacimento del loro credito nella situazione reddituale dei convenuti. In ragione della sopravvenienza della caducazione della ragione di credito ha compensato le spese di lite.
§ 2) L'impugnazione e le determinazioni della Corte
2.1. Avverso la detta sentenza, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto appello e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza con atto di citazione notificato a mezzo pec il 24.02.2022, affidandolo ai motivi che si esamineranno.
Radicatosi il contraddittorio, in data 13.06.2022 si sono costituiti in giudizio e P_ [...]
per resistere al gravame e chiederne il rigetto. Controparte_2
Dopo alcuni rinvii, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8.01.2025.
La causa è stata istruita documentalmente e precisate le conclusioni nella suddetta udienza, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, con provvedimento del
10.01.2025 depositato il 14.01.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Tutte le parti hanno depositato la comparsa conclusionale e solo gli appellati hanno depositato la memoria di replica.
5 2.2. Con un unico motivo di gravame, gli appellanti denunciano la “erroneità del mancato accoglimento della richiesta di condanna a carico dei convenuti alla refusione delle spese.
Erroneità della compensazione delle spese di lite. Violazione di norme: artt. 91 e s.s. c.p.c.”.
Più in particolare, lamentano gli odierni appellanti che il giudice di prime cure sia incorso in errore quando dopo aver riconosciuto in sentenza che al momento della domanda di revocatoria sussistevano tutti i suoi presupposti, ha poi concluso nel senso del rigetto della domanda con conseguente pronuncia di compensazione delle spese di lite, solo perché nelle more del giudizio è intervenuta la riduzione del credito in relazione al quale si è proceduto con l'actio pauliana.
Contrariamente a quanto pronunciato dal Tribunale, l'intervenuta riduzione del credito in corso di causa non è, a loro dire, una ipotesi in grado di caducare il principio della soccombenza di cui agli artt. 91 e ss c.p.c.
Nella prospettazione degli appellanti, il rigetto della domanda non è stata una conseguenza della sua infondatezza perché in realtà il giudice di prime cure ha ben spiegato come al momento della proposizione della domanda questa era fondata.
Pertanto, egli avrebbe dovuto pronunciarsi sulla soccombenza virtuale anche in considerazione della circostanza per cui gli appellanti hanno comunque sostenuto delle spese e degli esborsi per iscrivere la causa a ruolo e per far fronte a tutti gli altri adempimenti processuali.
Gli appellanti hanno altresì precisato che non può essere valorizzato il dato lessicale del rigetto della domanda contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata poiché in realtà dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il Tribunale ha ritenuto che l'accertamento della inesistenza della ragione di credito rendesse non più necessario la dichiarazione di inefficacia dell'atto di disposizione.
A integrazione di quanto testé dedotto, con le note di trattazione scritta depositate in data
22.02.2024, gli appellanti hanno rappresentato che a conferma della loro tesi sulla originaria fondatezza della domanda formulata in primo grado è intervenuta, nelle more del presente giudizio, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1147/2022 pubblicata il 17.10.2022.
Siffatta pronuncia riguarda l'impugnativa della sentenza definitiva n. 410/2019 del Tribunale di
Cosenza e il Collegio ha così provveduto: 1) ha rigettato l'appello e, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata;
2) ha condannato al pagamento, in favore di , P_ Parte_1
e , delle spese del giudizio di appello, liquidate Parte_3 Parte_2
in euro 7.000,00, oltre accessori, come per legge.
Per effetto delle varie pronunce il credito complessivo degli appellanti ammonta ad € 33.413,93 il che dimostra che le ragioni creditorie degli odierni appellanti non si sono affatto ridotte
6 significativamente e alla luce di ciò si deve ritenere come errata la pronuncia circa la compensazione delle spese di lite disposta nel giudizio sull'azione revocatoria.
Inoltre, gli appellanti hanno avuto modo di precisare e documentare altresì con la comparsa conclusionale depositata in data 3.03.2025 che la fondatezza della loro domanda circa una declaratoria di inefficacia non è comunque venuta meno considerato che, in virtù della ultima sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, hanno dovuto necessariamente agire esecutivamente notificando l'atto di pignoramento presso terzi all' (dal quale , insegnante in CP_3 P_
quiescenza, percepisce la propria pensione) ma tale istituto ha trasmesso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. dalla quale risulta che ha chiesto e ottenuto la “cessione del quinto” con P_ conseguente trattenuta mensile di € 300,00 sino al 30.09.2033. Di conseguenza, l' ha potuto CP_3 disporre, nei limiti di legge, un accantonamento mensile di appena € 161,86. Inoltre, non pervenendo dichiarazioni positive da parte degli altri terzi pignorati, la soddisfazione del credito è risultata, dunque, più difficoltosa.
2.4. Il motivo è infondato.
Preliminarmente, si deve precisare che gli appellanti hanno proposto gravame solo in relazione al capo della sentenza in cui è stata disposta la compensazione delle spese di lite e non in relazione ai presupposti dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. espressamente affermando che pur ritenendo erronea la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che fosse venuta meno l'originaria ragione di credito non intendevano proporre impugnazione sul punto “ Ne deriva che – a nostro sommesso avviso – il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda e non ritenerla superata siccome ha fatto. Ma non intendiamo, comunque, impugnare la sentenza su tale aspetto. Quel che vogliamo qui impugnare, invero, è la decisone di compensare integralmente le spese di lite: compensazione che viola il disposto degli artt. 91 e ss. c.p.c. che regge il principio secondo cui le spese seguono la soccombenza (nella fattispecie, virtuale).”
Ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta insussistenza delle ragioni per dichiarare l'inefficacia degli atti di disposizione e la consequenziale irrilevanza di tutte le allegazioni compiute dagli appellanti con le note di trattazione e poi con la comparsa conclusionale in ordine alla esistenza - all'esito della complessa vicenda giudiziaria in seno alla quale era sorto il diritto fatto valere con la revocatoria – di ragioni di credito per niente inferiori a quelle originariamente dedotte.
L'unico aspetto che qui può e deve essere valutato è la correttezza della pronuncia sulle spese di lite, unica oggetto di impugnazione nel presente giudizio.
7 Per compiere detta valutazione occorre allora verificare la natura della pronuncia impugnata e le posizioni di soccombenza rispetto alla stessa.
Ebbene la sentenza impugnata è indubbiamente una sentenza di rigetto della domanda e tanto non solo perché questo è il dato lessicale che si rinviene nel dispositivo, ma perché questa è la natura giuridica di una simile pronuncia secondo il consolidato orientamento della Cassazione
“la titolarità di un diritto di credito, anche sub iudice, costituisce condizione dell'azione revocatoria, sotto il profilo della "legitimatio ad causam" dell'attore, con la conseguenza che il sopravvenire in corso di causa di un giudicato, che ne accerti l'inesistenza, determina la cessazione dell'interesse alla detta azione revocatoria, non sussistendo più l'esigenza di dichiarare
l'inefficacia dell'atto di disposizione del patrimonio del debitore. Ne deriva che il sopraggiunto difetto delle menzionate condizioni dell'azione - "legitimatio ad causam" ed interesse dell'attore - che sia fatto constare in sede di legittimità deve essere rilevato dalla S.C. la quale, indipendentemente dall'originaria fondatezza o meno della domanda, la rigetterà nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ove non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto” (Cass.
12975 del 2020 ribadita in termini dalla Cass civ., sez. III, ord. n. 31950 del 16 novembre 2023).
A fronte di una pronuncia di rigetto nel merito, sia pure per carenza sopravvenuta dei presupposti per l'accoglimento, la compensazione delle spese di lite è il provvedimento più favorevole al quale l'attore soccombente possa aspirare, non venendo qui in rilievo la tematica della soccombenza virtuale ma, se mai, le ragioni della soccombenza effettiva che correttamente sono state valutate dal Tribunale per escludere la condanna del soccombente alle spese di lite, che sarebbe invece discesa dalla applicazione dei principi generali di cui agli articoli 91 e 92 c.p.c.
Tanto vale a determinare l'infondatezza dell'appello.
2.4. Le spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al dm n. 55 del 2014 come modificati dal dm n. 147 del 2022 applicati nei valori medi dello scaglione tariffario di riferimento a sua volta individuato in ragione dell'importo delle spese di lite reclamato che sarebbe ammontato secondo i medesimi parametri ad € 7616.
Atteso il tenore della decisione deve darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
8 confronti di e avverso la sentenza n. 1687/2021 del P_ Controparte_2
Tribunale di Cosenza, pubblicata in data 27.07.2021, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido fra loro, al del pagamento in favore di e P_ [...]
delle spese di lite che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_2
rimborso forfettario delle spese generali in misura 15%, CPA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3. dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello previsto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Silvana Ferriero dott.ssa Carmela Ruberto
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