Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 623/2019
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 623/2019 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Rollo, elettivamente domiciliato in Cittanova (RC), via Sirio n. 20
nei confronti di p.i. in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elisabetta Quadri, elettivamente domiciliata in Gioia Tauro (RC), via Duomo n. 32
p.i. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 614/2019, emessa dal
Tribunale di Palmi e pubblicata il 20.06.2019, nell'ambito del procedimento n.
1738/2017 R.G., notificata in data 20.06.2019, con cui è stata rigettata l'opposizione proposta dalla al decreto ingiuntivo n. 568/2017. Controparte_1
Con tale decreto ingiuntivo era stato ingiunto al il Parte_1 pagamento della somma di € 5.190,55 in favore della società Controparte_1
Tale credito sorge dal contratto di cessione del 10/06/2014, con cui la
[...]
ha ceduto alla il maggior credito di Controparte_2 Controparte_1
€ 57.096,00, vantato nei confronti del , in forza del Parte_1
contratto di appalto n. 1166 del 19.11.12.
In esecuzione del contratto di cessione il ha corrisposto Parte_1 alla cessionaria la somma di € 51.905,45; la restante somma Controparte_1 di € 5.190,55 è stata invece versata dal direttamente all'erario a titolo PT
di IVA.
Il censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime Parte_1 cure ha rigettato l'opposizione, deducendo l'illogicità manifesta della motivazione, l'errata valutazione delle prove assunte, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
In particolare, il deduce di aver versato alla cessionaria Parte_1 la tutte le somme alla stessa spettanti in ragione dell'atto di Controparte_1
cessione, ovvero quelle contabilizzate nel IV ed ultimo SAL, per un importo
2 Corte d'Appello
complessivo di € 51.905,45; mentre la somma corrispondente all'IVA al 10%, pari ad € 5.190,55, come pattuito nel contratto di appalto e nelle successive perizie suppletive, è stata regolarmente versata dal Comune di Parte_1 direttamente all'erario in forza del meccanismo dello split payment, previsto dalla L. 190/2014.
Il Comune fa presente che il versamento dell'IVA alla cessionaria avrebbe comportato non solo un illecito amministrativo ma anche una duplicazione del pagamento dell'IVA (una volta alla cessionaria e una volta all'erario).
Infine, in caso di accoglimento dell'appello, chiede la restituzione della somma di € 10.320,73, versata in favore della in esecuzione della Controparte_1
sentenza di primo grado.
- Difese delle parti appellate
La chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e Controparte_1
in diritto.
In particolare, deduce che la cessione del credito è stata notificata in data
4.8.2014, quando il era ancora debitore, nei confronti della cedente PT
, di una somma più ampia, ovvero di € 148.945,50. Controparte_2
Pertanto, evidenzia che tale somma era del tutto capiente per consentire l'integrale soddisfacimento del credito ceduti e che, dunque, il PT
avrebbe dovuto e potuto pagare per intero il cessionario traendo la provvista dello split payment da tale somma.
Fa presente che la non ha ceduto il credito portato da una o Controparte_2
più fatture (n. 4/15 e 9/15 su cui è stato applicato lo split payment), bensì il più ampio credito descritto ed individuato come quello vantato dalla
[...]
a titolo di corrispettivi. CP_2
In subordine, l'appellante chiede il pagamento della somma di € PT
5.190,55 dalla società cedente Controparte_2
***
1.- Rapporto tra e PT Controparte_1
1. Parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione. In particolare, deduce che il ha versato Parte_1
3 Corte d'Appello
tutte le somme spettanti alla società ovvero quelle Controparte_1 contabilizzate nel IV Sal, mentre la somma corrispondente all'IVA al 10%, pari ad € 5.190,55, come pattuito nel contratto di appalto e nelle successive perizie suppletive, è stata regolarmente versata direttamente all'erario in forza del meccanismo dello split payment previsto dalla L. 190/2014.
2. Il motivo è fondato.
Il c.d. split payment, disciplinato dall'art. 17-ter del D.P.R. 663/1072, applicabile agli enti territoriali, consiste nella separazione o scissione del pagamento dell'imponibile dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
Occorre, infatti, eseguire due versamenti separati: da un lato, l'ente territoriale versa al fornitore la parte imponibile, e dell'altro versa direttamente all'erario la somma dovuta per l'Iva.
Nel caso di specie, il , ricevuta la notifica della cessione Parte_1
in data 4 agosto 2014, ha provveduto al pagamento della sola parte imponibile, trattenendo l'Iva, in adempimento di un obbligo ex lege.
3. Non è condivisibile l'affermazione del giudice prime cure, secondo cui «la cessionaria non ha un rapporto diretto con l'ente pubblico e può pretendere da questo l'intera somma oggetto di cessione, comprensiva di IVA».
Infatti, il cessionario del credito subentra nella stessa posizione del cedente
( ). Il credito non può subire modifiche oggettive per Controparte_2
effetto della cessione.
La cessionaria quindi è subentrata nel medesimo credito Controparte_1 spettante alla Non rileva quindi l'assenza Controparte_2
di un rapporto diretto tra la e il . Sul piano Controparte_1 Parte_1
della disciplina degli obblighi fiscali, è indifferente la cessione del credito, nel senso che l'ente territoriale è tenuto a versare direttamente all'erario l'imposta, corrispondendo alla cessionaria soltanto la parte imponibile. E la cessione del credito non determina il venir meno di tale obbligo nei confronti della cessionaria.
Una diversa interpretazione non è sostenibile, in quanto finirebbe per condizionare l'applicazione della norma tributaria da atti dispositivi intervenuti tra soggettivi privati.
4 Corte d'Appello
4. Non rileva la circostanza – rimarcata dalla – che il credito Controparte_1
per cui è causa sia parte di un maggior credito vantato da Controparte_2
nei confronti del .
[...] Parte_1
Infatti il credito oggetto del decreto ingiuntivo e dell'opposizione è quello corrispondente alla somma dovuta a titolo di imposta, quale parte del credito di € 57.096,00, come dimostrato dal fatto che l'importo del credito oggetto del presente giudizio – secondo quanto allegato dalla – è lo Controparte_1
stesso di quello ceduto dalla alla;
CP_1 Controparte_2
credito vantato dalla nei confronti della Controparte_1 Controparte_3
La conseguenza che la riceverà dal Comune un importo Controparte_1
inferiore a quello che ha ricevuto o eventualmente riceverà dalla CP_2
titolare del debito ceduto alla discende Controparte_3 CP_2 dall'inapplicabilità tra privati del meccanismo della scissione dei pagamenti.
Quindi il debitore ceduto – la – deve corrispondere alla Controparte_3
l'intero importo. Ma su tale importo la dovrà versare l'IVA. CP_2 CP_2
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
2.- Rapporto tra e CP_1 Controparte_2
1. In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento dell'appello principale, la ripropone la domanda di condanna della Controparte_1 Controparte_2
già formulata in primo grado.
[...]
Deduce al riguardo che, in caso di accoglimento dell'appello del la PT rimarrebbe insoddisfatta dell'intero credito azionato in via Controparte_1
monitoria, ovvero di parte del credito cedutole da . Controparte_2
Conseguentemente, secondo la la medesima società ha Controparte_1 diritto di pretendere da l'importo di € 5.190,55, non percepito dal CP_2
. Parte_1
2. La domanda è infondata.
L'importo di € 5.190,55 non è stato percepito dal in forza del sistema PT
della scissione dei pagamenti. La mancata percezione della somma è riconducibile quindi all'obbligazione tributaria.
5 Corte d'Appello
L'obbligazione tributaria sussiste anche in riferimento al credito ceduto dalla alla (quello vantato dalla Controparte_1 Controparte_2
nei confronti di . Controparte_1 Controparte_3
L'eventuale versamento in favore della da parte della CP_2 [...]
dipende dall'inapplicabilità tra privati della scissione dei CP_3 pagamenti. Ma rimane anche in capo alla l'obbligo di versare l'IVA CP_2
su tale importo.
Dunque l'applicazione della scissione dei pagamenti nel rapporto tra
[...]
e – con conseguente accoglimento dell'appello Parte_1 Controparte_1 del – non determina, di per sé, una lesione in capo alla PT CP_1
[...]
Pertanto la domanda proposta dalla nei confronti di Controparte_1 [...]
va rigettata. Controparte_2
3.- Sulle spese processuali
L'accoglimento dell'appello principale impone una nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione per pertanto vanno poste a carico di Controparte_1 le spese processuali in favore del , e si liquidano – sulla Parte_1 base del d.m. n. 147/2022, applicando lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità delle questioni trattate – in complessivi € 1.278,00 e in complessivi € 1.458,00 per il secondo grado, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
Va dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese processuali nel rapporto tra e non costituito. Controparte_1 Controparte_2
4.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto integrale dell'appello incidentale della CP_1
poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio
[...]
2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre 6 Corte d'Appello
darne atto ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 nonché di e disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2
contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie l'appello principale e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n. 568/2017, dichiarando la non debenza da parte del della somma oggetto del predetto Parte_1
decreto ingiuntivo;
- condanna la alla restituzione in favore del Controparte_1 Parte_1
della somma di € 5.190,55, oltre agli interessi legali dal pagamento
[...]
sino al soddisfo;
- rigetta l'appello incidentale proposto da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
- pone a carico di le spese processuali di entrambi i gradi del Controparte_1 giudizio in favore di , che liquida in complessivi € Parte_1
1.278,00 per il primo grado e in complessivi € 1.458,00 per il secondo grado, oltre alle spese generali in misura pari al 15% del compenso totale ed IVA e
CP come per legge;
- dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali tra Controparte_1
e Controparte_2
- dà atto di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 18.3.2025
Il consigliere est.
dott. Natalino Sapone La presidente
dott.ssa Patrizia Morabito
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