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Decreto 16 aprile 2025
Decreto 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, decreto 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 613.2025
TRIBUNALE DI SAVONA
DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DI PROCEDIMENTO
Il Giudice
Dr. LUIGI ACQUARONE
visti gli atti del procedimento R.G. n. 613.2015 radicato da;
Parte_1
rilevato che la ha proposto ricorso di volontaria giurisdizione volto ad ottenere dal Pt_1
Tribunale provvedimento di autorizzazione e/o ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Finale Ligure di provvedere alla cancellazione della trascrizione del verbale di comparizione con assegnazione a proprio favore di diritti sulla casa coniugale sita in Alassio, reg. Serre, meglio descritta in atti, trascrizione avvenuta in data 4.6.2014;
atteso, più in dettaglio, che la a esposto quanto segue: Pt_1
era comproprietaria con il marito dell'immobile sito in Alassio, reg. Persona_1
Serre, meglio descritta in atti, adibito a casa coniugale;
aveva poi radicato procedimento di separazione coniugale;
inizialmente era stata assegnataria, come da verbale di udienza del procedimento del 23.5.2014, della casa coniugale e detto provvedimento era stato poi trascritto in data 4.6.2014;
peraltro il Tribunale, con sentenza n. 1407.2016, aveva poi assegnato la casa coniugale al senza provvedere in ordine alla cancellazione della precedente trascrizione;
Per_1
la quota del era stata poi pignorata ed oggetto di procedimento di esecuzione Per_1 immobiliare all'esito della quale, era stata aggiudicata a Controparte_1
unitamente a aveva poi alienato l'intero immobile a Controparte_1
e ; Parte_2 Parte_3
nelle more non si era provveduto alla cancellazione della trascrizione avvenuta in data 4.6.2014 e lei si era assunta in sede di rogito l'impegno con gli acquirenti di provvedere;
dopo la presentazione del ricorso in sede di volontaria giurisdizione, il fascicolo era stato trasmesso per competenza alla Sezione ordinaria;
ciò premesso in fatto osserva il Giudicante quanto segue: in primo luogo ogni procedimento civile deve avere un convenuto e nel caso esaminato non è stato neppure indicato nei confronti di chi esso dovrebbe esser radicato;
in ogni caso, poiché, pacificamente, la a ormai alienato a terzi l'immobile sul quale non Pt_1 vanta più alcuna posizione di diritto, solo gli attuali proprietari e Parte_2
sarebbero muniti di legittimazione attiva a richiedere la cancellazione Parte_3 della trascrizione (che peraltro già avrebbe dovuto essere effettuata in sede di chiusura del procedimento di separazione e/o prima dell'assegnazione dell'immobile in sede di procedimento di esecuzione immobiliare);
per i motivi esposti il ricorso risulta essere prima facie inammissibile;
PQM
DICHIARA
inammissibile il ricorso
Savona 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE
TRIBUNALE DI SAVONA
DECRETO DI INAMMISSIBILITA' DI PROCEDIMENTO
Il Giudice
Dr. LUIGI ACQUARONE
visti gli atti del procedimento R.G. n. 613.2015 radicato da;
Parte_1
rilevato che la ha proposto ricorso di volontaria giurisdizione volto ad ottenere dal Pt_1
Tribunale provvedimento di autorizzazione e/o ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Finale Ligure di provvedere alla cancellazione della trascrizione del verbale di comparizione con assegnazione a proprio favore di diritti sulla casa coniugale sita in Alassio, reg. Serre, meglio descritta in atti, trascrizione avvenuta in data 4.6.2014;
atteso, più in dettaglio, che la a esposto quanto segue: Pt_1
era comproprietaria con il marito dell'immobile sito in Alassio, reg. Persona_1
Serre, meglio descritta in atti, adibito a casa coniugale;
aveva poi radicato procedimento di separazione coniugale;
inizialmente era stata assegnataria, come da verbale di udienza del procedimento del 23.5.2014, della casa coniugale e detto provvedimento era stato poi trascritto in data 4.6.2014;
peraltro il Tribunale, con sentenza n. 1407.2016, aveva poi assegnato la casa coniugale al senza provvedere in ordine alla cancellazione della precedente trascrizione;
Per_1
la quota del era stata poi pignorata ed oggetto di procedimento di esecuzione Per_1 immobiliare all'esito della quale, era stata aggiudicata a Controparte_1
unitamente a aveva poi alienato l'intero immobile a Controparte_1
e ; Parte_2 Parte_3
nelle more non si era provveduto alla cancellazione della trascrizione avvenuta in data 4.6.2014 e lei si era assunta in sede di rogito l'impegno con gli acquirenti di provvedere;
dopo la presentazione del ricorso in sede di volontaria giurisdizione, il fascicolo era stato trasmesso per competenza alla Sezione ordinaria;
ciò premesso in fatto osserva il Giudicante quanto segue: in primo luogo ogni procedimento civile deve avere un convenuto e nel caso esaminato non è stato neppure indicato nei confronti di chi esso dovrebbe esser radicato;
in ogni caso, poiché, pacificamente, la a ormai alienato a terzi l'immobile sul quale non Pt_1 vanta più alcuna posizione di diritto, solo gli attuali proprietari e Parte_2
sarebbero muniti di legittimazione attiva a richiedere la cancellazione Parte_3 della trascrizione (che peraltro già avrebbe dovuto essere effettuata in sede di chiusura del procedimento di separazione e/o prima dell'assegnazione dell'immobile in sede di procedimento di esecuzione immobiliare);
per i motivi esposti il ricorso risulta essere prima facie inammissibile;
PQM
DICHIARA
inammissibile il ricorso
Savona 16.4.2025.
IL GIUDICE
Dr. LUIGI ACQUARONE