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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1443 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella causa civile iscritta di primo grado iscritta al R.G. n. 9381/2018, promossa da:
e , Parte_1 Parte_2 con gli avvocati Gianfranco Beghin, Roberta Gastaldello e Fabio Beghin
- attori – contro
, Controparte_1 difeso e rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- convenuto -
In punto: danno da perdita del rapporto parentale Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con atto di citazione 24.08.2018, notificato il successivo 24.09.2018, i sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio il , in persona del Ministro pro Parte_2 Controparte_1 tempore, avanti l'intestato Tribunale di Venezia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertata la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e ss. c.c. del convenuto Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso di cui è causa (contagio da HCV dovuto a
[...] somministrazione di emoderivati e/o trasfusioni di sangue infetto e conseguente morte del sig.
), condannarsi lo stesso a risarcire gli attori, e , di Persona_1 Parte_1 Parte_2 tutti i danni patiti in seguito alla perdita parentale nella misura indicata in atti pari ad € 248.940,00 ciascuno o, comunque, nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o secondo giustizia”. Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
27.12.2018, contestando la fondatezza delle domande attoree e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto fatto valere dagli stessi attori;
in subordine, il chiedeva, in caso di accoglimento delle domande attoree, Controparte_1
“detrarre dal dovuto quanto già erogato a titolo di assegno una tantum oltre a quanto, eventualmente, ad altro titolo, corrisposto agli eredi”. Concessi i termini di per memorie ai sensi dell'art.183 Vi comma c.p.c., la causa veniva istruita con la relazione peritale del Dott. e successivamente trattenuta in decisione, Persona_2 concessi i termini di cui al 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
1
DIRITTO
Sull'an della responsabilità del convenuto CP_1 Deve in primo luogo ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso di causa tra la patologia HCV correlata contratta dal sig. e le trasfusioni dallo stesso subite. Persona_1
Gli attori e radicavano il giudizio che qui ci occupa al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno parentale) dagli stessi subito a seguito della morte di
, rispettivamente padre e marito avvenuta in data 19.03.2012. Persona_1
affetto da emofilia A fin dall'infanzia, durante la propria vita è stato sottoposto a Persona_1
“trasfusioni di concentrati del fattore VIII durante i ricoveri ospedalieri ed è stato infuso presso il Centro Regionale Veneto per l'Emofilia e Sindromi simil emofiliache dell'Ospedale di Padova con concentrati di fattore VIII del commercio;
come conseguenza delle infusioni con crioprecipitato e concentrati di fattore VIII, il sig. è risultato positivo per gli anticorpi anti HCV in Persona_1 data 20.9.1990 (anche se il sig. all'epoca non ne era a conoscenza n.d.r.), senza tuttavia Pt_1 manifestare sintomi di sofferenza epatica;
nel 2003 sono comparsi i primi sintoni di sofferenza epatica. Dal 03.03.2005 il sig. si è aggravato presentando un quadro compatibile Persona_1 con cirrosi epatica post epatitica”; Dal 2003 la patologia HCV (epatite C) ha iniziato a manifestarsi e ad aggravarsi e negli anni successivi ha continuato progressivamente ad aggravarsi fino a cronicizzarsi in “epatologia cronica” e degenerare successivamente in “cirrosi epatica”, tanto che nel 2006 il sig. Per_1
è stato riconosciuto invalido civile con percentuale del 100%; successivamente la patologia è
[...] progredita irreversibilmente, sino a provocare la morte in data 19.03.2012, a soli 56 anni.
La sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di emoderivati ed il contagio virale da HCV è stata accertata dal consulente medico legale d'ufficio, nominato nel procedimento promosso avanti a questo Ill.mo Tribunale di Venezia dal sig. (allora in vita) rubricato al n. RG Persona_1 7604/2007- Sentenza n.1014/2017- che ha riconosciuto “l'esistenza del nesso causale accertato dal CTU”. Lo stesso nesso di causalità tra la morte del sig. e le trasfusioni subite è stato Persona_1 riconosciuto dalla Corte d'Appello di Venezia che in data 26 marzo 2021 ha pronunciato la sentenza nr. 2498/2021 nel procedimento radicato dal sig. , nella sua qualità di Parte_1 erede legittimo di nei confronti del , accogliendo la sua Persona_1 Controparte_1 domanda e condannando il a corrispondergli la somma di € 269.027,67, oltre Controparte_1 interessi e spese di lite. Il CTU dott. , concludeva che: “Per quanto finora argomentato, si ritiene che vi sia una Per_3 diretta correlazione tra il contagio con il virus dell'epatite C e le trasfusioni di emoderivati ai quali il sig. venne sottoposto dal 1979 (…)”. Pt_1
Ammessa agli atti la precedente la CTU e rinnovata, lo stesso dott. concludeva Persona_4 nuovamente che la morte dei fosse “causalmente riconducibile all'epatite HCV- Persona_1 correlata contratta a seguito delle trasfusioni di sangue ed emoderivati alle quali è stato sottoposto fin dal 1979 e alla sua evoluzione clinica”. La relazione peritale è logicamente argomentata, sia sotto il profilo della metodologia utilizzata sia sotto il profilo delle risposte al quesito peritale formulato dal Tribunale. Non vi sono dunque ragioni per discostarsi dalle conclusioni contenute nella relazione medico-legale resa nel corso del giudizio, né le parti hanno fornito alcun elemento a tal fine nei propri atti conclusivi.
Sussistendo un nesso causale tra patologia epatica infausta e trattamento trasfusionale, nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di una responsabilità in capo all'amministrazione convenuta per la perdita del congiunto da parte della moglie e del figlio dopo il decesso.
Deve ritenersi che la lesione della posizione giuridica vantata dalle 2 parti attrici sia imputabile al
, cui è riconducibile una responsabilità per violazione degli obblighi Controparte_1 istituzione di organizzazione tracciamento e controllo nell'attività trasfusionale.
Il è infatti tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine Controparte_1 (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU. 11/1/2008, nn. 576 e 584). D'altronde, la giurisprudenza ha da tempo dato diffusamente conto di come fosse noto sin dalla fine degli anni '60 il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus fosse possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti -
HbcAg. E' quindi configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in Controparte_1 materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 31/1/2019 – 4/12/2018, n. 2790).
Sulla prescrizione
Tenendo in disparte ogni considerazione sulla conoscenza (o conoscibilità) della correlazione tra emo-trasfusione ed epatopatia HCV-correlata, la morte del sig. è avvenuta in data Pt_1
19.3.2012, la citazione è stata notificata in data 24.9.2018, in atti lettera interruttiva della prescrizione del 14.2.2017.
Deve dunque ritenersi certamente rispettato il termine di prescrizione. interrotto a norma dell'art. 2953 co. 4 c.c. Sul termine quinquennale, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “la responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto (da ultimo fra le tante Cass. 22 agosto 2018, n. 20882)” (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III, 17/11/2020 – ud. 7/10/2020, n. 26189, Punto 2.1 della motivazione in diritto).
Pertanto, riconducibile non all'inadempimento di un'obbligazione assunta nei confronti del danneggiato, ma alla violazione del generico dovere di neminem laedere consistita nell'omessa vigilanza (specificamente prescritta all'Ente, prima dell'intervento della L. n. 107/1990, dalla L. n. 592/1967 sulle attività di raccolta e di successivo utilizzo di sostanze ematiche per uso terapeutico).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all'illecito de quo, pertanto, è quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cc, e decorre, nel caso che ci occupa, dalla morte di
, posto che i suoi congiunti agiscono qui iure proprio per il risarcimento del danno Persona_1 da perdita parentale. Solo con la morte di quest'ultimo, infatti, è nato il diritto oggi azionato dai familiari, e solo dalla morte, può farsi decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cc, il termine prescrizionale quinquennale, non essendoci prima di tale momento alcun diritto da far valere.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale vantato iure proprio da parte attrice, va ricordato che il c.d. danno “da perdita del rapporto parentale” rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, 28/09/2018 –ud. 27/06/2018, n. 23469). Esso si concreta nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto (Cass. Civ., Sez. III, 09/05/2011, n. 10107).
Il risarcimento di tale danno spetta ai prossimi congiunti, i quali sono quelli uniti da un vincolo affettivo-giuridico, che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri. Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale – quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli – non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato affermato che, “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 – ud. 14/12/2017, n. 3767). E' dunque onere del convenuto allegare e provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo (in senso conforme cfr. da ultimo Trib. Ascoli Piceno, 20/05/2019, n. 366; tale indirizzo non è sconfessato da Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632, la quale riguarda il danno lamentato dalla cognata e nipoti del defunto, ed è pertanto estranea all'odierna fattispecie). Quanto infine all'individuazione del parametro tabellare applicabile alla fattispecie, esigenze di prevedibilità e omogeneità rispetto all'indirizzo di questo Tribunale impongono di applicare nella liquidazione del danno sofferto dalle attrici criteri offerti dalle menzionate Tabelle del danno di MILANO.
Per quanto qui di interesse, i testi hanno confermato lo stretto rapporto tra padre – figlio e marito – moglie, in ragione anche della giovane età dell' al momento della morte. Pt_1
La liquidazione dei danni subiti quale perdita parentale possono essere così stabiliti:
-per la moglie € 316.791,00 Parte_2
-per il figlio € 269.859,00 Parte_1
A tali somme devono sommarsi gli interessi. L'ammontare del danno sofferto dall'attrice dev'essere ridotto in misura Parte_2 corrispondente all'assegno una tantum percepito ai sensi della legge n. 210/1992 e pari ad € 77.468,53. La Corte di Cassazione, all'esito di un non agevole percorso di composizione dei contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito e legittimità, è infatti giunta ad affermare il principio della non cumulabilità del risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con l'indennità di cui alla legge n. 210/1992 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 11/01/2008, n. 584; Cass. Civ., SS.UU., 22/05/2018, n. 12564; Cass. Civ., Sez. III, 6/12/2018, n. 31543; Cass.Civ., Sez. III, 6/5/2020, n. 8532; Cass. Civ., Sez. III, 14/02/2019, n.
4309; cfr. sul punto anche Consiglio di Stato, Sez. III, 24/6/2020, n. 4028). Le difese dell'attrice non hanno contestato di aver percepito tale erogazione. Per effetto della compensatio lucri cum damno, dunque, il credito vantato dalla moglie Pt_2 sarà pari a: - € 316.791,00 meno € 77.468,43 = € 239.322,47.
[...] Resta invece fermo l'ammontare del risarcimento spettante al figlio non avendo lo stesso percepito l'indennità ex legge 210/1992. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza Il medesimo criterio dev'essere adottato in relazione alle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio (cfr. ex multis da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 5/8/2019, n. 20932).
La liquidazione dei compensi spettanti ai procuratori attorei dovrà essere operata in base ai valori minimi, attesa la natura delle domande e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché la tipologia dell'attività processuale in concreto svolta. La pluralità dei procuratori nominati non incide sull'unicità del compenso da liquidare in sede giudiziale (art. 8 D.M. 55/2014). Si ritiene inoltre che l'identità delle posizioni giuridiche fatte valere dagli attori e la natura delle deduzioni relative a ciascuno di essi, che non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o diritto, non giustifichino l'aumento dei compensi previsti dall'art. 4, co. 1 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dell'amministrazione convenuta nella causazione del decesso di ed accertata e dichiarata l'intervenuta percezione da parte di Persona_1 Pt_2 dell'assegno una tantum ai sensi della legge n. 210/1992 in misura pari a € 77.468,53,
[...] condanna il a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale sofferto dagli attori e la somma di € Parte_2 Parte_1
239.322,47 in favore di , oltre interessi al saggio legale dalla data della Parte_2 presente decisione al saldo;
€269.859,00 in favore di , oltre interessi al Parte_1 saggio legale dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna PARTE CONVENUTA al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore delle parti attrici che si liquidano in € 11.229,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
3) condanna definitivamente PARTE CONVENUTA al pagamento Controparte_1 delle spese della CTU.
Cosi deciso in Venezia, 15 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Seconda Sezione civile
nella causa civile iscritta di primo grado iscritta al R.G. n. 9381/2018, promossa da:
e , Parte_1 Parte_2 con gli avvocati Gianfranco Beghin, Roberta Gastaldello e Fabio Beghin
- attori – contro
, Controparte_1 difeso e rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
- convenuto -
In punto: danno da perdita del rapporto parentale Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO
Con atto di citazione 24.08.2018, notificato il successivo 24.09.2018, i sig.ri e Parte_1
convenivano in giudizio il , in persona del Ministro pro Parte_2 Controparte_1 tempore, avanti l'intestato Tribunale di Venezia per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertata la responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 e ss. c.c. del convenuto Controparte_1
nella causazione dell'evento dannoso di cui è causa (contagio da HCV dovuto a
[...] somministrazione di emoderivati e/o trasfusioni di sangue infetto e conseguente morte del sig.
), condannarsi lo stesso a risarcire gli attori, e , di Persona_1 Parte_1 Parte_2 tutti i danni patiti in seguito alla perdita parentale nella misura indicata in atti pari ad € 248.940,00 ciascuno o, comunque, nella maggiore o minor somma che sarà accertata in corso di causa e/o secondo giustizia”. Il si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_1
27.12.2018, contestando la fondatezza delle domande attoree e, in ogni caso, eccependo l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c. del diritto fatto valere dagli stessi attori;
in subordine, il chiedeva, in caso di accoglimento delle domande attoree, Controparte_1
“detrarre dal dovuto quanto già erogato a titolo di assegno una tantum oltre a quanto, eventualmente, ad altro titolo, corrisposto agli eredi”. Concessi i termini di per memorie ai sensi dell'art.183 Vi comma c.p.c., la causa veniva istruita con la relazione peritale del Dott. e successivamente trattenuta in decisione, Persona_2 concessi i termini di cui al 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
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DIRITTO
Sull'an della responsabilità del convenuto CP_1 Deve in primo luogo ritenersi raggiunta la prova dell'esistenza di un nesso di causa tra la patologia HCV correlata contratta dal sig. e le trasfusioni dallo stesso subite. Persona_1
Gli attori e radicavano il giudizio che qui ci occupa al fine di Parte_1 Parte_2 ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno parentale) dagli stessi subito a seguito della morte di
, rispettivamente padre e marito avvenuta in data 19.03.2012. Persona_1
affetto da emofilia A fin dall'infanzia, durante la propria vita è stato sottoposto a Persona_1
“trasfusioni di concentrati del fattore VIII durante i ricoveri ospedalieri ed è stato infuso presso il Centro Regionale Veneto per l'Emofilia e Sindromi simil emofiliache dell'Ospedale di Padova con concentrati di fattore VIII del commercio;
come conseguenza delle infusioni con crioprecipitato e concentrati di fattore VIII, il sig. è risultato positivo per gli anticorpi anti HCV in Persona_1 data 20.9.1990 (anche se il sig. all'epoca non ne era a conoscenza n.d.r.), senza tuttavia Pt_1 manifestare sintomi di sofferenza epatica;
nel 2003 sono comparsi i primi sintoni di sofferenza epatica. Dal 03.03.2005 il sig. si è aggravato presentando un quadro compatibile Persona_1 con cirrosi epatica post epatitica”; Dal 2003 la patologia HCV (epatite C) ha iniziato a manifestarsi e ad aggravarsi e negli anni successivi ha continuato progressivamente ad aggravarsi fino a cronicizzarsi in “epatologia cronica” e degenerare successivamente in “cirrosi epatica”, tanto che nel 2006 il sig. Per_1
è stato riconosciuto invalido civile con percentuale del 100%; successivamente la patologia è
[...] progredita irreversibilmente, sino a provocare la morte in data 19.03.2012, a soli 56 anni.
La sussistenza del nesso causale tra le trasfusioni di emoderivati ed il contagio virale da HCV è stata accertata dal consulente medico legale d'ufficio, nominato nel procedimento promosso avanti a questo Ill.mo Tribunale di Venezia dal sig. (allora in vita) rubricato al n. RG Persona_1 7604/2007- Sentenza n.1014/2017- che ha riconosciuto “l'esistenza del nesso causale accertato dal CTU”. Lo stesso nesso di causalità tra la morte del sig. e le trasfusioni subite è stato Persona_1 riconosciuto dalla Corte d'Appello di Venezia che in data 26 marzo 2021 ha pronunciato la sentenza nr. 2498/2021 nel procedimento radicato dal sig. , nella sua qualità di Parte_1 erede legittimo di nei confronti del , accogliendo la sua Persona_1 Controparte_1 domanda e condannando il a corrispondergli la somma di € 269.027,67, oltre Controparte_1 interessi e spese di lite. Il CTU dott. , concludeva che: “Per quanto finora argomentato, si ritiene che vi sia una Per_3 diretta correlazione tra il contagio con il virus dell'epatite C e le trasfusioni di emoderivati ai quali il sig. venne sottoposto dal 1979 (…)”. Pt_1
Ammessa agli atti la precedente la CTU e rinnovata, lo stesso dott. concludeva Persona_4 nuovamente che la morte dei fosse “causalmente riconducibile all'epatite HCV- Persona_1 correlata contratta a seguito delle trasfusioni di sangue ed emoderivati alle quali è stato sottoposto fin dal 1979 e alla sua evoluzione clinica”. La relazione peritale è logicamente argomentata, sia sotto il profilo della metodologia utilizzata sia sotto il profilo delle risposte al quesito peritale formulato dal Tribunale. Non vi sono dunque ragioni per discostarsi dalle conclusioni contenute nella relazione medico-legale resa nel corso del giudizio, né le parti hanno fornito alcun elemento a tal fine nei propri atti conclusivi.
Sussistendo un nesso causale tra patologia epatica infausta e trattamento trasfusionale, nessun dubbio può esservi sulla sussistenza di una responsabilità in capo all'amministrazione convenuta per la perdita del congiunto da parte della moglie e del figlio dopo il decesso.
Deve ritenersi che la lesione della posizione giuridica vantata dalle 2 parti attrici sia imputabile al
, cui è riconducibile una responsabilità per violazione degli obblighi Controparte_1 istituzione di organizzazione tracciamento e controllo nell'attività trasfusionale.
Il è infatti tenuto ad esercitare un'attività di controllo e di vigilanza in ordine Controparte_1 (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione da HIV contratte da soggetti emotrasfusi (cfr. per tutte Cass. Civ., SS.UU. 11/1/2008, nn. 576 e 584). D'altronde, la giurisprudenza ha da tempo dato diffusamente conto di come fosse noto sin dalla fine degli anni '60 il rischio di trasmissione di epatite virale, e che la rilevazione (indiretta) dei virus fosse possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti -
HbcAg. E' quindi configurabile la responsabilità del per l'omissione dei controlli in Controparte_1 materia di raccolta e distribuzione del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso ad essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. III, 31/1/2019 – 4/12/2018, n. 2790).
Sulla prescrizione
Tenendo in disparte ogni considerazione sulla conoscenza (o conoscibilità) della correlazione tra emo-trasfusione ed epatopatia HCV-correlata, la morte del sig. è avvenuta in data Pt_1
19.3.2012, la citazione è stata notificata in data 24.9.2018, in atti lettera interruttiva della prescrizione del 14.2.2017.
Deve dunque ritenersi certamente rispettato il termine di prescrizione. interrotto a norma dell'art. 2953 co. 4 c.c. Sul termine quinquennale, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “la responsabilità per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947, comma 1, c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c.; ne consegue che in caso di decesso del danneggiato a causa del contagio, la prescrizione rimane quinquennale per il danno subito da quel soggetto in vita, del quale il congiunto chieda il risarcimento iure hereditatis, trattandosi pur sempre di un danno da lesione colposa, reato a prescrizione quinquennale (alla data del fatto), mentre la prescrizione è decennale per il danno subito dai congiunti della vittima iure proprio, in quanto, da tale punto di vista, il decesso del congiunto emotrasfuso integra omicidio colposo, reato a prescrizione decennale alla data del fatto (da ultimo fra le tante Cass. 22 agosto 2018, n. 20882)” (cfr. per tutte Cass. Civ., Sez. III, 17/11/2020 – ud. 7/10/2020, n. 26189, Punto 2.1 della motivazione in diritto).
Pertanto, riconducibile non all'inadempimento di un'obbligazione assunta nei confronti del danneggiato, ma alla violazione del generico dovere di neminem laedere consistita nell'omessa vigilanza (specificamente prescritta all'Ente, prima dell'intervento della L. n. 107/1990, dalla L. n. 592/1967 sulle attività di raccolta e di successivo utilizzo di sostanze ematiche per uso terapeutico).
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente all'illecito de quo, pertanto, è quinquennale ai sensi dell'art. 2947 cc, e decorre, nel caso che ci occupa, dalla morte di
, posto che i suoi congiunti agiscono qui iure proprio per il risarcimento del danno Persona_1 da perdita parentale. Solo con la morte di quest'ultimo, infatti, è nato il diritto oggi azionato dai familiari, e solo dalla morte, può farsi decorrere, ai sensi dell'art. 2935 cc, il termine prescrizionale quinquennale, non essendoci prima di tale momento alcun diritto da far valere.
Quanto al danno da perdita del rapporto parentale vantato iure proprio da parte attrice, va ricordato che il c.d. danno “da perdita del rapporto parentale” rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto (Cass. Civ., Sez. III, 28/09/2018 –ud. 27/06/2018, n. 23469). Esso si concreta nella perdita di un prossimo congiunto da cui consegue normalmente una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto (Cass. Civ., Sez. III, 09/05/2011, n. 10107).
Il risarcimento di tale danno spetta ai prossimi congiunti, i quali sono quelli uniti da un vincolo affettivo-giuridico, che riposa su rapporti che costituiscono fonti di reciproci diritti-doveri. Quanto al riparto dell'onere probatorio, è insegnamento costante della Suprema Corte che il danno da perdita del rapporto parentale – quando si tratti del coniuge, del genitore, dei figli o dei fratelli – non necessiti di specifica prova da parte dei danneggiati, dovendo la liquidazione avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della convivenza e di ogni altra ulteriore circostanza allegata. Sul punto, è stato affermato che, “nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre di una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. Civ., Sez. VI, 15/02/2018 – ud. 14/12/2017, n. 3767). E' dunque onere del convenuto allegare e provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali al secondo (in senso conforme cfr. da ultimo Trib. Ascoli Piceno, 20/05/2019, n. 366; tale indirizzo non è sconfessato da Cass. Civ., Sez. III, 24/09/2019, n. 23632, la quale riguarda il danno lamentato dalla cognata e nipoti del defunto, ed è pertanto estranea all'odierna fattispecie). Quanto infine all'individuazione del parametro tabellare applicabile alla fattispecie, esigenze di prevedibilità e omogeneità rispetto all'indirizzo di questo Tribunale impongono di applicare nella liquidazione del danno sofferto dalle attrici criteri offerti dalle menzionate Tabelle del danno di MILANO.
Per quanto qui di interesse, i testi hanno confermato lo stretto rapporto tra padre – figlio e marito – moglie, in ragione anche della giovane età dell' al momento della morte. Pt_1
La liquidazione dei danni subiti quale perdita parentale possono essere così stabiliti:
-per la moglie € 316.791,00 Parte_2
-per il figlio € 269.859,00 Parte_1
A tali somme devono sommarsi gli interessi. L'ammontare del danno sofferto dall'attrice dev'essere ridotto in misura Parte_2 corrispondente all'assegno una tantum percepito ai sensi della legge n. 210/1992 e pari ad € 77.468,53. La Corte di Cassazione, all'esito di un non agevole percorso di composizione dei contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito e legittimità, è infatti giunta ad affermare il principio della non cumulabilità del risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con l'indennità di cui alla legge n. 210/1992 (cfr. Cass. Civ., SS.UU. 11/01/2008, n. 584; Cass. Civ., SS.UU., 22/05/2018, n. 12564; Cass. Civ., Sez. III, 6/12/2018, n. 31543; Cass.Civ., Sez. III, 6/5/2020, n. 8532; Cass. Civ., Sez. III, 14/02/2019, n.
4309; cfr. sul punto anche Consiglio di Stato, Sez. III, 24/6/2020, n. 4028). Le difese dell'attrice non hanno contestato di aver percepito tale erogazione. Per effetto della compensatio lucri cum damno, dunque, il credito vantato dalla moglie Pt_2 sarà pari a: - € 316.791,00 meno € 77.468,43 = € 239.322,47.
[...] Resta invece fermo l'ammontare del risarcimento spettante al figlio non avendo lo stesso percepito l'indennità ex legge 210/1992. Dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali.
Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza Il medesimo criterio dev'essere adottato in relazione alle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio (cfr. ex multis da ultimo Cass. Civ., Sez. II, 5/8/2019, n. 20932).
La liquidazione dei compensi spettanti ai procuratori attorei dovrà essere operata in base ai valori minimi, attesa la natura delle domande e delle questioni di fatto e di diritto trattate, nonché la tipologia dell'attività processuale in concreto svolta. La pluralità dei procuratori nominati non incide sull'unicità del compenso da liquidare in sede giudiziale (art. 8 D.M. 55/2014). Si ritiene inoltre che l'identità delle posizioni giuridiche fatte valere dagli attori e la natura delle deduzioni relative a ciascuno di essi, che non ha comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o diritto, non giustifichino l'aumento dei compensi previsti dall'art. 4, co. 1 D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) accertata e dichiarata la responsabilità dell'amministrazione convenuta nella causazione del decesso di ed accertata e dichiarata l'intervenuta percezione da parte di Persona_1 Pt_2 dell'assegno una tantum ai sensi della legge n. 210/1992 in misura pari a € 77.468,53,
[...] condanna il a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno da Controparte_1 perdita del rapporto parentale sofferto dagli attori e la somma di € Parte_2 Parte_1
239.322,47 in favore di , oltre interessi al saggio legale dalla data della Parte_2 presente decisione al saldo;
€269.859,00 in favore di , oltre interessi al Parte_1 saggio legale dalla data della presente decisione al saldo;
2) condanna PARTE CONVENUTA al pagamento delle spese di lite Controparte_1 in favore delle parti attrici che si liquidano in € 11.229,00, oltre accessori e rimborso forfettario come per legge.
3) condanna definitivamente PARTE CONVENUTA al pagamento Controparte_1 delle spese della CTU.
Cosi deciso in Venezia, 15 febbraio 2025
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo