Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00477/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2025, proposto da
GI UR, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cassaniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccalumera, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2024 avente ad oggetto “ Approvazione Tariffe TARI 2024 ”, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa VA VE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 22 dicembre 2024 e depositato il 18 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 19.07.2024 avente ad oggetto “Approvazione Tariffe TARI 2024”, deducendo i seguenti motivi di gravame:
1. «Nullità della delibera perché carente dell’atto presupposto all’oggetto della deliberazione.»
2. «Nullità della delibera 29 in oggetto per violazione dell’art. 1 della delibera ARERA n. 363 /2021/R/Rif.»;
3. «Nullità della delibera perché aumenta indebitamente di € 247,00 la spesa in un anno: passa da 100 a 400 euro il costo di smaltimento a tonnellata.»
4. «Nullità della delibera 29 per abuso nella determinazione delle tariffe del potere tecnico-discrezionale fino allo snaturamento delle finalità del tributo che è quella di far pagare di più chi produce più spazzatura.»
5. «Nullità della delibera 29 in oggetto perché viola il criterio di proporzionalità nella determinazione delle tariffe.».
Il Comune di Roccalumera, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso, quindi la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce della espressa dichiarazione resa dalla parte ricorrente in ordine all’assenza di un attuale interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Nel processo amministrativo, infatti, vige il principio della piena disponibilità dell'interesse al ricorso, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d'ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell'azione, salvo comunque l'onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216; Consiglio di Stato, sez. II, 28 settembre 2021, n. 6256; T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931).
Nessuna statuizione deve essere resa in punto di spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO TO, Presidente
VA VE, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA VE | RO TO |
IL SEGRETARIO