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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 770/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 770/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001987143000, relativamente alla cartella n. 03020060014381189000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219001987143000, notificata il 10.02.2022, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020060014381189000, asseritamente notificata in data 11.12.2006, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , deducendo: a) l'intervenuto decorso del termine CP_1 di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la mancata notifica dell'atto presupposto;
c) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del tasso di interesse e dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'intimazione di pagamento opposta o, in subordine, la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella e di ogni atto connesso e conseguente.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce CP_1 della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, considerata la mancata evocazione in giudizio dell' b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_2 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) la rituale notifica della cartella;
e) che il credito contributivo portato dalla predetta cartella (relativo alla gestione artigiani) risultava integralmente sgravato, per intervenuto stralcio ex lege (D.L. 119/2018); f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso proposto, stante la mancata evocazione in giudizio dell' o, in subordine, di ordinare l'integrazione del contradditorio;
CP_2 sempre in via preliminare, insisteva per la cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege delle partite debitorie di cui alla cartella n. 03020060014381189000, limitatamente a quelle relative alla gestione artigiani;
in via subordinata, insisteva per l'inammissibilità o improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
3. Con ordinanza depositata il 2.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
21.06.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'11.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per omessa notifica della cartella presupposta, nonché per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Per completezza di motivazione, si evidenzia che, nel corso del giudizio, è stata fornita la prova della rituale notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
Sebbene non evocata in giudizio, su sollecitazione del Tribunale, l' Controparte_3 ha esibito, ex art. 210 c.p.c., la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 03020060014381189000 (avente ad oggetto contributi “modello DM 10/V”, relativi agli anni 1999 e 2000), da cui risulta che la stessa è stata spedita mediante lettera raccomandata a/r n.
60495551207-4 del 5.12.2006 e consegnata a mani di familiare convivente in data 11.12.2006.
Si precisa, inoltre, che l'avviso di ricevimento allegato è agevolmente riconducibile alla cartella poiché reca il numero identificativo dell'atto cui si riferisce.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella soprarichiamata. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Ciò premesso, dall'esame della documentazione esibita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. risulta che l'agente della riscossione ha notificato, medio tempore, successivamente alla notifica della cartella esattoriale,
l'intimazione di pagamento n. 03020159011149268000 mediante deposito presso la Cassa Comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 9.12.2015.
Tuttavia, tra la data di notifica della cartella impugnata (11.12.2006) e quella della succitata intimazione di pagamento (9.12.2015) risultano decorsi circa 9 anni, sicché la pretesa contributiva deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 L. n.
335/1995.
8. Per quanto attiene alla cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio, è d'uopo specificare che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto soltanto i contributi “modello DM 10” dovuti alla gestione datori di lavoro;
il rilievo dell' è, pertanto, CP_1 inconferente, pur dovendosi dare atto che, alla data di notifica della precedente intimazione di pagamento, la suddetta cartella comprendeva anche le partite debitorie relative a contributi IVS dovuti alla gestione artigiani successivamente oggetto di stralcio.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 03020060014381189000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla menzionata cartella esattoriale.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria della parte ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi alla cartella n. 03020060014381189000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla menzionata cartella esattoriale;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.347,75 CP_1
(importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.
Lamezia Terme, 11.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.03.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 770/2023 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Curinga (CZ) alla Via Dante Alighieri n. 25 presso lo studio dell'Avv. Natalino Pileggi, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Opponente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco,
Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Opposto
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020219001987143000, relativamente alla cartella n. 03020060014381189000
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 21.06.2023 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 03020219001987143000, notificata il 10.02.2022, relativamente alla cartella di pagamento n. 03020060014381189000, asseritamente notificata in data 11.12.2006, avente ad oggetto contributi previdenziali dovuti all' , deducendo: a) l'intervenuto decorso del termine CP_1 di prescrizione quinquennale tra la presunta data di notifica della cartella e la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta;
b) la mancata notifica dell'atto presupposto;
c) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione del tasso di interesse e dei criteri di calcolo degli interessi moratori applicati.
Chiedeva che, previa sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione della pretesa contributiva sottesa all'intimazione di pagamento opposta o, in subordine, la nullità della pretesa per omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi moratori, con conseguente annullamento dell'intimazione di pagamento, della cartella e di ogni atto connesso e conseguente.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva: a) il proprio difetto di legittimazione passiva alla luce CP_1 della totale estraneità rispetto alla procedura di riscossione dei crediti previdenziali, considerata la mancata evocazione in giudizio dell' b) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva CP_2 per inosservanza del termine di cui all'art. 24 D. Lgs. n. 46/1999; c) l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; d) la rituale notifica della cartella;
e) che il credito contributivo portato dalla predetta cartella (relativo alla gestione artigiani) risultava integralmente sgravato, per intervenuto stralcio ex lege (D.L. 119/2018); f) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione della pretesa contributiva;
g) la notifica di atti interruttivi da parte dell'agente della riscossione.
Chiedeva, quindi, in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso proposto, stante la mancata evocazione in giudizio dell' o, in subordine, di ordinare l'integrazione del contradditorio;
CP_2 sempre in via preliminare, insisteva per la cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio ex lege delle partite debitorie di cui alla cartella n. 03020060014381189000, limitatamente a quelle relative alla gestione artigiani;
in via subordinata, insisteva per l'inammissibilità o improponibilità del ricorso e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
3. Con ordinanza depositata il 2.09.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 10.03.2025 con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno tempestivamente proceduto al deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. Giova premettere che la domanda, nella parte in cui involge questioni di validità formale, si configura come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sicché, essendo stata proposta il
21.06.2023 e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dalla disposizione citata - termine che decorre dalla notifica dell'intimazione di pagamento eseguita l'11.02.2022 -, risultano tardive e, dunque, inammissibili le doglianze che attengono alla presunta nullità dell'atto opposto per omessa notifica della cartella presupposta, nonché per mancata indicazione del tasso di interesse applicato e dei criteri di calcolo degli interessi moratori.
Per completezza di motivazione, si evidenzia che, nel corso del giudizio, è stata fornita la prova della rituale notifica della cartella sottesa all'intimazione impugnata.
Sebbene non evocata in giudizio, su sollecitazione del Tribunale, l' Controparte_3 ha esibito, ex art. 210 c.p.c., la documentazione attestante l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 03020060014381189000 (avente ad oggetto contributi “modello DM 10/V”, relativi agli anni 1999 e 2000), da cui risulta che la stessa è stata spedita mediante lettera raccomandata a/r n.
60495551207-4 del 5.12.2006 e consegnata a mani di familiare convivente in data 11.12.2006.
Si precisa, inoltre, che l'avviso di ricevimento allegato è agevolmente riconducibile alla cartella poiché reca il numero identificativo dell'atto cui si riferisce.
Ne consegue, dunque, l'infondatezza dell'eccezione di omessa notifica della cartella soprarichiamata. 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la domanda deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in quanto volta a far valere la sussistenza di un fatto estintivo verificatosi successivamente alla notificazione del titolo.
Dunque, se nell'eventuale giudizio di opposizione tardivamente introdotto viene in considerazione un fatto estintivo posteriore alla formazione del titolo esecutivo, quale è la sopravvenuta prescrizione dei crediti azionati, esso deve essere rilevato anche d'ufficio dal Giudice, vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti.
Ciò premesso, dall'esame della documentazione esibita ai sensi dell'art. 210 c.p.c. risulta che l'agente della riscossione ha notificato, medio tempore, successivamente alla notifica della cartella esattoriale,
l'intimazione di pagamento n. 03020159011149268000 mediante deposito presso la Cassa Comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in data 9.12.2015.
Tuttavia, tra la data di notifica della cartella impugnata (11.12.2006) e quella della succitata intimazione di pagamento (9.12.2015) risultano decorsi circa 9 anni, sicché la pretesa contributiva deve essere dichiarata estinta per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3 L. n.
335/1995.
8. Per quanto attiene alla cessazione della materia del contendere per intervenuto stralcio, è d'uopo specificare che la cartella sottesa all'intimazione di pagamento opposta ha ad oggetto soltanto i contributi “modello DM 10” dovuti alla gestione datori di lavoro;
il rilievo dell' è, pertanto, CP_1 inconferente, pur dovendosi dare atto che, alla data di notifica della precedente intimazione di pagamento, la suddetta cartella comprendeva anche le partite debitorie relative a contributi IVS dovuti alla gestione artigiani successivamente oggetto di stralcio.
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta, dichiarando l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 03020060014381189000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla menzionata cartella esattoriale.
10. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della non particolare complessità delle questioni esaminate, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione in via anticipata e provvisoria della parte ricorrente al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti sottesi alla cartella n. 03020060014381189000, con conseguente annullamento della relativa iscrizione a ruolo, nonché dell'intimazione di pagamento opposta nella parte riferita alla menzionata cartella esattoriale;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in € 1.347,75 CP_1
(importo già ridotto della metà ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. n. 115/2002) per compensi professionali, oltre accessori di legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato ex art. 133 del citato D.P.R.
Lamezia Terme, 11.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino