Articolo 9 della Legge 31 luglio 1975, n. 364
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 agosto 1975
Art. 9.
Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.
Entrata in vigore il 15 agosto 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente