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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4124/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Fabio Ganci ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere docente con incarico sino al 30.6.2024 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022 e aderendovi in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Fissata l'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
2 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente - è stata destinataria (anche) di incarichi fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30 giugno) deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta
3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Il convenuto ha, invero, dedotto che per l'anno scolastico 2021/2022, CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ed ha chiesto, in relazione a tale annualità, il rigetto della domanda.
In senso favorevole alle allegazioni dell'Amministrazione resistente deve, Cont invero, osservarsi che – come risulta dallo stato matricolare prodotto dal – in detti anni scolastici la ricorrente, ha svolto supplenze brevi (dal 10.1.2022 al
30.06.2022) e non è stata destinataria di un incarico di docenza dall'inizio delle attività scolastiche – o comunque prima del 31.12.2022 - sino al termine delle stesse.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benchè in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
4 Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto in relazione all'anno scolastico 2021/2022 non venendo qui in considerazione attività didattica annuale.
Il diritto fatto valere può, quindi, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in relazione ai quali è documentato l'affidamento di incarico di docenza dall'inizio delle attività didattiche fino al termine delle stesse.
5 Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e per la parte residua poste a carico del CP_1 convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024; per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 330,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
6
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4124/2024 R.G.
TRA
, con Avv.ti Nicola Zampieri, Walter Miceli, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Fabio Ganci ricorrente
E
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, con Dott.ssa Serena Cianflone e Dott. Gaetano Bonofiglio resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 28.10.2024 ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e, premesso di Controparte_1 essere docente con incarico sino al 30.6.2024 e di aver prestato servizio per l'Amministrazione convenuta negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e
2023/2024 in forza di contratti a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, deduceva di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Lamentava la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e, dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022, concludeva chiedendo “[..]
1 accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2023/24, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale Cont assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente [..]”.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_1 rigetto della domanda relativa all'anno scolastico 2021/2022 e aderendovi in relazione agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.
Fissata l'udienza del 14.1.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Premesso che, in punto di fatto, gli incarichi di docenza indicati in ricorso non sono contestati e sono documentalmente provati (cfr. fasc. ricorrente e stato matricolare in fasc. MI), deve osservarsi che sulla questione oggetto del presente giudizio è intervenuta la Suprema Corte che, con sentenza n.
29961/2023, ha fissato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una
2 supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Facendo applicazione di tali principi, atteso che parte ricorrente – docente supplente - è stata destinataria (anche) di incarichi fino al termine delle attività scolastiche (ossia sino al 30 giugno) deve essere dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta
3 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015.
Deve, tuttavia, precisarsi che il diritto qui azionato non può essere riconosciuto in relazione a tutti gli anni scolastici indicati in ricorso.
Il convenuto ha, invero, dedotto che per l'anno scolastico 2021/2022, CP_1 parte ricorrente ha svolto supplenze brevi e saltuarie ed ha chiesto, in relazione a tale annualità, il rigetto della domanda.
In senso favorevole alle allegazioni dell'Amministrazione resistente deve, Cont invero, osservarsi che – come risulta dallo stato matricolare prodotto dal – in detti anni scolastici la ricorrente, ha svolto supplenze brevi (dal 10.1.2022 al
30.06.2022) e non è stata destinataria di un incarico di docenza dall'inizio delle attività scolastiche – o comunque prima del 31.12.2022 - sino al termine delle stesse.
Si pone qui la questione, non affrontata dalla Suprema Corte nella pronuncia prima menzionata, del se possano ritenersi effettivamente comparabili ai docenti di ruolo, beneficiari della Carta docente, le posizioni dei docenti a termine che svolgono supplenze non annuali o almeno fino al termine delle attività didattiche, ma per periodi più brevi.
Ora, benchè in relazione a tale questione la citata sentenza della Cassazione non abbia enunciato uno specifico principio di diritto, trattandosi di questione estranea al giudizio a quo, dall'ampia motivazione possono essere raccolte utili sollecitazioni per giungere ad una soluzione interpretativa.
Ebbene, ritiene il giudice che il tenore della norma di cui all'art. 1 comma 121
L. n. 107/2015, nonché la ratio dell'istituto - che delimita il beneficio al sostegno alla didattica “annua” - precludono un'estensione dello stesso a qualsivoglia rapporto di lavoro a tempo determinato.
I giudici di legittimità hanno, invero, chiaramente affermato che la ratio del beneficio si basa su “una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico” (punto 5.3 della motivazione) che consiste nel fornire un sostegno formativo all'intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale” e che è errato fare leva sulla
4 Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impiego didattico.
Se è pur vero, infatti, che il diritto-dovere di formazione è posto in capo al personale senza distinzione alcuna (come si evince dall'art. 282, comma 1, D.
Lgs. n. 297/1994 nonché dagli artt. 63 e 64 CCNL di comparto) è altrettanto vero che la Carta docente è stata concepita dal legislatore come forma di sostegno alla formazione funzionale alla didattica “annua”.
Al riguardo si osserva che se la posizione dei docenti assunti a tempo determinato per supplenze “annuali” (a favore dei quali il legislatore ha esteso la Carta docente ai sensi dell'art. 15 D.L. 69/2023) o per supplenze “fino al termine delle attività didattiche”, di cui all'art. 4 commi 1 e 2 L. n. 124/1999 può dirsi pienamente sovrapponibile alla posizione dei docenti di ruolo, lo stesso non può dirsi per le situazioni dei docenti assunti per supplenze brevi o temporanee.
La supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente una prospettiva di insegnamento che, per la sua durata annuale, giustifica quell'ulteriore ausilio formativo dato dalla carta del docente, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato;
di contro per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l'acquisto di beni per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuario, ma prevedibile ex ante come duraturo, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico (cfr. Tribunale di
Verona, sentenze nn. 580/2023 e 581/2023 del 9.11.2023, nn. 596/2023 e
597/2023 del 13.11.2023).
Quanto sin qui affermato porta ad escludere che il beneficio possa, nella specie, essere riconosciuto in relazione all'anno scolastico 2021/2022 non venendo qui in considerazione attività didattica annuale.
Il diritto fatto valere può, quindi, essere riconosciuto soltanto con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 in relazione ai quali è documentato l'affidamento di incarico di docenza dall'inizio delle attività didattiche fino al termine delle stesse.
5 Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ stante il parziale accoglimento del ricorso e per la parte residua poste a carico del CP_1 convenuto, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e accerta il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annuo tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/2023 e
2023/2024; per l'effetto, condanna il a Controparte_1 provvedere in tal senso;
condanna il convenuto al pagamento delle CP_1 spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 330,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesta.
Così deciso in Cosenza, 14 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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