Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 6736 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto azione di accertamento della simulazione assoluta e revocatoria ordinaria, riservato in decisione all'udienza del 30.01.2025, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina Grasso, (c.f.
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._2
attrice
E
(c.f. ), rappresentato e CP C.F._3
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele De Rosa (C.F.:
) e Aniello Langella (c.f. C.F._4
, con domicilio digitale come in atti;
C.F._5
convenuto
NONCHE'
(c.f. , CP_2 CodiceFiscale_6
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Antonio
Camarca (C.F. ) e Stefano Ferone (C.F. CodiceFiscale_7 [...]
), con domicilio digitale come in atti;
C.F._8
convenuta
(c.f. ), rappresentato e CP_3 CodiceFiscale_9
difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Salvatore Martello (c.f.
[...]
) e Florinda Verde (c.f. ), C.F._10 CodiceFiscale_11
con domicilio digitale come in atti;
convenuto
NONCHE'
(c.f. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_4 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina
Grasso (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._2
atti; parte chiamata in causa
NONCHE'
(c.f. ), TE C.F._12
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giuseppina
Grasso (c.f. ), con domicilio digitale come in C.F._2
atti; parte chiamata in causa
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 30.01.2025.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1
convenuto in giudizio , ed CP CP_2 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare l'intervenuta simulazione assoluta dei seguenti atti di trasferimento di quote societarie: 1)Atto di donazione del 19/01/2022, per notar (Rep. 1113, racc. 832), con il quale il SI. Persona_1
- 2 - ha donato alla di lui figlia, , l'intera quota CP CP_2
partecipazione, nella titolarità del donante, al capitale sociale della
(C.F. ) e dal valore Controparte_6 P.IVA_2
nominale di euro 20.000 (ventimila/00); 2) Atto di donazione del
19/01/2022, per notar (Rep. 1114, racc. 833), con il Persona_1
quale il SI. ha donato alla di lui figlia, , CP CP_2
l'intera quota partecipazione, nella titolarità del donante, al capitale sociale della SNC ITALIA CERAMICHE DEI FRATELLI RU
TA ED RU HE (C.F. ) e dal valore P.IVA_3
nominale di euro 5.460 (cinquemila quattrocento sessanta/00); 3)
Cessione di quote del 21/02/2022, con scrittura privata autenticata dal notaio (registrata all' Agenzia Entrate di NAPOLI Persona_2
DP II il 28/02/2022al n. 3952 Serie 1T) ; con cui la SI.ra
[...]
ha ceduto al UG, , dietro preteso pagamento CP_2 CP_3
della somma di euro 100.000 (centomila/00), la quota di partecipazione dal valore nominale di euro 20.000 (ventimila/00) della
[...]
(C.F. ). Per l'effetto, accertare e Controparte_6 P.IVA_2
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o invalidità dei suddetti atti di trasferimento, disponendo ogni provvedimento conseguente, ivi compresa la relativa annotazione presso il registro delle imprese;
In via gradata e subordinata: - B) accertare e dichiarare la inefficacia nei confronti della parte attrice ai sensi dell'art. 2901 e s.s. c.c., degli atti di trasferimento di quote societarie di cui alla lett. A delle presenti conclusioni, adottando ogni provvedimento conseguente, ivi compresa la relativa annotazione presso il registro delle imprese;
In via ulteriormente gradata e subordinata In caso di denegato rigetto delle domande di simulazione e revocatoria relative ai trasferimenti di quote societarie, intervenute con: atto di donazione del 19/01/2022, per notar
- 3 - (Rep. 1113, racc. 832); nonché con scrittura privata Persona_1
del 21/02/2022autenticata dal notaio (registrata Persona_2
all'Agenzia Entrate di NAPOLI DP II il 28/02/2022al n. 3952 Serie
1T): - C) condannare la SI.ra , individualmente e/o in CP_2
solido con altri convenuti ritenuti a tanto tenuti, al pagamento in favore della SI.ra , ai sensi dell'art. 2043 c.c., di un risarcimento Parte_1
danni pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), oltre interessi dalla domanda, ovvero alla maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia
e comunque risultante all'esito del giudizio;
- D) accertare e dichiarare che il SI. ha trasferito alla figlia, , le CP CP_2
quote societarie della , rientranti nella Controparte_6
comunione legale tra i coniugi e , senza il CP Parte_1
consenso di quest'ultima; - E) Per l'effetto di quanto alla lett. D) condannare il SI. , ai sensi dell'art. 184 c.c., a ricostituire CP
la comunione tra coniugi, nello stato in cui era prima del compimento degli atti di trasferimento per cui è causa. Inoltre, qualora si appurasse in corso di causa l'impossibilità della ricostruzione suddetta, condannare il SI. individualmente e/o in solido con CP
ulteriori convenuti, al pagamento in favore della SI.ra , Parte_1
dell'equivalente secondo i valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione e dunque al versamento della somma di euro
100.000,00 (centomila/00), oltre interessi e rivalutazione, ovvero alla maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia e comunque risultante all'esito del giudizio e che si chiede di accertare ”.
A fondamento della domanda, premesso di aver contratto matrimonio nel 2006 con in regime di comunione dei beni, stabilendo CP
la residenza familiare nell'immobile sito in Arzano, alla via Atellana n.
12, di proprietà di “Italia Ceramiche s.n.c. dei fratelli ed CP
- 4 - UT LE” e nella disponibilità del coniuge, conducendo una vita agiata, ha dedotto il sopravvenire di una crisi matrimoniale nel 2020, culminata nel dicembre 2021 - in seguito a violenta lite - con l'allontanamento dalla casa coniugale dell' il quale aveva in CP
seguito minacciato di ridurla in ristrettezze economiche. Ha rappresentato che, a partire dal mese di gennaio 2022, , CP
oltre a distrarre le giacenze sui conti correnti bancari, si era progressivamente spogliato delle partecipazioni storicamente detenute nelle società di famiglia, donando alla figlia di primo letto
[...]
le quote possedute nella Italia Ceramiche s.n.c., nonché nella CP_2
La quota di partecipazione nella era stata Controparte_6 CP_6
poi, a distanza di un mese, alienata da al UG CP_2 [...]
, figlio di UT LE, fratello di e suo socio paritario CP_3 CP
In questo modo, ha osservato l'attrice, il coniuge si era CP
reso formalmente disoccupato o, comunque, meno abbiente, in modo da paralizzare le pretese economiche della moglie nell'ambito del procedimento di separazione che lui stesso stava preordinando. Ed infatti, una volta completati i trasferimenti delle quote societarie, CP
le aveva inviato formale richiesta di separazione in data
[...]
10.03.2022. Tanto premesso in fatto, ha dedotto il Parte_1
carattere simulato dei trasferimenti di quote societarie, attuati al solo scopo di creare l'apparenza della dismissione delle quote da parte di
, in concerto con la figlia ed il nipote, pur nella perdurante CP
gestione dell'attività di impresa da parte del primo. L'attrice ha, in via subordinata, dedotto la sussistenza dei presupposti per la revocabilità degli atti ai sensi dell'art. 2901 c.c., evidenziando, inoltre, che la s.r.l. era stata costituita da in costanza di matrimonio, la relativa CP
quota ricadendo, dunque, nella comunione legale ai sensi dell'art. 177
- 5 - c.c., ragion per cui, essendo stata la quota ceduta senza il consenso del coniuge, sussisteva l'obbligo dell di ricostituire la consistenza CP
della comunione ai sensi dell'art. 184, comma 3, c.c.
Si è costituito in giudizio , individuando la causa della CP
crisi coniugale nell'intento, da lui manifestato alla moglie nel 2020, di cedere la propria attività commerciale nel settore della vendita di rivestimenti in ceramica alla figlia scelta osteggiata dalla CP_2
, la quale ne temeva le ripercussioni economiche. Ha, quindi, Pt_1
rappresentato di essere stato cacciato di casa dalla moglie nel dicembre
2021, oltre ad essere da lei denunciato per maltrattamenti, subendo, inoltre, lo spoglio del possesso dell'immobile in , da lui Per_3
acquistato in costanza di matrimonio ed intestato, quale nuda proprietaria, alla figlia di primo letto dell' , , Pt_1 TE
mantenendone, invece, insieme alla moglie, l'usufrutto. Ha eccepito la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., osservando che le quote della costituita in costanza di matrimonio, CP_6
in quanto funzionali all'esercizio della sua attività imprenditoriale, non ricadevano nella comunione legale, bensì nella comunione de residuo ai sensi dell'art. 178 c.c., essendo, quindi, libero di disporne. Ha dedotto che svolgeva a sua volta attività imprenditoriale, quale Parte_1
amministratore unico, nonché socia-proprietaria in via di fatto, di formalmente intestata alla di lei figlia Controparte_4 CP_5
, sostenendo la ricorrenza di una simulazione relativa
[...]
soggettiva derivante dall'interposizione fittizia nella titolarità della società, le cui quote, dunque, andavano ricomprese nella comunione legale fra i coniugi. In via riconvenzionale ha, infine, dedotto di aver patito danni, patrimoniali e non patrimoniali, in ragione dello spoglio, da parte di nel possesso dell'immobile in . Parte_1 Per_3
- 6 - Tanto premesso, ha così concluso: “1) In via del tutto CP
preliminare, autorizzare la CHIAMATA in CAUSA della SI.ra
, dom.ta in Minturno (LT) alla Via San Parte_2
Sebastiano 86, e della società , in persona del l.r.p.t., P_
per la carica dom.to presso la sede sociale in Arzano (NA) alla Via
Manzoni n.9, differendosi, all'uopo, l'udienza di prima comparizione allo scopo di consentire la citazione dei terzi in giudizio nel rispetto dei termini a comparire. Il tutto, affinché venga accertata e dichiarata
l'interposizione fittizia del terzo, SI.ra , nella Parte_2
titolarità della società “ , con le conseguenti statuizioni in P_
ordine alla effettiva qualità di socio–proprietario in capo alla SI.ra
e segnatamente, per tale effetto, dichiararsi che la quota Parte_1
sociale di cui ella venga riconosciuta titolare ricade nella comunione legale ovvero condannarsi la stessa, ai sensi dell'art.184 c.c., alla ricostruzione della comunione o, qualora ciò non fosse possibile, al pagamento in favore dell'odierno convenuto dell'equivalente secondo i valori correnti;
2) In rito, ritenere e dichiarare l'improponibilità e/o inammissibilità di tutte le domande attoree, per difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva in capo alla SI.ra ; 3) Parte_1
Nel merito, ritenere e dichiarare del tutto infondate le domande attoree di simulazione assoluta, di nullità, di inefficacia ex art.2901 e ss. c.c. degli atti di cessione di quote societarie del 19/01/2022. = In accoglimento delle spiegate domande riconvenzionali, voglia l'Ill.mo
Tribunale adito così provvedere: 4) accertata l'interposizione fittizia del terzo, SI.ra , nella titolarità della società Parte_2
“ , ritenere e dichiarare la SI.ra effettivo P_ Parte_1
socio- titolare della predetta società e segnatamente, per tale effetto, che la quota sociale di cui ella è titolare ricade nella comunione legale
- 7 - ovvero condannarsi la stessa, ai sensi dell'art.184 c.c., alla ricostruzione della comunione o, qualora ciò non fosse possibile, al pagamento in favore dell'odierno convenuto dell'equivalente secondo i valori correnti;
5) accertata e ritenuta la sussistenza delle condotte di molestia e violenza privata poste in essere nei confronti dell
[...]
, condannare la stessa al risarcimento in Parte_3 Parte_1
favore dell'odierno convenuto di tutti i danni patiti, patrimoniali e non, quantificati in €. 10.000,00 ovvero in quella diversa, maggiore o minore somma, ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Tribunale, anche con valutazione equitativa, e, in ogni caso, contenuta nel valore dichiarato delle riconvenzionali”.
Si è, inoltre, costituita in giudizio la convenuta CP_2
eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di accertamento della simulazione per difetto di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva, non vantando l'attrice alcun diritto sul patrimonio del coniuge. Ha, altresì, eccepito l'inammissibilità ed infondatezza della domanda revocatoria, essendo le quote sociali liberamente disponibili da parte di , con conseguente infondatezza della domanda CP
risarcitoria spiegata nei propri confronti. Ha, infine, rappresentato di aver ricevuto in donazione le quote sociali dal padre in segno di riconoscenza per aver prestato attività lavorativa nella s.n.c. di famiglia per circa un decennio senza percepire retribuzione alcuna, nonché per ripagarla di un prestito di euro 20.000,00 effettuato in favore del genitore nel 2016. Ciò posto, ha rassegnato le seguenti, testuali, conclusioni: “1) In via preliminare, ritenere e dichiarare
l'inammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande tutte di parte attrice per carenza di interesse ad agire e/o di legittimazione attiva in capo alla SI.ra ; 2) Nel merito, ritenere e dichiarare Parte_1
- 8 - infondate le domande di parte attrice di simulazione assoluta e/o di nullità e/o di inefficacia ex art.2901 e ss. c.c. degli atti di cessione di quote societarie del 19/01/2022 nonché dell'atto di cessione di quote della “ del 22/02/2022; 3) Sempre nel merito, Controparte_6
ritenere e dichiarare altresì infondata la richiesta dell'attrice di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.”.
Si è, altresì, costituito in giudizio , eccependo, CP_3
preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per inosservanza dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza delle domande, evidenziando di aver corrisposto il corrispettivo di euro
100.000,00 per l'acquisto della quota di s.r.l. a mezzo bonifico bancario, sostenendo, inoltre, l'insussistenza dei presupposti della simulazione, così come della revocatoria. Ha, quindi, così concluso:
“a)- In via preliminare dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto del tutto generico e privo di qualsiasi elemento cognitivo e degli elementi necessari alla piena validità ed efficacia dello stesso, con l'emissione di ogni altro connesso provvedimento al riguardo anche in ordine alle spese di lite. b)- Nel merito, rigettare, per le causali tutte addotte in narrativa, sia la domanda di simulazione assoluta e sia la domanda avente ad oggetto la revocatoria ex art. 2901
c.c. siccome palesemente inammissibili, improponibili ed improcedibili, oltre che destituite di ogni e qualsivoglia fondamento, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate. c)- In linea gradata e condizionata, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare la sig.ra alla ripetizione della somma in ragione di Euro CP_2
100.000,00 (Euro centomila/00), già corrispostale dall' odierno convenuto quale prezzo concordemente pattuito in dipendenza della predetta cessione della quota di partecipazione sociale della CP_6
- 9 - in uno al risarcimento dei danni subiti, oltre Controparte_6
interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo. Il tutto con l' emissione di ogni connesso e conseguenziale provvedimento al riguardo anche in ordine al governo delle spese di lite. d)- Condannare parte attrice, sig.ra , ex art. 96 c.p.c. per Pt_1
lite temeraria, al pagamento della somma di Euro 10.000,00, ovvero di quell'altra diversa somma, anche maggiore, da determinarsi in via equitativa da questo ill.mo Giudicante secondo il suo prudente apprezzamento, con l'emissione di ogni altro connesso provvedimento al riguardo”.
Differita la prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa, da parte del convenuto , dei terzi e CP TE P_
, si è costituita quest'ultima, eccependo come la società fosse stata
[...]
costituita nel 2018 per ricollocare l'attività svolta dalla ditta Tabit di
UT Giovanna, altra figlia di primo letto di il quale CP
aveva imposto l'assunzione formale della carica di amministratore unico ad mentre la società era, di fatto, gestita da lui e Parte_1
dalla figlia. Ha, inoltre, dedotto che, venuto meno nel 2022 il supporto, anche economico, di , la proprietaria delle quote CP CP_5
si era esposta personalmente per far fronte alle difficoltà
[...]
finanziarie della società, mentre aveva dismesso la carica Parte_1
di amministratore nel mese di marzo 2022 per motivi di salute. Ha, altresì, rappresentato lo scarso valore della quota totalitaria, alla luce dei debiti sociali. Ciò posto, ha chiesto il rigetto della domanda spiegata da nei propri confronti e l'estromissione dal giudizio. CP
Si è, inoltre, costituita , eccependo il proprio difetto TE
di legittimazione passiva, attesa la totale estraneità alle vicende di causa, confermando la rappresentazione dei fatti offerta da
[...]
[...] [...]
e indicando quale vero imprenditore occulto alle CP_7 CP
spalle della predetta società. Ha, dunque, chiesto l'estromissione dal giudizio ed il rigetto della domanda spiegata nei propri confronti.
Trattata la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***** Preliminarmente, in rito, va respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dei fatti costitutivi della domanda.
L'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 c.p.c. prevede che l'atto di citazione debba contenere: “…3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni”.
Sul punto, devono richiamarsi i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la nullità dell'atto di citazione va dichiarata a fronte di carenze contenutistiche determinanti un'assoluta incertezza in ordine all'oggetto della domanda, tale da ritenersi del tutto assente, nell'atto processuale introduttivo del giudizio, il requisito della cd. editio actionis.
In tema, è dirimente quanto affermato da Cass. Civ., sez. I, sent. n.
17023/2003, secondo cui: “La declaratoria di nullità della citazione — nullità che si produce, ex art. 164, comma 4 c.p.c., solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto — postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che
l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo
- 11 - riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare
“assolutamente” incerto, in particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte (se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto
l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni,
l'approntamento di una precisa linea di difesa)” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 17023/2003).
Ebbene, nel caso di specie, la parte attrice ha specificato in citazione il contenuto e l'oggetto della domanda in modo sufficientemente preciso, tale da rendere edotti sia il Giudice che le controparti del petitum e della causa petendi, esponendo chiaramente tanto il tipo di pronunce richieste, quanto i fatti posti a fondamento delle stesse.
Deve, dunque, affermarsi la validità dell'atto di citazione.
Nel merito, la domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, nei limiti e per i motivi di cui appresso.
- 12 - ha agito per sentire accertare, in via principale, la Parte_1
simulazione assoluta e, in via subordinata, la revocatoria dei seguenti atti:
A) Atto di donazione del 19/01/2022, per notar Persona_1
(Rep. 1113, racc. 832), con il quale ha donato alla di lui CP
figlia, l'intera quota di partecipazione, nella titolarità CP_2
del donante, al capitale sociale della Controparte_6
(C.F. ), del valore nominale di euro 20.000 (ventimila/00); P.IVA_2
B) Atto di donazione del 19/01/2022, per notar Persona_1
(Rep. 1114, racc. 833), con il quale ha donato alla di lui CP
figlia, l'intera quota di partecipazione, nella titolarità CP_2
del donante, al capitale sociale della SNC ITALIA CERAMICHE DEI
FRATELLI RU TA ED RU HE (C.F.
), del valore nominale di euro 5.460 (cinquemila P.IVA_3
quattrocento sessanta/00);
C) Cessione di quote del 21/02/2022, con scrittura privata autenticata dal notaio (registrata all' Agenzia Persona_2
Entrate di NAPOLI DP II il 28/02/2022 al n. 3952 Serie 1T), con cui ha ceduto al UG, verso il CP_2 CP_3
corrispettivo di euro 100.000 (centomila/00), la quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000 (ventimila/00) nella
[...]
(C.F. ), ricevuta in donazione il mese Controparte_6 P.IVA_2
precedente da . CP
Si tratta di azioni di merito del tutto diverse per contenuto e finalità, sebbene nella pratica spesso proposte congiuntamente, in forma alternativa tra loro o anche eventualmente in via subordinata, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra
(Trib. Napoli, 17/05/2019, n.5128). La prima, infatti, mira ad accertare
- 13 - l'esistenza di un negozio apparente;
la seconda, invece, tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, purché posto in essere in frode ai creditori, previo accertamento dell'eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione
(Cass., n. 20875/2019).
L'ordinamento non vieta il ricorso ad un simile schema negoziale, ma fissa un principio di prevalenza della realtà sull'apparenza, qualora quest'ultima dovesse risolversi in pregiudizio dei terzi: è il caso del creditore del simulato alienante, evidentemente pregiudicato da un trasferimento fittizio del suo debitore, il quale ha diritto di esercitare l'azione di simulazione ai sensi dell'art. 1416 co. 2 c.c., sempre che il suo credito sia sorto anteriormente all'atto simulato (Trib. Napoli Nord,
29 luglio 2021).
Il favor del legislatore per la prevalenza della realtà sull'apparenza emerge dal regime probatorio agevolato dell'art. 1417 c.c., che ammette i terzi – ma non le parti – alla prova della simulazione con ogni mezzo, anche con testi e presunzioni, le cui risultanze sono sottoposte al prudente apprezzamento del giudicante, con un sindacato di merito non censurabile in sede di legittimità.
Ciò posto, il Tribunale ritiene che nella fattispecie non sussistano i presupposti per dichiarare simulati gli atti sopra indicati.
Al di là del contesto di spiccata litigiosità tra i coniugi, in cui si collocano gli atti donativi posti in essere da , gli elementi CP
addotti dalla parte attrice non valgono a dimostrare che l' abbia, in CP
realtà, conservato la titolarità delle quote sociali donate alla figlia. Non
è, a tal fine, sufficiente la prova testimoniale articolata da Parte_1
con particolare riferimento al capo 12 (cfr. memoria ex art. 183, comma
- 14 - 6, n. 2 c.p.c. di , invero formulato in maniera generica e Parte_1
non idoneo a circostanziare il preteso ruolo rivestito da CP
nelle società in seguito alle donazioni delle quote.
Quanto alla corresponsione ad del canone locatizio del CP
mese di aprile 2022 relativo all'immobile di proprietà della s.n.c. da parte della conduttrice , tale circostanza non appare Parte_4
dirimente, potendo ragionevolmente trovare spiegazione nell'abitudine della conduttrice a versare il canone all' quale referente della CP
società proprietaria dell'immobile, ed in considerazione della dismissione della quota avvenuta solo pochi mesi addietro. Peraltro, ha prontamente eccepito l'erroneità del pagamento, CP
finanche dimostrando di aver restituito il vaglia postale a
[...]
D'altro canto, l'UT ha documentato di aver stipulato, in Parte_4
seguito alla dismissione della quota, un contratto di locazione con la s.n.c. proprietaria dell'immobile da lui utilizzato quale casa coniugale insieme ad finanche corrispondendo diversi canoni Parte_1
locatizi, a partire dal mese di febbraio 2022.
Con riferimento alla donazione della quota detenuta nella s.r.l., inoltre, l'effettività del trasferimento è inferibile dalla circostanza che la donataria ha, a sua volta, disposto, a titolo oneroso, CP_2
nella quota ricevuta, alienandola al UG . Quest'ultimo CP_3
ha, dal suo canto, dimostrato l'effettivo versamento del prezzo di acquisto di euro 100.000,00 dando prova dell'addebito dell'assegno bancario emesso in favore dell'alienante CP_2
Dall'insieme degli elementi acquisiti in giudizio non è possibile, dunque, evincere indizi gravi, precisi e concordanti dell'esistenza di un accordo simulatorio con riferimento ai negozi posti in essere.
- 15 - La domanda principale si accertamento della simulazione va, pertanto, rigettata.
Venendo alla domanda subordinata di revocatoria, va rammentato che tale rimedio rappresenta il principale strumento di conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, quando questi abbia posto in essere atti di disposizione potenzialmente pregiudizievoli delle ragioni creditorie, privandoli di efficacia nei confronti del creditore agente. Il rimedio della inefficacia relativa è idoneo a garantire la fruttuosità di una successiva azione esecutiva sul patrimonio del debitore o sui beni che vi sono stati sottratti, paralizzando gli effetti di un atto di disposizione di per sé valido, ma non opponibile al creditore procedente in quanto posto in essere in frode al creditore, precostituendosi una condizione di inadempimento.
Naturalmente, una conseguenza così incisiva può conseguire solo al previo vaglio giudiziale sui presupposti oggettivi e soggettivi indicati agli artt. 2901 ss. c.c.
Dal punto di vista oggettivo, è necessario che il creditore agente prospetti l'esistenza di un credito. Non è necessario che sia un credito liquido ed esigibile, potendo essere anche condizionato o potenziale, ma tale da consentire di apprezzare il pregiudizio economico discendente dal comportamento distrattivo del debitore (cfr. Cass., n. 7452/00;
Cass., n. 2104/00).
Sempre dal punto di vista oggettivo, è necessario che venga in rilievo un atto di disposizione del debitore, consistente in un atto di volontà in grado di incidere in maniera significativa sulla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio di cui dispone. A tale categoria appartengono principalmente gli atti traslativi di alienazione di beni, che sottraggono al patrimonio del debitore i cespiti economicamente
- 16 - rilevanti in favore di un terzo, nascondendoli all'aggressione dei creditori. A tale categoria, invece, vanno sottratti gli atti dovuti, che escludono ogni determinazione volitiva in capo al debitore che è chiamato ad adempiere ad obblighi preesistenti, come l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901 co. 3 cod. civ.).
Indispensabile presupposto oggettivo è anche il periculum damni o eventus damni, che qualifica l'atto di disposizione come fraudolento, nella misura in cui reca attuale pregiudizio alle ragioni dei creditori, oppure è semplicemente in grado di pregiudicarli in via potenziale (in tal senso è sufficiente un mero pericolo di danno). Il periculum damni è interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera elastica ed orientata al favor creditori, per cui si ritiene sufficiente che l'atto di disposizione sia in grado di rendere più difficile o onerosa la realizzazione del diritto di credito (Cass. civ. 18/06/2019 n. 16221;
Cass. civ. 19/7/2018, n. 19207, Cass. civ. 3/2/2015, n. 1902). In particolare, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che: “In tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass., n.
9461/2016). Sicché, anche la "trasformazione" di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è
- 17 - tipicamente il danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass., n.
7262/2000).
Il riconoscimento dell'esistenza dell'eventus damni non presuppone, peraltro, una valutazione sul pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede soltanto la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (v. Cass., 9/3/2006, n. 5105).
Sul piano soggettivo, è necessario dimostrare il consilium fraudis, ossia la consapevolezza del debitore di agire in pregiudizio alle ragioni creditorie e quindi di arrecare un periculum damni mediante i propri atti dispositivi. Alla conoscenza del pregiudizio deve essere equiparata la sua conoscibilità, cosicché l'ignoranza dovuta a colpa grave va considerata al pari della conoscenza effettiva (cfr. Cass. n. 2748/2005).
Tale consapevolezza si connota in ragione della collocazione temporale dell'atto: qualora, infatti, l'atto di disposizione sia anteriore all'assunzione dell'obbligazione, è necessario fornire la prova ulteriore che questo sia stato preordinato dal debitore in vista del sorgere del rapporto obbligatorio allo scopo di precostituirsi l'inadempimento.
L'ampiezza dell'elemento soggettivo dipende anche dal carattere gratuito o oneroso dell'atto. Qualora il debitore ponga in essere un atto a titolo gratuito, è sufficiente la prova della sua sola consapevolezza ai sensi dell'art. 2901 co. 1 n. 1) cod. civ., mentre irrilevante è lo stato psicologico del terzo, il cui interesse è recessivo rispetto a quello del creditore che mira a evitare un danno. Qualora, invece, l'atto sia a titolo oneroso, non può prescindersi dalla prova della comune conoscenza del terzo del carattere fraudolento della operazione o, qualora l'atto sia
- 18 - anteriore al sorgere del credito, della partecipazione alla dolosa preordinazione in danno del creditore (cd. participatio fraudis).
Se i presupposti oggettivi si prestano ad un agevole riscontro, diversamente vale per i presupposti soggettivi, attesa la difficoltà di fornire la prova di atteggiamenti psicologici che, come tali, non sono di immediata percezione.
Tuttavia, l'onere della prova incombente sul creditore agente può essere assolto anche mediante prove diverse da quelle dirette e dunque partendo da elementi presuntivi, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito (cfr. Cass. civ. 18/06/2019, n.16221).
Il ragionamento presuntivo può essere condotto “seguendo tre diverse direttrici: - presunzioni oggettive, consistenti nella palese – o comunque agevolmente conoscibile – esistenza di posizioni debitorie del disponente: protesti, pignoramenti, ecc.; - presunzioni derivanti dalle modalità dell'atto negoziale, quali il mancato pagamento del prezzo;
la non congruità dello stesso;
il pagamento dilazionato al di fuori dei criteri di normalità, ecc;
- presunzioni soggettive, date dal rapporto di parentela tra le parti oppure da rapporti di cointeressenza in affari (soci, imprese comuni, ecc.)” (Trib. Latina, 07/09/2020
n.1619).
Tanto premesso sul piano generale, nel caso di specie si ritengono sussistenti i presupposti per la revoca degli atti donativi posti in essere da in favore della figlia CP CP_2
In punto di legittimazione attiva, contestata dalle controparti, vanta un credito nei confronti di a titolo di Parte_1 CP
assegno di mantenimento disposto nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi.
- 19 - Dalla documentazione in atti (cfr. decreto di fissazione udienza nell'ambito del procedimento di separazione, allegato dalla parte attrice) emerge come abbia depositato il ricorso per la Parte_1
separazione giudiziale in data 17.05.2022, ossia precedentemente alla notifica dell'atto di citazione per l'odierno giudizio, chiedendo, in detto ricorso, la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro
2000,00. All'esito della fase cd. presidenziale, con decreto del
1.03.2023, il Tribunale di Napoli nord ha posto a carico di CP
l'assegno di mantenimento in favore della moglie nella Parte_1
misura di euro 550,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Orbene, in base al generale principio della necessità di escludere qualsiasi pregiudizio del diritto per il solo decorso del tempo necessario a farlo valere, deve ritenersi che l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento decorra sin dal momento della proposizione del ricorso per la separazione giudiziale (cfr., in motivazione, Cass., n.
41232/2021).
In ogni caso, la fattispecie costitutiva dell'obbligo di mantenimento, poi riconosciuto dal Tribunale, preesiste al provvedimento presidenziale e rinviene la sua genesi nello squilibrio patrimoniale venutosi a creare tra i coniugi con la separazione.
Vi è che, con la proposizione del ricorso per separazione e la richiesta di mantenimento, ha avanzato una pretesa Parte_1
economica - dunque un credito - nei confronti del coniuge, rilevante, anche quale credito litigioso o sub iudice, ai fini della legittimazione ad esperire l'azione revocatoria.
Si rammenti, infatti, quanto ripetutamente affermato dalla Corte di
Cassazione: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, il creditore non
- 20 - deve necessariamente essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, ma può essere anche un creditore con una semplice aspettativa di credito che non risulti pretestuosa e che sia probabile”
(ex multis, Cass., n. 10742/2024).
Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio che, all'epoca della proposizione della domanda revocatoria, sussistesse un'aspettativa di credito in capo all'attrice nei confronti del coniuge, poi accolta dal
Tribunale con il provvedimento reso nel giudizio di separazione.
Deve, altresì, rilevarsi che la quantificazione del credito per mantenimento offerta dalla parte attrice, con decorrenza dalla data di proposizione del ricorso per separazione, non ha formato oggetto di specifica contestazione. ha, piuttosto, eccepito in compensazione il CP
controcredito nelle more maturato verso a titolo di spese Parte_1
legali all'esito del giudizio possessorio intentato contro di lei.
È, questa, invero, una circostanza rilevante sotto il profilo dell'interesse ad agire in revocatoria. Ed infatti, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento al requisito dell'eventus damni e dell'interesse ad agire, devono considerarsi anche le circostanze sopravvenute rispetto al momento della proposizione della domanda, quali, in particolare, l'integrale estinzione del debito e la sua irreversibile riduzione ad una misura rispetto alla quale la garanzia patrimoniale dell'obbligato risulti essere adeguata, tenuto conto dell'entità e della tipologia di beni che la compongono: non ricorre, quindi, l'eventus damni se la riduzione del credito, anche in corso di causa, elimina la lesione della garanzia patrimoniale posta in essere mediante l'atto dispositivo, atteso che l'interesse ad agire deve sussistere sino al momento della decisione della domanda (Cass. n. 17029/2016).
- 21 - Nel caso che ci occupa, tuttavia, la parte attrice ha quantificato il credito progressivamente maturato a titolo di mantenimento in misura eccedente rispetto al
contro
-credito vantato dal coniuge a titolo di spese legali. Da ultimo, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
30.01.2025, la difesa di ha puntualmente indicato i criteri Parte_1
di quantificazione del credito, a decorrere dalla data di proposizione del ricorso per separazione ed al netto dei pagamenti ricevuti relativamente ai mesi da marzo a luglio 2023, vantando, comunque, un'eccedenza rispetto al
contro
-credito.
Di contro, la difesa di si è limitata a rilevare la CP
pendenza di altro giudizio dinanzi a questo Tribunale concernente la pretesa alla corresponsione del mantenimento per il periodo antecedente l'ordinanza di separazione, senza, tuttavia, muovere specifiche contestazioni, né altro precisando (cfr. verbale di udienza del
30.01.2025). Deve, al riguardo, evidenziarsi che la pretesa al mantenimento per il periodo pregresso all'ordinanza presidenziale integra una tipica fattispecie di credito litigioso o sub iudice (stando alla suddetta rappresentazione dello stesso , di per sé sufficiente a CP
fondare la legittimazione attiva di Parte_1
L' ha, inoltre, eccepito il pagamento del canone mensile CP
relativo all'appartamento prima adibito a casa coniugale ed occupato, in seguito alla separazione, dalla sola Non è stata, tuttavia, Parte_1
addotta al riguardo alcuna formale pretesa in compensazione nei confronti dell'attrice, né il convenuto ha dedotto una occupazione sine titulo da parte della moglie, tantomeno dimostrato di averle richiesto la liberazione dell'immobile.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve affermarsi la legittimazione attiva di Parte_1
- 22 - È necessario, a tal punto, stabilire se gli atti donativi posti in essere da si collochino in un momento anteriore o posteriore al CP
sorgere del credito.
Orbene, dalla rappresentazione dei fatti offerta dalle parti emerge che le donazioni di quote sociali sono state effettuate prima della separazione e, dunque, dell'insorgenza del credito.
Nel caso di anteriorità dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza del credito, l'art. 2901, n. 1, c.c. richiede la dolosa preordinazione del debitore. Sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, affermando il principio per cui, in caso di atto di disposizione anteriore al sorgere del credito, per integrare il requisito della “dolosa preordinazione” è necessario, da parte del debitore, il
“dolo specifico”, ovvero è necessario che l'atto sia stato preordinato ad impedire o pregiudicare il soddisfacimento del credito;
qualora l'atto sia a titolo oneroso, è necessario altresì, ai fini dell'azione revocatoria, che il terzo fosse a conoscenza dell'intento perseguito dal debitore (Cass.,
SS.UU., n. 1898/2025).
Ritiene il Tribunale che nella fattispecie in esame sia ravvisabile la dolosa preordinazione in capo ad . CP
A tale conclusione si addiviene, principalmente, in ragione della sequenza temporale degli eventi. È pacifico, invero, che , CP
classe 1957, sia un imprenditore affermato nel campo della vendita di rivestimenti in ceramica, avendo costituito fin dal 1988, insieme al fratello LE, la s.n.c. Italia Ceramiche, e nel 2007 la s.r.l. con analoga denominazione ed oggetto sociale. Incontestato è che la s.n.c. sia fortemente patrimonializzata, essendo proprietaria di svariati immobili, di cui uno gratuitamente utilizzato dall quale casa CP
coniugale almeno fin dal matrimonio con la , avvenuto nel 2006. Pt_1
- 23 - Altrettanto pacifico è che nel dicembre 2021, in seguito a litigio, abbia abbandonato la casa coniugale (secondo la sua CP
prospettazione, per esserne stato cacciato dalla moglie). A distanza di circa venti giorni, in data 19.01.2022, l' ha donato alla figlia CP
le partecipazioni detenute in entrambe le società, per poi CP_2
richiedere, con missiva del 10.03.2022, la separazione alla moglie.
L'odierno convenuto, dunque, all'età di 65 anni e circa venti giorni dopo la definitiva rottura del rapporto con la moglie, si è spogliato, a titolo gratuito, ed in un'unica occasione, della totalità degli asset in cui si sostanziava la redditizia attività imprenditoriale svolta da tutta la vita.
In tal modo, l' si è, inoltre, privato della libera disponibilità CP
dell'immobile in cui viveva da anni, di proprietà della s.n.c., salvo, di lì ad un mese, stipulare con la società un contratto di locazione dell'immobile, così obbligandosi a versare il canone mensile di euro
600,00.
A distanza di circa due mesi, ha richiesto la CP
separazione alla moglie. Nell'ambito del giudizio di separazione, è risultato comproprietario per ½ di un immobile assegnato in sede di divorzio alla precedente moglie, oltreché, per 1/11, di un locale deposito, ed usufruttuario, insieme ad dell'immobile in Parte_1
, nella nuda proprietà di (figlia di primo Per_3 TE
dello dell' ). Pt_1
Non risulta, inoltre, disporre di giacenze o titoli bancari, eccezion fatta per la somma di euro 401,00 presso Intesa Sanpaolo, pignorata dalla . Pt_1
Orbene, ritiene il Tribunale che le circostanze riportate integrino indizi, gravi, precisi e concordanti della dolosa preordinazione, in capo
- 24 - ad di sottrarsi agli obblighi patrimoniali nei confronti CP
della moglie in vista della imminente separazione.
Sono, invero, rimaste indimostrate tanto la tesi sostenuta da CP
circa il pregresso intento di cedere le attività alla figlia, quanto la
[...]
difesa di secondo cui le donazioni sarebbero valse a CP_2
ripagarla del decennio di attività lavorativa svolta per la società senza retribuzione, oltreché di un prestito fatto al padre.
A fronte della descritta sequenza temporale degli eventi, inoltre, non pare verosimile che tale e tanto spirito di liberalità e riconoscenza del padre nei confronti della figlia si sia manifestato proprio nell'imminenza della separazione coniugale.
La dinamica temporale, la gratuità degli atti dispositivi, la sostanziale impossidenza dell' una volta cedute le partecipazioni CP
sociali, la irragionevolezza della scelta, pur in mancanza di un reddito o di risparmi dichiarati, di assumere l'onere di un canone locatizio in relazione ad un immobile della s.n.c. prima detenuto gratuitamente, sono circostanze che, unitamente considerate, consentono di inferire che si sia spogliato delle partecipazioni sociali proprio in CP
previsione della separazione, da lui stessa richiesta a distanza di meno di due mesi (in cui la quota di s.r.l. è stata sub-alienata ad
[...]
) ed al fine di sottrarsi ai connessi obblighi patrimoniali nei CP_3
confronti della moglie.
Trattandosi di atti dispositivi a titolo gratuito, non è necessario indagare lo stato soggettivo del donatario.
Va, altresì, affermata l'idoneità degli atti in esame ad arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore.
In proposito, si rammenta che è principio consolidato quello per cui il pregiudizio richiesto dall'art. 2901 c.c. non deve necessariamente
- 25 - consistere in un danno concreto ed effettivo, essendo invece sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta o maggiormente dispendiosa l'esecuzione coattiva del credito o da comprometterne la fruttuosità (cfr., in questi termini, Cass. civ. n. 15310/07, 2971/99, 7262/00). Pertanto, ad integrare il presupposto oggettivo non occorre la prova che l'atto pregiudichi effettivamente la realizzazione del diritto del creditore o la renda addirittura impossibile (Cassazione civile sez. III, 10 luglio 1997, n.
6272, in Giust. civ. Mass. 1997,1178).
Nel caso di specie, è evidente la deminutio patrimonii derivante dagli atti di donazione delle quote sociali in cui si sostanziava l'attività imprenditoriale svolta da , senza alcuna contropartita in CP
denaro. È incontestato che le attività sociali fossero redditizie, risultando, inoltre, la s.n.c. fortemente patrimonializzata.
Quanto ai diritti reali vantati da , come dedotto dalla CP
parte attrice, essi risultano difficilmente liquidabili, trattandosi di un diritto di usufrutto, della comproprietà per ½ dell'immobile assegnato alla ex coniuge e per 1/11 di un locale deposito. Non risultano disponibilità liquide, eccezion fatta per euro 401,00 presso Intesa
Sanpaolo.
Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: "In tema di revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito (quale, nella specie, una transazione traslativa di beni ereditari conclusa dall'erede con un terzo), l'onere di
- 26 - provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'" eventus damni"" (cfr. Cass. n. 1902 del 3/2/2015).
Nel caso di specie, il convenuto , a tanto onerato, non CP
ha dimostrato l'idoneità del residuo patrimonio a soddisfare il credito vantato dall'attrice.
Sempre sul piano dell'eventus damni, si è già detto che il
contro
- credito vantato in compensazione da non vale ad CP
estinguere la pretesa creditoria posta alla base della domanda.
Sussistono, dunque, i presupposti perché siano dichiarati inefficaci, nei confronti della parte attrice, i due atti di donazione delle quote sociali posti in essere da in favore della figlia CP [...]
CP_2
A norma dell'art. 2901, ultimo comma, c.c., l'inefficacia travolge, altresì, l'acquisto della quota di partecipazione nella Controparte_6
da parte di . Sebbene quest'ultimo abbia dimostrato
[...] CP_3
di aver acquistato la quota da a titolo oneroso, difetta, CP_2
nel caso di specie, il requisito della buona fede.
Ed invero, il terzo è nipote di , essendo CP_3 CP
figlio di UT LE, quest'ultimo fratello e socio di CP
tanto nella predetta s.r.l., quanto nella s.n.c. attraverso le quali viene svolta l'attività commerciale di famiglia.
Orbene, la nozione giuridica di buona fede può trarsi dalla disposizione di cui all'art. 1147 c.c., a mente del quale: “È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto. La buona fede non giova se l'ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto”.
- 27 - Coniugando tale principio con la previsione di cui all'art. 2901 c.c., deve ritenersi che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei confronti del terzo sub-acquirente a titolo oneroso, allorquando - come nel caso di specie - non venga in rilievo la priorità della trascrizione, è ulteriormente necessaria la prova della mala fede del sub-acquirente, intesa come effettiva conoscenza della revocabilità del primo atto (cfr.
App. Bari, sent. n. 86 del 20 gennaio 2020).
Nella fattispecie, deve escludersi lo stato di buona fede in capo ad al momento dell'acquisto. CP_3
Assumono, a tal fine, rilevanza diversi fattori. Innanzitutto, lo stretto vincolo di parentela intercorrente tra donante, donataria e terzo sub-acquirente, di cui si è detto. I rapporti intercorrenti tra le parti assumono vieppiù, pregnanza allorquando si consideri che i fratelli ed UT LE fin dalla fine degli anni '80 svolgevano CP
in società l'attività imprenditoriale nel settore della vendita di rivestimenti in ceramica mediante la s.n.c., avendo, poi, costituito, nel
2007, finanche la s.r.l. avente il medesimo oggetto sociale. Si tratta, quindi, di una vera e propria “attività di famiglia” che vede coinvolti i due fratelli. Pare, dunque, innegabile, che, al di là del rapporto di parentela, tra le due famiglie intercorra un rapporto di cointeressenza, oltreché di frequentazione che rende improbabile una ignoranza, da parte del nipote, della situazione familiare e patrimoniale dello zio. E ciò anche in considerazione del fatto che, con l'acquisto delle quote sociali, lo stesso ha dimostrato di essere coinvolto CP_3
nell'attività imprenditoriale svolta dal padre e dallo zio.
In secondo luogo, fortemente significativa è, ancora una volta, la sequenza temporale degli eventi. dopo essersi resa CP_2
donataria della quota sociale detenuta dal padre nella Italia Ceramiche
- 28 - s.r.l., a distanza di solo un mese ha venduto la medesima quota al UG . Circa venti giorni dopo, ha CP_3 CP
formalizzato alla moglie l'intenzione di separarsi.
Tenendo conto dei descritti rapporti intercorrenti tra le parti, e della repentinità con cui è stato posso in essere il doppio trasferimento della quota sociale nell'ambito della stessa cerchia familiare ed imprenditoriale, nell'imminenza della separazione coniugale dell' CP
è ragionevole presumere che il sub-acquirente fosse a CP_3
conoscenza dell'intento spoliativo dello zio nell'ottica della prossima separazione dalla moglie e, dunque, della revocabilità della donazione a monte.
Deve, quindi, ritenersi provata, sia pure in via presuntiva, la mala fede del sub-acquirente , con conseguente inefficacia, nei CP_3
confronti della parte attrice, dell'acquisto da lui compiuto.
L'accoglimento della domanda revocatoria vale ad assorbire le ulteriori domande proposte in via subordinata dalla parte attrice.
Venendo alle domande riconvenzionali spiegate dal convenuto
, esse sono infondate e, pertanto, vanno respinte, per le CP
seguenti motivazioni.
La qualità di socia titolare di in capo ad Controparte_4 Pt_1
deve ritenersi indimostrata. È, invero, pacifico che l'
[...] Pt_1
rivestisse, fino ai primi mesi del 2022, la carica di amministratore unico della società in questione, le cui quote sono interamente possedute dalla di lei figlia . TE
La difesa di ha allegato un report fotografico ed CP
articolato una prova testimoniale tesi a dimostrare che, per circa una settimana nel corso del mese di giugno 2023, frequentasse Parte_1
i locali di Controparte_4
- 29 - Ebbene, la prova testimoniale, non ammessa, deve ritenersi irrilevante, dal momento che le circostanze addotte, qualora provate, non sarebbero, comunque, univocamente indicative della qualità di socia di socia di fatto in capo alla . La mera frequentazione della Pt_1
società, peraltro per una settimana, non è, invero, decisiva, potendo essere compatibile con altri tipi di rapporto (ad esempio lavorativo), anche in considerazione del legame intercorrente con la proprietaria della società, figlia della . Pt_1
Al fine di dimostrare la qualità di socia-proprietaria in capo ad la parte convenuta avrebbe dovuto, piuttosto, allegare e Parte_1
dimostrare circostanze quali: la partecipazione agli utili ed alle perdite, lo svolgimento effettivo dell'attività imprenditoriale, nonché, eventualmente, il compimento di atti gestori da parte della . Pt_1
Nulla di tutto ciò è avvenuto, con conseguente infondatezza della domanda riconvenzionale di cui al capo 4 delle conclusioni formulate da . CP
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da deve rilevarsi che solo in comparsa CP
conclusionale sono stati specificamente allegati i pregiudizi asseritamente sofferti, tanto sul piano patrimoniale per il mancato godimento dell'immobile in , quanto sul piano non Per_3
patrimoniale, in ragione della dedotta violenza privata subita con lo spoglio. Si tratta, tuttavia, di elementi fattuali, integranti un elemento costitutivo della domanda risarcitoria – ossia il cd. danno conseguenza dell'illecito altrui – che andavano allegati nei termini processuali connessi alle preclusioni assertive ed asseverative. Fino alla seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., invece, è stata articolata una prova testimoniale inidonea a dimostrare i predetti pregiudizi, nonché prodotta
- 30 - documentazione (valori Omi, planimetria dell'immobile in , Per_3
inserzioni locative) in assenza, tuttavia, di qualsivoglia puntuale allegazione - sul piano fattuale - dei danni che quella medesima documentazione avrebbe dovuto dimostrare.
In definitiva, in difetto della tempestiva allegazione dei pregiudizi sofferti, la domanda risarcitoria proposta da va rigettata. CP
Venendo, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto nei confronti della sua dante causa CP_3 [...]
in caso di accoglimento della domanda revocatoria proposta CP_2
dalla parte attrice, essa si appalesa infondata.
, invero, ha chiesto la ripetizione del prezzo versato CP_3
per l'acquisto della quota sociale. Non vi è, tuttavia, titolo per disporre la ripetizione del prezzo versato, dal momento che l'accoglimento dell'azione revocatoria non incide sulla validità dell'atto dispositivo, determinandone la sola inefficacia relativa nei confronti dell'attrice vittoriosa.
Né ha compiutamente articolato una domanda CP_3
risarcitoria nei confronti di dal momento che nella CP_2
parte motiva degli scritti di parte non è allegato alcun elemento costitutivo della domanda risarcitoria, mentre nelle sole conclusioni è giustapposta alla domanda di ripetizione del prezzo – alla stregua di una formula di stile – la richiesta “in uno al risarcimento dei danni subiti”, senza ulteriori specificazioni.
Alla luce del parziale accoglimento della domanda avanzata dall'attrice, nonché dei complessivi rapporti emersi tra tutte le parti in causa, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
- 31 - Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda, dichiara inefficaci ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei confronti di i seguenti Parte_1
atti: 1)Atto di donazione del 19/01/2022, per notar Per_1
(Rep. 1113, racc. 832), con il quale ha
[...] CP
donato alla di lui figlia, l'intera quota CP_2
partecipazione, nella titolarità del donante, al capitale sociale di
(C.F. ) del valore Controparte_6 P.IVA_2
nominale di euro 20.000,00 (ventimila/00); 2) Atto di donazione del 19/01/2022, per notar (Rep. 1114, racc. Persona_1
833), con il quale ha donato alla di lui figlia, CP [...]
l'intera quota partecipazione, nella titolarità del CP_2
donante, al capitale sociale di ITALIA CERAMICHE SNC DEI
FRATELLI RU TA ED RU HE (C.F.
) del valore nominale di euro 5.460,00 P.IVA_3
(cinquemila quattrocento sessanta/00); 3) Cessione di quote del
21/02/2022, con scrittura privata autenticata dal notaio
[...]
(registrata all' Agenzia Entrate di NAPOLI DP II il Persona_2
28/02/2022al n. 3952 Serie 1T) con cui ha CP_2
trasferito ad , verso il corrispettivo di euro CP_3
100.000,00 (centomila/00), la quota di partecipazione del valore nominale di euro 20.000,00 (ventimila/00) al capitale sociale di
(C.F. ); Controparte_6 P.IVA_2
- 32 - 2. Autorizza l'iscrizione della presente sentenza nel registro delle imprese per gli effetti previsti dalla legge quanto alle società di capitali;
3. Dichiara assorbite le ulteriori domande subordinate spiegate dalla parte attrice;
4. Rigetta le domande riconvenzionali proposte dai convenuti ed;
CP CP_3
5. Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
- 33 -