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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI VARESE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Flaminia
D'Angelo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2211 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024 e promossa da
(già ) (P.I. ), in persona del Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
procuratore speciale, elettivamente domiciliata in Milano Via S. Barnaba 30 presso lo studio degli avv.ti FAZIO MONICA e FAZIO IVANO che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE - contro
(C.F.: in persona del Sindaco pro tempore Controparte_1 P.IVA_2
- PARTE CONVENUTA CONTUMACE–
OGGETTO: cessione di credito su fatture - inadempimento
CONCLUSIONI: All'udienza del 15.10.2024 l'attore precisava le conclusioni come da verbale.
Considerazioni in fatto e diritto
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, (già Parte_1 [...]
) conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese il Parte_2 CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
[...]
così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertato e dichiarato il diritto di condannare il (C.F.: in Parte_1 Controparte_1 P.IVA_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di delle seguenti Parte_1
somme:
€ 7.787,49 a titolo di interessi moratori o nella maggior somma di € 15.380,59 determinata dal CTU, maturati e calcolati, ex art. 4, del D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle scadenze sino all'effettivo saldo della sorte capitale nonché gli interessi anatocistici, maturati sulla sorte capitale saldata, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n.
192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e quantificati dal CTU in € 3.066,62;
€ 1.810,42 per il mancato pagamento delle NDI emesse per gli interessi di mora maturati per il ritardato pagamento delle fatture descritte nell'allegato alle NDI, prodotte sub doc. 6
e riepilogate nell'elenco sub doc. 7, da maggiorarsi degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione e quantificati dal CTU in € 397,37;
€ 9.560,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture, sia con riguardo alla sorte capitale (n. 33 fatture) che alle fatture (n. 206 fatture), il cui ritardato pagamento ha determinato l'emissione delle NDI, azionate nel presente
2 giudizio e così per un totale di n. 239 fatture, sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 9.560,00).
IN VIA ISTRUTTORIA: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 28/02/22, insiste per
l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc 24/06/21, riportandosi al contenuto delle note di trattazione scritta 9/02/22.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
A sostegno della propria pretesa, l'attore deduceva:
- che la società vantava un credito per forniture di energia Parte_3
erogate in favore del;
Controparte_1
- che tale credito veniva ceduto dalla a (già Parte_3 Parte_1 [...]
) in virtù di due scritture private autenticate da Notaio e Parte_2
registrate a Milano, la prima, il 29.06.2015 e, la seconda, il 02.01.2018 (doc. 4 e 8 fascicolo attoreo);
- che le suddette cessioni venivano notificate al tramite PEC (doc. 4 Controparte_1
e 8 fascicolo attoreo);
- che, in particolare, erano state cedute le seguenti posizioni creditorie: € 25.766,61 a titolo di sorte capitale portate dalle fatture cedute da (elenco sub Parte_3
doc. 3 fascicolo attoreo); € 7.476,66 alla data del 22/09/20, a titolo di interessi moratori determinati ex artt. 2 e 5 del D.Lgs n. 231/02; € 1.810,42 per il mancato pagamento delle NDI (come da doc. 7 fascicolo attoreo); € 9.560,00 a titolo di risarcimento del danno dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02.
- che il nemmeno all'esito dell'intimazione di pagamento, aveva mai CP_1
contestato l'ammontare del credito o l'erogazione delle forniture (doc. 5 fascicolo attoreo);
3 - che i contratti di cessione avevano avuto ad oggetto, oltre alla sorte capitale, anche gli interessi di mora maturandi dal giorno successivo a quello di scadenza della fattura sino al saldo ex artt. 2 e 5 d.lgs. 231/02;
- che, inoltre, dovevano essere applicati gli interessi anatocistici come previsto dagli artt. 1283/1284 co. 4 c.c. da quantificarsi nella misura di cui agli artt. 2 e 5 d.lgs.
231/02;
- che il avrebbe dovuto pagare le NDI emesse per gli interessi di mora maturati CP_1
per il ritardato pagamento di altre fatture (elenco prodotto sub. doc. 6 e 7) oltre gli interessi anatocistici;
- che, inoltre, il avrebbe dovuto corrispondere euro 40 a titolo di risarcimento CP_1
del danno per ciascuna fattura non saldata (nn. 239 fatture) ai sensi dell'art. 6 d.lgs.
231/02 in recepimento della Direttiva europea n. 2011/7/EU (docc. 9 e 10 fascicolo attoreo).
Non si costituiva il pur regolarmente evocato in giudizio mediante Controparte_1
notifica PEC;
ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante lo scambio delle memorie istruttorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. all'esito delle quali, rigettate le istanze istruttorie orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more del giudizio, parte attrice dava atto che il aveva - Controparte_1
dapprima parzialmente (il 24.06.2021) e poi integralmente (in data non nota) - saldato la sorte capitale (così, infatti, si legge nel deposito del 16.12.2022: “La difesa di parte attrice, già dato atto di un parziale pagamento, dichiara che, nelle more, è intervenuto l'integrale pagamento della sorte capitale”).
All'udienza del 19.09.2023, precisate le conclusioni dall'attore, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Successivamente la causa veniva rimessa sul ruolo per un'integrazione di istruttoria mediante esperimento di CTU contabile richiesta d'ufficio.
4 Espletata la CTU, la causa veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Chiamata all'udienza del 15.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La questione posta all'attenzione del Tribunale attiene all'accertamento del credito vantato da (già ), quale cessionaria di crediti Parte_1 Parte_2
in fatture emesse dal cedente per fornitura di energia elettrica, nei Parte_3
confronti del e conseguente condanna del convenuto al pagamento Controparte_1
di una serie di importi per interessi di varia natura oltre accessori del credito.
a. La cessione di credito della PA
Viene, quindi, in rilievo un'ipotesi di cessione del credito nei confronti di una pubblica amministrazione locale.
Come noto, mediante la cessione di credito ex artt. 1260 c.c., il creditore cedente trasferisce ad un altro soggetto, cessionario, la titolarità del credito vantato nei confronti del debitore ceduto dietro versamento di un corrispettivo dal cessionario al cedente determinando, di fatto, una modifica soggettiva del lato creditorio.
Quando il credito è verso una pubblica amministrazione, tale effetto si verifica col necessario consenso del debitore ceduto (art. 9 L. 2248/1865 all. E e RD 2440/1923) e allorché siano rispettate le regole di forma del contratto (art. 69 RD 2440/1923) e, in caso di contratto a prestazione corrispettive di durata, anche in assenza di assenso del debitore per le prestazioni già eseguite (così Corte d'Appello di Milano n. 1700/2020 che richiama altresì Corte Cass. n. 11918/2002).
Nel caso di specie, ritiene il Tribunale che le cessioni oggetto del presente giudizio prescindano dal consenso del debitore (circostanza eventualmente rilevabile anche ex officio) mentre restano subordinate al requisito della forma (che, nel caso di specie, non è in contestazione).
5 Sul piano degli effetti giuridici, l'intervenuta cessione che sia efficace nei confronti del debitore, impone a quest'ultimo di adempiere nei confronti del cessionario ovvero di opporgli tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto fare valere nei confronti del cedente
(con riferimento alla validità del titolo costitutivo del credito o all'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi anteriori o posteriori alla cessione); ed infatti, il debitore ceduto resta esattamente nella medesima posizione debitoria che rivestiva prima dell'intervenuta cessione.
b. Sull'onere della prova.
Ciò chiarito, considerando che l'attore ha introdotto un'azione di accertamento e condanna da inadempimento contrattuale, è opportuno ricordare che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché
l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito
6 dall'esatto adempimento” (Cass., Sez. U, n. 13533/2001; conf. Cass., Sez. 1, n.
15659/2011; Cass., Sez. 3, n. 826/2015).
c. Sulla sorte capitale portato dalle fatture cedute oltre agli interessi di mora e anatocistici.
Pertanto, incombe su , quale creditore cessionario, l'onere di provare la Parte_1
fonte del proprio diritto.
Ora l'attore, con la documentazione sub. doc. 4 e 8, ha dato prova dell'esistenza di n. 2 contratti di cessione:
1. con in data 27.12.2017 Controparte_2
2. con in data 26.06.2015 Parte_3
Le suddette cessioni sono state redatte in forma scritta privata autenticata notarile e sono state regolarmente notificate al debitore ceduto in uno con la lista Controparte_1
dei crediti ceduti.
Risultano, quindi, rispettati i requisiti di specialità in punto di forma dell'atto di cessione e notifica del medesimo.
Con La ha, altresì, depositato parte degli originari contratti di fornitura (doc. 14-15 contratto edison), la cui esistenza non era comunque in contestazione, nonché le fatture rimaste non pagate (doc. 16--147 e 149-349 fascicolo attoreo).
L'elevato numero di fatture in atti ha reso necessaria la nomina di un CTU d'ufficio chiamato a svolgere le necessarie valutazioni tecniche al fine di individuare l'eventuale importo ancora dovuto dal . Controparte_1
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato d'ufficio dal Tribunale sono state in questa sede integralmente accolte in quanto poggiano su valutazioni che, per completezza e rigore metodologico, sono interamente condivise, salvo quanto si dirà tra poco in riferimento al risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/02.
Anzitutto, il CTU è stato chiamato a raffrontare le fatture di cui si è chiesto il pagamento nel presente giudizio con quelle effettivamente cedute nei due contratti di cessione sopra
7 indicati. Tale operazione, infatti, era necessaria anche per l'esatta quantificazione degli interessi richiesti.
È opportuno evidenziare che, in entrambi i contratti di cessione, oltre alle fatture dettagliate nell'allegato 1 ai contratti, l'art. 4 prevedeva che “ Parte_2
diviene pertanto unica titolare del credito oggetto di cessione di cui all'allegato “1” e dalle ulteriori fatture, al netto delle eventuali Note di Credito, che saranno emesse non oltre 24 mesi dalla stipula del presente atto”.
All'esito del raffronto, è emerso che era legittimata Parte_2
esattamente con riferimento alle posizioni indicate nel doc. 3 depositato in atti (n. 33 fatture) e cioè:
in quanto, in parte, fatture già contenute nell'allegato di dettaglio al contratto del
27.12.2017 ed, in parte, emesse all'interno del periodo di mesi 24 dalla stipula degli atti di cessione (26.06.2015-26.062017 e 27.12.2017-27.12.2019).
8 Tale credito in linea capitale, per ammissione di parte attrice (ma in totale assenza di prova sul punto), è stato integralmente saldato in corso di giudizio da parte del
[...]
. Anche il CTU ha dichiarato di non avere acquisito alcuna prova o documento CP_1
sul punto;
la confessione in giudizio di parte attrice basta, però, a superare l'assenza di documentazione.
L'intervenuto integrale pagamento da parte del convenuto ha condotto
[...]
a non riproporre, in sede di precisazione delle conclusioni, la Controparte_4
domanda relativa al credito in linea capitale (da intendersi rinunciata) e ad insistere solo sugli interessi ed accessori del credito per i quali si dirà di seguito.
Quanto alla richiesta di interessi moratori, si osserva che la disciplina, dettata dal d.lgs.
231/02 e relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, risulta applicabile al caso di specie trattandosi di rapporto contrattuale tra un'impresa e una pubblica amministrazione locale.
Da qui discende che il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento sino all'effettivo pagamento, salvo che venga dimostrata del debitore l'impossibilità alla prestazione per causa non imputabile.
In assenza di tale prova, ritiene il Tribunale che gli interessi sul capitale (euro 25.766,61), da calcolarsi nel rispetto degli artt. 4 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, sono dovuti con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna fattura fino all'effettivo pagamento del capitale. Tale pagamento è stato ammesso, negli atti del giudizio, da parte attrice;
tuttavia, il Tribunale in assenza di congrua documentazione non è in grado di indicare il giorno del pagamento e, quindi, di determinare con certezza il termine ad quem di decorso degli interessi.
Di conseguenza, anche la quantificazione degli interessi operata dal CTU sino al
31.01.2024 (data di inizio dell oo.pp.) non è corretta in quanto parte attrice ha dichiarato,
9 ben prima di quella data (già in data 16.12.2022), l'integrale pagamento da parte del della quota capitale. Controparte_1
In assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c., deve poi riconoscersi il diritto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale già saldata a decorrere dal giorno della notifica dell'atto di citazione (24.09.2020) purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
anche tali interessi dovranno quantificarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002.
Alla luce di quanto sopra, risultano quindi dovuti dal gli interessi di Controparte_1
mora sulla sorte capitale pari a euro 25.766,61 dalla scadenza delle singole fatture all'effettivo soddisfo della sorte (termine ad quem non noto ma già intervenuto in data antecedente al 16.12.2022) oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale già saldata come sopra indicato.
d. Sugli importi contenuti nella NDI (Note di debito per Interessi di mora)
Parte attrice ha poi richiesto interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale in quanto originati dal tardivo pagamento da parte del di crediti diversi (n. 201 fatture come indicate dal CTU). CP_1
A tale proposito ha depositato in atti il doc. 6 e 7 del fascicolo attoreo portanti le seguenti
NDI relative alla posizione di : Parte_3
Tali NDI, quindi, quantificano gli interessi di mora per il ritardato pagamento di altre fatture emesse da nei confronti del comunque Parte_3 Controparte_1
rientranti, secondo quanto affermato anche dal CTU (pag.
7-8 dell'elaborato in atti), nei
10 contratti di cessione perché, in parte, già contenute nell'allegato di dettaglio al contratto del 27.12.2017 o, in parte, emesse all'interno del periodo di mesi 24 dalla stipula degli atti di cessione (27.12.2017-27.12.2019 e 26.06.2015-26.062017).
Ora solo con la comparsa conclusionale parte attrice ha eccepito l'erronea quantificazione delle fatture da parte del CTU affermando che “il CTU indica in 201 ma che sono 206”; tale contestazione avrebbe dovuto essere svolta nel corso della consulenza tecnica ed, invece, il CTP di parte ha integralmente aderito alle conclusioni del consulente d'ufficio con la sola eccezione di quanto espresso per il risarcimento ex art. 6 d.lgs. 231/02.
Pertanto, verrà considerato corretto il dato fornito dal consulente di ufficio nominato dal
Tribunale.
Il pagamento in ritardo delle fatture per le quali sono state emesse le NDI non è stato, invece, contestato dal rimasto contumace. Controparte_1
Il consulente tecnico ha, poi, dato atto che tutti i documenti prodotti erano stati trasmessi al convenuto in formato telematico, mediante deposito della prova della CP_1
ricevuta di invio e di consegna al destinatario rilasciata dal portale di interscambio (così pag. 7 consulenza tecnica in riferimento al doc. 6 fascicolo attoreo).
Alla luce di quanto sopra, risulta quindi dovuta dal la somma di euro € Controparte_1
1.810,42 portato dalle NDI sopra indicate.
In assenza di espressa convenzione tra le parti ex art. 1283 c.c., deve poi riconoscersi il diritto agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi maturati sulla sorte capitale già pagata dal giorno della notifica dell'atto di citazione (24.09.2020) purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
anche tali interessi dovranno essere quantificati secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002.
A tale proposito il CTU ha già espunto dalla base di calcolo degli interessi anatocistici tutte le fatture con un ritardo nel pagamento inferiore ai sei mesi (si rinvia, quindi, all'allegato n. 4 della consulenza tecnica del 08.06.2024); pertanto gli interessi anatocistici andranno calcolati solo sugli interessi di mora originati dalle seguenti fatture:
11
12 e. Sul rimborso forfettario delle spese di recupero
Quanto, invece, agli importi richiesti a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero ex art. 6 d.lgs. 231/02, l'attore chiede un importo calcolato su ciascuna fattura emessa e risultata impagata.
Sebbene il dato normativo non fornisca elementi a favore di tale lettura, va dato atto che la più recente giurisprudenza europea ha favorito questa interpretazione, maggiormente idonea a rafforzare le regioni del creditore, garantendo un risarcimento il più possibile completo per i costi di recupero sostenuti, e a disincentivare ulteriormente il ritardo nei pagamenti impendendo che essi siano finanziariamente interessanti per il debitore a causa del ridotto livello o dell'assenza di interessi fatturati in una simile situazione.
In particolare, proprio con riferimento all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva
2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (di cui l'art. 6 D.Lgs. 231/2002, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. f D.Lgs. 192/2012, costituisce recepimento), è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea la quale ha definitivamente chiarito che “l'importo forfetario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale” (v. sentenza CGUE del 20/10/2022, causa C-585/20), posto che “il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci o di prestazioni di
13 servizi di carattere periodico, in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre ad un unico importo forfetario l'importo forfetario minimo dovuto a titolo di risarcimento delle spese di recupero per ciascun ritardo di pagamento. Una simile riduzione equivarrebbe, innanzitutto, a privare di effetto utile l'articolo 6 della direttiva
2011/7, il cui obiettivo, come sottolineato al punto precedente, è non solo quello di disincentivare tali ritardi di pagamento, ma anche di indennizzare, con detti importi, i
"costi di recupero sostenuti dal creditore", costi che tendono ad aumentare in proporzione del numero di pagamenti e degli importi che il debitore non versa alla scadenza” (v. sentenza CGUE del 1/12/2022, causa C-370/21).
In questa ottica, il cumulo, da parte del debitore, di diversi ritardi nel pagamento di forniture di merci e prestazioni di carattere periodico, ancorché in esecuzione di un unico contratto, non può avere l'effetto di ridurre unitariamente l'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento;
tale situazione andrebbe, infatti, a ledere l'effetto utile cui mira l'art. 6 della Direttiva 2011/7.
Deve essere, pertanto, essere certamente riconosciuto un importo di euro 40 da moltiplicare per n. 33 fatture non pagate per un totale complessivo di euro 1.320, come accertato anche dal CTU a pagina 9 dell'elaborato in atti.
Parte attrice chiede, però, che tale rimborso forfettario sia riconosciuto anche per tutte le altre fatture pagate in ritardo e per le quali sono state emesse le n. 3 NDI oggi riconosciute.
Alla luce di quanto poc'anzi esposto con riferimento all'effetto utile della Direttiva 2011/7, ritiene il Tribunale di dovere ammettere il risarcimento forfettario anche in relazione alle Cont fatture pagate in ritardo che hanno generato la ed infatti, il risarcimento è dovuto per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata quale conseguenza diretta dell'inadempimento/ritardo e dell'attività di recupero successivamente posta in essere dal creditore.
14 Richiamando in questa sede quanto poc'anzi esposto in relazione al numero delle fatture accertato dal CTU quale base delle NDI, dovrà riconoscersi l'importo di euro 40 da moltiplicare per n. 234 (nn. 33 + 201) fatture non pagate per un totale complessivo di euro
9.360.
f. Le spese di lite.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del e si Controparte_1
liquidano – in parziale difformità rispetto alla nota spese - come in dispositivo, ai sensi del
DM 55/2014 come modificato dal Decreto del Ministero della giustizia del n. 147 del
13.08.2022, applicabile a tutte le “prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23.10.2022) in relazione al valore della controversia (scaglione da euro 26.001 a euro 52.000 – parametri minimi per tutte le fasi in relazione alla ridotta attività processuale di parte attrice e alla contumacia di parte convenuta). Gli esborsi vengono, invece, riconosciuti purché documentati.
Quanto alle spese di CTU, queste gravano per la quota di ½ ciascuno potendo essere regolate differentemente dalle spese di lite in quanto trattasi di uno strumento resosi necessario nell'interesse di tutte le parti (anche in considerazione dell'elevato numero di allegati depositati); si ricorda che, nei rapporti esterni con il CTU, l'obbligazione è solidale.
PQM
Il Tribunale di Varese definitivamente pronunciando ogni domanda, eccezione ed istanza contraria disattesa:
- accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il al Controparte_1
pagamento in favore di (P.I. (già Parte_1 P.IVA_1 [...]
) degli interessi moratori sul capitale pari a euro 25.766,61, da Parte_2
calcolarsi nel rispetto degli artt. 4 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento indicata in ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo (già intervenuto) della sorte capitale (termine ad quem non noto) ed interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale già saldata dalla
15 notifica dell'atto di citazione (24.09.2020) purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi da quantificarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
- condanna il al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
1.810,42 a titolo di NDI oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale già saldata dalla notifica dell'atto di citazione
(24.09.2020) purché si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi da quantificarsi secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002;
- condanna il al pagamento in favore di di euro Controparte_1 Parte_1
9.360 ai sensi dell'art. 6 co. 2 d.lgs. 231702;
- condanna il alla rifusione dell'importo di euro 3.808 oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge ed esborsi pari a euro 545;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti per ½ ciascuno nei rapporti interni, impregiudicata la solidarietà nei rapporti esterni.
Così deciso in Varese, 10.01.2025
Il Giudice
Flaminia D'Angelo
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