Versione
15 agosto 1975
15 agosto 1975
Art. 9.
Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.
Le norme della presente legge sono applicabili ai dipendenti ed ai pensionati degli enti pubblici anche non territoriali. Il relativo onere e' a carico dei bilanci dei predetti enti e delle gestioni previdenziali.
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/11/1987, n. 8666Provvedimento: L'estensione ai pensionati del Banco di Napoli dell'indennità integrativa speciale dei pensionati statali - disposta dal detto ente pubblico economico (con delibera del consiglio di amministrazione del 16 luglio 1979) in attuazione del precetto normativo concernente (secondo quanto ritenuto anche dalla Corte costituzionale con sentenza n. 1 del 1984) la corresponsione ai dipendenti di detto istituto di credito (nonché del Banco di Sicilia) di un trattamento pensionistico non inferiore a quello dei dipendenti statali - comporta, indipendentemente dalla disposizione dell'art. 9 della legge 31 luglio 1975 n. 364, […]Leggi di più...
- conseguenze·
- collegamento con l'adeguamento periodo·
- estensione di pensionati del primo dell'indennità integrativa speciale dei secondi·
- banco di napoli·
- sussistenza·
- pensioni·
- dello stato·
- esclusione·
- impiegati·
- civili e militari (dipendenti pubblici)