Art. 22.
I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilita'. La tredicesima mensilita' dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre e' determinata in base agli importi predetti.
I nuovi importi annui degli assegni vitalizi risultanti dalla applicazione dei precedenti articoli 15, 16, 17 e 20, sono riferiti a dodici mensilita'. La tredicesima mensilita' dovuta nella seconda quindicina del mese di dicembre e' determinata in base agli importi predetti.