Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 29/05/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2130 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Spaziani e dall'Avv. Doretta Bracci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Patrizia
Spaziani in Terni, Corso del Popolo n. 79, giusta delega in atti
-attrice-
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Aurelio Tricoli sito in via Marianna Dionigi n. 57, 00193 - Roma, giusta procura in atti;
-convenuta-
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
affinché venisse condannata alla restituzione di quanto Controparte_1 versato in esecuzione dei contratti sottoscritti, pari a € 29.466,88, con conseguente restituzione delle azioni alla banca intermediaria. L'attrice ha dedotto che, tra l'anno 2008 e l'anno 2013, sia lei personalmente, che il suo defunto marito (titoli ereditati dall'attrice), hanno acquistato dalla titoli Controparte_1 emessi dalla Banca Popolare di Bari con un esborso pari ad € 29.466,88.
La sig.ra così come il defunto marito, non hanno mai avuto altri investimenti al di fuori dei Pt_1
titoli della Banca Popolare di Bari, azioni e obbligazioni, nei quali era stato investito tutto il loro capitale.
La domanda attorea è basata sui seguenti motivi:
1) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti – annullamento del contratto di investimento: l'intermediario CR ha adottato una condotta negligente nel conferimento delle informazioni all'esponente, tacendo i rischi che sarebbe andato a correre e fornendo una descrizione errata dei prodotti e delle loro caratteristiche, come ad esempio la loro immediata liquidabilità e portabilità;
2) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti –risoluzione contrattuale: la condotta deficitaria di informazioni costituisce un grave inadempimento, tale comunque da provocare la richiesta di risoluzione contrattuale, con le conseguenti restituzioni delle prestazioni da parte della banca;
3) violazione art. 21 c. 1 TUF – dovere di acquisire informazioni dal cliente – valutazione adeguatezza – risoluzione contrattuale: CR non ha eseguito, o comunque non ha eseguito correttamente, le valutazioni obbligatorie ex art. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 violando così, anche in tal caso, l'art. 21 TUF, e conseguentemente non avrebbe potuto, né a maggior ragione dovuto, proporre l'investimento all'esponente, il quale non aveva un profilo di rischio adeguato rispetto alle caratteristiche dei titoli che gli vennero proposti di acquistare, trattandosi, questi ultimi, di titoli altamente rischiosi proprio in ordine a ciò a cui più teneva, cioè al mantenimento del capitale.
4) violazione art. 21 TUF – operazione eseguita in conflitto di interessi: Al momento dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni convertibili e subordinate PB, la CR non ha fatto presente all'esponente che l'operazione era eseguita in conflitto di interessi, trattandosi di titoli emessi dalla propria società capogruppo. Al pari del dovere di informazione e del divieto di compiere operazioni “inadeguate”, rappresenta una specificazione del dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente (art. 21 TUF), identificare, informare e gestire il conflitto di interessi.
Alla luce dei suddetti motivi, l'attrice ha chiesto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento della spiegata domanda, 1. “Dichiarare la responsabilità per inadempimento della
[...]
per violazione degli obblighi riguardanti la fase prenegoziale, con riferimento Controparte_1 all'obbligo della stessa di acquisire tutte le informazioni previste dalla legge relativamente al proprio cliente alla sua propensione al rischio, ai suoi obiettivi di investimento e alla sua consistenza patrimoniale e di fornire le corrette informazioni sui titoli venduti.
2. Dichiarare la responsabilità della banca per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto di negoziazione
e/o dalla normativa vigente, avendo l'istituto compiuto l'operazione di acquisto delle azioni della
Banca Popolare di Bari, che era assolutamente inadeguata per l'attrice e per il defunto marito e senza che venisse fornita ai clienti l'informazione necessaria sui titoli, al fine di compiere un'operazione consapevole.
3. In ogni caso condannare la banca alla restituzione o al risarcimento dei danni provocati agli attori quantificandoli nella misura di € 29.466,88, o in quella misura che sarà determinata in corso di causa, anche tenendo conto del valore dei titoli di proprietà dell'attore, oltre interessi dal dovuto al saldo.
4. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa.”
Con comparsa depositata in data 21.12.2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in
[...]
fatto e in diritto ed eccepiva:
1) in via preliminare: la prescrizione dei diritti e delle domande azionati da controparte.
CR eccepisce la maturata prescrizione dell'azione di annullamento ex adverso proposta in relazione a tutte le operazioni di investimento in titoli PB, in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1442 cod. civ., il cui dies a quo decorre, ai sensi del terzo comma della menzionata disposizione, “dal giorno della conclusione del contratto”.
2) il pieno rispetto degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore.
CR ha esaustivamente informato in plurime occasioni il signor delle caratteristiche, Parte_2
della natura e dei rischi legati agli investimenti nei titoli PB.
3) il rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. 9019104 del 2009: la
Comunicazione è inapplicabile ratione materiae alla fattispecie in esame, posto che la stessa si riferisce a strumenti finanziari del tutto diversi da quelli per cui è causa e cioè
“obbligazioni bancarie strutturate, i derivati OTC e le polizze vita”, mentre non v'è alcun riferimento ai titoli azionari.
4) infondatezza della doglianza relativa alla mancata informativa sul conflitto d'interessi della banca: la disciplina prevista in punto di conflitto di interessi, a seguito del recepimento in
Italia della Direttiva MiFID, non inibisce tout court agli intermediari di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, ma ne subordina l'effettuazione alla previa adozione di determinate cautele che consentano l'individuazione e la gestione del conflitto (cfr. art. 21, comma 1-bis, lett. a) TUF) e un'informativa resa per iscritto ai clienti “anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse” (cfr. art. 29, Regolamento Consob n. 16190/2007). Nel caso di specie, ad ogni modo, al momento della stipulazione del contratto quadro, la Banca ha informato il signor della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi, Parte_2 consegnando alla stessa il documento “Politica di gestione del conflitto di interessi”, che l'attore ha dichiarato di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto quadro.
5) infondatezza della doglianza riguardante la mancata informativa sul livello di rischio assegnato alle azioni: CR ha fornito all'attrice tutte le informazioni delle quali controparte lamenta l'omissione e contesta, al riguardo, quanto dedotto da controparte circa la
“situazione di forte difficoltà patrimoniale della PB sin dal 2014. Fino al 2015, infatti, non vi era nessun indice negativo in merito all'andamento di PB e/o alla liquidabilità dei titoli azionari. Ed infatti, negli esercizi 2013 e 2014 (approvati rispettivamente nel 2014 e nel
2015) PB aveva registrato un utile di oltre 21 milioni relativo all'esercizio del 2014 e di oltre 17 milioni per quello del 2013, distribuendo regolarmente i dividendi ai propri soci, ivi incluso l'attore. Esclusivamente a partire dall'esercizio 2015 e, dunque, in epoca successiva agli investimenti contestati PB ha chiuso il bilancio in perdita e, conseguentemente, il titolo azionario (che riflette in primis l'andamento economico dell'emittente) ha registrato una graduale riduzione di valore.
6) l'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio dell'attrice: CR ha diligentemente raccolto e ripetutamente aggiornato le informazioni relative al profilo del cliente, sottoponendo all'attore i relativi questionari di profilatura che l'attore ha sottoscritto.
Di conseguenza, tutti gli investimenti in titoli PB posti in essere dall'attore erano in linea con il suo profilo di rischio risultante dalle risposte ai questionari di profilatura ripetutamente sottoscritti negli anni dall'attore. PB ha dunque diligentemente adempiuto alle prescrizioni degli artt. 39-42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, raccogliendo le informazioni relative al profilo dell'attrice ed effettuando correttamente la valutazione di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo della signora Pt_1
del suo defunto marito.
[...]
7) l'infondatezza della domanda di annullamento per errore o dolo, in quanto alcuna condotta negligente è addebitabile a CR.
8) infondatezza delle domande di risoluzione, di restituzione e di risarcimento dei danni.
9) Inammissibilità delle richieste istruttorie.
La causa è stata istruita sia su base documentale che mediante l'escussione di alcuni testimoni. All'udienza del 5.12.2024 il giudice ha rinviato la causa all'udienza del 6.5.2025 per precisazione delle conclusioni con concessione dei termini di cui all'art. 189 cpc.
All'udienza del 6.5.2025, quindi, il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
***
La domanda dell'attrice è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione formulate dalla convenuta. In relazione all'azione di annullamento, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo ex art. 1422 c.2 c.c. che, nel caso di specie, può essere collocato alla data dell'approvazione del bilancio PB 2015 (24.4.2016).
Per quanto concerne, invece, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento danni, dette richieste ineriscono la responsabilità contrattuale della banca e, dunque, la prescrizione
è decennale con decorrenza del termine a far data dall'acquisto dei titoli o, più correttamente, dalla data certa del declassamento o minusvalenza di valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data dell'approvazione del bilancio 2015 sopra citata, momento in cui è avvenuto il declassamento delle azioni PB per il 20% circa del suo valore.
In nessuno dei due casi, quindi, può dirsi astrattamente decorso il termine di prescrizione.
Passando al merito delle domande, può ritenersi sussistente, in considerazione della documentazione prodotta, il mancato rispetto degli obblighi informativi a carico della
[...]
, circostanza che può validamente fondare la risoluzione. Controparte_1
In primo luogo, infatti, deve essere tenuta in considerazione la particolare natura dei titoli di causa ovvero il fatto che si trattasse di azioni illiquide e, quindi, assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi rispetto ai quali, non avendo significative pregresse esperienze di investimento, l'attrice non aveva mai orientato i propri interessi.
Nello specifico, esaminando il portafoglio titoli dell'attrice si evince che la stessa, unitamente al suo defunto marito, avesse investito tutti i suoi risparmi nei titoli PB, non risultando presenti altre tipologie di investimenti.
Inoltre, facendo riferimento al questionario sulla profilatura del rischio compilato nel 2011, risulta che l'attrice ha dichiarato di possedere reddito sino a 50.000,00 euro proveniente da pensione o lavoro, con patrimonio complessivo fino ad euro 200.000,00, di avere debiti per un importo inferiore ai 50.000 euro e di aver effettuato, negli ultimi 12 mesi, investimenti in strumenti finanziari per un importo fino a 5.000 euro.
Poste queste premesse, occorre osservare che gli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico dell'intermediario finanziario al momento di proporre l'acquisto di strumenti finanziari, sono finalizzati a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti;
ciò, in favore dell'investitore, parte debole del rapporto, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. civ. sez. I, 6.12.2022 n. 35789), indipendentemente dal livello di esperienza e di conoscenza dello stesso investitore.
L'operato dell'intermediario finanziario deve essere “altamente professionale, prudente e diligente”, una condotta positiva diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità (Cass. civ. sez. I, 21.4.2016 n. 8089)
e, ai sensi dell'art. 23 c.6 TUF, incombe sull'intermediario la prova di tali circostanze in giudizio
(Cass. civ. sez.I, 15.3.2016 n. 5089; Cass. civ. sez. I, 9.8.2016 n.16828).
La dichiarazione del cliente nella quale si affermi di aver ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2375 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario
(Cass. civ. sez. I, 5.8.2019 n. 29899).
Nel caso di specie, i prospetti informativi dei vari aumenti di capitale PB a cui ha aderito l'attrice erano composti da moltissime pagine e contenevano informazioni strettamente tecniche e certamente non comprensibili anche per una persona comune e non “addetta al mestiere”.
A questo va poi soggiunto che la profilatura del prodotto “azioni PB” proposta da CR era assolutamente non congrua in quanto il prodotto era valutato come basso (sino al 2012) e come medio (sino al 31.12.2015), medio alto ed illiquido solo nel periodo successivo al 2015, valutazione che, stante la natura del prodotto, non appare adeguata poiché lo stesso presentava significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo e esponeva il risparmiatore al rischio della perdita dell'intero capitale.
Dalla documentazione informativa prodotta, infatti, si evince solamente che “gli azionisti potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative”, informazione scritta che, stante la particolarità del prodotto, non può dirsi idonea ad assolvere l'onere informativo gravante sull'intermediario, non vi era alcun avvertimento della possibile illiquidità totale delle azioni o del
“rischio default” della banca, circostanza che avrebbe potuto provocare la perdita totale dei risparmio, in ogni caso, sarebbe stato necessario un avvertimento circa la possibilità di perdere integralmente il capitale. È evidente, quindi, che il dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel caso di specie in quanto non è stata offerta un'informativa stringente e puntuale ponderando le conoscenze e l'esperienza del cliente con i rischi di mercato, società emittente e liquidità del prodotto.
Trova certa applicazione al caso di specie il principio elaborato da Cass.civ.n.23570 del 2020 secondo cui “in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute;
tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleghi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute”.
In ogni caso, poi, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario al fine di consentire al cliente una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell'assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all'onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica, deve affermarsi che l'inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli PB ai sensi dell'art.1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento della decisione (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Stante l'inadempimento della come accertato in parte motiva, risolve gli ordini CP_2 di acquisto dei titoli PB effettuati dall'attrice e dal suo defunto marito Parte_1
a far data dal 2008 in poi;
Persona_1
- Dispone la restituzione da parte dell'attrice dei titoli di cui al punto che precede, evidenziati in parte motiva, in favore di;
Controparte_1
- Condanna in persona del l.r.p.t. a corrispondere Controparte_1
a euro 29.466,88, oltre interessi legali dal 25 ottobre 2023 data di Parte_1 notificazione dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna in persona del l.r.p.t. alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in € 7.616,00 per Parte_1
compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 29.5.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)