Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/06/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
EPUBBLICA ITALIANA
SENT.N.
REPUBBLICA ITALIANA RUOLO N.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 11904/2024
Tribunale di Milano CRON. N.
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Beatrice Gigli ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 11904/2024 promossa da:
Parte_1 (C.F. C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. VITALE
FRANCO SAVERIO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
VITALE FRANCO SAVERIO
RICORRENTE contro
(C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA
SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO MIM Controparte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA SODERINI, 24 20146
MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 ), con il patrocinio dell'avv. SERAFINO FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA
SODERINI, 24 20146 MILANO presso il difensore avv. SERAFINO FRANCESCO
RESISTENTE
Le parti hanno concluso come in atti
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 15 ottobre 2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio il Controparte_3 al fine di ottenere '
l'annullamento del provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio di un giorno datato 22 maggio 2024 prot. n. 1224/24.
si è costituito contestando il ricorso 2. Il Controparte_3
di cui ha chiesto il rigetto.
3. La causa, fallita la conciliazione e sentiti i testi, è stata decisa a seguito di discussione orale con lettura del dispositivo e riserva del termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
***
4. La ricorrente, docente a tempo indeterminato, attualmente in servizio quale docente di lingue straniere, presso il liceo "Virgilio” di Milano, ha impugnato sanzione di 1 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, fondata sulla seguente contestazione del 12/2/24 componente del Consiglio di Classe "In data 12 gennaio 2024, il Prof. Persona_1 della 1a Sez. I, segnalava il fatto che la S.V. avesse pubblicizzato e sponsorizzato una vacanza-studio estiva gestita da una agenzia privata e non organizzata dalla scuola. La DS si recava, quindi, nella classe 1a Sez. I, intorno alle 10.10, accompagnata dal Prof. Per_1
e di fronte alla docente presente in aula, la prof.ssa Persona_2 i ragazzi confermavano quanto già riferito dal Prof. Per_1 in merito all'accaduto del 9 gennaio 2024 quando, durante un'ora di supplenza la S.V. ha presentato e invitato i ragazzi a partecipare alle attività di studio estivo all'estero in un paese anglofono organizzate da un'agenzia turistica presente aula. Secondo quanto riferito dal Prof. Per_1 i ragazzi erano rimasti disorientati di fronte a questa proposta e avevano chiesto delucidazioni durante l'ora di lezione per capire se tale attività rientrasse o meno nella progettazione dell'Istituto" (v. contestazione, doc. 2 ric.).
5. La ricorrente ha negato di aver mai svolto alcuna attività di sponsorizzazione commerciale.
Ciò nonostante, il CP_2 le ha inflitto la sanzione impugnata.
6. La difesa del CP_2 si fonda sul fatto che, contrariamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, quest'ultima ha fornito ai ragazzi esplicite indicazione sulla vacanza studio, inclusi dettagli sulla destinazione e sulla possibilità di contattarla privatamente per ulteriori informazioni. Inoltre, il comportamento della ricorrente risulterebbe aggravato dal fatto che, già in passato, la stessa aveva ricevuto un esplicito diniego dal Dirigente scolastico circa la possibilità di svolgere attività di accompagnatrice turistica. Nonostante ciò, la ricorrente avrebbe deciso di agire in "aperto contrasto" con le direttive ricevute promuovendo un'attività commerciale privata all'interno dei locali scolastici e durante l'orario di servizio senza alcuna preventiva autorizzazione.
7. Come è noto, in tema di provvedimenti disciplinari, a fronte della contestazione circa la fondatezza degli addebiti, è onere del datore di lavoro dimostrarne la sussistenza (si veda sul punto anche Tribunale Milano sez. lav., 11/09/2019, n. 5599).
8. Nel corso del giudizio sono state quindi sentiti i testimoni sul fatto contestato i quali, nel corso dell'udienza del 25/3/25, hanno reso le dichiarazioni che di seguito si riportano. Mi chiamo Testimone_1 n.... Indifferente.
Sono dirigente scolastica e un docente mi ha segnalato due o 3 giorni prima che, durante una sua supplenza, alcuni studenti di una prima gli hanno chiesto informazioni su corsi estivi in
Inghilterra organizzati dalla scuola. Questo docente appartiene alla commissione viaggi ma la scuola non organizza corsi estivi all'estero a pagamento. Gli studenti quando gli ho parlato hanno dato atto di sapere che i corsi fossero a pagamento in quanto mi hanno chiesto informazioni sui costi, mi hanno anche riferito che era stato presentato un corso di lingua all'estero non un semplice viaggio.
Sono andata quindi in classe e l'ho presa alla lontana per capire cosa avessero compreso gli alunni, loro hanno fatto riferimento effettivamente a questi corsi estivi, mi hanno detto che erano stata presentati nell'ora di supplenza che poi ho verificato era stata assegnata alla ricorrente.
Adr, la scuola ha organizzato viaggi all'estero ma non in estate.
Adr, la ricorrente mi aveva chiesto, se poteva svolgere attività lavorativa al di fuori di quella di docenza, mi pare come guida turistica, le è stata data un'autorizzazione purché l'attività non fosse confliggente con quella della scuola. L'autorizzazione era stata data per l'attività di guida turistica. Adr, non si può a scuola proporre attività privata soprattutto non lo si può fare in modo ambiguo presentando come avvenuto nel caso di specie un progetto privato come fosse della scuola. Mi chiamo ON ...indifferente. Sono docente al liceo scientifico Volta.
Ero collega della ricorrente all'epoca dei fatti, ricordo che un giorno è venuta la preside in classe prima I per chiedere agli studenti come si trovavano a scuola, se sapevano dei vari corsi organizzati, i ragazzi hanno chiesto informazioni anche su corsi all'estero, non ricordo dove né se avessero fatto riferimento a eventuali costi. La preside ha sottolineato che la scuola non organizza corsi di inglese all'estero e che le iniziative della scuola come il corso di teatro non vanno confuse con altri corsi, non appartenenti all'offerta formativa della scuola.
Pt_1 in modo informale durante un intervallo mi ha parlato di una sua iniziativa di Adr, corsi all'estero e mi ha chiesto di farlo sapere ai miei alunni, non l'ho fatto perché non mi pareva corretto. Mi chiamo Testimone_3 . Indifferente. Sono docente presso lo scientifico Volta
e lo ero all'epoca dei fatti.
Sono entrato per mezz'ora il 9 gennaio scorso in prima I a coprire la collega Per_2 di rientro dal teatro, ho detto agli studenti di studiare. Io appartengo alla commissione viaggi, uno studente mi ha chiesto cosa ne pensassi di corsi all'estero in estate, che Pt_1 aveva loro proposto. Adr ricordo che lo studente ha fatto riferimento a un ente di cui non ricordo il nome.
La scuola non organizza corsi estivi all'estero, per quanto ne so da quando appartengo alla commissione, cioè da una decina di anni, salvo una pausa due anni fa.
Il 12 gennaio dovendo discutere con la dirigenza per altri viaggi ho raccontato alla preside se questi viaggi fossero o meno stati organizzati dalla scuola. La preside mi ha detto che la scuola non organizza né ha mai organizzato questi viaggi. Sono andato con la preside nella prima I e la preside ha interagito con la classe sull'offerta informativa, gli studenti hanno fatto riferimento a questi corsi.
9. L'esame delle dichiarazioni testimoniali non consente di ritenere accertato lo svolgimento, da parte della ricorrente, di una attività promozionale a fini commerciali nel corso dell'orario scolastico. Del tutto generici sono i riferimenti a un'eventuale società privata o ai costi, tanto che nemmeno agli studenti era chiara la circostanza.
10. Quanto emerso in sede testimoniale è, sostanzialmente coerente con quanto dichiarato dalla ricorrente sia nel corso del procedimento disciplinare sia nel corso del presente giudizio.
11. Nel corso dell'audizione disciplinare, la ricorrente ha dichiarato: “durante un'ora di supplenza nella classe 1I, alcuni studenti le avevano chiesto informazioni circa i viaggi vacanza per i quali si rende ogni anno disponibile;
a tale richiesta, la docente rispondeva che gli studenti interessati avrebbero potuto contattarla sulla sua mail personale. L'interessata si limitava, poi, ad indicare le date e la destinazione del viaggio, salvo poi chiudere l'argomento. La docente dichiara, inoltre, di non aver rilasciato opuscoli o utilizzato la LIM, né fornito il nominativo della scuola estera, né fatto vedere filmati pubblicitari. Al fine di evitare di fare pubblicità, la docente non rilasciava ulteriori informazioni, ma si limitava a ribadire che gli interessati avrebbero potuto contattarla tramite mail (...)" (v. doc. 7 resist).
12. Nel corso del giudizio, interrogata liberamente, la ricorrente ha dichiarato "Io accompagno sempre gli alunni in gita, alla prima I ho detto che sarei andata via in estate e ho dato loro la mia email privata se fossero stati interessati, anche perché loro me l'hanno chiesto, ma non ho mai dato brochure né fatto pubblicità. Mi spiace che questa situazione mi impedisce di partecipare alla maturità e lede la mia reputazione” (v. verbale del 25/3/25).
13. Non può, però, ritenersi che l'aver riferito agli alunni interessati di contattarla in caso di interesse a svolgere corsi all'estero possa avere una rilevanza disciplinare in generale e, comunque, tale da giustificare la sanzione inflitta.
14. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto e la sanzione annullata.
15. Spese secondo soccombenza con liquidazione in dispositivo ex d.m. 55/14 e distrazione ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definendo il giudizio,
in accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare impugnata prot. N. 1224/24; Condanna altresì la parte liquidano in € 259,00 per generali, da distrarsi.
Riserva il termine di giorni
Milano, 05/06/2025
resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si spese, € 2.500,00 per compensi oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese sessanta per il deposito della motivazione.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Beatrice Gigli