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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4557/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia individuale di lavoro tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Anna Parte_1
Maria De Pascali;
e
“ Controparte_1
con l'assistenza e difesa dell'avv. Vito Cerri;
[...]
all'udienza del 27.01.2025, al termine della discussione, ha emesso la seguente sentenza –ex art. 429 c.p.c.-:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è fondata e deve essere accolta, per le ragioni di seguito esposte. In punto di fatto, la parte ricorrente ha dedotto di essere stata assunta dalla previo superamento di CP_2 concorso e di essere transitata ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. a) L. n. 3/2010, alle dipendenze CP_2 dell'agenzia resistente, con profilo professionale di operaio forestale, destinata al cantiere di ES (BR). Ha specificato che, con legge regionale n. 3 del 25 febbraio 2010, è stata istituita l' Controparte_3
quale ente strumentale della
[...]
Regione; con deliberazione della Giunta Regionale n. 863 del 23.03.2010, è stato successivamente Individuato il personale dipendente della da trasferire all' ai CP_2 CP_1 sensi dell'art. 12, comma 2 lett. a), della Legge Regionale n. 3/2010 (cfr. allegato A della predetta Deliberazione che riporta tra il personale trasferito all' anche il CP_1 ricorrente con destinazione al Cantiere Vivaio di ES (BR). Ha dedotto altresì di aver percorso con il proprio mezzo 64 Km a/r dalla propria residenza in Carovigno (BR) fino al
1 cantiere di ES (BR)per le seguenti giornate annue: per l'anno 2010 n. 145, perl'anno 2011 n. 224, per l'anno 2012 n. 212, per l'anno 2013 n. 214, per l'anno 2014 n. 214, per l'anno 2015 n. 187 , come da attestazione del responsabile di sede allegata;
ha lamentato il parziale riconoscimento dell'indennità di cui agli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della e 15 C.C.N.L. per gli Addetti CP_2 ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010; ha agito in giudizio per l'accertamento del diritto all'indennità pretesa nell'ammontare complessivo per come calcolato prendendo come parametro la distanza tra il Centro di raccolta (Ostuni SS 16 c/o Seminario Arcivescovile) ed il cantiere di lavoro sito in località ES nel Comune di Brindisi. L'ente convenuto, dal canto suo, si è costituito in giudizio evidenziando di aver corrisposto tutto quanto dovuto. Preliminarmente occorre evidenziare che il tipo di rapporto lavorativo in esame, pur essendo assoggettato alla generale disciplina sul pubblico impiego di cui al D.L.vo n. 165/2001 ha una connotazione del tutto peculiare sotto il profilo della disciplina del trattamento economico in quanto regolamentato dalla contrattazione collettiva di diritto comune. Ed infatti, all'art. 1, comma 2 L. n. 3/2010 CP_2 ha istituito l' resistente ed ha chiaramente CP_1 stabilito che:
<< L' ha personalità giuridica di diritto pubblico e CP_1 opera quale ente tecnico-operativo preposto all'attuazione degli interventi oggetto della presente legge, attraverso attività e servizi a connotazione non economica finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo.>>. Dalla inequivocabile portata letterale della norma appena richiamata l' Controparte_4
è da annoverare tra gli enti
[...] pubblici non economici. Ne consegue l'assoggettamento al D.L.vo n. 165/2001 ai sensi dell'art. 1, comma 2 D.L.vo n. 165/2001 che si riporta:
<< Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
2 loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al .>> CP_5
Tanto è stato chiarito dalla Suprema Corte nella recente pronuncia: così Cass. n. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “ … (omissis)… Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che (Omissis) sia ente pubblico non economico. La Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della , operando (Omissis) come mero CP_2
"ente tecnico-operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), CP_2 con nomina parimenti regionale del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di (Omissis), che va dunque ritenuta tale. … (omissis)…”. Sebbene sia indiscusso l'assoggettamento del rapporto in esame alla generale disciplina di cui al D.L.vo n. 165/2001, la qualificazione dello stesso in termini di pubblico impiego non è di ostacolo all'applicazione della contrattazione collettiva privatistica in ragione del particolare settore nel quale gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale operano, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cui occorre dare continuità. Si tenga conto di quanto chiaramente affermato in contenzioso che ha coinvolto operai forestali dipendenti di ruolo della da Cass. 6193/2023: “… (omissis)… Controparte_6
l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "
[...]
per fronteggiare le Controparte_7 esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione
3 dei beni indicati nel citato D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato." ed era stato stabilito che "Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento"; la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato;
4.2. a seguito del trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni la con la L. 27 luglio 1977, Controparte_6
n. 37, ricalcando le disposizioni della normativa nazionale, aveva previsto "In via transitoria, e comunque non oltre l'entrata in vigore delle norme per la disciplina organica della gestione dei beni agrari e forestali della Regione e della delega riguardante le funzioni amministrative in materia di foreste e di bonifica di cui al D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, le amministrazioni incaricate della gestione dei suddetti beni, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste e gli altri Enti e amministrazioni delegati e abilitati, nel rispetto e nei limiti delle norme legislative vigenti, ad eseguire in amministrazione diretta lavori concernenti le opere di bonifica idraulico - forestali, idraulico - agrarie e di riforestazione, possono impiegare, per dette opere, lavoratori assunti con contratto di diritto privato, nell'osservanza delle norme sul collocamento e delle leggi previdenziali in agricoltura e dei contratti ed accordi collettivi sindacali di categoria.";
4.3. successivamente la L.R. n. 13 del 1987, oltre a prevedere l'istituzione dell'Ufficio Controparte_8
(art. 10) e la delega di funzioni alle
[...] Parte_2
ed alle Amministrazioni Provinciali (art. 4),
[...] all'art. 32, intitolato "garanzie occupazionali", aveva stabilito che l'impiego del personale forestale "sarà effettuato a norma dei Contratti Collettivi Nazionali ed integrativo regionale vigenti, ad eccezione di quanto indicato al punto B dell'art. 5 ed all'art. 11 del CCNL 22 marzo 1984 e dell'art. 3 del CIR 28 marzo 1989 ed equivalenti indicazioni dei successivi contratti"; 4.4. è poi intervenuta la L. 7 maggio 1996, n. 11 che, nel testo originario, stabiliva, all'art. 30, "Gli interventi previsti nella presente legge vengono di norma realizzati mediante l'impiego del personale idraulico - forestale già
4 in attività presso gli Enti delegati ed i Settori forestali dell'Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, nel rispetto dei contratti nazionali ed integrativo regionale per la categoria.
2. Gli Enti delegati e la Regione si impegnano a negoziare, congiuntamente con le organizzazioni sindacali di categoria, i contratti integrativi regionali ed a recepire gli stessi entro i termini previsti dai contratti nazionali.
3. Qualora espressamente previsto nel contratto integrativo regionale, viene rinviata alla contrattazione decentrata l'organizzazione del lavoro, ivi compresa la possibilità del turn - over, e la distribuzione delle giornate lavorative tra forza lavoro, fermo restando l'obbligo di osservare le finalità produttive ed i tempi tecnici di realizzazione dei lavori."
4.5. il comma 1 della disposizione citata è stato, poi, modificato dalla L.R. 24 luglio 2006, n. 14, con la quale è stato previsto che "Gli interventi previsti dall'art. 2, realizzati in economia nella forma della amministrazione diretta, sono eseguiti mediante l'impiego del personale idraulico-forestale legittimamente in attività presso gli enti delegati ed i settori regionali forestali decentrati, nel rispetto dei contratti nazionale ed integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria";
4.6. gli interventi normativi succedutisi nel tempo hanno, quindi, ribadito l'applicazione ai rapporti di lavoro, finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione, della contrattazione collettiva nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico
- forestale e idraulico - agraria, contrattazione applicabile ai dipendenti di "Comunità montane, Enti pubblici, Consorzi forestali, Aziende speciali ed altri Enti che, con finanziamento pubblico ed in amministrazione diretta, o in affidamento se cooperative o enti di imprese di altra natura, svolgano attività di: sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria; imboschimento e rimboschimento;
miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse;
difesa del suolo;
valorizzazione ambientale e paesaggistica" (così si esprime la richiamata contrattazione collettiva quanto al campo di applicazione della stessa);
4.7. a fronte di detto quadro normativo destituita di fondamento è la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione dei CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente
5 prevista dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale;
4.8. non giova richiamare le pronunce di questa Corte (cfr. Cass. n. 11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione Calabria); quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
4.9. l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano … (omissis)…”. Per la soluzione della presente controversia, infatti, occorre fare concreta applicazione del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità della piena compatibilità della disciplina convenzionale collettiva di diritto comune, quanto meno per la regolazione del trattamento economico del rapporto lavorativo dipendente degli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale, con la qualificazione dello stesso in termini di pubblico impiego, tenuto conto delle peculiarità del settore in cui gli operai forestali sono destinati ad operare.
Si tenga conto ancora di Cass. 10811/2023 nella seguente parte del principio di diritto affermato: “… (omissis)… in particolare, rispetto al personale operaio dell'(Omissis) il cui rapporto, ai sensi della Legge n. 3 del CP_2
2010, art. 12, comma 3, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, …(omissis)…”. In concreto, secondo la recente interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la L. n. 3/2010, nella CP_2 parte in cui prevede l'applicabilità della contrattazione di diritto comune al rapporto degli operai addetti a lavori di
6 sistemazione idraulica e forestale, come altre leggi regionali, si pone in continuità storica con la legislazione nazionale ed in particolare con L. n. 124/1995 in cui era previsto espressamente che il trattamento economico, per quello che qui più interessa, doveva essere regolato dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro1. 1 Così ancora Cass. 10811/2023 nella parte in cui ribadisce: “… Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , "l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione Controparte_6 idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei Controparte_7 lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.
3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del 1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo 2023, n. 6193). Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende (D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. CP_2 CP_2 n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in (Omissis) a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L. 3 del 2010 cit. CP_2 4.2 Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della
Regione Sardegna (Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n. 24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36) e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza - a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni - di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
4.3 Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al
"contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno, anche per gli adeguamenti normativi di cui si dirà, sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato.
Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs. 165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato.
Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
7 E la legislazione regionale di cui si discute è stata ritenuta dalla Suprema Corte “… coerente con i principi dell'ordinamento generale del d.lgs. 165/2001 …” proprio perché, rendendo vincolante la contrattazione collettiva di diritto comune storicamente richiamata dalla legislazione nazionale per la regolazione del trattamento economico del rapporto in esame, così come hanno fatto tante altre leggi regionali, ha contribuito a garantire uniformità di disciplina nel peculiare settore. Si consideri, infatti, a tal proposito che la Consulta “… (omissis)… ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, compreso il loro trattamento economico e giuridico, rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), … (omissis)…” e che “… (omissis)… i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la Consulta infatti - si cita da Corte
Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che ""(l)a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro
(ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale (...)"" (sentenza n. 154 del 2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)". Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001. 4.4. L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale, cui si è già fatto cenno.
4.4.1. Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che (Omissis) "si dota di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato.
4.4.2 Sul piano nazionale, il D.L. 120 del 2021 conv. con mod. in L. 155 del 2021, art.
7-bis, prevede altresì ora che "per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni". Previsioni che richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del D.Lgs. n. 165 del 2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte. … (omissis)…”.
8 precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati… (omissis)…”2.
In concreto, la L. n. 3/2010, rendendo CP_2 vincolante per gli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune di settore, ha attuato la finalità perseguita dal legislatore statale di omogeneizzare la regolamentazione del settore ed il principio di pari trattamento contrattuale (all'interno dello stesso settore) di cui all'art. 45, comma 2 T.U.P.I.3. Ebbene, alla luce di tutto quanto appena sopra riportato occorre affermare la piena compatibilità e coerenza della legislazione regionale esaminata con i principi ordinamentali del T.U.P.I. alla luce dell'interpretazione fornita dalle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamate. Pertanto, attesa la piena legittimità della contrattazione collettiva di diritto comune a regolamentare in via generale ed astratta il trattamento economico del rapporto lavorativo degli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale occorre verificare in concreto l'effettiva vincolatività per il rapporto in esame del C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria della e del C.C.N.L. per CP_2 gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 07.12.2010. Ed infatti, la L. n. 3/2010 ha previsto per CP_2
l' neo-costituita una dotazione organica per lo CP_1 svolgimento delle attività istituzionali ed in fase di prima attuazione l'utilizzazione delle seguenti risorse umane suddivise in tre gruppi: a) operai di ruolo ed operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della già addetti alle CP_2 attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'art. 12, comma 2, CP_1 lett. a) L. n. 3/2010; CP_2
b) operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_2 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia da stabilizzare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. b) L. n. 3/2010; CP_2 2 Così C. Cost. n. 190/2022, che richiama C. Cost. 154/2019 e precedenti conformi.
9 c) dipendenti di ruolo della già addetti CP_2 all'organizzazione e all'amministrazione delle attività forestali e irrigue svolte dalla e CP_2 trasferite all'Agenzia, mediante l'istituto del distacco, con mantenimento del trattamento economico, fondamentale e accessorio, in godimento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) L. n. 3/2010. CP_2
Inoltre, al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale cit. è stata disposta la facoltà per gli operai di ruolo come il ricorrente transitati all'Agenzia di optare per l'inquadramento nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria. Questa la norma richiamata all'epoca vigente, abrogata in seguito dalla L. n. 45/2012: CP_2
<< Sino alla definizione della dotazione organica, gli operai di ruolo della transitati alle dipendenze CP_2 dell' ai sensi del comma 2, lettera a), sono CP_1 inquadrati, a domanda, nel contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico- agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo- previdenziale.>>. Ebbene, è pacifico che la parte ricorrente, già dipendente di ruolo della è transitata nel 2010 alle CP_2 dipendenze dell' resistente ai sensi dell'art. 12, CP_1 comma 2, lett. a) L. cit. Ciò posto, occorre analizzare la disciplina convenzionale richiamata dalle parti. Ebbene, l'art. 15 C.C.N.L. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico-Agraria del 07.12.2010 così dispone:
<< Art. 15 - Mezzi di trasporto Il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore un efficiente mezzo di trasporto, ove richiesto per il normale disimpegno delle mansioni affidategli.
Qualora il mezzo di trasporto non sia fornito dal datore di lavoro ma dal lavoratore stesso questi ha diritto, a titolo di rimborso spese, ad una indennità pari alla tariffa ACI prevista per la fascia di percorrenza più bassa. Una indennità, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina super per chilometro percorso, compete anche agli impiegati qualora prestino la propria opera nei cantieri ed usino mezzi di trasporto propri per raggiungere il posto di lavoro dal centro di raccolta.>
10 Inoltre, all'art. 54 Parte Operai stesso CCNL cit. è così previsto: <- Centri di raccolta - Mezzi di trasporto - Rimborso chilometrico L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti
Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.
Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.
In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro.>>. Analoga disciplina è ricalcata e specificata nell'art. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico- Forestale e Idraulico-Agraria della in cui CP_2
è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al rimborso delle spese nella misura indicata in caso di utilizzo del mezzo proprio per il percorso effettuato dal centro di raccolta (di norma individuato presso il Comune dove ha sede il Centro per l'impiego più vicino alla residenza del lavoratore) al centro lavorativo.
Le parti sociali hanno specificato il concetto di centro di raccolta facendolo coincidere o con la residenza del lavoratore o con il Centro per l'impiego optando per il luogo più vicino al centro di lavoro. L' non ha, nel caso di specie, correttamente riconosciuto CP_1
e liquidato l'indennità chilometrica relativamente al minore percorso effettuato dalla residenza del ricorrente, sita in Carovigno (BR) alla via Belvedere n. 39, fino al Cantiere di lavoro sito in località ES nel Comune di Brindisi (distanza a/r Km 64,00). Laddove, in forza dell'accordo sindacale del 16/10/2014 le parti hanno reinterpretato l'art. 23 del Cirl (nuovo) del
11 10.06.2014 e hanno stabilito quanto segue: “Le Parti in riferimento all'art. 23 dopo ampio dibattito raggiungono la seguente intesa: “L'art. 23 va interpretato nel senso che, fermo restando quanto già previsto nel nuovo CIRL, qualora la residenza anagrafica del lavoratore risulti più prossima al centro lavorativo rispetto al centro di raccolta, l'indennità chilometrica sarà corrisposta dalla stessa residenza e non dal centro per l'impiego”. Così come specificato dalla parte ricorrente i conteggi relativi alla tabella riepilogativa (all. 17bis al ricorso) sono stati effettuati in base: a) Estratto google maps (All. 16 Ricorso) distanza
[...]
(Via Belvedere n. 39 Carovigno 72012 BR) – CP_9
Luogo di Lavoro ES (32 KM x 2 = 64 KM A/R) – distanza minore- percorso più veloce pari a 24 minuti. b) Il numero delle giornate lavorate e gli importi percepiti sono stati estratti dall'attestazione di Prot. CP_1
AOO_036 18853 del 21/04/2017 e dalle relative tabelle allegate (Allegati All. 1A-1 e All. 1A-2 Ricorso). c) È stata calcolata la tariffa del carburante per km sulla base degli importi medi estratti dalle Tabelle ACI (All. 2 alle presenti note) relative agli anni richiesti in ricorso, prendendo in considerazione la percorrenza annua. Per l'anno 2010 si è considerata la percorrenza annua di 10.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,29812 + 0.63833)/2= 0,46; per l'anno 2011 si è considerata la percorrenza annua di 15.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,30975 + 0,53719)/2= 0,42; per l'anno 2012 si è considerata la percorrenza annua di 15.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,32048 + 0,55770)/2= 0,43; per l'anno 2013 si è considerata la percorrenza annua di 15.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,32811 + 0,56936)/2= 0,44; per l'anno 2014 si è considerata la percorrenza annua di 15.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,32093 + 0,56234)/2= 0,44; per l'anno 2015 si è considerata la percorrenza annua di 15.000 km e l'importo medio risultante dalle tabelle ACI è pari a (0,30741 + 0,54879)/2= 0,42. La parte ricorrente non ha dunque ha percepito integralmente le somme spettanti a titolo di rimborso, in quanto calcolate sulla base della distanza chilometrica (km 20,00) che non è quella corrispondente al percorso di andata e ritorno effettuato dal Comune di Carovigno (BR) –luogo della residenza– ed il centro lavorativo sito in località ES
12 nel Comune di Brindisi, dove è ubicato l'impianto irriguo del dipendente: distanza inferiore rispetto a quella prevista dal Centro di Raccolta (Ostuni SS 16 presso il Seminario Arcivescovile) fino al Cantiere di lavoro sito in località ES nel Comune di Brindisi km 79,20 a/r. Dall'allegato 2 prodotto dalla parte resistente unitamente alle note autorizzate del 10.01.2025 si evince che per gli anni dedotti nel ricorso il lavoratore ha percepito l'indennità kilometrica relativa ad un percorso giornaliero di Andata e Ritorno di circa 20 km (cfr. prospetto somme liquidate anni 2010-2015- all. n- 2). La domanda attorea deve essere nel suo complesso accolta per tutte le ragioni sin qui espresse, stante la sussistenza di tutti i presupposti e delle condizioni disciplinate dalla contrattazione collettiva di diritto comune applicata al rapporto in esame per il riconoscimento del diritto all'indennità pretesa nella misura richiesta dal ricorrente, sì come prevista dagli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della e 15 C.C.N.L. per gli Addetti CP_2 ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010. Deve essere condannata l' resistente al pagamento in CP_1 favore della parte ricorrente della complessiva somma di € 19.729,09, in virtù di un percorso giornaliero di 64 km a/r oltre al maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 L. n. 724/1994 dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo, tenuto conto delle giornate lavorate( risultanti dal prospetto CP_1
a firma di , responsabile P.O. anno 2010: 145 Per_1 CP_1 gg;
anno 2011: 224 giornate;
anno 2012: 212 giornate;
anno 2013: 214 giornate;
anno 2014: 214 giornate;
anno 2015: 187 giornate), al netto di quanto già percepito dalla convenuta. Le spese processuali- liquidate e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
- accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità di cui agli artt. 23 C.I.R. per gli Addetti ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria della Regione e 15 C.C.N.L. per gli Addetti CP_2 ai Lavori di Sistemazione Idraulico-Forestale e Idraulico- Agraria del 07.12.2010 per gli anni 2010-2015 rapportata ad un percorso di km 64,00 e, per l'effetto, condanna la parte
13 resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma € 19.729,09 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti all'effettivo soddisfo;
- condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.216,00 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15%, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Bari, 27.01.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Cfr. punto 5.8 di Cass. 11953/2023.