CA
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1737 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Marianna D' Avino Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella ConIGliera rel.
Dott.ssa Mariarosaria Budetta ConIGliera
Riunita in Camera di ConIGlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 1444/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 12/9/2024
TRA
, (c.f. ) rapp.to e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Aniello Pullano (c.f. ), con lui elett.te domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 35 (cap C.F._2
00195) presso lo Studio dell'Avv. Maria Cristina Salvucci;
- Appellante -
E
, (C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti , Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Rachele Ludovici del Foro di NE (C.F. ed elett.te dom.ta in Roma C.F._4
Via Lutezia, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Gianrocco Catalano;
- Appellata –
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 711/2018 emessa dal Tribunale Civile di NE, depositata il 25.7.2018 nel giudizio iscritto al RG 1037/2015.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 12.9.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 19.03.2015, citava a comparire Parte_1 Controparte_1 innanzi al Tribunale di NE all'udienza del 15.07.2105 per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Sig. Giudice adito, contraiis rejectis, accertata la responsabilità della IG.ra
, ai sensi e per gli effetti ex art. 2043 c.c., 2059 c.c., 1223 c.c., 1225 e 2056 c.c.: - Controparte_2 condannare la convenuta al pagamento, a favore dell'attore, per danno patrimoniale non patrimoniale, della somma di Euro 50.000,00, o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre ad interessi legali dal giorno dell'evento al soddisfo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Si costituiva in giudizio che così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_1 contraria istanza ed eccezione disattesa, - nel merito e in via principale, rigettare la domanda attorea, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nella narrativa, in quanto alcuna responsabilità può essere addebitata alla convenuta …. – in via riconvenzionale, previo accertamento dell'esclusiva o prevalente responsabilità dell'attore IG. a restituire le somme Parte_1 indebitamente trattenute di € 6.000,00, nonché il danno patrimoniale il danno non patrimoniale che risulterà di giustizia a seguito dell'istruttoria, il cui valore si rimette al giudizio equitativo del Giudice. – con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”.
Invero il richiedeva la condanna della risarcirgli i danni derivati dall'averlo calunniato, Pt_1 CP_1 denunciandolo per truffa, per essersi appropriato di una somma di circa 6.000,00 euro, corrispostagli dalla per lo svolgimento di alcune pratiche, che lo stesso non aveva portato a termine. A CP_1 sostegno della domanda deduceva che il giudizio per truffa, dopo il rinvio a giudizio e lo svolgimento della fase dibattimentale, si era concluso con sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.
Da parte sua la a quale chiedeva il rigetto della domanda e spiegava domanda riconvenzionale CP_1 per la restituzione delle somme corrisposte, pari appunto ad € 6.000,00.
Con sentenza n. 711/2018 emessa in data 20.07.2018, pubblicata il 25.07.2018, nel giudizio avente n. R.g. 1037/2015, non notificata, il Tribunale di NE, così provvedeva: “1) Rigetta la domanda proposta. 2) Rigetta la domanda riconvenzionale. 3) Compensa tra le parti le spese di lite.”.
Nelle motivazioni il Tribunale chiariva come per poter ritenere integrato il reato di calunnia, del quale evidentemente il chiedeva l'accertamento incidenter tantum, fosse necessario sia l'elemento Pt_1 oggettivo, ovvero la denuncia di un fatto costituente reato a carico di qualcuno, che l'elemento soggettivo, non consistente solo nella volontà di denunciare, ma anche nella consapevolezza dell'altrui innocenza.
Ciò chiarito non riteneva la sussistenza di tale consapevolezza, in considerazione dello stesso comportamento del , che nulla riferiva sullo stato di assolvimento del proprio incarico, non Pt_1 rispondeva più al telefono e si rendeva sostanzialmente irreperibile per oltre un anno, tanto da insospettire la che, per verificare l'adempimento all'incarico principale, volto ad ottenere il CP_1 passaggio in proprietà dell'autovettura del defunto marito, si era recata presso un'agenzia automobilistica, constatando da visura come tale mezzo fosse ancora intestato al marito.
La predetta, peraltro invalida al 100% ed impossibilitata a deambulare, convincendosi, a questo punto, di aver subito un raggiro ed avendo già versato fra contanti ed assegni al la somma di € 6.000,00, Pt_1 sporgeva denuncia presso la locale stazione dei Carabinieri di Fiuggi, comune di sua residenza.
In sostanza per il Tribunale la convenuta, attuale appellata, poteva essere ragionevolmente incorsa nell'errore di ritenere di essere stata ingannata dal , anche in relazione alle sue minorate Pt_1 condizioni e alla fiducia che riponeva nell'attore per la pregressa amicizia, essendo stato lo stesso suo testimone di nozze.
Proprio l'incertezza sulle attività svolte dal , in adempimento al mandato conferitogli e in relazione Pt_1 alla sua irreperibilità, avevano concorso a determinare la distorta percezione della realtà da parte della denunciante. L'esclusione dell'elemento soggettivo, ovvero della consapevolezza dell'altrui innocenza, escludevano l'elemento soggettivo e quindi anche la sussistenza delle pretese risarcitorie collegate al fatto reato, quali conseguenze dello stesso.
Il Tribunale rigettava altresì le pretese restitutorie avanzate in via riconvenzionale dalla in CP_1 quanto la stessa insussistenza del reato di truffa, con assoluzione con formula piena faceva stato anche nel giudizio civile per danni, in quanto “Nella sentenza penale si legge che le somme di cui si chiede la restituzione in via riconvenzionale furono elargite spontaneamente dalla e per i servizi CP_1 effettivamente resi dal , sia pur sproporzionatamente in rapporto all'attività svolta;
il che esclude Pt_1 che si possa dar luogo alla loro restituzione, anche se di valore eccedente rispetto a quanto necessario”. oooOooo
Avverso la detta sentenza proponeva rituale appello principale il nel quale ha chiesto la riforma Pt_1 integrale della impugnata sentenza e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel primo grado .
Al predetto appello si è opposta la che ha spiegato appello incidentale per ottenere la CP_1 restituzione delle somme versate.
L'appellante principale ritiene errata ed ingiusta la sentenza ove nega la consapevolezza da parte della ell'altrui innocenza. CP_1
Adduce il che dallo stesso tenore della querela e dalle dichiarazioni rese in dibattimento dalla Pt_1 mergesse la consapevolezza della mendacità dell'accusa rivoltagli, rilevando la emersione di CP_1 svariati elementi comprovanti la impossibilità per la denunciante di non sapere che l'attività per il passaggio della autovettura era stata svolta e che parte delle somme corrisposte erano relative ad un prestito poi restituito dal . Pt_1
Inoltre fa presente come erano state definitivamente risolte le altre due questioni affidategli dalla nascenti, la prima, dalla errata richiesta, da parte dell' , di restituzione dei ratei CP_1 pensionistici erogati successivamente al decesso del coniuge (ratei che invece dovevano essere resi dalla madre e sorella del de cuius divenute eredi, dopo la rinuncia della moglie all'eredità), e la seconda all'incarico affidatogli sempre dalla di ricercare una soluzione transattiva con l'avvocato della CP_1 controparte per danni da corrispondere alla madre della Pt_2 CP_1
Quanto all'incarico di ottenere il passaggio di proprietà della autovettura del coniuge, divenuta di proprietà della madre e sorella dello stesso dopo la rinuncia all'eredità, l'appellante evidenzia come la fosse consapevole della sua innocenza, in quanto per il suo interessamento la stessa venne CP_1 convocata dinanzi al notaio insieme alla cognata ed alla suocera per firmare l'atto di cessione Per_1 verbale del detto autoveicolo, circostanza questa inconciliabile con la esistenza di una distorta percezione del reale.
Fatti questi, oltre che documentati, confermati dalla denunciante in sede di audizione davanti al Tribunale penale, e pertanto non correttamente valorizzati dal Tribunale Civile di NE come espressivi della consapevolezza dell'innocenza dell'imputato, ed incompatibili con la truffa.
Ad avviso dell' appellante anche l'attività successiva dell'agenzia, consistita nell' invio di copia dell'atto notarile al per effettuare la registrazione della nuova intestazione proprietaria del veicolo, sarebbe stata impossibile senza il precedente atto notarile, per il quale, per espressa ammissione, la CP_1 aveva pagato con assegno il notaio.
Deduce ancora che parte dei 6.000,00 euro corrisposti, e precisamente € 2.500,00, fossero riferibili ad un prestito personale della l , poi restituito alla stessa, come da quietanza in atti. CP_1 Pt_1 Inoltre l'appellante ritiene sussistente la responsabilità della anche per non aver ritirato la CP_1 querela in corso di processo, massimamente quando iniziava ad emergere che lo stesso avesse adempiuto agli incarichi ricevuti.
Chiede, pertanto, riformarsi la sentenza con accertamento dell'elemento soggettivo del reato di calunnia e condanna della risarcirlo per la lesione della sua onorabilità e per aver subito la CP_1 revoca del porto d'armi e la perdita del lavoro come guardia giurata.
Nel costituirsi la evidenzia la correttezza della sentenza nelle parti gravate dall'appellante, e CP_1 ribadendo come la sottoscrizione dell'atto notarile nel 2006 non rappresentava certo l'adempimento del mandato conferito, in quanto a ciò dovevano seguire gli adempimenti per la registrazione al PRA della nuova intestazione, cosa che non solo non era avvenuta dopo oltre un anno dal passaggio notarile, ma anche essendosi reso il irreperibile in tale lungo periodo, tanto da seguire la consegna delle Pt_1 copie dell'atto notarile solo dopo la denuncia, a mani dell'Avv. Rachele Ludovici, come da attestazione scritta, e quindi provvedendo poi in proprio la ad effettuare la registrazione al PRA tramite CP_1 agenzia di propria fiducia.
Inoltre la ostiene che non si era svolta alcuna attività da parte del né per la restituzione CP_1 Pt_1 dei ratei, essendosi interessata la stessa sorella del marito che si recò presso l' ed effettuò il bonifico di restituzione, e nemmeno per la transazione per il risarcimento del danno alla propria madre Sig.ra accordo poi raggiunto ad opera di legale appositamente incaricato dalla medesima. Pt_2
Chiede quindi rigettarsi l'appello principale e riformarsi la sentenza solo per il capo in cui veniva rigettata la domanda riconvenzionale, invece da accogliersi in quanto non vi era prova di alcuna effettiva attività svolta dal . Pt_1
L'appello principale e quello incidentale non appaiono meritevoli di accoglimento e vanno pertanto rigettati per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va chiarito che l'esame dell'elemento soggettivo del reato di calunnia, la cui sussistenza costituisce il fondamento della domanda del , va valutato all'atto della proposizione Pt_1 della denuncia o querela, ed in base ad una ricostruzione ex ante degli elementi valutativi a disposizione del querelante, per ritenere o meno che lo stesso fosse consapevole della certa infondatezza della propria denuncia o in altri termini avesse la certezza della innocenza dell'accusato.
Evidentemente l'esito di tale indagine è più o meno agevole a seconda della tipologia del reato ascritto, per la diversa evidenza dei fatti costitutivi. Ed invero una cosa è accusare – ingiustamente – qualcuno di procurate percosse o lesioni, la cui esistenza o meno è immediatamente percepibile dalla persona offesa, altro è accusarla di truffa, in quanto gli stessi artifizi e raggiri volti a trarre ingiusto profitto con altrui danno, non sempre sono di immediata percezione nel discernimento comune delle parti offese, per la stessa natura opaca del raggiro, e quindi prestandosi, già di per sé alla alterata percezione della realtà fenomenica.
Nel caso di specie inoltre la denunciante era persona in condizione di minorazione, se non percettiva o cognitiva, certamente fisica e motoria, e quindi esposta a possibili atti di approfittamento, il che giustificava la sua naturale diffidenza nei confronti del , tenuto anche conto delle circostanze Pt_1 fattuali, secondo le quali il predetto si era sottratto al confronto e alla ragionevole richiesta di informazioni da parte della tessa, per oltre un anno. CP_1
Peraltro, il era persona di fiducia, in quanto amico e testimone di nozze, e quindi risultava vieppiù Pt_1 sospetto il suo atteggiamento elusivo di non breve durata, laddove, in assenza di ulteriori specificazioni, il mandato verbale conferitogli, come la relativa cospicua mercede, potevano anche intendersi per il completamento delle pratiche. Completamento di fatto non avvenuto per il passaggio di proprietà, rispetto al quale il predetto ha omesso, come detto, per oltre un anno, di affidare la copia dell'atto notarile ad una agenzia, per ottenere la registrazione al PRA della nuova intestazione.
Inoltre anche per gli altri due incarichi ricevuti il cui adempimento doveva essere provato dal , lo Pt_1 stesso si è limitato ad eccepire che l'accertamento della sentenza penale di assoluzione facesse stato anche nel giudizio civile, rilevando altresì come non potesse essere da lui preteso, diversamente da un legale, altro che una attività di intermediazione a fini transattivi rispetto ad un contenzioso penale già definito instaurato dalla per le percosse ricevute da soggetto terzo, attività che di fatto vi era Pt_2 stata.
Orbene anche sul punto dette difese non fanno che suffragare, stante l'incerta definizione del mandato conferito e dei confini dello stesso, la possibilità che la si sia rappresentata erroneamente, CP_1 nella assenza di riscontri scritti o quantomeno verbali da parte del , una situazione truffaldina. Pt_1
Pertanto questo Collegio non intende discostarsi dal corretto apprezzamento svolto dal Tribunale, in merito alla insussistenza dell'elemento soggettivo della calunnia, laddove la falsa rappresentazione del reale che ha portato la alla decisione di querelarsi, è evidentemente frutto anche delle CP_1 circostanze complessivamente valutate, come sopra riferite, e del comportamento inadempiente del rispetto all'obbligo di informazione alla conferente sullo stato delle pratiche curate. Pt_1
Parimenti infondato è il gravame proposto dalla appellante incidentale in quanto è pacifico che il Pt_1 effettivamente si attivò per la convocazione della resso notaio di sua fiducia, e che la stessa CP_1 poi ivi si recò e firmò l'atto di cessione dell'autoveicolo, mentre le attività successive vennero poi completate dopo la restituzione delle copie della cessione presso agenzia di fiducia della stessa, ma è altresì non contestato che effettivamente il subì un sinistro e fu ricoverato, e sussistendo altresì Pt_1 una evidente incertezza sui limiti del mandato conferito.
Tenuto altresì conto che le somme furono elargite dalla in base ad accordi verbali intercorsi CP_1 con il , e che la attrice in via riconvenzionale non ha allegato elementi utili a chiarire esattamente Pt_1 quanto fosse imputabile a spese e quanto a compensi, né quale fosse la ripartizione per i singoli affari affidati, dei quali peraltro non vi è prova, la domanda di restituzione non merita di essere accolta.
Peraltro è innegabile che l'attività svolta dal sia stata oggetto della istruttoria penale, seppur Pt_1 finalizzata ad escludere il reato di truffa e che l'elargizione delle somme oggetto di domanda di restituzione sia stata accertata avvenuta, anche se corrisposte in misura eccedente rispetto alle attività richieste, con spirito di liberalità da parte della CP_1
In considerazione di quanto sopra osservato entrambi gli appelli devono essere respinti ed integralmente confermata l' impugnata sentenza, ivi compresa la statuizione sulla compensazione delle spese di lite in quanto aderente alla reciproca soccombenza delle parti .
In ragione della reciproca soccombenza delle parti appellanti si compensano interamente anche le spese di lite del presente grado.
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello principale proposto da e sull' appello incidentale di , avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di NE n. 711/2018, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello principale;
- Rigetta l'appello incidentale;
- Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
- Dichiara che sia l' appellante principale che l' appella incidentale sono tenuti, ciascuno in base al proprio titolo, al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater dpr n. 115/2002 .
Così deciso nella Camera di conIGlio del 13/03/2025 .
La ConIGliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Marianna D'Avino