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Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 436/2024 VG
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
Il Consigliere designato, dott.ssa Laura D'Amelio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 436/2025 VG, avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ad istanza di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romagnoli del foro di Siena Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
RESISTENTE
La Corte, visto il ricorso presentato in data 03/09/2024 da , con Parte_1
il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Arezzo, alla Corte di Appello di Firenze e alla Corte di Cassazione;
Vista la documentazione allegata, e rilevato:
- che il giudizio di primo grado, iniziato con la notifica dell'atto di citazione il
17.05.2007, ha avuto una durata di 6 anni e 5 mesi, essendo stato definito con sentenza pubbl. il 22.10.2013;
- che il giudizio di secondo grado, iniziato con la notifica dell'atto di citazione del
22.04.2014, ha avuto una durata di 4 anni e 11 mesi, essendo stato definito con sentenza del 28.03.2019; - che il giudizio di legittimità, iniziato con ricorso del 22.07.2019, ha avuto una durata di 4 anni e 7 mesi, essendo stato definito con sentenza del 05.03.2024.
Ritenuto che, al netto del termine intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa, il giudizio in esame eccede di anni 9 e 11 mesi, arrotondati a 10 anni, rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma
2, bis della legge n. 89/2001;
Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Stimato equo ex art. 2056 c.c. riconoscere la somma di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, con l'incremento del 20% per gli anni successivi al terzo e sino al 40% per gli anni successivi al settimo;
Ritenuto che l'importo derivante dai parametri predetti è pari a € 4.880,00 (di cui €
1.200,00 per i primi tre anni, € 1.440,00 per i tre anni successivi al terzo ed € 2.240,00 per i restanti 4 anni);
Ritenuto che può applicarsi la riduzione di 1/3 prevista dall'a. 2 bis, co. 1-ter della legge n. 89/2001 sulla somma precedentemente calcolata (1/3 di 4.880,00 = € 1.626,70), stante l'integrale soccombenza della ricorrente in tutti e tre i gradi di giudizio;
L'importo dell'indennizzo è pari ad € 3.253,30 da liquidarsi in moneta attuale ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva in base alla tabella n. 8 (procedimenti monitori)
allegata al DM 55/2014 (Cass. 16512/2020), con attribuzione in favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
visto l'art. 3 l. n. 89/2001,
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di della Parte_1
somma di € 3.253,30, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna altresì il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 284,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
ROBERTO ROMAGNOLI dichiaratosi antistatario.
Firenze, 10.06.2025.
Il Consigliere designato
Laura D'Amelio
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE LEGGE PINTO
Il Consigliere designato, dott.ssa Laura D'Amelio, ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 436/2025 VG, avente ad oggetto: domanda di equa riparazione ad istanza di:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Romagnoli del foro di Siena Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro in carica;
Controparte_1
RESISTENTE
La Corte, visto il ricorso presentato in data 03/09/2024 da , con Parte_1
il quale viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo civile svoltosi dinanzi al Tribunale di Arezzo, alla Corte di Appello di Firenze e alla Corte di Cassazione;
Vista la documentazione allegata, e rilevato:
- che il giudizio di primo grado, iniziato con la notifica dell'atto di citazione il
17.05.2007, ha avuto una durata di 6 anni e 5 mesi, essendo stato definito con sentenza pubbl. il 22.10.2013;
- che il giudizio di secondo grado, iniziato con la notifica dell'atto di citazione del
22.04.2014, ha avuto una durata di 4 anni e 11 mesi, essendo stato definito con sentenza del 28.03.2019; - che il giudizio di legittimità, iniziato con ricorso del 22.07.2019, ha avuto una durata di 4 anni e 7 mesi, essendo stato definito con sentenza del 05.03.2024.
Ritenuto che, al netto del termine intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine per proporre impugnazione e la proposizione della stessa, il giudizio in esame eccede di anni 9 e 11 mesi, arrotondati a 10 anni, rispetto ai termini di cui all'art. 2, comma
2, bis della legge n. 89/2001;
Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
Stimato equo ex art. 2056 c.c. riconoscere la somma di € 400,00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccedono i termini citati, con l'incremento del 20% per gli anni successivi al terzo e sino al 40% per gli anni successivi al settimo;
Ritenuto che l'importo derivante dai parametri predetti è pari a € 4.880,00 (di cui €
1.200,00 per i primi tre anni, € 1.440,00 per i tre anni successivi al terzo ed € 2.240,00 per i restanti 4 anni);
Ritenuto che può applicarsi la riduzione di 1/3 prevista dall'a. 2 bis, co. 1-ter della legge n. 89/2001 sulla somma precedentemente calcolata (1/3 di 4.880,00 = € 1.626,70), stante l'integrale soccombenza della ricorrente in tutti e tre i gradi di giudizio;
L'importo dell'indennizzo è pari ad € 3.253,30 da liquidarsi in moneta attuale ai sensi dell'art. 2056 cod. civ., oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
Rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate in relazione alla fase di studio ed alla fase introduttiva in base alla tabella n. 8 (procedimenti monitori)
allegata al DM 55/2014 (Cass. 16512/2020), con attribuzione in favore del procuratore distrattario;
P.Q.M.
visto l'art. 3 l. n. 89/2001,
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ingiunge al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, il pagamento senza dilazione in favore di della Parte_1
somma di € 3.253,30, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
b) condanna altresì il , in persona del Ministro pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in € 284,00 per compenso, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
ROBERTO ROMAGNOLI dichiaratosi antistatario.
Firenze, 10.06.2025.
Il Consigliere designato
Laura D'Amelio