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Decreto 21 marzo 2025
Decreto 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, decreto 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 923/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
visto quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.9479/2023 con riferimento al procedimento monitorio;
visto il contratto di finanziamento prodotto sub doc. 1 dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda appare essere un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto incidenti sull'accoglimento della domanda: foro del consumatore, tassi di interesse e decadenza dal beneficio del termine rilevato altresì che, in base ad una valutazione sommaria degli elementi di fatto e diritto emergenti dal procedimento, pare doversi pervenire ad una delibazione negativa circa la sussistenza dell'abusività delle clausole incidenti sul credito qui azionato;
il foro risulta rispettato e la decadenza risulta essere stata esercitata dopo il mancato versamento di più rate;
considerato che
sussistono pertanto le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.446,41;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compenso professionale, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.p.A., IVA (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che
a. ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
b. in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Patrizia Fantin
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
visto quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.9479/2023 con riferimento al procedimento monitorio;
visto il contratto di finanziamento prodotto sub doc. 1 dato atto che la parte nei cui confronti è proposta la domanda appare essere un consumatore;
dato atto che sono state esaminate le seguenti clausole del contratto incidenti sull'accoglimento della domanda: foro del consumatore, tassi di interesse e decadenza dal beneficio del termine rilevato altresì che, in base ad una valutazione sommaria degli elementi di fatto e diritto emergenti dal procedimento, pare doversi pervenire ad una delibazione negativa circa la sussistenza dell'abusività delle clausole incidenti sul credito qui azionato;
il foro risulta rispettato e la decadenza risulta essere stata esercitata dopo il mancato versamento di più rate;
considerato che
sussistono pertanto le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.
INGIUNGE A
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.446,41;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 830,00 per compenso professionale, in € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, C.p.A., IVA (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) come per legge ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che
a. ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà esecutivo e definitivo;
b. in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Monza, 14 marzo 2025
Il Giudice
Patrizia Fantin