Articolo 4 della Legge 4 marzo 1952, n. 137
Articolo 3Articolo 5
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8 aprile 1952
Art. 4.
Sempre che sussista lo stato di bisogno, ai profughi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 1, che rimpatrino dopo l'entrata in vigore della presente legge, e' concesso, una volta tanto, un sussidio di lire 12.000, oltre a lire 5000 per ogni persona di famiglia a carico, in aggiunta a quello temporaneo mensile previsto dal precedente art. 3.
Ai profughi, di cui al precedente comma, sono rimborsate le spese di viaggio per le persone e per le cose dalla localita', di sbarco o di confine al centro di raccolta o al Comune di elezione.
Entrata in vigore il 8 aprile 1952
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