TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 16/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 168/2024 R.G. promossa da
C.F. ), e da (P.IVA ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. PAOLO VERCESI RICORRENTI
contro di Pavia-Lodi, sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Controparte_1
Lavoro, (CF ) rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. DOMENICO P.IVA_2
COSENZA RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via preliminare di rito: disporre la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi di cui al presente ricorso. Nel merito: in accoglimento del ricorso, per i motivi esposti, considerata e dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, ritenuto altresì la violazione dell'art. 14 della Legge 689/81 in ordine alla tempestiva contestazione della violazione e comunque ravvisata l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di contestazione in data 26/06/2019 per mancanza dell'indicazione dell'inizio del procedimento e comunque per violazione di legge per i motivi indicati nel presente ricorso, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 194 dell'
[...] come prodotta in atti e del correlativo procedimento amministrativo Controparte_2 per violazione di legge dichiarando ove opportuno la disapplicazione degli atti amministrativi emanati dalla PA in violazione di legge. In ogni caso: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle sanzioni irrogate con l'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 e/o l'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria correlativa all'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 14 della Legge 689/81 fermo restando la declaratoria della domanda principale. In subordine: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale del presente ricorso, rideterminare la misura delle sanzioni nella misura corrispondente al minimo prevista dalla legge o nella somma veriore ritenuta opportuna e di giustizia. Spese e compensi d'Avvocato rifusi con IVA e CPAP come di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, senza inversione del relativo onere probatorio laddove non imposto alla presente difesa:
1. Vero che i Sig.ri , e svolgevo attività di lavoro per la Ditta Parte_3 PEsona_1 PEsona_2
Effe Inox di PEsona_3
2. Vero che in particolare i Sig.ri , e venivano retribuiti nel Parte_3 PEsona_1 PEsona_2 periodo in cui svolgevano attività lavorativa per la Ditta Effe Inox, dalla medesima che li PEsona_3 pagava con cadenza mensile per l'attività lavorativa svolta;
3. Vero che la Ditta Effe Inox di ND FL riceveva commesse di lavoro dalla Parte_2 affinché svolgesse attività predeterminate e concordate a priori fra le parti relativamente allo scavo ed alla posa in opera di tubazioni per impianti industriali o per la manutenzione degli impianti industriali presso i cantieri su cui operava la quali ad esempio la Galbani S.p.A. o Parte_2 caseifici situati in Lombardia od in E
4. Vero che la concordava i pagamenti per gli appalti intercorsi con PEsona_3 Parte_2 direttamente;
5. Vero che i pagamenti concordati per la commessa di cui all'appalto intercorsi fra le parti sono stati regolarmente effettuati e che la ha saldato integralmente il proprio debito;
Parte_2
6. Vero che nel periodo 2017 2019 la aveva una media di N° 8 dipendenti quali Parte_2 lavoratori subordinati;
7. Vero che le fatture emesse dalla ditta EFFE INOX nei confronti della per gli Parte_2 anni 2017, 2018 e 2019, venivano pagate con bonifici bancari su co Effe Inox di . PEsona_3
Si indicano a testi i Sig.ri , e In Cremona sui capitoli da 1 a 4 Parte_3 Tes_1 Testimone_2
e la Dott.ssa , Consulente del Lavoro di sul capitolo 5, il Rag. Tes_3 Parte_2 Tes_4
con stu ul capitolo 6.
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata osservanza dei termini di proposizione dell'opposizione, di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzioni 194 del 13/12/2023, limitatamente all'obbligato in solido Controparte_3
, per quanto sopra descritto, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza
[...]
e, per mancanza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora;
In via Principale Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere non tardivo il deposito del presente ricorso limitatamente all'obbligato in solido rigettare totalmente il ricorso in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto e confermare impugnata, condannando l'opponente al pagamento di Euro 43.219,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLgs n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_1 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per c porto complessivo ivi previsto. Omissis…” In via Istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale:
• del Luogotenente C.S. , del Maresciallo Ordinario e del Testimone_5 PEsona_4
Brigadiere Capo , in servizio presso la Guardia di AN Nucleo di Polizia Economico- PEsona_5
IA , sul seguente capitolo di prova, premesso “Vero che”: CP_2
1. Lei effettuava l'accertamento ispettivo de quo nei confronti della Società le cui Parte_2 modalità sono riportate nei punti da 1 a 7 della premessa della presente me sì, nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Codice Reparto PV 116 Numero progressivo verbale 00005 del 26/06/2019?
• del Sig. a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data 12/3/2019, sui Parte_3 seguenti preceduti dalle parole “Vero che”:
2. Lei, dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, ha lavorato presso la sede operativa sita in LO e GE (PV) Via Olona della società Parte_2
3. Lei si occupava degli assemblaggi di impianti alimentari e il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì con orario 8:00-17:00 e, a volte, anche il sabato con orario 8:00 -12:00, su richiesta del sig. ? Parte_1
4. Tutte le sue prestazioni di lavoro rese per sono state sempre svolte presso Parte_2
l'officina operativa di LO e GE Via Olona n. 5? 5. Le disposizioni lavorative venivano impartite unicamente da ? Parte_1
6. PE le prestazioni di lavoro di premontaggio e preassembl zato esclusivamente materiale ed attrezzature tecnica delle società BMR di ed Parte_1 Parte_2
7. Lei ha lavorato per la società unitamente a suo FR e, a Parte_2 PEsona_1 partire dal mese di febbraio 2018, unitamente anche a suo NI Controparte_4
8. PE le prestazioni lavorative, da Lei effettuate, la società gava a sua madre, Parte_2
, in qualità di titolare della ditta EF DI AN F, la cifra di € 20,00 più IVA all'ora? PEsona_3
9. Il sig. comunicava a sua madre , a fine mese, le ore da Lei effettuate, oltre Parte_1 PEsona_3 quelle fatte da suo FR e da suo NI con l'importo totale da fatturare? PEsona_1 Controparte_4
10. Sua madre guenza, proced stampare la fattura nei confronti della PEsona_3 società di Pt_1
11. PE l'emissione delle fatture in questione, a volte, Lei aiutava sua madre nella compilazione attraverso il suo cellulare personale e le inviava, a mezzo mail, direttamente alle società in capo a Pt_1
12. Sua madre la pagava, per il più delle volte, attraverso contanti e in qualche caso a ici?
• del Sig. , a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data 12/3/2019, sui PEsona_1 seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”:
13. Lei ha lavorato presso la società per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 Parte_2 gennaio 2019, avente la sede operativ Olona n. 5?
14. Lei si occupava dell'assemblaggio e delle saldature per impianti alimentari e il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 17:00, con una piccola interruzione per mangiare un panino, e il sabato con orario 8:00 – 12:00, solo su specifica richiesta di ? Parte_1
15. Tutte le sue prestazioni di lavoro, rese pe sono state sempre svolte Parte_2 presso l'officina operativa di LO e GE Via Olona, n. 5?
16. Lei prendeva ordini e disposizioni unicamente da , il quale programmava le giornate Parte_1 lavorative?
17. PE le prestazioni di lavoro, da Lei effettuate, utilizzava esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società BMR s.n.c. di Parte_4
18. Lei ha iniziato a lavorare per la società BMR s.n.c. di TT e, successivamente, per la Parte_2 unitamente a suo FR
[...] Parte_3 suo NI niziato a lavorare nell'anno 2018 per la Controparte_4 Parte_2
[...]
20. In caso di sua assenza dal lavoro, non Le veniva riconosciuta nessuna retribuzione?
21. Il sig. forniva a Lei e a suo FR un foglio dove veniva riportato sia il totale delle Parte_1 Pt_3 ore del mese da voisvolte, sia il totale dell'importo imponibile della fattura che doveva essere emessa da sua madre , titolare della ditta individuale EF DI AN F.? PEsona_3
22. Sua madre, di conseguenza, procedeva ed emettere e a stampare la fattura che veniva consegnata a o direttamente da Lei brevi mano o attraverso mail? Pt_1
23. PE l'emissione delle fatture, sua madre a volte veniva aiutata da suo FR e non si avvaleva di Pt_3 un computer in quanto non ne possedete uno in casa? 24. I pagamenti venivano effettuati da a sua madre a mezzo di bonifico bancario e Pt_1 successivamente sua madre provvedeva a dare una parte dei soldi a Lei e a suo FR , in contanti e Pt_3 in parte a mezzo bonifico?
25. Gli importi fatturati venivano calcolati ad ore e precisamente per Lei e suo FR l'importo era di € Pt_3
20,00/ora, mentre per suo NI l'importo era di € 16,00/ora per il periodo in cui ha PEsona_2 lavorato?
● del Sig. a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data Controparte_4
13/03/2019 a, preceduti dalle parole “Vero che”: 26. Lei è il NI di e ? Parte_3 PEsona_1
27. Lei ha iniziato a lavorare presso la ERRE IMPINTI INOX S.r.l., la prima volta nel mese di febbraio 2018 come apprendista, presso l'unità locale di LO e GE, per circa due settimane;
successivamente ha lavorato sempre per la dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018, Parte_2 unitamente ai suoi zii a ? Parte_3 PEsona_1
28. Quando ha lavorato nella ERRE IMPINTI INOX S.r.l si occupava della pulizia della attrezzatura e dell'officina ed aiutava suo zio nell'assemblaggio dei vari impianti alimentari?
29: Lei ha conosciuto la società tramite suo zio ? Parte_2 PEsona_1
30. PE il lavoro svolto nella lei veniva pagato da sua nonna che le dava Parte_2 PEsona_3
900 euro al mese in contanti, per un totale di 3.000 euro?
31. PE il lavoro svolto nella non ha stipulato nessun contratto? Parte_2
32 Conosce il signor Parte_1
33. il sig. è il titolare della Parte_1 Parte_2
34. PE i lavori da svolgere presso la prendeva ordini da suo zio e riceveva Parte_2 PEsona_1 direttive anche dal sig. ? Parte_1
35. PE effettuare i lav usivamente materiale e attrezzatura tecnica della società Parte_2
[...]
36. il suo orario di lavoro presso l'unità operativa di LO e GE della era Parte_2 articolato da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00; a volte anche il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00?
● della Sig.ra , a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data in data PEsona_3
19/02/2019, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 37. Ha conosciuto il sig. in quanto è stato a lei presentato da suo figlio ? Parte_1 PEsona_1
38. I suoi figli, e suo NI lavo o i cantieri PEsona_1 Parte_3 Controparte_4 ove era presente la ditta di Con riserva della prova contraria sui capitoli di prova richiesti dal Parte_1 ricorrente. Si chiede, inoltre, che sia disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 cpc ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ed (la seconda amministrata dal primo), con il ricorso introduttivo di Parte_1 Parte_2 questo giudizio, hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 194 del 13 dicembre 2023, emessa Co dall' (di seguito, per brevità, “ ”) di Pavia-Lodi con la quale è stato loro Controparte_1 ingiunto, in via solidale, il pagamento dell'importo di € 43.219,00 con riguardo a violazioni per rapporti di lavoro subordinato irregolari (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente). Queste sono le contestazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione opposta, che si fonda sul verbale della Guardia di AN redatto e notificato il 26 giugno 2019 (doc. 1 di parte opponente e doc. 2 di parte resistente): 1. Art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.LGS. 14 settembre 2015 n. 151; Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Sanzione applicata Euro 27.000,00 (€13.500,00 x 2 lavoratori), di cui euro 18.900,00 al Cod. Tributo 741T e euro 8.100,00 al Cod. Tributo 79AT; Elenco dei lavoratori interessati:
- n. a Craiova (Romania) il 17/03/1984, occupato senza preventiva comunicazione di Parte_3 instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo complessivo dal 1^ ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019;
- n. a Craiova (Romania) il 27/11/2000, occupato senza preventiva PE_1 Controparte_4 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2018 e per il periodo complessivo dal periodo dal 1^ settembre 2018 al 30 novembre 2018, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019. 2. Art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 7.200,00 a euro 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. (Sanzioni aumentate del venti per cento a decorrere dal 1/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30/12/2018). Sanzione applicata euro 16.200,00 di cui euro 8.640,00 al Cod. Trib.741T, euro 4.860,00 al Cod. Tributo 79AT ed euro 2.700,00 al Cod. Tributo VAET; Elenco dei lavoratori interessati:
, n. a Craiova (Romania) il 22/09/1981, occupato senza preventiva comunicazione di PEsona_1 instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo complessivo dal 01^ ottobre 2017 al 31 gennaio 2019, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019 sopra richiamato. I ricorrenti, in primo luogo, eccepiscono la prescrizione “dei diritti a riscuotere le somme dovute per le violazioni oggetto di contestazione”. In secondo luogo, nel ricorso è censurato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/81 per la formulazione delle contestazioni. Nel merito, i ricorrenti negano la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato indicati nell'ingiunzione. Infine, in via subordinata, nel ricorso è domandata la riduzione delle sanzioni nella misura minima. Co
eccepisce la tardività del deposito del ricorso con riguardo all'opponente e contesta ogni Parte_2 motivo del ricorso. Di seguito vengono esaminate, secondo ordine logico, le questioni oggetto di lite.
2. L'eccezione di tardività del deposito del ricorso.
Co L'eccezione di tardività del ricorso avanzata dall' deve essere respinta perché infondata. Le notifiche dell'ordinanza ingiunzione qui opposta si sono perfezionate il 22 dicembre 2023 per Parte_2
e il 2 gennaio 2024 per (v. doc. 1 allegato alla comparsa di parte resistente); il
[...] Parte_1 ricorso degli opponenti è stato depositato l'11 gennaio 2024 mediante iscrizione al ruolo generale del contenzioso civile di questo tribunale di Pavia, e la causa è stata conseguentemente assegnata alla terza sezione civile. A seguito di provvedimento della presidente della terza sezione civile, che ha rilevato la competenza funzionale del giudice del lavoro, con provvedimento del 24 gennaio 2024 il presidente del tribunale ha trasmesso il fascicolo alla prima sezione, competente anche per i procedimenti in materia di lavoro e previdenza, e pertanto l'iscrizione a ruolo del contenzioso delle cause di lavoro e previdenza è avvenuta solo il 24 gennaio 2024. PE verificare il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma VI, del D. L.vo n. 150/2011, è corretto fare riferimento alla data di deposito del ricorso, essendo irrilevante la ripartizione degli affari all'interno delle sezioni e dei giudici del tribunale. Deve, pertanto, ritenersi la tempestività dell'azione proposta da entrambi i ricorrenti.
3. L'eccezione di prescrizione.
I ricorrenti evidenziano che le violazioni contestate risalgono al 2017 e al 2018 e che l'ingiunzione è stata emessa solo nel dicembre 2023, dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione. La decisione sull'eccezione di cui si tratta richiede di affrontare la questione dell'idoneità del verbale di accertamento, redatto dalla Guardia di AN e notificato a entrambi i ricorrenti il 26 giugno 2019, a interrompere il decorso della prescrizione. Deve al riguardo osservarsi che la notifica del verbale ispettivo costituisce atto interruttivo della prescrizione, secondo quanto più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 14886/2016, nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 23226/2023). Co Il fatto che l'atto di contestazione sia stato redatto dalla Guardia di finanza, anziché dall' , non priva l'atto medesimo di efficacia interruttiva della prescrizione poiché, come espressamente indicato dall'art. 3, del D.L. n. 12/2022, in materia di lavoro irregolare “All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”. La disposizione deve essere letta in combinato disposto con gli artt. 13 e 14 della Legge n. 689/1981, che chiariscono ulteriormente la portata del potere di accertamento relativo alle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Si legge, infatti, che la potestà ispettiva e di accertamento spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria dotati del potere di contestazione e notificazione, con richiamo agli artt. 333 comma 1, e 334, commi 1 e 2 c.p.p.. A fronte dell'espresso richiamo del codice di procedura penale, è opportuno rammentare che l'art. 57 c.p.p. attribuisce la funzione di polizia giudiziaria ad alcuni Corpi, tra i quali la Guardia di finanza. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso che ci occupa la Guardia di finanza ha esercitato una prerogativa riconosciutale dalla legge, così come ulteriormente specificato dalla circolare del Ministero e delle Politiche n. 38/2010, in cui è riportato che: “Rispetto alla precedente formulazione CP_1 normativa, ulteriore elemento di novità concerne l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro fisco e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, GUARDIA DI FINANZA etc.). I suddetti soggetti, pertanto, devono procedere alla contestazione/notificazione della citata misura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione introdotto dall'art. 33 della stessa L. n. 183/2010 e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientranti nelle rispettive e specifiche competenze” (doc. 8 allegato da parte resistente). Quindi, in aderenza al quadro normativo sopra delineato, la Guardia di AN ha adottato il verbale di accertamento valido ai fini interruttivi della prescrizione, a nulla rilevando il fatto che la contestazione non Co provenga dall'ente impositore . Sul punto, il richiamo operato dai ricorrenti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione non risulta puntuale. Infatti, la citata sentenza n. 17849/2009, ha ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive e si limita a distinguere il credito dell'INPS per i contributi non pagati dalle sanzioni amministrative derivanti dalle omissioni, affermando che “l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi”. Nel caso che ci occupa, viceversa, si tratta del pagamento delle sanzioni e non di altri crediti. Dunque, come sopra indicato, la redazione dei verbali di accertamento rientra tra le prerogative della Guardia di AN e la valenza interruttiva a fini prescrittivi dipende dall'idoneità dell'atto, nel caso concreto. L'allegato A al verbale di accertamento di cui si tratta, intitolato “diffida, notificazione d'illecito amministrativo” ed emesso dalla Guardia di AN il 26 giugno 2019, risulta intrinsecamente idoneo a interrompere la prescrizione, poiché richiede il pagamento delle sanzioni, dando altresì indicazioni nei termini seguenti:
“Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 124/2004, i sottoscrittori verbalizzanti DIFFIDANO l'autore delle violazioni sopra indicate a sanare le predette inosservanze con le modalità sotto indicate:
- per le violazioni, riportate nella tabella di cui sopra ai punti da sub A. a sub C., riguardanti lavoratori subordinati occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente centro per l'Impiego; il trasgressore, sig. o l'eventuale obbligato in Parte_1 solido, società possono sanare le violazioni riscontrate estinguendo il Parte_2 procedimento sanzionatorio. Il D.lgs. n. 151/2015 prevede due diverse procedure per sanare le violazioni in argomento. I. Il trasgressore può regolarizzare la propria posizione con riferimento ai lavoratori “in nero” ancora in forza alla provvedendo entro il termine di 120 giorni dalla notifica del Parte_2
“verbale unico di accertamento e notificazione” previsto dall'art. 33 della Legge n. 183/2010, a porre in essere tutti i seguenti adempimenti:
1. Regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato “in nero”, non soltanto mediante il pagamento dei relativi contributi e premi, ma anche istituendo e compilando il Libro Unico del Lavoro, consegnando la lettera di assunzione e inviando la comunicazione al competente Centro per l'impiego;
2. Stipulare un contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, ovvero un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
3. Mantenere il lavoratore in servizio per almeno 90 giorni, da:
- maturare integralmente entro il termine di diffida;
- computare al netto del periodo di lavoro prestato “in nero”, che andrà comunque regolarizzato;
- comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi/ scaduti;
4. pagare una somma pari al minimo dell'importo della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. II. Qualora invece, il comportamento illecito riguardi i casi di impiego di lavoratori per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego:
1. non è più in forza presso il datore di lavoro all'atto dell'accesso;
2. regolarmente occupati presso il medesimo datore di lavoro per un periodo successivo a quello prestato in nero, Il termine entro cui poter “sanare” l'illecito resta fissato, conformemente a quanto indicato dalla citata circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 45 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, entro cui il datore di lavoro dovrà porre in essere i soli comportamenti (punti 1 e 4). Si fa presente che, in caso di ottemperanza alla diffida, entro i termini assegnati e con le modalità sopra fissate, il trasgressore o, in luogo di ognuno di essi, l'obbligato in solido, è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge” (doc. 2 allegato alla comparsa). Dunque, è corretto ritenere che il verbale della Guardia di AN del 26 giugno 2019 ha interrotto il termine di prescrizione, “di cui all'art. 14, L. 689/1981 e dell'art. 17, D.lgs. n. 124/2004, fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione e per il pagamento” come puntualmente indicato nel documento
“Trasmissione Rapporto all'Autorità Amministrativa per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17 Legge n. 689/1981) (doc. 2 allegato alla comparsa). Osservato, quindi, che dalla data di notifica del predetto verbale, avvenuta il 26 giugno 2019, alle date di notifica dell'ordinanza-ingiunzione, che risalgono, come s'è visto, al 22 dicembre 2023 e al 2 gennaio 2024, non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione, l'eccezione in esame deve essere respinta.
4. L'eccezione di tardività della contestazione.
Del pari infondata risulta l'eccezione di tardività della contestazione, che i ricorrenti affermano essere intervenuta in violazione del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981. PE I fatti contestati risalgono all'ottobre 2017 per ciò che riguarda i lavoratori e e al settembre Parte_3
2018 per il lavoratore . Controparte_4
Le operazioni ispettive, che hanno condotto alle sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione del 13 dicembre 2023, hanno indubbiamente natura complessa, avendo richiesto la disamina di rapporti trilaterali intercorsi nel biennio 2017-2019 tra la la e la EF di Parte_5 Parte_2
ND F, oltre alla raccolta delle dichiarazioni dei tre lavoratori, del titolare della , nonché Parte_2 della EF. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è univoca nel ritenere che il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14 L 689/1981 non decorra dalla data della violazione da contestare, bensì dal compimento di tutti gli atti di indagine e dalla definizione degli accertamenti ad opera dell'autorità ispettiva. Così, infatti, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione decorre dall'accertamento della violazione, la quale non coincide "sic et simpliciter" con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede un'indagine atta a raggiungere la piena conoscenza dei dati relativi all'infrazione, anche ai fini della congrua determinazione della pena pecuniaria” (Cass. n. 4670/2003; nello stesso senso v. anche, Cass. n. 3254/2003 e n. 31239/2021). Sul tema è ritornato il giudice di legittimità, con ordinanza n. 20977 del 26/07/2024, ulteriormente chiarendo che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.” Nel caso specifico, gli accertamenti condotti dalla Guardia di AN nei confronti degli opponenti hanno avuto inizio il 5 marzo 2019, in occasione dell'accesso ispettivo presso la sede della società Parte_2 in LO e GE (PV), sulla scia di dichiarazioni rese il 19 febbraio 2019 da ,
[...] PEsona_3 titolare della ditta individuale EF di ND F (docc. 6 e 7 allegati al ricorso). Le operazioni sono poi proseguite con l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori irregolari e , il 12 marzo Pt_3 PEsona_1
2019, e il 13 marzo 2019, come documentato dai verbali di sommarie informazioni (docc. 3, Controparte_4
4 e 5) e attraverso l'acquisizione di numerosi documenti. Alla luce del compendio probatorio così acquisito, la Guardia di AN ha sottoscritto il verbale di accertamento notificato tanto al trasgressore, quanto all'obbligata in solido, Parte_1 Parte_2
il 26 giugno 2019.
[...]
Poiché solo dopo l'acquisizione delle informazioni e dei documenti gli organi di vigilanza hanno raggiunto la piena conoscenza dell'infrazione, la contestazione deve senza dubbio ritenersi tempestivamente avvenuta.
5. La sussistenza dei fatti contestati.
Gli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di AN dimostrano in modo inequivoco la sussistenza di tutti i fatti contestati agli opponenti. È opportuno al riguardo premettere che non si è dato ingresso all'istruttoria orale per più ragioni. In primo luogo, gli stessi ricorrenti hanno domandato in via principale la discussione della causa sulla base della documentazione acquisita, richiamando le istanze istruttorie solo in via subordinata (v. verbale dell'udienza del 25 settembre 2024) e, comunque, non hanno svolto contestazioni specifiche sui verbali redatti dalla Guardia di AN (doc. 6 allegato al ricorso). Quanto all'efficacia probatoria di tali verbali, si deve ricordare che per consolidato orientamento interpretativo “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria” (Cass. ord. n. 23252/024, v. anche Cass. n. 14965/2012 e n. 3973/1998). Proprio in ragione dei princìpi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, questa giudice ha ritenuto superfluo assumere in sede testimoniale i militari della Guardia di AN e gli informatori da loro sentiti durante gli accertamenti, come invece domandato da parte resistente. Neppure sono stati ammessi i capitoli di prova di parte ricorrente in quanto da un lato sono di formulazione per la gran parte generica e valutativa (basti rilevare la quasi totale assenza di riferimenti temporali), dall'altro lato riguardano fatti dei quali la parte avrebbe dovuto fornire prova documentale, attraverso documenti in proprio possesso (per esempio la visura CIAA sul numero dei dipendenti o gli estratti conto bancari in merito ai pagamenti) o da acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. Tenendo quindi conto degli elementi di prova raccolti dalla Guardia di AN si devono ritenere dimostrati i seguenti fatti. Secondo quanto riferito dal medesimo amministratore della nonché Parte_1 Parte_2 PE dalle dichiarazioni rese da , titolare della Effe Inox, da , e da è PEsona_3 Pt_3 PEsona_2 emerso che la società opponente ha impiegato, senza regolare assunzione, i tre lavoratori suddetti presso l'officina di LO e GE in via Olona n.5, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle17, sotto il controllo e l'eterodirezione di che talvolta chiedeva loro di lavorare anche il sabato mattina dalle 8 alle Parte_1 ore 12. Va precisato che nei verbali viene citata, oltre a anche BMR s.n.c., sempre Parte_2 amministrata da che non viene in rilievo in questa decisione. Parte_1
In specie: è stato impiegato dal primo ottobre 2017 al 31 dicembre 2028, dal primo Parte_3 PEsona_1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2019 e nel mese di febbraio 2018 e dal primo settembre Controparte_4 al 30 novembre 2018. Infatti, lo stesso rispondendo alle domande dei militari, ha così dichiarato: “Le fatture emesse dalla Pt_1
EF DI AN F. si riferiscono a prestazioni di servizio riguardanti il premontaggio di impianti che poi successivamente io con i miei dipendenti della provvediamo a montare presso i Parte_2 miei clienti. … Le prestazioni di premontaggio eseguite presso la MI officina di LO e GE (PV) via Olona 5 mi vengono e mi sono state fornite da e …Abbiamo stabilito PEsona_1 PE_6 verbalmente che avremmo corrisposto al sig. 20 euro/ora e 16 euro/ora a …In PEsona_1 PE_6 genere e arrivano presso la MI officina di via Olona n. 5 di LO alle ore PEsona_1 PE_6
8.00 del mattino e ci sono io che li ricevo. Quando io sono assente proseguono a lavorare perché di norma loro sanno già quello che devono fare, avendo io impartito gli ordini. La sera finiscono di lavorare alle ore 17.00. … e lavorano presso la MI officina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle PEsona_1 PE_6 ore 17.00 con un'ora di pausa e altre volte no se mangiano un panino presso l'officina, poi vengono anche a lavorare il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 … Quando ricevo la loro fattura pago con bonifico bancario tratto dalla Banca Intesa San Paolo… La BMR SNC ha ricevuto le stesse prestazioni con le stesse modalità presso l'officina di Via Olona 5 di LO da almeno 7/8 anni, non mi ricordo di preciso, penso da almeno il 2011 in avanti. …. e hanno utilizzato e utilizzano attrezzature della BMR PEsona_1 PE_6
SNC e attualmente della . (doc. 7 allegato alla comparsa di parte resistente). Parte_2
Le dichiarazioni rese da tre lavoratori risultano, poi, particolarmente significative ai fini della ricostruzione delle dinamiche lavorative: emerge chiaramente che forniva l'attrezzatura di lavoro e impartiva Parte_1 indicazioni circa l'attività lavorativa da svolgere. In questi termini si è espresso il 12 marzo 2019, sentito a sommarie informazioni dai militari Parte_3 PE della Guardia di AN: “…PE la suddivisione dei compiti facevo riferimento a mio FR . Le disposizioni lavorative venivano impartite unicamente da . PE le prestazioni di lavoro ho Parte_1 utilizzato esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica della società B.M.R. di TT DA ed Erre Impianti Inox S.r.l. …Ho lavorato per la società B.M.R. unitamente a mio FR . Dal mese di PEsona_1 PE ottobre/novembre 2018, assieme a me e mio FR , ha partecipato ai lavori anche mio NI (figlio di PE MI RE …Quando c'era abbastanza lavoro, io e mio FR Parte_6 PE_6 lavoravamo presso l'unità operativa di LO dal lunedì al venerdì con orario 08:00 – 17:00; a volte anche il sabato con orario 08:00 – 12:00. Specifico che per la BMR ho lavorato molto poco, in quanto mi dedicavo di più alla società Cieffe Inox S.r.l. fino al mese di settembre 2017 circa. Nell'anno 2018 ho lavorato per la
[...] in maniera saltuaria, nell'anno 2018 avrò lavorato per la circa 6 mesi lavorativi. Parte_2 Parte_2
…No, non sono in grado di fornire alcun documento che attesti il numero di ore e giornate effettivamente svolte per entrambe le società. …PE quello che è a MI conoscenza, le prestazioni che effettuavo dalle società rappresentate da venivano pagate a MI madre in qualità di titolare della ditta Parte_1
EF di ND F. a € 20,00/ora più Iva. Il omunicava a fine mese le ore da me effettuate oltre Pt_1 PE PE a quelle fatte da mio FR e mio NI (riferito al periodo lavorativo di quest'ultimo) con l'importo totale da fatturare. Mia madre dunque procedeva ad emettere e stampare la fattura nei confronti della società di PE l'emissione delle fatture in questione, a volte aiutavo MI madre nella compilazione Pt_1 attraverso il mio cellulare personale e le inviavo a mezzo mail direttamente alle società in capo a Pt_1
Mia madre mi pagava, per il più delle volte, attraverso contanti e in qualche caso a mezzo bonifici”. Con dichiarazioni del tutto analoghe ha riferito che: “Dall'anno 2009 ad oggi lavoro alle PEsona_1 dipendenze, non di regola, della ditta EF di ND F.. Da quando sono alle dipendenze della ditta individuale EF di ND F. ho sempre effettuato prestazioni di servizio (assemblaggio e saldature per impianti alimentari) presso la società B.M.R. di e C. S.n.c. e la società Parte_1 Parte_2 aventi entrambi la sede operativa in LO e GE (PV) via Olona n. 5. …Sono venuto a conoscenza della società dall'anno 2014; da due anni, ad oggi lavoro per la Parte_7 [...]
nuova società di . …Tutte le mie prestazioni di lavoro svolte per le due Parte_2 Parte_1 società facenti capo a sono state e vengono svolte presso l'officina operativa di Parte_1
LO e GE via Olona n. 5. … Prendevo e prendo attualmente ordini e disposizioni unicamente da
. È lui infatti che ci programma le giornate lavorative. … Io mi limito a presentarmi presso Parte_1
l'unità operativa di LO con la MI autovettura. PE le prestazioni di lavoro utilizzo esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società di B.M.R. di ed Parte_1 Parte_2
… Ho iniziato a lavorare per la società B.M.R. unitamente a mio FR Nell'anno 2018, Parte_3 assieme a me e mio FR , ha partecipato ai lavori anche mio NI (figlio di MI RE Pt_3 [...]
) Quest'ultimo ha lavorato unicamente per la per circa 4 mesi. Pt_6 PE_6 Parte_2
…Sia io che mio FR , lavoriamo presso l'unità operativa di LO dal lunedì al venerdì con Pt_3 orario 08:00 – 17:00 con una piccola interruzione per mangiare un panino. Specifico che il sabato lavoriamo solo su specifica richiesta di con orario 08:00 – 12:00. …No, non sono in grado di fornire Parte_1 alcun documento che attesti il numero di ore e giornate effettivamente svolte per le società BMR Snc e
[...]
Ribadisco che la nostra presenza è dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 17:00) e il Parte_2 sabato (dalle 08:00 alle 12:00 solo quando veniamo chiamati da In relazione alle assenze, non Pt_1 veniva riconosciuta nessuna retribuzione. … I pagamenti quindi venivano effettuati da MI madre Pt_1
a mezzo bonifico bancario. Successivamente MI madre provvedeva a dare una parte di soldi a me e mio FR in contanti e in parte mezzo bonifico;
i bonifici vengono effettuati a favore di conti correnti che Pt_3 abbiamo sia in Romania che in Italia. Rappresento che gli importi fatturati vengono calcolati ad ore e precisamente per me e per mio FR l'importo è di €. 16,00/ora”. Pt_3
Da ultimo, si è espresso nei seguenti termini : “… ho iniziato a lavorare per la prima Controparte_4 volta nel mese di febbraio 2018 in prova per circa due settimane. Mi riferisco alla MI esperienza lavorativa come apprendista presso la società di LO e GE (PV). Successivamente, Parte_2 dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018, ho continuato a lavorare per la Parte_2 unitamente a mio zio e in qualche occasione anche insieme al mio altro zio PEsona_1 Parte_3
Dalla fine del mese di dicembre 2018, ad oggi, non sto lavorando. Mi occupavo di pulizia delle attrezzature e dell'officina, aiutavo mio zio con l'assemblaggio dei vari impianti alimentari. …Venivo pagato da MI nonna
. Lei mi ha dato € 900,00 in contanti per ogni mese lavorativo: per un totale di circa € 3.000,00. PEsona_3
Non ho stipulato nessun contratto con la né tanto meno si è parlato di quantificare il mio Parte_2 stipendio. …Prendevo ordini da mio zio e mi dava anche delle direttive PEsona_1 Parte_1
…PE le prestazioni di lavoro ho utilizzato esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società
[...]
…Svolgevo lo stesso orario lavorativo dei miei zii e quindi dal lunedì al venerdì con orario Parte_2
08:00 – 17:00; a volte anche il sabato con orario 08:00 – 12:00. Specifico che per recarmi presso l'unità operativa di LO venivo accompagnato da mio zio ”. PEsona_1
Dalle dichiarazioni sin qui riportate emerge inequivocamente che l'attività svolta dai tre lavoratori nel periodo oggetto di sanzione è stata interamente diretta e controllata da il quale indicava l'orario di Parte_1 lavoro da osservare, forniva la strumentazione necessaria, esercitava una funzione di controllo e direzione senza che residuasse alcun margine di autonoMI in capo ai lavoratori o alla EF. Inoltre, né durante l'ispezione né in questo giudizio è stata fornita la prova documentale di un contratto di appalto tra EF ed Parte_2
È dunque chiaro che l'unica attività di EF consisteva nel fornire manodopera a , Parte_2 emettendo fatture sugli importi pattuiti tra e i tre lavoratori irregolari, senza che ciò implicasse Parte_1
l'assunzione di alcun rischio imprenditoriale in capo all'impresa individuale di FL ND. Ancora, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare che: “In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonoMI dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'econoMI dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonoMI organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.” (Cass. n. 18455/2023; si vedano, nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 12551/2020, e n. 15557/2019). A tale riguardo si osserva che l'impresa presunta appaltatrice era priva di un deposito e di strumenti propri ( ha dichiarato, nelle sommarie informazioni: “La ditta non ha nessun magazzino”) e non PEsona_3 disponeva neppure di un ufficio, tanto che all'emissione delle fatture provvedeva lo stesso , con Parte_3 il proprio telefono, come dichiarato ai militari della Guardia di AN (“PE l'emissione delle fatture in questione, a volte aiutavo MI madre nella compilazione attraverso il mio cellulare personale e le inviavo a mezzo mail direttamente alle società in capo a . Pt_1
Dunque, EF di era priva di una reale organizzazione e in ogni caso non gestiva in modo PEsona_3 autonomo le prestazioni offerte dai tre lavoratori risultati irregolari, sia sotto il profilo dell'impiego dei mezzi di lavoro sia del rischio d'impresa. PE contro, come s'è visto, in qualità di amministratore di esercitava in maniera Parte_1 Parte_2 esclusiva e diretta un potere di eterodirezione e controllo sui tre lavoratori, impiegati in attività di assemblaggio e saldature presso l'officina di via Olona n. 5, in LO e GE. Ne deriva che risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie contestata.
6. La misura delle sanzioni applicate.
Da ultimo, i ricorrenti contestano il calcolo delle sanzioni effettuato nell'ordinanza-ingiunzione opposta e ne chiedono la rideterminazione nella misura minima. L'ente resistente nega la possibilità di ridurre in questa sede le sanzioni e comunque le ritiene rispettose delle disposizioni legislative e della circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, esponendo, nella propria comparsa, le modalità di calcolo delle sanzioni stesse. Va premesso che, secondo giurisprudenza costante, “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. PEaltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass. n. 4844/2021, v. anche Cass., sent. n. 9255/2013). Nel caso di specie parte resistente ha evidenziato di aver seguito i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni: “a) in primo luogo si è calcolata la differenza tra massimo e minimo edittale previsto dalla legge per ciascuna violazione;
b) il risultato ottenuto lo si è diviso per 10 (valore decimale); c) si è valutato il
“coefficiente” di disvalore del caso, sulla base di una tabella convenzionale che tiene conto di aggravanti (+) e attenuanti (-), (es. gravità della violazione, personalità dell'agente, etc.), individuato in 2,5 e si è moltiplicato il valore decimale precedentemente calcolato per il coefficiente così valutato;
d) al valore del prodotto di tali fattori, si è aggiunto il minimo edittale. Il valore ottenuto è divenuto la sanzione amministrativa irrogata da dividere per i vari codici tributo. Nel caso specifico:
- per i lavoratori e con cessazione della condotta nel 2018 (oltre 60 Parte_3 Controparte_4 gg. di lavoro effettivo), la sanzione applicata è pari ad euro 27.000 (Euro 13.500 x 2 lavoratori), così ottenuto: 36.000 (massimo edittale)-6000 (minimo edittale)=30.000/10=3000x2,5 (coefficiente)=7.500 +6000 (minimo edittale)=13.500 x 2 lavoratori= 27.000 (sanzione applicata)
- per il lavoratore con cessazione condotta nel 2019 (oltre 60 gg. di lavoro effettivo), la sanzione PEsona_1 applicata è pari ad euro 16.200, così ottenuto: 43.200 (massimo edittale)-7.200 (minimo edittale)=36.000/10=3.600x2,5 (coefficiente)=9.000+7200 (minimo edittale)=16200 (sanzione applicata) TOTALE euro 43.200 ( 27.000+16.200), cui si aggiungono le spese di notifica pari ad euro 19,00” (v. comparsa alla pag. 20). Considerando che le indicazioni sul minimo e sul massimo delle sanzioni risultano rispettose della legge e non sono contestate da parte ricorrente, può essere verificato, in questa sede, se il coefficiente 2,5 applicato sia o meno adeguato alla peculiarità del caso concreto e, più in generale, se la somma complessivamente determinata sia adeguata al disvalore della condotta contestata. A tale proposito da un lato si osserva che l'impiego di tutti i tre lavoratori per periodi ben superiori ai 60 giorni indicati dalla norma esclude che possa qui applicarsi la sanzione nella misura minima e, dall'altro lato, va considerato che non può essere preMIto chi abbia omesso di adempiere tempestivamente. Invero la sanzione complessiva per i tre lavoratori risulta pari a € 19.200,00 quanto al minimo e in € 115.200,00 quanto al massimo. Infatti, l'art. 3, commi 3 e 3 bis, del d.l. 22 febbraio 2002 n.12, modificato dall'art. 22 comma 1 del D. L.vo n. 151/2015, stabilisce che per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di impiego del lavoratore per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, la sanzione minima è pari ad € 6.000,00 e la massima è pari ad € 36.000,00 per ogni lavoratore. Come indicato nel verbale di accertamento, tale cornice sanzionatoria è stata applicata con riguardo a e ad Pt_3 PE_2
Con riferimento a è stata applicata la maggiorazione del 20% (minimo: € 7.200,00;
[...] PEsona_1 massimo: € 43.200,00), prevista a partire dal primo gennaio 2019 ai sensi dell'art. 445, lett. b) della L. n. 145/2018. Va evidenziato che, se i trasgressori avessero aderito all'invito, contenuto nel verbale della Guardia di AN, di regolarizzare la situazione, avrebbero potuto pagare l'importo minimo;
in assenza di regolarizzazione, l'importo da versare tempestivamente sarebbe stato pari a € 38.400,00. Infatti, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, i trasgressori avrebbero potuto pagare le sanzioni nella misura ridotta, pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo. Nel caso di specie le due ipotesi coincidono: un terzo del massimo è, infatti, pari a € 38.400,00 (€ 115.200,00/3), così come il doppio del minimo (€ 19.200,00 x 2). Se si considera che le sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione sono pari a complessivi € 43.200,00, la differenza di quest'ultimo importo rispetto alla sanzione in misura ridotta è pari a € 4.800,00 (€ 43.200,00 - € 38.400,00) ed è ampiamente giustificata dalla scelta dei trasgressori di non avvalersi della possibilità loro offerta di definire bonariamente il contenzioso, costringendo così l'amministrazione a emettere l'ordinanza- ingiunzione. PE questi motivi il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale e che parte resistente è stata difesa da un proprio funzionario, con la conseguenza che i compensi secondo il tariffario professionale degli avvocati devono essere ridotti del 20 % (v. art. 9, secondo comma del D. L.vo n. 149/2015).
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria per il processo Sara Scolè.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e da Parte_1 [...] con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 così decide: Parte_2
1) respinge il ricorso e conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 5.268,80, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 26 giugno 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 168/2024 R.G. promossa da
C.F. ), e da (P.IVA ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. PAOLO VERCESI RICORRENTI
contro di Pavia-Lodi, sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Controparte_1
Lavoro, (CF ) rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario Dott. DOMENICO P.IVA_2
COSENZA RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale di Pavia Ill.mo, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via preliminare di rito: disporre la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza di ingiunzione per i motivi di cui al presente ricorso. Nel merito: in accoglimento del ricorso, per i motivi esposti, considerata e dichiarata altresì l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate, ritenuto altresì la violazione dell'art. 14 della Legge 689/81 in ordine alla tempestiva contestazione della violazione e comunque ravvisata l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di contestazione in data 26/06/2019 per mancanza dell'indicazione dell'inizio del procedimento e comunque per violazione di legge per i motivi indicati nel presente ricorso, dichiarare la nullità, l'annullamento, l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'ordinanza di ingiunzione n. 194 dell'
[...] come prodotta in atti e del correlativo procedimento amministrativo Controparte_2 per violazione di legge dichiarando ove opportuno la disapplicazione degli atti amministrativi emanati dalla PA in violazione di legge. In ogni caso: dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto a riscuotere le somme di cui alle sanzioni irrogate con l'ordinanza di ingiunzione ai sensi dell'art. 28 della Legge 689/81 e/o l'intervenuta estinzione della pretesa sanzionatoria correlativa all'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'art. 14 della Legge 689/81 fermo restando la declaratoria della domanda principale. In subordine: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale del presente ricorso, rideterminare la misura delle sanzioni nella misura corrispondente al minimo prevista dalla legge o nella somma veriore ritenuta opportuna e di giustizia. Spese e compensi d'Avvocato rifusi con IVA e CPAP come di legge. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova, senza inversione del relativo onere probatorio laddove non imposto alla presente difesa:
1. Vero che i Sig.ri , e svolgevo attività di lavoro per la Ditta Parte_3 PEsona_1 PEsona_2
Effe Inox di PEsona_3
2. Vero che in particolare i Sig.ri , e venivano retribuiti nel Parte_3 PEsona_1 PEsona_2 periodo in cui svolgevano attività lavorativa per la Ditta Effe Inox, dalla medesima che li PEsona_3 pagava con cadenza mensile per l'attività lavorativa svolta;
3. Vero che la Ditta Effe Inox di ND FL riceveva commesse di lavoro dalla Parte_2 affinché svolgesse attività predeterminate e concordate a priori fra le parti relativamente allo scavo ed alla posa in opera di tubazioni per impianti industriali o per la manutenzione degli impianti industriali presso i cantieri su cui operava la quali ad esempio la Galbani S.p.A. o Parte_2 caseifici situati in Lombardia od in E
4. Vero che la concordava i pagamenti per gli appalti intercorsi con PEsona_3 Parte_2 direttamente;
5. Vero che i pagamenti concordati per la commessa di cui all'appalto intercorsi fra le parti sono stati regolarmente effettuati e che la ha saldato integralmente il proprio debito;
Parte_2
6. Vero che nel periodo 2017 2019 la aveva una media di N° 8 dipendenti quali Parte_2 lavoratori subordinati;
7. Vero che le fatture emesse dalla ditta EFFE INOX nei confronti della per gli Parte_2 anni 2017, 2018 e 2019, venivano pagate con bonifici bancari su co Effe Inox di . PEsona_3
Si indicano a testi i Sig.ri , e In Cremona sui capitoli da 1 a 4 Parte_3 Tes_1 Testimone_2
e la Dott.ssa , Consulente del Lavoro di sul capitolo 5, il Rag. Tes_3 Parte_2 Tes_4
con stu ul capitolo 6.
[...]
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE In via preliminare Dichiarare l'inammissibilità del ricorso per mancata osservanza dei termini di proposizione dell'opposizione, di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzioni 194 del 13/12/2023, limitatamente all'obbligato in solido Controparte_3
, per quanto sopra descritto, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata ordinanza
[...]
e, per mancanza dei requisiti di fumus boni iuris e periculum in mora;
In via Principale Nella denegata ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale dovesse ritenere non tardivo il deposito del presente ricorso limitatamente all'obbligato in solido rigettare totalmente il ricorso in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto e confermare impugnata, condannando l'opponente al pagamento di Euro 43.219,00. Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del DLgs n. 149/2015, per cui: “Omissis. In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal CP_1 giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per c porto complessivo ivi previsto. Omissis…” In via Istruttoria
- Si chiede ammettersi prova testimoniale:
• del Luogotenente C.S. , del Maresciallo Ordinario e del Testimone_5 PEsona_4
Brigadiere Capo , in servizio presso la Guardia di AN Nucleo di Polizia Economico- PEsona_5
IA , sul seguente capitolo di prova, premesso “Vero che”: CP_2
1. Lei effettuava l'accertamento ispettivo de quo nei confronti della Società le cui Parte_2 modalità sono riportate nei punti da 1 a 7 della premessa della presente me sì, nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione Codice Reparto PV 116 Numero progressivo verbale 00005 del 26/06/2019?
• del Sig. a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data 12/3/2019, sui Parte_3 seguenti preceduti dalle parole “Vero che”:
2. Lei, dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, ha lavorato presso la sede operativa sita in LO e GE (PV) Via Olona della società Parte_2
3. Lei si occupava degli assemblaggi di impianti alimentari e il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì con orario 8:00-17:00 e, a volte, anche il sabato con orario 8:00 -12:00, su richiesta del sig. ? Parte_1
4. Tutte le sue prestazioni di lavoro rese per sono state sempre svolte presso Parte_2
l'officina operativa di LO e GE Via Olona n. 5? 5. Le disposizioni lavorative venivano impartite unicamente da ? Parte_1
6. PE le prestazioni di lavoro di premontaggio e preassembl zato esclusivamente materiale ed attrezzature tecnica delle società BMR di ed Parte_1 Parte_2
7. Lei ha lavorato per la società unitamente a suo FR e, a Parte_2 PEsona_1 partire dal mese di febbraio 2018, unitamente anche a suo NI Controparte_4
8. PE le prestazioni lavorative, da Lei effettuate, la società gava a sua madre, Parte_2
, in qualità di titolare della ditta EF DI AN F, la cifra di € 20,00 più IVA all'ora? PEsona_3
9. Il sig. comunicava a sua madre , a fine mese, le ore da Lei effettuate, oltre Parte_1 PEsona_3 quelle fatte da suo FR e da suo NI con l'importo totale da fatturare? PEsona_1 Controparte_4
10. Sua madre guenza, proced stampare la fattura nei confronti della PEsona_3 società di Pt_1
11. PE l'emissione delle fatture in questione, a volte, Lei aiutava sua madre nella compilazione attraverso il suo cellulare personale e le inviava, a mezzo mail, direttamente alle società in capo a Pt_1
12. Sua madre la pagava, per il più delle volte, attraverso contanti e in qualche caso a ici?
• del Sig. , a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data 12/3/2019, sui PEsona_1 seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”:
13. Lei ha lavorato presso la società per il periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 Parte_2 gennaio 2019, avente la sede operativ Olona n. 5?
14. Lei si occupava dell'assemblaggio e delle saldature per impianti alimentari e il suo orario di lavoro era dal lunedì al venerdì con orario 8:00 – 17:00, con una piccola interruzione per mangiare un panino, e il sabato con orario 8:00 – 12:00, solo su specifica richiesta di ? Parte_1
15. Tutte le sue prestazioni di lavoro, rese pe sono state sempre svolte Parte_2 presso l'officina operativa di LO e GE Via Olona, n. 5?
16. Lei prendeva ordini e disposizioni unicamente da , il quale programmava le giornate Parte_1 lavorative?
17. PE le prestazioni di lavoro, da Lei effettuate, utilizzava esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società BMR s.n.c. di Parte_4
18. Lei ha iniziato a lavorare per la società BMR s.n.c. di TT e, successivamente, per la Parte_2 unitamente a suo FR
[...] Parte_3 suo NI niziato a lavorare nell'anno 2018 per la Controparte_4 Parte_2
[...]
20. In caso di sua assenza dal lavoro, non Le veniva riconosciuta nessuna retribuzione?
21. Il sig. forniva a Lei e a suo FR un foglio dove veniva riportato sia il totale delle Parte_1 Pt_3 ore del mese da voisvolte, sia il totale dell'importo imponibile della fattura che doveva essere emessa da sua madre , titolare della ditta individuale EF DI AN F.? PEsona_3
22. Sua madre, di conseguenza, procedeva ed emettere e a stampare la fattura che veniva consegnata a o direttamente da Lei brevi mano o attraverso mail? Pt_1
23. PE l'emissione delle fatture, sua madre a volte veniva aiutata da suo FR e non si avvaleva di Pt_3 un computer in quanto non ne possedete uno in casa? 24. I pagamenti venivano effettuati da a sua madre a mezzo di bonifico bancario e Pt_1 successivamente sua madre provvedeva a dare una parte dei soldi a Lei e a suo FR , in contanti e Pt_3 in parte a mezzo bonifico?
25. Gli importi fatturati venivano calcolati ad ore e precisamente per Lei e suo FR l'importo era di € Pt_3
20,00/ora, mentre per suo NI l'importo era di € 16,00/ora per il periodo in cui ha PEsona_2 lavorato?
● del Sig. a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data Controparte_4
13/03/2019 a, preceduti dalle parole “Vero che”: 26. Lei è il NI di e ? Parte_3 PEsona_1
27. Lei ha iniziato a lavorare presso la ERRE IMPINTI INOX S.r.l., la prima volta nel mese di febbraio 2018 come apprendista, presso l'unità locale di LO e GE, per circa due settimane;
successivamente ha lavorato sempre per la dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018, Parte_2 unitamente ai suoi zii a ? Parte_3 PEsona_1
28. Quando ha lavorato nella ERRE IMPINTI INOX S.r.l si occupava della pulizia della attrezzatura e dell'officina ed aiutava suo zio nell'assemblaggio dei vari impianti alimentari?
29: Lei ha conosciuto la società tramite suo zio ? Parte_2 PEsona_1
30. PE il lavoro svolto nella lei veniva pagato da sua nonna che le dava Parte_2 PEsona_3
900 euro al mese in contanti, per un totale di 3.000 euro?
31. PE il lavoro svolto nella non ha stipulato nessun contratto? Parte_2
32 Conosce il signor Parte_1
33. il sig. è il titolare della Parte_1 Parte_2
34. PE i lavori da svolgere presso la prendeva ordini da suo zio e riceveva Parte_2 PEsona_1 direttive anche dal sig. ? Parte_1
35. PE effettuare i lav usivamente materiale e attrezzatura tecnica della società Parte_2
[...]
36. il suo orario di lavoro presso l'unità operativa di LO e GE della era Parte_2 articolato da lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00; a volte anche il sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00?
● della Sig.ra , a conferma della dichiarazione resa agli ispettori accertatori in data in data PEsona_3
19/02/2019, sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalle parole “Vero che”: 37. Ha conosciuto il sig. in quanto è stato a lei presentato da suo figlio ? Parte_1 PEsona_1
38. I suoi figli, e suo NI lavo o i cantieri PEsona_1 Parte_3 Controparte_4 ove era presente la ditta di Con riserva della prova contraria sui capitoli di prova richiesti dal Parte_1 ricorrente. Si chiede, inoltre, che sia disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 421 cpc ogni ulteriore mezzo istruttorio ritenuto utile ai fini della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del giudizio.
ed (la seconda amministrata dal primo), con il ricorso introduttivo di Parte_1 Parte_2 questo giudizio, hanno proposto opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 194 del 13 dicembre 2023, emessa Co dall' (di seguito, per brevità, “ ”) di Pavia-Lodi con la quale è stato loro Controparte_1 ingiunto, in via solidale, il pagamento dell'importo di € 43.219,00 con riguardo a violazioni per rapporti di lavoro subordinato irregolari (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 1 di parte resistente). Queste sono le contestazioni contenute nell'ordinanza-ingiunzione opposta, che si fonda sul verbale della Guardia di AN redatto e notificato il 26 giugno 2019 (doc. 1 di parte opponente e doc. 2 di parte resistente): 1. Art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.LGS. 14 settembre 2015 n. 151; Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. Sanzione applicata Euro 27.000,00 (€13.500,00 x 2 lavoratori), di cui euro 18.900,00 al Cod. Tributo 741T e euro 8.100,00 al Cod. Tributo 79AT; Elenco dei lavoratori interessati:
- n. a Craiova (Romania) il 17/03/1984, occupato senza preventiva comunicazione di Parte_3 instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo complessivo dal 1^ ottobre 2017 al 31 dicembre 2018, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019;
- n. a Craiova (Romania) il 27/11/2000, occupato senza preventiva PE_1 Controparte_4 comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nel mese di febbraio 2018 e per il periodo complessivo dal periodo dal 1^ settembre 2018 al 30 novembre 2018, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019. 2. Art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come sostituito dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica, altresì, la sanzione amministrativa da euro 7.200,00 a euro 43.200,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro. (Sanzioni aumentate del venti per cento a decorrere dal 1/01/2019, ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. d), punto 1, della Legge n. 145 del 30/12/2018). Sanzione applicata euro 16.200,00 di cui euro 8.640,00 al Cod. Trib.741T, euro 4.860,00 al Cod. Tributo 79AT ed euro 2.700,00 al Cod. Tributo VAET; Elenco dei lavoratori interessati:
, n. a Craiova (Romania) il 22/09/1981, occupato senza preventiva comunicazione di PEsona_1 instaurazione del rapporto di lavoro per il periodo complessivo dal 01^ ottobre 2017 al 31 gennaio 2019, secondo quanto dettagliato nel verbale unico del 26/06/2019 sopra richiamato. I ricorrenti, in primo luogo, eccepiscono la prescrizione “dei diritti a riscuotere le somme dovute per le violazioni oggetto di contestazione”. In secondo luogo, nel ricorso è censurato il mancato rispetto del termine di cui all'art. 14 della L. n. 689/81 per la formulazione delle contestazioni. Nel merito, i ricorrenti negano la sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato indicati nell'ingiunzione. Infine, in via subordinata, nel ricorso è domandata la riduzione delle sanzioni nella misura minima. Co
eccepisce la tardività del deposito del ricorso con riguardo all'opponente e contesta ogni Parte_2 motivo del ricorso. Di seguito vengono esaminate, secondo ordine logico, le questioni oggetto di lite.
2. L'eccezione di tardività del deposito del ricorso.
Co L'eccezione di tardività del ricorso avanzata dall' deve essere respinta perché infondata. Le notifiche dell'ordinanza ingiunzione qui opposta si sono perfezionate il 22 dicembre 2023 per Parte_2
e il 2 gennaio 2024 per (v. doc. 1 allegato alla comparsa di parte resistente); il
[...] Parte_1 ricorso degli opponenti è stato depositato l'11 gennaio 2024 mediante iscrizione al ruolo generale del contenzioso civile di questo tribunale di Pavia, e la causa è stata conseguentemente assegnata alla terza sezione civile. A seguito di provvedimento della presidente della terza sezione civile, che ha rilevato la competenza funzionale del giudice del lavoro, con provvedimento del 24 gennaio 2024 il presidente del tribunale ha trasmesso il fascicolo alla prima sezione, competente anche per i procedimenti in materia di lavoro e previdenza, e pertanto l'iscrizione a ruolo del contenzioso delle cause di lavoro e previdenza è avvenuta solo il 24 gennaio 2024. PE verificare il rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 6, comma VI, del D. L.vo n. 150/2011, è corretto fare riferimento alla data di deposito del ricorso, essendo irrilevante la ripartizione degli affari all'interno delle sezioni e dei giudici del tribunale. Deve, pertanto, ritenersi la tempestività dell'azione proposta da entrambi i ricorrenti.
3. L'eccezione di prescrizione.
I ricorrenti evidenziano che le violazioni contestate risalgono al 2017 e al 2018 e che l'ingiunzione è stata emessa solo nel dicembre 2023, dopo il decorso del termine quinquennale di prescrizione. La decisione sull'eccezione di cui si tratta richiede di affrontare la questione dell'idoneità del verbale di accertamento, redatto dalla Guardia di AN e notificato a entrambi i ricorrenti il 26 giugno 2019, a interrompere il decorso della prescrizione. Deve al riguardo osservarsi che la notifica del verbale ispettivo costituisce atto interruttivo della prescrizione, secondo quanto più volte rilevato dalla giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, la notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell'art. 2943 c.c. atteso che ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l'accertamento della violazione e per l'irrogazione della sanzione ha la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria” (Cass. n. 14886/2016, nello stesso senso, tra le altre, Cass. n. 23226/2023). Co Il fatto che l'atto di contestazione sia stato redatto dalla Guardia di finanza, anziché dall' , non priva l'atto medesimo di efficacia interruttiva della prescrizione poiché, come espressamente indicato dall'art. 3, del D.L. n. 12/2022, in materia di lavoro irregolare “All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro, fisco e previdenza”. La disposizione deve essere letta in combinato disposto con gli artt. 13 e 14 della Legge n. 689/1981, che chiariscono ulteriormente la portata del potere di accertamento relativo alle “violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”. Si legge, infatti, che la potestà ispettiva e di accertamento spetta agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria dotati del potere di contestazione e notificazione, con richiamo agli artt. 333 comma 1, e 334, commi 1 e 2 c.p.p.. A fronte dell'espresso richiamo del codice di procedura penale, è opportuno rammentare che l'art. 57 c.p.p. attribuisce la funzione di polizia giudiziaria ad alcuni Corpi, tra i quali la Guardia di finanza. Dunque, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, nel caso che ci occupa la Guardia di finanza ha esercitato una prerogativa riconosciutale dalla legge, così come ulteriormente specificato dalla circolare del Ministero e delle Politiche n. 38/2010, in cui è riportato che: “Rispetto alla precedente formulazione CP_1 normativa, ulteriore elemento di novità concerne l'ampliamento della platea dei soggetti legittimati ad irrogare la maxisanzione. La competenza ad adottare tale provvedimento, prerogativa in passato del solo personale ispettivo delle Direzioni provinciali del lavoro, viene ora attribuita a tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro fisco e previdenza (INPS, INAIL, ENPALS, IPSEMA, AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE DOGANE, GUARDIA DI FINANZA etc.). I suddetti soggetti, pertanto, devono procedere alla contestazione/notificazione della citata misura sanzionatoria, ai sensi dell'art. 14 L. n. 689/1981, mediante il verbale unico di accertamento e notificazione introdotto dall'art. 33 della stessa L. n. 183/2010 e delle altre sanzioni connesse al lavoro nero rientranti nelle rispettive e specifiche competenze” (doc. 8 allegato da parte resistente). Quindi, in aderenza al quadro normativo sopra delineato, la Guardia di AN ha adottato il verbale di accertamento valido ai fini interruttivi della prescrizione, a nulla rilevando il fatto che la contestazione non Co provenga dall'ente impositore . Sul punto, il richiamo operato dai ricorrenti alla giurisprudenza della Corte di Cassazione non risulta puntuale. Infatti, la citata sentenza n. 17849/2009, ha ad oggetto un'ordinanza-ingiunzione per omissioni contributive e si limita a distinguere il credito dell'INPS per i contributi non pagati dalle sanzioni amministrative derivanti dalle omissioni, affermando che “l'ordinanza ingiunzione relativa a sanzioni amministrative e il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro non hanno efficacia interruttiva della prescrizione del credito contributivo: la prima, attesa la diversità della pretesa, non è qualificabile come procedura finalizzata al recupero dell'evasione contributiva, né configura un atto prodromico diretto al conseguimento dei contributi omessi”. Nel caso che ci occupa, viceversa, si tratta del pagamento delle sanzioni e non di altri crediti. Dunque, come sopra indicato, la redazione dei verbali di accertamento rientra tra le prerogative della Guardia di AN e la valenza interruttiva a fini prescrittivi dipende dall'idoneità dell'atto, nel caso concreto. L'allegato A al verbale di accertamento di cui si tratta, intitolato “diffida, notificazione d'illecito amministrativo” ed emesso dalla Guardia di AN il 26 giugno 2019, risulta intrinsecamente idoneo a interrompere la prescrizione, poiché richiede il pagamento delle sanzioni, dando altresì indicazioni nei termini seguenti:
“Ciò premesso, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 124/2004, i sottoscrittori verbalizzanti DIFFIDANO l'autore delle violazioni sopra indicate a sanare le predette inosservanze con le modalità sotto indicate:
- per le violazioni, riportate nella tabella di cui sopra ai punti da sub A. a sub C., riguardanti lavoratori subordinati occupato senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al competente centro per l'Impiego; il trasgressore, sig. o l'eventuale obbligato in Parte_1 solido, società possono sanare le violazioni riscontrate estinguendo il Parte_2 procedimento sanzionatorio. Il D.lgs. n. 151/2015 prevede due diverse procedure per sanare le violazioni in argomento. I. Il trasgressore può regolarizzare la propria posizione con riferimento ai lavoratori “in nero” ancora in forza alla provvedendo entro il termine di 120 giorni dalla notifica del Parte_2
“verbale unico di accertamento e notificazione” previsto dall'art. 33 della Legge n. 183/2010, a porre in essere tutti i seguenti adempimenti:
1. Regolarizzare l'intero periodo di lavoro prestato “in nero”, non soltanto mediante il pagamento dei relativi contributi e premi, ma anche istituendo e compilando il Libro Unico del Lavoro, consegnando la lettera di assunzione e inviando la comunicazione al competente Centro per l'impiego;
2. Stipulare un contratto di lavoro subordinato tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50%, ovvero un contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi;
3. Mantenere il lavoratore in servizio per almeno 90 giorni, da:
- maturare integralmente entro il termine di diffida;
- computare al netto del periodo di lavoro prestato “in nero”, che andrà comunque regolarizzato;
- comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi e dei premi/ scaduti;
4. pagare una somma pari al minimo dell'importo della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 124/2004. II. Qualora invece, il comportamento illecito riguardi i casi di impiego di lavoratori per i quali non è stata effettuata la preventiva comunicazione al Centro per l'Impiego:
1. non è più in forza presso il datore di lavoro all'atto dell'accesso;
2. regolarmente occupati presso il medesimo datore di lavoro per un periodo successivo a quello prestato in nero, Il termine entro cui poter “sanare” l'illecito resta fissato, conformemente a quanto indicato dalla citata circolare n. 26/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in 45 giorni dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, entro cui il datore di lavoro dovrà porre in essere i soli comportamenti (punti 1 e 4). Si fa presente che, in caso di ottemperanza alla diffida, entro i termini assegnati e con le modalità sopra fissate, il trasgressore o, in luogo di ognuno di essi, l'obbligato in solido, è ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge” (doc. 2 allegato alla comparsa). Dunque, è corretto ritenere che il verbale della Guardia di AN del 26 giugno 2019 ha interrotto il termine di prescrizione, “di cui all'art. 14, L. 689/1981 e dell'art. 17, D.lgs. n. 124/2004, fino alla scadenza del termine assegnato per la regolarizzazione e per il pagamento” come puntualmente indicato nel documento
“Trasmissione Rapporto all'Autorità Amministrativa per mancato pagamento in misura ridotta (art. 17 Legge n. 689/1981) (doc. 2 allegato alla comparsa). Osservato, quindi, che dalla data di notifica del predetto verbale, avvenuta il 26 giugno 2019, alle date di notifica dell'ordinanza-ingiunzione, che risalgono, come s'è visto, al 22 dicembre 2023 e al 2 gennaio 2024, non è trascorso il termine quinquennale di prescrizione, l'eccezione in esame deve essere respinta.
4. L'eccezione di tardività della contestazione.
Del pari infondata risulta l'eccezione di tardività della contestazione, che i ricorrenti affermano essere intervenuta in violazione del termine di novanta giorni stabilito dall'art. 14 della L. n. 689/1981. PE I fatti contestati risalgono all'ottobre 2017 per ciò che riguarda i lavoratori e e al settembre Parte_3
2018 per il lavoratore . Controparte_4
Le operazioni ispettive, che hanno condotto alle sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione del 13 dicembre 2023, hanno indubbiamente natura complessa, avendo richiesto la disamina di rapporti trilaterali intercorsi nel biennio 2017-2019 tra la la e la EF di Parte_5 Parte_2
ND F, oltre alla raccolta delle dichiarazioni dei tre lavoratori, del titolare della , nonché Parte_2 della EF. La giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, è univoca nel ritenere che il termine di novanta giorni prescritto dall'art. 14 L 689/1981 non decorra dalla data della violazione da contestare, bensì dal compimento di tutti gli atti di indagine e dalla definizione degli accertamenti ad opera dell'autorità ispettiva. Così, infatti, si è espressa la giurisprudenza di legittimità: “In tema di sanzioni amministrative, il "dies a quo" per il computo del termine di novanta giorni per la notificazione del verbale di contestazione decorre dall'accertamento della violazione, la quale non coincide "sic et simpliciter" con la generica ed approssimativa percezione del fatto, ma richiede un'indagine atta a raggiungere la piena conoscenza dei dati relativi all'infrazione, anche ai fini della congrua determinazione della pena pecuniaria” (Cass. n. 4670/2003; nello stesso senso v. anche, Cass. n. 3254/2003 e n. 31239/2021). Sul tema è ritornato il giudice di legittimità, con ordinanza n. 20977 del 26/07/2024, ulteriormente chiarendo che: “In tema di sanzioni amministrative, il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stata eccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione, nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioni connesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981 il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - deve valutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedente e la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità, anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazioni senza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazione dell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senza apprezzabile intervallo temporale.” Nel caso specifico, gli accertamenti condotti dalla Guardia di AN nei confronti degli opponenti hanno avuto inizio il 5 marzo 2019, in occasione dell'accesso ispettivo presso la sede della società Parte_2 in LO e GE (PV), sulla scia di dichiarazioni rese il 19 febbraio 2019 da ,
[...] PEsona_3 titolare della ditta individuale EF di ND F (docc. 6 e 7 allegati al ricorso). Le operazioni sono poi proseguite con l'acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori irregolari e , il 12 marzo Pt_3 PEsona_1
2019, e il 13 marzo 2019, come documentato dai verbali di sommarie informazioni (docc. 3, Controparte_4
4 e 5) e attraverso l'acquisizione di numerosi documenti. Alla luce del compendio probatorio così acquisito, la Guardia di AN ha sottoscritto il verbale di accertamento notificato tanto al trasgressore, quanto all'obbligata in solido, Parte_1 Parte_2
il 26 giugno 2019.
[...]
Poiché solo dopo l'acquisizione delle informazioni e dei documenti gli organi di vigilanza hanno raggiunto la piena conoscenza dell'infrazione, la contestazione deve senza dubbio ritenersi tempestivamente avvenuta.
5. La sussistenza dei fatti contestati.
Gli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di AN dimostrano in modo inequivoco la sussistenza di tutti i fatti contestati agli opponenti. È opportuno al riguardo premettere che non si è dato ingresso all'istruttoria orale per più ragioni. In primo luogo, gli stessi ricorrenti hanno domandato in via principale la discussione della causa sulla base della documentazione acquisita, richiamando le istanze istruttorie solo in via subordinata (v. verbale dell'udienza del 25 settembre 2024) e, comunque, non hanno svolto contestazioni specifiche sui verbali redatti dalla Guardia di AN (doc. 6 allegato al ricorso). Quanto all'efficacia probatoria di tali verbali, si deve ricordare che per consolidato orientamento interpretativo “I verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l'onere di fornire la prova contraria” (Cass. ord. n. 23252/024, v. anche Cass. n. 14965/2012 e n. 3973/1998). Proprio in ragione dei princìpi più volte espressi dalla giurisprudenza di legittimità, questa giudice ha ritenuto superfluo assumere in sede testimoniale i militari della Guardia di AN e gli informatori da loro sentiti durante gli accertamenti, come invece domandato da parte resistente. Neppure sono stati ammessi i capitoli di prova di parte ricorrente in quanto da un lato sono di formulazione per la gran parte generica e valutativa (basti rilevare la quasi totale assenza di riferimenti temporali), dall'altro lato riguardano fatti dei quali la parte avrebbe dovuto fornire prova documentale, attraverso documenti in proprio possesso (per esempio la visura CIAA sul numero dei dipendenti o gli estratti conto bancari in merito ai pagamenti) o da acquisire ai sensi dell'art. 210 c.p.c.. Tenendo quindi conto degli elementi di prova raccolti dalla Guardia di AN si devono ritenere dimostrati i seguenti fatti. Secondo quanto riferito dal medesimo amministratore della nonché Parte_1 Parte_2 PE dalle dichiarazioni rese da , titolare della Effe Inox, da , e da è PEsona_3 Pt_3 PEsona_2 emerso che la società opponente ha impiegato, senza regolare assunzione, i tre lavoratori suddetti presso l'officina di LO e GE in via Olona n.5, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle17, sotto il controllo e l'eterodirezione di che talvolta chiedeva loro di lavorare anche il sabato mattina dalle 8 alle Parte_1 ore 12. Va precisato che nei verbali viene citata, oltre a anche BMR s.n.c., sempre Parte_2 amministrata da che non viene in rilievo in questa decisione. Parte_1
In specie: è stato impiegato dal primo ottobre 2017 al 31 dicembre 2028, dal primo Parte_3 PEsona_1 ottobre 2017 al 31 gennaio 2019 e nel mese di febbraio 2018 e dal primo settembre Controparte_4 al 30 novembre 2018. Infatti, lo stesso rispondendo alle domande dei militari, ha così dichiarato: “Le fatture emesse dalla Pt_1
EF DI AN F. si riferiscono a prestazioni di servizio riguardanti il premontaggio di impianti che poi successivamente io con i miei dipendenti della provvediamo a montare presso i Parte_2 miei clienti. … Le prestazioni di premontaggio eseguite presso la MI officina di LO e GE (PV) via Olona 5 mi vengono e mi sono state fornite da e …Abbiamo stabilito PEsona_1 PE_6 verbalmente che avremmo corrisposto al sig. 20 euro/ora e 16 euro/ora a …In PEsona_1 PE_6 genere e arrivano presso la MI officina di via Olona n. 5 di LO alle ore PEsona_1 PE_6
8.00 del mattino e ci sono io che li ricevo. Quando io sono assente proseguono a lavorare perché di norma loro sanno già quello che devono fare, avendo io impartito gli ordini. La sera finiscono di lavorare alle ore 17.00. … e lavorano presso la MI officina dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle PEsona_1 PE_6 ore 17.00 con un'ora di pausa e altre volte no se mangiano un panino presso l'officina, poi vengono anche a lavorare il sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 12.00 … Quando ricevo la loro fattura pago con bonifico bancario tratto dalla Banca Intesa San Paolo… La BMR SNC ha ricevuto le stesse prestazioni con le stesse modalità presso l'officina di Via Olona 5 di LO da almeno 7/8 anni, non mi ricordo di preciso, penso da almeno il 2011 in avanti. …. e hanno utilizzato e utilizzano attrezzature della BMR PEsona_1 PE_6
SNC e attualmente della . (doc. 7 allegato alla comparsa di parte resistente). Parte_2
Le dichiarazioni rese da tre lavoratori risultano, poi, particolarmente significative ai fini della ricostruzione delle dinamiche lavorative: emerge chiaramente che forniva l'attrezzatura di lavoro e impartiva Parte_1 indicazioni circa l'attività lavorativa da svolgere. In questi termini si è espresso il 12 marzo 2019, sentito a sommarie informazioni dai militari Parte_3 PE della Guardia di AN: “…PE la suddivisione dei compiti facevo riferimento a mio FR . Le disposizioni lavorative venivano impartite unicamente da . PE le prestazioni di lavoro ho Parte_1 utilizzato esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica della società B.M.R. di TT DA ed Erre Impianti Inox S.r.l. …Ho lavorato per la società B.M.R. unitamente a mio FR . Dal mese di PEsona_1 PE ottobre/novembre 2018, assieme a me e mio FR , ha partecipato ai lavori anche mio NI (figlio di PE MI RE …Quando c'era abbastanza lavoro, io e mio FR Parte_6 PE_6 lavoravamo presso l'unità operativa di LO dal lunedì al venerdì con orario 08:00 – 17:00; a volte anche il sabato con orario 08:00 – 12:00. Specifico che per la BMR ho lavorato molto poco, in quanto mi dedicavo di più alla società Cieffe Inox S.r.l. fino al mese di settembre 2017 circa. Nell'anno 2018 ho lavorato per la
[...] in maniera saltuaria, nell'anno 2018 avrò lavorato per la circa 6 mesi lavorativi. Parte_2 Parte_2
…No, non sono in grado di fornire alcun documento che attesti il numero di ore e giornate effettivamente svolte per entrambe le società. …PE quello che è a MI conoscenza, le prestazioni che effettuavo dalle società rappresentate da venivano pagate a MI madre in qualità di titolare della ditta Parte_1
EF di ND F. a € 20,00/ora più Iva. Il omunicava a fine mese le ore da me effettuate oltre Pt_1 PE PE a quelle fatte da mio FR e mio NI (riferito al periodo lavorativo di quest'ultimo) con l'importo totale da fatturare. Mia madre dunque procedeva ad emettere e stampare la fattura nei confronti della società di PE l'emissione delle fatture in questione, a volte aiutavo MI madre nella compilazione Pt_1 attraverso il mio cellulare personale e le inviavo a mezzo mail direttamente alle società in capo a Pt_1
Mia madre mi pagava, per il più delle volte, attraverso contanti e in qualche caso a mezzo bonifici”. Con dichiarazioni del tutto analoghe ha riferito che: “Dall'anno 2009 ad oggi lavoro alle PEsona_1 dipendenze, non di regola, della ditta EF di ND F.. Da quando sono alle dipendenze della ditta individuale EF di ND F. ho sempre effettuato prestazioni di servizio (assemblaggio e saldature per impianti alimentari) presso la società B.M.R. di e C. S.n.c. e la società Parte_1 Parte_2 aventi entrambi la sede operativa in LO e GE (PV) via Olona n. 5. …Sono venuto a conoscenza della società dall'anno 2014; da due anni, ad oggi lavoro per la Parte_7 [...]
nuova società di . …Tutte le mie prestazioni di lavoro svolte per le due Parte_2 Parte_1 società facenti capo a sono state e vengono svolte presso l'officina operativa di Parte_1
LO e GE via Olona n. 5. … Prendevo e prendo attualmente ordini e disposizioni unicamente da
. È lui infatti che ci programma le giornate lavorative. … Io mi limito a presentarmi presso Parte_1
l'unità operativa di LO con la MI autovettura. PE le prestazioni di lavoro utilizzo esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società di B.M.R. di ed Parte_1 Parte_2
… Ho iniziato a lavorare per la società B.M.R. unitamente a mio FR Nell'anno 2018, Parte_3 assieme a me e mio FR , ha partecipato ai lavori anche mio NI (figlio di MI RE Pt_3 [...]
) Quest'ultimo ha lavorato unicamente per la per circa 4 mesi. Pt_6 PE_6 Parte_2
…Sia io che mio FR , lavoriamo presso l'unità operativa di LO dal lunedì al venerdì con Pt_3 orario 08:00 – 17:00 con una piccola interruzione per mangiare un panino. Specifico che il sabato lavoriamo solo su specifica richiesta di con orario 08:00 – 12:00. …No, non sono in grado di fornire Parte_1 alcun documento che attesti il numero di ore e giornate effettivamente svolte per le società BMR Snc e
[...]
Ribadisco che la nostra presenza è dal lunedì al venerdì (dalle 08:00 alle 17:00) e il Parte_2 sabato (dalle 08:00 alle 12:00 solo quando veniamo chiamati da In relazione alle assenze, non Pt_1 veniva riconosciuta nessuna retribuzione. … I pagamenti quindi venivano effettuati da MI madre Pt_1
a mezzo bonifico bancario. Successivamente MI madre provvedeva a dare una parte di soldi a me e mio FR in contanti e in parte mezzo bonifico;
i bonifici vengono effettuati a favore di conti correnti che Pt_3 abbiamo sia in Romania che in Italia. Rappresento che gli importi fatturati vengono calcolati ad ore e precisamente per me e per mio FR l'importo è di €. 16,00/ora”. Pt_3
Da ultimo, si è espresso nei seguenti termini : “… ho iniziato a lavorare per la prima Controparte_4 volta nel mese di febbraio 2018 in prova per circa due settimane. Mi riferisco alla MI esperienza lavorativa come apprendista presso la società di LO e GE (PV). Successivamente, Parte_2 dal mese di settembre 2018 al mese di dicembre 2018, ho continuato a lavorare per la Parte_2 unitamente a mio zio e in qualche occasione anche insieme al mio altro zio PEsona_1 Parte_3
Dalla fine del mese di dicembre 2018, ad oggi, non sto lavorando. Mi occupavo di pulizia delle attrezzature e dell'officina, aiutavo mio zio con l'assemblaggio dei vari impianti alimentari. …Venivo pagato da MI nonna
. Lei mi ha dato € 900,00 in contanti per ogni mese lavorativo: per un totale di circa € 3.000,00. PEsona_3
Non ho stipulato nessun contratto con la né tanto meno si è parlato di quantificare il mio Parte_2 stipendio. …Prendevo ordini da mio zio e mi dava anche delle direttive PEsona_1 Parte_1
…PE le prestazioni di lavoro ho utilizzato esclusivamente materiale ed attrezzatura tecnica delle società
[...]
…Svolgevo lo stesso orario lavorativo dei miei zii e quindi dal lunedì al venerdì con orario Parte_2
08:00 – 17:00; a volte anche il sabato con orario 08:00 – 12:00. Specifico che per recarmi presso l'unità operativa di LO venivo accompagnato da mio zio ”. PEsona_1
Dalle dichiarazioni sin qui riportate emerge inequivocamente che l'attività svolta dai tre lavoratori nel periodo oggetto di sanzione è stata interamente diretta e controllata da il quale indicava l'orario di Parte_1 lavoro da osservare, forniva la strumentazione necessaria, esercitava una funzione di controllo e direzione senza che residuasse alcun margine di autonoMI in capo ai lavoratori o alla EF. Inoltre, né durante l'ispezione né in questo giudizio è stata fornita la prova documentale di un contratto di appalto tra EF ed Parte_2
È dunque chiaro che l'unica attività di EF consisteva nel fornire manodopera a , Parte_2 emettendo fatture sugli importi pattuiti tra e i tre lavoratori irregolari, senza che ciò implicasse Parte_1
l'assunzione di alcun rischio imprenditoriale in capo all'impresa individuale di FL ND. Ancora, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è uniforme nell'affermare che: “In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonoMI dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante - l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'econoMI dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali, c.d. "pesanti", il requisito dell'autonoMI organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti.” (Cass. n. 18455/2023; si vedano, nello stesso senso, tra le tante, Cass. n. 12551/2020, e n. 15557/2019). A tale riguardo si osserva che l'impresa presunta appaltatrice era priva di un deposito e di strumenti propri ( ha dichiarato, nelle sommarie informazioni: “La ditta non ha nessun magazzino”) e non PEsona_3 disponeva neppure di un ufficio, tanto che all'emissione delle fatture provvedeva lo stesso , con Parte_3 il proprio telefono, come dichiarato ai militari della Guardia di AN (“PE l'emissione delle fatture in questione, a volte aiutavo MI madre nella compilazione attraverso il mio cellulare personale e le inviavo a mezzo mail direttamente alle società in capo a . Pt_1
Dunque, EF di era priva di una reale organizzazione e in ogni caso non gestiva in modo PEsona_3 autonomo le prestazioni offerte dai tre lavoratori risultati irregolari, sia sotto il profilo dell'impiego dei mezzi di lavoro sia del rischio d'impresa. PE contro, come s'è visto, in qualità di amministratore di esercitava in maniera Parte_1 Parte_2 esclusiva e diretta un potere di eterodirezione e controllo sui tre lavoratori, impiegati in attività di assemblaggio e saldature presso l'officina di via Olona n. 5, in LO e GE. Ne deriva che risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie contestata.
6. La misura delle sanzioni applicate.
Da ultimo, i ricorrenti contestano il calcolo delle sanzioni effettuato nell'ordinanza-ingiunzione opposta e ne chiedono la rideterminazione nella misura minima. L'ente resistente nega la possibilità di ridurre in questa sede le sanzioni e comunque le ritiene rispettose delle disposizioni legislative e della circolare del Ministero del Lavoro n. 121/1988, esponendo, nella propria comparsa, le modalità di calcolo delle sanzioni stesse. Va premesso che, secondo giurisprudenza costante, “in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. PEaltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta” (Cass. n. 4844/2021, v. anche Cass., sent. n. 9255/2013). Nel caso di specie parte resistente ha evidenziato di aver seguito i seguenti criteri per la determinazione delle sanzioni: “a) in primo luogo si è calcolata la differenza tra massimo e minimo edittale previsto dalla legge per ciascuna violazione;
b) il risultato ottenuto lo si è diviso per 10 (valore decimale); c) si è valutato il
“coefficiente” di disvalore del caso, sulla base di una tabella convenzionale che tiene conto di aggravanti (+) e attenuanti (-), (es. gravità della violazione, personalità dell'agente, etc.), individuato in 2,5 e si è moltiplicato il valore decimale precedentemente calcolato per il coefficiente così valutato;
d) al valore del prodotto di tali fattori, si è aggiunto il minimo edittale. Il valore ottenuto è divenuto la sanzione amministrativa irrogata da dividere per i vari codici tributo. Nel caso specifico:
- per i lavoratori e con cessazione della condotta nel 2018 (oltre 60 Parte_3 Controparte_4 gg. di lavoro effettivo), la sanzione applicata è pari ad euro 27.000 (Euro 13.500 x 2 lavoratori), così ottenuto: 36.000 (massimo edittale)-6000 (minimo edittale)=30.000/10=3000x2,5 (coefficiente)=7.500 +6000 (minimo edittale)=13.500 x 2 lavoratori= 27.000 (sanzione applicata)
- per il lavoratore con cessazione condotta nel 2019 (oltre 60 gg. di lavoro effettivo), la sanzione PEsona_1 applicata è pari ad euro 16.200, così ottenuto: 43.200 (massimo edittale)-7.200 (minimo edittale)=36.000/10=3.600x2,5 (coefficiente)=9.000+7200 (minimo edittale)=16200 (sanzione applicata) TOTALE euro 43.200 ( 27.000+16.200), cui si aggiungono le spese di notifica pari ad euro 19,00” (v. comparsa alla pag. 20). Considerando che le indicazioni sul minimo e sul massimo delle sanzioni risultano rispettose della legge e non sono contestate da parte ricorrente, può essere verificato, in questa sede, se il coefficiente 2,5 applicato sia o meno adeguato alla peculiarità del caso concreto e, più in generale, se la somma complessivamente determinata sia adeguata al disvalore della condotta contestata. A tale proposito da un lato si osserva che l'impiego di tutti i tre lavoratori per periodi ben superiori ai 60 giorni indicati dalla norma esclude che possa qui applicarsi la sanzione nella misura minima e, dall'altro lato, va considerato che non può essere preMIto chi abbia omesso di adempiere tempestivamente. Invero la sanzione complessiva per i tre lavoratori risulta pari a € 19.200,00 quanto al minimo e in € 115.200,00 quanto al massimo. Infatti, l'art. 3, commi 3 e 3 bis, del d.l. 22 febbraio 2002 n.12, modificato dall'art. 22 comma 1 del D. L.vo n. 151/2015, stabilisce che per l'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, in caso di impiego del lavoratore per oltre 60 giorni di lavoro effettivo, la sanzione minima è pari ad € 6.000,00 e la massima è pari ad € 36.000,00 per ogni lavoratore. Come indicato nel verbale di accertamento, tale cornice sanzionatoria è stata applicata con riguardo a e ad Pt_3 PE_2
Con riferimento a è stata applicata la maggiorazione del 20% (minimo: € 7.200,00;
[...] PEsona_1 massimo: € 43.200,00), prevista a partire dal primo gennaio 2019 ai sensi dell'art. 445, lett. b) della L. n. 145/2018. Va evidenziato che, se i trasgressori avessero aderito all'invito, contenuto nel verbale della Guardia di AN, di regolarizzare la situazione, avrebbero potuto pagare l'importo minimo;
in assenza di regolarizzazione, l'importo da versare tempestivamente sarebbe stato pari a € 38.400,00. Infatti, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, i trasgressori avrebbero potuto pagare le sanzioni nella misura ridotta, pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo. Nel caso di specie le due ipotesi coincidono: un terzo del massimo è, infatti, pari a € 38.400,00 (€ 115.200,00/3), così come il doppio del minimo (€ 19.200,00 x 2). Se si considera che le sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione sono pari a complessivi € 43.200,00, la differenza di quest'ultimo importo rispetto alla sanzione in misura ridotta è pari a € 4.800,00 (€ 43.200,00 - € 38.400,00) ed è ampiamente giustificata dalla scelta dei trasgressori di non avvalersi della possibilità loro offerta di definire bonariamente il contenzioso, costringendo così l'amministrazione a emettere l'ordinanza- ingiunzione. PE questi motivi il ricorso deve essere integralmente respinto.
7. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - tenendo conto che l'attività istruttoria è stata meramente documentale e che parte resistente è stata difesa da un proprio funzionario, con la conseguenza che i compensi secondo il tariffario professionale degli avvocati devono essere ridotti del 20 % (v. art. 9, secondo comma del D. L.vo n. 149/2015).
Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della funzionaria per il processo Sara Scolè.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa promossa da e da Parte_1 [...] con ricorso depositato il 24 gennaio 2024 così decide: Parte_2
1) respinge il ricorso e conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) condanna i ricorrenti a rifondere a parte resistente le spese di lite, che liquida in € 5.268,80, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza. Deciso all'udienza del 26 giugno 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani