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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 07/05/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2025 31-1/
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice
- dott.ssa Giulia Marozzi giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA letto il ricorso formulato ex art. 268 CCII da
- , rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Tronconi, Parte_1 con il quale si propone l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della ricorrente;
- letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi OCC avv. Marina
Bassan., contenente – tra l'altro – il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrante in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- rilevato che l'OCC ha dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del domicilio dell'istante;
- rilevato che non risulta la presenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII e, in particolare, rilevato che il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come risultante dai dati esposti nella relazione dall'OCC;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di Parte_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Giulia Marozzi;
CONFERMA liquidatore l'avv. Marina Bassan;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 15.06.2025, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzandolo a trattenere il reddito mensile percepito ai fini del mantenimento suo e del suo nucleo familiare ex art. 268 c. 4 lett. b) CCII ad eccezione dell'importo di €
1.030,00 mensili, che verrà corrisposto al liquidatore su un conto da questi indicato e aperto all'uopo; risulta infatti che la debitrice percepisca mensilmente, tolta la cessione del quinto, € 1440, e che il figlio convivente, assunto con contratto a tempo indeterminato, percepisca € 1.300 mensili;
ciò premesso, si ritengono congrue quali spese mensili preventivabili quelle di € 1.000 per affitto e altre spese per l'abitazione, oltre a quelle indicate dalla ricorrente, non risultando invece documentato né ragionevole l'esborso prospettato pari ad € 1.000 per “spese per l'abitazione” in aggiunta al canone di affitto per € 600;
DISPONE
a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale della Spezia o del Ministero;
ORDINA
. che il liquidatore
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e notifichi la sentenza ai medesimi;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario, e rediga il programma di liquidazione;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- riferisca ogni sei mesi al giudice delegato ex art. 275 CCII;
DICHIARA che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 9/04/2025 (data della camera di consiglio)
Il Giudice relatore La Presidente
Giulia Marozzi Diana Brusacà
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
- dott.ssa Diana Brusacà presidente
- dott. Gabriele Giovanni Gaggioli giudice
- dott.ssa Giulia Marozzi giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA letto il ricorso formulato ex art. 268 CCII da
- , rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Tronconi, Parte_1 con il quale si propone l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della ricorrente;
- letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi OCC avv. Marina
Bassan., contenente – tra l'altro – il giudizio positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e illustrante in modo adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- rilevato che l'OCC ha dato notizia del conferimento dell'incarico all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base del domicilio dell'istante;
- rilevato che non risulta la presenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII e, in particolare, rilevato che il ricorrente è in stato di sovraindebitamento, come risultante dai dati esposti nella relazione dall'OCC;
DICHIARA aperta la procedura di liquidazione dei beni di Parte_1
NOMINA giudice delegato la dott.ssa Giulia Marozzi;
CONFERMA liquidatore l'avv. Marina Bassan;
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine sino al 15.06.2025, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzandolo a trattenere il reddito mensile percepito ai fini del mantenimento suo e del suo nucleo familiare ex art. 268 c. 4 lett. b) CCII ad eccezione dell'importo di €
1.030,00 mensili, che verrà corrisposto al liquidatore su un conto da questi indicato e aperto all'uopo; risulta infatti che la debitrice percepisca mensilmente, tolta la cessione del quinto, € 1440, e che il figlio convivente, assunto con contratto a tempo indeterminato, percepisca € 1.300 mensili;
ciò premesso, si ritengono congrue quali spese mensili preventivabili quelle di € 1.000 per affitto e altre spese per l'abitazione, oltre a quelle indicate dalla ricorrente, non risultando invece documentato né ragionevole l'esborso prospettato pari ad € 1.000 per “spese per l'abitazione” in aggiunta al canone di affitto per € 600;
DISPONE
a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale della Spezia o del Ministero;
ORDINA
. che il liquidatore
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori e notifichi la sentenza ai medesimi;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario, e rediga il programma di liquidazione;
- scaduti i termini di cui all'art. 270, 2° comma, lett. d), predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati;
- riferisca ogni sei mesi al giudice delegato ex art. 275 CCII;
DICHIARA che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, 9/04/2025 (data della camera di consiglio)
Il Giudice relatore La Presidente
Giulia Marozzi Diana Brusacà