Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 31/03/2025, n. 1411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1411 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18328/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Filippo Ma-
rasà ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.18328 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2019 vertente
TRA
, C.F. , rappresentato e di- Parte_1 CodiceFiscale_1
feso dall'Avv. Giuseppe Seidita, giusta procura allegata all'atto di opposi-
zione a decreto ingiuntivo;
- opponente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...]
(C.F , rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelo Carrara, P.IVA_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
– opposto –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 23/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta da avverso il Parte_1
Tribunale di Palermo
decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 4779/2019 del
26/08/2019, con cui veniva ingiunto allo stesso opponente il pagamento,
della complessiva somma di euro 6.637,99, oltre interessi e spese del pro-
cedimento monitorio, in favore dell Controparte_2
a titolo di restituzione della somma in tesi
[...]
versata in eccesso da quest'ultimo al D quale compenso professiona- Pt_1
le per l'esercizio della carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente opposto, in esecuzione della delibera del consiglio di am-
ministrazione dello stesso Istituto n. 14 del 09/04/2019.
Il , a sostegno dell'opposizione ed anche della domanda propo- Pt_1
sta in via riconvenzionale di cui si tratterà più avanti, ha esposto in punto di fatto che:
- l se- Controparte_2
condo quanto previsto all'art. 9 dello proprio statuto, è dotato di un colle-
gio dei revisori cui compete il controllo contabile, nominato con decreto dell'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione (oggi
[...]
), e composto da tre Controparte_3
membri;
- nel giugno 2008 il collegio dei revisori dei conti dell , già costi- CP_2
tuito con D.A. n. 565 del 18/06/2004 dell'Assessorato alla Pubblica
Istruzione, decadeva senza però essere ricostituito;
- con D.A. n. 3760 del 31/05/2017, l Controparte_4
, in revoca del D.A. n. 22/Gab del 13/12/2016,
[...]
ricostituiva il Collegio dei revisori dei conti dell Controparte_2
– cui nel frattempo era stato accorpato l ai sensi
[...] CP_5
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dell'art. 34 della L.R. n. 9 del 7/05/2015 – nominava, quali componenti, i dottori e , stabilendo il Parte_2 Parte_3 Parte_1
loro diritto ad un compenso secondo i criteri stabiliti dalla normativa al tempo vigente;
- successivamente alla costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti, il consiglio di amministrazione dell , con delibera n. 38 del CP_2
22/12/2017, ritenendo che l'ente ricadesse nella categoria di cui alla Fa-
scia “C” prevista dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 7
del 20/01/2012, determinava il compensi dei componenti del predetto collegio nell'importo complessivo lordo annuo di euro 10.000,00, di cui euro 4.000,00 per il Presidente ed euro 3.000,00 per ciascuno degli altri due componenti;
- con successiva delibera n. 34 del 26/07/2018, lo stesso consiglio di amministrazione, ritenuta invece la riconducibilità dell alla cate- CP_2
goria degli enti di cui alla Fascia B del D.P.R.S. n. 7 del 20/01/2012, fis-
sava i compensi annui per il Collegio in 20.000,00 annui, di cui euro
8.000,00 per il presidente del collegio dei revisori ed euro 6.000,00 per gli altri due componenti.
- infine, con delibera n. 14 del 09/04/2019, il consiglio di amministra-
zione dell revocava in autotutela, ai sensi dell'art. 52, comma 6, CP_2
del D.lgs. n. 174/2016, le delibere n. 38 del 22.12.2017 e n. 34 del
26.07.2018 limitatamente a quanto in esse stabilito circa la quantifica-
zione dei compensi dei revisori dei conti dell , e lo rideterminava CP_2
nell'importo annuo di euro 1807,60 per il Presidente ed in quello annuo di euro 1.550,00 per ognuno degli altri due componenti.
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Ciò premesso in punto di fatto, l'opponente, in primo luogo, ha conte-
stato la legittimità della pretesa azionata in via monitoria, poiché in con-
trasto con l'art. 17 della L.R. n.11/2010 ed il D.P. Reg. Sic. n. 7 del
17/2/2012. Ha dedotto, in particolare, che con la delibera n. 14 del
09/04/2019, il consiglio di amministrazione dell riduceva i com- CP_2
pensi dei componenti del collegio dei revisori dei conti, sull'errato presup-
posto che il medesimo ente fosse un istituto scolastico e che, pertanto,
dovessero applicarsi i compensi previsti dalla normativa regionale per le
Istituzioni scolastiche statali della Regione Siciliana.
Il D'SA, inoltre, eccependo l'inadempimento di parte opposta nel pa-
gamento del compenso dovuto, ha domandato, in via riconvenzionale, la condanna dell'Istituto al pagamento del compenso di euro 22.166,66 - pa-
ri alla differenza tra l'importo di euro 31.666,66 e la somma di euro
9.500,00 già corrisposta dall'opposto giusta fattura elettronica - per il pe-
riodo compreso tra giugno 2017 e dicembre 2018, ovvero nella maggior o minor somma all'esito del giudizio, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione monetaria dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddi-
sfo, con vittoria di spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l riunite Controparte_2 CP_2
ed ha contestato i motivi di opposizione, deducendo la legit- CP_2
timità della propria pretesa restitutoria, in quanto conforme alla normati-
va regionale;
ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali.
Durante la pendenza del procedimento, l'opponente ha rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo con la controparte, esponendo in
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particolare di aver, con nota a mezzo P.E.C. trasmessa in data
26/07/2022 dal proprio procuratore, accettato la proposta transattiva in-
viata dal presidente del consiglio di amministrazione dell , formu- CP_2
lata giusta delibera dello stesso organo consiliare del 31/01/2022, con la quale il predetto presidente veniva autorizzato ad avanzare una proposta di componimento bonario della controversia, con rinuncia del ad Pt_1
un importo pari al 25% della pretesa dallo stesso formulata in via ricon-
venzionale.
L'opposto ha contestato il perfezionamento dell'accordo menzionato dall'opponente, sia per il mancato avveramento della condizione sospensi-
va indicata nella summenzionata delibera del consiglio di amministrazio-
ne, ossia il rilascio del parere favorevole all'accordo da parte del difensore dell , sia per l'intervenuta revoca della stessa proposta, disposta CP_2
con delibera del consiglio di amministrazione del 4/11/2022, che stabili-
va la prosecuzione della presente controversia.
L'opponente, dunque, nel precisare le conclusioni, ha chiesto in via principale di dichiarare la cessazione della materia del contendere per il perfezionamento dell'accordo transattivo con la controparte.
Al contrario, l'opposto ha sul punto chiesto di accertare l'intervenuta revoca della proposta, o comunque il mancato perfezionamento dell'ac-
cordo.
Istruita in via documentale, la causa è stata rinviata all'udienza del
23.10.2024, nella quale, assunte le conclusioni delle parti in epigrafe ri-
chiamate, è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei ter-
mini ex art. 190, comma 1, c.p.c.
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Così delineato l'oggetto del giudizio, occorre in primo luogo esaminare la domanda di cessazione materia del contendere proposta dall'opponente sul presupposto dell'intervenuto perfezionamento di un accordo transatti-
vo fra le parti nel corso del presente giudizio.
Ebbene, dalla documentazione agli atti di causa non risulta essersi concluso tra le parti l'accordo transattivo indicato dal . Pt_1
Infatti, in atti manca la prova sia dell'avvenuta elaborazione e trasmis-
sione, da parte del presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto (in nome e per conto dello stesso ente), di una proposta tran-
sattiva indirizzata direttamente all'odierno opponente, sia la prova dell'avvenuto ricevimento, da parte del , di una proposta transatti- Pt_1
va formulata dall'ente opposto per mezzo del suo presidente.
Invero, in atti risulta al riguardo prodotta unicamente la nota del
3.2.2022 (priva di numero di protocollo) con cui il presidente del consiglio di amministrazione dell'Istituto, informava il difen- Persona_1
sore del medesimo ente, Avv. Carmelo Carrara, che “a seguito della richie-
sta di compensazione bonaria dei giudizi relativi ai Siig.ri CP_6
[...
inoltrata a questo Istituto in data Persona_2 Parte_1
21.01.2022 il CDA riunitosi il 31 gennaio ha ritenuto di potere giungere ad
un accordo ove i soggetti di cui sopra accettassero una riduzione del valore
dell'importo da essi preteso pari al 25% dell'importo stesso” ed invitava lo stesso difensore a rappresentare detta proposta all'avvocato delle
contro
-
parti.
Ebbene, come in precedenza anticipato, per quanto riguardo la posi-
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zione del D'SA, non risulta tuttavia documentato che, una vota ricevuta la proposta transattiva del presidente dell'Istituto del 3.2.2022, il procu-
ratore dello stesso ente (Avv. Carmelo Carrara) la inoltrava effettivamente per iscritto al difensore dell'odierno opponente.
La mancanza di prova della trasmissione della proposta transattiva di cui alla nota del presidente del consiglio del consiglio di amministrazione dell del 3.2.2022 all'odierno opponente non consente dunque di CP_2
ritenere dimostrata la conclusione del contratto di transazione ai sensi dell'art. 1326 c.c., tanto più se si considera che la precedente delibera del
31.1.2022 (presupposta alla predetta nota del presidente del 3.2.2022)
con cui consiglio di amministrazione dell , al fine di addivenire ad CP_2
una soluzione bonaria della questione, riteneva opportuno proporre alla controparte una riduzione del 25% della somma pretesa, faceva comun-
que salvo il parere dell'Avv. Carrara. Ebbene, dalla documentazione in atti non risulta che il difensore dell abbia rilasciato un parere positivo CP_2
alla transazione, emergendo piuttosto, dalla prodotta delibera del consi-
glio di amministrazione dell del 7.3.2022, che lo stesso organo CP_2
amministrativo deliberava di proseguire nella causa già in corso proprio in virtù del parere negativo alla transazione nel frattempo emesso dal le-
gale dell'ente.
Peraltro, la nota a mezzo p.e.c. delle ore 11:04 del 26.7.2022 - con cui il difensore dell'opposto (Avv. Giuseppe Seidita) comunicava al legale dell'Istituto l'accettazione della “proposta transattiva formulata, suo trami-
te, dall'Istituto opposto” - prevedeva anche la regolamentazione delle spese del giudizio, sicchè la nota in questione non era, sotto il profilo contenuti-
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stico, comunque perfettamente conforme alla precedente lettera del presi-
dente del consiglio di amministrazione dell'ente del 3.2.2022.
Non può dunque ritenersi perfezionata la conclusione di un contratto di transazione tra le parti ai sensi dell'art. 1326 c.c., anche a causa della mancanza di conformità della nota dell'opponente a mezzo p.e.c. del
26.7.2022 alla suddetta nota del presidente del consiglio di amministra-
zione dell'Istituto del 3.2.2022.
A ciò deve aggiungersi che, con successiva delibera del 2.12.2022, il consiglio di amministrazione dell reiterava il proprio intendimento CP_2
di non procedere ad alcuna transazione con la controparte e di proseguire con il giudizio in corso.
Pertanto, la domanda dell'opponente di cessazione della materia del contendere va ritenuta infondata e, per l'effetto, rigettata.
****
Così sinteticamente delineato l'oggetto del procedimento, prima di esaminare il merito della controversia, osserva preliminarmente il Tribu-
nale – alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.
ex multis Cass. sez. III civ. n. 20613/2011) – che “l'opposizione al decreto
ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice
non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente
emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli ele-
menti offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria
pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine,
non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica
ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della
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propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla pro-
posta opposizione e chieda conferma del decreto opposto”.
Alla luce del principio appena esposto, l'indagine da svolgersi nel pre-
sente giudizio, non essendo limitata alla verifica della legittimità
dell'emissione dell'opposto decreto ingiuntivo, verte anzitutto sull'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa azionata in via monitoria dall riunite Controparte_2 Controparte_7
.
[...]
Ciò premesso, va ora osservato che – in base ad un consolidato orien-
tamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Civ, Sez. Un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova conte-
nuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertan-
to, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rap-
porto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposi-
zione a decreto in-giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Su-
prema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. Civ. n. 21101/2015, Cass. civ. n.
22123/2009, Cass. Civ. n. 8718/2000) – si configura come atto introdut-
tivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve va-
lutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente
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(che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ebbene, la prova in questione non è stata fornita nel corso del giudizio dall'Istituto opposto, il quale non ha prodotto il titolo su cui è fondata la pretesa restitutoria azionata in via monitoria, ossia proprio la delibera del proprio consiglio di amministrazione n. 14 del 09/04/2019, né ha prodot-
to agli atti del presente giudizio di opposizione il proprio fascicolo del pro-
cedimento monitorio (né la delibera in questione è stata prodotta in giudi-
zio dall'opponente).
Dunque, non essendo possibile, a causa della suddetta mancata pro-
duzione documentale, scrutinare le motivazioni per le quali il consiglio di amministrazione dell riteneva di ridurre i compensi in favore dei CP_2
componenti del collegio dei revisori dei conti dell'ente, la pretesa restituto-
ria avanzata dall'odierno opposto va ritenuta infondata, con la conse-
guenza che, in accoglimento dell'opposizione, l'opposto decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Infine, va rigettata la domanda formulata dall'opponente in via ricon-
venzionale.
Infatti, la domanda del D'SA volta alla rideterminazione del compen-
so spettategli per la ricoperta carica in uno degli importi indicati in atto di opposizione e la sua conseguente pretesa di pagamento delle differenze non corrispostegli dall per il periodo compreso tra il mese di giu- CP_2
gno del 2017 ed il mese di dicembre del 2018 (in relazione al quale egli ha formulato la propria domanda riconvenzionale) postula l'accertamento dell'effettiva misura del compenso erogato dall'Istituto all'opponente con riferimento al predetto periodo. Ebbene, al riguardo va osservato che, con
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riferimento al periodo in questione, il non ha documentato i com- Pt_1
pensi effettivamente versati allo stesso per l'esercizio della carica di com-
ponente ordinario del collegio dei revisori dei conti dell'ente opposto (si noti, sul punto, che il documento prodotto come allegato n. 13 all'atto di opposizione ha ad oggetto solamente le fatture relative ai compensi versati dall al Presidente del collegio dei revisori, , e CP_2 Parte_3
non ha altresì prodotto in giudizio le delibere n. 38 del 22/12/2017 e n.
34 del 26/07/2018 già emesse dall' proprio in punto di determi- CP_2
nazione dei compensi da erogare ai componenti del collegio dei revisori dei conti (nè tali delibere sono state prodotte dall'ente opposto).
Infine, si osserva che il D'SA non ha dedotto, nè provato la ricorrenza di almeno due dei presupposti previsti dall'art. 2 del Decreto del Presiden-
te della Regione Siciliana del 20.1.2012 per l'inclusione dell
[...]
” nella Fascia “A” o - Controparte_2 Controparte_2
come richiesto dallo stesso opponente in via subordinata - nella fascia
“B”, previste dal medesimo articolo, non specificando il numero dei lavo-
ratori dipendenti dell (in particolare, se superiore a 250 ai fini CP_2
dell'inclusione nella fascia “A”, o se inferiore a 250 e comunque del nume-
ro minimo di 100 per la classificazione all'interno della fascia “B”), nè
l'estensione territoriale del medesimo ente (in particolare, se di tipo regio-
nale, ai fini dell'inclusione nella fascia “A”, o se limitata al territorio della
Provincia di Palermo, per la classificazione all'interno della fascia “B”).
In considerazione della loro soccombenza reciproca, le spese del giudi-
zio devono essere interamemente compensate fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra do-
manda, eccezione, richiesta e difesa:
- Revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Palermo n. 4779/2019
del 26/08/2019;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
contro l riunite ed;
Controparte_2 CP_2 CP_2
- Compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Palermo, 31/03/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Tribunale di Palermo
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