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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/07/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 15.07.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6012 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Fiorella D'Angiolillo ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Itala De Benedictis giusta procura generale alle liti resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.08.2024 il ricorrente indicato in epigrafe ha adito questo Ufficio chiedendo dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, negate dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio.
CP_ Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso.
Ciò posto, va preliminarmente evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e
6 c.p.c. (considerato che l'atto di dissenso di parte ricorrente è stato depositato in
Cancelleria il 25.07.2024 e che l'odierno ricorso è stato depositato il 13.08.2024, ossia nel rispetto del “termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso”, come previsto dal c. 6 dell'art. 445-bis c.p.c.).
Nel merito, tuttavia, deve rilevarsi che anche all'esito della relazione peritale suppletiva che ha tenuto conto della documentazione medica aggiornata valutabile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., risulta confermato l'orientamento medico-legale precedentemente espresso, in quanto, secondo il ctu “… la consulenza ortopedica, datata 20/08/2024 descrive “facile stancabilità alla deambulazione prolungata…deambulazione con fatica solo in brevi tratti con ausilio di bastone canadese…”, deponendo per una autonoma deambulazione sia pure con appoggio a bastone e, d'altra parte, lo stesso specialista ortopedico si esprime per un “quadro clinico che limita il paziente nello svolgimento della comuni attività di vi-ta quotidiana” non vertendosi in una “impossibilità all'espletamento de- gli atti quotidiani” come prevede la normativa in oggetto.
Anche la consulenza pneumologica, datata 15/04/2024, si esprime per una broncopatia cronica GOLD II B, che determina un deficit respiratorio tutto sommato contenuto “deficit ostruttivo-restrittivo di grado moderato…” in linea non i riferimenti della letteratura che si allegano (…) In altre parole dalla documentazione clinica non emergono ele-menti che consentano di rivedere il giudizio, per cui ritengo che il presenti una condizione Pt_1 di invalido ultra65enne con difficoltà persistenti a compiere le funzioni dell'età grave
100% sin dalla domanda amministrativa (gennaio 2021) sena che sussista-no i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento” (cfr. integraz. ctu).
Reputa il giudicante che tale conclusione – che nega la sussistenza del contestato requisito sanitario – sia da condividere, siccome logicamente ed esaustivamente argomentata ed in coerenza con gli accertamenti eseguiti e di cui alla relazione in atti.
Ritenuta pertanto l'infondatezza della domanda e riscontrandosi in atti la declaratoria prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, CP_ mentre restano definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica, già liquidate.
P.Q.M.
a) Rigetta il ricorso;
a) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
b) Pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza. CP_1
S.M.C.V., 17.07.2025
Il giudice del lavoro dr.ssa A. Cozzolino