TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/08/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2816/2024 R.G.L. promossa da
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv.to Giuseppe Ortolani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Valledolmo (PA), Via Vittorio Emanuele III n. 22, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità CP_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-002206610 notificata il 17 giugno 2024 e di ogni atto ad essa presupposto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 23 aprile 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 09.06.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.06.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 23.04.2025, dopo quindi il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, l'11.08.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2816/2024 R.G.L. promossa da
, n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e Parte_1
difeso dall'Avv.to Giuseppe Ortolani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Valledolmo (PA), Via Vittorio Emanuele III n. 22, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, CP_1
congiuntamente e/o disgiuntamente, dagli Avv. Caterina Santanoceto e Delia
Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia Cernigliaro, giusta procura generale alle liti CP_1
in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 09.07.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “- accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità CP_1
dell'ordinanza ingiunzione OI-002206610 notificata il 17 giugno 2024 e di ogni atto ad essa presupposto;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre al sottoscritto procuratore anticipatario” (cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 23 aprile 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 09.06.2025, il ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
10.06.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 23.04.2025, dopo quindi il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso, l'11.08.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo