Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/03/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4973/2020
Tribunale di Torre Annunziata
Seconda sezione civile
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, nella persona del G.M., dott. Silvia
Pirone, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 4973 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: risarcimento del danno, e vertente
TRA
, e tutti elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Castellammare di Stabia, alla Via Pietro Carrese n.3, presso lo studio dell'avv. Cristiano De Rosa che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORI
E
, in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta Controparte_1
in Castellammare di Stabia, alla Via Enrico De Nicola n. 7, presso lo studio degli avv.ti Mario
D'Apuzzo e Rosanna De Simone, che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti allegata in atti
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Presidente e Legale Rappresentante Controparte_2
pro-tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica dell'avv. Giancarlo
Gentile che la rappresenta e difende come da mandato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in alla Piazza Calenda n. 15, presso lo studio dell'avv. Vittorio Cozzolino che la rappresenta e CP_1
difende in virtù d procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI: Come da atti di causa e da note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con rituale atto di citazione, gli attori, come in epigrafe specificati, evocavano in giudizio dinanzi a codesto Tribunale, la al fine di ottenere il Controparte_1 risarcimento di tutti i danni patiti dal figlio, minorenne all'epoca del Parte_3 sinistro, in seguito all'infortunio subito da quest'ultimo in un contrasto di gioco, durante la partita di calcio disputata il giorno 18.12.2016 in San Giorgio a Cremano, oltre risarcimento dei danni morali subiti da essi genitori in seguito allo stesso evento, con condanna della società convenuta al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_1
che, preliminarmente, chiedeva ed otteneva di chiamare in causa la e la Unipolsai S.p.A., al CP_3
fine di essere manlevata nel caso di accoglimento, anche parziale della domanda. Nel merito, contestava la domanda perché infondata in fatto e in diritto, concludendo per il rigetto della stessa.
Si costituivano in giudizio le società terze chiamate in causa che, preliminarmente, eccepivano, ognuna per quanto di ragione, la nullità dell'atto di citazione nonché il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedevano il rigetto delle avverse pretese perché infondate in fatto ed in diritto. In particolare, la Unipolsai S.p.A. eccepiva, in via preliminare, la inoperatività della polizza assicurativa (stipulata, peraltro, dalla e non anche dalla società sportiva convenuta in giudizio), volta esclusivamente CP_3
a garantire il diritto all'indennizzo dell'assicurato, e non anche a tutelare il contraente o l'associazione dalla responsabilità civile.
Dopo la trattazione, seguiva la fase istruttoria con l'espletamento di una CTU medica sulla persona di indi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti davanti alla scrivente, Giudice Parte_3
medio tempore assegnato in via provvisoria al presente procedimento, la causa passava in decisione all'udienza del 06.11.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di quelle di replica.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla società convenuta, risultando ben individuati nell'atto introduttivo sia il petitum che la causa petendi, come indirettamente dimostrato dalle puntuali difese dei convenuti.
3. Sempre in via preliminare, va dichiarata la legittimazione delle parti, come compiutamente prospettata nell'atto di citazione e la loro effettiva titolarità processuale.
Ed invero, premesso che la legittimazione passiva si risolve nella titolarità del potere di resistere in giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, indipendentemente dalla questione dell'effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto controverso, il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam consiste nell'accertare se, in forza della mera prospettazione del rapporto controverso data dall'istante, il convenuto sia il soggetto nei confronti del quale possa essere emessa pronuncia giudiziale, fermo restando l'accertamento dell'effettiva titolarità, il cui difetto si risolverebbe in un rigetto nel merito della domanda.
Ora, nella fattispecie, alla luce di una valutazione in astratto e sulla base della semplice ricostruzione dei fatti prospettata dagli attori, deve affermarsi la coincidenza tra la posizione da questi ultimi riferita alla Federazione ed alla Società sportiva (parti del vincolo contrattuale sorto con il tesseramento) ed il diritto fatto valere (risarcitorio per inadempimento), sicché la Federazione e la Società sportiva convenuta devono ritenersi legittimate a resistere in giudizio.
4. Passando ad esaminare il merito, va premesso che nell'atto introduttivo del giudizio gli attori allegavano esclusivamente che il giorno 18.12.2016, alle ore 09.25, il minore Parte_3
(tesserato con la , mentre disputava CP_3 Controparte_1
una partita di calcio, e precisamente una gara allievi fascia B Regionale, San Giorgio 1926 –
[...]
unitamente alla squadra di appartenenza, nel campo sportivo di San Giorgio a CP_1
Cremano, dopo un contrasto di gioco con un calciatore della squadra avversaria restava vittima di un infortunio sportivo che gli provocava una frattura - lussazione della caviglia destra (cfr. punto 2) e 3) dell'atto di citazione), e che l'evento era da addebitare alla responsabilità della
[...]
Controparte_1
Orbene, la domanda attrice, così come prospettata nelle allegazioni introduttive, non può trovare accoglimento, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito.
Ed invero, in caso di infortunio sportivo, qualora siano derivate lesioni ad un partecipante all'attività a seguito del comportamento di altro partecipante, tale ultimo comportamento può costituire fonte di illecito civile solo se sia stato compiuto allo scopo di ledere, ovvero con una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco, con la conseguenza che sussiste in ogni caso la responsabilità dell'agente in ipotesi di atti compiuti allo specifico scopo di ledere, anche se gli stessi non integrino una violazione delle regole dell'attività svolta;
la responsabilità non sussiste invece se le lesioni siano la conseguenza di un atto posto in essere senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole dell'attività, e non sussiste neppure se, pur in presenza di violazione delle regole proprie dell'attività sportiva specificamente svolta, l'atto sia a questa funzionalmente connesso. In entrambi i casi, tuttavia il nesso funzionale con l'attività sportiva non è idoneo ad escludere la responsabilità tutte le volte che venga impiegato un grado di violenza o irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato, ovvero col contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge in concreto, o con la qualità delle persone che vi partecipano (cfr. Cass. sez. III n. 12012/2020).
Al di fuori di tali ipotesi, l'infortunio subito dal partecipante rientra nella normale alea della partecipazione all'attività sportiva, che ricade sul partecipante stesso (cfr. Cass., sez. III, 27 ottobre
2005, n. 20908), e non può ritenersi sussistente alcuna “responsabilità oggettiva” dell'associazione sportiva (ovvero della Federazione cui quest'ultima faccia capo).
Le allegazioni dell'atto introduttivo, in cui si allega di un infortunio sostanzialmente cagionato da un contrasto di gioco con un altro calciatore, senza la specificazione di ulteriori circostanze da cui desumere una particolare volontà di ledere e/o una violenza incompatibile con le caratteristiche concrete del gioco da parte dell'altro giocatore, appaiono pienamente riconducibili alla fattispecie di un infortunio sportivo meramente casuale, in cui non ricorrono, per quanto detto, gli estremi della responsabilità civile dei soggetti evocati in giudizio.
Alla stregua di tali elementi, va riconosciuto che l'evento occorso all'attore sia riconducibile al c.d. rischio sportivo, rientrando con tutta evidenza nella normalità del gioco del calcio lo scontro fra due giocatori.
La domanda risarcitoria formulata dagli attori nei confronti della Controparte_4
va dunque rigettata.
[...]
Ciò non di meno, deve essere esaminata la domanda di pagamento dell'indennizzo derivante dall'infortunio occorso a nei confronti della Unipolsai spa, in ossequio alle Parte_3
condizioni di polizza, come formulata in via subordinata da parte attrice, applicandosi il principio dell'estensione automatica della domanda alla terza chiamata che è stata indicata dalla convenuta società sportiva quale soggetto tenuto al pagamento dei danni.
Tale domanda merita accoglimento per quanto di ragione.
E' circostanza pacifica, oltre che documentata in atti, che all'epoca Parte_3 dell'infortunio era immatricolato presso la svolgendo l'attività sportiva dilettantistica CP_3 calcistica presso la e proprio in virtù Controparte_1
dell'attività sportiva esercitata, la sottoponeva i propri iscritti, nella qualità di terzi beneficiari, CP_3
alla stipulazione di una polizza assicurativa con la Unipolsai S.p.a., la quale, a sua volta, affidava il servizio di liquidazione e gestione dei sinistri alla Marsh Risk Consulting S.r.l. (v. polizza prodotta in atti).
Nel caso di specie, il contratto di assicurazione è stato stipulato dalla con la Unipolsai S.p.a. CP_3
Ai sensi del contratto concluso con la suddetta società, sono assicurati “tutti i tesserati appartenenti al
Settore Giovanile e Scolastico – Giovanissimi, Allievi” in caso di infortunio, definito quale “evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali hanno per conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea” (cfr. polizza allegata alla produzione di Unipolsai).
Tale polizza comprende “gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l'egida della , ivi compresi gli allenamenti, le Controparte_2 manifestazioni, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale ed internazionale”.
Al riguardo, dall'esame della documentazione sanitaria allegata dagli attori, tenuto conto degli esami specialistici e dell'intervento a cui è stato sottoposto nonché dalle risultanze Parte_3
dell'espletata c.t.u., è emerso che il medesimo, a seguito del sinistro verificatosi in data 18.12.2016, abbia riportato una “frattura trimalleolare caviglia destra trattata chirurgicamente con osteosintesi metallica a livello del malleolo peroneale e con due viti a livello del malleolo tibiale”. Tale lesione è compatibile con la dinamica traumatica descritta (infortunio di gioco, scontro tra due giocatori).
Pertanto, tenuto conto che le lesioni accertate, causalmente collegabili all'evento per cui è causa, rientrano nell'art. 27 lett. c) della polizza prodotta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e che dalle stesse sono residuati dei postumi permanenti tali da comportare un'invalidità permanente valutabile nella misura del 6,5%, a va riconosciuta a titolo di indennizzo la somma di Parte_3
1.768,00 euro, secondo i parametri previsti dalla medesima polizza, oltre 200,00 euro a titolo di retta di degenza per il ricovero in ospedale, come previsto all'art. 42 dello stesso contratto, per un totale di
1.968,00 euro, liquidati all'attualità, oltre interessi compensativi dalla data del sinistro alla data della presente sentenza, calcolati (secondo il criterio di cui alla sentenza delle SS.UU. n. 1712/1995) sulla base di un saggio di interesse pari a quello legale in vigore nel periodo di riferimento ed oltre ancora interessi legali dalla data della presente sentenza all'effettivo soddisfo. In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata sia dagli attori nei confronti della Unipolsai che dalla nei confronti della convenuta chiamante società CP_3
sportiva, va detto che entrambe devono essere respinte per mancanza di requisiti (prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ovvero colpa grave).
Riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, nei rapporti tra gli attori e la convenuta società sportiva, nonché tra gli attori e la terza chiamata Unipolsai spa, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dell'accolto, tenuto dei parametri ministeriali del D.M. 55/14, applicabile ratione temporis; mentre, in ordine alla domanda di garanzia formulata dalla convenuta nei confronti della l'opportunità della chiamata in causa, determinata dal tesseramento dell'attore CP_3 presso detta federazione e dal rapporto di convenzionamento assicurativo tra quest'ultima e la
Unipolsai spa, giustifica la compensazione delle spese di causa.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico degli attori e della Unipolsai spa, nella misura del 50% su ciascuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
1. rigetta la domanda formulata dagli attori nei confronti della società sportiva dilettantistica
[...]
Controparte_1
1. accoglie la domanda subordinata formulata da e, per l'effetto, condanna la Parte_3
Unipolsai spa, in persona del l.r.p.t., al pagamento, a titolo di indennizzo, in favore dell'attore della somma di 1.968,00 euro, oltre interessi come computati in parte motiva;
2. rigetta la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. avanzata dagli attori nei confronti della Unipolsai
e dalla nei confronti della convenuta società sportiva;
CP_3
3. condanna gli attori al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta
[...]
che liquida in euro 1.600,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1
15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione ai procuratori antistatari;
4. condanna la , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_5
degli attori, che liquida in euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese forfettarie,
i.v.a e c.p.a., se dovute, con attribuzione al procuratore antistaatario;
5. dichiara interamente compensate le spese di lite tra la convenuta e la chiamata in causa CP_3
6. pone in via definitiva le spese della CTU per ½ a carico degli attori e per ½ a carico della Unipolsai spa. Torre Annunziata, lì 27 marzo 2025.
Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Silvia Pirone)