Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1956
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Sentenza 23 maggio 2025

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Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione civile, ha pronunciato sentenza in merito a un'azione promossa da una moglie (attrice) nei confronti del marito (convenuto) e della figlia di primo letto di quest'ultimo (convenuta), nonché di terzi chiamati in causa, avente ad oggetto l'accertamento della simulazione assoluta e, in via subordinata, la revocatoria ordinaria di atti di trasferimento di quote societarie. L'attrice ha dedotto che il marito, in previsione della separazione e al fine di pregiudicare le sue pretese economiche, avesse simulato o posto in essere atti di disposizione patrimoniale volti a spogliarsi delle sue partecipazioni in due società, la Controparte_6 s.r.l. e la SNC ITALIA CERAMICHE DEI FRATELLI RU TA ED RU HE, donando le quote alla figlia e cedendone successivamente una parte a un nipote. In via gradata, l'attrice ha chiesto il risarcimento dei danni e la ricostituzione della comunione legale dei beni, sostenendo che la quota della Controparte_6 s.r.l. fosse ricaduta in comunione legale e fosse stata trasferita senza il suo consenso. Si sono costituiti i convenuti, contestando le domande attoree e sollevando eccezioni preliminari di inammissibilità e nullità della citazione. Il marito ha inoltre proposto domande riconvenzionali volte all'accertamento della sua qualità di socio effettivo della Controparte_6 s.r.l. e al risarcimento dei danni subiti, mentre la figlia e il nipote hanno chiesto il rigetto delle domande nei loro confronti.

Il Tribunale ha preliminarmente respinto l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, ritenendo che le doglianze attoree fossero sufficientemente precise. Nel merito, ha rigettato la domanda principale di simulazione assoluta, ritenendo non provata la conservazione della titolarità delle quote da parte del marito e non sufficienti gli indizi addotti. Ha invece accolto parzialmente la domanda subordinata di revocatoria ordinaria, dichiarando inefficaci nei confronti dell'attrice i due atti di donazione delle quote societarie posti in essere dal marito in favore della figlia, in quanto sussistevano i presupposti della dolosa preordinazione e del pregiudizio alle ragioni creditorie, considerando anche la sequenza temporale degli eventi e la gratuità degli atti. L'inefficacia è stata estesa anche all'acquisto della quota da parte del nipote, ritenuto non in buona fede. Sono state rigettate le domande riconvenzionali proposte dai convenuti, sia per difetto di prova della qualità di socio di fatto della moglie nella Controparte_6 s.r.l., sia per mancata tempestiva allegazione dei danni subiti, sia per insussistenza del titolo alla ripetizione del prezzo versato dal nipote. Le spese di lite sono state interamente compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 23/05/2025, n. 1956
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 1956
    Data del deposito : 23 maggio 2025

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