Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in sostituzione dell'udienza del 2 aprile 2025 ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 3964/2020 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Coppola, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 65, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Grandizio, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9 dicembre 2020 la ricorrente in epigrafe, n.q. di bracciante agricolo dipendente della ditta ha adito l'intestato Controparte_2
Tribunale al fine di accertare l'illegittimità della propria cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati per gli anni 2011-2017 confluita nel terzo elenco trimestrale 2019 di variazione Comune di Reggio Calabria e, conseguentemente, ottenere la reiscrizione negli elenchi con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal quel rapporto di lavoro, nonché l'illegittimità dell'indebito previdenziale asseritamente dovuto a titolo dell'indennità di disoccupazione agricola dalla stessa percepita tra il 2011 e il 2017. Nello specifico, ha esposto quanto segue:
- di essere stata assunta come bracciante agricola dalla ditta Controparte_2
dal 2.07.2011 al 31.12.2011, per un totale di 152 giornate;
dal 29.06.2012 e sino
[...]
1
- di aver svolto l'attività lavorativa in contrada Allai in Motta San Giovanni (RC), dove si trovano i terreni coltivati -in parte- ad uliveto e -in parte- adibiti a pascolo arborato e dove sono ubicati i capannoni e gli impianti destinati all'attività zootecnica;
- di essere stata impiegata, prevalentemente, quale addetta alla macina del piccolo mulino posto all'interno del capannone e di essere stata chiamata, all'occorrenza, per dare da mangiare agli animali nonché per provvedere alla pulizia e sistemazione delle parti che erano state oggetto di manutenzione straordinaria negli anni dal 2015 al 2017;
- con missive del 9 e 15 luglio 2020, l' di Reggio Calabria le ha comunicato CP_1 la reiezione delle domande di disoccupazione presentate negli anni tra il 2011 e il 2017 quale conseguenza della revoca della sua iscrizione nelle liste degli agricoli, come da elenco di variazione prot. 3 del 15.12.2019 adottato dall' a seguito di CP_1 accertamento ispettivo sull'azienda datrice di lavoro;
- con ulteriori diffide del 14.07.2020, l'ente previdenziale le ha richiesto la restituzione della somma pari ad € 17.148,22 a titolo di indebita percezione dell'indennità di disoccupazione agricola relativamente ai suindicati anni;
- di aver proposto contro i suindicati provvedimenti ricorsi amministrativi al Comitato Provinciale CISOA e al Comitato Provinciale INPS, rimasti inevasi;
- di aver appreso, solo a seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata all' in data 08.09.2020, di essere stata cancellata dagli elenchi per non essersi CP_1 presentata a rendere dichiarazioni in fase di accesso ispettivo nonostante la regolare convocazione;
- di aver richiesto, pertanto, in data 3.12.2020, copia della suddetta convocazione formale senza, tuttavia, ricevere risposta. Tanto premesso, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, l' chiedendo: “Accertata CP_1 preliminarmente la sussistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'azienda agricola denominata “ditta Alampi Domenica Maria”: nell'anno 2011 per n°152 giornate;
nell'anno 2012 per n°131 giornate;
nell'anno 2013 per n°113 giornate;
nell'anno 2014 per n°136 giornate;
nell'anno 2015 per n°147 giornate;
nell'anno 2016 per n°146 giornate;
nell'anno 2017 per n°140 giornate, conseguentemente:
1. Dichiarare illegittima la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati durante le citate annualità e per l'effetto ordinare all' resistente la reiscrizione della sig.ra nell'elenco nominativo CP_1 CP_1 Parte_1 dei lavoratori agricoli subordinati per le annualità dal 2011 al 2017, con pieno riconoscimento della posizione contributiva derivante dal rapporto di lavoro svolto in tali anni alle dipendenze della ditta
2 Alampi Domenica Maria;
2. Dichiarare legittima l'indennità di disoccupazione agricola erogata a favore dell'istante durante gli anni dal 2011 al 2017 e conseguentemente il diritto della ricorrente a trattenere le somme già percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola durante il periodo dal 2011 al 2017, pari complessivamente ad € 17.148,22 con conseguente annullamento della posizione debitoria riferita alle citate annualità”; vinte le distraende spese di lite. Costituitosi in giudizio l ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza nonché improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 443 c.p.c., nel merito ha poi sostenuto la legittimità della cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2011 al 2017 alla luce degli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti dell'azienda agricola di
[...]
e ha concluso chiedendo il rigetto della ricorso. CP_2
Istruita mediante l'espletamento di prova testimoniale e acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa è stata riservata in decisione.
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Il ricorso è infondato.
1. Preliminare all'accertamento del rapporto di lavoro è la questione della natura della decadenza dall'azione giudiziaria e l'impugnativa dei provvedimenti con cui l' comunica la cancellazione dagli elenchi. CP_1
Quanto alla natura della decadenza, osserva il Tribunale che essa, come ripetutamente precisato dalla giurisprudenza di legittimità è di ordine pubblico e, pertanto, rilevabile d'ufficio; ne consegue, dunque, che è del tutto inconferente la presenza dell'eccezione della convenuta che, in ogni caso, nel caso di specie ricorre (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n. 7148). Passando alla disamina dell'impugnativa dei provvedimenti con cui l' CP_1 procede alla cancellazione dei lavoratori dagli elenchi, l'art. 22 del DL n. 7/70, reintrodotto con D.L. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Ciò posto, deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente e confermato anche dalla locale Corte d'Appello di Reggio Calabria (cfr. sent. n. 574/2022) che tale termine decadenziale rivesta natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 legge n. 533 del 1973 e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c. La previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza non può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe, né per violazione degli articoli 24 e 113 Cost., atteso che la previsione di un termine per l'esercizio della azione giudiziaria non si risolve in un ostacolo apprezzabile e ingiustificato per la tutela della posizione
3 assicurativa dell'interessato (da ultimo Corte Cost. 10 maggio 2005 n. 192; Cass. Civ., sez. lav. 10 agosto 2004 n. 15460). Tanto premesso, in ordine alla pubblicazione telematica della cancellazione dagli elenchi giova premettere che l'art. 38 co. 7 del D.L. 98/2011conv. in L. n.111/20011 ha statuito che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1 mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell' si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”. L'art. 12 bis del R.D. n.1949/40, introdotto dall'art. 38 co. 6 del D.L. 98/2011 conv. in l. 11/2011, in ordine alle modalità telematiche statuisce che: “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, CP_1
3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel CP_1 proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall' stesso”. CP_1
Orbene, osserva il giudicante come la modalità telematica di cancellazione sia applicabile al caso di specie. Ed invero, leggendo le menzionate previsioni in maniera combinata, la notifica mediante pubblicazione telematica effettuata dall' degli elenchi nominativi CP_1 annuali di cui all'art. 12 bis citato fa riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 (per cui opera nel caso de quo riferito agli anni dal 2011 al 2017). Deve, pertanto, ritenersi -stante l'integrale rinvio a quest'ultima previsione- che il riferimento temporale alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 valga anche per l'applicabilità della nuova disciplina delle notifiche ai provvedimenti di cancellazione dagli elenchi anagrafici. Tanto premesso, nella specie la cancellazione delle giornate è avvenuta mediante pubblicazione del terzo elenco trimestrale 2019 di variazione del Comune di Reggio Calabria, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto sul proprio sito internet dal 17.12.2019 al 31.12.2019. Ciononostante, l'odierna ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione provinciale CISOA solo in data 08.09.2020 (cfr. all. 3 prod.ne ricorrente), dopodiché, a seguito del silenzio e, precisamente in data 9.12.2020, ha depositato il presente ricorso.
4 Sul punto, è noto che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal d.lgs. 11.8.93 n. 375, che non solo ha attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente. L'art. 11 del d.lgs. 375/93 prevede, infatti: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU
— oggi cfr. art. 19 L. 729/94 — possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla CP_1 commissione Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. La giurisprudenza di legittimità, condivisa da questo Giudicante, ha recentemente affermato che “In caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall''art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. civile, 27 dicembre 2011, n. 29070). Ciò posto, il ricorso amministrativo è stato proposto oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento con la conseguenza che, decorso tale termine, l'atto amministrativo può considerarsi “stabilizzato” negli effetti ed il termine dell'impugnativa giudiziale non può certamente decorrere dalla impugnativa tardiva in sede amministrativa. Diversamente argomentando, infatti, si attribuirebbe al soggetto che impugna tardivamente l'atto amministrativo, il potere di procrastinare il termine decadenziale di impugnativa giudiziale circostanza, questa, del tutto contrastante rispetto alla ratio delle norme. Partendo, quindi, dal dato dispositivo di cui all'art. 22 del D.L. cit., se il termine per l'impugnativa giudiziale è di 120 giorni che decorrono a partire dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento definitivo e, considerando che l'impugnativa in sede amministrativa può essere proposta nei trenta giorni, è inevitabile che in presenza della pubblicazione telematica sino al 31.12.2019, l'impugnativa amministrativa sarebbe dovuta avvenire entro e non oltre il mese di aprile 2020 e non già a settembre 2020 (cfr. doc. 3 prod. ricorrente); la mancata impugnativa tempestiva in sede amministrativa ha fatto sì che il provvedimento si
5 consolidasse decorsi i trenta giorni e che fosse possibile far decorrere da quella data il termine dei 120 giorni con conseguente spirare dello stesso. In applicazione di tali principi, ritiene il Giudicante di aderire all'orientamento assunto dalla Corte d'Appello territorialmente competente dichiarando la domanda inammissibile, anche e nonostante l'istruttoria espletata nel corso del giudizio.
2. Tanto premesso, nel merito, appare legittimo il procedimento di recupero dell'indebito in quanto l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è avvenuta sine titulo come dimostrato dall' atteso che la ricorrente risultava CP_1 cancellata dall'elenco degli agricoli per gli anni dal 2011 al 2017. Come noto, l'indennità di disoccupazione agricola è per legge subordinata al possesso di una serie di requisiti tra cui:
- l'avere accumulato, nell'anno di riferimento e per quello precedente, contributi per almeno 102 giornate;
- l'essere iscritto nell'elenco dei lavoratori in agricoltura. Orbene, considerato che l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori costituisce condicio sine qua non per percepire l'indennità di disoccupazione, è consequenziale che la mancanza del già menzionato requisito faccia venire meno il diritto alla prestazione stessa. Come anticipato, nella fattispecie per cui è causa, la cancellazione delle giornate è avvenuta mediante pubblicazione del terzo elenco trimestrale 2019 di variazione del Comune di Reggio Calabria, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 6 luglio 2011, effettuata dall' sul CP_1 proprio sito internet dal 17.12.2019 al 31.12.2019. Tanto ha comportato il definitivo venire meno di uno dei requisiti di legge per godere dell'indennità di disoccupazione con conseguente oggettivo indebito arricchimento della ricorrente alla quale era stata erogata dall' l'indennità di CP_1 disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017. La ricorrente non possedeva i requisiti per beneficiare dell'indennità di disoccupazione agricola regolarmente erogata dall' né ha dimostrato - come era CP_1 suo onere ai sensi del 2033 c.c.- di avere diritto alla prestazione che l' ritiene CP_1 indebita. Ciò richiedeva che la stessa, preliminarmente, provasse di non essere decaduta dall'impugnazione del provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro ed in tal caso dimostrasse di avere prestato attività lavorativa con i caratteri della subordinazione per quell'anno. Sicché, non avendo la ricorrente assolto l'onere probatorio a suo carico, il recupero della prestazione di disoccupazione agricola, divenuta sine titulo a seguito della cancellazione dagli elenchi, è pienamente legittimo. Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, anche alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali registrate sul punto e dell'orientamento assunto dalla Corte
6 d'Appello di Reggio Calabria, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 2 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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