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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 07/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1656/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
HE (PV), in via Depretis n. 28 presso lo studio dell'avv. Marcello Bergonzi Perrone, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
RO , presso piazza Adriana 5 presso lo studio degli avv. Simone De Martino ed Elena
Vaccari, che la rappresentano e la difendono, giusta procura speciale allegata e dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza dell'1.4.2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e come da note depositate in via telematica, riportandosi ai fogli di pagina 1 di 15 precisazione delle conclusioni e, segnatamente:
per parte attrice “contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: Parte_1
nel merito: a) revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo qui oppostoed emesso dal Tribunale di Pavia n. 459/2024 del 18/03/2024 R.G. n. 999/2024, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti in narrativa;
b) accertati i crediti vantati dall'opponente, condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell'attore opponente delle somme di cui in narrativa, liquidande nel corso del giudizio, P compensandole parzialmente con quanto a sua dovuto dal Sig. alla , da Pt_1
liquidarsianch'esso nel corso del giudizio, con ricalcolo degli interessi moratori pretesi
P dalla;
c) in via subordinata: nelle denagata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, compensare, ricorrendone i presupposti, le somme che risulteranno denegatamente dovute dall'attore in opposizione alla convenuta opposta, anche operando le opportune compensazioni tra le opposte e reciproche poste di credito/debito tra le attuali parti in causa;
Con rigetto di ogni avversa eccezione e domanda, e con vittoria di spese del presente giudizio. Si richiamano i documenti già prodotti in atti”; per parte convenuta “Tutto quanto sopra premesso, eccepito, Controparte_1
dedotto e considerato, come in epigrafe rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata chiede: IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 459/2024, emesso in data 18 marzo 2024
- R.G. 999/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo il giudizio di pronta soluzione;
NEL MERITO: - rigettare le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 459/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, per la somma ingiunta;
- in ogni caso, condannare il sig. a Parte_1 corrispondere alla la somma di € 13.682,81, oltre interessi Controparte_1
successivi al tasso di mora ex d.lgs 231/01; - in subordine, nella denegata e non creduto ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al Parte_1 pagamento dell'eventuale diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
IN OGNI
CASO: - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
pagina 2 di 15 dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio anche ex art. 96 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in Parte_1
P giudizio (d'ora in poi indicata solamente come “ ”) proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2024 – R.G. n. 999/2024 – notificato il
12.04.2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 13.682,81, oltre al pagamento degli interessi e delle spese della procedura a titolo di fornitura di benzina e gasolio, oltre interessi moratori.
L'attore, a supporto della domanda, deduceva che: la società opposta si era resa inadempiente nei confronti della stessa parte attrice con riferimento alle obbligazioni contrattuali vantando pertanto il un controcredito maggiore rispetto a quello di cui Pt_1
P la convenuta chiedeva il soddisfacimento;
il sig. gestiva un distributore di Pt_1
benzina di proprietà di IP in Casorate Primo (PV), Strada Provinciale n. 190 e, più volte nel corso degli anni, si era trovato a dover sostenere, in prima persona, un ingente numero di spese inerenti all'esercizio propria attività che, viceversa, dovevano essere pagate dalla società opposta;
in risposta alla missiva di messa in mora e di sollecito di pagamento del
28.10.2022 dei legali della società, con la quale si chiedeva all'attore di pagare quanto dovuto all'opposta per la fornitura di carburanti, in un primo momento riposto direttamente il sig. elencando i crediti da lui vantati, ed in un secondo momento il legale Pt_1 dell'opponente con comunicazione del 17.11.2022 di tenore analogo;
i crediti indicati derivavano dall'acquisto di tre grate di sicurezza e di tre paracolpi di protezione alla vetrina del bar, per mettere in sicurezza i locali commerciali ( € 4.880,00) dalla riparazione della porta di accesso ai locali e dalla sostituzione della serratura (€ 427,00) dall'acquisto di impianti idrici sanitari per la messa a norma di legge dei locali ospitanti i servizi igienici, (€
567,30) dalla costituzione di un'area destinata alla raccolta dei rifiuti ( € 1.811,00) , dal pagamento di una sanzione amministrativa ( € 1.032,00); inoltre, su proposta del sig. P
dipendente e mandatario di , il sig. aveva aderito, per quanto attiene al CP_2 Pt_1
servizio di caffetteria-ristorazione del “Bar Gioia”, presso la stazione di servizio, ad una pagina 3 di 15 promozione commerciale, di durata semestrale, che prevedeva, a fronte della vendita di brioches e caffè a solo € 1,00, anziché € 2,00, il rimborso della differenza al gestore da P parte della società; tale rimborso non era mai stato pagato da e la somma da rimborsare all'opponente era pari ad € 3.600,00 ca.; infine, a seguito di un assalto di ignoti, avvenuto il
25.8.2019, la cassa automatica per il rifornimento di carburante era divenuta inservibile e la
P
aveva provveduto a sostituirla solo quaranta giorni dopo il fatto, causando una perdita economica per mancati introiti a causa dell'impossibilità di effettuare i rifornimenti fai da te durante le ore di chiusura dell'impianto; il totale complessivo delle somme dovute era pari a € 14.837,30; malgrado trattative fra i legali delle due parti, parte convenuta aveva proposto domanda per l'emanazione del decreto ingiuntivo sopraindicato;
Il credito vantato dall'attore era maggiore rispetto a quello vantato dal convenuto;
gli interessi moratori indicati non erano in alcun caso dovuti, sussistendo un maggiore controcredito in capo al
P sig. la somma astrattamente dovuta da era pari ad € 9.918,62 e operando la Pt_1 compensazione con le somme dovute da parte della convenuta, , risultava un importo di €
4.918,68 che la convenuta non aveva mai versato all'attore e di cui si chiedeva il versamento-
La difesa attorea chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente P condanna di al pagamento della somma di € 14.837,30 ed in subordine, in caso di mancata condanna, chiedeva che i due crediti venissero compensati fra loro e che la differenza fosse versata all'attore. P Si costituiva la società , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: innanzitutto l'atto di citazione era viziato , essendo errati la formula della vocatio in ius ed anche i termini a comparire indicati, in quanto inferiori a quelli minimi di legge;
il convenuto intendeva comunque costituirsi, sanando i vizi, per non dilatare i tempi di celebrazione del processo;
nel merito la somma dovuta dall'opponente a saldo della fattura
20.12.2019, n. 1323046458 non era stata specificamente contestata, ma l'attore si era limitato a contestare la non debenza degli interessi moratori e la sussistenza di un diritto ad ottenere la compensazione dei crediti azionati;
sulla base dei contenuti della corrispondenza intercorsa fra i difensori non emergeva alcuna trattativa, dato che il sig. aveva Pt_1
pagina 4 di 15 informato che, ove non fossero state soddisfatte le sue pretese creditorie entro un breve lasso di tempo, lui si sarebbe ritenuto libero di agire come desiderava;
in ogni caso, stante l'art. 48 del Codice Deontologico, le missive non era riproducibili in giudizio risultando quindi irrilevanti sul piano probatorio;
anche a voler ritenere, in astratto, la corrispondenza difensiva come espressione dello svolgimento di una trattativa stragiudiziale, l'art. 48 del
Codice Deontologico Forense, prevedendo che: “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte” impediva alla difesa di controparte di produrre in giudizio lo scambio epistolare fra legali e, per tale motivo, di esso non si poteva e doveva tenere conto ai fini della decisione del presente giudizio. ; con riferimento alle spese asseritamente sostenute da parte attrice, in base all'art. 10 del “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” quelle inerenti alle spese per l'installazione di inferriate, per le porte e serrature, per i servizi igienici, e per l'area di raccolta rifiuti, erano tutte da ritenersi contrattualmente a carico del gestore e non P della;
la sanzione amministrativa, era stata irrogata, non per i motivi lamentati da parte
P attrice ed imputati ad , ma per inottemperanza dell'obbligo di comunicazione all'Osservatorio prezzi praticati per tipologia di carburante commercializzato ed era quindi riconducibile esclusivamente alla condotta tenuta dal gestore della stazione di rifornimento;
in merito al mancato pagamento della somma dovuta per l'adesione della campagna promozionale per le colazioni, e al mancato guadagno per la sostituzione della cassa automatica, non era stata raggiunta la prova; instava quindi per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo , dato che esso si fondava su prova scritta non specificamente contestata da controparte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.6.2024 il Giudice dichiarava sanati i vizi dell'atto di citazione, vista la costituzione di controparte e la sua dichiarazione di non voler sollevare eccezione sul punto, eseguiva positivamente le verifiche preliminari e stabiliva udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 2.11.2024 il Giudice, formulava alle parti proposta transattiva in pagina 5 di 15 P base alla quale il sig. avrebbe dovuto versare ad € 8.500, a titolo di pagamento Pt_1 del credito indicato nel decreto ingiuntivo e € 2.500 omnia a titolo di spese legali entro trenta giorni dalla conclusione dell'accordo; entrambi i procuratori di parte chiedevano il rinvio d'udienza; concesso il rinvio, all'esito della successiva udienza in data 27.11.2024, data la mancata adesione della parte attrice alla proposta transattiva giudiziale, era accolta con ordinanza l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 459/2024 e rinviava la causa per rimessione in decisione all'udienza del 1.4.2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione di documentazione delle parti, all'udienza del 9.7.2024 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
P
1. Il credito azionato in via monitoria da parte di
2. L'eccezione di inadempimento della parte attrice Pt_1
3.Le spese di giudizio
1.Il credito azionato in via monitoria da parte di Controparte_1
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione pagina 6 di 15 processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass.
31.05.2007 n. 12765).
P Conseguentemente, gravava su parte convenuta l'onere di prova della costituzione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione della relativa prestazione, nonché, al contrario, su parte attrice gravava onere di dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero, in P via alternativa, fatti ulteriori estintivi o modificati della pretesa azionata da
(controcredito, inadempimento etc.).
A riguardo, in punto di fatto, parte convenuta, fin dalla fase monitoria, ha puntualmente dedotto e, invero, documentato, un credito per complessivi € 13.682,81; il citato importo era derivante dalla somma di € 9.918,62, dovuta dal per la fornitura Pt_1
P di benzina s. pb. 10PPM e per gasolio autotrazione 10PPM eseguita in suo favore da , e di € 3.764,19 , per interessi moratori dalla data del 20.12.2019 sino a quella dell'11.3.2024
Segnatamente, a supporto della propria deduzione è stata prodotta, fin dalla fase monitoria, la fattura n. 1323046458 del 20.12.2019 (cfr doc. 03a fase monitoria parte convenuta); tale fattura è stata prodotta in originale in formato xml come estratta dal
Sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, in via generale tale documento, pur non costituendo elemento probatorio, assume, secondo consolidato valore giurisprudenziale valore indiziario in ragione del carattere unilaterale della provenienza dello stesso (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n.
299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero
pagina 7 di 15 indizio”; in precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891)
Tuttavia, la medesima giurisprudenza ha precisato come la fattura, quale atto dichiarativo a contenuto partecipativo, assume valore strictu sensu probatorio nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti non contestato tra le parti (Cass 15.5.2018 n. 11736 )
Orbene tanto premesso in via generale, nel presente giudizio il sig. , da un Pt_1
lato, ha riconosciuto espressamente il rapporto contrattuale intercorso e dall'altro, non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto specificatamente di domanda in via monitoria (fornitura di benzina e gasolio); a quest'ultimo proposito peraltro è pacifico e documentato che il è titolare dell'impresa “Stazione IP-Gruppo API di Demasi Pt_1
Vincenzo”, come da visura camerale, e non ha dedotto né comprovato ulteriore e diversa P fornitura rispetto a quella di (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio.)
La fattura integra quindi elemento probatorio a supporto della domanda di parte convenuta. P A fortiori, nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha ritualmente prodotto il
“contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” debitamente sottoscritto dalle parti, non disconosciuto e registrato il
6.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate , attestante in modo univoco il rapporto intercorso
(cfr doc. 1 parte convenuta )
In ragione di quanto esposto, risulta dimostrato non solo il rapporto contrattuale, ma anche la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte dalla base della fattura oggetto di P domanda in fase monitoria da parte di;
Parte convenuta ha altresì attestato la trasmissione di raccomandata di diffida di pagamento in data 22.10.2022 (cfr doc. 4 fase monitoria)
A fronte della prova del rapporto, dell'esecuzione della prestazione, nonché di tale puntuale eccezione di mancato pagamento, il nel costituirsi in giudizio non ha Pt_1
fornito alcuna prova in senso positivo circa la corresponsione delle somme dovute;
invero il medesimo, opponendosi al decreto ingiuntivo ha eccepito la sussistenza di controcredito a contestazione, confermando tuttavia il rapporto e il debito
Stante l'omesso pagamento, la regolare emissione di fattura nonché la lettera di pagina 8 di 15 diffida, risultava dovuto anche l'importo indicato in fattura a titolo di interessi moratori ai sensi del d.lgs.
9.10.2022 n. 231
Si tratta infatti di credito sorto nell'ambito di transazioni commerciali ovvero sulla base di “ contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 d.lgs. 231/2002)
A riguardo l'ammontare degli interessi è stato determinato in maniera corretta da parte convenuta, che ha esposto puntualmente i relativi calcoli in apposita tabella e indicato il tasso applicato (doc. 3 b) ; al contrario la contestazione dell'attore, circa un 'eccesiva onerosità risulta meramente generica (cfr. atto di citazione pag. 3)
In definitiva, alla luce di quanto esposto risulta fondata la domanda in via principale ovvero, comunque, comprovato il credito pari a € 13.682,81, azionato in via monitoria da P
nei confronti del Pt_1
2. L'eccezione di inadempimento della parte attrice Pt_1
In punto di fatto l'attore opponente su cui in parte qua, gravava il relativo Pt_1
onus probandi, ha eccepito un controcredito derivante da esborsi da lui sostenuti per la
P conduzione dell'impresa e che invece, secondo la sua ricostruzione, spettava ad corrispondere.
Prius logico giuridico per la delibazione di fondatezza dell'eccezione è costituito dall'analisi della disciplina giuridica del contratto disciplinante i rapporti intercorsi , ritualmente prodotto dalla convenuta e non disconosciuto, denominato “ “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” ; per comodità espositiva e chiarezza motivazionale si riportano gli articoli rilevanti ai fini della decisione;
segnatamente, in base al contratto era stabilito che “art. 3,
“USO DELL'IMPIANTO ….Il GESTORE si impegna ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto conservandolo in ordine, pulizia e decoro. Il
GESTORE dichiara e si impegna ad osservare e far osservare al personale ..tutte le norme di legge e di regolamento relative all'impianto ed agli apparecchi di distribuzione carburanti, alla caratteristiche degli strumenti di misura degli erogatori e dall'esercizio
pagina 9 di 15 corretto degli scarichi ai sensi del Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 n. 152…ed alla disciplina vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro ambientale… si obbliga a fornire ed a mantenere una adeguata illuminazione …ed esporre esclusivamente e correttamente il prezzo effettivo di vendita al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia e, nei casi necessari, le caratteristiche dei prodotti”… art. 8, “LICENZA DI
ESERCIZIO Il GESTORE dovrà dotarsi della Licenza di Esercizio prevista …e dovrà provvedere alla regolare tenuta dei Registri di carico e scarico”… art. 10, “SPESE Sono a carico del GESTORE tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti, ivi compresi imposte, tasse e contributi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative all'uopo necessarie e relativi rinnovi. Sono altresì a carico del GESTORE e spese relative ai consumi di energia elettrica, forza motrice, acqua, telefono, nonché le spese di manutenzione ordinaria relative al chiosco e/o sala vendite (e precisamente;
manutenzione/sostituzione serrature, sostituzione lampade, minuto mantenimento degli arredi, manutenzione/sostituzione accessori servizi igienici) e quelle concernenti l'attività di spurgo delle fosse biologiche. Sono invece a carico dell' “api”, semprechè non determinate da fatto o colpa del gestore o suoi dipendenti o incaricati, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai distributori, serbatoi, aerometro, flussolio, compressore e paline, nonché ogni altra attrezzatura concessa in comodato d'uso per l'erogazione carburanti.”… art. 11 “DANNI Il gestore condurrà
l'ìmpianto a suo rischio e responsabilità…” art. 12 “CONTROLLO E FUNZIONAMENTO
DEGLI IMPIANTI Il GESTORE si obbliga a controllare la giacenza della merce nei serbatoi, nel rispetto delle procedure…..il funzionamento dei dispositivi di misurazione delle erogazioni e di ogni altra attrezzatura, ed a comunicare immediatamente ad “api” eventuali difetti riscontrati, confrontando in sede di rifornimento le risultanze del
UTf con le effettive giacenze dei serbatoi….”; art. 15 “FATTI PENALMENTE O
AMMINISTRATIVAMENTE SANZIONABILI L'imputazione al GESTORE per reati di qualsivoglia tipo, di irregolarità fiscali o amministrative …determineranno la risoluzione espressa del presente contratto …” (in maiuscolo nel testo)
Tanto premesso sul piano contrattuale, alcuna somma è dovuta in relazione pagina 10 di 15 all'acquisto di n. 3 grate di sicurezza e di n. 3 paracolpi di protezione;
l'acquisto di tali beni
è incluso infatti nell'ambito della manutenzione ordinaria ex art. 10; peraltro tale acquisto è comunque analogicamente equiparabile a quello delle serrature, espressamente a carico del gestore, trattandosi di dispositivi di sicurezza;
in ogni caso, anche a volerne ammettere l'inquadramento nella gestione straordinaria, sono state decise in modo autonomo dal senza coinvolgimento di IP né in termini di comunicazione né in termini di Pt_1
autorizzazione.
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si evidenzia che, a fronte di puntuale contestazione della convenuta, non è stata fornita prova adeguata della spesa sostenuta, essendo insufficiente la mera fattura, peraltro non in originale ma solo “di cortesia” e senza produzione di estratto autentico libro Iva;
segnatamente è stata omessa la produzione di documentazione bancaria quale bonifico, assegno, estratto conto etc. attestante l'effettivo esborso (doc. 6) .
P In secondo luogo, parimenti non dovuta da la somma asseritamente spesa per riparazione della porta di accesso ai locali e per la sostituzione della serratura: rileva in tal senso non solo la previsione circa la manutenzione ordinaria e la serratura ma anche l'art. 11 avente ad oggetto l'assunzione di responsabilità del gestore in ordine ai danni occorsi alla struttura.
Analogamente rileva anche per tale voce quanto sopra esposto circa la carenza documentale attestante l'esborso (cfr. doc. 5)
Parimenti, non dovuti gli esborsi per la sistemazione di impianti idrici sanitari per la messa a norma di legge dei locali WC;
tali spese risultano espressamente incluse tra quelle addebitate sul gestore con riferimento in base all'univoca previsione dell'art. 10
(doc. 7)
In quarto luogo, in relazione alla costituzione di un'area preposta alla gestione dei rifiuti, rileva, anzitutto le obbligazioni, gravanti sul gestore, di conservare l'impianto e la struttura non solo per l'uso stabilito ma anche “in ordine, pulizia e decoro” (art. 3) nonché nel rispetto della normativa ambientale, tra cui , è da ritenere, sia compresa la materia dei rifiuti : in altri termini, è onere del gestore predisporre un'area finalizzata alla ricezione dei pagina 11 di 15 e smaltimento dei rifiuti stessi, senza alcun aggravio per IP, dovendo provvedere al rispetto della normativa ambientale;
infine, anche a voler riconoscere l'onere per la convenuta, non
P è stata comunque provata alcuna comunicazione a
Anche per tali voci di presunta spese si segnala l'assoluta carenza documentale attestante l'esborso economico da parte del doc. 8) Pt_1
Con riferimento alla sanzione amministrativa irrogata dalla Guardia di Finanza di €
1.032,00, essa deve essere posta a carico del sig. in quanto emessa non in ragione Pt_1 della violazione indicata dall'attore ma a causa di una diversa condotta illecita consistente nella violazione dell'obbligo, previsto in capo al gestore, di comunicare all'Osservatorio i prezzi praticati per tipologia di carburante commercializzato , come attestato in mood chiaro e univoco nello stesso verbale (doc. 9, 10)
In secondo luogo, sul punto, la deduzione dell'attore (secondo cui la sanzione era comminata in quanto “una società di manutenzione incaricata dalla travasava CP_3 del carburante residuo “Diesel Oro” dalla cistema non in uso a quella in uso e utilizzata per il diesel normale, causando in tal modo un'eccedenza di carburante non giustificata che costituiva” (sci atto di citazione pag. 3) da un lato è rimasta priva di prova dall'altro, P comunque inidonea a giustificare l'addebito della stessa a , non essendo dimostrato che le operazioni avvenissero su ordine di quest'ultima.
Infine, sempre sul punto, si rileva ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione in quanto ai sensi dell'art. 15 le eventuali irregolarità e sanzioni amministrative non solo non P potevano essere addebitate a ma costituivano un elemento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, essendo comunque imputabile al ul piano contrattuale. Pt_1
Circa i mancati rimborsi in merito alla promozione commerciale inerente allo sconto del 50 % per le colazioni presso la struttura commerciale del distributore di carburante, la parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio (documentale o testimoniale) o anche solo indiziario da porre a fondamento della pretesa;
in altri termini, non è stata dimostrata,
l'adesione all'offerta, il periodo di durata della stessa ed i costi sostenuti da parte del gestore aderente: si ritiene non raggiunta la prova del credito derivante da questa offerta commerciale.
pagina 12 di 15 Peraltro, oltre alla genericità delle allegazioni e all'assenza di prova, si sottolinea come non sia attestata alcuna formale richiesta di pagamento da parte del rima del Pt_1
giudizio ma solo un richiamo di tale credito a seguito della diffida di pagamento dell'ottobre 2022 (cfr. doc. 4 parte attrice)
Infine, con riferimento alla fattispecie della mancata sostituzione del distributore automatico-cassa automatica per il servizio fai-da-te e la presunta conseguente perdita, in base all'art. 10 del citato contratto di gestione, le relative operazioni di sostituzione erano a P carico di .
Tuttavia, analogamente al mancato rimborso per la promozione, si sottolinea anche per tale deduzione l'assoluta carenza probatoria sul punto (cfr. doc. 11); anche a voler ritenere provato il furto sulla base della denuncia, non è stato in alcun modo dedotto puntualmente né provato il ricavo che derivava dal distributore automatico mediante idonea documentazione (libro contabile etc.) né invero, in modo puntuale il tempo di sostituzione
P da parte di (per la cui attività, comunque, non era previsto alcun termine) né infine la diminuzione del fatturato nel periodo interessato.
Particolarmente significativo, inoltre , sul piano della condotta processuale rilevante ex art. 116 c.p.c. che, a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta, parte attrice non abbia in ogni caso depositato ulteriori memorie ex art. 171 ter né formulato capitoli di prova specifici .
Più in generale, sul piano probatorio, le istanze istruttorie della parte attrice sono inammissibili in quanto formulate in modo generico con mero rinvio al contenuto della citazione, senza alcuna articolazione della prova testimoniale in singoli capitoli né individuazione specifica dei testimoni e, pertanto, in palese violazione dell'art. 244 c.p.c.
A fortiori , sul punto, la sussistenza di crediti in capo al era stata già Pt_1
riconosciuta dalla stessa IP nella quantificazione della somma richiesta a titolo di corrispettivo, come si evince nella raccomandata di diffida , per la misura di €4573,03; tale
P somma è stata già considerata da in detrazione e a scomputo degli importi dovuti ottenendo così la somma esposta in fase monitoria pari a € 9.918,62; onere del era Pt_1
quindi di provare e dimostrare non solo controcrediti ma crediti ulteriori e aggiuntivi pagina 13 di 15 rispetto a quelli già riconosciuti: la prova, per le ragioni esposte, non è stata in alcun modo assolta.
In definitiva in ragione di quanto esposto, il decreto ingiuntivo 549/2024 viene confermato e dichiarato definitivamente esecutivo
3. Le spese di giudizio
Le spese sono addebitate su parte attrice in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi professionali sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM
147/2022) per cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore effettivo della controversia), tenuto conto della natura e complessità della causa applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (di carattere documentale e stante l'omessa produzione di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore) e decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni affrontate) risultando quindi astrattamente pari a € 3387 , oltre spese generali al 15% iva e c.p.a.
Risulta infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta in assenza di prova di dolo e colpa grave dell'attore, la cui infondatezza della pretesa ha comunque richiesto interpretazione del contratto;
il rigetto della proposta transattiva in quanto motivato esclusivamente da assenza di disponibilità economica, non costituisce inoltre motivo per addebito di ulteriori somme.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata, la domanda di parte attrice c.f. Parte_1
) e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 459/2024 del C.F._1
18/03/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II)condanna altresì parte attrice a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta (cf. ) le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 14 di 15 Pavia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Cameli Renato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1656/2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
HE (PV), in via Depretis n. 28 presso lo studio dell'avv. Marcello Bergonzi Perrone, che lo rappresenta e lo difende, giusta procura speciale allegata e dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE ATTRICE contro
(cf. ) elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
RO , presso piazza Adriana 5 presso lo studio degli avv. Simone De Martino ed Elena
Vaccari, che la rappresentano e la difendono, giusta procura speciale allegata e dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni come in atti
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da udienza dell'1.4.2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e come da note depositate in via telematica, riportandosi ai fogli di pagina 1 di 15 precisazione delle conclusioni e, segnatamente:
per parte attrice “contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale: Parte_1
nel merito: a) revocare, annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo qui oppostoed emesso dal Tribunale di Pavia n. 459/2024 del 18/03/2024 R.G. n. 999/2024, perché infondato, ingiusto ed illegittimo per i motivi tutti esposti in narrativa;
b) accertati i crediti vantati dall'opponente, condannare la convenuta opposta al pagamento in favore dell'attore opponente delle somme di cui in narrativa, liquidande nel corso del giudizio, P compensandole parzialmente con quanto a sua dovuto dal Sig. alla , da Pt_1
liquidarsianch'esso nel corso del giudizio, con ricalcolo degli interessi moratori pretesi
P dalla;
c) in via subordinata: nelle denagata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, compensare, ricorrendone i presupposti, le somme che risulteranno denegatamente dovute dall'attore in opposizione alla convenuta opposta, anche operando le opportune compensazioni tra le opposte e reciproche poste di credito/debito tra le attuali parti in causa;
Con rigetto di ogni avversa eccezione e domanda, e con vittoria di spese del presente giudizio. Si richiamano i documenti già prodotti in atti”; per parte convenuta “Tutto quanto sopra premesso, eccepito, Controparte_1
dedotto e considerato, come in epigrafe rappresentata, difesa Controparte_1
e domiciliata chiede: IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (decreto ingiuntivo n. 459/2024, emesso in data 18 marzo 2024
- R.G. 999/2024), non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo il giudizio di pronta soluzione;
NEL MERITO: - rigettare le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;
e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 459/2024, emesso da Codesto Ill.mo Tribunale, per la somma ingiunta;
- in ogni caso, condannare il sig. a Parte_1 corrispondere alla la somma di € 13.682,81, oltre interessi Controparte_1
successivi al tasso di mora ex d.lgs 231/01; - in subordine, nella denegata e non creduto ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare al Parte_1 pagamento dell'eventuale diversa somma che risulterà all'esito del giudizio;
IN OGNI
CASO: - emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
pagina 2 di 15 dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio anche ex art. 96 cod. proc. civ., per le ragioni esposte in narrativa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. evocava in Parte_1
P giudizio (d'ora in poi indicata solamente come “ ”) proponendo Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 459/2024 – R.G. n. 999/2024 – notificato il
12.04.2024, con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma di € 13.682,81, oltre al pagamento degli interessi e delle spese della procedura a titolo di fornitura di benzina e gasolio, oltre interessi moratori.
L'attore, a supporto della domanda, deduceva che: la società opposta si era resa inadempiente nei confronti della stessa parte attrice con riferimento alle obbligazioni contrattuali vantando pertanto il un controcredito maggiore rispetto a quello di cui Pt_1
P la convenuta chiedeva il soddisfacimento;
il sig. gestiva un distributore di Pt_1
benzina di proprietà di IP in Casorate Primo (PV), Strada Provinciale n. 190 e, più volte nel corso degli anni, si era trovato a dover sostenere, in prima persona, un ingente numero di spese inerenti all'esercizio propria attività che, viceversa, dovevano essere pagate dalla società opposta;
in risposta alla missiva di messa in mora e di sollecito di pagamento del
28.10.2022 dei legali della società, con la quale si chiedeva all'attore di pagare quanto dovuto all'opposta per la fornitura di carburanti, in un primo momento riposto direttamente il sig. elencando i crediti da lui vantati, ed in un secondo momento il legale Pt_1 dell'opponente con comunicazione del 17.11.2022 di tenore analogo;
i crediti indicati derivavano dall'acquisto di tre grate di sicurezza e di tre paracolpi di protezione alla vetrina del bar, per mettere in sicurezza i locali commerciali ( € 4.880,00) dalla riparazione della porta di accesso ai locali e dalla sostituzione della serratura (€ 427,00) dall'acquisto di impianti idrici sanitari per la messa a norma di legge dei locali ospitanti i servizi igienici, (€
567,30) dalla costituzione di un'area destinata alla raccolta dei rifiuti ( € 1.811,00) , dal pagamento di una sanzione amministrativa ( € 1.032,00); inoltre, su proposta del sig. P
dipendente e mandatario di , il sig. aveva aderito, per quanto attiene al CP_2 Pt_1
servizio di caffetteria-ristorazione del “Bar Gioia”, presso la stazione di servizio, ad una pagina 3 di 15 promozione commerciale, di durata semestrale, che prevedeva, a fronte della vendita di brioches e caffè a solo € 1,00, anziché € 2,00, il rimborso della differenza al gestore da P parte della società; tale rimborso non era mai stato pagato da e la somma da rimborsare all'opponente era pari ad € 3.600,00 ca.; infine, a seguito di un assalto di ignoti, avvenuto il
25.8.2019, la cassa automatica per il rifornimento di carburante era divenuta inservibile e la
P
aveva provveduto a sostituirla solo quaranta giorni dopo il fatto, causando una perdita economica per mancati introiti a causa dell'impossibilità di effettuare i rifornimenti fai da te durante le ore di chiusura dell'impianto; il totale complessivo delle somme dovute era pari a € 14.837,30; malgrado trattative fra i legali delle due parti, parte convenuta aveva proposto domanda per l'emanazione del decreto ingiuntivo sopraindicato;
Il credito vantato dall'attore era maggiore rispetto a quello vantato dal convenuto;
gli interessi moratori indicati non erano in alcun caso dovuti, sussistendo un maggiore controcredito in capo al
P sig. la somma astrattamente dovuta da era pari ad € 9.918,62 e operando la Pt_1 compensazione con le somme dovute da parte della convenuta, , risultava un importo di €
4.918,68 che la convenuta non aveva mai versato all'attore e di cui si chiedeva il versamento-
La difesa attorea chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo con conseguente P condanna di al pagamento della somma di € 14.837,30 ed in subordine, in caso di mancata condanna, chiedeva che i due crediti venissero compensati fra loro e che la differenza fosse versata all'attore. P Si costituiva la società , contestando quanto ex adverso dedotto ed eccependo che: innanzitutto l'atto di citazione era viziato , essendo errati la formula della vocatio in ius ed anche i termini a comparire indicati, in quanto inferiori a quelli minimi di legge;
il convenuto intendeva comunque costituirsi, sanando i vizi, per non dilatare i tempi di celebrazione del processo;
nel merito la somma dovuta dall'opponente a saldo della fattura
20.12.2019, n. 1323046458 non era stata specificamente contestata, ma l'attore si era limitato a contestare la non debenza degli interessi moratori e la sussistenza di un diritto ad ottenere la compensazione dei crediti azionati;
sulla base dei contenuti della corrispondenza intercorsa fra i difensori non emergeva alcuna trattativa, dato che il sig. aveva Pt_1
pagina 4 di 15 informato che, ove non fossero state soddisfatte le sue pretese creditorie entro un breve lasso di tempo, lui si sarebbe ritenuto libero di agire come desiderava;
in ogni caso, stante l'art. 48 del Codice Deontologico, le missive non era riproducibili in giudizio risultando quindi irrilevanti sul piano probatorio;
anche a voler ritenere, in astratto, la corrispondenza difensiva come espressione dello svolgimento di una trattativa stragiudiziale, l'art. 48 del
Codice Deontologico Forense, prevedendo che: “L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte” impediva alla difesa di controparte di produrre in giudizio lo scambio epistolare fra legali e, per tale motivo, di esso non si poteva e doveva tenere conto ai fini della decisione del presente giudizio. ; con riferimento alle spese asseritamente sostenute da parte attrice, in base all'art. 10 del “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi ed attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” quelle inerenti alle spese per l'installazione di inferriate, per le porte e serrature, per i servizi igienici, e per l'area di raccolta rifiuti, erano tutte da ritenersi contrattualmente a carico del gestore e non P della;
la sanzione amministrativa, era stata irrogata, non per i motivi lamentati da parte
P attrice ed imputati ad , ma per inottemperanza dell'obbligo di comunicazione all'Osservatorio prezzi praticati per tipologia di carburante commercializzato ed era quindi riconducibile esclusivamente alla condotta tenuta dal gestore della stazione di rifornimento;
in merito al mancato pagamento della somma dovuta per l'adesione della campagna promozionale per le colazioni, e al mancato guadagno per la sostituzione della cassa automatica, non era stata raggiunta la prova; instava quindi per la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo , dato che esso si fondava su prova scritta non specificamente contestata da controparte.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. dell'11.6.2024 il Giudice dichiarava sanati i vizi dell'atto di citazione, vista la costituzione di controparte e la sua dichiarazione di non voler sollevare eccezione sul punto, eseguiva positivamente le verifiche preliminari e stabiliva udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 2.11.2024 il Giudice, formulava alle parti proposta transattiva in pagina 5 di 15 P base alla quale il sig. avrebbe dovuto versare ad € 8.500, a titolo di pagamento Pt_1 del credito indicato nel decreto ingiuntivo e € 2.500 omnia a titolo di spese legali entro trenta giorni dalla conclusione dell'accordo; entrambi i procuratori di parte chiedevano il rinvio d'udienza; concesso il rinvio, all'esito della successiva udienza in data 27.11.2024, data la mancata adesione della parte attrice alla proposta transattiva giudiziale, era accolta con ordinanza l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 459/2024 e rinviava la causa per rimessione in decisione all'udienza del 1.4.2025 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c.
Istruita la causa mediante acquisizione di documentazione delle parti, all'udienza del 9.7.2024 in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
P
1. Il credito azionato in via monitoria da parte di
2. L'eccezione di inadempimento della parte attrice Pt_1
3.Le spese di giudizio
1.Il credito azionato in via monitoria da parte di Controparte_1
In via generale, e in punto di diritto, occorre premettersi che ai sensi dell'art. 2697
c.c. "Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda."; secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sull'interpretazione di tale articolo, “ il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale
o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento” (in termini Cass. Sez. Unite 30.10.2001 n. 13533).
Ulteriormente, si deve osservare che, secondo la tesi consolidata in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione pagina 6 di 15 processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale. Più in particolare, si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale spetta al creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (ex multis Cass.
31.05.2007 n. 12765).
P Conseguentemente, gravava su parte convenuta l'onere di prova della costituzione del rapporto contrattuale e dell'esecuzione della relativa prestazione, nonché, al contrario, su parte attrice gravava onere di dimostrare l'avvenuto pagamento ovvero, in P via alternativa, fatti ulteriori estintivi o modificati della pretesa azionata da
(controcredito, inadempimento etc.).
A riguardo, in punto di fatto, parte convenuta, fin dalla fase monitoria, ha puntualmente dedotto e, invero, documentato, un credito per complessivi € 13.682,81; il citato importo era derivante dalla somma di € 9.918,62, dovuta dal per la fornitura Pt_1
P di benzina s. pb. 10PPM e per gasolio autotrazione 10PPM eseguita in suo favore da , e di € 3.764,19 , per interessi moratori dalla data del 20.12.2019 sino a quella dell'11.3.2024
Segnatamente, a supporto della propria deduzione è stata prodotta, fin dalla fase monitoria, la fattura n. 1323046458 del 20.12.2019 (cfr doc. 03a fase monitoria parte convenuta); tale fattura è stata prodotta in originale in formato xml come estratta dal
Sistema SDI dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, in via generale tale documento, pur non costituendo elemento probatorio, assume, secondo consolidato valore giurisprudenziale valore indiziario in ragione del carattere unilaterale della provenienza dello stesso (cfr. recentemente Cass. 12.1.2016 n.
299 secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero
pagina 7 di 15 indizio”; in precedenza Cass. 28.6.2010, n. 15383 Cass. 22.10.2002 n. 14891)
Tuttavia, la medesima giurisprudenza ha precisato come la fattura, quale atto dichiarativo a contenuto partecipativo, assume valore strictu sensu probatorio nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti non contestato tra le parti (Cass 15.5.2018 n. 11736 )
Orbene tanto premesso in via generale, nel presente giudizio il sig. , da un Pt_1
lato, ha riconosciuto espressamente il rapporto contrattuale intercorso e dall'altro, non ha contestato l'esecuzione delle prestazioni oggetto specificatamente di domanda in via monitoria (fornitura di benzina e gasolio); a quest'ultimo proposito peraltro è pacifico e documentato che il è titolare dell'impresa “Stazione IP-Gruppo API di Demasi Pt_1
Vincenzo”, come da visura camerale, e non ha dedotto né comprovato ulteriore e diversa P fornitura rispetto a quella di (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio.)
La fattura integra quindi elemento probatorio a supporto della domanda di parte convenuta. P A fortiori, nel costituirsi in giudizio parte convenuta ha ritualmente prodotto il
“contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” debitamente sottoscritto dalle parti, non disconosciuto e registrato il
6.6.2014 presso l'Agenzia delle Entrate , attestante in modo univoco il rapporto intercorso
(cfr doc. 1 parte convenuta )
In ragione di quanto esposto, risulta dimostrato non solo il rapporto contrattuale, ma anche la corretta esecuzione delle prestazioni dedotte dalla base della fattura oggetto di P domanda in fase monitoria da parte di;
Parte convenuta ha altresì attestato la trasmissione di raccomandata di diffida di pagamento in data 22.10.2022 (cfr doc. 4 fase monitoria)
A fronte della prova del rapporto, dell'esecuzione della prestazione, nonché di tale puntuale eccezione di mancato pagamento, il nel costituirsi in giudizio non ha Pt_1
fornito alcuna prova in senso positivo circa la corresponsione delle somme dovute;
invero il medesimo, opponendosi al decreto ingiuntivo ha eccepito la sussistenza di controcredito a contestazione, confermando tuttavia il rapporto e il debito
Stante l'omesso pagamento, la regolare emissione di fattura nonché la lettera di pagina 8 di 15 diffida, risultava dovuto anche l'importo indicato in fattura a titolo di interessi moratori ai sensi del d.lgs.
9.10.2022 n. 231
Si tratta infatti di credito sorto nell'ambito di transazioni commerciali ovvero sulla base di “ contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo” (art. 2 d.lgs. 231/2002)
A riguardo l'ammontare degli interessi è stato determinato in maniera corretta da parte convenuta, che ha esposto puntualmente i relativi calcoli in apposita tabella e indicato il tasso applicato (doc. 3 b) ; al contrario la contestazione dell'attore, circa un 'eccesiva onerosità risulta meramente generica (cfr. atto di citazione pag. 3)
In definitiva, alla luce di quanto esposto risulta fondata la domanda in via principale ovvero, comunque, comprovato il credito pari a € 13.682,81, azionato in via monitoria da P
nei confronti del Pt_1
2. L'eccezione di inadempimento della parte attrice Pt_1
In punto di fatto l'attore opponente su cui in parte qua, gravava il relativo Pt_1
onus probandi, ha eccepito un controcredito derivante da esborsi da lui sostenuti per la
P conduzione dell'impresa e che invece, secondo la sua ricostruzione, spettava ad corrispondere.
Prius logico giuridico per la delibazione di fondatezza dell'eccezione è costituito dall'analisi della disciplina giuridica del contratto disciplinante i rapporti intercorsi , ritualmente prodotto dalla convenuta e non disconosciuto, denominato “ “contratto di cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi” ; per comodità espositiva e chiarezza motivazionale si riportano gli articoli rilevanti ai fini della decisione;
segnatamente, in base al contratto era stabilito che “art. 3,
“USO DELL'IMPIANTO ….Il GESTORE si impegna ad operare con diligenza e prudenza nell'uso e nella custodia dell'impianto conservandolo in ordine, pulizia e decoro. Il
GESTORE dichiara e si impegna ad osservare e far osservare al personale ..tutte le norme di legge e di regolamento relative all'impianto ed agli apparecchi di distribuzione carburanti, alla caratteristiche degli strumenti di misura degli erogatori e dall'esercizio
pagina 9 di 15 corretto degli scarichi ai sensi del Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999 n. 152…ed alla disciplina vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro ambientale… si obbliga a fornire ed a mantenere una adeguata illuminazione …ed esporre esclusivamente e correttamente il prezzo effettivo di vendita al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia e, nei casi necessari, le caratteristiche dei prodotti”… art. 8, “LICENZA DI
ESERCIZIO Il GESTORE dovrà dotarsi della Licenza di Esercizio prevista …e dovrà provvedere alla regolare tenuta dei Registri di carico e scarico”… art. 10, “SPESE Sono a carico del GESTORE tutte le spese necessarie per lo svolgimento dell'attività di distribuzione carburanti, ivi compresi imposte, tasse e contributi dovuti per il rilascio delle autorizzazioni amministrative all'uopo necessarie e relativi rinnovi. Sono altresì a carico del GESTORE e spese relative ai consumi di energia elettrica, forza motrice, acqua, telefono, nonché le spese di manutenzione ordinaria relative al chiosco e/o sala vendite (e precisamente;
manutenzione/sostituzione serrature, sostituzione lampade, minuto mantenimento degli arredi, manutenzione/sostituzione accessori servizi igienici) e quelle concernenti l'attività di spurgo delle fosse biologiche. Sono invece a carico dell' “api”, semprechè non determinate da fatto o colpa del gestore o suoi dipendenti o incaricati, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative ai distributori, serbatoi, aerometro, flussolio, compressore e paline, nonché ogni altra attrezzatura concessa in comodato d'uso per l'erogazione carburanti.”… art. 11 “DANNI Il gestore condurrà
l'ìmpianto a suo rischio e responsabilità…” art. 12 “CONTROLLO E FUNZIONAMENTO
DEGLI IMPIANTI Il GESTORE si obbliga a controllare la giacenza della merce nei serbatoi, nel rispetto delle procedure…..il funzionamento dei dispositivi di misurazione delle erogazioni e di ogni altra attrezzatura, ed a comunicare immediatamente ad “api” eventuali difetti riscontrati, confrontando in sede di rifornimento le risultanze del
UTf con le effettive giacenze dei serbatoi….”; art. 15 “FATTI PENALMENTE O
AMMINISTRATIVAMENTE SANZIONABILI L'imputazione al GESTORE per reati di qualsivoglia tipo, di irregolarità fiscali o amministrative …determineranno la risoluzione espressa del presente contratto …” (in maiuscolo nel testo)
Tanto premesso sul piano contrattuale, alcuna somma è dovuta in relazione pagina 10 di 15 all'acquisto di n. 3 grate di sicurezza e di n. 3 paracolpi di protezione;
l'acquisto di tali beni
è incluso infatti nell'ambito della manutenzione ordinaria ex art. 10; peraltro tale acquisto è comunque analogicamente equiparabile a quello delle serrature, espressamente a carico del gestore, trattandosi di dispositivi di sicurezza;
in ogni caso, anche a volerne ammettere l'inquadramento nella gestione straordinaria, sono state decise in modo autonomo dal senza coinvolgimento di IP né in termini di comunicazione né in termini di Pt_1
autorizzazione.
Incidentalmente, ma rilevante sul piano motivazionale, si evidenzia che, a fronte di puntuale contestazione della convenuta, non è stata fornita prova adeguata della spesa sostenuta, essendo insufficiente la mera fattura, peraltro non in originale ma solo “di cortesia” e senza produzione di estratto autentico libro Iva;
segnatamente è stata omessa la produzione di documentazione bancaria quale bonifico, assegno, estratto conto etc. attestante l'effettivo esborso (doc. 6) .
P In secondo luogo, parimenti non dovuta da la somma asseritamente spesa per riparazione della porta di accesso ai locali e per la sostituzione della serratura: rileva in tal senso non solo la previsione circa la manutenzione ordinaria e la serratura ma anche l'art. 11 avente ad oggetto l'assunzione di responsabilità del gestore in ordine ai danni occorsi alla struttura.
Analogamente rileva anche per tale voce quanto sopra esposto circa la carenza documentale attestante l'esborso (cfr. doc. 5)
Parimenti, non dovuti gli esborsi per la sistemazione di impianti idrici sanitari per la messa a norma di legge dei locali WC;
tali spese risultano espressamente incluse tra quelle addebitate sul gestore con riferimento in base all'univoca previsione dell'art. 10
(doc. 7)
In quarto luogo, in relazione alla costituzione di un'area preposta alla gestione dei rifiuti, rileva, anzitutto le obbligazioni, gravanti sul gestore, di conservare l'impianto e la struttura non solo per l'uso stabilito ma anche “in ordine, pulizia e decoro” (art. 3) nonché nel rispetto della normativa ambientale, tra cui , è da ritenere, sia compresa la materia dei rifiuti : in altri termini, è onere del gestore predisporre un'area finalizzata alla ricezione dei pagina 11 di 15 e smaltimento dei rifiuti stessi, senza alcun aggravio per IP, dovendo provvedere al rispetto della normativa ambientale;
infine, anche a voler riconoscere l'onere per la convenuta, non
P è stata comunque provata alcuna comunicazione a
Anche per tali voci di presunta spese si segnala l'assoluta carenza documentale attestante l'esborso economico da parte del doc. 8) Pt_1
Con riferimento alla sanzione amministrativa irrogata dalla Guardia di Finanza di €
1.032,00, essa deve essere posta a carico del sig. in quanto emessa non in ragione Pt_1 della violazione indicata dall'attore ma a causa di una diversa condotta illecita consistente nella violazione dell'obbligo, previsto in capo al gestore, di comunicare all'Osservatorio i prezzi praticati per tipologia di carburante commercializzato , come attestato in mood chiaro e univoco nello stesso verbale (doc. 9, 10)
In secondo luogo, sul punto, la deduzione dell'attore (secondo cui la sanzione era comminata in quanto “una società di manutenzione incaricata dalla travasava CP_3 del carburante residuo “Diesel Oro” dalla cistema non in uso a quella in uso e utilizzata per il diesel normale, causando in tal modo un'eccedenza di carburante non giustificata che costituiva” (sci atto di citazione pag. 3) da un lato è rimasta priva di prova dall'altro, P comunque inidonea a giustificare l'addebito della stessa a , non essendo dimostrato che le operazioni avvenissero su ordine di quest'ultima.
Infine, sempre sul punto, si rileva ulteriore ragione di infondatezza dell'eccezione in quanto ai sensi dell'art. 15 le eventuali irregolarità e sanzioni amministrative non solo non P potevano essere addebitate a ma costituivano un elemento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto, essendo comunque imputabile al ul piano contrattuale. Pt_1
Circa i mancati rimborsi in merito alla promozione commerciale inerente allo sconto del 50 % per le colazioni presso la struttura commerciale del distributore di carburante, la parte attrice non ha fornito alcun elemento probatorio (documentale o testimoniale) o anche solo indiziario da porre a fondamento della pretesa;
in altri termini, non è stata dimostrata,
l'adesione all'offerta, il periodo di durata della stessa ed i costi sostenuti da parte del gestore aderente: si ritiene non raggiunta la prova del credito derivante da questa offerta commerciale.
pagina 12 di 15 Peraltro, oltre alla genericità delle allegazioni e all'assenza di prova, si sottolinea come non sia attestata alcuna formale richiesta di pagamento da parte del rima del Pt_1
giudizio ma solo un richiamo di tale credito a seguito della diffida di pagamento dell'ottobre 2022 (cfr. doc. 4 parte attrice)
Infine, con riferimento alla fattispecie della mancata sostituzione del distributore automatico-cassa automatica per il servizio fai-da-te e la presunta conseguente perdita, in base all'art. 10 del citato contratto di gestione, le relative operazioni di sostituzione erano a P carico di .
Tuttavia, analogamente al mancato rimborso per la promozione, si sottolinea anche per tale deduzione l'assoluta carenza probatoria sul punto (cfr. doc. 11); anche a voler ritenere provato il furto sulla base della denuncia, non è stato in alcun modo dedotto puntualmente né provato il ricavo che derivava dal distributore automatico mediante idonea documentazione (libro contabile etc.) né invero, in modo puntuale il tempo di sostituzione
P da parte di (per la cui attività, comunque, non era previsto alcun termine) né infine la diminuzione del fatturato nel periodo interessato.
Particolarmente significativo, inoltre , sul piano della condotta processuale rilevante ex art. 116 c.p.c. che, a fronte delle puntuali contestazioni della convenuta, parte attrice non abbia in ogni caso depositato ulteriori memorie ex art. 171 ter né formulato capitoli di prova specifici .
Più in generale, sul piano probatorio, le istanze istruttorie della parte attrice sono inammissibili in quanto formulate in modo generico con mero rinvio al contenuto della citazione, senza alcuna articolazione della prova testimoniale in singoli capitoli né individuazione specifica dei testimoni e, pertanto, in palese violazione dell'art. 244 c.p.c.
A fortiori , sul punto, la sussistenza di crediti in capo al era stata già Pt_1
riconosciuta dalla stessa IP nella quantificazione della somma richiesta a titolo di corrispettivo, come si evince nella raccomandata di diffida , per la misura di €4573,03; tale
P somma è stata già considerata da in detrazione e a scomputo degli importi dovuti ottenendo così la somma esposta in fase monitoria pari a € 9.918,62; onere del era Pt_1
quindi di provare e dimostrare non solo controcrediti ma crediti ulteriori e aggiuntivi pagina 13 di 15 rispetto a quelli già riconosciuti: la prova, per le ragioni esposte, non è stata in alcun modo assolta.
In definitiva in ragione di quanto esposto, il decreto ingiuntivo 549/2024 viene confermato e dichiarato definitivamente esecutivo
3. Le spese di giudizio
Le spese sono addebitate su parte attrice in quanto soccombente ex art. 91 c.p.c.
I compensi professionali sono liquidati ex DM 55/2014 (come modificato da DM
147/2022) per cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore effettivo della controversia), tenuto conto della natura e complessità della causa applicando il parametro medio per le fasi di studio e introduttiva, minimo per l'istruttoria (di carattere documentale e stante l'omessa produzione di memorie ex art. 171 ter c.p.c. da parte dell'attore) e decisionale (prevalentemente ripetitiva di questioni affrontate) risultando quindi astrattamente pari a € 3387 , oltre spese generali al 15% iva e c.p.a.
Risulta infondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta in assenza di prova di dolo e colpa grave dell'attore, la cui infondatezza della pretesa ha comunque richiesto interpretazione del contratto;
il rigetto della proposta transattiva in quanto motivato esclusivamente da assenza di disponibilità economica, non costituisce inoltre motivo per addebito di ulteriori somme.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- I)Respinge, perché infondata, la domanda di parte attrice c.f. Parte_1
) e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo 459/2024 del C.F._1
18/03/2024 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- II)condanna altresì parte attrice a rimborsare alla parte Parte_1
convenuta (cf. ) le spese di lite, che si liquidano in € Controparte_1 P.IVA_1
3387,00 per compensi professionali, oltre spese generali pari al 15% dei compensi, c.p.a., nonché i.v.a., se prevista, secondo le aliquote di legge.
pagina 14 di 15 Pavia, 7 aprile 2025
Il Giudice
Renato Cameli
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