Art. 21.
Il prezzo di vendita del sale comune, macinato e raffinato, e' diminuito di centesimi venti per chilogramma.
E' approvata la tariffa dei prezzi di vendita delle varie qualita' di sale contenuta nella tabella Allegato D, che fa parte integrante della presente legge.
Il prezzo di vendita del sale comune, macinato e raffinato, e' diminuito di centesimi venti per chilogramma.
E' approvata la tariffa dei prezzi di vendita delle varie qualita' di sale contenuta nella tabella Allegato D, che fa parte integrante della presente legge.