Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Oggi 13 febbraio 2025, alle ore 12.15, avanti alla Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere relatore dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere in relazione alla causa di II° grado n. 1431/2021 R.G. vertente tra
[...]
(appellante principale) e Parte_1 ON
(appellata e appellante incidentale), sono comparsi: per l'appellante l'avv. A. Stievanin;
Parte_1 per l'avv. A. Mazza in sostituzione degli ON avvocati A.M. Marchiori ed E. Gentile.
La Corte invita le parti a precisare le conclusioni e quindi a discutere la causa.
L'avvocato Stievanin per la società precisa le conclusioni come da nota Parte_1 depositata in PCT il 4.12.2024, e quindi nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 13/2021 pubblicata il 7.1.2021, resa inter partes dal Tribunale di Padova a definizione della causa n. 8279/2018 R.G., non notificata ai fini del decorso del termine per
l'impugnazione, nel merito: 1) previo accertamento dell'affidamento del conto corrente di cui è causa in via illimitata secondo i rispettivi oneri probatori dalla sua apertura e sino al 10.2.2003, rigettare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla con riferimento al diritto di di ripetizione degli addebiti illegittimi CP_1 Parte_1 annotati anteriormente al 22.4.2003 o almeno anteriormente al 10.2.2003, in quanto infondata in fatto e diritto e comunque sprovvista di prova per le motivazione esposte in atti;
2) conseguentemente, accertare e dichiarare che l'ipotesi di ricalcolo del saldo del conto corrente per cui è causa più corretta, tra quelle elaborate dal CTU nel giudizio di primo grado, è l'ipotesi n. 2 ovvero, previa eventuale integrazione della
CTU svolta in primo grado al fine di elaborare un'ipotesi di calcolo della prescrizione delle rimesse solutorie con riferimento agli interessi e le commissioni extra fido calcolate sui saldi rettificati e non sui saldi banca, accertare il saldo legale ed effettivo del conto corrente per cui è causa alla data di chiusura con calcolo degli indebiti prescritti sui saldi ricalcolati;
3) conseguentemente e per l'effetto, confermato che ha diritto di ripetere dalla convenuta le somme addebitate Parte_1 CP_1 illegittimamente per effetto delle nullità contrattuali accertate e riconosciute dal
Giudice di prime cure, condannare in persona ON del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione in favore della società
1
136.585,35, o in € 134.119,72, ovvero, in via di ulteriore subordine, nella somma di euro 126.027,18 risultata all'esito della integrazione istruttoria, sempre fatto salvo quanto richiesto a titolo di ulteriore integrazione istruttoria con le presenti note conclusive, il tutto maggiorato di interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo e dedotto quanto già pagato in esecuzione della sentenza di primo grado pari ad euro 86.935,50 di cui euro 78.706,84 per indebito dovuto in restituzione ed euro 8.228,66 per interessi già corrisposti;
4) in ogni caso riformare la statuizione della sentenza impugnata relativa alla disposta compensazione parziale per un terzo delle spese di lite, di CTU e di CTP del primo grado e, conseguentemente e per l'effetto, condannare ON
in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione
[...] integrale in favore di delle spese di lite, di CTU e di CTP del primo grado Parte_1 di giudizio come quantificate in atti;
5) confermare per il resto la sentenza del
Tribunale di Padova n. 13/2021 pubblicata il 7.1.2021; 6) con vittoria di spese e compensi di lite, oltre a rimborso spese generali 15%, CPA e IVA come per legge per
l'intero giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto avvocato, che si dichiara procuratore antistatario. In via istruttoria: si chiede in ogni caso che venga integrata la CTU svolta nel giudizio di primo grado prevedendosi un'ipotesi di calcolo della prescrizione delle rimesse solutorie individuate sui saldi legalizzati utilizzando il saldo rettificato e ritenendo provato almeno l'esistenza del fido informale di lire
100.000.000 dal 15.5.1991 al 10.2.2003”.
In relazione a dette conclusioni dichiara peraltro di rinunciare al motivo d'appello relativo all'esistenza di un fido illimitato dal 15.5.1991 al 10.2.2003 di cui al punto 1
– 1.A) dell'atto d'appello, sia nel merito, che ai fini istruttori.
L'avv. Mazza per precisa le conclusioni come in nota depositata Controparte_2 in pct il 6.2.2025, e quindi nei seguenti termini:
“I. Rigettarsi tutti i motivi di appello principale proposti da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Padova 7 gennaio 2021, n.13, perché inammissibili e, in ogni caso, infondati. II. In accoglimento dei motivi di appello incidentale proposti da
, riformarsi la sentenza del Tribunale di Padova ON
7 gennaio 2021, n. 13, nella parte in cui: a) ritiene ammissibile la determinazione del limite del fido, anche da elementi ulteriori rispetto ai contratti scritti di affidamento;
b) rigetta l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa di al Parte_1
2 ricalcolo dei maggiori interessi attivi;
c) ritiene illegittimo l'anatocismo applicato dalla
anche successivamente al 30.6.2000; d) riconosce la debenza di interessi ex CP_1 art. 1284, quarto comma c.c., dalla proposizione della domanda al saldo, sull'importo accertato come dovuto in restituzione a e) condanna Parte_1 [...]
al pagamento di € 69.672,97 + € 4.830,92 + € 12.125,00 = € ON
86.628,89, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese di mediazione, CTU e lite. III.
Provvedersi alle conseguenti statuizioni restitutorie, condannando la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il legale Parte_1 distrattario, avv. Alessandro Stievanin, alla restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza impugnazione (rispettivamente, l'importo di € 86.935,50
e di € 9.711,14, all. 3), in data 13 gennaio 2021, oltre interessi dal 13 gennaio 2021 fino al saldo. IV. Competenze e spese di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse. In via subordinata: V. Si ripropongono le conclusioni già rassegnate in primo grado: “Nel merito, in via preliminare:
1. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte dalla con riguardo ai pagamenti Parte_1 anteriori al 22.04.2003; 2. rigettarsi, perché prescritte, le domande proposte dalla con riguardo alla restituzione di quanto pagato Parte_1
a titolo di capitale ed interessi in relazione al finanziamento fondiario del 12.10.2004;
3. rigettarsi, perché prescritta, la domanda di pagamento di ulteriori interessi attivi maturati in data anteriore al 31.10.2013; Nel merito:
4. rigettarsi le domande formulate da per tutti i motivi esposti in Parte_1 narrativa e, in ogni caso, in quanto non fondate, né provate;
In via subordinata:
5. accertarsi la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli oneri a partire dal
30.06.2000, per effetto dell'intervenuto adeguamento del rapporto dedotto in giudizio a quanto disposto con delibera CICR 9 febbraio 2000 ovvero, in subordine, a far data dal 10.02.2003; 6. nella denegata ipotesi di accertamento della nullità delle clausole relative all'applicazione degli interessi in misura ultralegale, applicare, sulle somme a debito per la correntista, il tasso nominale massimo dei Bot annuali o, in subordine, applicare il tasso nominale minimo dei Bot annuali;
7. nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande attoree, dichiararsi comunque la compensazione tra le somme eventualmente da restituire alla correntista con le somme eventualmente dovute dalla Parte_1 alla Convenuta;
In ogni caso: spese e compensi di lite rifusi”.
[...]
3 Le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai rispettivi atti. La Corte si ritira in camera di consiglio ad ore 12.25.
Alle ore 17.30 la Corte, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. di seguito allegata, parte integrante del presente verbale, e provvede alla sua pubblicazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati: dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere relatore dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1431/2021 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 5.7.2021 vertente
TRA
(già , in Parte_1 Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. rappresentata e P.IVA_1 difesa dagli avvocati Alessandro Stievanin e Simone Rizzi, appellante principale
E in persona del legale ON rappresentante pro tempore, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
Enrico Gentile, appellata e appellante incidentale avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova n. 13/2021, pubblicata il 7.1.2021 a definizione del procedimento n. 8279/2018 R.G.
4 causa discussa e decisa all'odierna udienza del 5 dicembre 2024 in relazione alle conclusioni sopra riportate.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con la sentenza in oggetto qui impugnata, il Tribunale di Padova, definitivamente provvedendo sulle domande – di accertamento della nullità degli addebiti per interessi ultralegali e altri oneri illegittimamente annotati sul conto corrente di corrispondenza n. 12604D (successivamente rinumerato 12604.51, aperto il 16.5.1992 e chiuso nel gennaio 2012) e di (conseguente) ripetizione dell'indebito – proposte dalla società (già Parte_1
nei confronti di in Controparte_3 ON parziale accoglimento della domanda attorea, per quanto qui ancora interessa, ha così statuito: “1) Accoglie le eccezioni di prescrizione formulate dalla convenuta relativamente al conto corrente n. 12604D, successivamente rinumerato 12604.51, nei limiti di quanto indicato nell'allegato quattro della consulenza del dott. Per_1
. 2) Dichiara prescritte le domande dell'attrice relative al contratto di
[...] finanziamento fondiario stipulato in data 12.10.2014 per l'importo di € 130.000,00.
3) In parziale accoglimento delle domande dell'attrice relativamente al conto corrente
n. 12604D, successivamente rinumerato 12604.51, ridetermina il saldo del conto corrente alla data del 18.1.2012 in € 69.672,97 a credito di Parte_1
4) Condanna la convenuta al pagamento di € 86.628,89 oltre ad interessi
[...] ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla pronuncia al saldo. 5) Liquidate le spese di lite sostenute dall'attrice nel presente giudizio nell'intero in € 15.989,95, incluse spese generali ed esborsi, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi, compensandole nel resto. 6) Liquidate le spese di lite sostenute nel procedimento di mediazione dall'attrice nell'intero in € 960,00 oltre a spese generali al 15%, € 121,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge, condanna la convenuta alla rifusione dei due terzi, compensandole nel resto. 7) Dispone la distrazione delle spese di cui ai due punti che precedono per la quota non compensata in favore dell'avvocato Alessandro
Stievanin. 8) Condanna la convenuta alla rifusione delle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza tecnica prestata da nella misura di € 1.660,00. 9) Controparte_4
Pone le spese della C.T.U. in via definitiva nei rapporti interni a carico dell'attrice per un terzo ed a carico della convenuta per due terzi. 10) Condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
5 2. Nello specifico, con l'indicata pronuncia il giudice:
i) ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla con riferimento CP_1 alla domanda attorea inserita sub 1 bis nelle conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. (“in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso sollevata, accertare, comunque, il saldo legale effettivo come ricalcolato fino 22.4.2003 ed anche al
12.10.2004, eliminando tutti gli importi addebitati in conseguenza di nullità contrattuali, e calcolare, quindi, le somme ripetibili alla banca secondo i titoli di cui al punto 1 partendo dal saldo ricalcolato (detraendo dallo stesso le eventuali somme prescritte solo se il saldo ricalcolato a dette date risulterà positivo e nei limiti massimo del saldo positivo stesso) e non dal saldo indicato dalla ) rilevando come non CP_1 si trattasse di domanda nuova, bensì di mera riformulazione, con precisazione e adattamenti in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dalla nella CP_1 propria comparsa, di una richiesta che già figurava in atto di citazione sia nella parte narrativa (pagina 23 atto di citazione) che nelle conclusioni (domanda di cui al punto
4);
ii) ha deciso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla richiamando il CP_1 pronunciamento di cui alla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione del
13.6.2019 n. 15895 e ricordando dunque che: 1) il correntista può limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento a un dato conto e ad un tempo determinato e la banca può limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione e dichiararne di volerne profittare;
2) allo stesso tempo, però,
“il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicché il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente”; 3) sotto il profilo probatorio, al fine di accertare la sussistenza ed il limite dell'affidamento si deve fare riferimento innanzitutto ai contratti dimessi in causa, ma un ulteriore elemento da prendere in considerazione in senso favorevole al cliente (e solo al cliente stante la natura sanzionatoria delle nullità di cui all'art. 127 TUB) è rappresentato dalle risultanze degli estratti conto che prevedono l'applicazione differenziata per base di calcolo degli interessi e delle CMS ovvero oneri di gestione dell'affidamento; 4) non è esclusa la possibilità di individuare limiti di affidamento più elevati rispetto a quelli che risultano come sopra, dando rilevanza alla figura del c.d. fido di fatto che ricorre con riferimento a quelle “scoperture
6 durature e significative che si protraggono per un lasso di tempo apprezzabile in assenza di contratto di apertura di credito e/o oltre i limiti degli affidamenti formalmente concessi o evidenziati dagli estratti conto”; 5) tuttavia, “posto che in tal caso si tratta di fornire una prova presuntiva e che l'art. 2729 cod. civ. richiede una pluralità di elementi presuntivi (“presunzioni, gravi, precise e concordanti”) nonché tenuto conto che l'onere di contrastare l'eccezione (così validamente formulata) della banca spetta al cliente, quest'ultimo, al fine di dimostrare la sussistenza di affidamenti maggiori rispetto a quelli che emergono dalla documentazione indicata al paragrafo che precede, non può limitarsi ad un'allegazione, per quanto specifica, riferita all'andamento del conto corrente, ma deve fornire ulteriori elementi
(tipicamente le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia)”; 6) la pronuncia delle SS.UU. n. 15895/2019 si pone comunque in continuità con quanto affermato da
SS.UU. con la sentenza n. 24418/2010, sicché rimane fondamentale la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie;
iii) richiamando le osservazioni che precedono ha respinto l'eccezione di Cont prescrizione formulata da nella parte in cui ha chiesto di fare riferimento al criterio dell'annotamento in conto della rimessa, nonché nella parte in cui la CP_1 ha chiesto di farsi riferimento ai soli contratti di affidamento prodotti in giudizio, stante la regola di cui all'art. 127 TUB secondo cui le nullità previste nel titolo VI del
TUB operano solo a vantaggio del cliente;
iv) ha respinto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta anche CP_1 con riferimento agli interessi riferiti all'eventuale saldo positivo dovuti nel periodo che va dalla chiusura del conto (18.1.2012) fino al 30.10.2013 (periodo che è antecedente ai cinque anni dalla notifica dell'atto di citazione) poiché anche per il periodo successivo alla chiusura del conto deve farsi applicazione della norma generale sulla prescrizione decennale;
Cont v) ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata da con riferimento al mutuo in quanto il finanziamento è stato estinto in data 21.2.2006, cioè oltre il decennio precedente la notifica della domanda giudiziale;
vi) ha evidenziato che i contratti dimessi in causa sono idonei a giustificare solo in parte gli interessi e gli altri oneri applicati dalla nel corso del rapporto di conto CP_1 corrente e quindi ha accolto nel merito la maggior parte dei rilievi sollevati dal patrocinio di parte attrice con riferimento alle dedotte nullità contrattuali e violazioni di legge, riconoscendo il diritto di alla ripetizione degli addebiti Parte_1
7 illegittimi applicati dalla per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, CP_1
CMS e commissioni variamente denominate, giorni valuta, spese e oneri non pattuiti;
vii) ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca nei limiti di cui all'allegato 4 della CTU svolta in corso di causa, ossia dell'allegato che riporta le rimesse solutorie, ritenendo di dover dare preferenza all'ipotesi n. 1 di ricalcolo del saldo del conto corrente che, pertanto, ha rideterminato in € 69.672,97, al momento della chiusura del conto avvenuta il 18.1.2012; viii) in conseguenza dell'accoglimento parziale delle domande attoree ha compensato per un terzo le spese di lite e di CTU, ponendo i restanti due terzi a carico della convenuta. CP_1
3. Ha proposto appello principale la sulla base di due motivi, con i Parte_1 quali ha contestato la decisione di primo grado in relazione:
i) al criterio di computo della prescrizione, dovendo farsi riferimento al saldo ricostruito, e non al saldo banca, e tenersi conto del fatto che in difetto di prova da parte della banca circa il limite del fido concesso alla società ante 10.2.2003 (data di stipulazione del primo contratto di affidamento disponibile), il conto doveva ritenersi godere di un fido illimitato, donde la natura esclusivamente ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate sul c/c 12604D – 12604.51 fino alla data di stipulazione del primo formale contratto di apertura di credito;
ii) alla quantificazione degli indebiti ripetibili, dovendo considerarsi come rimessa Cont anche la provvista del mutuo erogato da a il 12.10.2004, che Parte_1 andrebbe pertanto integralmente restituita, unitamente a quanto pagato da detta data sull'inesistente saldo passivo e agli interessi senza capitalizzazione, chiedendo, quindi, la riforma della sentenza in accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
4. Nel giudizio di impugnazione si è costituita prendendo Controparte_2 posizione sulle ragioni dell'impugnazione e proponendo a propria volta appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui:
i) ha ritenuto che per la verifica dell'esistenza e del limite del fido, si possa fare riferimento a elementi ulteriori rispetto ai contratti scritti di affidamento secondo la teoretica del c.d. “affidamento di fatto”;
ii) ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa di Pt_1 al ricalcolo dei maggiori interessi attivi;
[...]
iii) ha ritenuto illegittimo l'anatocismo applicato dalla Banca anche dopo il 30 giugno 2000;
8 iv) ha applicato gli interessi al tasso moratorio ex art. 1284, quarto comma, c.c. sull'importo accertato come dovuto in ripetizione a dalla domanda al Parte_1 saldo;
v) ha conseguentemente accertato che il saldo del conto corrente alla data del 18 gennaio 2012 era pari ad € 69.272,97 e ha condannato la al pagamento della CP_1 somma di “€ 69.672,97 + € 4.830,92 + € 12.125,00 = € 86.628,89 oltre a interessi ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla pronuncia al saldo”.
5. Ritenutane la necessità al fine del decidere, la Corte ha disposto un'integrazione della C.T.U. di primo grado in relazione al seguente quesito: “accertare il saldo del conto corrente di riferimento individuando le rimesse aventi natura solutoria (tali essendo quelle eseguite su conto non affidato sulla base di specifici contratti di apertura di credito acquisiti agli atti, individuandosi il primo in quello del 10.2.2003, ovvero quelle eccedenti il fido contrattualmente concesso, esclusa, per contro, qualsiasi rilevanza ad eventuali evidenze contabili suggestive di un eventuale fido di fatto) una volta depurato il conto dagli addebiti illegittimi, anziché prendendo a riferimento i saldi indicati dalla banca (criterio del saldo ricostruito). Nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese nei termini già individuati nella prima
Relazione) partendo dai più risalenti e fino alla data del singolo pagamento, tenendo
a mente quale data di riferimento quella già considerata in primo grado, e quindi il
22.4.2003. All'esito, determini l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta (per differenza tra il totale degli addebiti illegittimi e la componente illegittima degli stessi che risulti pagata mediante versamenti solutori prescritti) e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto del rapporto. Tenti in ogni caso la conciliazione tra le parti”, al quale il C.T.U. (dr. ) ha dato Persona_1 risposta con la Relazione depositata il 2.7.2024 che ha restituito il seguente risultato:
“Il calcolo della corretta ricostruzione del saldo in concreto ripetibile del conto corrente n. 12604 intestato a e poi e Pt_1 Controparte_3 Parte_1 intrattenuto con la Banca Popolare Veneta, poi Banca Antonveneta e infine
[...]
dalla data in cui vi è la prima documentazione disponibile ON
e fino all'ultimo estratto conto agli atti, operando secondo le modalità richieste dal quesito peritale, determina il saldo a credito del correntista alla data del 18.1.2012, di € 126.027,18. Nell'ipotesi richiesta dalla Consulente Tecnica di Banca opposta, che prevede di considerare gli indebiti prescritti sin dalla fine del periodo soggetto a
9 prescrizione, determina il saldo a credito del correntista alla data del 18.01.2012, di
€ 75.792,38”.
6. Fissata da ultimo l'udienza di precisazione delle conclusioni e di successiva discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la causa è stata discussa come da superiore verbale e quindi decisa come di seguito si espone.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_1
1. L'atto di impugnazione della attacca la sentenza: Parte_1
a) nella parte in cui non avrebbe adeguatamente valutato le risultanze degli scalari ed adeguatamente approfondito e sviluppato il ragionamento giuridico fondato sull'art. 127 T.U.B., negando la sussistenza dell'ulteriore fido affermando che al cliente, al quale per contrastare l'eccezione della banca spetta di dimostrare la sussistenza di affidamenti maggiori, non è sufficiente allegare, per quanto specificatamente, l'andamento del conto corrente, dovendo questi fornire ulteriori elementi e tipicamente le risultanze della Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella specie non fornite. Per l'effetto, dovrebbe ritenersi che dall'apertura del conto corrente e fino al 10.2.2003, data a cui risale il primo contratto di concessione di linee di credito rinvenibile tra la documentazione contrattuale relativa al rapporto oggetto di causa, non è invocabile nessuna prescrizione da parte della Banca e ciò per effetto del mancato raggiungimento della prova del limite del fido, ex art. 2725
c.c., comma 2, con la conseguenza che in assenza di tale produzione documentale l'apertura di credito va ritenuta illimitata (cfr. atto d'appello, sub 1.A);
b) nella parte in cui ha ritenuto di dover effettuare il calcolo della prescrizione delle rimesse solutorie per gli interessi e le commissioni extra fido sui saldi risultanti dagli estratti conto della banca (c.d. “saldo banca”) e non sui saldi legalizzati (c.d. “saldo rettificato”) (cfr. atto d'appello, sub 1.B);
c) nella parte in cui, incorrendo nei prospettati errori di diritto, ha limitato la quantificazione dell'indebito ripetibile alla somma complessiva di € 86.628,89, anziché a quella inizialmente richiesta di € 140.400,65, ovvero di € 136.585,35 (fido illimitato + saldo banca), ovvero, ancora, di € 134.119,72, computando gli effetti della rimessa sul conto della provvista del finanziamento chirografario di 130.000 €.
2. Il motivo sub 1.A) è stato rinunciato e non vi è pertanto necessità di procedere al relativo esame.
10 3. Il motivo sub 1.B) è invece fondato, condividendo al riguardo il Collegio
l'orientamento inaugurato da Cassazione, sez. 1, n. 9141 del 2020 (Rv. 658248 –
01) e ormai stabilizzatosi nella giurisprudenza della S.C. (v. Cass. sez. 1, ordinanza n. 9756 dell'11.4.2024, Rv. 670724 - 01; Cass. sez. 1, ordinanza n. 7721 del
16.3.2023, Rv. 667221 - 01; Cass. sez. 6 - 1, ordinanza n. 21225 del 5.7.2022, Rv.
665196 – 01 e altre), secondo cui per stabilire se il correntista abbia o meno diritto di ripetere dalla banca le somme già pagate bisogna prima “ripulire” il conteggio da tutte le somme illegittimamente calcolate ed applicate dalla banca, così da individuare se residua, o meno, un eventuale ulteriore credito della stessa, e poi, una volta verificato che la banca non ha alcun credito nei confronti del cliente, si eliminano gli importi che la banca astrattamente dovrebbe restituire al cliente che li ha già pagati, ma per i quali è maturata la prescrizione decennale, e dopo questa seconda operazione si verifica se c'è, o meno, un credito del correntista da ripetizione di indebito. Accedendo, invece, alla tesi del tribunale si ha che la banca, non solo ha già illegittimamente incassato importi che non restituisce (essendo matura la prescrizione), ma addirittura incassa ulteriori importi derivanti (almeno in parte) dalla applicazione di una norma contrattuale nulla.
Per un più esteso chiarimento si richiama in questi termini (ex art. 118 disp. att.
c.p.c.) la convincente motivazione di Cassazione, sez. 1^, ordinanza n. 7721 del
16.3.2023 (Rv. 667221 - 01), cit.: “(omissis)
4.4. In un siffatto contesto è intervenuta questa Suprema Corte, con l'ordinanza n. 9141 del 2020, la quale, pronunciandosi su tale vexata quaestio, ha ritenuto, proprio in base ai principi offerti dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite del 2010, corretto il modus procedendi del consulente contabile, fatto proprio dalla decisione di merito innanzi ad essa impugnata, che aveva individuato la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse effettuate dal correntista non con una valutazione ex ante, ma solamente dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito.
Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare/avere, sarebbe stata possibile una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
4.4.1. Secondo tale arresto, quindi, il conto passivo extra-fido deve essere soltanto quello che supera il limite del fido dopo che è stato depurato da tutte le competenze illegittime derivanti da nullità originarie. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dall'orientamento favorevole all'utilizzo del "saldo banca", la Corte ha espresso, affatto coerentemente, la netta separazione tra l'azione di prescrizione
11 e quella di accertamento della nullità delle competenze illegittime addebitate dalla banca. Infatti, l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità
o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti indebiti effettuati dal correntista: ricalcolare il reale ed effettivo rapporto di dare/avere, eliminando tutte le competenze addebitate dalla banca illegittimamente e quindi nulle, risulta essere una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella di individuazione dei versamenti solutori. Così facendo, infatti, - come si è osservato in dottrina - si viene solamente ad operare una fictio iuris finalizzata a contrappore una realtà giuridica a quella storica offerta dalla banca e, quindi, il disposto dell'art. 1422 cod. civ. non risulterà violato ma varrà per tutte le rimesse "realmente" solutorie individuate in base al saldo ricalcolato.
4.5. Il Collegio condivide pienamente le argomentazioni e le conclusioni della pronuncia appena descritta (peraltro sostanzialmente confermate dalla successiva Cass. n. 3858 del 2021. Cfr. pag. 11 della sua motivazione), sicché deve ribadirsi che, nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie
a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione
e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ. decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”.
4. Quanto al profilo sub 1.C): “sulla applicabilità della compensazione tecnica o a- tecnica tra saldi passivi e diritto di ripetizione degli indebiti”, in disparte il rilievo che non ne risulta illustrata la concreta incidenza nel caso in esame, il che incide su relativo interesse all'impugnazione, si osserva come la sentenza (v. pag. 29-30) non risulti in parte qua viziata, richiamando correttamente il principio per cui le compensazioni c.d. che si determinano nell'andamento del rapporto sono CP_5 rappresentate da reciproci flussi di dare e di avere che vanno a comporre il complessivo saldo che si determina al termine del periodo di riferimento e nulla hanno a che vedere con l'istituto della compensazione disciplinato dagli artt. 1241 e ss. c.c.;
12 con l'ulteriore considerazione che non si vede in qual modo le c.d. compensazioni a- tecniche possano incidere sulla natura solutoria o ripristinatoria di una determinata rimessa, né per quale ragione la compensazione a-tecnica delle rispettive partite dovrebbe costituire un elemento a supporto della tesi che fa riferimento ai numeri debitori ricalcolati.
B) L'appello incidentale di . ON
5. deduce l'erroneità della sentenza in relazione ai seguenti Controparte_2 profili:
i) ha ritenuto ammissibile la determinazione del limite del fido anche sulla base di elementi ulteriori rispetto ai contratti scritti di affidamento;
ii) ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa di Pt_1 al ricalcolo dei maggiori interessi attivi;
[...]
iii) ha ritenuto illegittimo l'anatocismo applicato dalla anche CP_1 successivamente al 30.6.2000; iv) ha riconosciuto la debenza di interessi ex art. 1284, quarto comma c.c., dalla proposizione della domanda al saldo sull'importo accertato come dovuto in restituzione alla società attrice;
v) ha condannato al pagamento di € 69.672,97 ON
+ € 4.830,92 + € 12.125,00 = € 86.628,89, oltre alla rifusione dei due terzi delle spese di mediazione, CTU e lite, di cui chiede la restituzione, avendo provveduto al relativo pagamento.
6. In relazione al primo motivo la banca sostiene: (i) che il giudice avrebbe omesso di considerare che sono solutori tutti i versamenti affluiti su un conto corrente c.d. scoperto, ovverosia non assistito da un'apertura di credito o caratterizzato da un saldo passivo eccedente l'importo del fido accordato al correntista;
(ii) che diversamente da quanto ritenuto, nella specie il conto doveva considerarsi
«scoperto» in mancanza agli atti di un contratto di affidamento, che era «onere della correntista e non della banca produrre»; (iii) che la prova dell'esistenza di un contratto di affidamento può essere fornita solo tramite la produzione del contratto scritto, essendo la forma scritta richiesta a pena di nullità, sicchè la Corte di merito non avrebbe potuto desumere l'affidamento del conto dall'analisi dell'estratto conto, dall'assenza di richieste di rientro della – valevoli quale mera tolleranza di una CP_1 situazione di scoperto – e «surrogarsi» all'onere probatorio della parte attrice con l'impianto motivazionale assunto.
13 6.1 L'esame della doglianza merita di essere preceduto da una puntualizzazione degli approdi a cui è pervenuta su dette questioni la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, i quali possono così sintetizzarsi:
a) costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato;
a fronte, invece, di rimesse c.d. ripristinatorie, che affluiscono su un conto non «scoperto» ma solo
«passivo» – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento, atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, onde non si determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo il correntista riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento;
b) laddove nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista abbiano la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), potrà parlarsi «di pagamento» soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire ove corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. n. 24418/2010, confermata con plurime decisioni dalle sezioni semplici v. per tutte, Cass. n.4214/2024); ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto «scoperto», si potrà parlare di «pagamento» in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto, con la conseguente possibilità per il correntista di esercitare l'azione di ripetizione ove sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento che abbia natura «solutoria» nei termini detti;
in caso contrario, ove cioè di pagamento in senso proprio non possa parlarsi, non è configurabile in capo al correntista un diritto di ripetizione dell'indebito ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., e questi potrà agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso cui accede un'apertura di credito, onde escludere, per il futuro, annotazioni
14 illegittime, e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass. S.U. n. 24418/2010 citata);
c) è onere del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033
c.c. «allegare» i fatti costitutivi della domanda che specificamente attengono all'esistenza di un «pagamento» e alla natura «indebita» dello stesso, e detta allegazione si considera assolta con l'indicazione dell'esistenza di versamenti indebiti e con la richiesta di restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato;
mentre l'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate - ha l'onere di «allegare» solo l'inerzia del titolare del diritto unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (Cass. Sez. U. n.
15895/2019, confermata da arresti costanti in tal senso dalle sezioni semplici, v. per tutte Cass. n. 34997/2023) poiché il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse non incide sul contenuto dell'eccezione, che rimane lo stesso indipendentemente dalla natura dei singoli versamenti;
né deve individuare e specificare le diverse rimesse solutorie in funzione di completare l'allegazione con l'indicazione del momento iniziale o del termine finale della prescrizione eccepita, trattandosi di questioni di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. SS.UU. cit.);
d) fermo quanto precede a proposito dell'«onere di allegazione» - distinto concettualmente dall' «onere della prova» attenendo il primo alla delimitazione del
“thema decidendum” ed il secondo alla verifica della fondatezza della domanda o dell'eccezione – «il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente» (SS.UU. citate); perciò, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo l'«onere della prova» della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate (Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 2660/2019); ne consegue che, la sussistenza di apertura di credito, da cui dipende la valenza ripristinatoria dei versamenti operati per ripianare le esposizioni che non eccedano il limite dell'accordato, non può che gravare sul correntista stesso;
ma, onde verificare se la parte gravata abbia assolto al proprio onere probatorio, «il giudice è comunque
15 tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto (Cass. n. 31927/2019; in senso conforme: Cass. n.
20455/2023; Cass.18230/2024), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado di appello, purché l'affidamento risulti dai documenti legittimamente acquisiti al processo o dalle deduzioni contenute negli atti difensivi delle parti;
e) sulla prova della stipula di un contratto di apertura di credito, poi, si sono consolidati i principi per cui: (i) nel regime previgente all'entrata in vigore dell'art. 3
l. n. 154 del 1992, il quale ha imposto l'obbligo della forma scritta ai contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari, era consentita la conclusione per facta concludentia di un contratto di apertura di credito, alla luce del comportamento rilevante della banca (Cass. n. 17090/2008); (ii) nella vigenza del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia del 1993, la nullità per difetto di forma di cui all'art. 117, comma 1, T.U.B. integra ― poi ― una nullità «di protezione», potendo essa operare «soltanto a vantaggio del cliente» (art. 127, comma 2, T.U.B.), con la conseguenza che il mancato rispetto dell'obbligo di documentazione dell'accordo è inopponibile al correntista che non abbia inteso far valere il vizio che affligge il negozio;
né rileva che a norma dell'art. 127, comma 2, T.U.B. la nullità di protezione possa essere rilevata d'ufficio dal giudice: infatti, se la rilevazione ex officio delle nullità negoziali, intesa come indicazione alle parti di tale vizio, è sempre obbligatoria purché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata ragione più liquida, la loro «dichiarazione», ove sia mancata un'espressa domanda della parte pure all'esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, e sempre che non vengano in questione nullità speciali, le quali presuppongono una manifestazione di interesse della parte (Cass. n. 26242 e 26243 del 2014; in senso conforme, di recente, Cass.
n. 39437/2021; Cass. 34997/2023; Cass. 15073/2024; 25711/2024); (iii) è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n. 8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa
16 banca preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947/1992); «ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass.
n. 34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.
25711/2024).
6.2 Ciò premesso a proposito della cornice nomofilattica in cui si inquadra la questione in esame, deve ritenersi che nella specie – pur dovendo respingersi l'affermazione di ordine generale fatta dalla difesa della banca in merito alla necessità che la società correntista, a fronte della rituale proposizione dell'eccezione di prescrizione dell'azione di indebito, fornisse la prova scritta dell'esistenza di contratti di apertura di credito tali da consentire di riguardare le singole rimesse eseguite in detto intervallo temporale quali meri ripristini della disponibilità del fido di cui di volta in volta poteva disporre su base contrattuale (e non quindi per mera tolleranza dell'istituto) – non sussista agli atti di causa un insieme di evidenze tali da consentire di ritenere in termini di adeguata certezza probatoria che nel periodo intercorrente tra l'apertura del conto corrente (il 16.5.1991) e la stipulazione del primo contratto di apertura di credito (del 10.2.2003) la società ( avesse Parte_1 effettivamente stipulato con la banca, seppure in forma orale, e comunque deformalizzata, uno o più contratti di apertura di credito, non bastando a tal fine il richiamo, peraltro non analiticamente illustrato, alle pretese emergenze degli estratti conto scalari (in ciò, a ben vedere, risolvendosi il riscontro dell'affidamento in tesi concesso ab origine dalla banca in misura illimitata), tanto più in difetto di uno specifico quadro allegatorio circa le condizioni in cui sarebbe avvenuta detta concessione di credito e quando e come sarebbe stata variata.
In definitiva, il motivo va parzialmente accolto per la ragione indicata.
7. Il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza in relazione alla ritenuta illegittimità dell'anatocismo applicato dalla banca dal 30.6.2000 per non aver adeguatamente considerato e valorizzato il dato che la banca aveva provveduto alla comunicazione della variazione del contratto di c/c con previsione di pari reciprocità mediante inserzione in G.U. della relativa delibera.
Il motivo è infondato.
17 Appare al riguardo sufficiente richiamare l'ormai consolidato orientamento assunto dalla Suprema Corte che esclude ogni efficacia sanante alla semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera interna di adeguamento (ex multis, Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210; Cass. 2 maggio 2024, n.
11725. Da ultimo, Cassazione, sez. 1, sentenza n. 28215 del 4.11.2024: “24. Con riferimento alla efficacia, per il periodo successivo al 1° luglio 2000, delle clausole dei contratti di conto corrente stipulati anteriormente che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, giova rammentare che, secondo ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, è nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente, poiché si basa su un mero uso negoziale e non su di una vera e propria norma consuetudinaria ed interviene anteriormente alla scadenza degli interessi (cfr. Cass.
16 marzo 1999, n. 2374, che ha inaugurato tale orientamento;
Cass. 30 marzo 1999,
n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507; successivamente, vedi anche Cass.,
Sez. Un., 4 novembre 2004, n. 21095, e, con riferimento alla capitalizzazione annuale, Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418). 25. L'art. 25, secondo comma,
d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, aggiungendo un secondo comma all'art. 120 t.u.b., ha introdotto il principio della pari periodicità nella contabilizzazione degli interessi sia debitori che creditori maturati in relazione ad operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria regolate in conto corrente, affidando al il potere di stabilire CP_6 modalità e criteri per l'attuazione di tale principio. 26. Il successivo terzo comma del predetto art. 25, senza formalmente modificare il testo unico bancario, ha, poi, stabilito che le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della suddetta delibera del CICR sono valide ed efficaci sino a tale data, mentre, successivamente, debbono essere adeguate, a pena di inefficacia da farsi valere solo dal cliente, al disposto della menzionata delibera, secondo modalità e tempi in essa previsti. 27. Tale ultima disposizione è stata oggetto dichiarato incostituzionale per eccesso di delega con sentenza della Corte Costituzionale del 17 ottobre 2000, n.
425. 28. Nelle more il CICR, con delibera del 9 febbraio 2000, in virtù del potere regolamentare conferitogli dal richiamato secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del 1999, non travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, aveva dettato modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria. 29. Tale delibera ha, tra l'altro, introdotto il principio per cui nell'ambito di ogni singolo conto corrente può
18 essere pattuita la capitalizzazione degli interessi alla condizione che la stessa presenti la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori e ha previsto, all'art. 7, quale disposizione transitoria, l'obbligo di adeguamento dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000, con effetti decorrenti dal successivo 1° luglio (primo comma), specificando che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche
e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e informativa alla clientela alla prima occasione utile
e, comunque, entro il 31 dicembre 2000 (secondo comma), mentre qualora le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela (terzo comma). 30. Questa Corte ha avuto modo di esaminare la questione controversa con la sentenza n. 9140 del 19 maggio 2020, con la quale è osservato che «sebbene il potere regolamentare del CICR di cui al secondo comma dell'art. 25 d.lgs. n. 342 del
1999 non sia stato messo in discussione dalla nominata pronuncia di incostituzionalità ciò non implica, però, che quest'ultima abbia mancato di incidere sulla portata della delibera del 9 febbraio 2000, che di tale potere regolamentare ha costituito espressione», avuto riguardo al fatto che «tale delibera, in quanto anteriore alla sentenza di incostituzionalità, si colloca in un quadro storico contrassegnato dal dato della conformità al diritto delle clausole anatocistiche, che dunque presuppone». Ne consegue che è «alla nullità delle clausole anatocistiche che bisogna guardare quando si prendono in considerazione le disposizioni transitorie di cui all'art. 7 della delibera».
31. Con riferimento specifico alle condizioni in presenza delle quali l'adeguamento delle condizioni dei contratti di conto corrente in essere alle disposizioni della delibera medesima – tra cui, quelle concernenti l'applicazione del principio di pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi – può validamente realizzarsi mediante relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, unitamente alla opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile
e, comunque, entro il 31 dicembre 2000, la richiamata sentenza di questa Corte ha affermato che l'operazione di raffronto tra le condizioni anteriori e quelle nuove, imposta dalla delibera ai fini della valutazione del carattere peggiorativo delle seconde, ostativo della possibilità di provvedere all'adeguamento contrattuale mediante tale forma, è «inattuabile». Infatti, «le condizioni indicate dalla disposizione
19 della delibera CICR circa la pari periodicità del conteggio degli interessi stessi non possono essere confrontate con una valida disposizione anatocistica, contenuta nel contratto di conto corrente, da considerarsi tamquam non esset». 32. Ha aggiunto che l'unico raffronto teoricamente possibile, in un contesto giuridico in cui le clausole anatocistiche pattuite nel passato sono da considerarsi nulle, potrebbe riguardare la capitalizzazione con eguale periodicità, da un lato, e la totale assenza di capitalizzazione (derivata dalla nullità), dall'altro, ma la delibera CICR non prende però in considerazione una tale giustapposizione, alludendo a vere e proprie
«condizioni», e dunque a quanto le parti avessero puntualmente stabilito in punto di capitalizzazione, sul presupposto della precorsa valida stipulazione di clausole anatocistiche. 33. Ha concluso, conseguentemente, nel senso che, stante
l'inapplicabilità della modalità di adeguamento contrattuale prevista dall'art. 7 della delibera per inapplicabilità del raffronto tra le pattuizioni pregresse e quelle nuove in ragione della invalidità delle prime, siffatto adeguamento richiede, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, una nuova pattuizione avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi osservante l'art. 2 della delibera medesima. 34. Tale orientamento è stato ripetutamente ribadito nella giurisprudenza di legittimità successiva (cfr., tra le altre, Cass. 12 marzo 2020, n. 7105 del 2020; Cass. 10 maggio
2020, n. 3861; Cass. 10 settembre 2020, n. 23852; Cass. 23 dicembre 2020, n.
29240; Cass. 5 maggio 2021, n. 23489; Cass. 1° marzo 2023, n. 19396; Cass. 18 ottobre 2023, n. 35210)”.
In disparte il rilievo che non risulta effettuata la comunicazione alla correntista della disposta variazione, sicchè la fattispecie normativa in tesi sanante non si sarebbe comunque perfezionata.
8. Il terzo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale del diritto alla percezione degli interessi attivi.
8.1 Il motivo è infondato.
8.2 Gli interessi attivi possono prescriversi sull'eventuale indebito da percepire solo per il periodo successivo alla chiusura del conto corrente e non invece finché lo stesso risulta aperto.
Finché il conto è aperto si tratta, infatti, solo di annotazioni di dare/avere sul medesimo conto, dove l'unica prescrizione che opera è quella delle rimesse solutorie.
9. Il quarto motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto (in motivazione, a pag. 31) e in dispositivo (al capo 4) la spettanza, sulla
20 somma oggetto della condanna restitutoria, degli interessi al tasso previsto dall'art. 1284, co. 4, c.c., non trattandosi di un pagamento di fonte contrattuale.
9.1 Il motivo è infondato.
9.2 L'art. 1284, comma 4, c.c., individua, invero, il tasso legale degli interessi in linea generale per tutte le obbligazioni pecuniarie per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito fino al momento del pagamento.
In questi termini è sufficiente richiamare quanto affermato dalla S.C., Sezione terza, con l'ordinanza n. 61 del 3.1.2023 (Rv. 666489 - 01): “Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo
a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione”.
C) Le risultanze della C.T.U. svolta nel secondo grado.
Tenendo a mente gli indicati criteri direttivi, e quindi alla luce delle esposte soluzioni, la Corte ha assegnato al C.T.U. (dott. S. ), sulla base del quesito sopra Per_1 trascritto, l'implementazione dell'incarico conferito in primo grado.
Il consulente, con indagine tecnico-contabile che non risulta fatta oggetto di contestazione in relazione al ricomputo in concreto eseguito, coerente con l'incarico suppletivo assegnato, ha rideterminato nei seguenti termini il saldo ripetibile del conto corrente di riferimento (n. 12604D/12604.51) dopo l'eliminazione delle poste illegittime e l'anatocismo indebito sulla base delle indicazioni fornite dal quesito di primo grado (v. Relazione depositata il 2.7.2024, punti 2 e 3, escluso il punto 3.2.3,
e prospetto allegato sub 6 alla C.T.U., che rappresenta la completa ricostruzione del conto corrente comprensiva degli effetti della prescrizione: in esso sono evidenziati i movimenti originari (colonne 1, 2, 3, 4, 5), le rimesse solutorie e ripristinatorie
(colonne 6, 7), i movimenti ricostruiti (colonne 8, 9), gli interessi ricalcolati privi di anatocismo (colonne 10, 11), il saldo ricostruito (colonna 12), la sommatoria degli indebiti non prescritti (colonna 15) e gli indebiti prescritti (colonna 16). Si osservi come le rimesse solutorie (colonna 6), vengano imputate a pagamento degli indebiti
(colonna 13) alimentando l'importo degli indebiti prescritti (colonna 16), che non possono essere richiesti in ripetizione dalla correntista):
- saldo ricostruito alla chiusura del conto (18.1.2012): + € 243.207,06 a credito della correntista Parte_1
21 - indebiti annotati sul conto non ripetibili per effetto della intervenuta prescrizione del relativo diritto di ripetizione: € 117.179,88;
- saldo ricostruito ripetibile a favore della correntista + € Parte_1
126.027,18.
III
Tenuto conto dell'esito conclusivo del processo le spese di lite (del primo e del secondo grado) seguono la prevalente soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico di e a favore di Controparte_2 Parte_1 operata la compensazione (considerato il rigetto della domanda relativa al mutuo, respinta in primo grado e non fatta oggetto di specifico gravame e dell'accoglimento della domanda di ripetizione dell'indebito relativa al c/c in misura apprezzabilmente inferiore rispetto al quantum inizialmente richiesto) in ragione di un terzo e posti i restanti due terzi a carico della banca, applicati parametri medi di liquidazione in relazione allo scaglione di riferimento individuato con riguardo al valore dell'indebito riconosciuto in restituzione: da € 52.001 a € 260.000.
Nella stessa misura (un terzo a carico di e due terzi a carico di Parte_1 [...]
vanno poste in via definitiva le spese della C.T.U. svolta in questo CP_2 secondo grado, nella misura liquidata con separato provvedimento.
Considerato che sia l'appello principale (di , che l'appello incidentale Parte_1
(di hanno trovato parziale accoglimento, è opportuno dare atto Controparte_2 che non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1quater, del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1431/2021 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello principale di e in parziale accoglimento dell'appello Parte_1 incidentale di in parziale riforma della impugnata sentenza n. Controparte_2
13/2021 del Tribunale di Padova, che per il resto conferma, così provvede:
a) accoglie l'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta
[...] relativamente al conto corrente n. 12604D, ON successivamente rinumerato 12604.51, nei limiti di quanto indicato nella
Relazione di C.T.U. di secondo grado del dott. (punto 3.1.3 e Persona_1 allegato 6);
22 b) in parziale accoglimento delle domande attoree relativamente al conto corrente n. 12604D, successivamente rinumerato 12604.51, ridetermina il saldo ripetibile alla data di chiusura del conto nell'importo di + € 126.027,18 a favore della correntista;
Parte_1
c) ridetermina in + € 126.027,18 a favore della correntista Pt_1 Parte_1
l'importo di cui alla statuizione di condanna sub capo 4) del
[...] Parte_1 dispositivo della sentenza di primo grado e condanna, per l'effetto, la convenuta a pagare all'attrice ON Parte_1
l'importo differenziale tra quanto riconosciuto a detto titolo nel secondo grado e quanto riconosciuto nel primo e nelle more già pagato, oltre agli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla pronuncia al saldo;
d) compensa le spese di lite del primo e del secondo grado nella misura di un terzo e pone i restanti due terzi a carico della convenuta appellata,
[...]
che condanna a pagare a favore dell'attrice appellante, ON
, nella misura così liquidata per l'intero: Parte_1 quanto al primo grado: per compensi, € 14.103,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge, e per esborsi, € 518; quanto al secondo grado: per compensi, € 14.317,00, oltre al rimborso forfetario spese generali, iva, se dovuta e cpa come per legge, e per esborsi, €
1.138,50, importi da distrarsi a favore del difensore, avv. A. Stievanin, dichiaratosi antistatario;
e) pone in via definitiva le spese della C.T.U. svolta nel secondo grado nei rapporti interni a carico della società attrice-appellante principale,
[...]
, per un terzo, e a carico della convenuta-appellata Parte_1 incidentale, per due terzi. ON
Così deciso in Venezia il 13 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Federico Bressan
Il Presidente
dott. Guido Santoro
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