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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PA C.F._1
ALESSANDRO CERBONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), già (o Controparte_1 C.F._2 CP_2 CP_3 CP_1
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO NOVELLI;
C.F._3
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_2 C.F._4
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ELISA Parte_3 C.F._5
FERRI;
, contumace;
CP_4
, contumace;
Controparte_5
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 707/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/10/2020.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: formula le conclusioni come da atto di appello, con richiesta di concessione di termini ex art. 190 c.p.c., precisando che a fronte delle rinunce all'eredità (sia pure espresse nell'anno 2021, in pendenza del presente appello, relativamente al decesso del avvenuto nel Parte_4
2017) da parte di e di (rispettivamente sorella e Parte_3 Parte_2 nipote del de cuius), le predette non dovranno essere considerate nel novero degli eredi del signor e della GN Parte_4 Persona_1
[atto di appello]
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della gravata sentenza n. 707/2020 del Tribunale di Grosseto (n. 421/2013 R.G.), previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non svolti, per i quali si insiste, accogliere la domanda formulata dalla GN in primo grado PA (espressamente riportata alle pagg.
6-7 del presente atto),
- disponendo:
1) la condanna, a carico della GN , a procedere all'immediato rilascio dell'unità immobiliare in Parte_5 Castel del Piano, AZ DI n. 10, meglio identificata in atti, per la quota di 2/3 nella titolarità della GN
PA
2) la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'unità immobiliare de quo, da quantificarsi, per la quota di pertinenza della appellante, nell'importo di € 250,00/mese oppure nell'importo di € Con 133,33/mese, per come stabilito nella C.T.U. a firma della Geom. :
2.1.) - a carico della GN e degli eredi del defunto signor parziariamente tra di Parte_5 T_ essi, secondo le rispettive quote), solidalmente o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, con decorrenza dall'anno 2005 e fino al momento del decesso del signor in data 22/06/2017; T_
2.2.) a carico della sola a decorrere dal 23/06/2017 e fino alla data di effettivo rilascio Parte_5 dell'unità immobiliare in Castel del Piano, AZ DI n. 10, per la quota di 2/3 nella titolarità della GN
PA
Con vittoria di spese tecniche e spese e compensi legali del primo grado di giudizio e del presente appello, come da vigenti parametri”.
Per la parte appellata CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, confermare la sentenza del T r n. 707/2020 , rigettando l'appello Controparte_7 interposto dalla sig.ra . Comunque, con vittoria di competenze e spese PA dei due gradi di giudizio.
Si insiste nelle istanze istruttori e già formulate in primo grado che si danno per richiamate e trascritte”
Per la parte appellata Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della GN e per Parte_3
l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
nel merito:
- rigettare ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, nei confronti della GN Parte_3 pagina 2 di 30 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Per la parte appellata Parte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2 el presente giudizio in virtù dell'espressa rinuncia all'eredità dei sigg.ri e
[...] Per_1
con conseguente estromissione dallo stesso;
Parte_4
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, nei confronti della sig.ra Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 707/2020 pubblicata il 20/10/2020, ha così deciso:
• Respinge tutte le domande proposte da parte ricorrente;
• Respinge tutte le domande riconvenzionali;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti in pari misura tra loro.
1.1 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.2.2013, PA
premesso che:
(-) aveva intrattenuto una relazione sentimentale con convivendo con lui Parte_4 more uxorio presso l'abitazione di Castel del Piano Via dei Casoni 2 fin verso la fine degli anni
'90;
(-) nel 1997 era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione T_ per atti di libidine violenti;
di conseguenza era stato incarcerato e nel 2001 era stato condannato anche a cinque mesi di reclusione per evasione;
(-) il 29.8.2002, ottenuta la sospensione dell'esecuzione della pena residua, era T_ tornato nell'abitazione suddetta, ma la si era rifiutata di continuare la convivenza, PA tanto che nel corso del 2002 v'erano stati fra i due frequenti litigi, anche violenti e necessitanti l'intervento dei Carabinieri;
pagina 3 di 30 (-) nel luglio 2003, era intervenuto un provvedimento di detenzione domiciliare a carico del e la gli aveva chiesto di spostarsi a scontarla nell'abitazione di Castel T_ PA del Piano AZ DI 10, di cui era proprietaria;
(-) si era impegnato, anche in colloqui con le forze dell'ordine, a lasciare, T_ scontata la pena, non solo la casa di AZ DI 10, ma lo stesso paese di Castel del
Piano, ove la sua presenza era divenuta inopportuna;
(-) il 24.10.2004, terminata la pena, e ne era andato da Castel del Piano;
T_
(-) tuttavia, nei primi mesi del 2005, egli aveva fatto ritorno e, senza alcun consenso della aveva ripreso possesso esclusivo della casa di AZ DI 10, PA perpetrando un furto d'energia elettrica a danno di vicini e continuando a vivere di espedienti;
non senza farsi notare in paese con gesti eclatanti (il getto dalla finestra di una grossa stufa); deducendo che:
(-) da allora MO, contro la volontà della occupava l'immobile e, anzi, vi PA conviveva con tale che ivi aveva preso la residenza anagrafica;
Parte_5
(-) in difetto di qualsiasi titolo per godere della casa, e dovevano T_ Pt_5 rilasciare l'immobile alla proprietaria e risarcirle il danno;
aveva chiesto:
(-) l'accertamento che e occupavano senza alcun titolo la casa di AZ T_ Pt_5
DI 10 di proprietà della ricorrente;
(-) la loro condanna al rilascio immediato;
(-) la loro condanna al risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, da quantificarsi in € 250,00 mensili per gli anni 2004-2012 (24mila euro) e per tutto il tempo successivo sino alla riconsegna.
1.2 e (o si erano costituiti per resistere e per Parte_4 Parte_5 CP_3 proporre domanda riconvenzionale.
Avevano dedotto che:
(-) la era proprietaria dell'immobile di AZ DI 10 solo per due terzi, PA il residuo terzo appartenendo a suo tempo a con la quale Persona_1 Parte_4 aveva convissuto sino dal 1992 e sino alla morte di lei;
in seguito permanendo nel possesso dell'immobile, che la congiunta gli aveva lasciato in eredità; pagina 4 di 30 (-) la era entrata nell'immobile quale badante del ed era estranea alla Pt_5 T_ vicenda;
(-) aveva usucapito l'intera proprietà dell'immobile, avendone avuto il possesso T_ per oltre venti anni.
Avevano chiesto:
(-) il rigetto della domanda nei confronti di entrambi;
(-) la dichiarazione, in via riconvenzionale, dell'usucapione della proprietà dell'intero bene in favore di o, in subordine, Parte_4
(=) l'accertamento che per successione da era Parte_4 Persona_1 proprietario di un terzo dell'immobile; o, in via ulteriormente gradata,
(*) la condanna della ricorrente a rimborsargli i costi delle migliorie apportate.
1.3 Il Tribunale aveva mutato il rito in quello ordinario, disponendo, con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione, l'integrazione del contraddittorio verso tutti gli eredi di e Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 CP_8
.
[...]
Essi, pur ritualmente chiamati, erano restati contumaci.
1.4 La causa era stata istruita con c.t.u. e prove orali.
Indi, era stata interrotta per l'avvenuto decesso di Parte_4
1.5 Riassunta la causa a istanza della ricorrente, nessuno degli eredi di Parte_4 citati mediante notificazione ex art. 303 cpv c.p.c., si era costituito in giudizio.
La invece, era comparsa e aveva prodotto il verbale di pubblicazione del Pt_5 testamento olografo col quale le aveva legato la sua quota dell'immobile oggetto Parte_4 di lite.
1.6 Il Tribunale ha fondato la sua decisione sui seguenti passaggi:
1.6.a aveva acquistato da ed con contratto di PA Persona_2 Persona_3 compravendita del 5.3.1994, due terzi dell'immobile di AZ DI 10, non era dunque proprietari dell'intero bene.
Era stata versata in causa una scrittura privata a firma di (deceduta il Persona_1
pagina 5 di 30 19.2.1994) – che non risultava pubblicato come testamento – che istituiva suo erede T_ specificando che questi aveva fatto le sue veci su tutte le sue proprietà, compresa la
[...] casa di AZ DI 10.
Risultava da visura catastale che al 5.3.1994 l'immobile conteso risultava in comproprietà per 2/3 di e per 1/3 di la quale, a sua PA Persona_1 volta, risultava essere stata già comproprietaria in ragione sempre di 1/3 unitamente ai danti causa della ricorrente. risultava essere stata assunta da come badante con Parte_5 Parte_4 contratto scritto del 27.4.2011, ove era pattuita la messa a disposizione dell'alloggio.
Dopo la riassunzione, la aveva prodotto, quale documento sopravvenuto alle Pt_5 preclusioni istruttorie, la pubblicazione del testamento di che legava la sua Parte_4 quota della casa alla Pt_5
1.6.b La domanda di usucapione proposta a suo tempo da doveva Parte_4 considerarsi abbandonata, poiché i suoi eredi, restando contumaci, non l'avevano coltivata.
La analoga domanda che era stata proposta dalla era invece inammissibile, Pt_5 perché tardiva;
né poteva considerarsi valida prosecuzione della domanda del posto T_ che la per sua stessa ammissione, era solo legataria e non erede. Pt_5
Per completezza, il Tribunale ha comunque scrutinato il merito della questione, escludendo l'usucapione.
1.6.c La domanda di rilascio doveva essere rigettata, perché:
(-) l'occupazione da parte del ra cessata con la sua morte;
T_
(-) l'occupazione della dopo di allora era sorretta dall'essere ella comproprietaria, Pt_5 per un terzo, della casa, in forza del legato avuto dal T_
Peraltro, l'uso esclusivo del comproprietario non era automaticamente illecito, ma solo se fossero oltrepassati i limiti dell'art. 1102 c.c. e, «[…] nel caso in esame non è contestato tra le parti che l'immobile è stato ed è utilizzato dalla resistente e non dalla ricorrente;
tuttavia, per quanto appena detto, non può ritenersi fondata la domanda così come proposta dalla
ovvero in termini di rilascio dell'immobile essendo anche la convenuta PA comproprietaria del medesimo […]» (pag. 8).
Né era possibile accogliere la domanda in ragione della quota della ricorrente: «[…] La
pagina 6 di 30 domanda avrebbe semmai dovuto essere proposta dalla ricorrente – che fin dall'inizio è risultata essere comproprietaria solo di una quota dell'immobile - in termini di condanna alla cessazione di tutte quelle condotte poste in essere dall'altra parte comproprietaria e volte a comprimere e sostanzialmente svuotare il suo diritto di comproprietà. […]» (ivi).
1.6.d Anche la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.
Preferita la tesi che il nocumento (che patisce il proprietario per il mancato godimento del bene) non è in re ipsa, mancava, per il Tribunale, la prova del subito danno.
1.6.e La domanda riconvenzionale sulle migliorie, per ragioni analoghe a quelle che riguardavano l'usucapione, era abbandonata quanto a e inammissibile quanto Parte_4 alla comunque infondata. Pt_5
1.6.f Le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano da compensarsi integralmente per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di PA seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_5
nonché, quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
e (di seguito anche appellati)
[...] CP_4 Controparte_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Quanto al diniego della domanda di rilascio (par. 2 della sentenza): contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
violazione della legge processuale per utilizzazione di documentazione tardiva e inconferente”
È innanzitutto gravato il rigetto della domanda di rilascio.
Secondo l'appellante:
2.1.a Lo stesso Tribunale, nell'affermare che l'occupazione del non persisteva T_ più dopo la sua morte, aveva accertato che sino alla sua morte egli aveva occupato ingiustificatamente il bene.
In ogni caso, che l'occupazione fosse stata indebita si ricava:
(-) sul piano oggettivo dall'impossibilità fisica di un uso del bene fra più condividenti, trattandosi di piccola unità; pagina 7 di 30 (-) sul piano soggettivo, dalle vicende narrate in prime cure, che denotavano il carattere prevaricante del T_
2.1.b A fortiori, era da ritenere occupante abusiva la Pt_5
Dapprima, infatti, ella era stata compartecipe della condotta del dopo la sua T_ morte, aveva continuato a stare nella casa, rifiutando la consegna delle chiavi, finanche in prossimità della notifica dell'appello.
In definitiva: «[…] La domanda attorea avrebbe pertanto dovuto essere accolta relativamente alla persistente occupazione della poiché “il Giudice può ordinare al Pt_5 comproprietario che occupi in esclusiva l'immobile in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.”. (Cass. Sez. II, n. 25882 del
16/10/2018). […]» (appello, pag. 13).
2.1.c La posizione di legataria della era stata erroneamente ritenuta sussistente Pt_5 dal primo giudice.
Ella, infatti, non si era costituita, dopo l'interruzione a seguito della morte del T_ della riassunzione, in tale veste;
e aveva depositato il documento che asseritamente la legittimava senza accompagnarlo da una apposita istanza di remissione in termini.
2.2 “In ordine all'indennità da illegittima occupazione, par. 4): erroneità, contraddittorietà e illogicità; errato inquadramento del fatto e della prova del danno.”
L'appellante reitera altresì la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo.
Il Tribunale non aveva considerato che la stessa giurisprudenza di legittimità che aveva citato, pur se escludeva la tesi del danno in re ipsa, ammetteva però la sua prova in via presuntiva.
Del resto, lo stesso Tribunale aveva istruito la causa facendo stimare al c.t.u. il valore locatizio del bene.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 30 3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Parte_5 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si dà atto qui che, con nota del suo difensore depositata il 18.2.2025, in tempo utile per la camera di consiglio, è stato documentato, affinché se ne possa tenere conto sul piano formale, il cambio di cognome (e, di conseguenza, di codice fiscale) della appellata, da CP_3
(o come in vari atti del primo grado) in Nella trattazione che segue, Pt_5 CP_1 peraltro, per comodità si continua a fare riferimento al precedente cognome che Pt_5 compare nell'intero dibattito processuale.
3.1 Sul primo motivo, ha sostenuto la motivazione del Tribunale e ha rimarcato che la controparte avrebbe dovuto, semmai, chiedere una regolamentazione della comunione.
Inoltre, nella situazione data, la appellante avrebbe potuto chiedere il rilascio in favore della comunione, per fruire della sua quota;
mentre aveva chiesto – senza ora poter mutare domanda in appello – il rilascio dell'intero immobile.
3.2 Sul secondo motivo, ha osservato che, essendo ella legataria e non erede del T_ nessuna domanda poteva esserle diretta per le condotte del defunto originario convenuto.
Ha comunque condiviso la motivazione del primo giudice.
4. costituitasi, ha dapprima narrato le proprie vicende Parte_2 familiari (comparsa di costituzione, da pag. 2):
La sig.ra aveva tre fratelli, , e UI, tutti deceduti da Persona_1 Per_4 Per_2 tempo.
UI, a sua volta, ha avuto quattro figli, , e . T_ CP_4 Parte_3 Per_5
Quest'ultimo, deceduto nel 2001, ha avuto una sola figlia, , che potrebbe Parte_2 dunque essere potenzialmente erede della prozia , deceduta vedova e senza figli, in Per_1 qualità di discendente del di lei fratello UI, mentre potrebbe essere erede di , T_ separato, non divorziato, e senza figli, in qualità di figlia del di lui fratello.
La sig.ra non ha però avuto alcun rapporto, quando erano in vita, né Parte_2
pagina 9 di 30 con la prozia che aveva per lungo tempo vissuto a Palermo e che era stata Persona_1 ricondotta a Castel del Piano dal proprio nipote quando, rimasta vedova, già Parte_4 soffriva del morbo di Alzehimer, né con con lo zio per le ovvie motivazioni Parte_4 compiutamente descritte dal legale di parte appellante.
La comparente non è mai stata a conoscenza delle sostanze patrimoniali della prozia e dello zio, né ha mai avuto interesse ad esse, né è mai stata in possesso di beni di costoro o ne ha in alcun modo disposto.
Proprio per questo, ha proseguito, non si era costituita in primo grado.
Ella, peraltro, con atto ricevuto dalla Notaia l'8.7.2021, aveva Persona_6 rinunciato alla eredità di e di così come l'avevano fatto i suoi Persona_1 Parte_4 figli ed e la propria madre (coniuge di Pt_6 Parte_7 Controparte_8 Per_7
.
[...]
Ferma la sua carenza di legittimazione passiva, retroagendo la rinuncia all'epoca dell'apertura della successione, ella ha sostenuto di volersi vedere rifondere le spese (ivi, pag.
5):
Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dalla comparente, si rileva come, pur in presenza di due testamenti olografi redatti dai sigg.ri e le parti Per_1 Parte_4 originariamente in causa abbiano creato una situazione totalmente confusionaria, tale da comportare la chiamata in giudizio (probabilmente inutile) di soggetti che, come sopra descritto, sono sempre stati estranei alla successione.
Dagli atti di causa, infatti, non si riesce a capire se il testamento della sig.ra Per_1 sia stato pubblicato o meno, essendo stata prodotta solamente la dichiarazione di
[...] pagamento di acconto per la pubblicazione di testamento, che di per sé nulla prova. D'altro canto, la dichiarazione di successione del sig. seppur incompleta, farebbe Parte_4 presumere di sì, in quanto si dichiara unico erede della prozia, come se il testamento fosse valido ed efficace.
Il testamento del sig. è invece chiarissimo ed è sicuramente stato Parte_4 pubblicato, ma non si sa se l'erede designata, sig.ra abbia accettato l'eredità Parte_5
o sia solamente legataria delle quote delle abitazioni di piazza DI n. 10 e via dei
Casoni, non avendo prodotto alcuna denuncia di successione.
pagina 10 di 30 5. Anche si è costituita, per eccepire, innanzitutto, la sua Parte_3 carenza di legittimazione passiva, avendo ella rinunciato all'eredità della zia Persona_1
e del fratello Parte_4
Ha comunque voluto dare conto della sua vicenda familiare in questi termini (comparsa di costituzione, pag. 2):
è nipote di in quanto figlia del di lei fratello UI. Il sig. Parte_3 Persona_1 era quindi padre di nonché di altri tre figli (fratelli Persona_8 Parte_3 dell'appellata) (parte della causa di primo grado deceduto in pendenza di giudizio), T_
(deceduto) ed Per_5 CP_4
tuttavia ha dovuto lasciare molto presto la casa dei genitori ed è stata Parte_3 mandata a Siena (dove vive ancora oggi) nel 1956 all'età di 5 anni a vivere presso la zia
che l'ha cresciuta presso di sé come se fosse sua figlia. Per questa ragione Persona_2
l'odierna appellata ha fortemente allentato i rapporti con la propria famiglia di origine e con i genitori, interrompendoli poi definitivamente per scelta con due dei suoi fratelli ( T_
e ). CP_4
Ella, dunque, non aveva mai avuto rapporti coi familiari coinvolti nella presente causa, men che meno coi beni oggetto di lite.
Ha sollecitato dunque il rimborso delle spese.
6. e , invece, pur ritualmente citati, CP_4 Controparte_5 non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci anche in appello, con ordinanza del
23.5.2023.
7. Dopo rinvii per trattative, la causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 11 di 30 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
8. Il primo motivo è solo in parte fondato.
8.1 Costituisce accertamento non gravato del giudice di primo grado che l'immobile di
AZ DI era in comunione fra la per due terzi (conformemente al suo titolo di Pt_5 proprietà del 5.3.1994), e di per successione da (la cui Parte_4 Persona_1 titolarità del bene, pro quota, è pure un dato pacifico, oltre che, in sostanza, documentato), per un terzo.
Anche se sul titolo successorio di il Tribunale, nel paragrafo intitolato “
1. Parte_4
Ricostruzione in fatto della vicenda”, ha dato atto di una situazione che presentava qualche incertezza (perché la scrittura privata a firma che conteneva la sua Persona_1 dichiarazione di lasciare i propri beni a non risultava pubblicata come Parte_4 testamento olografo;
fermo restando che aveva poi effettuato la dichiarazione Parte_4 di successione); ha però poi con estrema chiarezza motivato il rigetto della domanda di rilascio sul presupposto che – e, dopo la sua morte, la in quanto sua Parte_4 Pt_5 legataria della quota di un terzo dell'immobile – avesse fatto un uso legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., del bene del quale era quotista, il che equivale a reputare accertata la comproprietà in capo a Parte_4
Tanto risulta inequivocabile nella motivazione (al § 3.2 “La domanda di rilascio: il merito”), senza che possa assumere valore, nei termini dedotti dall'appellante, della frase iniziale «[…] L'azione di rilascio di immobile occupato sine titulo presuppone l'attualità di un'occupazione illegittima che, nel caso di specie non persiste più nei confronti del soggetto deceduto e non è stato allegato sia stata portata avanti dai di lui eredi. […]».
Essa, se correttamente valutata, non estrapolandola dal suo contesto (come indebitamente fa, per interesse difensivo, l'appellante), ma nell'ambito degli argomenti che seguono, non sta a significare che si reputa accertata un'occupazione senza titolo precedentemente alla morte del più semplicemente, il Tribunale, con un utilizzo, T_ forse non congruo nella situazione data, del principio della ragione più liquida, ha voluto porre in essere che era addirittura inutile valutare la posizione del dal momento che T_ nel momento in cui era venuto a mancare, aveva anche smesso di occupare l'immobile.
pagina 12 di 30 Resta però fermo che la posizione della è stata considerata legittima perché Pt_5 proprietaria di un terzo del bene per effetto del legato contenuto nel testamento di T_ il che equivale a dire che questi ne era il proprietario.
[...]
In difetto di gravame specifico, l'accertamento del Tribunale è coperto da giudicato interno: quell'accertamento, infatti, è stato funzionale ad applicare l'art. 1102 c.c. in favore della (contribuendo a motivare il rigetto della domanda) e, dunque, s'è inverato il Pt_5 paradigma costituito dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico nel quale la giurisprudenza di legittimità individua la parte di sentenza suscettibile di giudicato interno ex art. 329 c.c. (Cass. sez. 6^ civ. ord.
8.10.2018 n. 24783; conf.: Cass. sez.
2^ ord. 17.4.2019 n. 10760 rv 653408-01).
8.2 Va, a questo punto, richiamato il principio elaborato dalla S.C. – in sostanza richiamato dal Tribunale e che questa Corte territoriale ha già fatto proprio in precedenza
(App. FI, III, sentenza n. 2397/2021 pubblicata il 10.12.2021) – secondo il quale «L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.» (Cass. sez. 2^ civ.
9.2.2015 n. 2423 rv 634127; in precedenza: Cass. sez. 2^ civ.
3.12.2010 n. 24647 rv 615309;
Cass. sez. 2^ civ.
4.12.1991 n. 13036; vedi anche Cass. sez. 2^ civ.
6.4.2011 n. 7881, che, nell'affermare in motivazione il diritto dei condividenti pretermessi dal godimento di un bene comune a ricevere dal condividente occupante i frutti civili, lascia intatto, a monte, quale elemento costitutivo di quel diritto, la illecita esclusione posta in essere dinanzi a una precisa richiesta: «[…] In tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si presta convinta adesione, secondo cui nel caso in cui uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore e non consenta all'altro comproprietario, nonostante la richiesta formulata, di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., quest'ultimo ha il diritto di essere comunque indennizzato per la compressione del suo diritto;
in tal caso infatti, il danno deve ritenersi in re ipsa (Cass. 12.5.2010, n 11486) […]»).
pagina 13 di 30 Solo, dunque, se esista un atto illecito del comproprietario, consistente nella volontaria esclusione degli altri dal godimento del bene comune, questi può essere chiamato a risponderne;
altrimenti no.
Il principio, espresso con riferimento al risarcimento spettante al comunista pretermesso (sul quale si tornerà in merito al secondo motivo, che di quel tema tratta), è ovviamente utile anche ai fini dell'azione di rilascio, perché in tanto un comproprietario può essere condannato al rilascio in favore di un altro comproprietario in quanto, violando i limiti dell'art. 1102 c.c., stia commettendo un'illecita esclusione dell'altro comproprietario.
8.3 Si riepilogano, allora, i termini della questione sottoposta al vaglio del giudice d'appello.
8.3.a Secondo il Tribunale,
(-) era inutile indagare su essendo egli morto (così, si ribadisce, va Persona_9 interpretata la soluzione adottata dal Tribunale) e, dunque, non potendovi essere attualità di una sua eventuale condotta lesiva;
di sicuro non proseguita da parte di suoi eredi;
(-) la proprietaria dopo la morte del in quanto sua legataria, non si era Pt_5 T_ comportata oltre le prerogative a lei riconosciute dall'art. 1102 c.c.;
(-) in ogni caso (ossia in via gradata), sarebbe stato impossibile ordinare il rilascio dell'intero immobile, potendosi solo ordinare il rilascio della quota di due terzi, domanda però non proposta.
8.3.b Obietta la parte appellante:
(-) sia per le vicende personali intercorse con il sia per impossibilità fisica di un T_ uso per quote del bene, costituito da unità abitativa molto piccola, già il aveva T_ senz'altro escluso la comproprietaria dall'immobile; PA
(-) altrettanto aveva fatto la dapprima quale compartecipe delle condotte del Pt_5
, dopo la sua morte, rifiutando di consegnare le chiavi e dare accesso;
T_
(-) peraltro, la era stata erroneamente considerata legataria di Pt_5 T_
(=) sia sul piano processuale, perché ella, dopo la interruzione della causa per morte del e la conseguente riassunzione, non si era costituita anche quale sua T_ legataria;
pagina 14 di 30 (=) sia sul piano sostanziale, perché il documento che dimostrava il suo diritto
(pubblicazione del testamento olografo) era stato prodotto senza essere accompagnato dalla necessaria istanza di remissione in termini.
Pertanto, ben si poteva e doveva ordinare il rilascio in favore della se del caso Pt_5 anche solo per quota.
8.3.c Replica l'appellata Pt_5
(-) sia avversando le singole deduzioni e sostenendo la correttezza della motivazione del
Tribunale,
(-) sia eccependo la novità di qualsiasi domanda intesa al rilascio pro quota (i.e., in favore della comunione).
8.4 Il collegio ritiene che vada accolta la domanda dell'appellante limitatamente alla sua quota.
8.4.a Sin quando è stato in vita, ha sicuramente violato i limiti dell'art. Parte_4
1102 c.c.-
Nel ricorso introduttivo della causa, la aveva narrato con precisione la PA vicenda personale col e il dissidio che fra di loro s'era creato in merito alla cessata T_ convivenza (supra, § 1.1), a seguito dei pregiudizi penali, con limitazione della libertà personale, del anche per fatti gravi. T_
Nella comparsa di costituzione unitaria di nessuno di quei fatti è stato T_ Pt_5 contestato;
la linea difensiva è passata solo per la deduzione del proprio concorrente diritto di proprietà, per un terzo, dell'immobile di AZ DI.
Costituiscono dunque fatti non contestati, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, che nel 2005 ra rientrato nell'abitazione di AZ DI nella piena opposizione, già T_ desumibile dai fatti precedenti, della PA
Se anche si assuma che la non poteva pretendere dal MO di non fare PA alcun uso del bene, visto che questi ne era comproprietario;
è però indiscutibile che la sua posizione, proprio perché intesa a respingere completamente il MO e qualsiasi possibilità di (ripresa della) coabitazione, rendeva manifesto al MO che, a prescindere dalla fondatezza della posizione assunta da la sua occupazione del bene escludeva PA automaticamente la comproprietaria.
pagina 15 di 30 Vale a dire che con ragione l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto della situazione in concreto venutasi a creare: infatti, dinanzi a una comproprietaria che, andando oltre le sue prerogative, manifestava comunque l'impossibilità di un uso a due del bene (per insindacabili, quanto peraltro giustificate, ragioni personali, che trovavano concreto appiglio nelle vicende penali del , la volontà del attuata senza filtri né T_ T_ interlocuzioni, di vivere nell'immobile, è chiaramente prevaricatrice e ben oltre i limiti dell'art. 1102 c.c.-
Tuttavia, è vero che, con la morte del è venuta meno la sua attività illecita;
né T_ essa è stata proseguita da alcuno dei suoi eredi.
8.4.b Diversa è la posizione della Pt_5
8.4.b.i Sino alla morte del lla, al contrario di quanto afferma l'appellante, non T_ può considerarsi avere posto in essere alcun illecito.
È pacifico e documentato che ella è stata chiamata quale badante del d è entrata T_ nella casa in forza di quel legittimo rapporto di lavoro, fruendo dell'alloggio a quel titolo. Per postulare una consapevole e volontaria partecipazione all'illecito commesso dal suo datore di lavoro, occorreva un quid pluris rispetto alla mera occupazione dell'immobile, di per sé giustificata dal contratto di lavoro;
e, in particolare, sarebbe occorsa anche la prova che la aveva (ed esercitava) il potere di escludere la ciò che di certo una badante, Pt_5 PA di per sé, non ha, limitandosi, se del caso, a eseguire la volontà datoriale (che proveniva, fra l'altro, da un soggetto pur sempre comproprietario).
Sul punto, le allegazioni e le prove della sono carenti. PA
Né varrebbe obiettare che il titolo che aveva permesso alla di entrare in casa,
Pt_5 ossia il contratto di lavoro, non era opponibile alla terza rispetto a essa: il PA contratto di lavoro, infatti, non vale qui a legittimare la presenza nell'abitazione della
Pt_5 quale titolo di godimento opponibile alla ma a dimostrare la buona fede PA soggettiva della che riponeva legittimo affidamento sui poteri del suo datore di lavoro;
Pt_5 non si deve infatti dimenticare che la responsabilità della sarebbe, in ipotesi, di tipo
Pt_5 aquiliano, con onere della prova in capo alla anche dell'elemento soggettivo, nella PA forma, quanto meno, della colpa.
pagina 16 di 30
8.4.b.ii Dopo di allora, la è stata giustamente considerata dal Tribunale quale Pt_5 soggetto successore a titolo particolare mortis causa dell'unità abitativa, dovendosi disattendere le doglianze dell'appellante.
8.4.b.ii.i Ritiene il collegio che la non avesse l'onere, dopo la riassunzione del Pt_5 processo interrotto per la morte di di effettuare una nuova e autonoma costituzione T_ quale legataria.
La costituzione è l'atto col quale una parte si rende presente nel processo, sicché, in linea generale, non può esservene più d'una in una causa e la al momento della Pt_5 interruzione, era già parte del giudizio.
Tanto è vero che l'art. 303 u.c. c.p.c. richiede che la parte del processo, dopo la riassunzione, si limiti, ove voglia scongiurare la contumacia, a comparire; non imponendo alcun atto di costituzione.
Quel che era importante, ai presenti fini, era che la comparendo, facesse valere Pt_5 la ulteriore e nuova veste che ricopriva nella causa per effetto del legato, il che è stato fatto.
La tesi dell'appellante, se seguita, implica che che era già parte del processo, Pt_5 dovesse effettuare un autonomo atto di intervento ai sensi dell'art. 111 co. 3^ c.p.c., il che non semplicemente appare al collegio un vuoto formalismo (in quanto privo di qualsiasi contenuto: non si vede in che modo, in caso d'omissione, potesse derivarne alla controparte una qualche lesione del diritto di difesa), ma, prima ancora, una ricostruzione erronea, perché
l'atto di costituzione, al pari dell'atto di intervento, sono gli atti che servono a una parte non ancora presente nel processo, a entravi. Il codice di rito, in linea generale e salve ipotesi specifiche, non impone a un soggetto già parte di un processo di costituirsi di nuovo o di intervenirvi di nuovo sol perché la sua posizione ha subito una qualche modificazione, dal momento che una simile modificazione non incide sulla presenza della parte in causa, ma solo, se del caso, sulle sue richieste e sulle sue difese. È vero che neppure è vietato depositare un nuovo atto di intervento o una nuova costituzione, ma tali atti non sarebbero anche atti di costituzione, ma avrebbero la funzione di dare ingresso alle nuove possibili pretese di una parte già presente, discendenti da una qualche modifica della sua posizione;
attività difensiva, questa, che può ben essere fatta semplicemente comparendo e svolgendola (anche in udienza) nel contraddittorio con la controparte, che non ne subisce alcun nocumento.
In concreto, dopo la riassunzione, il difensore della comparso all'udienza del Pt_5
19.2.2019, chiese e ottenne, senza contestazioni, rinvio per depositare il testamento;
alla pagina 17 di 30 successiva udienza del 21.5.2019, il testamento fu depositato e i procuratori delle parti chiesero rinvio per trattative. Indi, all'udienza del 18.9.2019, il giudice, ricevuta informazione dai procuratori che le trattative erano fallite, rinviò al 27.11.2019 per la verifica della completezza dell'istruttoria e in quella sede (27.11.2019) rinviò per la precisazione delle conclusioni a una udienza poi cartolarizzata secondo il rito emergenziale della pandemia.
La nel precisare le conclusioni (foglio scritto depositato l'8.6.2020), Pt_5 espressamente spese la sua posizione di legataria, già dichiarata all'udienza del 19.2.2019 e documentata;
mentre nella comparsa conclusionale, esperì anche difese di merito PA
(a seconda che la fosse stata ritenuta legataria ovvero erede); e nella memoria di Pt_5 replica, approfondì il tema, sino ad allora non molto esplicitato, che la era parte solo CP_9 nella veste in cui era stata convenuta.
Questo svolgimento, in base ai principî che si sono esposti, conferma che la ha Pt_5 immediatamente speso, nelle forme richieste (ossia comparendo alla udienza fissata per la prosecuzione), la posizione di legataria e tanto basta a disattendere le eccezioni sollevate.
8.4.b.ii.ii Manifestamente infondata è la questione sollevata dall'appellante in merito alla produzione della pubblicazione del testamento olografo, che il giudice ha ammesso quale documento di formazione successiva alle preclusioni istruttorie, ma che, secondo la non poteva esserlo, in difetto di una istanza di remissione in termini. PA
La richiesta di remissione in termini, infatti, è per implicito contenuta nella richiesta di produzione di un documento che, per sua natura (pubblicazione del testamento della persona la cui morte ha determinato la interruzione), non poteva essere prodotto prima.
8.4.b.iii D'altra parte, proprio perché la è divenuta, per effetto del legato, Pt_5 proprietaria dell'immobile, la sua sottrazione del bene all'utilizzo anche della comproprietaria costituisce un illecito a lei direttamente ascrivibile.
Deceduto il venuto meno il titolo che legittimava la sua occupazione, in quanto T_ discendente dal contratto di lavoro (di per sé solo inidoneo a rendere partecipe la delle Pt_5 condotte di come già motivato), la ha sì potuto continuare a stare nella casa;
T_ Pt_5 ma, al contempo, è sopravvenuta per lei la necessità e la possibilità di verificare la posizione della la cui volontà di fruire del bene le era nota, se non altro per la pendenza PA della lite.
pagina 18 di 30 Tuttavia, per quanto consti, la si è opposta, tanto che l'allegazione fatta con l'atto Pt_5 di appello, secondo la quale la è rimasta nell'immobile «[…] successivamente al di lui Pt_5
[n.d.r.: del decesso, negandone, a ridosso del presente appello, finanche la consegna T_ delle chiavi di accesso all'appellante. […]» (appello, pag. 13), non ha trovato smentita.
È ovvio, dunque, che la è a oggi l'unica persona che fa uso del bene, pur se Pt_5 consapevole della legittima pretesa della (che, per di più, vanta una quota doppia PA della sua) di poter del pari usare il bene;
alla quale si oppone, tanto da rifiutarle le chiavi di accesso.
La Corte concorda senz'altro con la difesa che “La nozione di pari uso della cosa Pt_5 comune non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato l'equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (massima di Cass. 7466/2015, trascritta a pagina 7 della comparsa di costituzione in appello); ma, a tacere che ciascun proprietario deve godere del bene – in qualsiasi forma che la libertà negoziale consenta ex art. 1105 c.c. – in proporzione alla sua quota (e quella della vale metà di quella della Pt_5
, è ovvio che impedire al comproprietario sinanche di avere la possibilità di PA entrare nell'immobile, viola in modo eclatante l'art. 1102 c.c.-
8.4.b.iv Resta da valutare se la domanda in origine proposta come domanda di rilascio dell'intero bene, possa essere accolta nella minor misura di un ordine di rilascio secondo la quota;
ovvero se, come ha in sostanza reputato (in via gradata) il Tribunale, sul punto gravato e sostenuto invece da si tratterebbe di una domanda nuova e dunque inammissibile, Pt_5 almeno in questo processo.
Va preferita la tesi favorevole all'appellante.
Alla difesa appellante, che ha richiamato l'insegnamento di Cass. sez. 2^ civ. 16.10.2018 nn. 25882 (rv 650836-01: «In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione
e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.», quella appellata obietta che il pagina 19 di 30 precedente è inconferente, proprio perché la domanda delle Giulimondi sarebbe diversa
(comparsa di costituzione, pag. 8: «[…] la sentenza non afferma la possibilità di rilasciare materialmente una quota di bene ma fa espresso riferimento alla gestione della quota
(domanda diversa da quella svolta dalla .- […]»). PA
Al contrario, proprio il precedente citato, nel confermare che la domanda di rilascio dell'intero bene oggetto di quel giudizio non poteva essere accolta, perché l'occupante era un comproprietario, ha ritenuto che ciò che il giudice di merito avrebbe dovuto (e, dunque, potuto) fare era di accogliere la domanda limitatamente alla quota: «[…] Tuttavia, proprio in virtù del fatto che il bene era stato ritenuto di proprietà comune, occorreva disporre il rilascio in favore della comunione per permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi non di ordinare al comproprietario la restituzione dell'intero bene, ma di ordinare il rilascio della quota di pertinenza, condizione che legittimava, stante l'inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile
(Cass. 19488/2015; Cass. 7197/2014; Cass. 19929/2008). […]» (precedente citato, in motivazione)
La S.C., rilevato in quei termini il vizio in cui era incorso il giudice di merito (in sede di rinvio), ha cassato la sentenza di rinvio, che non aveva accolto la domanda di rilascio e, decidendo nel merito, ha condannato la parte occupante “al rilascio dell'immobile controverso in favore della comunione” (dispositivo): ha, cioè, emesso proprio il tipo di provvedimento che, secondo la distorta interpretazione dell'appellata non si potrebbe Pt_5 accogliere.
Il collegio intende uniformarsi al principio non tanto e non solo per l'autorevolezza della fonte, ma, prima ancora, perché è della massima evidenza che la domanda di rilascio dell'intero bene contiene in sé quella di rilascio pro quota, che è semplicemente un minus della prima.
Non v'è bisogno di particolari approfondimenti per constatare che sia il rilascio dell'intero immobile, sia quello pro quota sono retti da una stessa causa petendi; e che fra le due domande v'è solo una riduzione quantitativa dell'identico petitum, che nel primo caso mira al recupero dell'intero bene, mentre nel secondo al recupero di esso pro quota.
pagina 20 di 30 Del resto, né il Tribunale, né la difesa appellata hanno spiegato le ragioni per le quali si tratterebbe di domande fra sé diverse e inconciliabili: l'intrinseca irriducibilità è posta come dato di fatto inoppugnabile, che non necessita motivazione e che osta all'accoglimento della domanda della PA
Ritiene invece la Corte, sulla scorta delle spiegazioni esposte, che possa e debba accogliersi la domanda di rilascio del bene in favore della comunione, ciò che costituisce nient'altro che un minus rispetto alla originaria domanda di rilascio dell'intero bene.
9. Anche il secondo motivo, che reitera la domanda risarcitoria, è fondato, ma solo in parte.
Una serie di presupposti, ossia quelli che riguardano la responsabilità degli occupanti, sono già stati esaminati ai fini dell'azione di rilascio;
ed essi, come ovvio, valgono anche per verificare il diritto della al ristoro del nocumento che asserisce d'avere subito;
PA diritto che nella medesima responsabilità trova fondamento.
Si hanno dunque per qui ribaditi, prima di tutto, tutti gli argomenti che già si sono esposti.
9.1 La responsabilità del er avere impedito alla comproprietaria l'utilizzo a lei T_ spettante, pro quota, della casa, condotta protrattasi dal 2005 alla morte del supra, § T_
8.4.a) ha generato un obbligo risarcitorio che s'è trasmesso agli eredi.
Tale domanda (quella in origine proposta contro , dunque, non può considerarsi T_ diretta contro la la cui posizione di legataria è stata affermata dal giudice di primo Pt_5 grado, senza che l'appellante la contesti.
Va invece accolta nei confronti degli eredi di MO.
9.1.a Tuttavia, non sono eredi né né che hanno Parte_3 Parte_2 espressamente rinunciato, con effetto retroattivo (art. 521 c.c.) all'eredità (vedasi atto di rinuncia da entrambe depositato e posto in essere assieme l'8.7.2021 dinanzi alla Notaia
di Siena). Persona_6
Del resto, la stessa difesa appellante, nel rassegnare le conclusioni definitive (note scritte dep. 5.4.2024) ha espressamente dichiarato che tali soggetti, per effetto della rinuncia, dovevano essere escluse dal novero degli eredi.
pagina 21 di 30 Deve, pertanto, essere dichiarata nei loro confronti, proprio per l'effetto retroattivo della rinuncia (che fa sì che esse debbano considerarsi come se non fossero mai state chiamate), la carenza di legittimazione passiva.
Occorre tuttavia precisare, perché rileverà ai fini delle spese (infra, §§ 10.2.a e 10.2.b), quanto segue.
9.1.a.i e sono state chiamate nel processo di Parte_3 Parte_2 primo grado, una prima volta, perché nominativamente individuate come eredi di Per_1
a in funzione dell'estensione del contraddittorio necessario indotta dalla domanda
[...] riconvenzionale di usucapione di domanda che la dopo la riassunzione Parte_4 Pt_5 del processo conseguente alla morte di ha in qualche modo fatto propria, Parte_4 inducendo il Tribunale a rigettare tale domanda anche nei suoi confronti, con pronuncia che la non ha gravato;
e che nessun erede di MO ha portato avanti, dopo che il primo Pt_5 giudice l'ha considerata abbandonata già dinanzi a sé.
9.1.a.ii La riassunzione del processo dopo l'interruzione per la morte di Parte_4 invece, è stata fatta su impulso dell'attrice la quale, peraltro, nel giudizio di primo PA grado s'è avvalsa della facoltà di notificazione agli eredi impersonalmente;
in quell'atto di riattivazione del processo interrotto, nessuna delle due è stata specificamente e personalmente identificata come erede.
9.1.a.iii nel proporre appello, non potendo più, come ovvio, convenire Parte_8 gli eredi di destinatarî delle sue domande reiterate col gravame e contumaci in Parte_4 prime cure, mediante notificazione ex art. 303 cpv c.p.c., le ha individuate personalmente e singolarmente come chiamate all'eredità/eredi e in tale veste le ha convenute.
9.1.a.iv Nessuno le ha convenute in appello nella diversa qualità di eredi di Per_1
circostanza che, ai fini del contraddittorio, non ha più rilievo, perché la domanda
[...]
d'usucapione, che aveva determinato l'estensione del contraddittorio verso gli eredi di di per sé scindibile rispetto alle altre qui scrutinate, è stata rigettata, con Persona_1 pronuncia ormai irretrattabile, perché non appellata.
9.1.a.v Entrambe le appellate, dopo la notifica dell'appello, hanno, con unico e contestuale atto (quello, citato, dell'8.7.2021 dinanzi alla Notaia di Siena) Persona_6 rinunciato sia alla eredità di sia all'eredità di Parte_4 Persona_1
9.1.b Restano i contumaci e . CP_4 Controparte_5
pagina 22 di 30 La domanda nei loro confronti va rigettata, perché non ne è stata dimostrata la qualità di eredi.
Quando la riassunse il processo di primo grado, che era stato dichiarato PA interrotto per la morte di non individuò, nel ricorso ex art. 303 c.p.c., chi Parte_4 fossero gli eredi di ed eseguì la notificazione avvalendosi della facoltà di farlo T_ impersonalmente ex art. 303 cpv c.p.c.-
Quando, in seguito, ha spiccato l'atto di citazione in appello, ha indicato, oltre alle predette ed anche e , Parte_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 come si legge nella vocatio in ius (appello, pag. 20):
- i signori Eredi del defunto coniuge GN Parte_4 Controparte_5 residente in [...]int. 5; signor residente in [...]
58033 Castel del Piano (GR), Via La Piana n. 1; GN residente in [...]
53100 Siena, via del Casato di Sopra n. 90; GN residente in 53025 Parte_2
Piancastagnaio (SI), Viale G. Vespa 336, int. 2;
Tuttavia, per quanto consti, non ha chiarito chi sia mentre lo stato di CP_4 coniugio con la risulta dal certificato di morte allegato alla pubblicazione del CP_5 testamento olografo depositata dalla Pt_5
Se l'analogo deficit per e è stato sanato da ciò che Parte_3 Parte_2 esse hanno ammesso costituendosi (posto che la rinuncia all'eredità implica che esse fossero quanto meno chiamate), non altrettanto può dirsi per i contumaci.
Peraltro, la qualità di chiamato all'eredità che va riconosciuta alla moglie
[...]
e quella che, per assurdo, volesse riconoscersi ad non sono CP_5 CP_4 sufficienti, in questo specifico caso, a far scattare la presunzione che l'eredità sia stata accettata.
Infatti, diversamente da ciò che usualmente accade, siamo davanti a una figura, quella di manifestamente al di fuori delle ordinarie convenzioni sociali, tanto che egli ha Parte_4 vissuto tutta l'ultima parte della sua vita con nessun altro se non la badante;
ed è stato una persona pregiudicata anche per gravi reati, ciò che semmai ritenere sorta una presunzione di segno contrario, ossia che i chiamati alla sua eredità abbiano avuto tutto l'interesse di non accettarla;
a fortiori per il fatto che l'unico suo bene noto è stato legato ad altri (la . Pt_5
pagina 23 di 30 Né constano atti di accettazione tacita, visto che l'unico suo bene del quale si abbia notizia, ossia la casa di AZ DI, non è mai stata frequentata, per quanto risulti in atti, né dalla moglie, né da tale CP_4
Spettava alla fornire la prova che i soggetti convenuti, quand'anche chiamati, PA fossero oggi anche eredi: e ciò, non tanto ai fini della legittimazione passiva, che può effettivamente riconoscersi ai meri chiamati all'eredità, ma ai fini del diritto sostanziale
(risarcitorio), la cui effettiva titolarità, come ovvio, è in capo agli eredi e non ai soli chiamati
(su questi temi, cfr Cass. sez. 3^ civ. 16.11.2020 n. 25885 rv 659588-01; Cass. sez. 2^ civ.
12.1.2024 n. 1330 rv 669971-02).
9.2 La responsabilità della è già stata esclusa prima della morte del Pt_5 T_
(supra, § 8.4.b.i), ma è stata affermata per il periodo successivo (supra, § 8.4.b.iii).
Occorre dunque valutare se, con riferimento al periodo dalla morte di Parte_4
(18.6.2017) a oggi (e sino all'effettivo rilascio in favore della comunione), sussista un danno risarcibile, pro quota, alla oppure, come ha stabilito il Tribunale, no. PA
Va sul punto accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo.
9.2.a La S.C., con sentenza delle sezioni unite civili 15.11.2022 n. 33645, ha compiutamente risolto le questioni dibattute, comprese quelle affrontante dal Tribunale in sentenza, inerenti il danno da occupazione di immobile.
Si può molto sinteticamente, affermare che:
(-) è escluso che sia risarcibile la perdita della mera facoltà di non uso che sia lamentata dal proprietario;
(-) è invece senz'altro risarcibile la possibilità perduta di godimento del bene:
(=) diretta, costituita dall'utilizzo immediato del bene da parte del proprietario;
(=) indiretta, costituita dalla concessione del bene a terzi, dietro corrispettivo.
(-) «[…] il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui
pagina 24 di 30 inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.» (massima 666193-04);
(-) è ammesso l'utilizzo del potere equitativo dell'art. 1226 c.c.-
9.2.b Nel caso in esame, una corretta lettura dell'intero dibattito processuale, rende evidente che ciò che la ha inteso lamentare, quanto meno per il periodo che qui PA rileva (dopo la morte di , è la preclusione del suo diritto di godimento diretto. T_
È sufficiente, a tal fine, notare che persino la stessa nel costituirsi in appello, ha Pt_5 dato atto di avere ricevuto dalla per lettera raccomanda1ta a/r del 24.5.2021 (doc. PA
A un avviso di convocazione di assemblea dei comunisti, segno inequivocabile dei Pt_5 tentativi della appellante di poter usare del bene, pur se per la sua quota;
tentativi ovviamente frustrati dall'occupazione esclusiva e persistente della Pt_5
E, in realtà, l'intera vicenda, come già tratteggiata, dava conto che la voleva PA impiegare per sé, che vive nel medesimo comune, il bene.
Va invece escluso, da un lato, che la si sia mai lamentata della mera perdita PA della facoltà di non uso;
dall'altro, che la abbia mai sufficientemente allegato e PA dimostrato la volontà di mettere a reddito l'abitazione, ciò che, d'altra parte, sarebbe stato reso meno agevole dalla diversa volontà, in sé legittima, dell'altra comproprietaria, pur se quotista di minoranza.
Il danno, dunque, è stato correttamente allegato nella perduta facoltà di godimento diretto del bene nella quota di spettanza;
ed è stato anche dimostrato, non solo per presunzioni, ma anche in concreto, essendo appunto pacifico che la è stata PA completamente esclusa da qualsiasi possibile uso.
9.2.c La liquidazione non può che avvenire in base a criterio equitativo, non essendo possibile una esatta determinazione del quantum del mancato godimento diretto.
Utile elemento per la quantificazione, per esercitare il potere equitativo, è ovviamente il valore locatizio del bene, stimato dalla c.t.u. di primo grado (depositata il 21.12.2016), sul punto non criticata e comunque in sé condivisibile, in € 200,00 mensili, quale valore medio dal 2005 al 2016.
pagina 25 di 30 I due terzi, pari a € 133,00, costituiscono una somma più che adeguata a ristorare il danno subito per il mancato godimento diretto del bene in proporzione alla quota di comproprietà.
Il danno passato è costituito dalle novantadue mensilità che vanno da quella di luglio
2017 a quella di febbraio 2025, pari a un capitale di € (133,00 x 92=) 12.236,00.
Si tratta di un debito di valore, avendo esso natura risarcitoria rispetto a un illecito;
a nulla rilevando, poi, che la liquidazione sia avvenuta facendo riferimento al presumibile valore locatizio, ossia a un importo determinato: infatti, «[…] Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno. […]» (Cass. sez. sez. 2^ civ.
7.6.2001 n. 7692 rv 547307; principio da considerarsi tutt'ora valido).
Su ciascuna annualità del capitale (€ 133 x 12 = 1.596,00) spettano pertanto, sia la rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.Stat., dalla scadenza di essa al saldo, sia gli interessi c.d. compensativi, da computarsi al saggio legale (utile criterio equitativo per ristorare il danno da ritardo) sul capitale rivalutato anno per anno sino al saldo.
Il danno futuro è costituito da tutte le mensilità che decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza (e, dunque, da quella di marzo 2025) sino all'effettivo rilascio dell'abitazione in favore della comunione.
Per ciascuna di tali (eventuali mensilità), spetteranno alla sul capitale di € PA
133,00, anche la rivalutazione monetaria dalla scadenza del mese al saldo;
e gli interessi legali maturati nello stesso periodo.
10. Resta la liquidazione delle spese dei due gradi.
10.1 Rapporto fra e PA Pt_5
10.1.a Fra e si registra reciproca soccombenza, dal momento che PA Pt_5 alcune autonome domande della prima sono state rigettate (a es., quella di pagamento del danno anteriore alla morte di che ha titolo diverso da quella qui accolta). T_
pagina 26 di 30 D'altra parte, è addirittura manifesta la preponderanza della posizione dell'appellante rispetto all'appellata, soprattutto sul piano di causalità della lite, essendo la persistente opposizione della ad avere reso necessaria la pronuncia giudiziale. Pt_5
I profili di soccombenza da ascrivere alla dal canto loro, non possono essere PA totalmente trascurati, perché hanno inutilmente appesantito il dibattito processuale.
Il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza, al fine di esercitare il potere di cui all'art. 92 co. 2^ c.p.c., reputa congruo compensare un terzo degli oneri, ponendo i residui due terzi a carico della alla quale, poi, dovranno fare capo i Pt_5 costi di c.t.u. per intero, non potendosene in alcun modo e sotto alcun profilo ricollegare la necessità alla PA
10.1.b La liquidazione degli interi, sui quali calcolare i due terzi dovuti, si opera, in difetto di nota, in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma liquidata
(scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso di spese vive documentate per €
111,00.
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
4.887,50, oltre accessori e rimborso di spese vive documentate per € 382,50.
10.2 Posizione di e Parte_2 Parte_3
Si richiama, in via preliminare, tutto quanto già argomentato in precedente parte della motivazione con riferimento alla posizione delle due appellate (supra, §§ da 9.1.a.i a T_
9.1.a.v)
10.2.a Fra le MO e la le spese non possono che essere compensate. PA
La loro citazione quali eredi di attribuibile alla era corretta Parte_4 PA sul piano della legittimazione, visto che esse erano chiamate a quella eredità; ed era anche giustificata, poiché esse hanno sentito la necessità – solo dopo la citazione in appello - di rinunciare alla eredità.
pagina 27 di 30 Il fatto che la rinuncia retroagisca, non toglie, agli specifici fini che qui interessano, che non può riconoscersi all'attività giudiziale di alcuna causalità rispetto ai costi della PA loro difesa d'appello; né, comunque, potrebbe sussistere soccombenza per questo grado, avendo la prontamente preso atto della rinuncia, che non ha contestato, PA rassegnando conclusioni conformi.
10.2.b Le spese processuali in concreto sopportate, ossia solo quelle di appello, non possono essere loro rimborsate neppure dalla Pt_5
La infatti, potrebbe in ipotesi essere esposta all'onere del rimborso solo per le Pt_5 spese del primo grado: in quella sede, infatti, ella, dopo la riassunzione del processo interrotto per la morte di ha fatto propria o ha comunque coltivato l'azione di Parte_4 usucapione, in origine proposta dal solo atto che aveva determinato l'estensione del T_ contraddittorio nei loro confronti, quali eredi di e tale domanda è stata Persona_1 rigettata, rendendo la soccombente. Pt_5
Tuttavia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, e Parte_2 Parte_3 non hanno svolto alcuna attività processuale in prime cure, essendo restate
[...] contumaci.
Per contro, in appello, come già s'è avuto modo di constatare, nessuno le ha convenute quali eredi di ossia quali litisconsorti dell'azione di usucapione;
per la Persona_10 semplice ragione che tale domanda, in difetto di gravame della o degli eredi di Pt_5 T_ non è stata devoluta al giudice superiore.
[...]
Nessuna attività della dunque, può dirsi causale rispetto ai costi di difesa che le Pt_5 due anno sostenuto in secondo grado. T_
10.2.c Per le stesse ragioni da ultimo esposte, le spese processuali sopportate dalle due appellate non potrebbero essere addossate neppure agli eredi di Persona_11
A tacere che si è già visto che non v'è prova che i soggetti qui convenuti quali chiamati
( e siano anche eredi di valgono comunque CP_4 Persona_12 Parte_4
i motivi già esposti: (e suoi eredi) potrebbero essere responsabili per i costi del Parte_4 primo grado, che però le due contumaci non hanno in concreto affrontato;
mentre non hanno certo avuto alcun ruolo nella loro presenza in sede d'appello.
10.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 28 di 30
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro PA
, già e nei confronti di Controparte_1 Controparte_10 Parte_2
d avverso la
[...] Parte_3 CP_4 Controparte_5 sentenza n. 707/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/10/2020, in sua parziale corrispondente riforma, con conferma nel resto:
1.a) condanna , già o a rilasciare Controparte_1 Parte_5 CP_3 immediatamente l'immobile sito in Castel del Piano, AZ DI n. 10, del quale è comproprietaria per un terzo, in favore della comunione con che PA
è comproprietaria dei residui due terzi;
1.b) condanna , già o a pagare a Controparte_1 Parte_5 CP_3
a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva del PA predetto immobile e la conseguente perdita da parte della di goderne in via PA diretta, in proporzione alla sua quota di due terzi, le seguenti somme:
1.b.i) per il periodo dal mese di luglio 2017 a quello di febbraio 2025 compresi, la somma di € 12.236,00, oltre, su ciascuna annualità di tale capitale, pari a €
1.596,00, alla rivalutazione monetaria, ex indici I.Stat., dalla scadenza dell'annualità al saldo e agli interessi compensativi al saggio legale, decorrenti sulla medesima annualità, rivalutata anno per anno, dalla scadenza della singola annualità sino al saldo effettivo;
1.b.ii) per il periodo dal mese si marzo 2025 e sino al rilascio del bene in favore della comunione, la somma mensile di € 133,00, oltre alla rivalutazione monetaria, ex indici I.Stat, dalla scadenza del mese al saldo e oltre agli interessi legali dalla medesima scadenza al saldo;
1.c) dichiara la carenza di legittimazione attiva di di Parte_2 [...]
Parte_3
1.d) condanna già o a Controparte_1 Parte_5 CP_3 rimborsare a i due terzi delle spese processuali di primo grado e PA compensa il residuo terzo, liquidando l'intero, sul quale calcolare i due terzi dovuti, in pagina 29 di 30 complessivi € 5.188,00, di cui € 111,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.e) pone definitivamente a esclusivo e integrale carico di , già Controparte_1
o i costi di c.t.u., come già liquidati, con diritto a immediata Parte_5 CP_3 ripetizione in favore di per le somme eventualmente a tal titolo PA anticipate;
2. condanna , già a rimborsare a Controparte_1 Controparte_10
i due terzi delle spese processuali del presente grado e compensa PA il residuo terzo, liquidando l'intero, sul quale calcolare i due terzi dovuti, in complessivi €
5.270,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. compensa integralmente le spese processuali fra PA
e nonché fra , già Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e e Controparte_10 Parte_2 Parte_3
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente relatore
Marco Cecchi Consigliere
Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 592/2021 promossa da:
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PA C.F._1
ALESSANDRO CERBONI;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(cf: ), già (o Controparte_1 C.F._2 CP_2 CP_3 CP_1
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. PAOLO NOVELLI;
C.F._3
(cf: ), con il patrocinio dell'Avv. GUIDO Parte_2 C.F._4
(cf: , con il patrocinio dell'Avv. ELISA Parte_3 C.F._5
FERRI;
, contumace;
CP_4
, contumace;
Controparte_5
PARTI APPELLATE
avverso la sentenza n. 707/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/10/2020.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 30 In data 24.4.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: formula le conclusioni come da atto di appello, con richiesta di concessione di termini ex art. 190 c.p.c., precisando che a fronte delle rinunce all'eredità (sia pure espresse nell'anno 2021, in pendenza del presente appello, relativamente al decesso del avvenuto nel Parte_4
2017) da parte di e di (rispettivamente sorella e Parte_3 Parte_2 nipote del de cuius), le predette non dovranno essere considerate nel novero degli eredi del signor e della GN Parte_4 Persona_1
[atto di appello]
“Voglia la Corte d'Appello di Firenze, contrariis rejectis, in riforma della gravata sentenza n. 707/2020 del Tribunale di Grosseto (n. 421/2013 R.G.), previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non svolti, per i quali si insiste, accogliere la domanda formulata dalla GN in primo grado PA (espressamente riportata alle pagg.
6-7 del presente atto),
- disponendo:
1) la condanna, a carico della GN , a procedere all'immediato rilascio dell'unità immobiliare in Parte_5 Castel del Piano, AZ DI n. 10, meglio identificata in atti, per la quota di 2/3 nella titolarità della GN
PA
2) la condanna al risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'unità immobiliare de quo, da quantificarsi, per la quota di pertinenza della appellante, nell'importo di € 250,00/mese oppure nell'importo di € Con 133,33/mese, per come stabilito nella C.T.U. a firma della Geom. :
2.1.) - a carico della GN e degli eredi del defunto signor parziariamente tra di Parte_5 T_ essi, secondo le rispettive quote), solidalmente o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, con decorrenza dall'anno 2005 e fino al momento del decesso del signor in data 22/06/2017; T_
2.2.) a carico della sola a decorrere dal 23/06/2017 e fino alla data di effettivo rilascio Parte_5 dell'unità immobiliare in Castel del Piano, AZ DI n. 10, per la quota di 2/3 nella titolarità della GN
PA
Con vittoria di spese tecniche e spese e compensi legali del primo grado di giudizio e del presente appello, come da vigenti parametri”.
Per la parte appellata CP_2
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, confermare la sentenza del T r n. 707/2020 , rigettando l'appello Controparte_7 interposto dalla sig.ra . Comunque, con vittoria di competenze e spese PA dei due gradi di giudizio.
Si insiste nelle istanze istruttori e già formulate in primo grado che si danno per richiamate e trascritte”
Per la parte appellata Parte_3
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in via preliminare:
- dichiarare la carenza di legittimazione passiva della GN e per Parte_3
l'effetto estrometterla dal presente giudizio;
nel merito:
- rigettare ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, nei confronti della GN Parte_3 pagina 2 di 30 Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.”
Per la parte appellata Parte_2
“Voglia l'adita Corte d'Appello, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione passiva della sig.ra Parte_2 el presente giudizio in virtù dell'espressa rinuncia all'eredità dei sigg.ri e
[...] Per_1
con conseguente estromissione dallo stesso;
Parte_4
- nel merito, rigettare ogni domanda proposta, anche in via riconvenzionale, nei confronti della sig.ra Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
*
1. Il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 707/2020 pubblicata il 20/10/2020, ha così deciso:
• Respinge tutte le domande proposte da parte ricorrente;
• Respinge tutte le domande riconvenzionali;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
• Pone le spese di CTU, liquidate come in atti, a carico di tutte le parti in pari misura tra loro.
1.1 con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 12.2.2013, PA
premesso che:
(-) aveva intrattenuto una relazione sentimentale con convivendo con lui Parte_4 more uxorio presso l'abitazione di Castel del Piano Via dei Casoni 2 fin verso la fine degli anni
'90;
(-) nel 1997 era stato condannato alla pena di tre anni e tre mesi di reclusione T_ per atti di libidine violenti;
di conseguenza era stato incarcerato e nel 2001 era stato condannato anche a cinque mesi di reclusione per evasione;
(-) il 29.8.2002, ottenuta la sospensione dell'esecuzione della pena residua, era T_ tornato nell'abitazione suddetta, ma la si era rifiutata di continuare la convivenza, PA tanto che nel corso del 2002 v'erano stati fra i due frequenti litigi, anche violenti e necessitanti l'intervento dei Carabinieri;
pagina 3 di 30 (-) nel luglio 2003, era intervenuto un provvedimento di detenzione domiciliare a carico del e la gli aveva chiesto di spostarsi a scontarla nell'abitazione di Castel T_ PA del Piano AZ DI 10, di cui era proprietaria;
(-) si era impegnato, anche in colloqui con le forze dell'ordine, a lasciare, T_ scontata la pena, non solo la casa di AZ DI 10, ma lo stesso paese di Castel del
Piano, ove la sua presenza era divenuta inopportuna;
(-) il 24.10.2004, terminata la pena, e ne era andato da Castel del Piano;
T_
(-) tuttavia, nei primi mesi del 2005, egli aveva fatto ritorno e, senza alcun consenso della aveva ripreso possesso esclusivo della casa di AZ DI 10, PA perpetrando un furto d'energia elettrica a danno di vicini e continuando a vivere di espedienti;
non senza farsi notare in paese con gesti eclatanti (il getto dalla finestra di una grossa stufa); deducendo che:
(-) da allora MO, contro la volontà della occupava l'immobile e, anzi, vi PA conviveva con tale che ivi aveva preso la residenza anagrafica;
Parte_5
(-) in difetto di qualsiasi titolo per godere della casa, e dovevano T_ Pt_5 rilasciare l'immobile alla proprietaria e risarcirle il danno;
aveva chiesto:
(-) l'accertamento che e occupavano senza alcun titolo la casa di AZ T_ Pt_5
DI 10 di proprietà della ricorrente;
(-) la loro condanna al rilascio immediato;
(-) la loro condanna al risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione, da quantificarsi in € 250,00 mensili per gli anni 2004-2012 (24mila euro) e per tutto il tempo successivo sino alla riconsegna.
1.2 e (o si erano costituiti per resistere e per Parte_4 Parte_5 CP_3 proporre domanda riconvenzionale.
Avevano dedotto che:
(-) la era proprietaria dell'immobile di AZ DI 10 solo per due terzi, PA il residuo terzo appartenendo a suo tempo a con la quale Persona_1 Parte_4 aveva convissuto sino dal 1992 e sino alla morte di lei;
in seguito permanendo nel possesso dell'immobile, che la congiunta gli aveva lasciato in eredità; pagina 4 di 30 (-) la era entrata nell'immobile quale badante del ed era estranea alla Pt_5 T_ vicenda;
(-) aveva usucapito l'intera proprietà dell'immobile, avendone avuto il possesso T_ per oltre venti anni.
Avevano chiesto:
(-) il rigetto della domanda nei confronti di entrambi;
(-) la dichiarazione, in via riconvenzionale, dell'usucapione della proprietà dell'intero bene in favore di o, in subordine, Parte_4
(=) l'accertamento che per successione da era Parte_4 Persona_1 proprietario di un terzo dell'immobile; o, in via ulteriormente gradata,
(*) la condanna della ricorrente a rimborsargli i costi delle migliorie apportate.
1.3 Il Tribunale aveva mutato il rito in quello ordinario, disponendo, con riguardo alla domanda riconvenzionale di usucapione, l'integrazione del contraddittorio verso tutti gli eredi di e Persona_1 CP_4 Parte_2 Parte_3 CP_8
.
[...]
Essi, pur ritualmente chiamati, erano restati contumaci.
1.4 La causa era stata istruita con c.t.u. e prove orali.
Indi, era stata interrotta per l'avvenuto decesso di Parte_4
1.5 Riassunta la causa a istanza della ricorrente, nessuno degli eredi di Parte_4 citati mediante notificazione ex art. 303 cpv c.p.c., si era costituito in giudizio.
La invece, era comparsa e aveva prodotto il verbale di pubblicazione del Pt_5 testamento olografo col quale le aveva legato la sua quota dell'immobile oggetto Parte_4 di lite.
1.6 Il Tribunale ha fondato la sua decisione sui seguenti passaggi:
1.6.a aveva acquistato da ed con contratto di PA Persona_2 Persona_3 compravendita del 5.3.1994, due terzi dell'immobile di AZ DI 10, non era dunque proprietari dell'intero bene.
Era stata versata in causa una scrittura privata a firma di (deceduta il Persona_1
pagina 5 di 30 19.2.1994) – che non risultava pubblicato come testamento – che istituiva suo erede T_ specificando che questi aveva fatto le sue veci su tutte le sue proprietà, compresa la
[...] casa di AZ DI 10.
Risultava da visura catastale che al 5.3.1994 l'immobile conteso risultava in comproprietà per 2/3 di e per 1/3 di la quale, a sua PA Persona_1 volta, risultava essere stata già comproprietaria in ragione sempre di 1/3 unitamente ai danti causa della ricorrente. risultava essere stata assunta da come badante con Parte_5 Parte_4 contratto scritto del 27.4.2011, ove era pattuita la messa a disposizione dell'alloggio.
Dopo la riassunzione, la aveva prodotto, quale documento sopravvenuto alle Pt_5 preclusioni istruttorie, la pubblicazione del testamento di che legava la sua Parte_4 quota della casa alla Pt_5
1.6.b La domanda di usucapione proposta a suo tempo da doveva Parte_4 considerarsi abbandonata, poiché i suoi eredi, restando contumaci, non l'avevano coltivata.
La analoga domanda che era stata proposta dalla era invece inammissibile, Pt_5 perché tardiva;
né poteva considerarsi valida prosecuzione della domanda del posto T_ che la per sua stessa ammissione, era solo legataria e non erede. Pt_5
Per completezza, il Tribunale ha comunque scrutinato il merito della questione, escludendo l'usucapione.
1.6.c La domanda di rilascio doveva essere rigettata, perché:
(-) l'occupazione da parte del ra cessata con la sua morte;
T_
(-) l'occupazione della dopo di allora era sorretta dall'essere ella comproprietaria, Pt_5 per un terzo, della casa, in forza del legato avuto dal T_
Peraltro, l'uso esclusivo del comproprietario non era automaticamente illecito, ma solo se fossero oltrepassati i limiti dell'art. 1102 c.c. e, «[…] nel caso in esame non è contestato tra le parti che l'immobile è stato ed è utilizzato dalla resistente e non dalla ricorrente;
tuttavia, per quanto appena detto, non può ritenersi fondata la domanda così come proposta dalla
ovvero in termini di rilascio dell'immobile essendo anche la convenuta PA comproprietaria del medesimo […]» (pag. 8).
Né era possibile accogliere la domanda in ragione della quota della ricorrente: «[…] La
pagina 6 di 30 domanda avrebbe semmai dovuto essere proposta dalla ricorrente – che fin dall'inizio è risultata essere comproprietaria solo di una quota dell'immobile - in termini di condanna alla cessazione di tutte quelle condotte poste in essere dall'altra parte comproprietaria e volte a comprimere e sostanzialmente svuotare il suo diritto di comproprietà. […]» (ivi).
1.6.d Anche la domanda di risarcimento doveva essere rigettata.
Preferita la tesi che il nocumento (che patisce il proprietario per il mancato godimento del bene) non è in re ipsa, mancava, per il Tribunale, la prova del subito danno.
1.6.e La domanda riconvenzionale sulle migliorie, per ragioni analoghe a quelle che riguardavano l'usucapione, era abbandonata quanto a e inammissibile quanto Parte_4 alla comunque infondata. Pt_5
1.6.f Le spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u., erano da compensarsi integralmente per reciproca soccombenza.
2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di PA seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, Pt_5
nonché, quali eredi di
[...] Parte_4 Parte_2 Parte_3
e (di seguito anche appellati)
[...] CP_4 Controparte_5 proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
2.1 “Quanto al diniego della domanda di rilascio (par. 2 della sentenza): contraddittorietà e illogicità della motivazione, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
violazione della legge processuale per utilizzazione di documentazione tardiva e inconferente”
È innanzitutto gravato il rigetto della domanda di rilascio.
Secondo l'appellante:
2.1.a Lo stesso Tribunale, nell'affermare che l'occupazione del non persisteva T_ più dopo la sua morte, aveva accertato che sino alla sua morte egli aveva occupato ingiustificatamente il bene.
In ogni caso, che l'occupazione fosse stata indebita si ricava:
(-) sul piano oggettivo dall'impossibilità fisica di un uso del bene fra più condividenti, trattandosi di piccola unità; pagina 7 di 30 (-) sul piano soggettivo, dalle vicende narrate in prime cure, che denotavano il carattere prevaricante del T_
2.1.b A fortiori, era da ritenere occupante abusiva la Pt_5
Dapprima, infatti, ella era stata compartecipe della condotta del dopo la sua T_ morte, aveva continuato a stare nella casa, rifiutando la consegna delle chiavi, finanche in prossimità della notifica dell'appello.
In definitiva: «[…] La domanda attorea avrebbe pertanto dovuto essere accolta relativamente alla persistente occupazione della poiché “il Giudice può ordinare al Pt_5 comproprietario che occupi in esclusiva l'immobile in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.”. (Cass. Sez. II, n. 25882 del
16/10/2018). […]» (appello, pag. 13).
2.1.c La posizione di legataria della era stata erroneamente ritenuta sussistente Pt_5 dal primo giudice.
Ella, infatti, non si era costituita, dopo l'interruzione a seguito della morte del T_ della riassunzione, in tale veste;
e aveva depositato il documento che asseritamente la legittimava senza accompagnarlo da una apposita istanza di remissione in termini.
2.2 “In ordine all'indennità da illegittima occupazione, par. 4): erroneità, contraddittorietà e illogicità; errato inquadramento del fatto e della prova del danno.”
L'appellante reitera altresì la domanda risarcitoria per l'occupazione senza titolo.
Il Tribunale non aveva considerato che la stessa giurisprudenza di legittimità che aveva citato, pur se escludeva la tesi del danno in re ipsa, ammetteva però la sua prova in via presuntiva.
Del resto, lo stesso Tribunale aveva istruito la causa facendo stimare al c.t.u. il valore locatizio del bene.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
pagina 8 di 30 3. Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Parte_5 contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Si dà atto qui che, con nota del suo difensore depositata il 18.2.2025, in tempo utile per la camera di consiglio, è stato documentato, affinché se ne possa tenere conto sul piano formale, il cambio di cognome (e, di conseguenza, di codice fiscale) della appellata, da CP_3
(o come in vari atti del primo grado) in Nella trattazione che segue, Pt_5 CP_1 peraltro, per comodità si continua a fare riferimento al precedente cognome che Pt_5 compare nell'intero dibattito processuale.
3.1 Sul primo motivo, ha sostenuto la motivazione del Tribunale e ha rimarcato che la controparte avrebbe dovuto, semmai, chiedere una regolamentazione della comunione.
Inoltre, nella situazione data, la appellante avrebbe potuto chiedere il rilascio in favore della comunione, per fruire della sua quota;
mentre aveva chiesto – senza ora poter mutare domanda in appello – il rilascio dell'intero immobile.
3.2 Sul secondo motivo, ha osservato che, essendo ella legataria e non erede del T_ nessuna domanda poteva esserle diretta per le condotte del defunto originario convenuto.
Ha comunque condiviso la motivazione del primo giudice.
4. costituitasi, ha dapprima narrato le proprie vicende Parte_2 familiari (comparsa di costituzione, da pag. 2):
La sig.ra aveva tre fratelli, , e UI, tutti deceduti da Persona_1 Per_4 Per_2 tempo.
UI, a sua volta, ha avuto quattro figli, , e . T_ CP_4 Parte_3 Per_5
Quest'ultimo, deceduto nel 2001, ha avuto una sola figlia, , che potrebbe Parte_2 dunque essere potenzialmente erede della prozia , deceduta vedova e senza figli, in Per_1 qualità di discendente del di lei fratello UI, mentre potrebbe essere erede di , T_ separato, non divorziato, e senza figli, in qualità di figlia del di lui fratello.
La sig.ra non ha però avuto alcun rapporto, quando erano in vita, né Parte_2
pagina 9 di 30 con la prozia che aveva per lungo tempo vissuto a Palermo e che era stata Persona_1 ricondotta a Castel del Piano dal proprio nipote quando, rimasta vedova, già Parte_4 soffriva del morbo di Alzehimer, né con con lo zio per le ovvie motivazioni Parte_4 compiutamente descritte dal legale di parte appellante.
La comparente non è mai stata a conoscenza delle sostanze patrimoniali della prozia e dello zio, né ha mai avuto interesse ad esse, né è mai stata in possesso di beni di costoro o ne ha in alcun modo disposto.
Proprio per questo, ha proseguito, non si era costituita in primo grado.
Ella, peraltro, con atto ricevuto dalla Notaia l'8.7.2021, aveva Persona_6 rinunciato alla eredità di e di così come l'avevano fatto i suoi Persona_1 Parte_4 figli ed e la propria madre (coniuge di Pt_6 Parte_7 Controparte_8 Per_7
.
[...]
Ferma la sua carenza di legittimazione passiva, retroagendo la rinuncia all'epoca dell'apertura della successione, ella ha sostenuto di volersi vedere rifondere le spese (ivi, pag.
5):
Ai fini del rimborso delle spese legali sostenute dalla comparente, si rileva come, pur in presenza di due testamenti olografi redatti dai sigg.ri e le parti Per_1 Parte_4 originariamente in causa abbiano creato una situazione totalmente confusionaria, tale da comportare la chiamata in giudizio (probabilmente inutile) di soggetti che, come sopra descritto, sono sempre stati estranei alla successione.
Dagli atti di causa, infatti, non si riesce a capire se il testamento della sig.ra Per_1 sia stato pubblicato o meno, essendo stata prodotta solamente la dichiarazione di
[...] pagamento di acconto per la pubblicazione di testamento, che di per sé nulla prova. D'altro canto, la dichiarazione di successione del sig. seppur incompleta, farebbe Parte_4 presumere di sì, in quanto si dichiara unico erede della prozia, come se il testamento fosse valido ed efficace.
Il testamento del sig. è invece chiarissimo ed è sicuramente stato Parte_4 pubblicato, ma non si sa se l'erede designata, sig.ra abbia accettato l'eredità Parte_5
o sia solamente legataria delle quote delle abitazioni di piazza DI n. 10 e via dei
Casoni, non avendo prodotto alcuna denuncia di successione.
pagina 10 di 30 5. Anche si è costituita, per eccepire, innanzitutto, la sua Parte_3 carenza di legittimazione passiva, avendo ella rinunciato all'eredità della zia Persona_1
e del fratello Parte_4
Ha comunque voluto dare conto della sua vicenda familiare in questi termini (comparsa di costituzione, pag. 2):
è nipote di in quanto figlia del di lei fratello UI. Il sig. Parte_3 Persona_1 era quindi padre di nonché di altri tre figli (fratelli Persona_8 Parte_3 dell'appellata) (parte della causa di primo grado deceduto in pendenza di giudizio), T_
(deceduto) ed Per_5 CP_4
tuttavia ha dovuto lasciare molto presto la casa dei genitori ed è stata Parte_3 mandata a Siena (dove vive ancora oggi) nel 1956 all'età di 5 anni a vivere presso la zia
che l'ha cresciuta presso di sé come se fosse sua figlia. Per questa ragione Persona_2
l'odierna appellata ha fortemente allentato i rapporti con la propria famiglia di origine e con i genitori, interrompendoli poi definitivamente per scelta con due dei suoi fratelli ( T_
e ). CP_4
Ella, dunque, non aveva mai avuto rapporti coi familiari coinvolti nella presente causa, men che meno coi beni oggetto di lite.
Ha sollecitato dunque il rimborso delle spese.
6. e , invece, pur ritualmente citati, CP_4 Controparte_5 non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci anche in appello, con ordinanza del
23.5.2023.
7. Dopo rinvii per trattative, la causa è stata trattenuta in decisione in data 24.4.2024 sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
pagina 11 di 30 L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, con parziale riforma della sentenza impugnata.
8. Il primo motivo è solo in parte fondato.
8.1 Costituisce accertamento non gravato del giudice di primo grado che l'immobile di
AZ DI era in comunione fra la per due terzi (conformemente al suo titolo di Pt_5 proprietà del 5.3.1994), e di per successione da (la cui Parte_4 Persona_1 titolarità del bene, pro quota, è pure un dato pacifico, oltre che, in sostanza, documentato), per un terzo.
Anche se sul titolo successorio di il Tribunale, nel paragrafo intitolato “
1. Parte_4
Ricostruzione in fatto della vicenda”, ha dato atto di una situazione che presentava qualche incertezza (perché la scrittura privata a firma che conteneva la sua Persona_1 dichiarazione di lasciare i propri beni a non risultava pubblicata come Parte_4 testamento olografo;
fermo restando che aveva poi effettuato la dichiarazione Parte_4 di successione); ha però poi con estrema chiarezza motivato il rigetto della domanda di rilascio sul presupposto che – e, dopo la sua morte, la in quanto sua Parte_4 Pt_5 legataria della quota di un terzo dell'immobile – avesse fatto un uso legittimo, ai sensi dell'art. 1102 c.c., del bene del quale era quotista, il che equivale a reputare accertata la comproprietà in capo a Parte_4
Tanto risulta inequivocabile nella motivazione (al § 3.2 “La domanda di rilascio: il merito”), senza che possa assumere valore, nei termini dedotti dall'appellante, della frase iniziale «[…] L'azione di rilascio di immobile occupato sine titulo presuppone l'attualità di un'occupazione illegittima che, nel caso di specie non persiste più nei confronti del soggetto deceduto e non è stato allegato sia stata portata avanti dai di lui eredi. […]».
Essa, se correttamente valutata, non estrapolandola dal suo contesto (come indebitamente fa, per interesse difensivo, l'appellante), ma nell'ambito degli argomenti che seguono, non sta a significare che si reputa accertata un'occupazione senza titolo precedentemente alla morte del più semplicemente, il Tribunale, con un utilizzo, T_ forse non congruo nella situazione data, del principio della ragione più liquida, ha voluto porre in essere che era addirittura inutile valutare la posizione del dal momento che T_ nel momento in cui era venuto a mancare, aveva anche smesso di occupare l'immobile.
pagina 12 di 30 Resta però fermo che la posizione della è stata considerata legittima perché Pt_5 proprietaria di un terzo del bene per effetto del legato contenuto nel testamento di T_ il che equivale a dire che questi ne era il proprietario.
[...]
In difetto di gravame specifico, l'accertamento del Tribunale è coperto da giudicato interno: quell'accertamento, infatti, è stato funzionale ad applicare l'art. 1102 c.c. in favore della (contribuendo a motivare il rigetto della domanda) e, dunque, s'è inverato il Pt_5 paradigma costituito dalla sequenza logica costituita dal fatto, dalla norma e dall'effetto giuridico nel quale la giurisprudenza di legittimità individua la parte di sentenza suscettibile di giudicato interno ex art. 329 c.c. (Cass. sez. 6^ civ. ord.
8.10.2018 n. 24783; conf.: Cass. sez.
2^ ord. 17.4.2019 n. 10760 rv 653408-01).
8.2 Va, a questo punto, richiamato il principio elaborato dalla S.C. – in sostanza richiamato dal Tribunale e che questa Corte territoriale ha già fatto proprio in precedenza
(App. FI, III, sentenza n. 2397/2021 pubblicata il 10.12.2021) – secondo il quale «L'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo
l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso.» (Cass. sez. 2^ civ.
9.2.2015 n. 2423 rv 634127; in precedenza: Cass. sez. 2^ civ.
3.12.2010 n. 24647 rv 615309;
Cass. sez. 2^ civ.
4.12.1991 n. 13036; vedi anche Cass. sez. 2^ civ.
6.4.2011 n. 7881, che, nell'affermare in motivazione il diritto dei condividenti pretermessi dal godimento di un bene comune a ricevere dal condividente occupante i frutti civili, lascia intatto, a monte, quale elemento costitutivo di quel diritto, la illecita esclusione posta in essere dinanzi a una precisa richiesta: «[…] In tal senso la consolidata giurisprudenza di questa Corte, cui si presta convinta adesione, secondo cui nel caso in cui uno dei comunisti utilizzi il bene quale esclusivo possessore e non consenta all'altro comproprietario, nonostante la richiesta formulata, di godere per la sua quota del bene comune ex art. 1102 c.c., quest'ultimo ha il diritto di essere comunque indennizzato per la compressione del suo diritto;
in tal caso infatti, il danno deve ritenersi in re ipsa (Cass. 12.5.2010, n 11486) […]»).
pagina 13 di 30 Solo, dunque, se esista un atto illecito del comproprietario, consistente nella volontaria esclusione degli altri dal godimento del bene comune, questi può essere chiamato a risponderne;
altrimenti no.
Il principio, espresso con riferimento al risarcimento spettante al comunista pretermesso (sul quale si tornerà in merito al secondo motivo, che di quel tema tratta), è ovviamente utile anche ai fini dell'azione di rilascio, perché in tanto un comproprietario può essere condannato al rilascio in favore di un altro comproprietario in quanto, violando i limiti dell'art. 1102 c.c., stia commettendo un'illecita esclusione dell'altro comproprietario.
8.3 Si riepilogano, allora, i termini della questione sottoposta al vaglio del giudice d'appello.
8.3.a Secondo il Tribunale,
(-) era inutile indagare su essendo egli morto (così, si ribadisce, va Persona_9 interpretata la soluzione adottata dal Tribunale) e, dunque, non potendovi essere attualità di una sua eventuale condotta lesiva;
di sicuro non proseguita da parte di suoi eredi;
(-) la proprietaria dopo la morte del in quanto sua legataria, non si era Pt_5 T_ comportata oltre le prerogative a lei riconosciute dall'art. 1102 c.c.;
(-) in ogni caso (ossia in via gradata), sarebbe stato impossibile ordinare il rilascio dell'intero immobile, potendosi solo ordinare il rilascio della quota di due terzi, domanda però non proposta.
8.3.b Obietta la parte appellante:
(-) sia per le vicende personali intercorse con il sia per impossibilità fisica di un T_ uso per quote del bene, costituito da unità abitativa molto piccola, già il aveva T_ senz'altro escluso la comproprietaria dall'immobile; PA
(-) altrettanto aveva fatto la dapprima quale compartecipe delle condotte del Pt_5
, dopo la sua morte, rifiutando di consegnare le chiavi e dare accesso;
T_
(-) peraltro, la era stata erroneamente considerata legataria di Pt_5 T_
(=) sia sul piano processuale, perché ella, dopo la interruzione della causa per morte del e la conseguente riassunzione, non si era costituita anche quale sua T_ legataria;
pagina 14 di 30 (=) sia sul piano sostanziale, perché il documento che dimostrava il suo diritto
(pubblicazione del testamento olografo) era stato prodotto senza essere accompagnato dalla necessaria istanza di remissione in termini.
Pertanto, ben si poteva e doveva ordinare il rilascio in favore della se del caso Pt_5 anche solo per quota.
8.3.c Replica l'appellata Pt_5
(-) sia avversando le singole deduzioni e sostenendo la correttezza della motivazione del
Tribunale,
(-) sia eccependo la novità di qualsiasi domanda intesa al rilascio pro quota (i.e., in favore della comunione).
8.4 Il collegio ritiene che vada accolta la domanda dell'appellante limitatamente alla sua quota.
8.4.a Sin quando è stato in vita, ha sicuramente violato i limiti dell'art. Parte_4
1102 c.c.-
Nel ricorso introduttivo della causa, la aveva narrato con precisione la PA vicenda personale col e il dissidio che fra di loro s'era creato in merito alla cessata T_ convivenza (supra, § 1.1), a seguito dei pregiudizi penali, con limitazione della libertà personale, del anche per fatti gravi. T_
Nella comparsa di costituzione unitaria di nessuno di quei fatti è stato T_ Pt_5 contestato;
la linea difensiva è passata solo per la deduzione del proprio concorrente diritto di proprietà, per un terzo, dell'immobile di AZ DI.
Costituiscono dunque fatti non contestati, che il Tribunale avrebbe dovuto rilevare, che nel 2005 ra rientrato nell'abitazione di AZ DI nella piena opposizione, già T_ desumibile dai fatti precedenti, della PA
Se anche si assuma che la non poteva pretendere dal MO di non fare PA alcun uso del bene, visto che questi ne era comproprietario;
è però indiscutibile che la sua posizione, proprio perché intesa a respingere completamente il MO e qualsiasi possibilità di (ripresa della) coabitazione, rendeva manifesto al MO che, a prescindere dalla fondatezza della posizione assunta da la sua occupazione del bene escludeva PA automaticamente la comproprietaria.
pagina 15 di 30 Vale a dire che con ragione l'appellante si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto della situazione in concreto venutasi a creare: infatti, dinanzi a una comproprietaria che, andando oltre le sue prerogative, manifestava comunque l'impossibilità di un uso a due del bene (per insindacabili, quanto peraltro giustificate, ragioni personali, che trovavano concreto appiglio nelle vicende penali del , la volontà del attuata senza filtri né T_ T_ interlocuzioni, di vivere nell'immobile, è chiaramente prevaricatrice e ben oltre i limiti dell'art. 1102 c.c.-
Tuttavia, è vero che, con la morte del è venuta meno la sua attività illecita;
né T_ essa è stata proseguita da alcuno dei suoi eredi.
8.4.b Diversa è la posizione della Pt_5
8.4.b.i Sino alla morte del lla, al contrario di quanto afferma l'appellante, non T_ può considerarsi avere posto in essere alcun illecito.
È pacifico e documentato che ella è stata chiamata quale badante del d è entrata T_ nella casa in forza di quel legittimo rapporto di lavoro, fruendo dell'alloggio a quel titolo. Per postulare una consapevole e volontaria partecipazione all'illecito commesso dal suo datore di lavoro, occorreva un quid pluris rispetto alla mera occupazione dell'immobile, di per sé giustificata dal contratto di lavoro;
e, in particolare, sarebbe occorsa anche la prova che la aveva (ed esercitava) il potere di escludere la ciò che di certo una badante, Pt_5 PA di per sé, non ha, limitandosi, se del caso, a eseguire la volontà datoriale (che proveniva, fra l'altro, da un soggetto pur sempre comproprietario).
Sul punto, le allegazioni e le prove della sono carenti. PA
Né varrebbe obiettare che il titolo che aveva permesso alla di entrare in casa,
Pt_5 ossia il contratto di lavoro, non era opponibile alla terza rispetto a essa: il PA contratto di lavoro, infatti, non vale qui a legittimare la presenza nell'abitazione della
Pt_5 quale titolo di godimento opponibile alla ma a dimostrare la buona fede PA soggettiva della che riponeva legittimo affidamento sui poteri del suo datore di lavoro;
Pt_5 non si deve infatti dimenticare che la responsabilità della sarebbe, in ipotesi, di tipo
Pt_5 aquiliano, con onere della prova in capo alla anche dell'elemento soggettivo, nella PA forma, quanto meno, della colpa.
pagina 16 di 30
8.4.b.ii Dopo di allora, la è stata giustamente considerata dal Tribunale quale Pt_5 soggetto successore a titolo particolare mortis causa dell'unità abitativa, dovendosi disattendere le doglianze dell'appellante.
8.4.b.ii.i Ritiene il collegio che la non avesse l'onere, dopo la riassunzione del Pt_5 processo interrotto per la morte di di effettuare una nuova e autonoma costituzione T_ quale legataria.
La costituzione è l'atto col quale una parte si rende presente nel processo, sicché, in linea generale, non può esservene più d'una in una causa e la al momento della Pt_5 interruzione, era già parte del giudizio.
Tanto è vero che l'art. 303 u.c. c.p.c. richiede che la parte del processo, dopo la riassunzione, si limiti, ove voglia scongiurare la contumacia, a comparire; non imponendo alcun atto di costituzione.
Quel che era importante, ai presenti fini, era che la comparendo, facesse valere Pt_5 la ulteriore e nuova veste che ricopriva nella causa per effetto del legato, il che è stato fatto.
La tesi dell'appellante, se seguita, implica che che era già parte del processo, Pt_5 dovesse effettuare un autonomo atto di intervento ai sensi dell'art. 111 co. 3^ c.p.c., il che non semplicemente appare al collegio un vuoto formalismo (in quanto privo di qualsiasi contenuto: non si vede in che modo, in caso d'omissione, potesse derivarne alla controparte una qualche lesione del diritto di difesa), ma, prima ancora, una ricostruzione erronea, perché
l'atto di costituzione, al pari dell'atto di intervento, sono gli atti che servono a una parte non ancora presente nel processo, a entravi. Il codice di rito, in linea generale e salve ipotesi specifiche, non impone a un soggetto già parte di un processo di costituirsi di nuovo o di intervenirvi di nuovo sol perché la sua posizione ha subito una qualche modificazione, dal momento che una simile modificazione non incide sulla presenza della parte in causa, ma solo, se del caso, sulle sue richieste e sulle sue difese. È vero che neppure è vietato depositare un nuovo atto di intervento o una nuova costituzione, ma tali atti non sarebbero anche atti di costituzione, ma avrebbero la funzione di dare ingresso alle nuove possibili pretese di una parte già presente, discendenti da una qualche modifica della sua posizione;
attività difensiva, questa, che può ben essere fatta semplicemente comparendo e svolgendola (anche in udienza) nel contraddittorio con la controparte, che non ne subisce alcun nocumento.
In concreto, dopo la riassunzione, il difensore della comparso all'udienza del Pt_5
19.2.2019, chiese e ottenne, senza contestazioni, rinvio per depositare il testamento;
alla pagina 17 di 30 successiva udienza del 21.5.2019, il testamento fu depositato e i procuratori delle parti chiesero rinvio per trattative. Indi, all'udienza del 18.9.2019, il giudice, ricevuta informazione dai procuratori che le trattative erano fallite, rinviò al 27.11.2019 per la verifica della completezza dell'istruttoria e in quella sede (27.11.2019) rinviò per la precisazione delle conclusioni a una udienza poi cartolarizzata secondo il rito emergenziale della pandemia.
La nel precisare le conclusioni (foglio scritto depositato l'8.6.2020), Pt_5 espressamente spese la sua posizione di legataria, già dichiarata all'udienza del 19.2.2019 e documentata;
mentre nella comparsa conclusionale, esperì anche difese di merito PA
(a seconda che la fosse stata ritenuta legataria ovvero erede); e nella memoria di Pt_5 replica, approfondì il tema, sino ad allora non molto esplicitato, che la era parte solo CP_9 nella veste in cui era stata convenuta.
Questo svolgimento, in base ai principî che si sono esposti, conferma che la ha Pt_5 immediatamente speso, nelle forme richieste (ossia comparendo alla udienza fissata per la prosecuzione), la posizione di legataria e tanto basta a disattendere le eccezioni sollevate.
8.4.b.ii.ii Manifestamente infondata è la questione sollevata dall'appellante in merito alla produzione della pubblicazione del testamento olografo, che il giudice ha ammesso quale documento di formazione successiva alle preclusioni istruttorie, ma che, secondo la non poteva esserlo, in difetto di una istanza di remissione in termini. PA
La richiesta di remissione in termini, infatti, è per implicito contenuta nella richiesta di produzione di un documento che, per sua natura (pubblicazione del testamento della persona la cui morte ha determinato la interruzione), non poteva essere prodotto prima.
8.4.b.iii D'altra parte, proprio perché la è divenuta, per effetto del legato, Pt_5 proprietaria dell'immobile, la sua sottrazione del bene all'utilizzo anche della comproprietaria costituisce un illecito a lei direttamente ascrivibile.
Deceduto il venuto meno il titolo che legittimava la sua occupazione, in quanto T_ discendente dal contratto di lavoro (di per sé solo inidoneo a rendere partecipe la delle Pt_5 condotte di come già motivato), la ha sì potuto continuare a stare nella casa;
T_ Pt_5 ma, al contempo, è sopravvenuta per lei la necessità e la possibilità di verificare la posizione della la cui volontà di fruire del bene le era nota, se non altro per la pendenza PA della lite.
pagina 18 di 30 Tuttavia, per quanto consti, la si è opposta, tanto che l'allegazione fatta con l'atto Pt_5 di appello, secondo la quale la è rimasta nell'immobile «[…] successivamente al di lui Pt_5
[n.d.r.: del decesso, negandone, a ridosso del presente appello, finanche la consegna T_ delle chiavi di accesso all'appellante. […]» (appello, pag. 13), non ha trovato smentita.
È ovvio, dunque, che la è a oggi l'unica persona che fa uso del bene, pur se Pt_5 consapevole della legittima pretesa della (che, per di più, vanta una quota doppia PA della sua) di poter del pari usare il bene;
alla quale si oppone, tanto da rifiutarle le chiavi di accesso.
La Corte concorda senz'altro con la difesa che “La nozione di pari uso della cosa Pt_5 comune non va intesa in termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato l'equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione” (massima di Cass. 7466/2015, trascritta a pagina 7 della comparsa di costituzione in appello); ma, a tacere che ciascun proprietario deve godere del bene – in qualsiasi forma che la libertà negoziale consenta ex art. 1105 c.c. – in proporzione alla sua quota (e quella della vale metà di quella della Pt_5
, è ovvio che impedire al comproprietario sinanche di avere la possibilità di PA entrare nell'immobile, viola in modo eclatante l'art. 1102 c.c.-
8.4.b.iv Resta da valutare se la domanda in origine proposta come domanda di rilascio dell'intero bene, possa essere accolta nella minor misura di un ordine di rilascio secondo la quota;
ovvero se, come ha in sostanza reputato (in via gradata) il Tribunale, sul punto gravato e sostenuto invece da si tratterebbe di una domanda nuova e dunque inammissibile, Pt_5 almeno in questo processo.
Va preferita la tesi favorevole all'appellante.
Alla difesa appellante, che ha richiamato l'insegnamento di Cass. sez. 2^ civ. 16.10.2018 nn. 25882 (rv 650836-01: «In tema di comunione, il giudice può ordinare al comproprietario, che occupi in esclusiva l'immobile comune in assenza di un titolo a detenere autonomamente, il rilascio in favore della comunione non già dell'intero bene, bensì della quota di pertinenza, al fine di consentire agli altri comproprietari di disporre delle relative quote e di assumere le proprie determinazioni in relazione all'amministrazione
e al godimento dello stesso ai sensi degli artt. 1102 e 1103 c.c.», quella appellata obietta che il pagina 19 di 30 precedente è inconferente, proprio perché la domanda delle Giulimondi sarebbe diversa
(comparsa di costituzione, pag. 8: «[…] la sentenza non afferma la possibilità di rilasciare materialmente una quota di bene ma fa espresso riferimento alla gestione della quota
(domanda diversa da quella svolta dalla .- […]»). PA
Al contrario, proprio il precedente citato, nel confermare che la domanda di rilascio dell'intero bene oggetto di quel giudizio non poteva essere accolta, perché l'occupante era un comproprietario, ha ritenuto che ciò che il giudice di merito avrebbe dovuto (e, dunque, potuto) fare era di accogliere la domanda limitatamente alla quota: «[…] Tuttavia, proprio in virtù del fatto che il bene era stato ritenuto di proprietà comune, occorreva disporre il rilascio in favore della comunione per permettere agli altri comproprietari di disporre delle rispettive quote, facendo uso della cosa comune ai sensi degli artt. 1102 e 1103 cod. civ., trattandosi non di ordinare al comproprietario la restituzione dell'intero bene, ma di ordinare il rilascio della quota di pertinenza, condizione che legittimava, stante l'inesistenza di un titolo a detenere autonomamente il bene, la successiva assunzione, da parte della comunione, delle determinazioni relative all'amministrazione e al godimento dell'immobile
(Cass. 19488/2015; Cass. 7197/2014; Cass. 19929/2008). […]» (precedente citato, in motivazione)
La S.C., rilevato in quei termini il vizio in cui era incorso il giudice di merito (in sede di rinvio), ha cassato la sentenza di rinvio, che non aveva accolto la domanda di rilascio e, decidendo nel merito, ha condannato la parte occupante “al rilascio dell'immobile controverso in favore della comunione” (dispositivo): ha, cioè, emesso proprio il tipo di provvedimento che, secondo la distorta interpretazione dell'appellata non si potrebbe Pt_5 accogliere.
Il collegio intende uniformarsi al principio non tanto e non solo per l'autorevolezza della fonte, ma, prima ancora, perché è della massima evidenza che la domanda di rilascio dell'intero bene contiene in sé quella di rilascio pro quota, che è semplicemente un minus della prima.
Non v'è bisogno di particolari approfondimenti per constatare che sia il rilascio dell'intero immobile, sia quello pro quota sono retti da una stessa causa petendi; e che fra le due domande v'è solo una riduzione quantitativa dell'identico petitum, che nel primo caso mira al recupero dell'intero bene, mentre nel secondo al recupero di esso pro quota.
pagina 20 di 30 Del resto, né il Tribunale, né la difesa appellata hanno spiegato le ragioni per le quali si tratterebbe di domande fra sé diverse e inconciliabili: l'intrinseca irriducibilità è posta come dato di fatto inoppugnabile, che non necessita motivazione e che osta all'accoglimento della domanda della PA
Ritiene invece la Corte, sulla scorta delle spiegazioni esposte, che possa e debba accogliersi la domanda di rilascio del bene in favore della comunione, ciò che costituisce nient'altro che un minus rispetto alla originaria domanda di rilascio dell'intero bene.
9. Anche il secondo motivo, che reitera la domanda risarcitoria, è fondato, ma solo in parte.
Una serie di presupposti, ossia quelli che riguardano la responsabilità degli occupanti, sono già stati esaminati ai fini dell'azione di rilascio;
ed essi, come ovvio, valgono anche per verificare il diritto della al ristoro del nocumento che asserisce d'avere subito;
PA diritto che nella medesima responsabilità trova fondamento.
Si hanno dunque per qui ribaditi, prima di tutto, tutti gli argomenti che già si sono esposti.
9.1 La responsabilità del er avere impedito alla comproprietaria l'utilizzo a lei T_ spettante, pro quota, della casa, condotta protrattasi dal 2005 alla morte del supra, § T_
8.4.a) ha generato un obbligo risarcitorio che s'è trasmesso agli eredi.
Tale domanda (quella in origine proposta contro , dunque, non può considerarsi T_ diretta contro la la cui posizione di legataria è stata affermata dal giudice di primo Pt_5 grado, senza che l'appellante la contesti.
Va invece accolta nei confronti degli eredi di MO.
9.1.a Tuttavia, non sono eredi né né che hanno Parte_3 Parte_2 espressamente rinunciato, con effetto retroattivo (art. 521 c.c.) all'eredità (vedasi atto di rinuncia da entrambe depositato e posto in essere assieme l'8.7.2021 dinanzi alla Notaia
di Siena). Persona_6
Del resto, la stessa difesa appellante, nel rassegnare le conclusioni definitive (note scritte dep. 5.4.2024) ha espressamente dichiarato che tali soggetti, per effetto della rinuncia, dovevano essere escluse dal novero degli eredi.
pagina 21 di 30 Deve, pertanto, essere dichiarata nei loro confronti, proprio per l'effetto retroattivo della rinuncia (che fa sì che esse debbano considerarsi come se non fossero mai state chiamate), la carenza di legittimazione passiva.
Occorre tuttavia precisare, perché rileverà ai fini delle spese (infra, §§ 10.2.a e 10.2.b), quanto segue.
9.1.a.i e sono state chiamate nel processo di Parte_3 Parte_2 primo grado, una prima volta, perché nominativamente individuate come eredi di Per_1
a in funzione dell'estensione del contraddittorio necessario indotta dalla domanda
[...] riconvenzionale di usucapione di domanda che la dopo la riassunzione Parte_4 Pt_5 del processo conseguente alla morte di ha in qualche modo fatto propria, Parte_4 inducendo il Tribunale a rigettare tale domanda anche nei suoi confronti, con pronuncia che la non ha gravato;
e che nessun erede di MO ha portato avanti, dopo che il primo Pt_5 giudice l'ha considerata abbandonata già dinanzi a sé.
9.1.a.ii La riassunzione del processo dopo l'interruzione per la morte di Parte_4 invece, è stata fatta su impulso dell'attrice la quale, peraltro, nel giudizio di primo PA grado s'è avvalsa della facoltà di notificazione agli eredi impersonalmente;
in quell'atto di riattivazione del processo interrotto, nessuna delle due è stata specificamente e personalmente identificata come erede.
9.1.a.iii nel proporre appello, non potendo più, come ovvio, convenire Parte_8 gli eredi di destinatarî delle sue domande reiterate col gravame e contumaci in Parte_4 prime cure, mediante notificazione ex art. 303 cpv c.p.c., le ha individuate personalmente e singolarmente come chiamate all'eredità/eredi e in tale veste le ha convenute.
9.1.a.iv Nessuno le ha convenute in appello nella diversa qualità di eredi di Per_1
circostanza che, ai fini del contraddittorio, non ha più rilievo, perché la domanda
[...]
d'usucapione, che aveva determinato l'estensione del contraddittorio verso gli eredi di di per sé scindibile rispetto alle altre qui scrutinate, è stata rigettata, con Persona_1 pronuncia ormai irretrattabile, perché non appellata.
9.1.a.v Entrambe le appellate, dopo la notifica dell'appello, hanno, con unico e contestuale atto (quello, citato, dell'8.7.2021 dinanzi alla Notaia di Siena) Persona_6 rinunciato sia alla eredità di sia all'eredità di Parte_4 Persona_1
9.1.b Restano i contumaci e . CP_4 Controparte_5
pagina 22 di 30 La domanda nei loro confronti va rigettata, perché non ne è stata dimostrata la qualità di eredi.
Quando la riassunse il processo di primo grado, che era stato dichiarato PA interrotto per la morte di non individuò, nel ricorso ex art. 303 c.p.c., chi Parte_4 fossero gli eredi di ed eseguì la notificazione avvalendosi della facoltà di farlo T_ impersonalmente ex art. 303 cpv c.p.c.-
Quando, in seguito, ha spiccato l'atto di citazione in appello, ha indicato, oltre alle predette ed anche e , Parte_3 Parte_2 CP_4 Controparte_5 come si legge nella vocatio in ius (appello, pag. 20):
- i signori Eredi del defunto coniuge GN Parte_4 Controparte_5 residente in [...]int. 5; signor residente in [...]
58033 Castel del Piano (GR), Via La Piana n. 1; GN residente in [...]
53100 Siena, via del Casato di Sopra n. 90; GN residente in 53025 Parte_2
Piancastagnaio (SI), Viale G. Vespa 336, int. 2;
Tuttavia, per quanto consti, non ha chiarito chi sia mentre lo stato di CP_4 coniugio con la risulta dal certificato di morte allegato alla pubblicazione del CP_5 testamento olografo depositata dalla Pt_5
Se l'analogo deficit per e è stato sanato da ciò che Parte_3 Parte_2 esse hanno ammesso costituendosi (posto che la rinuncia all'eredità implica che esse fossero quanto meno chiamate), non altrettanto può dirsi per i contumaci.
Peraltro, la qualità di chiamato all'eredità che va riconosciuta alla moglie
[...]
e quella che, per assurdo, volesse riconoscersi ad non sono CP_5 CP_4 sufficienti, in questo specifico caso, a far scattare la presunzione che l'eredità sia stata accettata.
Infatti, diversamente da ciò che usualmente accade, siamo davanti a una figura, quella di manifestamente al di fuori delle ordinarie convenzioni sociali, tanto che egli ha Parte_4 vissuto tutta l'ultima parte della sua vita con nessun altro se non la badante;
ed è stato una persona pregiudicata anche per gravi reati, ciò che semmai ritenere sorta una presunzione di segno contrario, ossia che i chiamati alla sua eredità abbiano avuto tutto l'interesse di non accettarla;
a fortiori per il fatto che l'unico suo bene noto è stato legato ad altri (la . Pt_5
pagina 23 di 30 Né constano atti di accettazione tacita, visto che l'unico suo bene del quale si abbia notizia, ossia la casa di AZ DI, non è mai stata frequentata, per quanto risulti in atti, né dalla moglie, né da tale CP_4
Spettava alla fornire la prova che i soggetti convenuti, quand'anche chiamati, PA fossero oggi anche eredi: e ciò, non tanto ai fini della legittimazione passiva, che può effettivamente riconoscersi ai meri chiamati all'eredità, ma ai fini del diritto sostanziale
(risarcitorio), la cui effettiva titolarità, come ovvio, è in capo agli eredi e non ai soli chiamati
(su questi temi, cfr Cass. sez. 3^ civ. 16.11.2020 n. 25885 rv 659588-01; Cass. sez. 2^ civ.
12.1.2024 n. 1330 rv 669971-02).
9.2 La responsabilità della è già stata esclusa prima della morte del Pt_5 T_
(supra, § 8.4.b.i), ma è stata affermata per il periodo successivo (supra, § 8.4.b.iii).
Occorre dunque valutare se, con riferimento al periodo dalla morte di Parte_4
(18.6.2017) a oggi (e sino all'effettivo rilascio in favore della comunione), sussista un danno risarcibile, pro quota, alla oppure, come ha stabilito il Tribunale, no. PA
Va sul punto accolto, per quanto di ragione, il secondo motivo.
9.2.a La S.C., con sentenza delle sezioni unite civili 15.11.2022 n. 33645, ha compiutamente risolto le questioni dibattute, comprese quelle affrontante dal Tribunale in sentenza, inerenti il danno da occupazione di immobile.
Si può molto sinteticamente, affermare che:
(-) è escluso che sia risarcibile la perdita della mera facoltà di non uso che sia lamentata dal proprietario;
(-) è invece senz'altro risarcibile la possibilità perduta di godimento del bene:
(=) diretta, costituita dall'utilizzo immediato del bene da parte del proprietario;
(=) indiretta, costituita dalla concessione del bene a terzi, dietro corrispettivo.
(-) «[…] il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui
pagina 24 di 30 inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.» (massima 666193-04);
(-) è ammesso l'utilizzo del potere equitativo dell'art. 1226 c.c.-
9.2.b Nel caso in esame, una corretta lettura dell'intero dibattito processuale, rende evidente che ciò che la ha inteso lamentare, quanto meno per il periodo che qui PA rileva (dopo la morte di , è la preclusione del suo diritto di godimento diretto. T_
È sufficiente, a tal fine, notare che persino la stessa nel costituirsi in appello, ha Pt_5 dato atto di avere ricevuto dalla per lettera raccomanda1ta a/r del 24.5.2021 (doc. PA
A un avviso di convocazione di assemblea dei comunisti, segno inequivocabile dei Pt_5 tentativi della appellante di poter usare del bene, pur se per la sua quota;
tentativi ovviamente frustrati dall'occupazione esclusiva e persistente della Pt_5
E, in realtà, l'intera vicenda, come già tratteggiata, dava conto che la voleva PA impiegare per sé, che vive nel medesimo comune, il bene.
Va invece escluso, da un lato, che la si sia mai lamentata della mera perdita PA della facoltà di non uso;
dall'altro, che la abbia mai sufficientemente allegato e PA dimostrato la volontà di mettere a reddito l'abitazione, ciò che, d'altra parte, sarebbe stato reso meno agevole dalla diversa volontà, in sé legittima, dell'altra comproprietaria, pur se quotista di minoranza.
Il danno, dunque, è stato correttamente allegato nella perduta facoltà di godimento diretto del bene nella quota di spettanza;
ed è stato anche dimostrato, non solo per presunzioni, ma anche in concreto, essendo appunto pacifico che la è stata PA completamente esclusa da qualsiasi possibile uso.
9.2.c La liquidazione non può che avvenire in base a criterio equitativo, non essendo possibile una esatta determinazione del quantum del mancato godimento diretto.
Utile elemento per la quantificazione, per esercitare il potere equitativo, è ovviamente il valore locatizio del bene, stimato dalla c.t.u. di primo grado (depositata il 21.12.2016), sul punto non criticata e comunque in sé condivisibile, in € 200,00 mensili, quale valore medio dal 2005 al 2016.
pagina 25 di 30 I due terzi, pari a € 133,00, costituiscono una somma più che adeguata a ristorare il danno subito per il mancato godimento diretto del bene in proporzione alla quota di comproprietà.
Il danno passato è costituito dalle novantadue mensilità che vanno da quella di luglio
2017 a quella di febbraio 2025, pari a un capitale di € (133,00 x 92=) 12.236,00.
Si tratta di un debito di valore, avendo esso natura risarcitoria rispetto a un illecito;
a nulla rilevando, poi, che la liquidazione sia avvenuta facendo riferimento al presumibile valore locatizio, ossia a un importo determinato: infatti, «[…] Il fatto, poi, che il valore locativo sia individuato in una somma determinata non fa perdere all'obbligazione risarcitoria la sua natura di debito di valore, come tale suscettibile di rivalutazione monetaria, in quanto mirando alla reiterazione del patrimonio del danneggiato, la somma di denaro stabilita non rappresenta l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria, ma solo un elemento di commisurazione del danno. […]» (Cass. sez. sez. 2^ civ.
7.6.2001 n. 7692 rv 547307; principio da considerarsi tutt'ora valido).
Su ciascuna annualità del capitale (€ 133 x 12 = 1.596,00) spettano pertanto, sia la rivalutazione monetaria, secondo gli indici I.Stat., dalla scadenza di essa al saldo, sia gli interessi c.d. compensativi, da computarsi al saggio legale (utile criterio equitativo per ristorare il danno da ritardo) sul capitale rivalutato anno per anno sino al saldo.
Il danno futuro è costituito da tutte le mensilità che decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza (e, dunque, da quella di marzo 2025) sino all'effettivo rilascio dell'abitazione in favore della comunione.
Per ciascuna di tali (eventuali mensilità), spetteranno alla sul capitale di € PA
133,00, anche la rivalutazione monetaria dalla scadenza del mese al saldo;
e gli interessi legali maturati nello stesso periodo.
10. Resta la liquidazione delle spese dei due gradi.
10.1 Rapporto fra e PA Pt_5
10.1.a Fra e si registra reciproca soccombenza, dal momento che PA Pt_5 alcune autonome domande della prima sono state rigettate (a es., quella di pagamento del danno anteriore alla morte di che ha titolo diverso da quella qui accolta). T_
pagina 26 di 30 D'altra parte, è addirittura manifesta la preponderanza della posizione dell'appellante rispetto all'appellata, soprattutto sul piano di causalità della lite, essendo la persistente opposizione della ad avere reso necessaria la pronuncia giudiziale. Pt_5
I profili di soccombenza da ascrivere alla dal canto loro, non possono essere PA totalmente trascurati, perché hanno inutilmente appesantito il dibattito processuale.
Il collegio, soppesata nei termini che precedono la reciproca soccombenza, al fine di esercitare il potere di cui all'art. 92 co. 2^ c.p.c., reputa congruo compensare un terzo degli oneri, ponendo i residui due terzi a carico della alla quale, poi, dovranno fare capo i Pt_5 costi di c.t.u. per intero, non potendosene in alcun modo e sotto alcun profilo ricollegare la necessità alla PA
10.1.b La liquidazione degli interi, sui quali calcolare i due terzi dovuti, si opera, in difetto di nota, in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, §§ 2 e 12, parametri medi (ove non diversamente indicato), valore di causa pari alla somma liquidata
(scaglione sino a 26mila euro).
Pertanto:
1^ grado: € 919,00 fase 1, € 777,00 fase 2, € 1.680,00 fase 3 ed € 1.701,00 fase 4, in tutto
€ 5.077,00, oltre accessori di legge, nonché oltre al rimborso di spese vive documentate per €
111,00.
2^ grado: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 921,50 fase 3 (così dimezzato il parametro medio per la modestia dell'attività di trattazione svolta) ed € 1.911,00 fase 4, in tutto €
4.887,50, oltre accessori e rimborso di spese vive documentate per € 382,50.
10.2 Posizione di e Parte_2 Parte_3
Si richiama, in via preliminare, tutto quanto già argomentato in precedente parte della motivazione con riferimento alla posizione delle due appellate (supra, §§ da 9.1.a.i a T_
9.1.a.v)
10.2.a Fra le MO e la le spese non possono che essere compensate. PA
La loro citazione quali eredi di attribuibile alla era corretta Parte_4 PA sul piano della legittimazione, visto che esse erano chiamate a quella eredità; ed era anche giustificata, poiché esse hanno sentito la necessità – solo dopo la citazione in appello - di rinunciare alla eredità.
pagina 27 di 30 Il fatto che la rinuncia retroagisca, non toglie, agli specifici fini che qui interessano, che non può riconoscersi all'attività giudiziale di alcuna causalità rispetto ai costi della PA loro difesa d'appello; né, comunque, potrebbe sussistere soccombenza per questo grado, avendo la prontamente preso atto della rinuncia, che non ha contestato, PA rassegnando conclusioni conformi.
10.2.b Le spese processuali in concreto sopportate, ossia solo quelle di appello, non possono essere loro rimborsate neppure dalla Pt_5
La infatti, potrebbe in ipotesi essere esposta all'onere del rimborso solo per le Pt_5 spese del primo grado: in quella sede, infatti, ella, dopo la riassunzione del processo interrotto per la morte di ha fatto propria o ha comunque coltivato l'azione di Parte_4 usucapione, in origine proposta dal solo atto che aveva determinato l'estensione del T_ contraddittorio nei loro confronti, quali eredi di e tale domanda è stata Persona_1 rigettata, rendendo la soccombente. Pt_5
Tuttavia, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, e Parte_2 Parte_3 non hanno svolto alcuna attività processuale in prime cure, essendo restate
[...] contumaci.
Per contro, in appello, come già s'è avuto modo di constatare, nessuno le ha convenute quali eredi di ossia quali litisconsorti dell'azione di usucapione;
per la Persona_10 semplice ragione che tale domanda, in difetto di gravame della o degli eredi di Pt_5 T_ non è stata devoluta al giudice superiore.
[...]
Nessuna attività della dunque, può dirsi causale rispetto ai costi di difesa che le Pt_5 due anno sostenuto in secondo grado. T_
10.2.c Per le stesse ragioni da ultimo esposte, le spese processuali sopportate dalle due appellate non potrebbero essere addossate neppure agli eredi di Persona_11
A tacere che si è già visto che non v'è prova che i soggetti qui convenuti quali chiamati
( e siano anche eredi di valgono comunque CP_4 Persona_12 Parte_4
i motivi già esposti: (e suoi eredi) potrebbero essere responsabili per i costi del Parte_4 primo grado, che però le due contumaci non hanno in concreto affrontato;
mentre non hanno certo avuto alcun ruolo nella loro presenza in sede d'appello.
10.3 Non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
pagina 28 di 30
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro PA
, già e nei confronti di Controparte_1 Controparte_10 Parte_2
d avverso la
[...] Parte_3 CP_4 Controparte_5 sentenza n. 707/2020 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 20/10/2020, in sua parziale corrispondente riforma, con conferma nel resto:
1.a) condanna , già o a rilasciare Controparte_1 Parte_5 CP_3 immediatamente l'immobile sito in Castel del Piano, AZ DI n. 10, del quale è comproprietaria per un terzo, in favore della comunione con che PA
è comproprietaria dei residui due terzi;
1.b) condanna , già o a pagare a Controparte_1 Parte_5 CP_3
a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione esclusiva del PA predetto immobile e la conseguente perdita da parte della di goderne in via PA diretta, in proporzione alla sua quota di due terzi, le seguenti somme:
1.b.i) per il periodo dal mese di luglio 2017 a quello di febbraio 2025 compresi, la somma di € 12.236,00, oltre, su ciascuna annualità di tale capitale, pari a €
1.596,00, alla rivalutazione monetaria, ex indici I.Stat., dalla scadenza dell'annualità al saldo e agli interessi compensativi al saggio legale, decorrenti sulla medesima annualità, rivalutata anno per anno, dalla scadenza della singola annualità sino al saldo effettivo;
1.b.ii) per il periodo dal mese si marzo 2025 e sino al rilascio del bene in favore della comunione, la somma mensile di € 133,00, oltre alla rivalutazione monetaria, ex indici I.Stat, dalla scadenza del mese al saldo e oltre agli interessi legali dalla medesima scadenza al saldo;
1.c) dichiara la carenza di legittimazione attiva di di Parte_2 [...]
Parte_3
1.d) condanna già o a Controparte_1 Parte_5 CP_3 rimborsare a i due terzi delle spese processuali di primo grado e PA compensa il residuo terzo, liquidando l'intero, sul quale calcolare i due terzi dovuti, in pagina 29 di 30 complessivi € 5.188,00, di cui € 111,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
1.e) pone definitivamente a esclusivo e integrale carico di , già Controparte_1
o i costi di c.t.u., come già liquidati, con diritto a immediata Parte_5 CP_3 ripetizione in favore di per le somme eventualmente a tal titolo PA anticipate;
2. condanna , già a rimborsare a Controparte_1 Controparte_10
i due terzi delle spese processuali del presente grado e compensa PA il residuo terzo, liquidando l'intero, sul quale calcolare i due terzi dovuti, in complessivi €
5.270,00, di cui € 382,50 per esborsi ed € 4.887,50 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. compensa integralmente le spese processuali fra PA
e nonché fra , già Parte_2 Parte_3 Controparte_1
e e Controparte_10 Parte_2 Parte_3
Firenze, camera di consiglio del 19 febbraio 2025.
Il Presidente est. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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