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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5709 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6817/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:15
Presidente Dott. NI PE Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TOFANI ROBERTO pres.
Appellato/i
COroparte_1
Avv. ORIGINALE LOREDANA avv. Paniccia sost.
COroparte_2
Avv. D'AMBROSIO RODOLFO avv. Colaruotolo sost.
***
L'avv. OF chiede la revoca dell'ordinanza con cui sono stati respinti i mezzi istruttori e insiste per l'ammissione degli stessi.
Gli altri difensori si oppongono.
La Corte riserva la decisione sulle ist istruttorie al merito e invita le parti alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR NI PE
RA EA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI PE - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6817 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
OF (C.F.: – PEC: e domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Colleferro, alla Via Salvo D'Acquisto n. 9; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
Partita IVA: ), in persona del procuratore COroparte_2 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo d'Ambrosio (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 45 Email_2
(presso Avv. Anna Chiara Forte), giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
(P.I. ) in COroparte_3 P.IVA_2 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana
Originale (C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Paniccia in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante n.15/a int. 6, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone n. 781/2020, pubblicata in data 11/11/2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2935/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti della COroparte_4
Quest'ultima era autorizzata a chiamare in garanzia la propria assicurazione
[...]
. COroparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
CO dinanzi a questo Tribunale, la (anche solo ), per sentire COroparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale della nella verificazione dei fatti di cui in COroparte_1 premessa e nella causazione dei danni tutti patiti dalla Sig.ra condannare la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro COroparte_1
491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
in subordine, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale della
[...]
nella verificazione dei fatti di cui in premessa e nella causazione dei COroparte_1 danni tutti patiti dalla Sig.ra condannare la Parte_1 COroparte_1 al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
Con vittoria di spese e compensi”. Indi, deduceva che: • in data 02 settembre 2011 si trovava all'interno della filiale di CO RO della , al fine di espletare alcune operazioni bancarie sui conti correnti propri e delle società dalla stessa amministrate, quando, intorno alle ore 11:20 due malviventi introdottisi all'interno dell'istituto indisturbati dalle misure di sicurezza predisposte dalla banca, camuffati da parrucche e armati di arma da taglio, la aggredivano alle spalle puntandole un taglierino alla gola, dichiarandole che si trattava di una rapina ed intimandole di stare calma;
• uno dei malviventi, inizialmente valutato dall'attrice come “un pover'uomo probabilmente malato”, in virtù della parrucca indossata, legava poi le mani della Sig.ra e la costringeva, sempre sotto la Parte_1 minaccia del taglierino lambente la gola, a fare ingresso nel bagno, in cui si trovavano altri ostaggi rapiti dai malviventi, ove a causa del ritmo serrato degli atti criminali e della costante minaccia di morte, la sig.ra veniva colta da un violento shock emotivo che ne determinava la Parte_1 perdita dei sensi;
• all'esito della rapina, poi conclusasi con l'intervento di un carabiniere fuori servizio, presente all'interno della banca e che metteva in fuga i rapinatori, la Sig.ra Parte_1 veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone ove veniva sottoposta alle prime cure ed esami ed ove veniva certificato: “paziente in profondo stato di agitazione psicomotoria, benché orientata e lucida, nelle risposte presenta difficoltà nell'espressione verbale e orale...consulenza psichiatrica...prognosi giorni 10 s.c.”; • in occasione della rapina i sistemi di sicurezza dell'istituto bancario non erano funzionanti, così come i dipendenti dello stesso istituto apparivano completamente inadeguati a fronteggiare un evento, non infrequente in una banca, come quello della rapina;
• sino a quella data la Sig.ra veva goduto di ottima salute psico- Parte_1 fisica e di un carattere ottimista ed intraprendente che le permetteva di gestire più attività economiche con successo e con conseguente ritorno economico e agiatezza;
• in modo particolare, all'epoca, l'attrice era amministratrice della e della Appalti Edili a r. l. CP_6 CP_7 unipersonale (di cui era quindi unica socia), che in seguito al forte trauma subito dall'attrice sono fallite l'una e gravemente depauperate in relazione al fatturato l'altra; • in seguito al triste evento su descritto l'attrice è stata costretta a sopportare una lunga serie di ricoveri presso strutture di Pronto soccorso, specialisti neurologi e psichiatri, ospedali e policlinici universitari, visto il persistere e l'aggravarsi del proprio stato di salute, per “cefalea persistente fronto-parietale bilaterale con parestesie emivolto sinistro con irradiazione a destra e procedura trombolitica...crisi acute di panico e depressione...Presenza di granulazioni araconoidee a livello del seno traverso e seno sigmoideo di sinistra, da approfondire con ulteriore RMN encefalo...”; • il grave stato di salute che dal 02.09.2011 affligge la Sig.ra ha fortemente limitato la sua capacità lavorativa e di produzione di Parte_1 reddito ripercuotendosi negativamente sulla produttività delle aziende amministrate e controllate con un conseguente danno economico riverberatosi tragicamente sulla capacità patrimoniale;
• nell'anno 2012 la Sig.ra a seguito di un intenso attacco di panico associato ad Parte_1 emicrania, veniva colta dal primo episodio di emiparesi facciale/buccale, che ne determinava l'immediato trasporto in Pronto Soccorso;
• tali ricoveri, sia in Pronto Soccorso che in cliniche ed ospedali, si sono purtroppo susseguiti nel corso del tempo anche a causa della sempre maggior gravità degli attacchi di panico subiti dall'attrice; • al fine di quantificare la portata e la gravità dei danni subiti in occasione del grave evento sopra descritto la Sig.ra si affidava al dott. Parte_1 che sottoponeva l'attrice ad una perizia medico legale (Doc. 1) da cui Persona_1 risultava: a) I.T.A. 100 %: gg. 150; b) I.T. al 50 %: gg. 90; c) Invalidità permanente da danno psichico medio–grave, nell'ordine del 35/40%, e procedeva ad una valutazione del danno da lucro cessante basato sui redditi e le capacità lavorative dell'istante. Tanto premesso, indi, concludeva CO come sopra visto. Si costituiva tempestivamente in giudizio la , contestando, in toto, la domanda, fatta eccezione per il fatto storico della rapina, eccependo indi la insussistenza di qualsivoglia tipo di responsabilità in capo all' , sia ex artt. 2043 e seguenti c.c., che quale inadempimento CP_8 contrattuale, atteso che, a tacer d'altro, il contratto intercorrente con l'utenza è finalizzato alla tutela dell'integrità del patrimonio depositato e non già dell'incolumità dei clienti (così App. Roma 4/7/2014 CO cit.). La negava, inoltre, l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra la rapina e le successive problematiche di salute di cui la Sig.ra sarebbe oggi affetta e contestava altresì la Parte_1 eccessiva quantificazione del danno, come formulata in citazione. Preliminarmente però chiedeva la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice. Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio la anche solo , facendo proprie le valutazioni Parte_2 CP_2
CO ed eccezioni già formulate dalla , e rilevando: 1) che, a prescindere dalle circostanze secondo cui la filiale di RO era munita degli ordinari sistemi di sicurezza (bussola d'ingresso e CP_5 metal detector;
si veda a tal proposito pag. 5 comparsa di costituzione della , rappresentava CP_1 un principio ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità e di Merito quello secondo cui “la condotta omissiva in tanto può essere asserita come causa di un evento dannoso in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento (si vedano a tal proposito Cass.
n. 908/1983; Cass. n. 2619/1983; Cass. n. 2555/1991; Trib. Napoli 14.03.2007; Corte Appello Roma
– Sez. 3ª – 04.07.2014, secondo cui deve essere esclusa qualsiasi responsabilità di una banca per i danni eventualmente subiti da un cliente nei locali di essa, ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina)”; 2) che le norme ABI, l'art. 2087 c.c., il d.lgs. 81/2008 e il CCNL di settore ineriscono soltanto ai rapporti tra la banca e i propri dipendenti, a nulla rilevando sulle posizioni dei clienti della banca stessa, che potrebbero subire danni a causa di una rapina. Il
Tribunale rinviava la causa per permettere l'espletamento della procedura di mediazione, che, introdotta da parte attrice, si concludeva con esito negativo anche per la mancata partecipazione della pur ritualmente convocata. Alla successiva udienza le parti chiedevano i termini CP_2 per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 cpc. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, il Tribunale, ritenuto, sulla base di tutto quanto dedotto, articolato, allegato e prodotto dalle parti, che la causa fosse sufficientemente istruita, e, quindi, matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2020, per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
03.07.2020, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 comma 1 cpc. Ed, invero, stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-
19, il Tribunale, nel confermare l'udienza del 03.07.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponeva altresì, ritualmente, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) DL 18/20, che detta udienza avesse luogo mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, giusta decreto in data 09 maggio 2020, debitamente comunicato a tutte le Parti ivi costituite in data 11 maggio 2020. Acquisite quindi le “note” conclusionali di dette Parti, rilevata la tempestività del deposito delle relative
“note”, questo giudicante designato tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di rito”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice; 2) COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.781/2020 emessa dal
Tribunale di Frosinone, Dott. nell'ambito del giudizio N.R.G. 2935/2017, depositata in Per_2 cancelleria in data 06.11.2020 e notificata in data 20.11.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale della nella verificazione dei fatti di cui in premessa e COroparte_1 nella causazione dei danni tutti patiti dalla sig.ra condannare la Parte_1 COroparte_1
al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno
[...] non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00
a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
in subordine, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale della nella COroparte_1 verificazione dei fatti di cui in premessa e nella causazione dei danni tutti patiti dalla sig.ra condannare la al pagamento, in favore di quest'ultima, Parte_1 COroparte_1 della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
Con vittoria di spese e compensi” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta COroparte_2 depositata in data 12/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “perché l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia: A) IN VIA PRINCIPALE confermare la Sentenza impugnata e rigettare l'atto di appello proposto da avverso Parte_1 la Sentenza n. 781/2020 pubblicata dal Tribunale di Frosinone l'11.11.2020, perché totalmente infondato in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum . B) IN VIA
SUBORDINATA, qualora l'adita Corte ritenga che la abbia COroparte_1 riconosciuto la propria responsabilità in virtù della dichiarazione confessoria riportata a pagina 6 della propria comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della , sul presupposto CP_5 COroparte_2 che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., trattando il caso di specie una ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo, la ammissione/non contestazione del fatto esposto dalla non può avere effetto CP_5 alcuno in danno della convenuta chiamata in causa , che il fatto ha COroparte_2 invece contestato e nei cui confronti il fatto medesimo non può altrimenti ritenersi dimostrato, non essendo stata raccolta alcuna prova orale né documentale utile a provarlo”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con COroparte_3 comparsa di risposta depositata in data 13/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con l'avversaria impugnazione, perché, se non nulle e/o inammissibili e/o improcedibili, assolutamente infondate, in fatto e in diritto,
e in ogni caso non provate, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
2) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'appellante, dichiarare la obbligata a tenere indenne e COroparte_2 manlevare la per ogni somma che essa avesse ad esborsare per i fatti COroparte_1 ed il giudizio, nei limiti del massimale di polizza;
3) in ogni caso, con rifusione delle spese di lite”.
§ 7. — Con ordinanza del 20.07.2021 la Corte ha respinto sia le richieste istruttorie dell'appellante che la richiesta di ammissione della CTU.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
DELLA BANCA E SULL'ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1375 E 1175
C.C.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Questo giudice, peraltro, non sconosce la pronuncia di merito citata dalla Difesa dell'Attrice in comparsa conclusionale (Tribunale di Vibo Valentia, del
9 luglio 2001, in Danno e Resp., 2001, 970, Giur. merito, 2002, Giur. it., 2001, 2321 Trib. Vibo
Valentia), e, tuttavia, non ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla stessa, in quanto, ad avviso dello scrivente magistrato, risulta estremamente arduo configurare una connessione tra l'attività di esercizio del credito –ed ancor di più tra l'attività che si concretizza in quella pluralità di servizi forniti– ed una vigilanza diretta a tutelare non soltanto i beni dei clienti ed utenti, ma anche le loro persone. Del resto, anche la più avvertita dottrina civilistica, in uno alla consolidata giurisprudenza di legittimità di cui sopra, non ha mancato di rilevare come una tale connessione, da cui potrebbe scaturire un cosiddetto obbligo di protezione ex art. 1175 del Codice Civile, nemmeno possa essere fondata sul diffondersi ed infittirsi di tale tipologia di danni, in quanto gli stessi risultano, con tutta evidenza, espressione di un rischio al quale il cliente o l'utente è ormai esposto dovunque e non solo all'interno dei locali della banca in occasione di operazioni di sportello, cosicché non appare affatto predicabile la sussistenza di un rapporto di connessione valevole ad avvincere l'interesse alla conservazione della propria incolumità fisica con le prestazioni dovute o suscettibili di essere fornite dagli istituti di credito o dagli uffici postali. Diversamente opinando si finirebbe per qualificare come pericolosa ogni attività commerciale sul presupposto della possibile assoggettabilità a rapina del relativo locale (Trib. Rimini 28 settembre 2006, Redazione Giuffrè,
2007; conforme Trib. Padova, Sez. II, 20 novembre 2006, n. 2568, MGCPatavina, 2009; Tribunale di Roma, 08/01/01, in Arch. Civ., 2001, 1377; Corte di Appello di Genova, 21/02/80, in Giur. It.,
1981, I, 2, 160, etc.). Per quanto concerne la pretesa responsabilità ex art. 1218 c.c., basti ivi rilevarsi come non vi sia alcun contratto (bancario) che preveda, tra gli obblighi a carico della banca, quello di “protezione” del cliente”.
Deduce l'appellante che il dovere dell'istituto bancario di proteggere i propri clienti quando si trovano all'interno delle filiali, seppure non riconducibile direttamente alle obbligazioni contrattuali deriverebbe tuttavia, in via integrativa, “da obblighi di condotta che trovano il proprio fondamento nei principi di buona fede e correttezza”.
Evidenzia l'appellante il mancato rispetto delle “linee guide a carattere vincolante recepite dall CP_9 in materia antirapina”.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica anti doverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione.
Nel caso di specie il contratto intercorso tra l'appellante e la aveva ad oggetto servizi bancari CP_1
(conti correnti, ecc.).
Ritiene l'appellante che, accanto alle obbligazioni derivanti da tale contratto, sussistesse un dovere di protezione dell'incolumità dei clienti all'interno delle filiali.
Osserva la Corte che dal contratto derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., i quali prescrivono un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato.
E dubbio che dalla stipula di contratti bancari possano sorgere a carico della obblighi di CP_1 protezione dell'incolumità dei clienti a seguito di rapine.
Infatti, a norma dell'art. 1223 c.c., il contraente inadempiente è tenuto a risarcire il danno che sia stato conseguenza immediata e diretta di detto inadempimento, dovendo escludersi il nesso di causalità ogni qualvolta la causa prossima sia da sola sufficiente a produrre l'evento.
Difetta quindi già il nesso eziologico tra la condotta della banca ed i danni subiti dall'appellante.
Comunque, nel caso di specie, tali obblighi sono stati assunti dalla banca in quanto la filiale era dotata di tutti i dispositivi di sicurezza costituiti da : sistema di videosorveglianza interna ed esterna, pulsante antirapina, temporizzatori di apertura della cassaforte, bussola biometrica, metal detector, sistema di rilevazione delle impronte digitali, telecamera interna (si veda la relazione d'intervento del
5.9.2011 de La Cometa, ditta installatrice della bussola e scheda tecnica dei dispositivi di protezione installati da La Cometa presso i locali della - docc. 1 e 2 all.ti alla 2^ mem. ex art. 183, 6° CP_1
CO comma c.p.c. di .
Inoltre, la aveva fatto seguire ai dipendenti degli specifici corsi di formazione relativi ai CP_1 comportamenti da seguire in caso di rapina (vd. docc. 1-2-3-4-5-6-7 all.ti alla 3^ mem.183, 6° comma CO c.p.c. della .
Infine, i dipendenti hanno mantenuto nel corso della rapina un comportamento corretto riuscendo a mantenere la calma in una situazione pericolosa.
Inconferente è il richiamo alle disposizioni dell'A.BI. che riguardano i rapporti tra la Banca ed i propri dipendenti.
§ 9.2. — Il secondo motivo è rubricato: “SULLA RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DELLA BANCA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ebbene -per quanto sia ormai del tutto pacifica l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale- a parere del giudicante nella specie non appare dubbio che l'attrice abbia di fatto inteso invocare (solo e CO proprio) la responsabilità prevista dall'art. 2043 del codice civile, laddove attribuisce alla la realizzazione di una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere predisposto misure di sicurezza idonee (quali, ad esempio, l'utilizzo di un metal detector, ovvero di impianti di video– registrazione, ovvero ancora l'impiego di una guardia giurata armata) valevoli a scongiurare, o quanto meno a prevenire, l'ingresso di rapinatori all'interno dei locali della Parte_3 rappresenta un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la condotta omissiva in tanto può essere asserita come causa di un evento dannoso, in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento. In altri termini, per accertare il necessario rapporto di contraddizione tra comportamento e norma, l'indagine non può essere limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata anti-doverosità o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione di un vero e proprio obbligo di impedire l'evento, gravante sul soggetto al quale si imputi l'omissione, cioè di una situazione passiva di lui nei diretti confronti dell'interesse leso, per la quale egli fosse tenuto a prestare una attività volta a proteggere proprio tale interesse. Pertanto, ai fini della individuazione di un tale obbligo, non può considerarsi sufficiente fare riferimento al principio del neminem laedere, in quanto tale principio, mentre comporta il dovere di improntare le proprie azioni alla cautela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno da esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoli per i diritti assoluti dei terzi, non implica di per sé anche un generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione di quegli stessi diritti, con l'interrompere serie causali originate e sviluppatesi al di fuori della propria sfera, ma deve accertarsi caso per caso l'esistenza di un vincolo giuridico derivante direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto intercorrente fra il titolare all'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita. Né, del resto, è possibile ampliare l'ambito applicativo appena enucleato a tutte le ipotesi in cui l'obbligo di agire possa ritenersi desumibile da principi di prudenza, di solidarietà e di perizia. Ed invero, come chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità, per l'individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, l'inosservanza del quale, ai sensi dell'art. 40 cpv. del Codice Penale, equivale a cagionarlo, non basta fare riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 del Codice Civile, ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici ovvero ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui;
situazione che, seppure sia ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto del terzo derivata da una precedente attività lecita del soggetto al quale si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale nell'insorgere delle condizioni di quella situazione (cfr., in tal senso, Cass. 14 aprile 1983, n. 2619, nonché Cass. 11 marzo 1991, n. 2555, la quale, sulla scorta del principio che precede, ha reputato esatta la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni subiti da un cliente nei locali di essa, ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina;
e cfr. anche Cass. Sez.
3, Sentenza n. 11275 del 27/05/2005 che ha altresì escluso che l'attività bancaria possa considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 cod. civ., perchè i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi. Tale ultima sentenza riguarda proprio un caso in cui i rapinatori erano armati di taglierini)”.
Deve osservarsi che l'attività bancaria non è caratterizzata da una pericolosità intrinseca e strumentale, ma può soltanto costituire occasione per tali rischi (Cass. Civ. Sez. III, 11.02.2009, n.
3350; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 11.03.1991).
Inoltre “Per la individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento l'inosservanza del quale, ai sensi dell'art. 40 c.p.v. Cod. Pen., equivale a cagionarlo, non basta a fare riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 Cod. Civ., ma è necessaria una norma di legge che lo prevede specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui;
situazione che, seppure sia ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto del terzo derivata da una precedente attività lecita del soggetto cui si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale nell'insorgere delle condizioni di quella situazione (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la S.C. ha reputato esatta la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni subiti da un cliente nei locali di essa ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina)” (Cass. Sez. 3, 11/03/1991, n. 2555, Rv. 471228 -
01). CO Deduce l'appellante che “la , nella sua conclusionale, ha confessato ciò che è accaduto la mattina della rapina, ovvero che i malviventi, entrati poco dopo la sig.ra hanno avuto Parte_1 accesso in banca dalla porta che era stata aperta dai dipendenti della filiale stessa”.
La deduzione è infondata.
Si legge infatti nella comparsa conclusionale della che “Ad ogni buon conto e per quanto i CP_1 principi di diritto sopra esposti escludano qualunque responsabilità della per eventuali danni CP_1 che teoricamente la possa aver subito in conseguenza della rapina avvenuta in Parte_1 danno della si è prodotta prova documentale dei dispositivi di protezione approntati CP_1 dall'Istituto di credito, esistenti presso la filiale di RO interessata dalla rapina, perfettamente funzionanti il 2.9.2011.
La filiale della era, invero, protetta da bussola biometrica d'ingresso, con metal detector e CP_1 con sistema di rilevazione delle impronte digitali, munita peraltro anche di telecamera interna.
Lo dimostra la relazione d'intervento del 5.9.2011 de La Cometa, ditta installatrice della bussola, che ha estratto dopo la rapina le impronte digitali e i filmati dei rapinatori, su richiesta della Banca CO e dei Carabinieri (vd. doc. 1 all.to alla 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata da ).
Lo dimostra anche la scheda tecnica dei dispositivi di protezione installati da La Cometa presso i locali della (cfr. doc. 2 all.to alla 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c.). CP_1
I dati (impronte digitali e filmati) estrapolati dai sistemi in questione hanno poi consentito l'identificazione e la cattura dei malviventi.
La filiale era provvista anche di sistema di videosorveglianza interna e esterna, nonché di pulsante antirapina, ed inoltre da temporizzatori di apertura della cassaforte pubblicizzati anche all'esterno della filiale con apposti adesivi.
Circostanze mai contestate dalla difesa attorea, che mai ha negato il fatto che i rapinatori non abbiano fatto in tempo neppure a svaligiare la cassaforte, tanto poco è durata l'azione criminosa, avendo rastrellato solo i € 3.000,00 euro contenuti nelle casse (senza attendere i 30 minuti dell'apertura temporizzata della cassaforte) per poi “essere messi in fuga” dal carabiniere non in servizio, che si trovava casualmente nei locali della banca in quel momento.
Anche il metal detector della bussola era funzionante (come confermato dal tecnico della ditta installatrice intervenuto il 5.9.2011), ma non aveva rilevato la massa metallica in quanto troppo piccola (si trattava di un piccolo taglierino).
COroparte afferma che i clienti che erano presenti in filiale al momento della rapina vi avrebbero introdotto indisturbati alcune borse. Vero è, al contrario, che fu la sig.ra , mentre Parte_1 si trovava nella “bussola” e il sistema vocale la invitava a tornare indietro e a depositare gli oggetti metallici – contenuti nella sua borsetta – nella apposita cassettiera, a chiedere con gesti ai dipendenti di sboccare le porte e i dipendenti ad accontentarla, riconoscendola come loro cliente abituale e consentendole perciò di entrare in filiale con la sua borsa.
Tra l'altro, al momento della rapina, i clienti presenti in filiale erano soltanto due: , Parte_1 per l'appunto, , clienti ben conosciute alla banca (non era affatto presente Persona_3
, come sostiene l'attrice)”. Persona_4 Dunque, i sistemi di controllo sono stati disattivati solo per far entrare l'appellante su sua specifica richiesta.
Il funzionamento di detti sistemi si evince dalla circostanza che i rapinatori, al pari di tutti i clienti, per poter entrare hanno dovuto premere il pulsante che ha rilevato le loro impronte digitali.
Ciò ha permesso la loro identificazione e l'arresto.
Comunque, le dichiarazioni del difensore non possono valere come confessione, ma costituiscono solo elementi di prova che il giudice del merito può utilizzare secondo il suo libero apprezzamento.
Dunque, la banca aveva adottato tutte le misure di sicurezza ed i danni subiti dall'appellante sono derivati dall'azione delittuosa dei rapinatori.
Ritiene ancora l'appellante che una responsabilità extra contrattuale della banca potesse derivare dalla violazione agli obblighi scaturenti dal D.lgs. 08/2008.
La doglianza non coglie nel segno in quanto la normativa richiamata mira ad evitare danni ai dipendenti e non a tutelare i terzi.
Comunque, la banca ha depositato il “documento di valutazione dei rischi” e il “Piano d'emergenza” relativi alla filiale di RO (allegato alla sua 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. - docc.
3-4 all.) ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (cfr. doc. CO 7 all.to alla 3^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. della dimostrando così di aver adempiuto ai suoi obblighi quale datore di lavoro.
Essa, per le ragioni espresse in precedenza, ha altresì dimostrato di aver adottato misure antirapina idonee anche tutelare anche i terzi.
Sostiene l'appellante, sempre ai fini di un riconoscimento della responsabilità extra contrattuale della banca, che questa non avrebbe violato le “Linee di indirizzo per prevenire e ridurre danni fisici e psichici derivanti da rapina” di cui alla Circolare A.B.I. serie Lavoro n. 45 - 14 aprile 2010.
Anche in questo caso deve osservarsi che si tratta di disposizioni volte a tutelare i lavoratori.
La banca ha dimostrato di aver fornito una corretta formazione degli stessi facendoli partecipare a corsi specifici.
Nel corso della rapina poi i dipendenti della banca si sono comportati correttamente riuscendo ad evitare danni peggiori a sé stessi ed ai clienti presenti nella filiale.
§ 10. — L'appellante ha poi reiterato i mezzi di prova la cui ammissione è stata respinta da questa Corte con ordinanza del 21.07.2021.
Deve ribadirsi il rigetto delle prove testimoniali in quanto comportante valutazioni non demandabili ai testi e della CTU come meramente esplorativa.
L'appellante non ha fornito alcuna prova del danno biologico subito nel corso di una rapina che è durata pochi minuti né del danno patrimoniale producendo le dichiarazioni dei redditi percepiti. Sul punto banca ha prodotto documentazione estratta da facebook da cui risulta che l'appellante svolge una vita normale ed ha evidenziato che le società gestite dalla stessa non godevano di una situazione florida anche prima della rapina.
Anche per tali ragioni la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa nel seguente modo (valore della causa indeterminabile- complessità media):
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare € 3.397,00
§ 13. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
– e avverso la sentenza COroparte_4 COroparte_2 definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone n. 781/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla ed a Parte_1 COroparte_4 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi COroparte_2 ciascuna oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI PE
Sezione VI civile
R.G. 6817/2020
All'udienza collegiale del giorno 08/10/2025 ore 12:15
Presidente Dott. NI PE Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TOFANI ROBERTO pres.
Appellato/i
COroparte_1
Avv. ORIGINALE LOREDANA avv. Paniccia sost.
COroparte_2
Avv. D'AMBROSIO RODOLFO avv. Colaruotolo sost.
***
L'avv. OF chiede la revoca dell'ordinanza con cui sono stati respinti i mezzi istruttori e insiste per l'ammissione degli stessi.
Gli altri difensori si oppongono.
La Corte riserva la decisione sulle ist istruttorie al merito e invita le parti alla discussione
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR NI PE
RA EA
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. NI PE - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6817 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
(C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Parte_1 C.F._1
OF (C.F.: – PEC: e domiciliata presso il C.F._2 Email_1 suo studio in Colleferro, alla Via Salvo D'Acquisto n. 9; giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
Partita IVA: ), in persona del procuratore COroparte_2 P.IVA_1 speciale, rappresentata e difesa dall'Avv. Rodolfo d'Ambrosio (C.F.: – PEC: C.F._3
ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Po n. 45 Email_2
(presso Avv. Anna Chiara Forte), giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
(P.I. ) in COroparte_3 P.IVA_2 persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Loredana
Originale (C.F.: – PEC: ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_4 Email_3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Paniccia in Roma, alla Via Riccardo Grazioli Lante n.15/a int. 6, giusta procura in atti;
- APPELLATA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Frosinone n. 781/2020, pubblicata in data 11/11/2020 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 2935/2017, promosso dall'odierno appellante nei confronti della COroparte_4
Quest'ultima era autorizzata a chiamare in garanzia la propria assicurazione
[...]
. COroparte_2
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra conveniva in giudizio, Parte_1
CO dinanzi a questo Tribunale, la (anche solo ), per sentire COroparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale della nella verificazione dei fatti di cui in COroparte_1 premessa e nella causazione dei danni tutti patiti dalla Sig.ra condannare la Parte_1 [...]
al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro COroparte_1
491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
in subordine, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale della
[...]
nella verificazione dei fatti di cui in premessa e nella causazione dei COroparte_1 danni tutti patiti dalla Sig.ra condannare la Parte_1 COroparte_1 al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
Con vittoria di spese e compensi”. Indi, deduceva che: • in data 02 settembre 2011 si trovava all'interno della filiale di CO RO della , al fine di espletare alcune operazioni bancarie sui conti correnti propri e delle società dalla stessa amministrate, quando, intorno alle ore 11:20 due malviventi introdottisi all'interno dell'istituto indisturbati dalle misure di sicurezza predisposte dalla banca, camuffati da parrucche e armati di arma da taglio, la aggredivano alle spalle puntandole un taglierino alla gola, dichiarandole che si trattava di una rapina ed intimandole di stare calma;
• uno dei malviventi, inizialmente valutato dall'attrice come “un pover'uomo probabilmente malato”, in virtù della parrucca indossata, legava poi le mani della Sig.ra e la costringeva, sempre sotto la Parte_1 minaccia del taglierino lambente la gola, a fare ingresso nel bagno, in cui si trovavano altri ostaggi rapiti dai malviventi, ove a causa del ritmo serrato degli atti criminali e della costante minaccia di morte, la sig.ra veniva colta da un violento shock emotivo che ne determinava la Parte_1 perdita dei sensi;
• all'esito della rapina, poi conclusasi con l'intervento di un carabiniere fuori servizio, presente all'interno della banca e che metteva in fuga i rapinatori, la Sig.ra Parte_1 veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Frosinone ove veniva sottoposta alle prime cure ed esami ed ove veniva certificato: “paziente in profondo stato di agitazione psicomotoria, benché orientata e lucida, nelle risposte presenta difficoltà nell'espressione verbale e orale...consulenza psichiatrica...prognosi giorni 10 s.c.”; • in occasione della rapina i sistemi di sicurezza dell'istituto bancario non erano funzionanti, così come i dipendenti dello stesso istituto apparivano completamente inadeguati a fronteggiare un evento, non infrequente in una banca, come quello della rapina;
• sino a quella data la Sig.ra veva goduto di ottima salute psico- Parte_1 fisica e di un carattere ottimista ed intraprendente che le permetteva di gestire più attività economiche con successo e con conseguente ritorno economico e agiatezza;
• in modo particolare, all'epoca, l'attrice era amministratrice della e della Appalti Edili a r. l. CP_6 CP_7 unipersonale (di cui era quindi unica socia), che in seguito al forte trauma subito dall'attrice sono fallite l'una e gravemente depauperate in relazione al fatturato l'altra; • in seguito al triste evento su descritto l'attrice è stata costretta a sopportare una lunga serie di ricoveri presso strutture di Pronto soccorso, specialisti neurologi e psichiatri, ospedali e policlinici universitari, visto il persistere e l'aggravarsi del proprio stato di salute, per “cefalea persistente fronto-parietale bilaterale con parestesie emivolto sinistro con irradiazione a destra e procedura trombolitica...crisi acute di panico e depressione...Presenza di granulazioni araconoidee a livello del seno traverso e seno sigmoideo di sinistra, da approfondire con ulteriore RMN encefalo...”; • il grave stato di salute che dal 02.09.2011 affligge la Sig.ra ha fortemente limitato la sua capacità lavorativa e di produzione di Parte_1 reddito ripercuotendosi negativamente sulla produttività delle aziende amministrate e controllate con un conseguente danno economico riverberatosi tragicamente sulla capacità patrimoniale;
• nell'anno 2012 la Sig.ra a seguito di un intenso attacco di panico associato ad Parte_1 emicrania, veniva colta dal primo episodio di emiparesi facciale/buccale, che ne determinava l'immediato trasporto in Pronto Soccorso;
• tali ricoveri, sia in Pronto Soccorso che in cliniche ed ospedali, si sono purtroppo susseguiti nel corso del tempo anche a causa della sempre maggior gravità degli attacchi di panico subiti dall'attrice; • al fine di quantificare la portata e la gravità dei danni subiti in occasione del grave evento sopra descritto la Sig.ra si affidava al dott. Parte_1 che sottoponeva l'attrice ad una perizia medico legale (Doc. 1) da cui Persona_1 risultava: a) I.T.A. 100 %: gg. 150; b) I.T. al 50 %: gg. 90; c) Invalidità permanente da danno psichico medio–grave, nell'ordine del 35/40%, e procedeva ad una valutazione del danno da lucro cessante basato sui redditi e le capacità lavorative dell'istante. Tanto premesso, indi, concludeva CO come sopra visto. Si costituiva tempestivamente in giudizio la , contestando, in toto, la domanda, fatta eccezione per il fatto storico della rapina, eccependo indi la insussistenza di qualsivoglia tipo di responsabilità in capo all' , sia ex artt. 2043 e seguenti c.c., che quale inadempimento CP_8 contrattuale, atteso che, a tacer d'altro, il contratto intercorrente con l'utenza è finalizzato alla tutela dell'integrità del patrimonio depositato e non già dell'incolumità dei clienti (così App. Roma 4/7/2014 CO cit.). La negava, inoltre, l'esistenza di qualsiasi nesso di causalità tra la rapina e le successive problematiche di salute di cui la Sig.ra sarebbe oggi affetta e contestava altresì la Parte_1 eccessiva quantificazione del danno, come formulata in citazione. Preliminarmente però chiedeva la chiamata in causa della propria Compagnia assicuratrice. Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio la anche solo , facendo proprie le valutazioni Parte_2 CP_2
CO ed eccezioni già formulate dalla , e rilevando: 1) che, a prescindere dalle circostanze secondo cui la filiale di RO era munita degli ordinari sistemi di sicurezza (bussola d'ingresso e CP_5 metal detector;
si veda a tal proposito pag. 5 comparsa di costituzione della , rappresentava CP_1 un principio ripetutamente affermato dalla Giurisprudenza di Legittimità e di Merito quello secondo cui “la condotta omissiva in tanto può essere asserita come causa di un evento dannoso in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento (si vedano a tal proposito Cass.
n. 908/1983; Cass. n. 2619/1983; Cass. n. 2555/1991; Trib. Napoli 14.03.2007; Corte Appello Roma
– Sez. 3ª – 04.07.2014, secondo cui deve essere esclusa qualsiasi responsabilità di una banca per i danni eventualmente subiti da un cliente nei locali di essa, ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina)”; 2) che le norme ABI, l'art. 2087 c.c., il d.lgs. 81/2008 e il CCNL di settore ineriscono soltanto ai rapporti tra la banca e i propri dipendenti, a nulla rilevando sulle posizioni dei clienti della banca stessa, che potrebbero subire danni a causa di una rapina. Il
Tribunale rinviava la causa per permettere l'espletamento della procedura di mediazione, che, introdotta da parte attrice, si concludeva con esito negativo anche per la mancata partecipazione della pur ritualmente convocata. Alla successiva udienza le parti chiedevano i termini CP_2 per il deposito delle memorie previste dall'art. 183 comma 6 cpc. Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc, il Tribunale, ritenuto, sulla base di tutto quanto dedotto, articolato, allegato e prodotto dalle parti, che la causa fosse sufficientemente istruita, e, quindi, matura per la decisione, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2020, per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del
03.07.2020, la causa veniva dunque trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge, ex art. 190 comma 1 cpc. Ed, invero, stante la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID-
19, il Tribunale, nel confermare l'udienza del 03.07.2020 per la precisazione delle conclusioni, disponeva altresì, ritualmente, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lettera h) DL 18/20, che detta udienza avesse luogo mediante deposito telematico di note di trattazione scritta, giusta decreto in data 09 maggio 2020, debitamente comunicato a tutte le Parti ivi costituite in data 11 maggio 2020. Acquisite quindi le “note” conclusionali di dette Parti, rilevata la tempestività del deposito delle relative
“note”, questo giudicante designato tratteneva la causa in decisione, con la concessione dei termini di rito”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “1) RIGETTA le domande proposte dall'attrice; 2) COMPENSA le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.781/2020 emessa dal
Tribunale di Frosinone, Dott. nell'ambito del giudizio N.R.G. 2935/2017, depositata in Per_2 cancelleria in data 06.11.2020 e notificata in data 20.11.2020, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, in via principale, previo accertamento della responsabilità contrattuale della nella verificazione dei fatti di cui in premessa e COroparte_1 nella causazione dei danni tutti patiti dalla sig.ra condannare la Parte_1 COroparte_1
al pagamento, in favore di quest'ultima, della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno
[...] non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00
a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
in subordine, previo accertamento della responsabilità extracontrattuale della nella COroparte_1 verificazione dei fatti di cui in premessa e nella causazione dei danni tutti patiti dalla sig.ra condannare la al pagamento, in favore di quest'ultima, Parte_1 COroparte_1 della somma di Euro 491.450,40 a titolo di danno non patrimoniale (biologico, esistenziale e morale) ed al pagamento della somma di euro 540.000,00 a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa o nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia anche mediante applicazione del criterio equitativo;
Con vittoria di spese e compensi” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
§ 5. — L'appellata , costituitasi con comparsa di risposta COroparte_2 depositata in data 12/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “perché l'adita Ecc.ma Corte di Appello di Roma voglia: A) IN VIA PRINCIPALE confermare la Sentenza impugnata e rigettare l'atto di appello proposto da avverso Parte_1 la Sentenza n. 781/2020 pubblicata dal Tribunale di Frosinone l'11.11.2020, perché totalmente infondato in fatto e in diritto sia in ordine all'an che in ordine al quantum . B) IN VIA
SUBORDINATA, qualora l'adita Corte ritenga che la abbia COroparte_1 riconosciuto la propria responsabilità in virtù della dichiarazione confessoria riportata a pagina 6 della propria comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado, rigettare la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della , sul presupposto CP_5 COroparte_2 che, ai sensi dell'art. 2733 c.c., trattando il caso di specie una ipotesi di litisconsorzio solo facoltativo, la ammissione/non contestazione del fatto esposto dalla non può avere effetto CP_5 alcuno in danno della convenuta chiamata in causa , che il fatto ha COroparte_2 invece contestato e nei cui confronti il fatto medesimo non può altrimenti ritenersi dimostrato, non essendo stata raccolta alcuna prova orale né documentale utile a provarlo”.
§ 6. — L'appellata costituitasi con COroparte_3 comparsa di risposta depositata in data 13/03/2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adìta, contrariis reiectis: 1) in via principale, rigettare tutte le domande ex adverso proposte con l'avversaria impugnazione, perché, se non nulle e/o inammissibili e/o improcedibili, assolutamente infondate, in fatto e in diritto,
e in ogni caso non provate, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata;
2) in via subordinata, per la denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande dell'appellante, dichiarare la obbligata a tenere indenne e COroparte_2 manlevare la per ogni somma che essa avesse ad esborsare per i fatti COroparte_1 ed il giudizio, nei limiti del massimale di polizza;
3) in ogni caso, con rifusione delle spese di lite”.
§ 7. — Con ordinanza del 20.07.2021 la Corte ha respinto sia le richieste istruttorie dell'appellante che la richiesta di ammissione della CTU.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo è rubricato: “SULLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE
DELLA BANCA E SULL'ERRONEA INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 1218, 1375 E 1175
C.C.”. Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Questo giudice, peraltro, non sconosce la pronuncia di merito citata dalla Difesa dell'Attrice in comparsa conclusionale (Tribunale di Vibo Valentia, del
9 luglio 2001, in Danno e Resp., 2001, 970, Giur. merito, 2002, Giur. it., 2001, 2321 Trib. Vibo
Valentia), e, tuttavia, non ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla stessa, in quanto, ad avviso dello scrivente magistrato, risulta estremamente arduo configurare una connessione tra l'attività di esercizio del credito –ed ancor di più tra l'attività che si concretizza in quella pluralità di servizi forniti– ed una vigilanza diretta a tutelare non soltanto i beni dei clienti ed utenti, ma anche le loro persone. Del resto, anche la più avvertita dottrina civilistica, in uno alla consolidata giurisprudenza di legittimità di cui sopra, non ha mancato di rilevare come una tale connessione, da cui potrebbe scaturire un cosiddetto obbligo di protezione ex art. 1175 del Codice Civile, nemmeno possa essere fondata sul diffondersi ed infittirsi di tale tipologia di danni, in quanto gli stessi risultano, con tutta evidenza, espressione di un rischio al quale il cliente o l'utente è ormai esposto dovunque e non solo all'interno dei locali della banca in occasione di operazioni di sportello, cosicché non appare affatto predicabile la sussistenza di un rapporto di connessione valevole ad avvincere l'interesse alla conservazione della propria incolumità fisica con le prestazioni dovute o suscettibili di essere fornite dagli istituti di credito o dagli uffici postali. Diversamente opinando si finirebbe per qualificare come pericolosa ogni attività commerciale sul presupposto della possibile assoggettabilità a rapina del relativo locale (Trib. Rimini 28 settembre 2006, Redazione Giuffrè,
2007; conforme Trib. Padova, Sez. II, 20 novembre 2006, n. 2568, MGCPatavina, 2009; Tribunale di Roma, 08/01/01, in Arch. Civ., 2001, 1377; Corte di Appello di Genova, 21/02/80, in Giur. It.,
1981, I, 2, 160, etc.). Per quanto concerne la pretesa responsabilità ex art. 1218 c.c., basti ivi rilevarsi come non vi sia alcun contratto (bancario) che preveda, tra gli obblighi a carico della banca, quello di “protezione” del cliente”.
Deduce l'appellante che il dovere dell'istituto bancario di proteggere i propri clienti quando si trovano all'interno delle filiali, seppure non riconducibile direttamente alle obbligazioni contrattuali deriverebbe tuttavia, in via integrativa, “da obblighi di condotta che trovano il proprio fondamento nei principi di buona fede e correttezza”.
Evidenzia l'appellante il mancato rispetto delle “linee guide a carattere vincolante recepite dall CP_9 in materia antirapina”.
Il motivo è infondato.
Deve osservarsi che affinché una condotta omissiva possa essere assunta come fonte di responsabilità per danni, non basta riferirsi al solo principio del "neminem laedere" o ad una generica anti doverosità sociale della condotta del soggetto che non abbia impedito l'evento, ma occorre individuare, caso per caso, a suo carico, un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento lamentato, il quale può derivare, o direttamente da una norma, ovvero da uno specifico rapporto negoziale o di altra natura intercorrente fra il titolare dell'interesse leso e il soggetto chiamato a rispondere della lesione.
Nel caso di specie il contratto intercorso tra l'appellante e la aveva ad oggetto servizi bancari CP_1
(conti correnti, ecc.).
Ritiene l'appellante che, accanto alle obbligazioni derivanti da tale contratto, sussistesse un dovere di protezione dell'incolumità dei clienti all'interno delle filiali.
Osserva la Corte che dal contratto derivano reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, giusta gli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., i quali prescrivono un autonomo obbligo di condotta che si aggiunge e concorre con l'adempimento dell'obbligazione principale, in quanto diretto alla protezione di interessi ulteriori della parte contraente, estranei all'oggetto della prestazione contrattuale, ma comunque coinvolti dalla realizzazione del risultato negoziale programmato.
E dubbio che dalla stipula di contratti bancari possano sorgere a carico della obblighi di CP_1 protezione dell'incolumità dei clienti a seguito di rapine.
Infatti, a norma dell'art. 1223 c.c., il contraente inadempiente è tenuto a risarcire il danno che sia stato conseguenza immediata e diretta di detto inadempimento, dovendo escludersi il nesso di causalità ogni qualvolta la causa prossima sia da sola sufficiente a produrre l'evento.
Difetta quindi già il nesso eziologico tra la condotta della banca ed i danni subiti dall'appellante.
Comunque, nel caso di specie, tali obblighi sono stati assunti dalla banca in quanto la filiale era dotata di tutti i dispositivi di sicurezza costituiti da : sistema di videosorveglianza interna ed esterna, pulsante antirapina, temporizzatori di apertura della cassaforte, bussola biometrica, metal detector, sistema di rilevazione delle impronte digitali, telecamera interna (si veda la relazione d'intervento del
5.9.2011 de La Cometa, ditta installatrice della bussola e scheda tecnica dei dispositivi di protezione installati da La Cometa presso i locali della - docc. 1 e 2 all.ti alla 2^ mem. ex art. 183, 6° CP_1
CO comma c.p.c. di .
Inoltre, la aveva fatto seguire ai dipendenti degli specifici corsi di formazione relativi ai CP_1 comportamenti da seguire in caso di rapina (vd. docc. 1-2-3-4-5-6-7 all.ti alla 3^ mem.183, 6° comma CO c.p.c. della .
Infine, i dipendenti hanno mantenuto nel corso della rapina un comportamento corretto riuscendo a mantenere la calma in una situazione pericolosa.
Inconferente è il richiamo alle disposizioni dell'A.BI. che riguardano i rapporti tra la Banca ed i propri dipendenti.
§ 9.2. — Il secondo motivo è rubricato: “SULLA RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE DELLA BANCA”.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Ebbene -per quanto sia ormai del tutto pacifica l'ammissibilità in astratto del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale- a parere del giudicante nella specie non appare dubbio che l'attrice abbia di fatto inteso invocare (solo e CO proprio) la responsabilità prevista dall'art. 2043 del codice civile, laddove attribuisce alla la realizzazione di una condotta di tipo omissivo, consistente nel non avere predisposto misure di sicurezza idonee (quali, ad esempio, l'utilizzo di un metal detector, ovvero di impianti di video– registrazione, ovvero ancora l'impiego di una guardia giurata armata) valevoli a scongiurare, o quanto meno a prevenire, l'ingresso di rapinatori all'interno dei locali della Parte_3 rappresenta un principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui la condotta omissiva in tanto può essere asserita come causa di un evento dannoso, in quanto l'omittente abbia violato un obbligo giuridico di impedire l'evento. In altri termini, per accertare il necessario rapporto di contraddizione tra comportamento e norma, l'indagine non può essere limitata alla ricerca di un generico connotato di non qualificata anti-doverosità o riprovevolezza, ma deve tendere alla precisa individuazione di un vero e proprio obbligo di impedire l'evento, gravante sul soggetto al quale si imputi l'omissione, cioè di una situazione passiva di lui nei diretti confronti dell'interesse leso, per la quale egli fosse tenuto a prestare una attività volta a proteggere proprio tale interesse. Pertanto, ai fini della individuazione di un tale obbligo, non può considerarsi sufficiente fare riferimento al principio del neminem laedere, in quanto tale principio, mentre comporta il dovere di improntare le proprie azioni alla cautela necessaria ad evitare che le modificazioni del mondo esterno da esse prodotte abbiano risultati pregiudizievoli per i diritti assoluti dei terzi, non implica di per sé anche un generale ed incondizionato dovere di attivarsi a protezione di quegli stessi diritti, con l'interrompere serie causali originate e sviluppatesi al di fuori della propria sfera, ma deve accertarsi caso per caso l'esistenza di un vincolo giuridico derivante direttamente dalla legge o da uno specifico rapporto intercorrente fra il titolare all'interesse leso ed il soggetto chiamato a rispondere della lesione per non averla impedita. Né, del resto, è possibile ampliare l'ambito applicativo appena enucleato a tutte le ipotesi in cui l'obbligo di agire possa ritenersi desumibile da principi di prudenza, di solidarietà e di perizia. Ed invero, come chiarito sempre dalla giurisprudenza di legittimità, per l'individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, l'inosservanza del quale, ai sensi dell'art. 40 cpv. del Codice Penale, equivale a cagionarlo, non basta fare riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 del Codice Civile, ma è necessaria una norma di legge che lo preveda specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici ovvero ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui;
situazione che, seppure sia ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto del terzo derivata da una precedente attività lecita del soggetto al quale si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale nell'insorgere delle condizioni di quella situazione (cfr., in tal senso, Cass. 14 aprile 1983, n. 2619, nonché Cass. 11 marzo 1991, n. 2555, la quale, sulla scorta del principio che precede, ha reputato esatta la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni subiti da un cliente nei locali di essa, ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina;
e cfr. anche Cass. Sez.
3, Sentenza n. 11275 del 27/05/2005 che ha altresì escluso che l'attività bancaria possa considerarsi pericolosa agli effetti dell'art. 2050 cod. civ., perchè i rischi cui sono esposti i clienti negli istituti di credito in relazione alle azioni di malviventi non derivano dalla natura dell'attività bancaria, potendo la stessa costituire soltanto l'occasione per tali rischi. Tale ultima sentenza riguarda proprio un caso in cui i rapinatori erano armati di taglierini)”.
Deve osservarsi che l'attività bancaria non è caratterizzata da una pericolosità intrinseca e strumentale, ma può soltanto costituire occasione per tali rischi (Cass. Civ. Sez. III, 11.02.2009, n.
3350; Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2555 del 11.03.1991).
Inoltre “Per la individuazione dell'obbligo giuridico di impedire l'evento l'inosservanza del quale, ai sensi dell'art. 40 c.p.v. Cod. Pen., equivale a cagionarlo, non basta a fare riferimento al principio del neminem laedere sancito dall'art. 2043 Cod. Civ., ma è necessaria una norma di legge che lo prevede specificamente, ovvero l'esistenza di particolari rapporti giuridici od ancora una data situazione in ragione della quale il soggetto sia tenuto a compiere una determinata attività a protezione del diritto altrui;
situazione che, seppure sia ravvisabile nelle condizioni di pericolosità per il diritto del terzo derivata da una precedente attività lecita del soggetto cui si rimprovera di non essersi poi attivato per impedire che quella pericolosità si traducesse in una concreta lesione, non è invece configurabile quando il soggetto stesso non abbia apportato alcun contributo causale nell'insorgere delle condizioni di quella situazione (nella specie, sulla scorta del principio che precede, la S.C. ha reputato esatta la decisione del giudice del merito, il quale aveva escluso qualsiasi responsabilità di una banca per i danni subiti da un cliente nei locali di essa ad opera di alcuni malviventi introdottisi per effettuare una rapina)” (Cass. Sez. 3, 11/03/1991, n. 2555, Rv. 471228 -
01). CO Deduce l'appellante che “la , nella sua conclusionale, ha confessato ciò che è accaduto la mattina della rapina, ovvero che i malviventi, entrati poco dopo la sig.ra hanno avuto Parte_1 accesso in banca dalla porta che era stata aperta dai dipendenti della filiale stessa”.
La deduzione è infondata.
Si legge infatti nella comparsa conclusionale della che “Ad ogni buon conto e per quanto i CP_1 principi di diritto sopra esposti escludano qualunque responsabilità della per eventuali danni CP_1 che teoricamente la possa aver subito in conseguenza della rapina avvenuta in Parte_1 danno della si è prodotta prova documentale dei dispositivi di protezione approntati CP_1 dall'Istituto di credito, esistenti presso la filiale di RO interessata dalla rapina, perfettamente funzionanti il 2.9.2011.
La filiale della era, invero, protetta da bussola biometrica d'ingresso, con metal detector e CP_1 con sistema di rilevazione delle impronte digitali, munita peraltro anche di telecamera interna.
Lo dimostra la relazione d'intervento del 5.9.2011 de La Cometa, ditta installatrice della bussola, che ha estratto dopo la rapina le impronte digitali e i filmati dei rapinatori, su richiesta della Banca CO e dei Carabinieri (vd. doc. 1 all.to alla 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. depositata da ).
Lo dimostra anche la scheda tecnica dei dispositivi di protezione installati da La Cometa presso i locali della (cfr. doc. 2 all.to alla 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c.). CP_1
I dati (impronte digitali e filmati) estrapolati dai sistemi in questione hanno poi consentito l'identificazione e la cattura dei malviventi.
La filiale era provvista anche di sistema di videosorveglianza interna e esterna, nonché di pulsante antirapina, ed inoltre da temporizzatori di apertura della cassaforte pubblicizzati anche all'esterno della filiale con apposti adesivi.
Circostanze mai contestate dalla difesa attorea, che mai ha negato il fatto che i rapinatori non abbiano fatto in tempo neppure a svaligiare la cassaforte, tanto poco è durata l'azione criminosa, avendo rastrellato solo i € 3.000,00 euro contenuti nelle casse (senza attendere i 30 minuti dell'apertura temporizzata della cassaforte) per poi “essere messi in fuga” dal carabiniere non in servizio, che si trovava casualmente nei locali della banca in quel momento.
Anche il metal detector della bussola era funzionante (come confermato dal tecnico della ditta installatrice intervenuto il 5.9.2011), ma non aveva rilevato la massa metallica in quanto troppo piccola (si trattava di un piccolo taglierino).
COroparte afferma che i clienti che erano presenti in filiale al momento della rapina vi avrebbero introdotto indisturbati alcune borse. Vero è, al contrario, che fu la sig.ra , mentre Parte_1 si trovava nella “bussola” e il sistema vocale la invitava a tornare indietro e a depositare gli oggetti metallici – contenuti nella sua borsetta – nella apposita cassettiera, a chiedere con gesti ai dipendenti di sboccare le porte e i dipendenti ad accontentarla, riconoscendola come loro cliente abituale e consentendole perciò di entrare in filiale con la sua borsa.
Tra l'altro, al momento della rapina, i clienti presenti in filiale erano soltanto due: , Parte_1 per l'appunto, , clienti ben conosciute alla banca (non era affatto presente Persona_3
, come sostiene l'attrice)”. Persona_4 Dunque, i sistemi di controllo sono stati disattivati solo per far entrare l'appellante su sua specifica richiesta.
Il funzionamento di detti sistemi si evince dalla circostanza che i rapinatori, al pari di tutti i clienti, per poter entrare hanno dovuto premere il pulsante che ha rilevato le loro impronte digitali.
Ciò ha permesso la loro identificazione e l'arresto.
Comunque, le dichiarazioni del difensore non possono valere come confessione, ma costituiscono solo elementi di prova che il giudice del merito può utilizzare secondo il suo libero apprezzamento.
Dunque, la banca aveva adottato tutte le misure di sicurezza ed i danni subiti dall'appellante sono derivati dall'azione delittuosa dei rapinatori.
Ritiene ancora l'appellante che una responsabilità extra contrattuale della banca potesse derivare dalla violazione agli obblighi scaturenti dal D.lgs. 08/2008.
La doglianza non coglie nel segno in quanto la normativa richiamata mira ad evitare danni ai dipendenti e non a tutelare i terzi.
Comunque, la banca ha depositato il “documento di valutazione dei rischi” e il “Piano d'emergenza” relativi alla filiale di RO (allegato alla sua 2^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. - docc.
3-4 all.) ed ha provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e di protezione (cfr. doc. CO 7 all.to alla 3^ mem. ex art. 183, 6° comma c.p.c. della dimostrando così di aver adempiuto ai suoi obblighi quale datore di lavoro.
Essa, per le ragioni espresse in precedenza, ha altresì dimostrato di aver adottato misure antirapina idonee anche tutelare anche i terzi.
Sostiene l'appellante, sempre ai fini di un riconoscimento della responsabilità extra contrattuale della banca, che questa non avrebbe violato le “Linee di indirizzo per prevenire e ridurre danni fisici e psichici derivanti da rapina” di cui alla Circolare A.B.I. serie Lavoro n. 45 - 14 aprile 2010.
Anche in questo caso deve osservarsi che si tratta di disposizioni volte a tutelare i lavoratori.
La banca ha dimostrato di aver fornito una corretta formazione degli stessi facendoli partecipare a corsi specifici.
Nel corso della rapina poi i dipendenti della banca si sono comportati correttamente riuscendo ad evitare danni peggiori a sé stessi ed ai clienti presenti nella filiale.
§ 10. — L'appellante ha poi reiterato i mezzi di prova la cui ammissione è stata respinta da questa Corte con ordinanza del 21.07.2021.
Deve ribadirsi il rigetto delle prove testimoniali in quanto comportante valutazioni non demandabili ai testi e della CTU come meramente esplorativa.
L'appellante non ha fornito alcuna prova del danno biologico subito nel corso di una rapina che è durata pochi minuti né del danno patrimoniale producendo le dichiarazioni dei redditi percepiti. Sul punto banca ha prodotto documentazione estratta da facebook da cui risulta che l'appellante svolge una vita normale ed ha evidenziato che le società gestite dalla stessa non godevano di una situazione florida anche prima della rapina.
Anche per tali ragioni la domanda di risarcimento danni non può essere accolta.
§ 11. — In conclusione, l'appello deve essere respinto.
§ 12. — Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificati dal DM Giustizia
147/2022 - in relazione al valore della causa nel seguente modo (valore della causa indeterminabile- complessità media):
Fase di studio della controversia: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio: € 777,00
Fase decisionale: € 1.701,00
Compenso tabellare € 3.397,00
§ 13. — L'appellante è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1
– e avverso la sentenza COroparte_4 COroparte_2 definitiva del Tribunale ordinario di Frosinone n. 781/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna a rifondere alla ed a Parte_1 COroparte_4 le spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.397,00 per compensi COroparte_2 ciascuna oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri di legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma l'8 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
NI PE