Articolo 17 della Legge 8 marzo 2017, n. 24
Articolo 16Articolo 18
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1 aprile 2017
Art. 17. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 .
Note all' art. 17:
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 , recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248.
Entrata in vigore il 1 aprile 2017
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