TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4797/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4797/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 25 12 1973 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. MANNO VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 13.12.1977 (CF: ) RAPPRESENTATA E Controparte_1 C.F._2 DIFESA DALL'AVV. GALLONE MARIA GRAZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Gravina di Catania, in Parte_1 Controparte_1
data 16.9.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 29, parte II, serie
A.
Dalla coppia sono nati i figli: nato a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Persona_2
12.1.2005 e nato a [...] il [...]. CP_1
Le parti hanno concluso convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale del
13.10.2016, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Catania in data 26.10.2016, prevedendo che i figli minori fossero collocati con la madre presso la casa familiare, e un contributo a carico del di € 250,00 per ogni figlio (quindi 750,00 € complessivi). Pt_1
Con ricorso depositato il 26.3.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e di rideterminare il contributo a carico dello stesso, unicamente per i figli e , in complessivi € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella Persona_2 CP_1
misura del 50 %.
Si è costituita la resistente, non contestando la raggiunta indipendenza economica del figlio
, ma chiedendo disporsi per i figli minori lo stesso contributo già previsto in sede di Per_1
negoziazione assistita, pari a complessivi € 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 31.3.2021 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo ed ha rigettato l'istanza di riduzione del contributo per i figli avanzata dal ricorrente, essendo l'importo stabilito “appena sufficiente a soddisfare le minime esigenze di vita della prole”.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 3.4.2023, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalla resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Con comparsa conclusionale la resistente ha chiesto: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGg.ri
[...]
e;
Parte_2 Controparte_1
- la casa coniugale, di proprietà dei genitori della IG.ra , continuerà ad essere abitata dalla CP_1
stessa unitamente ai tre figli;
- per le ragioni svolte, disporre che il IG. versi mensilmente quale contributo per il Pt_1
mantenimento dei due figli minori l'importo di €. 500,00, da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie necessarie al benessere ed alla salute dei figli, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia;
- mantenere l'articolazione dei giorni di permanenza dei figli minori con i genitori così come da condizioni di separazione”.
È stato acquisito il parere del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dalla data della negoziazione assistita autorizzata dal Pubblico ministero di Catania.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Va accolta la domanda delle parti di disporre l'affido condiviso del figlio (unico ancora CP_1
minorenne) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa familiare. Entrambi hanno chiesto la conferma delle condizioni relative al diritto di visita stabilite in sede di negoziazione assistita e quindi: il padre potrà tenerlo con sé il Martedì e il Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed a weekend alternati con pernotto;
le festività religiose saranno trascorse dai minori presso l'uno o l'altro dei genitori con il principio dell'alternanza; il padre avrà il diritto di tenere, ogni anno, con sé il figlio minore per dieci giorni continuativi nel periodo estivo.
____
Parte ricorrente ha chiesto di prevedere per i due figli – minorenni entrambi al momento del ricorso – un contributo non superiore ad € 350,00 complessivi. Mentre la resistente ha chiesto di confermare quanto stabilito dalle parti con la negoziazione assistita, quindi € 500,00 per i due figli e . Persona_2 CP_1
Preliminarmente, incontestato è che la figlia , da poco maggiorenne, sia ancora non Persona_2
economicamente autonoma.
Con riferimento alla condizioni economiche delle parti, il ricorrente, invero, ha allegato unicamente mod. 730 del 2018 al ricorso introduttivo, non documentando ulteriormente la propria condizione reddituale;
la resistente nulla ha dedotto al riguardo, evidenziando tuttavia il persistente inadempimento del ricorrente all'onere di mantenimento (decreto di citazione a giudizio per reato ex art. 570 c.p. all. alla memoria istruttoria del 9.12.2021).
Deve, quindi, confermarsi l'importo di € 250,00 a figlio, già previsto in sede di accordi di separazione, da considerarsi contributo minimo per soddisfare le esigenze della prole, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Gravina di Catania, in data 16.9.1998, iscritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 29, parte II, serie A;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3
madre, cui è assegnata la casa familiare, e diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli e Parte_1 Persona_2
, da versare alla resistente entro giorno 5 di ogni mese, di € 500,00 rivalutabili secondo CP_1 l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) compensa le spese.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4797/2019 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
PROMOSSA DA
NATO A CATANIA IL 25 12 1973 (CF: ) RAPPRESENTATO E DIFESO Parte_1 C.F._1
DALL'AVV. MANNO VINCENZO
RICORRENTE
CONTRO
NATA A CATANIA IL 13.12.1977 (CF: ) RAPPRESENTATA E Controparte_1 C.F._2 DIFESA DALL'AVV. GALLONE MARIA GRAZIA
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Gravina di Catania, in Parte_1 Controparte_1
data 16.9.1998, iscritto nel registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 29, parte II, serie
A.
Dalla coppia sono nati i figli: nato a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Persona_2
12.1.2005 e nato a [...] il [...]. CP_1
Le parti hanno concluso convenzione di negoziazione assistita per la separazione personale del
13.10.2016, autorizzata dalla Procura della Repubblica di Catania in data 26.10.2016, prevedendo che i figli minori fossero collocati con la madre presso la casa familiare, e un contributo a carico del di € 250,00 per ogni figlio (quindi 750,00 € complessivi). Pt_1
Con ricorso depositato il 26.3.2019 ha chiesto dichiararsi la cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio e di rideterminare il contributo a carico dello stesso, unicamente per i figli e , in complessivi € 350,00 mensili, oltre alle spese straordinarie nella Persona_2 CP_1
misura del 50 %.
Si è costituita la resistente, non contestando la raggiunta indipendenza economica del figlio
, ma chiedendo disporsi per i figli minori lo stesso contributo già previsto in sede di Per_1
negoziazione assistita, pari a complessivi € 500,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 31.3.2021 il Presidente ha provveduto al tentativo di conciliazione che ha dato esito negativo ed ha rigettato l'istanza di riduzione del contributo per i figli avanzata dal ricorrente, essendo l'importo stabilito “appena sufficiente a soddisfare le minime esigenze di vita della prole”.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 3.4.2023, trattata in modalità cartolare, sulle conclusioni rassegnate dalla resistente, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Con comparsa conclusionale la resistente ha chiesto: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i IGg.ri
[...]
e;
Parte_2 Controparte_1
- la casa coniugale, di proprietà dei genitori della IG.ra , continuerà ad essere abitata dalla CP_1
stessa unitamente ai tre figli;
- per le ragioni svolte, disporre che il IG. versi mensilmente quale contributo per il Pt_1
mantenimento dei due figli minori l'importo di €. 500,00, da rivalutare annualmente secondo
l'indice Istat, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, sportive e straordinarie necessarie al benessere ed alla salute dei figli, ovvero quella maggiore o minore somma ritenuta equa e di giustizia;
- mantenere l'articolazione dei giorni di permanenza dei figli minori con i genitori così come da condizioni di separazione”.
È stato acquisito il parere del pubblico ministero.
____
La domanda di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta.
Sussistono le condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/70 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, posto che sono decorsi più di sei mesi dalla data della negoziazione assistita autorizzata dal Pubblico ministero di Catania.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e da quanto rappresentato dalle parti nei rispettivi atti di causa, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
____
Va accolta la domanda delle parti di disporre l'affido condiviso del figlio (unico ancora CP_1
minorenne) ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui è assegnata la casa familiare. Entrambi hanno chiesto la conferma delle condizioni relative al diritto di visita stabilite in sede di negoziazione assistita e quindi: il padre potrà tenerlo con sé il Martedì e il Giovedì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed a weekend alternati con pernotto;
le festività religiose saranno trascorse dai minori presso l'uno o l'altro dei genitori con il principio dell'alternanza; il padre avrà il diritto di tenere, ogni anno, con sé il figlio minore per dieci giorni continuativi nel periodo estivo.
____
Parte ricorrente ha chiesto di prevedere per i due figli – minorenni entrambi al momento del ricorso – un contributo non superiore ad € 350,00 complessivi. Mentre la resistente ha chiesto di confermare quanto stabilito dalle parti con la negoziazione assistita, quindi € 500,00 per i due figli e . Persona_2 CP_1
Preliminarmente, incontestato è che la figlia , da poco maggiorenne, sia ancora non Persona_2
economicamente autonoma.
Con riferimento alla condizioni economiche delle parti, il ricorrente, invero, ha allegato unicamente mod. 730 del 2018 al ricorso introduttivo, non documentando ulteriormente la propria condizione reddituale;
la resistente nulla ha dedotto al riguardo, evidenziando tuttavia il persistente inadempimento del ricorrente all'onere di mantenimento (decreto di citazione a giudizio per reato ex art. 570 c.p. all. alla memoria istruttoria del 9.12.2021).
Deve, quindi, confermarsi l'importo di € 250,00 a figlio, già previsto in sede di accordi di separazione, da considerarsi contributo minimo per soddisfare le esigenze della prole, oltre al 50
% delle spese straordinarie.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, così statuisce:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio in Gravina di Catania, in data 16.9.1998, iscritto nel
[...]
registro degli atti di matrimonio di quel Comune, al n. 29, parte II, serie A;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la Persona_3
madre, cui è assegnata la casa familiare, e diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di un contributo di mantenimento per i figli e Parte_1 Persona_2
, da versare alla resistente entro giorno 5 di ogni mese, di € 500,00 rivalutabili secondo CP_1 l'indice Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
4) compensa le spese.
Cosi deciso in Catania il 10/01/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher