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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 16/04/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
191/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di essere affetta da “Tendinopatia CP_1
inserzionale bilaterale, più marcata a destra e Epicondilite – Epitrocleite bilaterale dei gomiti”, asseritamente contratte nell'esercizio della sua attività lavorativa di operatrice addetta alle pulizie industriali ed a causa del sovraccarico funzionale degli arti superiori correlato alle mansioni correlate all'attività espletata, nonché di aver presentato all'ente assicurativo domanda per il riconoscimento della natura professionale della prefata patologia e per la conseguente corresponsione di indennizzo da malattia professionale, ottenendone la reiezione, ha domandato accertarsi la natura professionale delle denunciate patologie e del pregiudizio all'integrità psico-fisica nella misura pari o superiore al 6%, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del correlato indennizzo da malattia CP_1
professionale. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'Ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Pag. 2 di 10 In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Pag. 3 di 10 Venendo al caso di specie, le patologie oggetto di causa sono astrattamente tabellate solo ed unicamente in quanto venga dimostrata l'adibizione non occasionale alle lavorazioni indicate nelle voci n. 74 e 78 della Tabella per le Malattie Professionali per l'Industria di cui all'allegato n. 4 al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tale patologia come malattia professionale, specie in relazione alla sua riconducibilità alla predetta
Tabella ed al conseguente riparto dell'onere probatorio, nei termini già esposti, va dimostrato il rapporto eziologico con le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41
c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la insussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate ed attività lavorativa.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha Testimone_1
confermato che la ricorrente, nel giornaliero svolgimento di addetta alle pulizie, eseguiva il lavaggio dei pavimenti agendo sugli spazzoloni a forza di braccia ed a
Pag. 4 di 10 schiena flessa, nonché che la medesima eseguiva manualmente la pulitura delle vetrate, delle piastrelle dei bagni e degli arredi dei vari uffici (scrivanie, armadi ecc.) con stracci azionati con movimenti forzosi delle braccia in varie direzioni, precisando al riguardo che “Sì, è vero. Lo so perché lavoravo con lei, ero sua collega.
Precisamente, quando ho iniziato a lavorare alle dipendenze della Omnia Servizi, lei già lavorava lì da un anno;
insieme, abbiamo lavorato dodici o tredici anni… lavoravamo in coppia e viaggiavamo insieme per recarci sul luogo dove espletare la prestazione lavorativa, andandovi con la macchina della ricorrente… Preciso che il nostro lavoro consisteva nella pulizia dei pullman della ditta;
due Parte_2
volte a settimana pulivamo gli uffici della . In effetti, usavamo gli Parte_3
stracci… confermo che pulivamo i pullman tutti i giorni”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, SI. , ha confermato le predette circostanze, Testimone_2
riferendo che “Sì, è vero, io lo faccio tuttora. Lei è una mia ex collega: io lavoro lì dal 2005 ed all'inizio ero da solo, la è arrivata tempo dopo, ora non riesco Parte_1
a ricordare quanto… Abbiamo lavorato insieme per anni, tuttavia le date di inizio e fine non le ricordo. Lei iniziava alle 6 ed io – che facevo il giornaliero - arrivavo alle
8.00, per cui lavoravamo insieme per parte dell'orario di lavoro… Nulla so relativamente alle pulizie degli uffici… Pulivamo autobus. Inoltre, io pulivo anche la sede dell'ufficio dove lavoravamo. Le vetrate di cui mi avete chiesto, sono in realtà i vetri dei pullman”.
Le dichiarazioni dei testi escussi – pur confermando l'attività svolta dalla ricorrente e le relative mansioni – hanno dato atto della ripetitività dei movimenti in relazione alle mansioni effettivamente svolte, con precipuo riferimento unicamente alla pulizia di vetri o vetrate di pullman, di talché non sono state in gradi di precisare se ciò comportasse, altresì, la ripetizione, per un periodo di tempo costante e prolungato, di movimenti implicanti il sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture
Pag. 5 di 10 scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni, ciò che, in astratto, avrebbe più verosimilmente condotto ad un rapporto eziologico con la natura e tipologia delle specifiche affezioni denunciate, non potendosi ravvedere un effettivo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Pertanto, considerate le patologie lamentate dalla ricorrente, non può ritenersi che l'attività svolta, così come descritta e comprovata in giudizio, abbia costituito una concausa rilevante, se non determinante, nell'insorgere delle dedotte affezioni.
Le suddette considerazioni hanno trovato ulteriore riscontro nella CTU espletata nel corso del giudizio, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… Le malattie della spalla si sviluppano a causa di attività lavorative per il cui svolgimento vengono effettuati movimenti ripetitivi, si tratta di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico della spalla che possono compromettere la qualità della vita e la capacità lavorativa. I movimenti fondamentali della spalla sono abduzione, adduzione, flessione, estensione, rotazione interna e rotazione esterna. Le cause più frequenti di malattie professionali della spalla sono: movimenti ripetitivi: attività che richiedono movimenti ripetuti causando lesioni da “usura”; sollevamento di pesi, per periodi prolungati;
posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro;
vibrazioni trasmesse per uso di utensili che generano vibrazioni. L'articolazione coinvolta è quella gleno-omerale, composta dalla testa dell'omero e dalla cavità glenoidea. La definizione anatomo-funzionale di spalla è complessa in quanto è costituita da molteplici articolazioni e gruppi muscolari. Pertanto la spalla come complesso articolare, è costituita dall'articolazione sterno clavicolare che è il fulcro del sistema, dall'articolazione acromion clavicolare e dall'articolazione scapolo omerale vera e propria. Questa articolazione è costituita da tre elementi basilari, rappresentati dalla superficie convessa della testa dell'omero, dalla concavità della
Pag. 6 di 10 glena scapolare e da un cercine fibrocartilagineo. La struttura di base è completata dalla capsula sinoviale, dalla membrana sinoviale e da legamenti che aiutano a mantenere stabile la spalla. Il mantenimento di tale stabilità è essenziale per la sua funzione. L'articolazione del gomito presiede ai movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione dell'avambraccio, quest'ultima consentita dalla possibilità del radio di ruotare attorno all'ulna con la compartecipazione ai gradi estremi di questo movimento da parte dell'articolazione radio-ulnare distale. L'epicondilite, è una patologia degenerativa infiammatoria della giunzione osteo-tendinea dovuta ad azione meccanica, colpisce lavoratori che utilizzano i tendini della parte esterna o interna del gomito. È considerata un “over-use syndrome”, cioè una patologia la cui causa è riconducibile, oltre a sollecitazione, a un fisiologico logoramento involutivo delle strutture tendino-inserzionali. In sede di visita peritale, le manovre di semeiotica non hanno rilevato segni di limitazione funzionale e dolore nei movimenti
e nell'articolarità delle spalle e dei gomiti bilateralmente. La signora Parte_1
stante le mansioni cui è stata adibita, pur non potendo escludersi a carico delle braccia movimenti ripetuti, non sono qualificati movimenti con il sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni. Pertanto a parere dello scrivente, l'attività svolta per la sua natura e entità, non è compatibile con un ruolo nel determinismo delle lesioni delle strutture muscolo-tendinee delle Spalle e dei
Gomiti pur apprezzabili strumentalmente (parziale rottura della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale), in quanto non sono soddisfatti i criteri cronologico e di efficacia qualitativa e quantitativa necessari al riconoscimento del nesso causale. Nel caso concreto, le mansioni svolte nell'attività denunciata non sono di per sé idonee a creare sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, per questo motivo non vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione tra le
Pag. 7 di 10 mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata. Nella criteriologia valutativa medico legale non risulta soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti e quanto rilevato dall'esame clinico obiettivo, vi sono elementi sufficienti, per escludere un nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e le malattie denunciate.
Quindi, l'espletata CTU – alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e seguendo un corretto iter logico-scientifico, altrettanto congruamente motivato sulla base della valutazione di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, anche riscontrando alle osservazioni delle parti – ha escluso la sussistenza dell'eziologia professionale della patologia lamentata. Più in particolare, il consulente ha correttamente valutato la natura e la tipologia delle affezioni, a seguito di attento esame anamnetico sia personale che in relazione alla storia lavorativa della ricorrente, e, tenuto conto della indubbia origine multifattoriale delle prefate patologie, ha altrettanto correttamente ritenuto di escludere un nesso eziologico con l'attività lavorativa, ritenendo dirimente la circostanza che non sono emerse mansioni implicanti la ripetizione, per un periodo di tempo costante e prolungato, di movimenti di sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni, tali da comportare, conseguentemente, un effettivo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 8 di 10 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 9 di 10 Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 16.04.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
191/2024
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. C. Fasoli
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ; P.IVA: ), in persona legale rappresentante p.t., P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. R. Esposito (C.F.: ) C.F._2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha convenuto in giudizio l' e, premettendo di essere affetta da “Tendinopatia CP_1
inserzionale bilaterale, più marcata a destra e Epicondilite – Epitrocleite bilaterale dei gomiti”, asseritamente contratte nell'esercizio della sua attività lavorativa di operatrice addetta alle pulizie industriali ed a causa del sovraccarico funzionale degli arti superiori correlato alle mansioni correlate all'attività espletata, nonché di aver presentato all'ente assicurativo domanda per il riconoscimento della natura professionale della prefata patologia e per la conseguente corresponsione di indennizzo da malattia professionale, ottenendone la reiezione, ha domandato accertarsi la natura professionale delle denunciate patologie e del pregiudizio all'integrità psico-fisica nella misura pari o superiore al 6%, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del correlato indennizzo da malattia CP_1
professionale. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, l' ha domandato il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese di giudizio.
Il ricorso è infondato e, in quanto tale, non può essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare la natura, la tipologia e l'eventuale eziologia professionale della patologia lamentata dal ricorrente, nonché il grado percentuale di menomazione dell'integrità psico-fisica, accertamento che costituisce il presupposto logico-giuridico per ottenere la condanna dell'Ente convenuto all'erogazione delle provvidenze economiche richieste.
Pag. 2 di 10 In base a quanto disposto dall'art. 13 D.Lgs. n. 38/2000, le malattie professionali comportano la liquidazione di un indennizzo per danno biologico in somma capitale per le lesioni superiori al 6% ed inferiori al 16%; mentre, per le menomazioni incidenti in misura pari o superiore al 16%, è prevista una rendita, ripartita in due quote, la prima secondo il danno biologico subito e la seconda per le conseguenze di natura patrimoniale.
La prova della “professionalità” della malattia si atteggia in maniera diversa, a seconda che si verta in ipotesi di malattia tabellata o meno: la Corte Costituzionale, con sentenza n. 179/88, ha introdotto il cosiddetto sistema misto, per cui, accanto alle malattie indicate in tabella, vanno considerate come indennizzabili tutte le malattie se e in quanto siano causate dal lavoro. La tabellazione o meno, tuttavia, incide sull'onere della prova a carico del lavoratore che agisca giudizialmente: sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la presunzione di eziologia professionale di una malattia - presunzione che può essere superata dall'allegazione e dalla dimostrazione da parte dell'ente assicuratore che, nel caso concreto, l'infermità dipende da una causa extralavorativa, oppure che la lavorazione alla quale il lavoratore sia stato addetto non abbia idoneità lesiva sufficiente a cagionare l'infermità (Cass. n. 19312/2004; Cass. n. 14023/2004) - opera a favore dell'assicurato solo in riferimento alle malattie e alle lavorazioni tabellate, mentre per le malattie professionali non tabellate grava sul lavoratore l'onere di provare la derivazione della malattia da una causa di lavoro (ex multis SS.UU. n. 1919/1990;
Cass. n. 23653/2016; Cass. n. 13024/2017; Cass. n. 16248/2017; Cass. n. 3207/2019;
Cass. n. 39751/2021; Cass. n. 29578/2022).
Pag. 3 di 10 Venendo al caso di specie, le patologie oggetto di causa sono astrattamente tabellate solo ed unicamente in quanto venga dimostrata l'adibizione non occasionale alle lavorazioni indicate nelle voci n. 74 e 78 della Tabella per le Malattie Professionali per l'Industria di cui all'allegato n. 4 al D.P.R. n. 1124/1965, così come aggiornata con D.M. del 09.04.2008. Pertanto, ai fini del riconoscimento di tale patologia come malattia professionale, specie in relazione alla sua riconducibilità alla predetta
Tabella ed al conseguente riparto dell'onere probatorio, nei termini già esposti, va dimostrato il rapporto eziologico con le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Inoltre, per costante orientamento giurisprudenziale, in tema di malattie professionali, ai fini dell'accertamento del rapporto causale, trovano applicazione gli artt. 40 e 41
c.p., norme cui aver riguardo nella corretta interpretazione del D.P.R. n. 1124/1965, in omaggio alle quali va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quandanche la sua incidenza, in termini di efficienza eziologica, non sia stata preponderante, ma abbia comunque contribuito in maniera indiretta e remota, di talché il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sé assorbenti (ex multis Cass. n. 14770/2008; Cass. n. 13361/2011;
Cass. n. 6105/2015; Cass. n. 27952/2018; Cass. n. 11488/2023).
Orbene, nella fattispecie concreta in trattazione, l'istruttoria espletata ha comprovato la insussistenza del nesso di derivazione causale tra patologie lamentate ed attività lavorativa.
In particolare, il primo teste di parte ricorrente, SI.ra , ha Testimone_1
confermato che la ricorrente, nel giornaliero svolgimento di addetta alle pulizie, eseguiva il lavaggio dei pavimenti agendo sugli spazzoloni a forza di braccia ed a
Pag. 4 di 10 schiena flessa, nonché che la medesima eseguiva manualmente la pulitura delle vetrate, delle piastrelle dei bagni e degli arredi dei vari uffici (scrivanie, armadi ecc.) con stracci azionati con movimenti forzosi delle braccia in varie direzioni, precisando al riguardo che “Sì, è vero. Lo so perché lavoravo con lei, ero sua collega.
Precisamente, quando ho iniziato a lavorare alle dipendenze della Omnia Servizi, lei già lavorava lì da un anno;
insieme, abbiamo lavorato dodici o tredici anni… lavoravamo in coppia e viaggiavamo insieme per recarci sul luogo dove espletare la prestazione lavorativa, andandovi con la macchina della ricorrente… Preciso che il nostro lavoro consisteva nella pulizia dei pullman della ditta;
due Parte_2
volte a settimana pulivamo gli uffici della . In effetti, usavamo gli Parte_3
stracci… confermo che pulivamo i pullman tutti i giorni”. Anche il secondo teste di parte ricorrente, SI. , ha confermato le predette circostanze, Testimone_2
riferendo che “Sì, è vero, io lo faccio tuttora. Lei è una mia ex collega: io lavoro lì dal 2005 ed all'inizio ero da solo, la è arrivata tempo dopo, ora non riesco Parte_1
a ricordare quanto… Abbiamo lavorato insieme per anni, tuttavia le date di inizio e fine non le ricordo. Lei iniziava alle 6 ed io – che facevo il giornaliero - arrivavo alle
8.00, per cui lavoravamo insieme per parte dell'orario di lavoro… Nulla so relativamente alle pulizie degli uffici… Pulivamo autobus. Inoltre, io pulivo anche la sede dell'ufficio dove lavoravamo. Le vetrate di cui mi avete chiesto, sono in realtà i vetri dei pullman”.
Le dichiarazioni dei testi escussi – pur confermando l'attività svolta dalla ricorrente e le relative mansioni – hanno dato atto della ripetitività dei movimenti in relazione alle mansioni effettivamente svolte, con precipuo riferimento unicamente alla pulizia di vetri o vetrate di pullman, di talché non sono state in gradi di precisare se ciò comportasse, altresì, la ripetizione, per un periodo di tempo costante e prolungato, di movimenti implicanti il sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture
Pag. 5 di 10 scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni, ciò che, in astratto, avrebbe più verosimilmente condotto ad un rapporto eziologico con la natura e tipologia delle specifiche affezioni denunciate, non potendosi ravvedere un effettivo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Pertanto, considerate le patologie lamentate dalla ricorrente, non può ritenersi che l'attività svolta, così come descritta e comprovata in giudizio, abbia costituito una concausa rilevante, se non determinante, nell'insorgere delle dedotte affezioni.
Le suddette considerazioni hanno trovato ulteriore riscontro nella CTU espletata nel corso del giudizio, nella cui relazione conclusiva si legge quanto segue: “… Le malattie della spalla si sviluppano a causa di attività lavorative per il cui svolgimento vengono effettuati movimenti ripetitivi, si tratta di malattie professionali da sovraccarico biomeccanico della spalla che possono compromettere la qualità della vita e la capacità lavorativa. I movimenti fondamentali della spalla sono abduzione, adduzione, flessione, estensione, rotazione interna e rotazione esterna. Le cause più frequenti di malattie professionali della spalla sono: movimenti ripetitivi: attività che richiedono movimenti ripetuti causando lesioni da “usura”; sollevamento di pesi, per periodi prolungati;
posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro;
vibrazioni trasmesse per uso di utensili che generano vibrazioni. L'articolazione coinvolta è quella gleno-omerale, composta dalla testa dell'omero e dalla cavità glenoidea. La definizione anatomo-funzionale di spalla è complessa in quanto è costituita da molteplici articolazioni e gruppi muscolari. Pertanto la spalla come complesso articolare, è costituita dall'articolazione sterno clavicolare che è il fulcro del sistema, dall'articolazione acromion clavicolare e dall'articolazione scapolo omerale vera e propria. Questa articolazione è costituita da tre elementi basilari, rappresentati dalla superficie convessa della testa dell'omero, dalla concavità della
Pag. 6 di 10 glena scapolare e da un cercine fibrocartilagineo. La struttura di base è completata dalla capsula sinoviale, dalla membrana sinoviale e da legamenti che aiutano a mantenere stabile la spalla. Il mantenimento di tale stabilità è essenziale per la sua funzione. L'articolazione del gomito presiede ai movimenti di flesso-estensione e di prono-supinazione dell'avambraccio, quest'ultima consentita dalla possibilità del radio di ruotare attorno all'ulna con la compartecipazione ai gradi estremi di questo movimento da parte dell'articolazione radio-ulnare distale. L'epicondilite, è una patologia degenerativa infiammatoria della giunzione osteo-tendinea dovuta ad azione meccanica, colpisce lavoratori che utilizzano i tendini della parte esterna o interna del gomito. È considerata un “over-use syndrome”, cioè una patologia la cui causa è riconducibile, oltre a sollecitazione, a un fisiologico logoramento involutivo delle strutture tendino-inserzionali. In sede di visita peritale, le manovre di semeiotica non hanno rilevato segni di limitazione funzionale e dolore nei movimenti
e nell'articolarità delle spalle e dei gomiti bilateralmente. La signora Parte_1
stante le mansioni cui è stata adibita, pur non potendo escludersi a carico delle braccia movimenti ripetuti, non sono qualificati movimenti con il sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni. Pertanto a parere dello scrivente, l'attività svolta per la sua natura e entità, non è compatibile con un ruolo nel determinismo delle lesioni delle strutture muscolo-tendinee delle Spalle e dei
Gomiti pur apprezzabili strumentalmente (parziale rottura della cuffia dei rotatori e epicondilite bilaterale), in quanto non sono soddisfatti i criteri cronologico e di efficacia qualitativa e quantitativa necessari al riconoscimento del nesso causale. Nel caso concreto, le mansioni svolte nell'attività denunciata non sono di per sé idonee a creare sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, per questo motivo non vi sono elementi sufficienti, per individuare con elevata probabilità una correlazione tra le
Pag. 7 di 10 mansioni lavorative svolte e la patologia denunciata. Nella criteriologia valutativa medico legale non risulta soddisfatto il criterio di efficacia qualitativa e quantitativa necessario al riconoscimento del nesso causale. Pertanto, tenuto conto della occupazione lavorativa, da quanto si evince dalla documentazione sanitaria in atti e quanto rilevato dall'esame clinico obiettivo, vi sono elementi sufficienti, per escludere un nesso causale tra le mansioni lavorative svolte e le malattie denunciate.
Quindi, l'espletata CTU – alla quale si ritiene di aderire, in quanto svolta con scrupolo professionale e seguendo un corretto iter logico-scientifico, altrettanto congruamente motivato sulla base della valutazione di tutte le risultanze probatorie e documentali agli atti, anche riscontrando alle osservazioni delle parti – ha escluso la sussistenza dell'eziologia professionale della patologia lamentata. Più in particolare, il consulente ha correttamente valutato la natura e la tipologia delle affezioni, a seguito di attento esame anamnetico sia personale che in relazione alla storia lavorativa della ricorrente, e, tenuto conto della indubbia origine multifattoriale delle prefate patologie, ha altrettanto correttamente ritenuto di escludere un nesso eziologico con l'attività lavorativa, ritenendo dirimente la circostanza che non sono emerse mansioni implicanti la ripetizione, per un periodo di tempo costante e prolungato, di movimenti di sollevamento di pesi per periodi prolungati o posture scorrette mantenute durante le ore di lavoro, così come l'uso di utensili che generano vibrazioni, tali da comportare, conseguentemente, un effettivo sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, il ricorso va rigettato.
Pag. 8 di 10 Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è luogo a provvedere sulle stesse.
Per le medesime ragioni, le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono essere poste definitivamente ed interamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto.
Vasto, 16.04.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
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